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Decisione

35.2019.113

Entità della rendita di invalidità spettante all'assicurato

24 ottobre 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

35.2019.113

cr/DC

Lugano

24 ottobre 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_227/2019 del 13

settembre 2019 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 22

ottobre 2018 (35.2018.104) da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 19 settembre 2018 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto - che

con decisione su opposizione del 19 settembre 2018 l’CO 1 ha attribuito

all’assicurato una rendita di invalidità del 17% dal 1° maggio 2018, calcolata

raffrontando il reddito da valido statistico di cui alla tabella TA1 2014, ramo economico 41-43 costruzioni, livello di esigenze 2, uomini, aggiornato

all'orario settimanale di lavoro di 41.3 ore e all'evoluzione dei salari usuale

nello specifico settore delle costruzioni (pari a fr. 73'504.00), con

quello da invalido, pure statistico, dedotto dalla TA1, per attività semplici e

ripetitive, livello 1, uomini, ridotto del 10% (deduzione

sociale) (di fr. 60’952) (doc. A);

- che

con sentenza 35.2018.104 del 25 febbraio 2019 questo Tribunale ha confermato la

correttezza della rendita di invalidità calcolata dall’amministrazione,

ritenendo legittimo, in quanto conforme alla giurisprudenza federale (cfr. in

particolare STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), calcolare il reddito da

valido (unico aspetto contestato) secondo i dati statistici e non, invece, come

preteso dal ricorrente, tenendo conto della media dei salari concreti percepiti

in passato dall’interessato (per un reddito da valido di fr. 98'887);

- che

tale pronuncia è stata annullata dal Tribunale federale con STF 8C_227/2019 del

13 settembre 2019, con la quale l’Alta Corte ha ritenuto maggiormente

appropriato, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante, nel

determinare il reddito da valido, riferirsi ad un salario più elevato

conseguito dall’assicurato negli anni precedenti, piuttosto che applicare i

dati statistici (sul tema cfr. comunque STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019,

consid. 6.1);

- che

l’CO 1, chiamato dal TCA a prendere posizione, alla luce della sentenza

federale, riguardo all’entità del reddito da valido di fr. 98'887 indicato dal

patrocinatore del ricorrente (doc. II), con scritto del 16 ottobre 2019 ha

Considerandi

comunicato che “dal momento che con la sentenza 8C_227/2019 del 13 settembre

2019.

il Tribunale federale ha determinato che il salario da valido non poteva

esser calcolato sulla base del metodo statistico (come aveva fatto la CO 1 in

corso di processo), ma che dovesse essere stabilito in modo più concreto,

concordiamo con le valutazioni di controparte circa il salario da valido” (doc.

VII);

- che

in data 21 ottobre 2019 il patrocinatore dell’assicurato, chiamato a formulare

osservazioni riguardo alle considerazioni espresse dall’amministrazione, ha

comunicato di concordare “con le conclusioni del TF, ossia che venga ritenuto

un salario da valido di fr. 98'887 e quindi una rendita del 38% a favore di RI

1” (doc. IX);

considerato - che la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.

, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H

212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);

- che

l’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità alla quale ha diritto l’assicurato a dipendenza

dell’infortunio assicurato e, in particolare, all’ammontare del reddito da

valido da porre a raffronto con quello da invalido (incontestato);

- che

il reddito da valido è quello che l’assicurato avrebbe potuto realizzare se non

fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA).

Conformemente

alla giurisprudenza, per fissare il reddito da valido, occorre stabilire quello

che l’assicurato avrebbe – con il grado della verosimiglianza preponderante –

potuto realmente realizzare al momento determinante, qualora non fosse

invalido. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nella maniera più

concreta possibile, ragione per la quale esso viene desunto di principio

dall’ultimo salario conseguito dalla persona assicurata prima dell’insorgenza

del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari, siccome

dall’esperienza empirica risulta che la precedente attività lavorativa sarebbe

continuata senza il danno alla salute; eccezioni devono essere accertate con la

verosimiglianza preponderante (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2). Allorché un salario

concreto non può essere accertato – ad esempio la persona assicurata era

disoccupata al momento dell’infortunio oppure avrebbe perso il suo precedente

posto di lavoro anche senza l’infortunio - possono essere utilizzati i dati

della rilevazione svizzera della struttura dei salari (ISS) editi dall’Ufficio

federale di statistica (cfr. STF 8C_720/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e

riferimento ivi menzionato; si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316);

- che,

nel caso concreto, stante il pieno accordo delle parti, alla luce della STF

8C_227/2019 del 13 settembre 2019, a proposito dell’entità del reddito da

valido (cfr. doc. VII e doc. IX), da fissare in fr. 98'887, e di quello da

invalido (rimasto incontestato) di fr. 60’952, il grado di invalidità

risultante dal raffronto dei redditi risulta essere del 38%, così come richiesto

dall’assicurato;

- che,

di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha

accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 17% a decorrere dal 1°

maggio 2018, non può essere confermata e va corretta con l’attribuzione a

favore di RI 1 di una rendita di invalidità del 38%;

- che visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§

La decisione su opposizione del 19 settembre 2018 è annullata.

§§

L’CO 1 è tenuto a riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità del 38% a

decorrere dal 1° maggio 2018, in luogo di quella del 17% riconosciuta con la decisione

impugnata.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato l’importo di fr. 2’200 (IVA inclusa) a titolo di indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti