35.2019.113
Entità della rendita di invalidità spettante all'assicurato
24 ottobre 2019Italiano7 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
35.2019.113
cr/DC
Lugano
24 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul rinvio di cui alla sentenza 8C_227/2019 del 13
settembre 2019 del Tribunale federale nella causa promossa con ricorso del 22
ottobre 2018 (35.2018.104) da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 19 settembre 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto - che
con decisione su opposizione del 19 settembre 2018 l’CO 1 ha attribuito
all’assicurato una rendita di invalidità del 17% dal 1° maggio 2018, calcolata
raffrontando il reddito da valido statistico di cui alla tabella TA1 2014, ramo economico 41-43 costruzioni, livello di esigenze 2, uomini, aggiornato
all'orario settimanale di lavoro di 41.3 ore e all'evoluzione dei salari usuale
nello specifico settore delle costruzioni (pari a fr. 73'504.00), con
quello da invalido, pure statistico, dedotto dalla TA1, per attività semplici e
ripetitive, livello 1, uomini, ridotto del 10% (deduzione
sociale) (di fr. 60’952) (doc. A);
- che
con sentenza 35.2018.104 del 25 febbraio 2019 questo Tribunale ha confermato la
correttezza della rendita di invalidità calcolata dall’amministrazione,
ritenendo legittimo, in quanto conforme alla giurisprudenza federale (cfr. in
particolare STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013), calcolare il reddito da
valido (unico aspetto contestato) secondo i dati statistici e non, invece, come
preteso dal ricorrente, tenendo conto della media dei salari concreti percepiti
in passato dall’interessato (per un reddito da valido di fr. 98'887);
- che
tale pronuncia è stata annullata dal Tribunale federale con STF 8C_227/2019 del
13 settembre 2019, con la quale l’Alta Corte ha ritenuto maggiormente
appropriato, sotto il profilo della verosimiglianza preponderante, nel
determinare il reddito da valido, riferirsi ad un salario più elevato
conseguito dall’assicurato negli anni precedenti, piuttosto che applicare i
dati statistici (sul tema cfr. comunque STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019,
consid. 6.1);
- che
l’CO 1, chiamato dal TCA a prendere posizione, alla luce della sentenza
federale, riguardo all’entità del reddito da valido di fr. 98'887 indicato dal
patrocinatore del ricorrente (doc. II), con scritto del 16 ottobre 2019 ha
Considerandi
comunicato che “dal momento che con la sentenza 8C_227/2019 del 13 settembre
2019.
il Tribunale federale ha determinato che il salario da valido non poteva
esser calcolato sulla base del metodo statistico (come aveva fatto la CO 1 in
corso di processo), ma che dovesse essere stabilito in modo più concreto,
concordiamo con le valutazioni di controparte circa il salario da valido” (doc.
VII);
- che
in data 21 ottobre 2019 il patrocinatore dell’assicurato, chiamato a formulare
osservazioni riguardo alle considerazioni espresse dall’amministrazione, ha
comunicato di concordare “con le conclusioni del TF, ossia che venga ritenuto
un salario da valido di fr. 98'887 e quindi una rendita del 38% a favore di RI
1” (doc. IX);
considerato - che la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.
, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22.
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015);
- che
l’oggetto della lite è circoscritto all’entità della rendita di invalidità alla quale ha diritto l’assicurato a dipendenza
dell’infortunio assicurato e, in particolare, all’ammontare del reddito da
valido da porre a raffronto con quello da invalido (incontestato);
- che
il reddito da valido è quello che l’assicurato avrebbe potuto realizzare se non
fosse divenuto invalido (art. 16 LPGA).
Conformemente
alla giurisprudenza, per fissare il reddito da valido, occorre stabilire quello
che l’assicurato avrebbe – con il grado della verosimiglianza preponderante –
potuto realmente realizzare al momento determinante, qualora non fosse
invalido. Il reddito senza invalidità deve essere valutato nella maniera più
concreta possibile, ragione per la quale esso viene desunto di principio
dall’ultimo salario conseguito dalla persona assicurata prima dell’insorgenza
del danno alla salute, tenuto conto dell’evoluzione dei salari, siccome
dall’esperienza empirica risulta che la precedente attività lavorativa sarebbe
continuata senza il danno alla salute; eccezioni devono essere accertate con la
verosimiglianza preponderante (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2). Allorché un salario
concreto non può essere accertato – ad esempio la persona assicurata era
disoccupata al momento dell’infortunio oppure avrebbe perso il suo precedente
posto di lavoro anche senza l’infortunio - possono essere utilizzati i dati
della rilevazione svizzera della struttura dei salari (ISS) editi dall’Ufficio
federale di statistica (cfr. STF 8C_720/2017 del 12 marzo 2018 consid. 5.1 e
riferimento ivi menzionato; si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316);
- che,
nel caso concreto, stante il pieno accordo delle parti, alla luce della STF
8C_227/2019 del 13 settembre 2019, a proposito dell’entità del reddito da
valido (cfr. doc. VII e doc. IX), da fissare in fr. 98'887, e di quello da
invalido (rimasto incontestato) di fr. 60’952, il grado di invalidità
risultante dal raffronto dei redditi risulta essere del 38%, così come richiesto
dall’assicurato;
- che,
di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata, con la quale l’CO 1 ha
accordato all’assicurato una rendita di invalidità del 17% a decorrere dal 1°
maggio 2018, non può essere confermata e va corretta con l’attribuzione a
favore di RI 1 di una rendita di invalidità del 38%;
- che visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurato, patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte
dell’assicuratore LAINF di fr. 2’200.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§
La decisione su opposizione del 19 settembre 2018 è annullata.
§§
L’CO 1 è tenuto a riconoscere all’assicurato una rendita di invalidità del 38% a
decorrere dal 1° maggio 2018, in luogo di quella del 17% riconosciuta con la decisione
impugnata.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato l’importo di fr. 2’200 (IVA inclusa) a titolo di indennità per
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti