35.2019.116
Discussa la questione di sapere se i disturbi alla spalla dx sono privi di sostrato organico oggettivabile e, quindi, se l'estinzione dell'obbligo a prestazioni poteva essere decisa dal profilo dell'adeguatezza del nesso causale. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna
27 aprile 2020Italiano24 min
invece riconoscere maggior peso probatorio ai rapporti agli atti dei dottori __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.116
mm/DC
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 settembre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 giugno 2017, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
mulettista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, ha accusato uno strappo alla spalla destra nell’utilizzare un
muletto transpalett elettrico per scaricare della merce, riportando la rottura
completa dei tendini sovra- e sottospinato (cfr. doc. 29).
Nell’ottobre 2017, egli è
quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione tendinea
con decompressione sottoacromiale.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con referto del 13 giugno
2018, i sanitari del Servizio di chirurgia dell’arto superiore dell’Ospedale __________
di __________ hanno chiesto all’assicuratore il benestare per sottoporre
l’assicurato a un intervento di resezione dell’articolazione acromio-claveare
della spalla destra, necessario a causa della persistente sintomatologia
dolorosa (doc. 80).
1.3. Esperiti gli accertamenti
medici del caso, con decisione formale del 25 luglio 2018, l’amministrazione ha
negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra,
oggetto del prospettato intervento artroscopico (doc. 101).
A seguito dell’opposizione
interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 105 e 128)
e completata dall’avv. RA 1 (doc. 162), in data 17 settembre 2019, l’CO 1 ha
confermato la sua prima decisione. In particolare, l’assicuratore ha sostenuto
che i disturbi interessanti la spalla destra, privi di sostrato organico
oggettivabile, non costituiscono la conseguenza adeguata dell’evento traumatico
occorso nel giugno 2017 (doc. 163).
1.4. Con tempestivo ricorso del 1°
ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e rinvio degli atti
all’assicuratore affinché abbia a procedere nel senso dei considerandi.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente contesta che al parere del Prof. dott. __________, sul
quale l’amministrazione ha essenzialmente fondato la decisione impugnata, possa
essere attribuito pieno valore probatorio in quanto esso “… risulta invece
essere oltremodo lacunoso. Dal medesimo non appare alcun accertamento
anamnestico completo; non vi sono riferimenti di sorta all’intervento
operatorio ed al decorso. Il rapporto appare di tutta prima limitato a degli
accertamenti medici clinici, ma con una conoscenza pressoché assente dei
riferimenti alla documentazione medica agli atti. Nel proprio rapporto il Prof.
dr. __________ neppure fa riferimento ai quesiti posti dalla CO 1. Non fa alcun
accenno all’aspetto del nesso causale, e francamente, abbiamo dubbi circa la
comprensione dello scritto con il quale gli è stato conferito il mandato. La CO
1 nonostante abbia fatto capo ad un consulto esterno, neppure ha sottoposto la
scelta del medesimo all’assicurato e men che meno gli ha chiesto di completare
Fatti
i quesiti. (…). È fuor di dubbio che questo non sia il caso del rapporto in
parola del dr. __________. Pertanto sono dati appieno i presupposti perché
l’incarto venga rimandato al mittente, ovvero alla CO 1 perché abbia a
completare la propria indagine.”
A suo avviso, occorrerebbe
invece riconoscere maggior peso probatorio ai rapporti agli atti dei dottori __________
e __________ (cfr. doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
L’oggetto della lite è
circoscritto alla quesitione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era
legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in merito ai disturbi
localizzati alla spalla destra, oppure no.
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125.
V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001.
nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile
1994.
nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF
115.
V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF
111.
V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.
31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,
di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma
non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406
consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato
di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75.
s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici
svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo
la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia
dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è
liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non
costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.
Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il
diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio
deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.
La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non
è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.3
Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103).
Per contro, la
giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di
causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente
dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a
seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,
una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni
gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in
cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento
traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un
infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero
di criteri, di cui i più importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115
V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c;
RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
La più recente
giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica
abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei
disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
2.4
Nel caso di specie, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha
ritenuto che la sintomatologia denunciata dall’assicurato alla spalla destra
non fosse oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza
federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del nesso causale,
giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 163, p. 5 s.).
Il TCA constata che la
decisione dell’CO 1 trova il proprio fondamento essenzialmente nella
valutazione espressa dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica e traumatologia, interpellato dall’CO 1 nell’ambito della procedura
amministrativa.
In effetti, a margine
della consultazione del 16 novembre 2018, il dott. __________ ha dichiarato che
il ricorrente presentava una sindrome dolorosa cronica senza alcun rilevante
correlato anatomo-patologico oggettivabile. Nemmeno la distalizzazione del bicipite
è atta a giustificare l’incapacità lavorativa. Lo specialista ha inoltre
precisato che, in base alla RMN di decorso del 3 maggio 2018, la guarigione del
tendine sovraspinato sembrava essere stata raggiunta, tuttavia, in ragione
dell’insufficiente qualità delle immagini, egli ha consigliato
all’amministrazione di disporre l’esecuzione di una nuova risonanza magnetica
della spalla destra con sequenze T1 e T2 sui tre piani. A proposito
dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha sconsigliato di eseguire la
prospettata resezione dell’articolazione AC e di procedere preliminarmente a
delle infiltrazioni della medesima articolazione e/o dello spazio
sottoacromiale (doc. 120, p. 2).
L’accertamento suggerito
dal dott. __________ è stato effettuato in data 28 febbraio 2019 e ha
segnatamente evidenziato una “piccola irregolarità di segnale nello spessore
del tendine del sovraspinato senza significative rotture”, definita quale
“microfissurazione”, così come la presenza di artrosi a livello
dell’articolazione acromion-clavicolare (doc. 136).
L’CO 1 ha quindi
sottoposto al Prof. __________ il CD con la documentazione radiologica e il
referto dell’artro-RMN per un suo parere (doc. 141).
Questa la risposta che lo
specialista ha fornito il 18 aprile 2019:
" (…).
Mit ihrem Schreiben vom 14.03.2019 ersuchen Sie
mich um Beurteilung des Arthro-MR’s vom 28.02.2019. Wie schon aufgrund der
klinischen Untersuchung erwartet, besteht eine korrekte Konsolidierung der
dorsocranialen Rotatorenmanschette. Meine Beurteilung vom 16.12.2018 bleibt
somit unverändert. Es besteht leider keine fassbare und/oder behandlungsfähige
Pathologie.” (doc. 144 – il corsivo è del redattore)
Prima di procedere
all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha
ancora interpellato il proprio medico __________, dott. __________, spec. FMH
in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, facendo capo al parere del
Prof. __________, ha confermato “… la piena capacità lavorativa e la chiusura
del caso.” (doc. 148 p. 3).
Il patrocinatore del
ricorrente contesta il valore probatorio dei referti del Prof. __________,
nella misura in cui essi si fonderebbero soltanto sugli esiti d’accertamenti
medici clinici, senza alcuna considerazione dell’anamnesi. D’altro canto, tenuto
conto che lo specialista in questione non ha fatto alcun riferimento alle
domande postegli dell’CO 1 e non si è nemmeno chinato sulla questione della
causalità, l’avv. RA 1 solleva pure dei dubbi circa la comprensione dello
scritto mediante il quale gli è stato conferito il mandato. Il patrocinatore
del ricorrente sostiene poi che i rapporti dei dottori __________, spec. FMH in
malattie reumatiche e __________, spec. in chirurgia ortopedica,
permetterebbero di discostarsi dal parere del Prof. __________ e di ammettere
l’esistenza di un danno alla salute oggettivabile correlante con la
sintomatologia che interessa la spalla destra (cfr. doc. I).
2.5
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.6
Preliminarmente, questa Corte rileva che il Prof. __________ non ha
agito in qualità di perito amministrativo incaricato in ossequio alla procedura
di cui all’art. 44 LPGA (cfr., al riguardo, il doc.115). Per questa ragione, può trovare applicazione la giurisprudenza
di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa
l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare.
Chiamato a pronunciarsi in
merito alle obiezioni sollevate, il TCA ritiene che i referti elaborati dal
dott. __________ non possano costituire da valido fondamento al giudizio che
esso è chiamato a rendere. Dalla restante documentazione medica agli atti
emergono in effetti elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno
lievi, in ogni caso circa la completezza della sua valutazione, e meglio così
come verrà precisato qui di seguito.
In questo senso, deve
essere rilevato che, secondo gli autori dell’intervento artroscopico
dell’ottobre 2017, i dottori __________ e __________, entrambi attivi presso il
Servizio di chirurgia dell’arto superiore dell’Ospedale __________ di __________,
a livello dell’articolazione acromion-clavicolare è presente un’artrosi, a cui
sarebbe da imputare la sintomatologia algica denunciata dall’assicurato (cfr.
doc. 76: “Dall’esame [la RMN del 3 maggio 2018, n.d.r.] è emersa una artrosi
dell’articolazione acromion-claveare con clinicamente dolore elettivo in tale
sede, …” e il doc. 80, p. 1: “...; clinicamente è evidente un dolore elettivo a
livello dell’articolazione acromion-claveare irradiato lungo la regione
antero-laterale della spalla; per il persistere di sintomatologia algica
abbiamo prescritto una risonanza magnetica nativa della spalla operata che ha
messo in evidenza un’integrità inserzionale del sovraspinoso precedentemente
riparato, un edema osseo con sinovite a livello dell’articolazione
acromion-claveare con osteofiti inferiori che creano impingement a livello del
tendine del sovraspinoso.”).
Il Prof. __________, in
occasione della consultazione del 16 novembre 2018, ha anch’egli refertato
l’esistenza di una dolenzia sopra l’intervallo della cuffia dei rotatori e del
tendine del sovraspinato, così come sopra l’articolazione acromio-claveare. Del
resto, lo specialista interpellato dall’amministrazione ha raccomandato,
preliminarmente all’intervento di resezione dell’articolazione AC prospettato
dai dottori __________ e __________, di eseguire delle infiltrazioni a quel
livello e/o a quello dello spazio sottoacromiale per valutarne l’influsso sui
sintomi (cfr. doc. 120). Ciò dimostra che, anche a suo avviso, non è da
escludere l’esistenza di una problematica interessante l’articolazione
acromio-clavicolare (si veda tuttavia il referto 3 agosto 2018 del reumatologo
dott. __________, in base al quale i dolori lamentati dall’assicurato non
sarebbero stati imputabili a una situazione d’impingement sottoacromiale
[l’articolazione acromio-clavicolare era stata definita totalmente asintomatica
sia alla palpazione che alla mobilizzazione], ma bensì a un problema
riguardante il bicipite brachiale [doc. 103], circostanza che è però stata
finalmente esclusa dal Prof. __________).
La documentazione a sua
disposizione, in particolare i rapporti del Prof. __________, non consentono
dunque al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi
denunciati dall’insorgente siano effettivamente privi di sostrato organico
oggettivabile, così come lo sostiene l’assicuratore resistente con la decisione
impugnata.
2.7
In una sentenza di principio
9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi
il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio.
Il TF ha, al riguardo,
sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…).
4.4.1.1
Ist das Gutachten einer
versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene
Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das
Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die
Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit
diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines
Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den
kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61
lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen
auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen
Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung
delegieren dürfen.
4.4.1.2
Die Vorteile von Gerichtsgutachten
(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des
Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte
Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko
von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren
multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick
auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche
funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der
Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,
Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation
schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.
4.4.1.3
Die Einschränkung der Befugnis der
Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die
Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter
Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im
Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;
vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,
derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine
Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo
dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige
Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,
bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten
(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil
vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.
4.4.1.4
Freilich ist es weder unter praktischen
noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,
die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts
fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines
Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS
von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.
Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein
Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig
erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich
abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem
rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen
Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende
Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch
entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die
Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar
2011.
E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)
In
una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella
pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli
infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF
135.
V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di
rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero
di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare
gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo
la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,
consid. 5.2)
Nella presente
fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio
degli atti all’aassicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011
e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione
impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per un caso analogo,
si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).
Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si
giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) in merito alla sussistenza o
meno di una correlazione tra i reperti oggettivati a livello dell’articolazione
acromio-clavicolare e i disturbi denunciati dall’insorgente alla spalla destra.
Nell’ipotesi in cui vi fosse correlazione, lo specialista incaricato dovrà pure
pronunciarsi circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i reperti
oggettivati a quel livello e l’evento traumatico del 21 giugno 2017.
A quest’ultimo riguardo,
occorre segnalare che nel suo rapporto dell’11 settembre 2019, la dott.ssa
Broffoni si è espressa a favore di un tale legame causale (doc. 166: “… tutti
gli esami eseguiti dall’evento traumatico al febbraio 2019 mettono in evidenza
una problematica post-traumatica dell’articolazione acromion-claveare; possiamo
affermare quindi che si tratta verosimilmente di una artrite riacutizzata dal
descritto evento traumatico.”). Al contrario, ma senza invero fornire alcuna
motivazione, con nota del 14 giugno 2018, il dott. __________ ne ha negato
l’esistenza (cfr. doc. 105, p. 23: “sec. rapp. Dr. Taverna gli attuali disturbi
sono dati da una artrosi AC, non in relazione causale con l’inf.”; in questo
senso si veda pure il doc. 108, p. 2).
Sulla scorta di quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale
l’assicuratore resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni in
relazione ai disturbi alla spalla destra, deve essere annullata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti