Lexipedia

Decisione

35.2019.116

Discussa la questione di sapere se i disturbi alla spalla dx sono privi di sostrato organico oggettivabile e, quindi, se l'estinzione dell'obbligo a prestazioni poteva essere decisa dal profilo dell'adeguatezza del nesso causale. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna

27 aprile 2020Italiano24 min

invece riconoscere maggior peso probatorio ai rapporti agli atti dei dottori __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.116

mm/DC

Lugano

27 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 settembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 21 giugno 2017, RI 1,

dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di

mulettista-magazziniere e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni

presso l’CO 1, ha accusato uno strappo alla spalla destra nell’utilizzare un

muletto transpalett elettrico per scaricare della merce, riportando la rottura

completa dei tendini sovra- e sottospinato (cfr. doc. 29).

Nell’ottobre 2017, egli è

quindi stato sottoposto a un intervento artroscopico di ricostruzione tendinea

con decompressione sottoacromiale.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con referto del 13 giugno

2018, i sanitari del Servizio di chirurgia dell’arto superiore dell’Ospedale __________

di __________ hanno chiesto all’assicuratore il benestare per sottoporre

l’assicurato a un intervento di resezione dell’articolazione acromio-claveare

della spalla destra, necessario a causa della persistente sintomatologia

dolorosa (doc. 80).

1.3. Esperiti gli accertamenti

medici del caso, con decisione formale del 25 luglio 2018, l’amministrazione ha

negato la propria responsabilità relativamente ai disturbi alla spalla destra,

oggetto del prospettato intervento artroscopico (doc. 101).

A seguito dell’opposizione

interposta dal Sindacato __________ per conto dell’assicurato (doc. 105 e 128)

e completata dall’avv. RA 1 (doc. 162), in data 17 settembre 2019, l’CO 1 ha

confermato la sua prima decisione. In particolare, l’assicuratore ha sostenuto

che i disturbi interessanti la spalla destra, privi di sostrato organico

oggettivabile, non costituiscono la conseguenza adeguata dell’evento traumatico

occorso nel giugno 2017 (doc. 163).

1.4. Con tempestivo ricorso del 1°

ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e rinvio degli atti

all’assicuratore affinché abbia a procedere nel senso dei considerandi.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente contesta che al parere del Prof. dott. __________, sul

quale l’amministrazione ha essenzialmente fondato la decisione impugnata, possa

essere attribuito pieno valore probatorio in quanto esso “… risulta invece

essere oltremodo lacunoso. Dal medesimo non appare alcun accertamento

anamnestico completo; non vi sono riferimenti di sorta all’intervento

operatorio ed al decorso. Il rapporto appare di tutta prima limitato a degli

accertamenti medici clinici, ma con una conoscenza pressoché assente dei

riferimenti alla documentazione medica agli atti. Nel proprio rapporto il Prof.

dr. __________ neppure fa riferimento ai quesiti posti dalla CO 1. Non fa alcun

accenno all’aspetto del nesso causale, e francamente, abbiamo dubbi circa la

comprensione dello scritto con il quale gli è stato conferito il mandato. La CO

1 nonostante abbia fatto capo ad un consulto esterno, neppure ha sottoposto la

scelta del medesimo all’assicurato e men che meno gli ha chiesto di completare

Fatti

i quesiti. (…). È fuor di dubbio che questo non sia il caso del rapporto in

parola del dr. __________. Pertanto sono dati appieno i presupposti perché

l’incarto venga rimandato al mittente, ovvero alla CO 1 perché abbia a

completare la propria indagine.”

A suo avviso, occorrerebbe

invece riconoscere maggior peso probatorio ai rapporti agli atti dei dottori __________

e __________ (cfr. doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto della lite è

circoscritto alla quesitione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto era

legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in merito ai disturbi

localizzati alla spalla destra, oppure no.

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125.

V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001.

nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile

1994.

nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF

115.

V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF

111.

V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p.

31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono,

di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso di causalità tra infortunio e danno sia possibile ma

non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75.

s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante.

La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non

è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.3

Il diritto alle prestazioni

assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute

fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in

cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.

103).

Per contro, la

giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità tra un infortunio e dei disturbi psichici sviluppati successivamente

dalla vittima. Essa ha dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a

seconda della dinamica: gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio,

una caduta o scivolata banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni

gravi. Per procedere a tale classificazione, non si deve considerare il modo in

cui l’infortunio è stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento

traumatico in quanto tale da un punto di vista oggettivo. In presenza di un

infortunio di media gravità, occorre prendere in considerazione un certo numero

di criteri, di cui i più importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la durata

eccezionalmente lunga della cura medica;

- i disturbi somatici

persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non in ogni caso è

necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di

un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di

causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si

situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF 115

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c;

RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

La più recente

giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica

abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei

disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

2.4

Nel caso di specie, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha

ritenuto che la sintomatologia denunciata dall’assicurato alla spalla destra

non fosse oggettivabile, ragione per la quale, in ossequio alla giurisprudenza

federale, ha proceduto alla valutazione dell’adeguatezza del nesso causale,

giungendo alla conclusione che essa non è data (cfr. doc. 163, p. 5 s.).

Il TCA constata che la

decisione dell’CO 1 trova il proprio fondamento essenzialmente nella

valutazione espressa dal Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia, interpellato dall’CO 1 nell’ambito della procedura

amministrativa.

In effetti, a margine

della consultazione del 16 novembre 2018, il dott. __________ ha dichiarato che

il ricorrente presentava una sindrome dolorosa cronica senza alcun rilevante

correlato anatomo-patologico oggettivabile. Nemmeno la distalizzazione del bicipite

è atta a giustificare l’incapacità lavorativa. Lo specialista ha inoltre

precisato che, in base alla RMN di decorso del 3 maggio 2018, la guarigione del

tendine sovraspinato sembrava essere stata raggiunta, tuttavia, in ragione

dell’insufficiente qualità delle immagini, egli ha consigliato

all’amministrazione di disporre l’esecuzione di una nuova risonanza magnetica

della spalla destra con sequenze T1 e T2 sui tre piani. A proposito

dell’ulteriore procedere terapeutico, egli ha sconsigliato di eseguire la

prospettata resezione dell’articolazione AC e di procedere preliminarmente a

delle infiltrazioni della medesima articolazione e/o dello spazio

sottoacromiale (doc. 120, p. 2).

L’accertamento suggerito

dal dott. __________ è stato effettuato in data 28 febbraio 2019 e ha

segnatamente evidenziato una “piccola irregolarità di segnale nello spessore

del tendine del sovraspinato senza significative rotture”, definita quale

“microfissurazione”, così come la presenza di artrosi a livello

dell’articolazione acromion-clavicolare (doc. 136).

L’CO 1 ha quindi

sottoposto al Prof. __________ il CD con la documentazione radiologica e il

referto dell’artro-RMN per un suo parere (doc. 141).

Questa la risposta che lo

specialista ha fornito il 18 aprile 2019:

" (…).

Mit ihrem Schreiben vom 14.03.2019 ersuchen Sie

mich um Beurteilung des Arthro-MR’s vom 28.02.2019. Wie schon aufgrund der

klinischen Untersuchung erwartet, besteht eine korrekte Konsolidierung der

dorsocranialen Rotatorenmanschette. Meine Beurteilung vom 16.12.2018 bleibt

somit unverändert. Es besteht leider keine fassbare und/oder behandlungsfähige

Pathologie.” (doc. 144 – il corsivo è del redattore)

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore ha

ancora interpellato il proprio medico __________, dott. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale, facendo capo al parere del

Prof. __________, ha confermato “… la piena capacità lavorativa e la chiusura

del caso.” (doc. 148 p. 3).

Il patrocinatore del

ricorrente contesta il valore probatorio dei referti del Prof. __________,

nella misura in cui essi si fonderebbero soltanto sugli esiti d’accertamenti

medici clinici, senza alcuna considerazione dell’anamnesi. D’altro canto, tenuto

conto che lo specialista in questione non ha fatto alcun riferimento alle

domande postegli dell’CO 1 e non si è nemmeno chinato sulla questione della

causalità, l’avv. RA 1 solleva pure dei dubbi circa la comprensione dello

scritto mediante il quale gli è stato conferito il mandato. Il patrocinatore

del ricorrente sostiene poi che i rapporti dei dottori __________, spec. FMH in

malattie reumatiche e __________, spec. in chirurgia ortopedica,

permetterebbero di discostarsi dal parere del Prof. __________ e di ammettere

l’esistenza di un danno alla salute oggettivabile correlante con la

sintomatologia che interessa la spalla destra (cfr. doc. I).

2.5

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve,

a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.6

Preliminarmente, questa Corte rileva che il Prof. __________ non ha

agito in qualità di perito amministrativo incaricato in ossequio alla procedura

di cui all’art. 44 LPGA (cfr., al riguardo, il doc.115). Per questa ragione, può trovare applicazione la giurisprudenza

di cui alla DTF 135 V 465, secondo la quale dei lievi dubbi circa

l’affidabilità di un rapporto medico bastano per potersene discostare.

Chiamato a pronunciarsi in

merito alle obiezioni sollevate, il TCA ritiene che i referti elaborati dal

dott. __________ non possano costituire da valido fondamento al giudizio che

esso è chiamato a rendere. Dalla restante documentazione medica agli atti

emergono in effetti elementi suscettibili di generare dei dubbi, perlomeno

lievi, in ogni caso circa la completezza della sua valutazione, e meglio così

come verrà precisato qui di seguito.

In questo senso, deve

essere rilevato che, secondo gli autori dell’intervento artroscopico

dell’ottobre 2017, i dottori __________ e __________, entrambi attivi presso il

Servizio di chirurgia dell’arto superiore dell’Ospedale __________ di __________,

a livello dell’articolazione acromion-clavicolare è presente un’artrosi, a cui

sarebbe da imputare la sintomatologia algica denunciata dall’assicurato (cfr.

doc. 76: “Dall’esame [la RMN del 3 maggio 2018, n.d.r.] è emersa una artrosi

dell’articolazione acromion-claveare con clinicamente dolore elettivo in tale

sede, …” e il doc. 80, p. 1: “...; clinicamente è evidente un dolore elettivo a

livello dell’articolazione acromion-claveare irradiato lungo la regione

antero-laterale della spalla; per il persistere di sintomatologia algica

abbiamo prescritto una risonanza magnetica nativa della spalla operata che ha

messo in evidenza un’integrità inserzionale del sovraspinoso precedentemente

riparato, un edema osseo con sinovite a livello dell’articolazione

acromion-claveare con osteofiti inferiori che creano impingement a livello del

tendine del sovraspinoso.”).

Il Prof. __________, in

occasione della consultazione del 16 novembre 2018, ha anch’egli refertato

l’esistenza di una dolenzia sopra l’intervallo della cuffia dei rotatori e del

tendine del sovraspinato, così come sopra l’articolazione acromio-claveare. Del

resto, lo specialista interpellato dall’amministrazione ha raccomandato,

preliminarmente all’intervento di resezione dell’articolazione AC prospettato

dai dottori __________ e __________, di eseguire delle infiltrazioni a quel

livello e/o a quello dello spazio sottoacromiale per valutarne l’influsso sui

sintomi (cfr. doc. 120). Ciò dimostra che, anche a suo avviso, non è da

escludere l’esistenza di una problematica interessante l’articolazione

acromio-clavicolare (si veda tuttavia il referto 3 agosto 2018 del reumatologo

dott. __________, in base al quale i dolori lamentati dall’assicurato non

sarebbero stati imputabili a una situazione d’impingement sottoacromiale

[l’articolazione acromio-clavicolare era stata definita totalmente asintomatica

sia alla palpazione che alla mobilizzazione], ma bensì a un problema

riguardante il bicipite brachiale [doc. 103], circostanza che è però stata

finalmente esclusa dal Prof. __________).

La documentazione a sua

disposizione, in particolare i rapporti del Prof. __________, non consentono

dunque al TCA di concludere, con la necessaria tranquillità, che i disturbi

denunciati dall’insorgente siano effettivamente privi di sostrato organico

oggettivabile, così come lo sostiene l’assicuratore resistente con la decisione

impugnata.

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’aassicuratore resistente (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011

e DTF 135 V 465), già per il fatto che esso non ha fondato la decisione

impugnata su una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (per un caso analogo,

si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si

giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) in merito alla sussistenza o

meno di una correlazione tra i reperti oggettivati a livello dell’articolazione

acromio-clavicolare e i disturbi denunciati dall’insorgente alla spalla destra.

Nell’ipotesi in cui vi fosse correlazione, lo specialista incaricato dovrà pure

pronunciarsi circa l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra i reperti

oggettivati a quel livello e l’evento traumatico del 21 giugno 2017.

A quest’ultimo riguardo,

occorre segnalare che nel suo rapporto dell’11 settembre 2019, la dott.ssa

Broffoni si è espressa a favore di un tale legame causale (doc. 166: “… tutti

gli esami eseguiti dall’evento traumatico al febbraio 2019 mettono in evidenza

una problematica post-traumatica dell’articolazione acromion-claveare; possiamo

affermare quindi che si tratta verosimilmente di una artrite riacutizzata dal

descritto evento traumatico.”). Al contrario, ma senza invero fornire alcuna

motivazione, con nota del 14 giugno 2018, il dott. __________ ne ha negato

l’esistenza (cfr. doc. 105, p. 23: “sec. rapp. Dr. Taverna gli attuali disturbi

sono dati da una artrosi AC, non in relazione causale con l’inf.”; in questo

senso si veda pure il doc. 108, p. 2).

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata, mediante la quale

l’assicuratore resistente ha negato il proprio obbligo a prestazioni in

relazione ai disturbi alla spalla destra, deve essere annullata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione

su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti sono

rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova

decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti