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Decisione

35.2019.124

Accertata la stabilizzazione dello stato di salute per i disturbi di origine traumatica, assicuratore ha a ragione rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, in mancanza di un sufficiente discapito economico

17 agosto 2020Italiano44 min

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.124

cr

Lugano

17 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 settembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 15 febbraio 2013 RI 1,

nato nel 1966, attivo quale aiuto lattoniere a tempo parziale presso la __________

di __________, dalla quale aveva già ricevuto in data 31 gennaio 2013 la

disdetta del rapporto di lavoro per il 31 marzo 2013 - e, perciò, assicurato

d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 - è caduto durante il lavoro

riportando un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra. A seguito

dell’evento infortunistico l’assicurato ha subito tre artroscopie e, in data 22

gennaio 2018, gli è stata impiantata una protesi totale.

L’Istituto assicuratore ha

ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni

di legge.

1.2. Alla

chiusura del caso, con decisione formale del 15 luglio 2019, l’amministrazione,

tenuto conto dei soli postumi infortunistici, ha dichiarato estinto il diritto

alle prestazioni di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) a

decorrere dal 1° giugno 2019 e ha negato all’assicurato l’assegnazione di una

rendita d’invalidità, riconoscendogli per contro il diritto ad un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 10% (doc. 463).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato

(doc. 470), in data 17 settembre 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto della

sua prima decisione (doc. B).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 17 ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA

1, ha chiesto l’attribuzione, oltre all’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 10%, anche di una rendita d’invalidità del 100%.

Sostanzialmente

il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia correttamente valutato

lo stato di salute dell’interessato, il quale, come a più riprese attestato -

anche di recente mediante certificato del 17 settembre 2019 - dal dr. __________,

risulta totalmente inabile al lavoro.

Il

danno infortunistico, inoltre, come espressamente indicato dall’Ufficio AI,

influisce sulla capacità lavorativa, motivo per il quale non appare sostenibile

stabilire che il reddito da invalido sia praticamente uguale a quello da

valido.

Per

tali ragioni, a suo avviso, l’interessato ha diritto ad una rendita intera di

invalidità (doc. I).

1.4. L’CO

1, in risposta, dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio servizio

medico in merito alla documentazione medica prodotta dall’assicurato (doc.

IX/4), ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si

dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX).

1.5. In

data 20 febbraio 2020 il legale dell’assicurato ha rilevato che lo stato di

salute dell’interessato non è ancora stabilizzato, come comprovato dalle

possibilità di cura proposte dal dr. __________ in data 4 ottobre 2019.

Inoltre,

egli ha ribadito che il grado di invalidità del 2% stabilito dall’CO 1 appare

irrealistico, ritenuto che ancora con decisione del 13 dicembre 2019 l’Ufficio

AI ha confermato il grado di invalidità del 64%, che dà diritto a tre quarti di

rendita di invalidità (doc. XV).

1.6. Con

osservazioni del 25 febbraio 2020 l’amministrazione ha rilevato che la

documentazione medica prodotta dal ricorrente è già stata debitamente valutata

dal dr. __________ nella presa di posizione del 4 gennaio 2020 annessa alla

risposta di causa (doc. XVII).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVIII), per

conoscenza.

in diritto

in

ordine

2.1.

Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2.

(si veda anche la STF 8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che

decide questa vertenza nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N.

043/2018 del 29 maggio 2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti

comunicato al TCA che, a partire da quella data, gli incarti affidati

dall’assicuratore ad un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura

giudiziaria non vengono gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la

stabilizzazione, oppure no, dello stato di salute dell'assicurato al 1° giugno

2019 e il diritto ad una rendita d'invalidità.

Non è invece oggetto di

contestazione, ed esula quindi dalla presente vertenza, il riconoscimento di

un’IMI del 10%.

2.3. Condizioni

di salute infortunistiche stabilizzate al 1° giugno 2019?

2.3.1. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una

volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere

assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se

l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,

spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il

trattamento (cfr. STF 589/2019 del 4 luglio 2019 consid. 4.2; STF 8C_50/2018

del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

Il

Tribunale federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile

miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione

dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche.

Nella

DTF 134 V 109, l’Alta Corte si è in effetti espressa nei seguenti termini:

"

(…)

4.3

Was unter einer namhaften Besserung

des Gesundheitszustandes des Versicherten ("une sensible amélioration de

l'état de l'assuré", "un sensibile miglioramento della salute

dell'assicurato" in der französischen resp. italienischen Textfassung des

Art. 19 Abs. 1 UVG) zu verstehen ist, umschreibt das Gesetz nicht näher. Mit

Blick darauf, dass die soziale Unfallversicherung ihrer Konzeption nach auf die

erwerbstätigen Personen ausgerichtet ist (vgl. etwa Art. 1 [seit 1. Januar 2003

Art. 1a mit unverändertem Wortlaut] und Art. 4 UVG), wird sich dies namentlich

nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der

Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, bestimmen. Dabei

verdeutlicht die Verwendung des Begriffes "namhaft" durch den

Gesetzgeber, dass die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins

Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (vgl. Urteile U 244/04 vom 20. Mai 2005, E. 2, nicht publ. in: RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, und

U 412/00 vom 5. Juli 2001, E. 2a; ALFRED MAURER, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl., Bern 1989, S. 274). (…)”

Al

riguardo, cfr. pure STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.

In una recente sentenza

8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la

giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso aumento

o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di

valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella

fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il

dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle

condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura

completa la sua precedente attività professionale.

Il

diritto alla cura medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19

cpv. 1 seconda frase LAINF).

2.3.2. Nella

presente fattispecie, già in occasione della visita __________ del 12 settembre

2018, il dr. __________, spec. FMH in ortopedia e traumatologia, aveva

considerato la situazione a livello della spalla destra stabilizzata, non

essendo previste altre terapie o accertamenti diagnostici (cfr. doc. 360).

Per

tali ragioni, in un primo momento l’assicuratore infortuni aveva previsto il

versamento delle indennità giornaliere “solo” fino al 30 novembre 2018 (cfr. comunicazione

del 3 ottobre 2018, doc. 364).

In

seguito, tuttavia, l’CO 1 ha ripristinato il versamento delle prestazioni di

corta durata, assumendo i costi dell’artroscopia diagnostica effettuata in data

4 febbraio 2019 dal dr. __________ e la relativa successiva terapia intensiva

fisioterapeutica (cfr. doc. 431).

Nella

visita medica di chiusura del 16 aprile 2019, il dr. __________ ha constatato,

oggettivamente, “una buona muscolatura invariata con una mobilità del braccio

invariata e libera e con buona forza sotto il livello orizzontale”, ritenendo

che rispetto alla precedente visita non vi sia stato alcun peggioramento, con

una “situazione stabile”. Inoltre, riguardo alle proposte diagnostiche e

terapeutiche, il dr. __________ ha indicato che “non sono previste altre

terapie né esami diagnostici. Il rinforzo muscolare può essere eseguito in modo

autonomo presso un centro di fitness o fisioterapia. Siamo d’accordo di

sostenere ancora la terapia con una-due serie di fisioterapia” (doc. 443).

A

seguito di questa visita medica, con decisione del 25 aprile 2019 l’CO 1 ha

deciso di sospendere il diritto alle prestazioni a titolo di spese di cura e

d’indennità giornaliere dal 1° giugno 2019, ritenendo che ulteriori cure

mediche non fossero suscettibili di migliorare la capacità lavorativa

dell’assicurato, totalmente abile al lavoro in attività adeguate (doc. 446).

Il patrocinatore

dell’assicurato, dopo che in sede ricorsuale ha chiesto l’attribuzione di una

rendita intera di invalidità – ciò che presuppone il riconoscimento della

stabilizzazione dello stato di salute, requisito preliminare indispensabile al

fine di potere passare dal regime delle prestazioni di breve durata a quello

delle prestazioni di lunga durata - in data 20 febbraio 2020 ha, invece, fatto

valere la mancata stabilizzazione dello stato di salute, sostenendo la

necessità di fare ricorso ad ulteriori cure mediche, come indicato dal dr. __________

nel referto del 4 ottobre 2019 (cfr. doc. XV).

In tale referto relativo

alla consultazione del 4 ottobre 2019 il dr. __________ si è così espresso:

"

(…) Il 17.09.2019 ho voluto approfondire l’aumento dei dolori del

paziente con un’indagine per valutare se l’impianto protetico avesse una

mobilizzazione, presentando quindi un problema in corrispondenza

dell’interfaccia osso-protesi. Questo è confermato con un’iniziale

mobilizzazione protesica a livello dello stelo omerale.

Ho discusso quindi con il paziente le varie

possibilità terapeutiche a questo punto.

Agire in modo conservativo con difosfonati per arrestare l'aumento

dell'attività osteoblastica, nella speranza di rendere stabile

conservativamente lo stelo protetico.

Tendenzialmente il paziente vorrebbe questo tipo di approccio per

cui chiedo gentilmente al medico curante se può effettuare una sua

consultazione per valutare eventuale controindicazione all’uso di difosfonati

ed iniziare il trattamento, in modo tale che io possa rivalutare il paziente a

sei settimane per valutarne l’efficacia.

La seconda possibilità risulta quella chirurgica. Pur non

trattandosi di una mobilizzazione totale della protesi (la componente

glenoidale sembra stabile) non si può escludere un fenomeno di infezione o

perlomeno di law grade infection.

Questo farebbe in modo che un'eventuale cambio protetico d'emblée

risulterebbe estremamente rischioso per cui come trattamento di tipo chirurgico

ho proposto l'asportazione del materiale protetico, relativa sonocazione e, se

risultante negativo, impianto dopo 10 - 14 giorni definitivo protetico inverso.

Qualora invece vi fosse una positività per un law grade infection

il paziente dovrà essere trattato a lunga scadenza con antibiotico-terapia. Per

le due settimane che intercorrono tra l’intervento di asportazione della

protesi e il risultato batteriologico preferenzialmente si impianterebbe uno

Spacer cementato, dapprima per mantenere lo spazio necessario ed evitare le

aderenze, secondo forma una membrana da corpo estraneo iper-vascolarizzata,

terzo eventualmente combatterebbe un’eventuale infezione, se presente.

Chiedo gentilmente a CO 1 di sottoporre questo mio scritto al

medico fiduciario e valutare il suo pensiero. Nel frattempo il paziente

prenderà contatto con il medico curante per valutare la possibilità di utilizzo

di difosfonati.

Da parte mia rivedrò comunque il paziente tra sei settimane e vi

informerò sul caso.” (Doc. G)

Chiamato

dall’Istituto assicuratore ad esprimersi in merito al “referto del dr. __________

del 17.09.2019 e del 4.10.2019, nonché la scintigrafia ossea effettuata in data

1.10.2019 che mettono in discussione la decisione su opposizione del

17.09.2019” prodotti dall’assicurato, il dr. __________, con apprezzamento

medico del 4 gennaio 2020, dopo avere ripercorso l’intera vicenda, riassumendo

tutti i rapporti medici che si sono succeduti nel tempo, si è così espresso:

"

(…) Ho visualizzato personalmente la scintigrafia ossea iniziale e

tardiva dove si nota solo un aumento del tracciato nella parte

acromion-claveare verso il processo coracoideo e attorno alla parte superiore

dell'omero. Si nota una segnalazione molto più forte lungo la parte dello

sterno e lungo le costole, in confronto

si nota che tutta la protesi è ben integrata e lungo lo stelo non vi è nessun

importante aumento di un tracciato/segnalazione che può provare proprio una

lisi. In più si nota anche un leggero aumento a sinistra dove non è presente la

protesi. Nel coronal view si nota una piuttosto diffusa segnalazione lungo la

parte prossimale dell'omero bilaterale. Di conseguenza, secondo la mia

valutazione, non si può parlare di un chiaro segno per una lisi della protesi.

In particolare, non di un infetto, in

quanto la segnalazione è bilaterale piuttosto attorno dell'articolazione ed è

assolutamente simmetrica. Infatti, la segnalazione è più forte nella spalla

sinistra confronto a destra. Si nota

un'aumentata segnalazione nel punto distale della protesi che è visibile in

solo due immagini e scompare in tutte le altre. Nella TAC orizzontale si nota

un'invariata buona struttura dell'intera parte ossea dell'omero, in assenza di

qualsiasi reazione dell'osso che normalmente è presente in una situazione di

una protesi mobile. Al contrario si nota una buona posizione ed integrazione

anche nella parte prossimale della protesi nella spongiosa. L'importante

segnalazione del tracciante è nello sterno che è ben visibile nelle immagini

della TAC serie 4 dall'immagine 26 fino a 39.

L'importante segnalazione è causata dall'artrosi

all'interno dello sterno costole, ma meno importante verso la parte dell'omero

a destra dove si trova la protesizzazione. Si ricorda che in precedenza è stato

escluso della __________ un infetto con più di 6 prelievi (tutti negativi e

anche nell'ultimo approccio chirurgico di febbraio 2019 tutti gli esami erano

negativi). Quindi è poco probabile che siamo confrontati con un infetto, in

quanto siamo anche in assenza di qualsiasi sintomo oggettivabile e lo stesso

anche per quanto riguarda un'eventuale instabilità della protesi. Né la TAC, né

la scintigrafia mostrano una chiara lisi della protesi (nessuna doppia linea né

un chiaro aumento della segnalazione trifasica) che in parte può essere anche

normale in presenza di una protesi in un assicurato che ha sempre mostrato una

buona muscolatura e una buona mobilità come è stato verificato e

confermato anche nella mia ultima visita in aprile 2019. Una reazione ossea può

essere presente in una protesizzazione normalmente eseguita, senza essere

confrontata con una vera lisi della protesi.

Se il chirurgo di fiducia dr. med. __________ volesse optare per

una profilassi con una terapia determinata di bifosfonati la CO 1, con

probabilità preponderante non è contraria a sostenere una Iimitata terapia

sotto il controllo del medico curante e del dr. med. __________.

Chiaramente è da rifiutare qualsiasi approccio invasivo in una

situazione che non mostra né un infetto, né chiari segni per una lisi. In base

ai referti radiologici, secondo la mia valutazione e dalla scintigrafica

trifasica propongo di rivalutare la situazione in futuro. All'inizio con una

semplice radiografia AP laterale e Neer in rotazione interna ed esterna. In

caso di dubbio si può optare una TAC.

Tutto questo al momento non lo ritengo indicato.

Resta quindi valida la mia precedente valutazione della piena

abilità rispettando i limiti funzionali espressi in precedenza.” (Doc. IX/4)

Secondo la giurisprudenza

federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della

stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state

interrotte (dunque, in casu, il 1° giugno 2019; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388;

STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2).

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che, a ragione, l’CO 1 abbia ritenuto

stabilizzato il caso (su questo concetto, cfr. il consid. 2.3.1) e dichiarato

estinto il diritto alla cura medesima e all’indennità giornaliera dal 1° giugno

2019.

L’assicurato

aveva, infatti, ritrovato a quel momento una piena capacità lavorativa in

attività adeguate al danno alla salute.

D’altra

parte, non permette di giungere ad una diversa conclusione il fatto che dr. __________

abbia prospettato la possibilità di intraprendere una terapia con dei

bifosfonati, stante il carattere conservativo di un tale provvedimento,

come espressamente indicato dallo stesso chirurgo ortopedico (cfr. doc. G,

corsivo della redattrice).

Quanto

alla seconda possibilità, di tipo chirurgica, indicata dal dr. __________ - comunque

non condivisa dallo stesso assicurato, il quale ha manifestato la propria

preferenza per un approccio di tipo conservativo - va rilevato che il dr. __________,

nell’apprezzamento del 4 gennaio 2020, ha rilevato che è “chiaramente da

rifiutare qualsiasi approccio invasivo in una situazione che non mostra né un

infetto, né chiari segni per una lisi” (doc. IX/4).

Il

TCA non ha motivo per discostarsi da tale valutazione del medico fiduciario

dell’assicuratore LAINF.

Va,

comunque evidenziato che, nel caso in cui, in occasione di una futura

rivalutazione della situazione dell’assicurato attraverso le indagini indicate

dal dr. __________ nell’apprezzamento del 4 gennaio 2020 (radiografia AP

laterale e Neer in rotazione interna ed esterna, o, in caso di dubbio, TAC) dovesse

emergere un peggioramento dello stato di salute dell’interessato, questo sarà

oggetto di esame da parte dell’assicuratore LAINF nell’ambito di una ricaduta.

Accertata la

stabilizzazione dello stato di salute in riferimento ai disturbi di origine

traumatica, il TCA deve ancora esaminare se l’assicurato ha diritto ad una

rendita di invalidità oppure no.

2.4.

Diritto a una rendita d’invalidità?

2.4.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA

del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido.

2.4.3

Vale

qui la pena di ricordare che la nozione di invalidità in

ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e

di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa,

anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale,

addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un

uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti).

Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario

dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per

evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori

apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V

120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In

tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss

(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità,

l’AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità

cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza

di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità,

ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse

sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

In

una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI,

fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento

è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il

Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da

parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta

Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad

opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione

dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o

il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per

l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367

consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente

il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per

l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità

dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio

2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid.

2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30

agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4;

STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.7.2; STCA 35.2017.111 del 20

giugno 2018, consid. 2.8.3).

2.4.4

Nel

caso concreto, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurato il

diritto ad una rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto

riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal

medico __________ in occasione della visita di chiusura del 16 aprile 2019.

In

quell’occasione, il dr. __________ ha considerato che “in una situazione

stabile, a più di due mesi post-artroscopia diagnostica che ha mostrato, a

parte una degenerazione del sovraspinato nella sua inserzione, una cuffia

competente, priva di segni infetti con batteriologia negativa come pure alla

scintigrafia una situazione assolutamente normale, persiste una piena abilità

lavorativa rispettando i limiti funzionali espressi in precedenza” (doc. 443,

p. 12).

A

quest’ultimo riguardo, nel precedente apprezzamento del 24 settembre 2018

relativo alla visita __________ del 12 settembre 2018, il dr. __________ - dopo

avere ritenuto che con riferimento alla situazione oggettivamente presente alla

spalla destra, “una abilità lavorativa per lavori leggeri fino al massimo

medio-pesanti può essere chiaramente possibile per l’assicurato” e che “i

dolori menzionati alla spalla non sono spiegabili da parte dei medici durante

la visita alla __________ e nemmeno durante l’EFL presso la Clinica __________,

dove tutti hanno notato una importante amplificazione dei dolori che non sono

in relazione con i movimenti e la forza mostrati dall’assicurato” - ha così

descritto l’esigibilità lavorativa:

" L’assicurato

può sollevare e portare pesi molto leggeri e leggeri tra i 5 e i 10 kg fino

all’altezza dei fianchi molto spesso. L’assicurato può sollevare e portare pesi

medio-pesanti tra i 10 e i 25 kg fino all’altezza dei fianchi talvolta. Non può

più portare o sollevare pesi pesanti e molto pesanti sopra i 25 kg.

L’assicurato può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg spesso e

oltre i 5 kg oltre l’altezza del petto di raro. Il maneggio di attrezzi leggeri

e di precisione come anche medi molto spesso. Maneggio di attrezzi pesanti e

lavoro manuale rozzo talvolta. Non può più eseguire lavori molto pesanti.

Nessuna limitazione riguardando la rotazione della mano. L’assicurato può

eseguire lavori sopra la testa di rado. Nessuna limitazione per quanto riguarda

la rotazione del busto. Nessuna limitazione per eseguire lavori in posizione

seduta e inclinata in avanti e in posizione in piedi e inclinata in avanti.

Nessuna limitazione per lavori in posizione inginocchiata e in flessione delle

ginocchia. Lavori in posizione di lunga durata, nessuna limitazione per stare

seduto o per stare in piedi. Nessuna limitazione per quanto attiene la

posizione di libera scelta. L’assicurato può camminare fino a 50 metri e oltre

i 50 metri molto spesso. L’assicurato può camminare per lunghi tratti molto

spesso. L’assicurato può camminare su terreni accidentati spesso. L’assicurato

può salire le scale molto spesso. L’assicurato può salire su scale a pioli di

rado. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani. Nessuna limitazione per

stare in equilibrio.” (Doc. 360, p. 12)

2.4.5

In

sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurato ha contestato che

l’interessato possa essere considerato pienamente abile al lavoro nello

svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni funzionali indicate

dal dr. __________, producendo, a comprova della pretesa totale inabilità

lavorativa, il referto del 17 settembre 2019 con il quale il chirurgo

ortopedico curante, dr. __________, ha attestato che “il paziente sopraccitato

è inabile al lavoro dal 17.09.2019 al 4.10.2019 (prossima visita) al 100%”

(doc. F).

L’avv. RA 1 ha, inoltre,

evidenziato che la totale inabilità lavorativa dell’assicurato, sia nella

precedente attività, che in altre adeguate, è del resto stata stabilita nel

rapporto finale SMR del 9 maggio 2018 (cfr. doc. E1), posto a fondamento della

decisione del 27 febbraio 2019 con la quale l’Ufficio AI ha riconosciuto

all’interessato tre quarti di rendita di invalidità (grado del 64%) dal 1°

maggio 2015 (ma effettivamente versata dal 1° luglio 2016 a causa della

tardività della domanda) (cfr. doc. E).

2.4.6

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

2.4.7

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza,

il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia

che qui interessa, a margine della visita di chiusura del 16 aprile 2019

(cfr. doc. 443), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti

istruttori.

Il medico fiduciario, valutati i postumi infortunistici, ha

infatti considerato, alla luce della situazione oggettiva, l’assicurato

pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei

suoi limiti funzionali derivanti dai disturbi interessanti la spalla destra

(cfr. doc. 443).

Del

resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si

riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in

sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,

trasportare pesi anche solo relativamente importanti, nonché d'ingaggiare

l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e

35.1998.117

del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3

gennaio 2000).

La

valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo

degli arti superiori.

Ad

esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi

movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio

oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto

per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano

sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo

l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit

funzionali all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono

l'impiego di forza con la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato

che, a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia

muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°

solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del

trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del

territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività

lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra

della vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato

l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco.".

Nella

STFA U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la

quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,

aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una

frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una

piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che

aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega

circolare.

Infine,

in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato

completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato

che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con

sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Secondo

questo Tribunale, la certificazione agli atti del dr. __________ del 4 ottobre

2019.

(doc. G) non è atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la

correttezza della valutazione enunciata dal dr. __________.

Come

ben spiegato dal fiduciario dell’assicuratore LAINF nell’apprezzamento medico

del 4 gennaio 2020 (cfr. doc. IX/4), difatti, i provvedimenti indicati dal dr. __________

non sono in grado, per lo meno fino al momento di emissione della decisione su

opposizione qui impugnata - che delimita il potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali (DTF 130 V 140

e 129 V 4) - di incidere sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa nell’esecuzione

di attività adatte espressa dal dr. __________ in occasione della visita del 16

aprile 2019. Il dr. __________, in maniera dettagliata ed esaustiva, ha

spiegato come “né la TAC, né la scintigrafia mostrano

una chiara lisi della protesi”, che potrebbe giustificare una diversa

conclusione (cfr. doc. IX/4).

Ciò

non esclude, tuttavia, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.3.2.), la

possibilità di procedere ad una rivalutazione nell’ambito di una ricaduta,

qualora in futuro lo stato di salute dell’interessato dovesse peggiorare.

Anche il fatto che il dr. __________

abbia attestato ancora in data 17 settembre 2019 una totale inabilità

lavorativa dell’interessato non può portare ad una diversa soluzione, essendo

incontestata l’impossibilità per l’assicurato di svolgere la sua precedente

attività lavorativa, di natura pesante.

Infine,

il TCA non può far propria nemmeno la contestazione relativa al fatto che

l’amministrazione avrebbe dovuto conformarsi alla decisione dell’Ufficio AI, il

quale ha assegnato all’interessato tre quarti di rendita di invalidità dal 1°

maggio 2015 (cfr. decisione del 27 febbraio 2019, doc. 426, poi confermata con

comunicazione del 13 dicembre 2019, doc. I allegato al doc. XV).

Da

una parte va, infatti, ribadito che, come ricordato in precedenza (cfr. consid.

2.4.3.), l’CO 1 non è vincolato alla valutazione eseguita in ambito di

invalidità.

D’altra

parte, occorre sottolineare come l’Istituto assicuratore abbia tenuto conto unicamente

dei postumi infortunistici alla spalla destra, senza considerare gli altri

disturbi di natura morbosa, che pure rivestono una grande importanza nel caso

di specie. In tal senso, basti notare che lo stesso medico fiduciario dell’amministrazione

abbia indicato che l’interessato presenta un importante problema

degenerativo della colonna cervicale (cfr. valutazione del dr. __________

del 29 giugno 2018, doc. 347, poi ribadita nell’apprezzamento del 29 aprile

2019, doc. 443 – il corsivo è della redattrice) e che in ambito AI il medico

del SMR, nel rapporto finale del 9 maggio 2018, tra le diagnosi principali con

influsso sulla capacità lavorativa, accanto a quella derivante dalla spalla

destra, abbia posto proprio quella della “mielopatia focale a livello C5/6”

(cfr. doc. E1 – il corsivo è della redattrice).

In

esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere

che l'assicurato, da una parte, è definitivamente impedito nell’esercizio della

sua originaria professione di operaio lattoniere, ma che, d’altra parte, egli è

in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo, attività

leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della manipolazione di

attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al di sopra del

piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del lavoro.

2.4.8

Si tratta ora di valutare le conseguenze

economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, l’amministrazione, ritenuto che al momento dell’infortunio

l’assicurato aveva già ricevuto la disdetta del rapporto di lavoro, ha indicato

che, senza il danno alla salute, il ricorrente, nel 2019, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 69'132, calcolati facendo

capo ai dati statistici 2016 afferenti al settore delle costruzioni, livello di

competenza 1, riportati alle ore usuali del ramo e aggiornati al 2019 (cfr.

doc. 466-467).

Questo

valore - peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal

TCA, posto che dagli atti emerge, in effetti, che con lettera del 31 gennaio

2013.

il datore di lavoro aveva confermato per iscritto la disdetta, già

comunicatagli oralmente, per il 31 marzo 2013 (cfr. doc. 385),

motivo per il quale è a ragione che l’amministrazione ha fatto capo ai dati

statistici del settore delle costruzioni.

2.4.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale

misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti,

dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale

ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel

caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche

Abweichung”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR

2004.

UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20

novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3.

l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da

notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il

Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a

partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che

“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti

divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe

richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la

collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è

stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste

ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati

statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a

partire dal 1 gennaio 2019.” (il corsivo è della redattrice).

2.4.10

Nella

presente fattispecie, l’Istituto convenuto ha quantificato in fr. 67’743

il reddito da invalido, facendo capo alla tabella TA1 2016, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, aggiornato al 2019, senza applicare

alcuna deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 466).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da questo dato, rimasto peraltro incontestato,

risultante dalla corretta applicazione dei dati statistici.

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, infatti,

l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40

per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei

salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+

0.4%) per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%) e per il 2019 di fr. 67’743 (+

0.5).

L’amministrazione

ha escluso l’applicazione di una deduzione sociale.

Il

TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2),

non ha motivo di scostarsi dalla scelta operata dall’assicuratore LAINF – e

rimasta peraltro incontestata – anche alla luce della più recente

giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020; 8C_765/2019 del

10.

giugno 2020; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020).

Dal

raffronto tra i due redditi indicati sopra risulta che, come deciso

dall’amministrazione, l’assicurato subisce una perdita di guadagno (del 2%), tale

da non consentirgli di avere diritto ad una rendita di invalidità.

In

queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale

all’assicurato è stata negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti