35.2019.125
Discussi il diritto a una rendita d'invalidità e quello a un'IMI
25 maggio 2020Italiano29 min
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.125
TF/MM
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Tommaso Ferrari, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 settembre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 31 agosto 2015, RI 1, di
professione saldatore e operatore rx presso le __________ di __________ e,
quindi, assicurato d’obbligo presso l’CO 1 contro gli infortuni e le malattie
professionali, è stato investito mentre circolava in bicicletta (cfr. doc. 1),
riportando una rottura transmurale ventrale del sovraspinato della spalla
destra (doc. 15).
Egli è quindi stato sottoposto,
il 17 febbraio 2017, a un’operazione artroscopica alla spalla destra, con
ricostruzione della cuffia dei rotatori e decompressione sottoacromiale (doc.
30). Il 4 giugno 2018, è poi stata effettuata un’ulteriore artroscopia, sempre
alla spalla destra, con fissazione del labbro e re-decompressione (cfr. doc.
141).
L’assicuratore ha riconosciuto
la propria responsabilità e versato regolarmente le prestazioni legali (cfr.
doc. 5).
1.2. Il 28 febbraio 2018 ha avuto
luogo la visita medica __________ (doc. 205).
In base alle relative
risultanze, in data 19 aprile 2019, l’assicuratore ha comunicato la sospensione
del diritto alle prestazioni di cura medica e, retroattivamente al 20 febbraio
2019, quello all’indennità giornaliera (doc. 215).
Con decisione formale del 31
luglio 2019, l’CO 1 ha negato a RI 1 il diritto a una rendita di invalidità e a
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 232).
Quest’ultimo provvedimento è
stato impugnato con opposizione del 13 settembre 2019, per il tramite dell’avv.
RA 1 (doc. 241).
Il 20 settembre 2019
l’assicuratore LAINF si è quindi riconfermato nella sua prima decisione (doc.
244).
1.3. In data 18 ottobre 2019, RI 1,
sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la
decisione su opposizione emanata dall’CO 1, chiedendone l’annullamento (cfr.
doc. I).
Con risposta del 2 dicembre
2019, l’assicuratore ha postulato che l’impugnativa venga respinta (cfr. doc.
V).
Il 31 gennaio 2020, l’avv. RA 1
ha notificato delle nuove prove (cfr. doc. IX), sulle quali l’amministrazione
si è espressa il 6 febbraio 2020, riconfermandosi nelle proprie posizioni (cfr.
doc. XI).
Sui restanti fatti, si dirà,
per quanto necessario, nel prosieguo.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore a un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto resistente era legittimato
a negare il diritto a una rendita d’invalidità e all’IMI, oppure no.
2.3. Diritto a una rendita
di invalidità?
2.3.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato
la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti
art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02
del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Nel caso concreto, prendendo
atto di una mancata specifica contestazione della decisione formale fondata
sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa enunciata dal proprio medico ___________
(doc. 205 e 236), con la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 ha
dichiarato il ricorrente in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento
completo, un’attività lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla
salute infortunistico (doc. 244).
A margine della visita medica
di chiusura del 28 febbraio 2019, il dott. __________, spec. in chirurgia
ortopedica e traumatologia, si è in effetti espresso nei seguenti termini:
" L’attività
medio-leggera di radiologo è da ritenersi esigibile in misura completa a questo
assicurato.
Per quanto riguarda l’attività di saldatore, come da descrizione
nel rapporto ispettivo, essa non è più da ritenersi esigibile in misura
completa, si redige pertanto una esigibilità al lavoro, quest’ultima è redatta
in presenza dell’assicurato con il suo pieno assenso.
Esigibilità del lavoro
Sollevare e portare: l’assicurato è in grado di sollevare pesi
molto leggeri fino a 5 kg con due braccia fino all’altezza dei fianchi senza
limitazione, pesi leggeri (5 ai 10 kg) molto spesso, pesi medi da 10 - 25 kg
talvolta, pesanti da 25 ai 45 kg di rado, molto pesanti oltre i 45 kg mai.
L’assicurato è in grado di sollevare oltre l’altezza del petto
fino a 5 kg molto spesso e oltre i 5 kg talvolta, con limitazioni sopraesposte.
Maneggio di attrezzi: l’assicurato è in grado di maneggiare
attrezzi leggeri e di precisione senza limitazioni, medi molto spesso, pesanti
talvolta, molto pesanti di rado.
La rotazione della mano è possibile molto spesso.
Posizione e mobilità: l’assicurato è in grado di eseguire lavori
sopra la testa talvolta, la rotazione del busto e la posizione seduta e
inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in avanti, inginocchiata
e con flessione delle ginocchia è possibile senza limitazione.
Posizione di lunga durata: l’assicurato è in grado di mantenere la
posizione seduta e la posizione in piedi senza limitazione, così come la
posizione a libera scelta.
Spostamenti: l’assicurato è in grado di camminare anche per lunghi
tratti e su terreno accidentato nonché di salire le scale senza limitazione,
salire le scale a pioli spesso.
L’uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio
possibile.
L’assicurato in un lavoro che rispetti l’esigibilità espressa è da
ritenersi abile in misura completa con rendimento completo senza pause
supplementari.” (doc. 205)
Queste sono le mansioni che
l’assicurato era chiamato a svolgere, come le ha lui stesso descritte in occasione
della sua audizione da parte dell’assicuratore: uso della smerigliatrice e del
saldatore per la maggior parte del tempo, uso di martelli pesanti e uso di
scale a pioli. Egli ha pure precisato che, nel suo lavoro, doveva usare spesso
le braccia sopra le spalle, sollevare pezzi di circa 5 kg e che era pure richiesta
da parte sua una certa precisione (doc. 111).
Da parte sua, l’insorgente ha
prodotto una certificazione, datata 20 dicembre 2019, della dott.ssa __________,
spec. FMH in medicina interna, del seguente tenore:
" … ha
ripreso il suo lavoro nella misura del 100 %, ma in accordo con i colleghi e
superiori esercita solo lavori leggeri.
Grazie a questi accorgimenti egli riesce, seppur presentando
dolori quando sovraccarica, a lavorare una giornata intera con delle chiare
limitazioni su quello che è il carico di lavoro.
Per il futuro ci si può attendere ad un peggioramento delle
limitazioni già presenti.” (cfr. doc. IX 1)
Al riguardo, l’CO 1 ha rilevato
che il parere del medico curante è ininfluente ai fini della causa e,
oltretutto, privo di motivazioni scientificamente rilevanti (cfr. doc. XI).
2.3.4
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l’amministrazione è parte solo dopo
l’instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell’8
luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege
in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p.30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR
2000.
UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un’assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l’assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l’oggettività e l’imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell’apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del
28.
ottobre 2009, pubblicata DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato
che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su
rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di provano entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore
probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati,
che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate
dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza
dell’anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le
conclusioni dell’esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125
V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V
160ss., consid. 1c e riferimenti).
L’elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l’origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005 consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 p. 35 consid. 4b).
2.3.5
Chiamato ora a pronunciarsi, attentamente
valutato l’insieme della documentazione medica a disposizione, questo Tribunale
non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell’esigibilità
lavorativa espressa dal dott. __________, specialista proprio nella materia che
qui interessa.
La certificazione agli
atti della dott.ssa __________ (doc. IX 1) non appare del resto atta a generare
dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza del parere del medico __________,
e ciò già per il solo fatto che le considerazioni da ella enunciate si
riferiscono all’attività (adattata) concretamente svolta nonostante il danno
alla salute infortunistico dal ricorrente presso le __________, quando con la
decisione impugnata l’assicuratore resistente ha finalmente determinato il
grado d’invalidità facendo capo al mercato generale del lavoro.
In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.
2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, perlomeno con il
grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 e riferimenti), che RI 1
sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla
salute infortunistico.
2.3.6
Si tratta ora di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Preliminarmente, occorre
precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la valutazione
del grado di invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in cui sarebbe
insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu, i
redditi del 2019).
Per quanto concerne il reddito
da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza il danno alla salute, il
ricorrente, nel 2019, avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo pari a fr. 55’000
(cfr. doc. 238-239).
Questo valore, desunto da
indicazioni fornite dal datore di lavoro, presso il quale l’assicurato lavora ancora
attualmente, non è stato contestato, per cui può essere fatto proprio dal TCA.
2.3.7
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 ss. e in DTF 129 V 472 ss.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole
per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in
particolare p. 326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte dell’CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle imprese
come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, l’CO 1 ha quindi deciso
che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1 gennaio 2019.”
(il corsivo è del redattore).
2.3.8
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 67’743
il reddito da
invalido, facendo capo alla tabella RSS (Rilevazione svizzera della struttura
dei salari) TA 1 2016, media totale, uomini, livello di competenza 1 (“attività
semplici di tipo fisico o manuale”), aggiornato al 2019, senza applicare
alcuna riduzione (cfr. doc. 238 e 239).
Tale reddito è contestato
dall’insorgente, nella misura in cui, a suo avviso, il reddito da invalido
corrisponderebbe a quello da lui concretamente realizzato presso le __________
(cfr. doc. I, p. 5 s.: “L’assicurato ha potuto essere ricollocato all’interno
dell’azienda dove già lavorava prima dell’evento infortunistico, in un’attività
però molto più leggera, subendo così anche una perdita di salario rispetto a
quanto percepiva prima dell’infortunio (…). Per quanto attiene all’entità del
grado di invalidità e alla fissazione della rendita di invalidità, secondo la
giurisprudenza e la dottrina in materia di fissazione di una rendita di
invalidità, il reddito deve essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali (DTF 96 V 29, ZAK 1985 p. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U
168.
p. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che
senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente
attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito.”).
Al riguardo, l’CO 1 ha osservato
che “è noto che ci si può basare sull’attività esercitata dall’assicurato e sul
guadagno così realizzato e, di conseguenza, far astrazione dal mercato generale
del lavoro quando cumulativamente il rapporto di lavoro è stabile e
l’assicurato sfrutta in modo conveniente la sua capacità lavorativa residua
percependo un salario consono alle prestazioni fornite e non avente alcuna componente
sociale (DTF 117 V 18, DTF 126 V 76; RAMI 1991 pag. 272). Appare appena il
caso di ribadire che, nel caso concreto, questi presupposti non sono adempiuti
siccome la situazione professionale non è stabile. Le dichiarazioni del datore
di lavoro, manco contestate dalla controparte, ne sono la migliore
dimostrazione. Ne scende che
a ragione la CO 1 ha provveduto ad
effettuare il raffronto dei redditi su basi teoriche …” (cfr. doc. V, p. 3
– il corsivo del redattore).
Questa Corte ritiene di
poter condividere la posizione dell’amministrazione. Al proposito, va rilevato
che dagli atti di causa si evince in effetti che il datore di lavoro del
ricorrente è sì riuscito ad occuparlo a tempo pieno assegnandogli dei lavori
più leggeri, senza però garantire che tale situazione potesse continuare (cfr.
doc. 226). Del resto, lo stesso certificato medico prodotto dall’assicurato non
parla certo a favore di una futura continuazione del rapporto lavorativo in
essere (doc. IX 1: “Grazie a questi accorgimenti egli riesce, seppur
presentando dolori quando sovraccarica, a lavorare una giornata intera con
delle chiare limitazioni su quello che è il carico di lavoro. (…). Per il
futuro ci si può attendere ad un peggioramento delle limitazioni già presenti.”).
Data questa situazione lavorativa,
precaria, è dunque a giusta ragione che l’amministrazione si è servita dei dati
salariali statistici per valutare l’eventuale perdita salariale conseguente
all’infortunio assicurato.
Posto che le (restanti)
modalità con le quali l’istituto assicuratore ha determinato il reddito da invalido
non risultano contestate, esso ammonta a fr. 67'743, così come stabilito
dall’CO 1.
Ora, confrontando i fr. 67’743
al reddito che l’insorgente avrebbe
potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.
55’000 (cfr. supra, consid. 2.3.6.), risulta che il danno alla
salute infortunistico non cagiona alcuna perdita di guadagno a RI 1. Non sono
quindi dati i presupposti del diritto a una rendita d’invalidità (cfr. art. 18
cpv. 1 LAINF).
La decisione su opposizione
impugnata, nella misura in cui ha negato il diritto a una rendita di
invalidità, deve dunque essere confermata.
2.4
Diritto a un’IMI?
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa non deve superare
l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed
è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il Consiglio federale
emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1
e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità
fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato. Secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Secondo l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art.
36.
cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato
(cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p.
221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.4.5
Nel caso di specie, la
decisione dell’CO 1 di non attribuire all’insorgente un’IMI risulta fondata
sempre sull’apprezzamento 28 febbraio 2019 del chirurgo ortopedico dott. __________,
il cui tenore è in particolare il seguente:
" Per quanto
riguarda il diritto ad indennità per menomazione all’integrità, in
considerazione del quadro attuale di funzionalità della spalla operata e della
probabile evolutiva futura, al momento non ritengo sussistano elementi per la
concessione di IMI secondo le tabelle in uso alla CO 1.” (doc. 205)
Con la propria impugnativa, RI
1.
si è espresso nei seguenti termini in merito al diniego di un’IMI:
" Mal si
comprende (…) il motivo per il quale la CO 1 non abbia voluto determinarsi
sull’erogazione di un’IMI che qui viene rivendicata dal ricorrente a pieno
titolo.
A questo titolo, considerate le conseguenze infortunistiche subite
dall’assicurato, non c’è chi non veda che egli abbia diritto all’erogazione di
una prestazione sottoforma di IMI. Per la fissazione dello stesso ci si rimette
all’autorevole giudizio di codesto lodevole Tribunale.” (doc. I, p. 7)
In sede di risposta di
causa, il rappresentante dell’amministrazione ha rilevato quanto segue:
" Per quanto
concerne l’IMI esatta dall’interessato, mette conto di rilevare che in
occasione della visita di chiusura il medico __________ è giunto alla
conclusione che in considerazione del quadro funzionale attuale della spalla e
della probabile evoluzione futura, per il momento non sussistono gli estremi
per riconoscere un danno all’integrità.” (doc. V, p. 3)
Chiamato ora a
pronunciarsi su una questione squisitamente medica, vista anche l’assenza agli
atti di pareri specialistici divergenti, il TCA ritiene di poter validamente
fondare il proprio giudizio sulla valutazione enunciata dal medico __________.
Del resto, l’assicurato medesimo sostiene sì di avere diritto a un’indennità,
senza però fornire il benché minimo argomento a sostegno di questa sua pretesa.
La decisione su opposizione
impugnata deve pertanto essere confermata anche nella misura in cui al
ricorrente è stato negato il diritto a un’IMI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti