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Decisione

35.2019.126

Discussa la questione di sapere se l'assicuratore poteva ridurre l'importo corrisposto a titolo di partecipaz. alle spese di cura domiciliare per la via della revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA. Cure fornite da moglie assicurato, persona non autorizzata. Applic. nuovo diritto in vigore dal 1.1.2017

19 ottobre 2020Italiano40 min

venivano svolti dal personale impiegato presso la casa per anziani __________.”.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.126

mm

Lugano

19 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 18 settembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 13 dicembre 1998, RI

1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e,

perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1, è caduto da un balcone e ha riportato un grave trauma cranico e

una grave contusione del rachide con frattura di L1 e Th12 accompagnata da

lesione midollare. Egli soffre di una paraplegia flaccida distale.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Alla chiusura del caso,

con decisione formale del 31 maggio 2001, all’assicurato è stata assegnata una

rendita d’invalidità del 100% dal 1° giugno 2001, un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) pure del 100%, nonché un assegno grandi invalidi (AGI) di

grado elevato (doc. 146 – fasc. 4).

1.2. Nel mese di settembre 2000, RI

1 è stato trasferito presso il reparto invalidi lungodegenti della Casa per

anziani __________ a __________ (doc. 122, p. 3 – fasc. 4).

Con scritto del 15 giugno

2005, l’assicuratore LAINF ha informato l’istituto di cure che, facendo capo al

“Prontuario delle prestazioni per la presa a carico del signor RI 1”

elaborato di concerto con il Direttore della struttura (doc. 22, p. 2 - dossier

elettronico), avrebbe preso a carico un fabbisogno di cure infermieristiche di 123

minuti, pari a un importo di fr. 51.46/giorno o di fr. 1'565.25/mese (oltre

fr. 18.90 per i medicinali e fr. 4.40 per il materiale sanitario, nonché

fisioterapia/logopedia a seconda delle necessità) (doc. 212 – fasc. 4).

Dalle carte processuali

emerge che l’importo di fr. 1'565.25/mese è stato corrisposto anche dopo la

dimissione dell’assicurato dal reparto invalidi lungodegenti della casa per

anziani (il 30 novembre 2012 – cfr. doc. 104 e doc. 106 – dossier elettronico),

rispettivamente dopo che egli, nel maggio 2018, aveva smesso di frequentare

anche il Centro diurno dello stesso istituto.

1.3. Esperiti gli accertamenti del

caso, con decisione formale dell’8 agosto 2019, l’amministrazione ha comunicato

alla patrocinatrice dell’assicurato che, a decorrere dal 1° settembre 2019,

avrebbe riconosciuto un importo mensile di fr. 628 a titolo di spese di

cura a domicilio (fr. 409/mese a titolo di assistenza medica a domicilio ex

art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF e fr. 219/mese a titolo di assistenza non

medica a domicilio ex art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF) (doc. 285 – fasc. 5).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 296 – fasc. 6), in

data 18 settembre 2019, l’CO 1 ha confermato in sostanza la sua prima decisione

(doc. 303 – fasc. 6).

1.4. Con tempestivo ricorso del 21

ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga

constatata la nullità della decisione su opposizione impugnata, in subordine che

questo provvedimento venga annullato, e che l’assicuratore convenuto venga

condannato a versargli l’importo di fr. 4'000 a titolo di spese legali

occasionate illecitamente.

L’avv. RA 1 fa

innanzitutto valere che l’istituto assicuratore avrebbe violato, da più punti

di vista, il diritto di essere sentito dell’assicurato, e meglio il suo diritto

di accedere agli atti, quello di partecipare all’amministrazione delle prove,

di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito. In questo contesto, ella

rimprovera all’amministrazione di “… non aver proceduto ad un minimo di

istruttoria dove l’opponente avrebbe potuto opporre ed offrire le proprie

prove, segnatamente in punto a prontuario per le cure mediche a domicilio per

esempio, ovvero quelle inerenti alla certificazione medica del fabbisogno

giornaliero aggiornato e, in generale di essere sentito. Se avesse saputo che

la CO 1 stesse esaminando la vecchia decisione del 15 giugno 2005 relativa alle

prestazioni/contributi per cure mediche-infermieristiche ex art. 18 OAINF,

avrebbe quantomeno potuto esprimersi e produrre le sue prove, come certificati

medici. La CO 1 infatti avrebbe potuto e dovuto comunicarlo al ricorrente in

occasione della compilazione recente del questionario ovvero delle domande

poste in tale occasione, rispettivamente con la risposta del 5 luglio 2019

(cfr. doc. E e F). In tale occasione infatti chi scrive ha comunicato alla CO 1

che ad occuparsi del ricorrente, da quando si è trasferito a casa, è la moglie,

per inciso pure sua formale curatrice. __________, infatti, si dedica il 100%

del proprio tempo con l’aiuto di infermiera e fisioterapista a domicilio.

Sarebbe bastato sapere che invece le risposte date in tale occasione sarebbero

state strumentalizzate e usate contro l’interessato, ovvero per procedere

d’ufficio e in violazione del diritto di essere sentito alla decurtazione

massiccia di due terzi delle prestazioni stabilite nel 2005 andando così contro

gli interessi vitali dell’opponente, che è, ricordiamo, un grande invalido

sulla sedia a rotelle dal 1998 quando ebbe l’infortunio. Una tale condotta è

inaccettabile e la decisione CO 1 deve essere annullata per grave violazione

del diritto di essere sentito, del diritto di essere trattato secondo le regole

della buona fede, del principio di reformatio in pejus, e dell’art. 18 OAINF.”.

D’altro canto, sempre

secondo la patrocinatrice dell’insorgente, l’CO 1 sarebbe incorso in una

violazione del divieto d’arbitrio in relazione sia all’accertamento dei fatti

che all’applicazione del diritto. A suo avviso, infatti, l’assicuratore

convenuto “… non poteva convincersi dell’esattezza dei fatti in punto alle

indennità de qua, come nel caso specifico di manifesti, rilevanti e

insopprimibili dubbi su tale circostanza di fatto, che richiedeva un minimo

d’istruttoria con la partecipazione del ricorrente, tramite lo scrivente

legale, atteso che i documenti a cui si riferisce risalgono al 2005, e poi

ancora al 2012, che il ricorrente si ribadisce non ha mai avuto occasione di

vedere.”.

La rappresentante contesta

poi l’applicabilità della LPGA al caso di specie, e ciò alla luce del disposto

dell’art. 82 cpv. 1 delle Disposizioni transitorie, il quale affermerebbe “… esattamente

Fatti

il contrario di quello che vorrebbe CO 1. Nel caso concreto il ricorrente è

rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel 1998, e la rendita d’invalidità

come pure l’assegno per grandi invalidi di grado elevato unitamente a tutte le

prestazioni per cure collegate, sono state prese nel 2001, prima dell’entrata

in vigore della LPGA. Le cure infermieristiche a domicilio sono quantificabili

quali prestazioni correnti ai sensi dell’art. 82 LPGA. Per tutti questi motivi,

ne discende che la LPGA e la OPGA non si applicano al caso concreto del

ricorrente.”.

Infine, l’avv. RA 1 sostiene

che l’assicuratore avrebbe invocato “… una serie di riferimenti normativi sub

punto n. 3, 4 e 5 della parte in diritto (considerazioni della decisione

impugnata) ma senza alcun tipo di operazione di sussunzione al caso di specie,

di modo da non lasciare al ricorrente ovvero alla sua difensora qui scrivente

nessuna possibilità di sapere cosa volesse dimostrare e cosa invece concludere

la CO 1. Non è dato sapere nulla. Occorre invece contestare sicuramente il

richiamo all’art. 18 cpv. 1 OAINF nella sua versione in vigore a far tempo dal

1.01.2017, che a tutta evidenza non si applica al caso di specie, volendo

prescindere di sapere cosa volesse dimostrare la CO 1 con tale invocazione.

Semmai è il cpv. 2 di tale norma. Infine, CO 1 tenta una difesa in corner

adducendo delle tariffe ex art. 7 cpv. 2 lett. (c) e (b) OPre, tanto per

buttare polvere negli occhi. Riferimenti questi totalmente differenti da quelli

invocati nella decisione 8.08.2019 come pure le argomentazioni ad essi

afferenti. Premettendo la loro applicazione in quanto la moglie del ricorrente

non sarebbe qualificata in base “alla legge”. Ma CO 1 non specifica a quale

legge essa si riferisce. Infatti, come analizzato prima, la somma corrisposta

per le cure infermieristiche a domicilio non possono essere ridotte in ragione

della protezione del divieto di reformatio in pejus, come pure in ragione

dell’art. 18 cpv. 2 lett. (a) OAINF che configura che è il caso della moglie

del ricorrente.” (doc. I).

1.5. L’CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.6. Il 20 gennaio 2020, l’avv. RA

1 ha prodotto una certificazione, datata 15 gennaio 2020, del medico curante

dell’assicurato e ha evidenziato in particolare che “… in concreto praticamente

nulla è cambiato in punto alle cure infermieristiche prestate al ricorrente a

domicilio rispetto a quelle prestate presso la Casa anziani __________ in

regime “ospedale di giorno”. Semplicemente il ricorrente si è trasferito a casa

sua “traslocandovi” i suoi bisogni di cure. Certo che la moglie seppure non

infermiera diplomata è de facto un’infermiera qualificata da una parte e,

dall’altra parte, per quanto inerisce alle esigenze di cure da parte di

infermiera diplomata, ella vi fa ricorso nella misura di 1-2 ore settimanali.

Il lavoro della moglie deve essere calcolato non in ragione del fatto che è

moglie, ma a tutta evidenza in ragione del fatto che ella supplisce ai lavori

di infermiera qualificata in favore del marito qui ricorrente, che prima

venivano svolti dal personale impiegato presso la casa per anziani __________.”.

Ella ha inoltre chiesto l’accesso agli atti prodotti dall’assicuratore

resistente (doc. IX).

La rappresentante del

ricorrente ha preso visione della documentazione CO 1 il 3 febbraio 2020 (cfr.

nota manoscritta apposta sul doc. X).

1.7. In data 10 febbraio 2020, la patrocinatrice

dell’assicurato si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e

conclusioni (cfr. doc. XIII).

Il 13 febbraio 2020, ella

ha versato agli atti un’ulteriore certificazione del dott. __________, documento

che, a suo avviso, “… conferma che le prestazioni eseguite anni fa in regime

stazionario presso la casa per anziani __________ (riferimento è al vecchio

prontuario del 2005 sub doc. 211 dossier cartaceo CO 1 agli atti) vengono

svolte dalla moglie, salvo per il catetere …” (doc. XV + allegato).

L’amministrazione si è

pronunciata in merito il 13 marzo 2020 (doc. XX).

In data 22 maggio 2020, a

proposito dell’affermazione secondo la quale le prestazioni fornite dalla

moglie dell’assicurato costituirebbero delle cure prestate da persone non

autorizzate ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF, l’avv. RA 1 ha in

particolare osservato che “… la moglie del ricorrente dedica H 24/24, ovvero

giorni 7/7 al marito ricorrendo ad un’infermiera nella misura di 2 ore a

settimana. Ragionevolmente possiamo affermare, al netto di tutte le possibili

contestazioni, decurtazioni ed adattamenti, che la moglie del ricorrente possa

pretendere almeno il doppio di quanto assegnato ai genitori dell’assicurato del

caso di cui alla sentenza TF citata (fr. 1'280.-/mese per giorni 7/7), ovvero

la somma di fr. 2'560.-/mese circa almeno, spese per infermiera diplomata a

parte (fr. 500.-/mese circa). Quindi rispettando la parità di trattamento in

situazioni simili, le debite proporzioni, mutatis mutandis, nel caso qui in

esame non solo possiamo pretendere la correttezza della somma di fr.

1'565.25/mese omnicomprensiva, ma possiamo ragionevolmente pretendere che tale

somma sia addirittura aumentata ad almeno fr. 3'000.-/mese circa. A far tempo

dal ritorno completo al domicilio del ricorrente.”. Ella ha altresì ribadito

che i referti prodotti del medico curante dimostrano che “… le cure prestate

dalla moglie del ricorrente sono sempre quelle già eseguite presso la casa

anziani le quali sono di tipo infermieristico, e comunque diverse da quelle già

coperte dall’assegno per grandi invalidi (art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF).” (doc.

XXII).

in diritto

Considerandi

2.1

L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ridurre, pro

futuro, l’importo corrisposto mensilmente a titolo di partecipazione alle

spese generate dalla cura a domicilio dell’assicurato (da fr. 1'565.25/mese a

fr. 628/mese), per la via della revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA, oppure no.

2.2

Giusta l'art. 10 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio,

segnatamente:

a. alla cura ambulatoria

da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale

paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico;

b. ai medicamenti e alle

analisi ordinati dal medico o dal dentista;

c. alla cura, al vitto e

alloggio in sala comune ospedaliera;

d. alle cure complementari

e a quelle balneari prescritte dal medico;

e. ai mezzi ed agli

apparecchi occorrenti per la sua guarigione.

Il diritto alla cura

medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF). Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso

delle spese (art. 10 a 13) sono accordati, a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF,

se il beneficiario:

a. è affetto da malattia

professionale;

b. soffre di ricaduta o di

postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente

con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;

c. abbisogna durevolmente

di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;

d. è incapace di guadagno

e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o

queste ne possono impedire un notevole peggioramento.

Le condizioni del diritto

all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che

l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41 consid. 3d).

Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica dev'essere

assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a impedirne un

peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura tale da

ristabilire o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro, nell'ipotesi di

cui all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere assunte solo alle

condizioni previste dalla norma stessa.

2.3

Come risulta dal succitato

art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie

e il rimborso delle spese sono accordati se il beneficiario è incapace di

guadagno e le sue condizioni di salute possono essere migliorate sensibilmente

con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento. La

disposizione si riferisce agli assicurati completamente invalidi, le cui

condizioni di salute possono venir migliorate o perlomeno stabilizzate mediante

appropriate misure sanitarie, anche se ciò non ha alcun influsso sulla loro

capacità di guadagno (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.

384). L'assunzione dei costi di tali misure da parte dell'assicuratore

infortuni non osta al mantenimento del diritto dell'assicurato a un assegno per

grandi invalidi (DTF 124 V 52 consid. 4).

Nel caso di specie, non è

oggetto di contestazione il fatto che l’assicurato soddisfa le condizioni

previste dall'art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF.

2.4

Secondo l'art. 10 cpv. 3

LAINF, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, il Consiglio

federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico

dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso

può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e

la loro entità. Facendo uso di tale delega, il Consiglio federale ha emanato in

particolare l'art. 18 OAINF che disciplina le cure a domicilio. Giusta

tale disposto, sempre nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, l'assicurato

ha diritto alle cure a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste

siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli

art. 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie

(cpv. 1). Eccezionalmente l'assicuratore può concedere anche contributi per le

spese di cure a domicilio prestate da persone non autorizzate (cpv. 2).

Nella DTF 116 V 41, il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha precisato il senso di "cure a domicilio"

secondo le succitate disposizioni.

In tale nozione rientrano

innanzitutto le cure mediche dispensate a domicilio a scopo terapeutico,

applicate o prescritte da un medico.

Essa comprende parimenti

le cure mediche nel senso di cure infermieristiche, senza azione

terapeutica, ma tuttavia indispensabili per il mantenimento dello stato di

salute dell'assicurato. Si tratta in particolare dei provvedimenti medici nel

senso dell'art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF che mantengono, sostengono, assicurano

o sostituiscono le funzioni organiche vitali (rientrano in questa categoria, ad

esempio, il lavaggio, la pulitura e la medicazione di piaghe oppure la

preparazione e la somministrazione di medicamenti).

Una terza forma di cure a

domicilio è costituita dalle cure non mediche ossia, da una parte,

l'aiuto personale fornito all'interessato per compiere gli atti ordinari della

vita (farsi la pulizia personale quotidiana, cibarsi, vestirsi e svestirsi,

ecc.) e, dall’altra, l'aiuto relativo all'ambiente in cui la persona assicurata

vive (ad esempio la gestione dell'economia domestica) (DTF 116 V 41 consid. 5a).

Gli assicuratori sociali

non devono assumere tutte le cure a domicilio bensì unicamente quelle per le

quali la legge o l'ordinanza ha istituito un obbligo di prestazione. In materia

di assicurazione contro gli infortuni, l'obbligo prestativo dell'assicuratore

per cure a domicilio è disciplinato in modo chiaro dall'art. 18 OAINF (nella

versione in vigore sino al 31 dicembre 2016). Questa norma obbliga

l'assicuratore al versamento di prestazioni per "cure a domicilio

prescritte dal medico" (cpv. 1). Ne discende che l'obbligo prestativo è

limitato al trattamento terapeutico e alle cure mediche. Si può in effetti

parlare di prescrizione medica soltanto se si tratta di misure aventi carattere

medico; le cure non mediche non sono, per natura, subordinate a un‘indicazione

medica. Una prescrizione medica formale non è tuttavia necessaria; è

sufficiente che le misure mediche da applicare a domicilio siano indicate dal

profilo medico (DTF 116 V 45 consid. 5b e

5c).

Ne consegue che

l'assicurazione contro gli infortuni è tenuta a prestare solo nella misura in

cui si tratta di un trattamento medico o di cure mediche ai sensi dell'art. 10

cpv. 1 LAINF, ossia per le cure a domicilio nel senso delle prime due categorie

succitate.

Nella succitata DTF 116 V

41.

- a fronte del fatto che l’assicuratore interessato e la precedente istanza

pretendevano che il diritto al rimborso dei provvedimenti medici secondo l'art.

21.

cpv. 1 lett. d LAINF fosse decaduto a seguito del riconoscimento dell’assegno

per grandi invalidi di grado elevato, volto a coprire in modo forfetario le

spese legate alla cura e all’assistenza a domicilio dell’assicurato -, l’Alta

Corte ha altresì osservato che per cure permanenti, richieste a complemento

della necessità di aiuto per compiere tutti e sei gli atti ordinari della vita

determinanti, si deve intendere un genere di prestazione medica o

infermieristica, necessaria in ragione dello stato fisico o psichico (ad

esempio, la necessità quotidiana di somministrare medicamenti oppure di

applicare un bendaggio). Nel caso in cui l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi

nel compiere i singoli atti ordinari della vita è a tal punto ampio che

l’ulteriore presupposto delle cure permanenti o della sorveglianza personale

permanente (art. 38 cpv. 2 OAINF) riveste un significato soltanto secondario, è

già sufficiente una minima realizzazione di una di queste esigenze

supplementari (consid. 6b). Se in presenza di una manifesta necessità di aiuto

per compiere tutti e sei gli atti ordinari della vita di rilievo, per ammettere

la grande invalidità di grado elevato basta un minimo adempimento

dell’ulteriore esigenza delle cure permanenti (o della sorveglianza personale

permanente), allora vi è spazio per una retribuzione supplementare nell’ambito

dell’art. 18 OAINF, la quale non consiste però in una presa a carico completa

delle cure ma soltanto nel riconoscimento di un contributo (consid. 6c). In

questo senso, la Corte federale ha precisato che il cateterismo, il battere e

pressare la vescica, l’applicazione di un profilattico urinario, come pure lo svuotamento

manuale dell’ampolla rettale, sono da considerare degli atti medici, in quanto

la corretta scelta di questi provvedimenti, la loro armonizzazione con altre

misure e la loro perfetta esecuzione, sono infatti di primaria importanza per

preservare le precarie condizioni di salute (consid. 4b).

Sempre in questo contesto,

nella STF 8C_1037/2012 del 12 luglio 2013 consid. 7.2, il TF ha chiarito che,

tenuto conto dei principi esposti in precedenza, non può essere fornita una

risposta generale alla questione di sapere se le cure di base accessorie

ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 OAINF siano da indennizzare oppure siano già

coperte dall’assegno per grandi invalidi. Tale aspetto va verificato in ogni

singola fattispecie, alla luce dell’atto di cura in discussione in concreto.

Va ancora segnalato che,

in base alla raccomandazione n. 7/90 della Commissione ad hoc danni LAINF del

27.

novembre 1990 (revisione 17 marzo 2008), gli assicuratori LAINF erano

invitati a corrispondere dei contributi adeguati per le cure non mediche

(igiene del corpo, vestirsi e svestirsi), provocate dall’infortunio, a

condizione che non esistesse ancora il diritto all’assegno per grandi invalidi.

Al riguardo, era tuttavia indicato che l’esistenza di un diritto all’assegno

per grandi invalidi comportava il decadimento di qualsiasi diritto a una

partecipazione ai costi per tutti quei deficit nel compimento degli atti

correnti coperti dall’assegno per grandi invalidi.

Si precisava inoltre che

per i lavori domestici puri (il bucato, lo stirare, le pulizie di casa e

altri compiti correnti), l’assicuratore LAINF non aveva di principio alcun obbligo

prestativo.

2.5

Il 1° gennaio 2017, è entrata

in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. FF 2015 5583), nel cui contesto sono state modificate anche le

disposizioni che disciplinano l’assunzione delle cure a domicilio.

Il

nuovo art. 10 cpv. 3 LAINF ha il seguente tenore:

" Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni

d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di

cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto

all'assistenza e alle cure a domicilio.”

Nel Messaggio concernente

la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 30

maggio 2008, il Consiglio federale si è espresso al riguardo nei seguenti

termini:

" (…) Attualmente

il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni e in che misura

l’assicurato ha diritto alle cure domiciliari. Questa disposizione tuttavia è

contraria agli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera.

Conformemente al Codice Europeo di Sicurezza Sociale (CESS) e alla Convenzione

n. 102 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente le norme

minime della sicurezza sociale (Convenzione OIL n. 102), le cure mediche

comprendono infatti le cure infermieristiche, a prescindere dal fatto che

vengano fornite a domicilio, in un ospedale o in un altro istituto medico. In

virtù di questo accordo, le cure a domicilio devono essere assunte senza che

l’assicurato debba partecipare alle spese (cfr. art. 10 cpv. 3).” (FF 2008

4719)

Il nuovo art. 18 OAINF,

che il Consiglio federale ha emanato in base alla delega di cui all’art. 10

cpv. 3 seconda frase LAINF, anch’esso in vigore a partire dal 1° gennaio 2017,

prevede quanto segue:

" (…).

¹ L'assicurato ha diritto alle

cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano

prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli

articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie.

² L'assicuratore assegna un

contributo per:

a.

un'assistenza medica a domicilio prescritta dal

medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa

assistenza sia eseguita in modo professionale;

b.

un'assistenza non medica a domicilio, se questa non

è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26.”

In questo

contesto, risulta quindi che solo la cura medica a domicilio avente uno scopo

terapeutico, prescritta da un medico e dispensata da personale o da

organizzazioni autorizzati, deve essere integralmente presa a carico. Si tratta

delle prestazioni figuranti all’art. 18 cpv. 1 OAINF. Per contro, l’art. 18

cpv. 2 OAINF prevede soltanto una partecipazione (“L’assicuratore

assegna un contributo …”, “Der Versicherer leistet einen Beitrag …”, “L’assureur

participe …”) all’assistenza medica a domicilio prescritta da un

medico e dispensata da una persona non autorizzata (art. 18 cpv. 2 lett. a

OAINF) e all’assistenza non medica a domicilio (art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF).

2.6

Giusta l’art. 17 cpv. 2 LPGA

– applicabile anche alle cure a domicilio concesse dopo la determinazione della

rendita a persone totalmente invalide (art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF) (DTF 144 V

418.

consid. 3.3.1 e riferimenti ivi menzionati) -, ogni altra (rispetto alla

rendita d’invalidità, la quale è oggetto del capoverso 1 dell’art. 17)

prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata

in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se

le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.

L’aumento, la diminuzione

o la soppressione di una prestazione durevole fondata sull’art. 17 cpv. 2 LPGA,

presuppone l’esistenza di un motivo di revisione. Lo è ogni notevole

modificazione delle circostanze di fatto, ad esempio un miglioramento o un

peggioramento delle condizioni di salute, suscettibile di incidere sull’entità

del diritto (cfr. DTF 137 V 424 consid. 2.2 e 3.1).

A proposito della pretesa

inapplicabilità della disposizione in questione (e della LPGA in generale) al

caso concreto, il TCA si limita a rilevare che, nella STF 8C_896/2009 del 23

luglio 2010 consid. 4.2, pubblicata in RtiD 2011 I p. 206, il Tribunale

federale ha ritenuto applicabile proprio l’art. 17 cpv. 2 LPGA, sebbene

l’infortunio fosse accaduto nel 1980 e il contributo per le spese di cura

domiciliare definito nel 2001 con transazione omologata dal Tribunale. Determinante

è stato ritenuto il momento in cui è insorta la modifica della situazione

esistente nel 2001 (cambiamento nell’organizzazione delle cure

a domicilio, nella misura in cui esse non venivano più prestate soltanto

da personale autorizzato), rispettivamente quello in cui è stata emanata la

relativa decisione di revisione (2007).

2.7

In concreto, controversa è

innanzitutto la questione di sapere se torna applicabile il vecchio o il nuovo

diritto.

Nella decisione su

opposizione impugnata, l’amministrazione ha ritenuto applicabile il diritto

in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017, sottolineando che esso è più

favorevole ai beneficiari di prestazioni (cfr. doc. 303, p. 5 – fasc. 6).

Il ricorrente fa invece

valere la tesi opposta (cfr. doc. I, p. 27).

In proposito, è utile

segnalare che, in una sentenza 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 9.5,

destinata alla pubblicazione, il TF ha stabilito che la modifica dell’art. 18

cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, si applica pure agli

infortuni accaduti antecedentemente alla modifica di legge. Le prestazioni

assegnate in base a una decisione cresciuta in giudicato devono essere

riesaminate alla luce di questa nuova disposizione e, se del caso, adeguate per

il futuro.

In esito a quanto precede,

la vertenza sub judice deve dunque essere decisa in applicazione del

nuovo diritto, in vigore a contare dal 1° gennaio 2017. Alla patrocinatrice

dell’insorgente va del resto fatto presente che il nuovo art. 18 cpv. 2 OAINF

ha effettivamente migliorato la posizione dei beneficiari di prestazioni nel

senso che, sino al 31 dicembre 2016, non esisteva un diritto a beneficiare di

prestazioni per l’assistenza medica domiciliare prestata da una

persona non autorizzata, né per l’assistenza non medica a domicilio

mentre, a contare dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto,

nell’interesse dell’uguaglianza di trattamento, il diritto a un

contributo (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. a e b OAINF e la STF 8C_706/2019 succitata consid. 9.2).

2.8

Nella concreta evenienza, per

il TCA si tratta in sostanza di stabilire se la situazione esistente al momento

in cui il contributo alle spese per le cure a domicilio dell’assicurato è stato

fissato a fr. 1'565.25/mese (fisioterapia e logopedia rimunerate a parte), si è

modificata in misura tale da giustificare la revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA

del contributo medesimo.

Questo Tribunale constata

che il contributo in questione è stato fissato nel giugno 2005, allorquando l’assicurato

si trovava ancora degente presso il reparto invalidi lungodegenti della Casa

per anziani __________ a __________ (cfr. doc. 212 – fasc. 4), conformemente a

un “Prontuario delle prestazioni per la presa a carico del signor RI 1”

elaborato di concerto tra l’CO 1 e la Direzione dell’istituto. Da quest’ultimo

documento si evince che le cure infermieristiche di cui abbisognava l’insorgente

erano fornite da personale diplomato e, pertanto, rimunerate con una

tariffa di fr. 60/ora, in base “alla convenzione tra Santésuisse e il Servizio

di Assistenza e Cura a Domicilio” (doc. 211 e allegato – fasc. 4).

L’istituto resistente ha

continuato a corrispondere il medesimo contributo anche quando il ricorrente ha

fatto ritorno al proprio domicilio (il 30 novembre 2012; doc. 106 – dossier

elettronico), frequentando il Centro diurno della Casa per anziani (doc. 104:

“Spiegato che siamo disposti a continuare a riconoscere la somma di CHF 1565.25

pagata attualmente alla __________ a titolo di cure mediche a domicilio.

Partiamo tuttavia dal principio che le stesse siano prestate da personale qualificato

(numero di concordato ed iscrizione all’AVS quale indipendente o da uno

Spitex)” e doc. 108, p. 2 – dossier elettronico).

A partire da gennaio 2013,

l’importo di fr. 1'565.25/mese è quindi stato pagato direttamente

all’assicurato (cfr. doc. 107 – dossier elettronico: “Con scritto del

3.12.2012, siamo stati informati che il 30.11.2012 suo marito ha fatto rientro

al suo domicilio lasciando così la __________. Di conseguenza, l’importo

riconosciutogli a titolo di cure mediche a domicilio sarà in futuro versato

direttamente a lui unitamente alle altre prestazioni assicurative quali

rendita d’invalidità e assegno per grandi invalidi. (…). Essendo stati

informati tardivamente del cambiamento intervenuto, la somma di CHF 1565.25

concessa per le cure mediche a domicilio è stata da noi ancora versata, per il

mese di dicembre 2012, alla __________.” – il corsivo è del redattore).

L’insorgente ha per anni

incassato direttamente la somma in questione senza mai sollevare obiezioni di

sorta a proposito dell’entità della prestazione riconosciutagli, di modo che è

ora malvenuto a lagnarsi del fatto che l’CO 1 e la __________, nel fissare il

contributo per le cure mediche a domicilio, “… non han mai pensato nemmeno di

informare il qui ricorrente, e figuriamoci poi di chiedergli di prendervi

posizione e/o di essere sentito, ovvero di ottenere il suo consenso. Ne

discende che è totalmente fuorviante e falso affermare come fa arditamente la CO

1, che il calcolo effettuato non è mai stato oggetto di contestazione.” (doc.

XIII, p. 4).

Dalle carte processuali si

evince che, a far tempo dal maggio 2018, RI 1 ha cessato di frequentare anche

il Centro diurno della Casa per anziani __________ (doc. 219 – dossier

elettronico). Da quel momento, quindi, l’assistenza gli è stata prestata esclusivamente

presso il suo domicilio.

Nel corso del mese di

maggio 2019, l’amministrazione ha inviato alla patrocinatrice dell’assicurato

uno scritto del seguente tenore:

" (…) La

informiamo che durante dei colloqui svolti presso la __________ nel 2018 per

altri nostri assicurati, siamo venuti a conoscenza che l’assicurato aveva

deciso di lasciare la struttura e tornare a casa sua.

Non essendo stati informati di questo fatto, era nostra intenzione

effettuare una visita di cortesia per incontrare l’assicurato e fare il punto

della situazione. Purtroppo, non essendo riusciti a pianificare questo

colloquio, vi invitiamo a voler rispondere alle domande del questionario che

riceverete in allegato. Una volta ricevuta risposta da parte vostra, qualora

fossero necessarie ulteriori informazioni, ci permetteremo di richiedere

nuovamente un incontro. (…).” (doc. 270 – dossier elettronico)

Accluso allo scritto

appena citato figurava un questionario contenente le seguenti domande:

" (…).

1) Chi si occupa attualmente delle cure (moglie / spitex / altri)?

2) È subentrato un cambiamento in merito alle cure prestate (più

cure o meno cure rispetto a quelle indicate nel prontuario)?

3) Se sono richieste più cure le stesse sono da ricondurre a cosa (malattia?

età? infortunio?)?

4) Come vive attualmente l’assicurato? Descrivere in modo

dettagliato una giornata tipo (giorno e notte).” (doc. 269)

Queste le risposte fornite

dall’avv. RA 1 in data 5 luglio 2019:

" (…).

2.1

Ad occuparsene è la moglie __________, che è pure la sua

curatrice, che si dedica al 100% con l’aiuto di infermiera e fisioterapista a

domicilio quando necessario.

2.2

La situazione è stabile.

2.3

Tutte le cure sono da ricondurre esclusivamente all’infortunio.

2.4

Si alza la mattina e fa colazione, dopo di ché con la moglie fanno

una passeggiata, un giro fuori all’aperto, di un’ora / un’ora e mezzo. Tornano

a casa e la moglie assiste il marito invalido a fare la doccia e barba. Segue

un riposo. A mezzogiorno pranza e poi si riposa di nuovo. Nel pomeriggio fa di

nuovo una passeggiata all’aperto di un paio d’ore. Torna a casa e cena. Anche

in __________, dove si trova ora, il programma è simile. Pure là sua moglie __________

si fa aiutare da un’infermiera e un fisioterapista, secondo le esigenze. Vi è

poi una signora fissa che aiuta la moglie nelle faccende domestiche e di cura

del marito invalido. Generalmente vanno al mare una-due volte all’anno.” (doc.

275.

– dossier elettronico)

2.9

Con la decisione formale dell’8

agosto 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha ridotto,

a decorrere dal 1° settembre 2019, a fr. 628/mese il proprio contributo

alle spese generate dalla cura a domicilio dell’assicurato, precisando che

“essendo la situazione stabile abbiamo ripreso le stesse prestazioni di cura

secondo il prontuario elaborato il 02.06.2005, limitandoci unicamente ad

adattare la tariffa da persona/organizzazione autorizzata a

persona/organizzazione non autorizzata.” (doc. 285 – fasc. 5).

Dal calcolo delle

prestazioni allegato alla decisione formale emerge che il ricorrente ha bisogno

di cure mediche ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre in misura di 26.89

minuti/giorno, e meglio 1.43 minuti/giorno per la “preparazione

medicamenti”, 0.63 minuti per “posa sonda vescicale”, 5 minuti per “cura sonda

vescicale”, 2.14 minuti per “cambio medicazione Cystofix”, 0.11 minuti per

“togliere sonda vescicale a dimora”, 2.14 minuti per “lavaggio vescica”, 6.86

minuti per “practoclyss” e 8.57 minuti per “evacuazione manuale delle feci”.

Per quanto riguarda invece

l’assistenza non medica giusta l’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre (“cure di

base”), il fabbisogno è stato quantificato in 16 minuti/giorno, e meglio

8.

minuti/giorno per “posizionamento e comfort a letto” e 8 minuti per

“mobilizzazione”.

Ritenuto che le

prestazioni in questione vengono fornite da una persona (supposta, di questo

aspetto se ne discuterà in seguito) non autorizzata (la moglie dell’assicurato),

l’amministrazione ha rimunerato quelle di natura medica con una tariffa oraria

di fr. 30 e quelle di natura non medica con una tariffa oraria di fr. 27/ora

(cfr. doc. 287 – fasc. 5).

Chiamata a esaminare la

legalità del provvedimento in questione, questa Corte osserva innanzitutto che

l’assicuratore convenuto ha effettivamente considerato i medesimi atti ed i

relativi minutaggi previsti nel “Prontuario delle prestazioni per la presa a

carico del signor RI 1” del 2 giugno 2005 (cfr. doc. 286 – fasc. 5), e ciò alla

luce del fatto che, interpellata in merito all’intervenuto di un eventuale

cambiamento rispetto alla situazione descritta in quel documento, l’avv. RA 1

ha attestato che “la situazione è stabile” (doc. 275, p. 2 – fasc. 2).

Riguardo a questo aspetto,

il TCA può condividere l’agire dell’amministrazione. È vero che essa non ha

esperito un’istruttoria particolarmente approfondita (in altre fattispecie

giudicate da questo Tribunale, l’CO 1 aveva in effetti proceduto a dei

rilevamenti del fabbisogno di cure domiciliari, affidandone l’incarico a un

organismo di sua fiducia), è però altrettanto vero che l’assenza di cambiamenti,

qualitativi e quantitativi, nella dispensazione delle cure a domicilio, è stata

riconosciuta sia dall’assicurato stesso, per il tramite della sua

patrocinatrice - nella procedura amministrativa (doc. 275, p. 2 – fasc. 2: “la

situazione è stabile”) e ancora in quella giudiziaria (cfr. doc. IX: “… in

concreto praticamente nulla è cambiato in punto alle cure infermieristiche

prestate al ricorrente a domicilio rispetto a quelle prestate presso la Casa

anziani __________ in regime “ospedale di giorno”. Semplicemente il

ricorrente si è trasferito a casa sua “traslocandovi” i suoi bisogni di cure.”

e doc. XXII: “… le cure prestate dalla moglie del ricorrente sono sempre

quelle già eseguite presso la casa anziani le quali sono di tipo

infermieristico, e comunque diverse da quelle già coperte dall’assegno per

grandi invalidi (art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF).” – il corsivo è del redattore)

-, sia dal suo medico curante, dott. __________ (cfr. doc. H: “Confermo che

attualmente le prestazioni eseguite anni fa in regione stazionario presso la

casa anziani residenza __________, vengono svolte dalla moglie. Per quanto

concerne il catetere vescicale vengono effettuati controlli regolari presso il

servizio di urologia dell’ospedale __________ di __________.” – il corsivo è

del redattore).

In queste condizioni, il

TCA non può quindi seguire l’insorgente laddove fa valere che l’istituto

assicuratore convenuto avrebbe violato il principio inquisitorio. In realtà,

esso ha ritenuto di potersi esimere dal disporre ulteriori accertamenti,

considerando, a ragione, che gli elementi di cui disponeva fossero sufficienti

per decidere in piena cognizione di causa.

Parimenti infondata appare

l’obiezione secondo la quale, per le modalità utilizzate, l’CO 1 avrebbe leso

il diritto di essere sentito e il principio della buona fede. Questa Corte

rileva che l’informazione secondo la quale il fabbisogno di cure a domicilio

non si era nel frattempo modificato, è stata fornita dall’assicurato stesso

(per il tramite della sua rappresentante), per cui non si vede in che modo

l’amministrazione potrebbe aver violato il suo diritto di essere sentito.

D’altro canto, all’assicuratore non può neppure essere rimproverato di aver

agito in maniera sleale nei confronti del proprio assicurato, e ciò per averlo

interpellato senza avvertirlo esplicitamente che le informazioni sarebbero

servite a verificare l’adempimento dei presupposti di una revisione del

contributo in vigore. In effetti, alla patrocinatrice dell’insorgente, giurista

sperimentata, non poteva e doveva sfuggire che, nell’ambito delle assicurazioni

sociali, le istruttorie vengono effettuate per definire il diritto a

prestazioni, tanto più che in concreto si era nel frattempo prodotta una

modifica – trasferimento dell’assicurato dalla casa anziani al proprio

domicilio – delle circostanze alla base della decisione di accordare un

contributo mensile di fr. 1'565.25. D’altra parte, e a prescindere da quanto

precede, non può essere ignorato che, nell’ambito della procedura di

opposizione e di quella giudiziaria, l’avv. RA 1 ha avuto la possibilità di far

valere le proprie ragioni e di produrre i relativi mezzi di prova. Ora, così

come precisato in precedenza, quanto dichiarato e i mezzi di prova prodotti in

quelle sedi dalla rappresentante del ricorrente, confermano la circostanza che

in realtà nulla è mutato dal profilo della qualità e della quantità delle cure

domiciliari fornite (se non che esse vengono ora dispensate dalla moglie

dell’assicurato).

2.10

A questo punto, occorre

esaminare se __________ possa essere considerata una persona autorizzata

ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 OAINF. La patrocinatrice dell’assicurato lo

sostiene, facendo valere che “il lavoro della moglie deve essere calcolato non

in ragione del fatto che è moglie ma a tutta evidenza in ragione del fatto che

ella supplisce ai lavori di infermiera qualificata in favore del marito qui

ricorrente, che prima venivano svolti dal personale impiegato presso la casa

per anziani __________”, di modo che “…, occorre concludere che in termini

economici il risultato torna ad essere pressoché uguale. Anzi, conto tenuto che

il calcolo è datato 2005 occorre invece adeguare la somma corrisposta con il

carovita frattanto intervenuto in 15 anni da allora trascorsi.” (doc. IX, p.

3).

Trattandosi

della definizione di persona autorizzata, l’art. 18 cpv. 1 OAINF rinvia in

particolare all’art. 49 OAMal, il quale prescrive che gli infermieri devono

attestare il conseguimento di un diploma di una scuola di cure

infermieristiche riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato

in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale

del 13 dicembre 2002

sulla formazione professionale (lett. a) e un’attività pratica di due anni

effettuata presso un infermiere autorizzato conformemente alla presente

ordinanza, oppure in un ospedale o presso un’organizzazione di cure e d’aiuto a

domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni

d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza (lett. b). Da notare che in

dottrina si sostiene che, in ossequio alla giurisprudenza sviluppata in materia

di assicurazione contro le malattie, tutte le persone che non adempiono le

esigenze formali d’autorizzazione, sono da considerare quali fornitori di

prestazione non autorizzati, con la precisazione che anche quelle

persone alle quali è stata concessa l’autorizzazione cantonale al libero

esercizio della professione ma non sono in possesso del numero di concordato,

vanno parimenti trattate quali fornitori non autorizzati (cfr. H.

Landolt, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten

der Teilrevision, Pflegerecht 2017 p. 136; dello stesso autore si veda anche

Entwicklungen im Pflegerecht, Pflegerecht 2017 p. 194 ss., in particolare p.

202.

s., e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati; in questo senso, si veda

pure l’art. 4 cpv. 2 della Convenzione amministrativa tra l’ASI e gli

assicuratori malattia firmatari).

Nel caso di specie, dagli

atti a disposizione non risulta, e del resto neppure viene preteso, che la

moglie dell’assicurato adempia le condizioni previste dall’art. 49 OAMal,

cosicché ella non può essere considerata persona autorizzata ai sensi dell’art.

18.

cpv. 1 OAINF. Trattandosi di persona non autorizzata,

è quindi corretto che le sue prestazioni siano state retribuite in applicazione

del cpv. 2 dell’art. 18 OAINF. Peraltro, la qualità delle prestazioni fornite

da __________ non è in discussione (cfr. doc. 303, p. 5 – fasc. 6: “… - anche

se nessuno mette in dubbio le sue capacità data la sua lunghissima esperienza -

…”), dal momento in cui l’art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF, disposizione ritenuta

applicabile dall’CO 1, pone la condizione che l’assistenza sia

eseguita in modo professionale.

Per quanto

concerne la tariffa con la quale viene retribuita l’assistenza prestata da __________,

dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha “…

applicato la tariffa di fr. 27.— per la mobilizzazione e il comfort a letto in

quanto si tratta di assistenza non medica (ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c

OPre) e di fr. 30.— per le altre misure (ex art. 7 cpv. 2 lett. b OPre).”. È

inoltre stato specificato che “le tariffe sono state fissate facendo capo ai

dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (RSS), TA1, ramo 86-86

[recte: -88], profilo 1 risp. 2.”

In proposito, va rilevato

che l’entità della partecipazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. a e b

OAINF non è precisata dalla legge. Essa deve venir stabilita con equità in

funzione dell’importanza dei compiti. Occorre inoltre tenere conto che le

disposizioni dell’OAINF non prevedono una presa a carico integrale delle

prestazioni, ma soltanto una partecipazione (cfr. Kieser/Gehring/Bollinger,

KVG/UVG Kommentar, n. 24 ad art. 10 LAINF).

La raccomandazione n. 7/90

della Commissione ad hoc danni LAINF del 27 novembre 1990 (revisione 23 giugno

2017), intitolata “Aide et soins à domicile”, prevede in merito che,

trattandosi dell’assistenza medica domiciliare prestata da una persona non

autorizzata (ad esempio, da un congiunto), la tariffa oraria va calcolata

riferendosi alla tabella RSS TA1, ramo economico 86-88 (“Sanità e assistenza

sociale”), livello di competenze 2. Per quanto concerne invece

l’aiuto domiciliare non medico (cure di base), sempre prestato da una persona

non autorizzata, si applica il livello di competenze 1 della medesima

tabella (cfr., pure, H. Fischer, Unfallversicherungsrechtliche

Pflegeentschädigung – die Zahlen, in Pflegerecht 2014, p. 210).

Il TCA constata che la

retribuzione dell’assistenza prestata dalla moglie dell’assicurata (assistenza

medica e cure di base), è avvenuta in conformità alla raccomandazione appena

menzionata.

Ora, secondo costante

giurisprudenza, le raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri LAINF rappresentano delle linee guida, e non delle direttive per gli organi

esecutivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dalle quali

però il tribunale di regola non si discosta, se costituiscono una convincente

concretizzazione delle disposizioni legali (DTF 132 V 121 consid. 4.4 e

riferimenti ivi menzionati).

Questo

Tribunale non ha alcun motivo di discostarsi dalla raccomandazione in oggetto, non

fosse altro per garantire l’uguaglianza di trattamento tra gli assicurati.

Se ne deduce pertanto che

la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura

in cui le prestazioni fornite dalla moglie del ricorrente sono state retribuite

con una tariffa oraria di fr. 30, rispettivamente di fr. 27 (in questo stesso senso,

si veda la STF 8C_678/2019 del 14 settembre 2020 consid. 10, destinata alla

pubblicazione, riguardante una fattispecie in cui le cure domiciliari erano

prestate dalla moglie della persona assicurata, impiegata quale infermiera

presso un ospedale).

La partecipazione a carico

dell’CO 1 alle spese generate dalla cura a domicilio dell’assicurato, ammonta

di conseguenza a fr. 628/mese, e meglio così come risulta dal conteggio

delle prestazioni di cura allegato alla decisione formale dell’8 agosto 2019 (cfr.

doc. 287 – fasc. 5).

In merito all’affermazione

secondo la quale __________ verrebbe coadiuvata nell’assistenza al marito da

un’infermiera e/o un fisioterapista in ragione di 1/2 ore alla settimana (doc.

I, p. 19, doc. IX, p. 3 e doc. XIII, p. 7), secondo il TCA, tale circostanza

non risulta dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza. Oltre a non

essere stato prodotto in proposito alcun mezzo di prova (le fatture agli atti

del __________ [cfr. allegati al doc. 291 – fasc. 6] riguardano il periodo sino

a febbraio 2019; a partire da marzo 2019, il Servizio appena menzionato non

segue più l’assicurato [doc. 274 – dossier elettronico]), dalle carte

processuali emergono su questo aspetto informazioni contraddittorie.

Innanzitutto, contrariamente a quanto dichiarato dal __________ in occasione

del colloquio telefonico dell’8 luglio 2019 (doc. 274 – dossier elettronico),

l’assicurato non risulta seguito dal Servizio cure a domicilio __________ (cfr.

doc. 287 – dossier elettronico). D’altro canto, l’avv. RA 1 non ha fornito alcuna

indicazione circa l’identità della persona o del servizio che presterebbe

(occasionale) assistenza all’assicurato. Inoltre, dalle certificazioni agli

atti del dott. __________ si evince, nella prima, che il supporto

infermieristico a domicilio servirebbe alla “misurazione dei parametri vitali e

preparazione dei medicamenti” (doc. G) mentre, nella seconda, si sostiene che

tutte le prestazioni vengono fornite dalla moglie, fatta eccezione per il

catetere vescicale che viene invece controllato presso il Servizio di urologia

dell’Ospedale __________ di __________ (doc. H).

In esito a tutto quanto

precede, occorre concludere che l’assicuratore resistente era legittimato a

sottoporre a revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA, la decisione (presa nel 2005 e

perpetuata sino al mese di agosto 2019) di accordare un contributo mensile di

fr. 1'565.25. Diversamente da quanto pretende la rappresentante del ricorrente,

la riduzione dell’importo riconosciuto a titolo di partecipazione alle spese di

aiuto domestico, non è dunque affatto il risultato di una reformatio in pejus.

2.11

Con la propria impugnativa,

l’avv. RA 1 ha pure chiesto che l’CO 1 venga condannato a pagare l’importo di

fr. 4'000 a titolo di spese legali occasionate illecitamente (doc. I, p. 29).

Nella misura in cui la

patrocinatrice intende con ciò chiedere un risarcimento ai sensi dell’art. 78

LPGA, la relativa pretesa va dichiarata irricevibile in questa sede, non

essendo oggetto della decisione su opposizione impugnata (su questo aspetto,

cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti