35.2019.126
Discussa la questione di sapere se l'assicuratore poteva ridurre l'importo corrisposto a titolo di partecipaz. alle spese di cura domiciliare per la via della revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA. Cure fornite da moglie assicurato, persona non autorizzata. Applic. nuovo diritto in vigore dal 1.1.2017
19 ottobre 2020Italiano40 min
venivano svolti dal personale impiegato presso la casa per anziani __________.”.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.126
mm
Lugano
19 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 settembre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 13 dicembre 1998, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di autista e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso l’CO 1, è caduto da un balcone e ha riportato un grave trauma cranico e
una grave contusione del rachide con frattura di L1 e Th12 accompagnata da
lesione midollare. Egli soffre di una paraplegia flaccida distale.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Alla chiusura del caso,
con decisione formale del 31 maggio 2001, all’assicurato è stata assegnata una
rendita d’invalidità del 100% dal 1° giugno 2001, un’indennità per menomazione
dell’integrità (IMI) pure del 100%, nonché un assegno grandi invalidi (AGI) di
grado elevato (doc. 146 – fasc. 4).
1.2. Nel mese di settembre 2000, RI
1 è stato trasferito presso il reparto invalidi lungodegenti della Casa per
anziani __________ a __________ (doc. 122, p. 3 – fasc. 4).
Con scritto del 15 giugno
2005, l’assicuratore LAINF ha informato l’istituto di cure che, facendo capo al
“Prontuario delle prestazioni per la presa a carico del signor RI 1”
elaborato di concerto con il Direttore della struttura (doc. 22, p. 2 - dossier
elettronico), avrebbe preso a carico un fabbisogno di cure infermieristiche di 123
minuti, pari a un importo di fr. 51.46/giorno o di fr. 1'565.25/mese (oltre
fr. 18.90 per i medicinali e fr. 4.40 per il materiale sanitario, nonché
fisioterapia/logopedia a seconda delle necessità) (doc. 212 – fasc. 4).
Dalle carte processuali
emerge che l’importo di fr. 1'565.25/mese è stato corrisposto anche dopo la
dimissione dell’assicurato dal reparto invalidi lungodegenti della casa per
anziani (il 30 novembre 2012 – cfr. doc. 104 e doc. 106 – dossier elettronico),
rispettivamente dopo che egli, nel maggio 2018, aveva smesso di frequentare
anche il Centro diurno dello stesso istituto.
1.3. Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione formale dell’8 agosto 2019, l’amministrazione ha comunicato
alla patrocinatrice dell’assicurato che, a decorrere dal 1° settembre 2019,
avrebbe riconosciuto un importo mensile di fr. 628 a titolo di spese di
cura a domicilio (fr. 409/mese a titolo di assistenza medica a domicilio ex
art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF e fr. 219/mese a titolo di assistenza non
medica a domicilio ex art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF) (doc. 285 – fasc. 5).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 296 – fasc. 6), in
data 18 settembre 2019, l’CO 1 ha confermato in sostanza la sua prima decisione
(doc. 303 – fasc. 6).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che venga
constatata la nullità della decisione su opposizione impugnata, in subordine che
questo provvedimento venga annullato, e che l’assicuratore convenuto venga
condannato a versargli l’importo di fr. 4'000 a titolo di spese legali
occasionate illecitamente.
L’avv. RA 1 fa
innanzitutto valere che l’istituto assicuratore avrebbe violato, da più punti
di vista, il diritto di essere sentito dell’assicurato, e meglio il suo diritto
di accedere agli atti, quello di partecipare all’amministrazione delle prove,
di prenderne conoscenza e di determinarsi in proposito. In questo contesto, ella
rimprovera all’amministrazione di “… non aver proceduto ad un minimo di
istruttoria dove l’opponente avrebbe potuto opporre ed offrire le proprie
prove, segnatamente in punto a prontuario per le cure mediche a domicilio per
esempio, ovvero quelle inerenti alla certificazione medica del fabbisogno
giornaliero aggiornato e, in generale di essere sentito. Se avesse saputo che
la CO 1 stesse esaminando la vecchia decisione del 15 giugno 2005 relativa alle
prestazioni/contributi per cure mediche-infermieristiche ex art. 18 OAINF,
avrebbe quantomeno potuto esprimersi e produrre le sue prove, come certificati
medici. La CO 1 infatti avrebbe potuto e dovuto comunicarlo al ricorrente in
occasione della compilazione recente del questionario ovvero delle domande
poste in tale occasione, rispettivamente con la risposta del 5 luglio 2019
(cfr. doc. E e F). In tale occasione infatti chi scrive ha comunicato alla CO 1
che ad occuparsi del ricorrente, da quando si è trasferito a casa, è la moglie,
per inciso pure sua formale curatrice. __________, infatti, si dedica il 100%
del proprio tempo con l’aiuto di infermiera e fisioterapista a domicilio.
Sarebbe bastato sapere che invece le risposte date in tale occasione sarebbero
state strumentalizzate e usate contro l’interessato, ovvero per procedere
d’ufficio e in violazione del diritto di essere sentito alla decurtazione
massiccia di due terzi delle prestazioni stabilite nel 2005 andando così contro
gli interessi vitali dell’opponente, che è, ricordiamo, un grande invalido
sulla sedia a rotelle dal 1998 quando ebbe l’infortunio. Una tale condotta è
inaccettabile e la decisione CO 1 deve essere annullata per grave violazione
del diritto di essere sentito, del diritto di essere trattato secondo le regole
della buona fede, del principio di reformatio in pejus, e dell’art. 18 OAINF.”.
D’altro canto, sempre
secondo la patrocinatrice dell’insorgente, l’CO 1 sarebbe incorso in una
violazione del divieto d’arbitrio in relazione sia all’accertamento dei fatti
che all’applicazione del diritto. A suo avviso, infatti, l’assicuratore
convenuto “… non poteva convincersi dell’esattezza dei fatti in punto alle
indennità de qua, come nel caso specifico di manifesti, rilevanti e
insopprimibili dubbi su tale circostanza di fatto, che richiedeva un minimo
d’istruttoria con la partecipazione del ricorrente, tramite lo scrivente
legale, atteso che i documenti a cui si riferisce risalgono al 2005, e poi
ancora al 2012, che il ricorrente si ribadisce non ha mai avuto occasione di
vedere.”.
La rappresentante contesta
poi l’applicabilità della LPGA al caso di specie, e ciò alla luce del disposto
dell’art. 82 cpv. 1 delle Disposizioni transitorie, il quale affermerebbe “… esattamente
Fatti
il contrario di quello che vorrebbe CO 1. Nel caso concreto il ricorrente è
rimasto vittima di un incidente sul lavoro nel 1998, e la rendita d’invalidità
come pure l’assegno per grandi invalidi di grado elevato unitamente a tutte le
prestazioni per cure collegate, sono state prese nel 2001, prima dell’entrata
in vigore della LPGA. Le cure infermieristiche a domicilio sono quantificabili
quali prestazioni correnti ai sensi dell’art. 82 LPGA. Per tutti questi motivi,
ne discende che la LPGA e la OPGA non si applicano al caso concreto del
ricorrente.”.
Infine, l’avv. RA 1 sostiene
che l’assicuratore avrebbe invocato “… una serie di riferimenti normativi sub
punto n. 3, 4 e 5 della parte in diritto (considerazioni della decisione
impugnata) ma senza alcun tipo di operazione di sussunzione al caso di specie,
di modo da non lasciare al ricorrente ovvero alla sua difensora qui scrivente
nessuna possibilità di sapere cosa volesse dimostrare e cosa invece concludere
la CO 1. Non è dato sapere nulla. Occorre invece contestare sicuramente il
richiamo all’art. 18 cpv. 1 OAINF nella sua versione in vigore a far tempo dal
1.01.2017, che a tutta evidenza non si applica al caso di specie, volendo
prescindere di sapere cosa volesse dimostrare la CO 1 con tale invocazione.
Semmai è il cpv. 2 di tale norma. Infine, CO 1 tenta una difesa in corner
adducendo delle tariffe ex art. 7 cpv. 2 lett. (c) e (b) OPre, tanto per
buttare polvere negli occhi. Riferimenti questi totalmente differenti da quelli
invocati nella decisione 8.08.2019 come pure le argomentazioni ad essi
afferenti. Premettendo la loro applicazione in quanto la moglie del ricorrente
non sarebbe qualificata in base “alla legge”. Ma CO 1 non specifica a quale
legge essa si riferisce. Infatti, come analizzato prima, la somma corrisposta
per le cure infermieristiche a domicilio non possono essere ridotte in ragione
della protezione del divieto di reformatio in pejus, come pure in ragione
dell’art. 18 cpv. 2 lett. (a) OAINF che configura che è il caso della moglie
del ricorrente.” (doc. I).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.6. Il 20 gennaio 2020, l’avv. RA
1 ha prodotto una certificazione, datata 15 gennaio 2020, del medico curante
dell’assicurato e ha evidenziato in particolare che “… in concreto praticamente
nulla è cambiato in punto alle cure infermieristiche prestate al ricorrente a
domicilio rispetto a quelle prestate presso la Casa anziani __________ in
regime “ospedale di giorno”. Semplicemente il ricorrente si è trasferito a casa
sua “traslocandovi” i suoi bisogni di cure. Certo che la moglie seppure non
infermiera diplomata è de facto un’infermiera qualificata da una parte e,
dall’altra parte, per quanto inerisce alle esigenze di cure da parte di
infermiera diplomata, ella vi fa ricorso nella misura di 1-2 ore settimanali.
Il lavoro della moglie deve essere calcolato non in ragione del fatto che è
moglie, ma a tutta evidenza in ragione del fatto che ella supplisce ai lavori
di infermiera qualificata in favore del marito qui ricorrente, che prima
venivano svolti dal personale impiegato presso la casa per anziani __________.”.
Ella ha inoltre chiesto l’accesso agli atti prodotti dall’assicuratore
resistente (doc. IX).
La rappresentante del
ricorrente ha preso visione della documentazione CO 1 il 3 febbraio 2020 (cfr.
nota manoscritta apposta sul doc. X).
1.7. In data 10 febbraio 2020, la patrocinatrice
dell’assicurato si è in sostanza riconfermata nelle proprie allegazioni e
conclusioni (cfr. doc. XIII).
Il 13 febbraio 2020, ella
ha versato agli atti un’ulteriore certificazione del dott. __________, documento
che, a suo avviso, “… conferma che le prestazioni eseguite anni fa in regime
stazionario presso la casa per anziani __________ (riferimento è al vecchio
prontuario del 2005 sub doc. 211 dossier cartaceo CO 1 agli atti) vengono
svolte dalla moglie, salvo per il catetere …” (doc. XV + allegato).
L’amministrazione si è
pronunciata in merito il 13 marzo 2020 (doc. XX).
In data 22 maggio 2020, a
proposito dell’affermazione secondo la quale le prestazioni fornite dalla
moglie dell’assicurato costituirebbero delle cure prestate da persone non
autorizzate ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF, l’avv. RA 1 ha in
particolare osservato che “… la moglie del ricorrente dedica H 24/24, ovvero
giorni 7/7 al marito ricorrendo ad un’infermiera nella misura di 2 ore a
settimana. Ragionevolmente possiamo affermare, al netto di tutte le possibili
contestazioni, decurtazioni ed adattamenti, che la moglie del ricorrente possa
pretendere almeno il doppio di quanto assegnato ai genitori dell’assicurato del
caso di cui alla sentenza TF citata (fr. 1'280.-/mese per giorni 7/7), ovvero
la somma di fr. 2'560.-/mese circa almeno, spese per infermiera diplomata a
parte (fr. 500.-/mese circa). Quindi rispettando la parità di trattamento in
situazioni simili, le debite proporzioni, mutatis mutandis, nel caso qui in
esame non solo possiamo pretendere la correttezza della somma di fr.
1'565.25/mese omnicomprensiva, ma possiamo ragionevolmente pretendere che tale
somma sia addirittura aumentata ad almeno fr. 3'000.-/mese circa. A far tempo
dal ritorno completo al domicilio del ricorrente.”. Ella ha altresì ribadito
che i referti prodotti del medico curante dimostrano che “… le cure prestate
dalla moglie del ricorrente sono sempre quelle già eseguite presso la casa
anziani le quali sono di tipo infermieristico, e comunque diverse da quelle già
coperte dall’assegno per grandi invalidi (art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF).” (doc.
XXII).
in diritto
Considerandi
2.1
L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a ridurre, pro
futuro, l’importo corrisposto mensilmente a titolo di partecipazione alle
spese generate dalla cura a domicilio dell’assicurato (da fr. 1'565.25/mese a
fr. 628/mese), per la via della revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA, oppure no.
2.2
Giusta l'art. 10 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio,
segnatamente:
a. alla cura ambulatoria
da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale
paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico;
b. ai medicamenti e alle
analisi ordinati dal medico o dal dentista;
c. alla cura, al vitto e
alloggio in sala comune ospedaliera;
d. alle cure complementari
e a quelle balneari prescritte dal medico;
e. ai mezzi ed agli
apparecchi occorrenti per la sua guarigione.
Il diritto alla cura
medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF). Determinata la rendita, le prestazioni sanitarie e il rimborso
delle spese (art. 10 a 13) sono accordati, a norma dell'art. 21 cpv. 1 LAINF,
se il beneficiario:
a. è affetto da malattia
professionale;
b. soffre di ricaduta o di
postumi tardivi e la capacità di guadagno può essere migliorata sensibilmente
con cure mediche o queste ne possono impedire una notevole diminuzione;
c. abbisogna durevolmente
di trattamento e cure per mantenere la capacità residua di guadagno;
d. è incapace di guadagno
e il suo stato di salute può essere migliorato sensibilmente con cure mediche o
queste ne possono impedire un notevole peggioramento.
Le condizioni del diritto
all'assunzione delle spese di cura medica differiscono quindi a seconda che
l'assicurato sia o meno titolare di una rendita (DTF 116 V 41 consid. 3d).
Nell'ipotesi contemplata dall'art. 10 cpv. 1 LAINF, la cura medica dev'essere
assunta qualora sia atta a migliorare lo stato di salute o a impedirne un
peggioramento. Non è invece necessario che la cura sia di natura tale da
ristabilire o da aumentare la capacità di guadagno. Per contro, nell'ipotesi di
cui all'art. 21 cpv. 1 LAINF, le spese di cura possono essere assunte solo alle
condizioni previste dalla norma stessa.
2.3
Come risulta dal succitato
art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF, determinata la rendita, le prestazioni sanitarie
e il rimborso delle spese sono accordati se il beneficiario è incapace di
guadagno e le sue condizioni di salute possono essere migliorate sensibilmente
con cure mediche o queste ne possono impedire un notevole peggioramento. La
disposizione si riferisce agli assicurati completamente invalidi, le cui
condizioni di salute possono venir migliorate o perlomeno stabilizzate mediante
appropriate misure sanitarie, anche se ciò non ha alcun influsso sulla loro
capacità di guadagno (A. Maurer, Schw. Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p.
384). L'assunzione dei costi di tali misure da parte dell'assicuratore
infortuni non osta al mantenimento del diritto dell'assicurato a un assegno per
grandi invalidi (DTF 124 V 52 consid. 4).
Nel caso di specie, non è
oggetto di contestazione il fatto che l’assicurato soddisfa le condizioni
previste dall'art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF.
2.4
Secondo l'art. 10 cpv. 3
LAINF, nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, il Consiglio
federale può definire più in dettaglio le prestazioni d'obbligo a carico
dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di cura all'estero. Esso
può inoltre fissare le condizioni relative al diritto alle cure domiciliari e
la loro entità. Facendo uso di tale delega, il Consiglio federale ha emanato in
particolare l'art. 18 OAINF che disciplina le cure a domicilio. Giusta
tale disposto, sempre nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016, l'assicurato
ha diritto alle cure a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste
siano prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli
art. 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie
(cpv. 1). Eccezionalmente l'assicuratore può concedere anche contributi per le
spese di cure a domicilio prestate da persone non autorizzate (cpv. 2).
Nella DTF 116 V 41, il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha precisato il senso di "cure a domicilio"
secondo le succitate disposizioni.
In tale nozione rientrano
innanzitutto le cure mediche dispensate a domicilio a scopo terapeutico,
applicate o prescritte da un medico.
Essa comprende parimenti
le cure mediche nel senso di cure infermieristiche, senza azione
terapeutica, ma tuttavia indispensabili per il mantenimento dello stato di
salute dell'assicurato. Si tratta in particolare dei provvedimenti medici nel
senso dell'art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF che mantengono, sostengono, assicurano
o sostituiscono le funzioni organiche vitali (rientrano in questa categoria, ad
esempio, il lavaggio, la pulitura e la medicazione di piaghe oppure la
preparazione e la somministrazione di medicamenti).
Una terza forma di cure a
domicilio è costituita dalle cure non mediche ossia, da una parte,
l'aiuto personale fornito all'interessato per compiere gli atti ordinari della
vita (farsi la pulizia personale quotidiana, cibarsi, vestirsi e svestirsi,
ecc.) e, dall’altra, l'aiuto relativo all'ambiente in cui la persona assicurata
vive (ad esempio la gestione dell'economia domestica) (DTF 116 V 41 consid. 5a).
Gli assicuratori sociali
non devono assumere tutte le cure a domicilio bensì unicamente quelle per le
quali la legge o l'ordinanza ha istituito un obbligo di prestazione. In materia
di assicurazione contro gli infortuni, l'obbligo prestativo dell'assicuratore
per cure a domicilio è disciplinato in modo chiaro dall'art. 18 OAINF (nella
versione in vigore sino al 31 dicembre 2016). Questa norma obbliga
l'assicuratore al versamento di prestazioni per "cure a domicilio
prescritte dal medico" (cpv. 1). Ne discende che l'obbligo prestativo è
limitato al trattamento terapeutico e alle cure mediche. Si può in effetti
parlare di prescrizione medica soltanto se si tratta di misure aventi carattere
medico; le cure non mediche non sono, per natura, subordinate a un‘indicazione
medica. Una prescrizione medica formale non è tuttavia necessaria; è
sufficiente che le misure mediche da applicare a domicilio siano indicate dal
profilo medico (DTF 116 V 45 consid. 5b e
5c).
Ne consegue che
l'assicurazione contro gli infortuni è tenuta a prestare solo nella misura in
cui si tratta di un trattamento medico o di cure mediche ai sensi dell'art. 10
cpv. 1 LAINF, ossia per le cure a domicilio nel senso delle prime due categorie
succitate.
Nella succitata DTF 116 V
41.
- a fronte del fatto che l’assicuratore interessato e la precedente istanza
pretendevano che il diritto al rimborso dei provvedimenti medici secondo l'art.
21.
cpv. 1 lett. d LAINF fosse decaduto a seguito del riconoscimento dell’assegno
per grandi invalidi di grado elevato, volto a coprire in modo forfetario le
spese legate alla cura e all’assistenza a domicilio dell’assicurato -, l’Alta
Corte ha altresì osservato che per cure permanenti, richieste a complemento
della necessità di aiuto per compiere tutti e sei gli atti ordinari della vita
determinanti, si deve intendere un genere di prestazione medica o
infermieristica, necessaria in ragione dello stato fisico o psichico (ad
esempio, la necessità quotidiana di somministrare medicamenti oppure di
applicare un bendaggio). Nel caso in cui l’aiuto (diretto o indiretto) di terzi
nel compiere i singoli atti ordinari della vita è a tal punto ampio che
l’ulteriore presupposto delle cure permanenti o della sorveglianza personale
permanente (art. 38 cpv. 2 OAINF) riveste un significato soltanto secondario, è
già sufficiente una minima realizzazione di una di queste esigenze
supplementari (consid. 6b). Se in presenza di una manifesta necessità di aiuto
per compiere tutti e sei gli atti ordinari della vita di rilievo, per ammettere
la grande invalidità di grado elevato basta un minimo adempimento
dell’ulteriore esigenza delle cure permanenti (o della sorveglianza personale
permanente), allora vi è spazio per una retribuzione supplementare nell’ambito
dell’art. 18 OAINF, la quale non consiste però in una presa a carico completa
delle cure ma soltanto nel riconoscimento di un contributo (consid. 6c). In
questo senso, la Corte federale ha precisato che il cateterismo, il battere e
pressare la vescica, l’applicazione di un profilattico urinario, come pure lo svuotamento
manuale dell’ampolla rettale, sono da considerare degli atti medici, in quanto
la corretta scelta di questi provvedimenti, la loro armonizzazione con altre
misure e la loro perfetta esecuzione, sono infatti di primaria importanza per
preservare le precarie condizioni di salute (consid. 4b).
Sempre in questo contesto,
nella STF 8C_1037/2012 del 12 luglio 2013 consid. 7.2, il TF ha chiarito che,
tenuto conto dei principi esposti in precedenza, non può essere fornita una
risposta generale alla questione di sapere se le cure di base accessorie
ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 OAINF siano da indennizzare oppure siano già
coperte dall’assegno per grandi invalidi. Tale aspetto va verificato in ogni
singola fattispecie, alla luce dell’atto di cura in discussione in concreto.
Va ancora segnalato che,
in base alla raccomandazione n. 7/90 della Commissione ad hoc danni LAINF del
27.
novembre 1990 (revisione 17 marzo 2008), gli assicuratori LAINF erano
invitati a corrispondere dei contributi adeguati per le cure non mediche
(igiene del corpo, vestirsi e svestirsi), provocate dall’infortunio, a
condizione che non esistesse ancora il diritto all’assegno per grandi invalidi.
Al riguardo, era tuttavia indicato che l’esistenza di un diritto all’assegno
per grandi invalidi comportava il decadimento di qualsiasi diritto a una
partecipazione ai costi per tutti quei deficit nel compimento degli atti
correnti coperti dall’assegno per grandi invalidi.
Si precisava inoltre che
per i lavori domestici puri (il bucato, lo stirare, le pulizie di casa e
altri compiti correnti), l’assicuratore LAINF non aveva di principio alcun obbligo
prestativo.
2.5
Il 1° gennaio 2017, è entrata
in vigore la prima revisione della Legge federale sull’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. FF 2015 5583), nel cui contesto sono state modificate anche le
disposizioni che disciplinano l’assunzione delle cure a domicilio.
Il
nuovo art. 10 cpv. 3 LAINF ha il seguente tenore:
" Il Consiglio federale può definire più in dettaglio le prestazioni
d'obbligo a carico dell'assicurazione e limitare il rimborso delle spese di
cura all'estero. Esso può inoltre fissare le condizioni relative al diritto
all'assistenza e alle cure a domicilio.”
Nel Messaggio concernente
la modifica della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni del 30
maggio 2008, il Consiglio federale si è espresso al riguardo nei seguenti
termini:
" (…) Attualmente
il Consiglio federale può stabilire a quali condizioni e in che misura
l’assicurato ha diritto alle cure domiciliari. Questa disposizione tuttavia è
contraria agli accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera.
Conformemente al Codice Europeo di Sicurezza Sociale (CESS) e alla Convenzione
n. 102 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro concernente le norme
minime della sicurezza sociale (Convenzione OIL n. 102), le cure mediche
comprendono infatti le cure infermieristiche, a prescindere dal fatto che
vengano fornite a domicilio, in un ospedale o in un altro istituto medico. In
virtù di questo accordo, le cure a domicilio devono essere assunte senza che
l’assicurato debba partecipare alle spese (cfr. art. 10 cpv. 3).” (FF 2008
4719)
Il nuovo art. 18 OAINF,
che il Consiglio federale ha emanato in base alla delega di cui all’art. 10
cpv. 3 seconda frase LAINF, anch’esso in vigore a partire dal 1° gennaio 2017,
prevede quanto segue:
" (…).
¹ L'assicurato ha diritto alle
cure mediche a domicilio prescritte dal medico, a condizione che queste siano
prestate da personale o da organizzazioni autorizzati conformemente agli
articoli 49 e 51 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie.
² L'assicuratore assegna un
contributo per:
a.
un'assistenza medica a domicilio prescritta dal
medico prestata da una persona non autorizzata, a condizione che questa
assistenza sia eseguita in modo professionale;
b.
un'assistenza non medica a domicilio, se questa non
è rimborsata dall'assegno per grandi invalidi secondo l'articolo 26.”
In questo
contesto, risulta quindi che solo la cura medica a domicilio avente uno scopo
terapeutico, prescritta da un medico e dispensata da personale o da
organizzazioni autorizzati, deve essere integralmente presa a carico. Si tratta
delle prestazioni figuranti all’art. 18 cpv. 1 OAINF. Per contro, l’art. 18
cpv. 2 OAINF prevede soltanto una partecipazione (“L’assicuratore
assegna un contributo …”, “Der Versicherer leistet einen Beitrag …”, “L’assureur
participe …”) all’assistenza medica a domicilio prescritta da un
medico e dispensata da una persona non autorizzata (art. 18 cpv. 2 lett. a
OAINF) e all’assistenza non medica a domicilio (art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF).
2.6
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LPGA
– applicabile anche alle cure a domicilio concesse dopo la determinazione della
rendita a persone totalmente invalide (art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF) (DTF 144 V
418.
consid. 3.3.1 e riferimenti ivi menzionati) -, ogni altra (rispetto alla
rendita d’invalidità, la quale è oggetto del capoverso 1 dell’art. 17)
prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata
in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se
le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione.
L’aumento, la diminuzione
o la soppressione di una prestazione durevole fondata sull’art. 17 cpv. 2 LPGA,
presuppone l’esistenza di un motivo di revisione. Lo è ogni notevole
modificazione delle circostanze di fatto, ad esempio un miglioramento o un
peggioramento delle condizioni di salute, suscettibile di incidere sull’entità
del diritto (cfr. DTF 137 V 424 consid. 2.2 e 3.1).
A proposito della pretesa
inapplicabilità della disposizione in questione (e della LPGA in generale) al
caso concreto, il TCA si limita a rilevare che, nella STF 8C_896/2009 del 23
luglio 2010 consid. 4.2, pubblicata in RtiD 2011 I p. 206, il Tribunale
federale ha ritenuto applicabile proprio l’art. 17 cpv. 2 LPGA, sebbene
l’infortunio fosse accaduto nel 1980 e il contributo per le spese di cura
domiciliare definito nel 2001 con transazione omologata dal Tribunale. Determinante
è stato ritenuto il momento in cui è insorta la modifica della situazione
esistente nel 2001 (cambiamento nell’organizzazione delle cure
a domicilio, nella misura in cui esse non venivano più prestate soltanto
da personale autorizzato), rispettivamente quello in cui è stata emanata la
relativa decisione di revisione (2007).
2.7
In concreto, controversa è
innanzitutto la questione di sapere se torna applicabile il vecchio o il nuovo
diritto.
Nella decisione su
opposizione impugnata, l’amministrazione ha ritenuto applicabile il diritto
in vigore a far tempo dal 1° gennaio 2017, sottolineando che esso è più
favorevole ai beneficiari di prestazioni (cfr. doc. 303, p. 5 – fasc. 6).
Il ricorrente fa invece
valere la tesi opposta (cfr. doc. I, p. 27).
In proposito, è utile
segnalare che, in una sentenza 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 9.5,
destinata alla pubblicazione, il TF ha stabilito che la modifica dell’art. 18
cpv. 2 OAINF, entrata in vigore il 1° gennaio 2017, si applica pure agli
infortuni accaduti antecedentemente alla modifica di legge. Le prestazioni
assegnate in base a una decisione cresciuta in giudicato devono essere
riesaminate alla luce di questa nuova disposizione e, se del caso, adeguate per
il futuro.
In esito a quanto precede,
la vertenza sub judice deve dunque essere decisa in applicazione del
nuovo diritto, in vigore a contare dal 1° gennaio 2017. Alla patrocinatrice
dell’insorgente va del resto fatto presente che il nuovo art. 18 cpv. 2 OAINF
ha effettivamente migliorato la posizione dei beneficiari di prestazioni nel
senso che, sino al 31 dicembre 2016, non esisteva un diritto a beneficiare di
prestazioni per l’assistenza medica domiciliare prestata da una
persona non autorizzata, né per l’assistenza non medica a domicilio
mentre, a contare dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto,
nell’interesse dell’uguaglianza di trattamento, il diritto a un
contributo (cfr. art. 18 cpv. 2 lett. a e b OAINF e la STF 8C_706/2019 succitata consid. 9.2).
2.8
Nella concreta evenienza, per
il TCA si tratta in sostanza di stabilire se la situazione esistente al momento
in cui il contributo alle spese per le cure a domicilio dell’assicurato è stato
fissato a fr. 1'565.25/mese (fisioterapia e logopedia rimunerate a parte), si è
modificata in misura tale da giustificare la revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA
del contributo medesimo.
Questo Tribunale constata
che il contributo in questione è stato fissato nel giugno 2005, allorquando l’assicurato
si trovava ancora degente presso il reparto invalidi lungodegenti della Casa
per anziani __________ a __________ (cfr. doc. 212 – fasc. 4), conformemente a
un “Prontuario delle prestazioni per la presa a carico del signor RI 1”
elaborato di concerto tra l’CO 1 e la Direzione dell’istituto. Da quest’ultimo
documento si evince che le cure infermieristiche di cui abbisognava l’insorgente
erano fornite da personale diplomato e, pertanto, rimunerate con una
tariffa di fr. 60/ora, in base “alla convenzione tra Santésuisse e il Servizio
di Assistenza e Cura a Domicilio” (doc. 211 e allegato – fasc. 4).
L’istituto resistente ha
continuato a corrispondere il medesimo contributo anche quando il ricorrente ha
fatto ritorno al proprio domicilio (il 30 novembre 2012; doc. 106 – dossier
elettronico), frequentando il Centro diurno della Casa per anziani (doc. 104:
“Spiegato che siamo disposti a continuare a riconoscere la somma di CHF 1565.25
pagata attualmente alla __________ a titolo di cure mediche a domicilio.
Partiamo tuttavia dal principio che le stesse siano prestate da personale qualificato
(numero di concordato ed iscrizione all’AVS quale indipendente o da uno
Spitex)” e doc. 108, p. 2 – dossier elettronico).
A partire da gennaio 2013,
l’importo di fr. 1'565.25/mese è quindi stato pagato direttamente
all’assicurato (cfr. doc. 107 – dossier elettronico: “Con scritto del
3.12.2012, siamo stati informati che il 30.11.2012 suo marito ha fatto rientro
al suo domicilio lasciando così la __________. Di conseguenza, l’importo
riconosciutogli a titolo di cure mediche a domicilio sarà in futuro versato
direttamente a lui unitamente alle altre prestazioni assicurative quali
rendita d’invalidità e assegno per grandi invalidi. (…). Essendo stati
informati tardivamente del cambiamento intervenuto, la somma di CHF 1565.25
concessa per le cure mediche a domicilio è stata da noi ancora versata, per il
mese di dicembre 2012, alla __________.” – il corsivo è del redattore).
L’insorgente ha per anni
incassato direttamente la somma in questione senza mai sollevare obiezioni di
sorta a proposito dell’entità della prestazione riconosciutagli, di modo che è
ora malvenuto a lagnarsi del fatto che l’CO 1 e la __________, nel fissare il
contributo per le cure mediche a domicilio, “… non han mai pensato nemmeno di
informare il qui ricorrente, e figuriamoci poi di chiedergli di prendervi
posizione e/o di essere sentito, ovvero di ottenere il suo consenso. Ne
discende che è totalmente fuorviante e falso affermare come fa arditamente la CO
1, che il calcolo effettuato non è mai stato oggetto di contestazione.” (doc.
XIII, p. 4).
Dalle carte processuali si
evince che, a far tempo dal maggio 2018, RI 1 ha cessato di frequentare anche
il Centro diurno della Casa per anziani __________ (doc. 219 – dossier
elettronico). Da quel momento, quindi, l’assistenza gli è stata prestata esclusivamente
presso il suo domicilio.
Nel corso del mese di
maggio 2019, l’amministrazione ha inviato alla patrocinatrice dell’assicurato
uno scritto del seguente tenore:
" (…) La
informiamo che durante dei colloqui svolti presso la __________ nel 2018 per
altri nostri assicurati, siamo venuti a conoscenza che l’assicurato aveva
deciso di lasciare la struttura e tornare a casa sua.
Non essendo stati informati di questo fatto, era nostra intenzione
effettuare una visita di cortesia per incontrare l’assicurato e fare il punto
della situazione. Purtroppo, non essendo riusciti a pianificare questo
colloquio, vi invitiamo a voler rispondere alle domande del questionario che
riceverete in allegato. Una volta ricevuta risposta da parte vostra, qualora
fossero necessarie ulteriori informazioni, ci permetteremo di richiedere
nuovamente un incontro. (…).” (doc. 270 – dossier elettronico)
Accluso allo scritto
appena citato figurava un questionario contenente le seguenti domande:
" (…).
1) Chi si occupa attualmente delle cure (moglie / spitex / altri)?
2) È subentrato un cambiamento in merito alle cure prestate (più
cure o meno cure rispetto a quelle indicate nel prontuario)?
3) Se sono richieste più cure le stesse sono da ricondurre a cosa (malattia?
età? infortunio?)?
4) Come vive attualmente l’assicurato? Descrivere in modo
dettagliato una giornata tipo (giorno e notte).” (doc. 269)
Queste le risposte fornite
dall’avv. RA 1 in data 5 luglio 2019:
" (…).
2.1
Ad occuparsene è la moglie __________, che è pure la sua
curatrice, che si dedica al 100% con l’aiuto di infermiera e fisioterapista a
domicilio quando necessario.
2.2
La situazione è stabile.
2.3
Tutte le cure sono da ricondurre esclusivamente all’infortunio.
2.4
Si alza la mattina e fa colazione, dopo di ché con la moglie fanno
una passeggiata, un giro fuori all’aperto, di un’ora / un’ora e mezzo. Tornano
a casa e la moglie assiste il marito invalido a fare la doccia e barba. Segue
un riposo. A mezzogiorno pranza e poi si riposa di nuovo. Nel pomeriggio fa di
nuovo una passeggiata all’aperto di un paio d’ore. Torna a casa e cena. Anche
in __________, dove si trova ora, il programma è simile. Pure là sua moglie __________
si fa aiutare da un’infermiera e un fisioterapista, secondo le esigenze. Vi è
poi una signora fissa che aiuta la moglie nelle faccende domestiche e di cura
del marito invalido. Generalmente vanno al mare una-due volte all’anno.” (doc.
275.
– dossier elettronico)
2.9
Con la decisione formale dell’8
agosto 2018, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha ridotto,
a decorrere dal 1° settembre 2019, a fr. 628/mese il proprio contributo
alle spese generate dalla cura a domicilio dell’assicurato, precisando che
“essendo la situazione stabile abbiamo ripreso le stesse prestazioni di cura
secondo il prontuario elaborato il 02.06.2005, limitandoci unicamente ad
adattare la tariffa da persona/organizzazione autorizzata a
persona/organizzazione non autorizzata.” (doc. 285 – fasc. 5).
Dal calcolo delle
prestazioni allegato alla decisione formale emerge che il ricorrente ha bisogno
di cure mediche ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. b OPre in misura di 26.89
minuti/giorno, e meglio 1.43 minuti/giorno per la “preparazione
medicamenti”, 0.63 minuti per “posa sonda vescicale”, 5 minuti per “cura sonda
vescicale”, 2.14 minuti per “cambio medicazione Cystofix”, 0.11 minuti per
“togliere sonda vescicale a dimora”, 2.14 minuti per “lavaggio vescica”, 6.86
minuti per “practoclyss” e 8.57 minuti per “evacuazione manuale delle feci”.
Per quanto riguarda invece
l’assistenza non medica giusta l’art. 7 cpv. 2 lett. c OPre (“cure di
base”), il fabbisogno è stato quantificato in 16 minuti/giorno, e meglio
8.
minuti/giorno per “posizionamento e comfort a letto” e 8 minuti per
“mobilizzazione”.
Ritenuto che le
prestazioni in questione vengono fornite da una persona (supposta, di questo
aspetto se ne discuterà in seguito) non autorizzata (la moglie dell’assicurato),
l’amministrazione ha rimunerato quelle di natura medica con una tariffa oraria
di fr. 30 e quelle di natura non medica con una tariffa oraria di fr. 27/ora
(cfr. doc. 287 – fasc. 5).
Chiamata a esaminare la
legalità del provvedimento in questione, questa Corte osserva innanzitutto che
l’assicuratore convenuto ha effettivamente considerato i medesimi atti ed i
relativi minutaggi previsti nel “Prontuario delle prestazioni per la presa a
carico del signor RI 1” del 2 giugno 2005 (cfr. doc. 286 – fasc. 5), e ciò alla
luce del fatto che, interpellata in merito all’intervenuto di un eventuale
cambiamento rispetto alla situazione descritta in quel documento, l’avv. RA 1
ha attestato che “la situazione è stabile” (doc. 275, p. 2 – fasc. 2).
Riguardo a questo aspetto,
il TCA può condividere l’agire dell’amministrazione. È vero che essa non ha
esperito un’istruttoria particolarmente approfondita (in altre fattispecie
giudicate da questo Tribunale, l’CO 1 aveva in effetti proceduto a dei
rilevamenti del fabbisogno di cure domiciliari, affidandone l’incarico a un
organismo di sua fiducia), è però altrettanto vero che l’assenza di cambiamenti,
qualitativi e quantitativi, nella dispensazione delle cure a domicilio, è stata
riconosciuta sia dall’assicurato stesso, per il tramite della sua
patrocinatrice - nella procedura amministrativa (doc. 275, p. 2 – fasc. 2: “la
situazione è stabile”) e ancora in quella giudiziaria (cfr. doc. IX: “… in
concreto praticamente nulla è cambiato in punto alle cure infermieristiche
prestate al ricorrente a domicilio rispetto a quelle prestate presso la Casa
anziani __________ in regime “ospedale di giorno”. Semplicemente il
ricorrente si è trasferito a casa sua “traslocandovi” i suoi bisogni di cure.”
e doc. XXII: “… le cure prestate dalla moglie del ricorrente sono sempre
quelle già eseguite presso la casa anziani le quali sono di tipo
infermieristico, e comunque diverse da quelle già coperte dall’assegno per
grandi invalidi (art. 18 cpv. 2 lett. b OAINF).” – il corsivo è del redattore)
-, sia dal suo medico curante, dott. __________ (cfr. doc. H: “Confermo che
attualmente le prestazioni eseguite anni fa in regione stazionario presso la
casa anziani residenza __________, vengono svolte dalla moglie. Per quanto
concerne il catetere vescicale vengono effettuati controlli regolari presso il
servizio di urologia dell’ospedale __________ di __________.” – il corsivo è
del redattore).
In queste condizioni, il
TCA non può quindi seguire l’insorgente laddove fa valere che l’istituto
assicuratore convenuto avrebbe violato il principio inquisitorio. In realtà,
esso ha ritenuto di potersi esimere dal disporre ulteriori accertamenti,
considerando, a ragione, che gli elementi di cui disponeva fossero sufficienti
per decidere in piena cognizione di causa.
Parimenti infondata appare
l’obiezione secondo la quale, per le modalità utilizzate, l’CO 1 avrebbe leso
il diritto di essere sentito e il principio della buona fede. Questa Corte
rileva che l’informazione secondo la quale il fabbisogno di cure a domicilio
non si era nel frattempo modificato, è stata fornita dall’assicurato stesso
(per il tramite della sua rappresentante), per cui non si vede in che modo
l’amministrazione potrebbe aver violato il suo diritto di essere sentito.
D’altro canto, all’assicuratore non può neppure essere rimproverato di aver
agito in maniera sleale nei confronti del proprio assicurato, e ciò per averlo
interpellato senza avvertirlo esplicitamente che le informazioni sarebbero
servite a verificare l’adempimento dei presupposti di una revisione del
contributo in vigore. In effetti, alla patrocinatrice dell’insorgente, giurista
sperimentata, non poteva e doveva sfuggire che, nell’ambito delle assicurazioni
sociali, le istruttorie vengono effettuate per definire il diritto a
prestazioni, tanto più che in concreto si era nel frattempo prodotta una
modifica – trasferimento dell’assicurato dalla casa anziani al proprio
domicilio – delle circostanze alla base della decisione di accordare un
contributo mensile di fr. 1'565.25. D’altra parte, e a prescindere da quanto
precede, non può essere ignorato che, nell’ambito della procedura di
opposizione e di quella giudiziaria, l’avv. RA 1 ha avuto la possibilità di far
valere le proprie ragioni e di produrre i relativi mezzi di prova. Ora, così
come precisato in precedenza, quanto dichiarato e i mezzi di prova prodotti in
quelle sedi dalla rappresentante del ricorrente, confermano la circostanza che
in realtà nulla è mutato dal profilo della qualità e della quantità delle cure
domiciliari fornite (se non che esse vengono ora dispensate dalla moglie
dell’assicurato).
2.10
A questo punto, occorre
esaminare se __________ possa essere considerata una persona autorizzata
ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 OAINF. La patrocinatrice dell’assicurato lo
sostiene, facendo valere che “il lavoro della moglie deve essere calcolato non
in ragione del fatto che è moglie ma a tutta evidenza in ragione del fatto che
ella supplisce ai lavori di infermiera qualificata in favore del marito qui
ricorrente, che prima venivano svolti dal personale impiegato presso la casa
per anziani __________”, di modo che “…, occorre concludere che in termini
economici il risultato torna ad essere pressoché uguale. Anzi, conto tenuto che
il calcolo è datato 2005 occorre invece adeguare la somma corrisposta con il
carovita frattanto intervenuto in 15 anni da allora trascorsi.” (doc. IX, p.
3).
Trattandosi
della definizione di persona autorizzata, l’art. 18 cpv. 1 OAINF rinvia in
particolare all’art. 49 OAMal, il quale prescrive che gli infermieri devono
attestare il conseguimento di un diploma di una scuola di cure
infermieristiche riconosciuto o ritenuto equipollente da un organismo designato
in comune dai Cantoni, o di un diploma riconosciuto secondo la legge federale
del 13 dicembre 2002
sulla formazione professionale (lett. a) e un’attività pratica di due anni
effettuata presso un infermiere autorizzato conformemente alla presente
ordinanza, oppure in un ospedale o presso un’organizzazione di cure e d’aiuto a
domicilio, sotto la direzione di un infermiere che adempie le condizioni
d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza (lett. b). Da notare che in
dottrina si sostiene che, in ossequio alla giurisprudenza sviluppata in materia
di assicurazione contro le malattie, tutte le persone che non adempiono le
esigenze formali d’autorizzazione, sono da considerare quali fornitori di
prestazione non autorizzati, con la precisazione che anche quelle
persone alle quali è stata concessa l’autorizzazione cantonale al libero
esercizio della professione ma non sono in possesso del numero di concordato,
vanno parimenti trattate quali fornitori non autorizzati (cfr. H.
Landolt, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten
der Teilrevision, Pflegerecht 2017 p. 136; dello stesso autore si veda anche
Entwicklungen im Pflegerecht, Pflegerecht 2017 p. 194 ss., in particolare p.
202.
s., e i riferimenti giurisprudenziali ivi citati; in questo senso, si veda
pure l’art. 4 cpv. 2 della Convenzione amministrativa tra l’ASI e gli
assicuratori malattia firmatari).
Nel caso di specie, dagli
atti a disposizione non risulta, e del resto neppure viene preteso, che la
moglie dell’assicurato adempia le condizioni previste dall’art. 49 OAMal,
cosicché ella non può essere considerata persona autorizzata ai sensi dell’art.
18.
cpv. 1 OAINF. Trattandosi di persona non autorizzata,
è quindi corretto che le sue prestazioni siano state retribuite in applicazione
del cpv. 2 dell’art. 18 OAINF. Peraltro, la qualità delle prestazioni fornite
da __________ non è in discussione (cfr. doc. 303, p. 5 – fasc. 6: “… - anche
se nessuno mette in dubbio le sue capacità data la sua lunghissima esperienza -
…”), dal momento in cui l’art. 18 cpv. 2 lett. a OAINF, disposizione ritenuta
applicabile dall’CO 1, pone la condizione che l’assistenza sia
eseguita in modo professionale.
Per quanto
concerne la tariffa con la quale viene retribuita l’assistenza prestata da __________,
dalla decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha “…
applicato la tariffa di fr. 27.— per la mobilizzazione e il comfort a letto in
quanto si tratta di assistenza non medica (ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 lett. c
OPre) e di fr. 30.— per le altre misure (ex art. 7 cpv. 2 lett. b OPre).”. È
inoltre stato specificato che “le tariffe sono state fissate facendo capo ai
dati pubblicati dall’Ufficio federale di statistica (RSS), TA1, ramo 86-86
[recte: -88], profilo 1 risp. 2.”
In proposito, va rilevato
che l’entità della partecipazione ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. a e b
OAINF non è precisata dalla legge. Essa deve venir stabilita con equità in
funzione dell’importanza dei compiti. Occorre inoltre tenere conto che le
disposizioni dell’OAINF non prevedono una presa a carico integrale delle
prestazioni, ma soltanto una partecipazione (cfr. Kieser/Gehring/Bollinger,
KVG/UVG Kommentar, n. 24 ad art. 10 LAINF).
La raccomandazione n. 7/90
della Commissione ad hoc danni LAINF del 27 novembre 1990 (revisione 23 giugno
2017), intitolata “Aide et soins à domicile”, prevede in merito che,
trattandosi dell’assistenza medica domiciliare prestata da una persona non
autorizzata (ad esempio, da un congiunto), la tariffa oraria va calcolata
riferendosi alla tabella RSS TA1, ramo economico 86-88 (“Sanità e assistenza
sociale”), livello di competenze 2. Per quanto concerne invece
l’aiuto domiciliare non medico (cure di base), sempre prestato da una persona
non autorizzata, si applica il livello di competenze 1 della medesima
tabella (cfr., pure, H. Fischer, Unfallversicherungsrechtliche
Pflegeentschädigung – die Zahlen, in Pflegerecht 2014, p. 210).
Il TCA constata che la
retribuzione dell’assistenza prestata dalla moglie dell’assicurata (assistenza
medica e cure di base), è avvenuta in conformità alla raccomandazione appena
menzionata.
Ora, secondo costante
giurisprudenza, le raccomandazioni della Commissione ad hoc sinistri LAINF rappresentano delle linee guida, e non delle direttive per gli organi
esecutivi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dalle quali
però il tribunale di regola non si discosta, se costituiscono una convincente
concretizzazione delle disposizioni legali (DTF 132 V 121 consid. 4.4 e
riferimenti ivi menzionati).
Questo
Tribunale non ha alcun motivo di discostarsi dalla raccomandazione in oggetto, non
fosse altro per garantire l’uguaglianza di trattamento tra gli assicurati.
Se ne deduce pertanto che
la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata anche nella misura
in cui le prestazioni fornite dalla moglie del ricorrente sono state retribuite
con una tariffa oraria di fr. 30, rispettivamente di fr. 27 (in questo stesso senso,
si veda la STF 8C_678/2019 del 14 settembre 2020 consid. 10, destinata alla
pubblicazione, riguardante una fattispecie in cui le cure domiciliari erano
prestate dalla moglie della persona assicurata, impiegata quale infermiera
presso un ospedale).
La partecipazione a carico
dell’CO 1 alle spese generate dalla cura a domicilio dell’assicurato, ammonta
di conseguenza a fr. 628/mese, e meglio così come risulta dal conteggio
delle prestazioni di cura allegato alla decisione formale dell’8 agosto 2019 (cfr.
doc. 287 – fasc. 5).
In merito all’affermazione
secondo la quale __________ verrebbe coadiuvata nell’assistenza al marito da
un’infermiera e/o un fisioterapista in ragione di 1/2 ore alla settimana (doc.
I, p. 19, doc. IX, p. 3 e doc. XIII, p. 7), secondo il TCA, tale circostanza
non risulta dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza. Oltre a non
essere stato prodotto in proposito alcun mezzo di prova (le fatture agli atti
del __________ [cfr. allegati al doc. 291 – fasc. 6] riguardano il periodo sino
a febbraio 2019; a partire da marzo 2019, il Servizio appena menzionato non
segue più l’assicurato [doc. 274 – dossier elettronico]), dalle carte
processuali emergono su questo aspetto informazioni contraddittorie.
Innanzitutto, contrariamente a quanto dichiarato dal __________ in occasione
del colloquio telefonico dell’8 luglio 2019 (doc. 274 – dossier elettronico),
l’assicurato non risulta seguito dal Servizio cure a domicilio __________ (cfr.
doc. 287 – dossier elettronico). D’altro canto, l’avv. RA 1 non ha fornito alcuna
indicazione circa l’identità della persona o del servizio che presterebbe
(occasionale) assistenza all’assicurato. Inoltre, dalle certificazioni agli
atti del dott. __________ si evince, nella prima, che il supporto
infermieristico a domicilio servirebbe alla “misurazione dei parametri vitali e
preparazione dei medicamenti” (doc. G) mentre, nella seconda, si sostiene che
tutte le prestazioni vengono fornite dalla moglie, fatta eccezione per il
catetere vescicale che viene invece controllato presso il Servizio di urologia
dell’Ospedale __________ di __________ (doc. H).
In esito a tutto quanto
precede, occorre concludere che l’assicuratore resistente era legittimato a
sottoporre a revisione ex art. 17 cpv. 2 LPGA, la decisione (presa nel 2005 e
perpetuata sino al mese di agosto 2019) di accordare un contributo mensile di
fr. 1'565.25. Diversamente da quanto pretende la rappresentante del ricorrente,
la riduzione dell’importo riconosciuto a titolo di partecipazione alle spese di
aiuto domestico, non è dunque affatto il risultato di una reformatio in pejus.
2.11
Con la propria impugnativa,
l’avv. RA 1 ha pure chiesto che l’CO 1 venga condannato a pagare l’importo di
fr. 4'000 a titolo di spese legali occasionate illecitamente (doc. I, p. 29).
Nella misura in cui la
patrocinatrice intende con ciò chiedere un risarcimento ai sensi dell’art. 78
LPGA, la relativa pretesa va dichiarata irricevibile in questa sede, non
essendo oggetto della decisione su opposizione impugnata (su questo aspetto,
cfr. DTF 134 V 418 consid. 5.2.1).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti