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Decisione

35.2019.13

Discussa esistenza di un nesso causale naturale tra ipoacusia (di origine professionale e, dunque, a carico dell'assicuratore LAINF) e i disturbi psichici. Rinvio atti all'amministrazione per esecuzio

5 dicembre 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

il diritto a una rendita d’invalidità. Gli atti sono quindi stati rinviati all’amministrazione

affinché disponesse un complemento istruttorio, specificatamente una perizia

psichiatrica (doc. 116).

Il giudizio appena

menzionato è cresciuto incontestato in giudicato.

1.4. In data 14 giugno 2017,

l’assicurato è stato periziato dalla dott.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia (doc. 133).

1.5. Il 14 dicembre 2017, l’CO 1

ha emanato una decisione formale mediante la quale ha stabilito che la

problematica psichica presentata dall’assicurato non costituisce una conseguenza

naturale della malattia professionale. Esso ha pertanto negato che fossero

adempiuti i presupposti per l’assegnazione di prestazioni di lunga durata (doc.

136).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto

dell’assicurato (doc. 137 e doc. 140), in data 7 dicembre 2018,

l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr.

doc. 150).

1.6. Con tempestivo ricorso del 24

gennaio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che,

annullata la decisione su opposizione impugnata, l’CO 1 venga condannato a

riconoscergli una rendita d’invalidità del 40% almeno e un’indennità per

menomazione dell’integrità (IMI) del 35% almeno.

A sostegno delle proprie

pretese ricorsuali, l’insorgente contesta in sostanza che alla valutazione

espressa dalla consulente in psichiatria dell’CO 1 - da lui definita “illogica,

incongruente e non correla con l’evoluzione temporale della malattia psichica

in relazione alle problematiche uditive” (doc. I, p. 8) - possa essere

attribuito pieno valore probatorio. Contrariamente a quanto sostenuto dalla

dott.ssa __________, a suo avviso, i disturbi psichici sarebbero da “… ricondurre

all’ipoacusia che ha comportato il rischio di sordità e l’interruzione

prematura e ineluttabile della carriera professionale del signor RI 1. Si

tratta – con le affezioni psichiche che ne sono seguite – delle cause immediate

della malattia professionale e della presa di coscienza delle stesse. Ancora

una volta – diversamente dalle conclusioni preconcette del medico di CO 1 – il

nesso causale naturale (e adeguato) è dato, non dovendo comunque essere per

forza l’ipoacusia l’unica causa, ma rivelandosi la prima e principale causa

delle problematiche psichiatriche. La conclusione è che il rapporto del medico

fiduciario di CO 1 vuole a tutti i costi e senza substrato negare la realtà dei

fatti, ossia che l’eziologia dei problemi psichici è imputabile

(principalmente) alla malattia professionale, ossia all’ipoacusia.” (doc. I, p.

12).

1.7. L’CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.8. In replica, il patrocinatore

del ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e conclusioni (doc.

IX).

L’amministrazione si è

pronunciata in proposito il 20 marzo 2019 (doc. XI).

Considerandi

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Nel caso di specie, con la

sentenza di rinvio 35.2015.105 del 25 novembre 2016, il TCA ha in primo luogo

constatato che l’eziologia professionale dell’ipoacusia non era controversa

(doc. 116, p. 5).

D’altro canto, questa

Corte non ha considerato dimostrato, con il grado della verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale, che “… l’esposizione professionale al

rumore abbia partecipato più di ogni altra causa concorrente all’insorgenza

degli acufeni presentati da RI 1, di modo che, nella presenta

fattispecie, non può trovare applicazione l’art. 9 cpv. 1 LAINF.” (doc. 116, p.

15.

– il corsivo è del redattore).

Inoltre, dopo aver escluso

a priori che le turbe psichiche potessero andare a carico dell’CO 1

anche qualora si fossero trovate in nesso causale naturale con il tinnito (visto

che a quest’ultima patologia non è stata riconosciuta la qualità di malattia

professionale ex art. 9 LAINF), il TCA ha ritenuto che la documentazione agli

atti non gli consentisse di decidere, con piena cognizione di causa, a

proposito dell’esistenza di una relazione causale naturale tra ipoacusia

(malattia professionale) e la problematica psichica e, per questa

ragione, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché disponesse un

complemento istruttorio (perizia psichiatrica) (doc. 116, p. 20 s.).

Infine, non essendo chiaro

se nella valutazione della capacità/esigibilità lavorativa dovessero essere

presi in considerazione (anche) i disturbi psichici, il TCA ha ritenuto

prematuro pronunciarsi in merito all’eventuale diritto a una rendita

d’invalidità (doc. 116, p. 21 s.), mentre ha confermato l’IMI del 10%

riconosciuta dall’assicuratore LAINF per l’ipoacusia binaurale (doc. 116, p.

24).

Con la decisione formale

del 14 dicembre 2017, confermata in sede di opposizione, l’amministrazione ha

negato che le turbe psichiche costituiscano una conseguenza naturale della

malattia professionale e, con ciò, pure il riconoscimento di (ulteriori)

prestazioni di lunga durata (doc. 136).

In esito a quanto precede,

il TCA è dunque innanzitutto chiamato a esaminare se l’istituto assicuratore

era legittimato a negare l’esistenza di un nesso causale naturale tra

l’ipoacusia e la problematica psichica sofferta dall’insorgente.

2.3

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Il diritto alle

prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un

nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute.

Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di

fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un

nesso di causalità naturale. Su tale questione amministrazione e giudice si

determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di mera possibilità o verosimiglianza -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6. p. 231 con riferimenti; DTF

129.

V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406; STF 9C_316/2013 del 25

febbraio 2014 consid. 5.1).

2.4

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, il TCA constata che la decisione dell’CO 1 di negare

l’esistenza di un legame causale naturale tra i disturbi psichici e l’ipoacusia,

è fondato sulle risultanze della perizia eseguita il 14 giugno 2017 dalla

dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, sua consulente.

Con il relativo rapporto,

la dott.ssa __________ ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente,

attualmente in remissione (ICD-10: F33.4) e un disturbo dell’adattamento,

reazione mista ansioso-depressiva (ICD-10: F43.2). Chiamata a pronunciarsi in

merito all’aspetto eziologico, la consulente in psichiatria dell’CO 1 ha

sostenuto che le affezioni diagnosticate sono solo possibilmente in nesso

causale con la malattia professionale e le sue implicazioni socio-professionali,

ritenendo più probabile che esse siano invece conseguenza naturale del tinnito:

" (…) L’assicurato

ha iniziato a presentare un disturbo psichico attorno al 1990, diversi anni

prima quindi, che si manifestassero i problemi dell’udito, disturbo questo,

riconosciuto dalla CO 1 come malattia professionale. Il disturbo psichico

secondo lo psichiatra curante era reattivo ad una situazione stressante sul

lavoro.

Nel 2003/2004 l’assicurato ha iniziato ad accorgersi di avere

problemi di udito. Nel 2005 è stata effettuata una prima visita presso uno

specialista ORL (Dr.ssa __________), la quale ha constatato una sordità

bilaterale medio-grave. Inoltre avrebbe comunicato all’assicurato che egli non

avrebbe più potuto svolgere il suo lavoro, notizia che l’ha precipitato in una

“crisi totale” e portato ad iniziare una terapia psichiatrica. Il crollo

psichico è quindi stato determinato non tanto dalla ipoacusia in sé (essa era

già presente), ma dalla preoccupazione di trovarsi – a 51 anni – nella

difficile condizione di dover ri-orientarsi professionalmente e dalle scarse

opportunità di trovare un posto di lavoro. L’assicurato stesso ha riferito di

essersi trovato “spiazzato” e nei rapporti del Dr. __________ si fa riferimento

ad un fallimento del progetto di vita, ma non al problema dell’ipoacusia, segno

che non era l’argomento principale nelle sedute. Inoltre l’assicurato ha

riferito che la “crisi totale” è durata 2-3 anni, dopo di ché è migliorato e

nel rapporto dello psichiatra curante del 2012 si parla di compenso psichico.

Nel 2008 l’assicurato è stato messo al beneficio di un prepensionamento da

parte dell’AI e quindi le preoccupazioni finanziarie/professionali si sono

risolte, mentre il problema dell’udito era peggiorato.

Il “semi-peggioramento” in corso attualmente segnalato dall’assicurato

è molto probabilmente legato alle valutazioni in corso da parte della CO 1 ed

al suo disappunto riguardo alla decisione di assegnargli un’IMI del 10% da lui

considerato troppo bassa per il danno subito (vedasi sua telefonata del

29.08

).

All’occasione della visita in agenzia l’assicurato ha dichiarato

che oltre alla comunicazione che non avrebbe più potuto svolgere il suo lavoro,

il tinnitus, che avvertirebbe dal 2012/2013, è la cosa peggiore per lui.

L’apparecchio acustico ne diminuirebbe l’intensità rendendolo “accettabile”, ma

la sera quando toglie l’apparecchio esso è forte e lo sveglia di notte.

A causa dell’ipoacusia l’assicurato ha dichiarato di avere dei

problemi nel rapportarsi con gli altri. Il fatto che quando si trova con più

persone faccia fatica a capire cosa esse dicono lo penalizza. Il colloquio con

la sottoscritta è stato possibile senza difficoltà anche senza apparecchio

acustico ma quando si cambiava posizione ed egli non si trovava più faccia a

faccia con l’interlocutrice, esso faticava a capirla. Con l’apparecchio

acustico riesce a sentire il telefono, il citofono e la televisione, ma esso

gli crea problemi in locali alti e quando c’è gente. Al momento attuale non si

può quindi parlare di grave menomazione.

Il disagio psichico è quindi con verosimiglianza preponderante reattivo

soprattutto al tinnitus. È stato valutato, e confermato nella sentenza del

TCA, che il tinnitus non è stato con verosimiglianza preponderante causato

dall’esposizione professionale al rumore e quindi non rientra nella malattia

professionale riconosciuta all’assicurato.

È possibile che una parte di questo disagio sia reattivo anche

alle difficoltà che l’assicurato incontra nella vita quotidiana a causa della

ipoacusia e soprattutto alla paura che peggiori fino alla sordità. La dott.ssa __________

gli avrebbe infatti detto che arriverà alla sordità totale e gli ha augurato di

arrivarci non prima degli 80 anni.

Concludendo, sussiste un nesso causale naturale solo possibile

tra il disturbo psichico attuale e la malattia professionale riconosciuta.”

(doc. 133 – il corsivo è del redattore)

Unitamente alla propria

opposizione, l’assicurato ha prodotto una relazione medico-legale del Prof.

dott. __________, spec. in medicina legale e delle assicurazioni a __________.

Innanzitutto, secondo lo

specialista consultato privatamente dal ricorrente, è “… inverosimile correlare

la depressione al Tinnitus in quanto la depressione si è manifestata prima del

Tinnitus e post ipoacusia.” (doc. 141, p. 21).

D’altro canto, il dott. __________

ha dichiarato “… evidente come l’ipoacusia e la paura della perdita del posto

di lavoro, a tale condizione riconducibile, abbia cagionato una depressione che

dopo circa 8 anni è stata ulteriormente aggravata dall’insorgenza di un

tinnitus bilaterale, verosimile conseguenza dell’ipoacusia e dello stress

ipoacusia correlato”. A suo avviso, infatti, nel caso di specie sarebbero

adempiuti tutti i criteri medico-legali per riconoscere l’esistenza del nesso

causale:

" (…).

1) Criterio Topografico

Nel caso del sig. RI 1 gli esami

specialistici, tenuto conto delle caratteristiche topografiche e

sintomatologiche lamentate, consentono di ritenere valida l’ipotesi di una

sindrome depressiva insorta successivamente all’insorgenza dell’ipoacusia che

ha causato la perdita delle capacità di vigilanza e, di fatto, del lavoro.

2) Criterio cronologico

Vi è compatibilità tra evento e tempi

nei quali si è manifestata la sintomatologia lamentata: ipoacusia evidenziatasi

nel 2003, successivamente, nel 2005, la condizione peggiorava per cui eseguiva

ulteriori visite specialistiche ORL.

Per tale motivo il __________ delle __________

lo dichiarava inabile alla funzione che svolgeva.

3) Criterio delle continuità fenomenologica

Vi è compatibilità in termini

cronologici e topografici tra la manifestazione dei sintomi sino alle

condizioni attuali (cfr. documentazione sanitaria in atti: 2003-4 sindrome

ansioso depressiva con alterazioni della pressione arteriosa. Nel 2012-2013

diagnosi di Acufeni (tinnitus)).

4) Criterio d’esclusione d’altre cause

Tutti gli esami clinico-strumentali non

hanno evidenziato alcun danno organico o psichico attribuibile a cause diverse

dall’ipoacusia che, di fatto, ha innescato un danno psicologico.

In vero, nel 1991, allorquando avveniva

il cambio mansione da montatore linea di contatto a controllo veicoli nella

stazione di __________, si verificò una situazione d’incertezza e di dubbio che

provocò uno stato d’ansia. Dopo brevissimo tempo e senza perdita di giorni di

lavoro ci fu un netto miglioramento e da allora non ebbe più alcun problema.

In particolare si sottolinea come la

condizione ansioso depressiva si sia manifestata e conclamata nel 2005.

Appare pertanto un’assoluta forzatura ed

errore interpretativo sostenere che la condizione psichica sia dovuta al

Tinnitus (insorto nel 2012).

La certificazione specialistica in atti

(cfr. __________ delle __________, cert. dott. __________) consente di

affermare con certezza che dal 2005 si era innescata una condizione di disturbo

ansioso depressivo legato all’ipoacusia ed al conseguente rischio di perdere il

lavoro.

Tale condizione preesistente può essere

considerata una particolare predisposizione emotiva che ha facilitato

l’insorgenza del quadro psichico attuale.

5) Criterio di possibilità scientifica

Sulla scorta dei lavori scientifici in

precedenza citati nelle considerazioni è del tutto verosimile che l’attuale

condizione psichica sia da ricondurre in modo preponderante alle conseguenze

della ipoacusia.” (doc. 141, p. 27 ss.)

Prima di procedere

all’emanazione della decisione su opposizione impugnata, l’istituto

assicuratore ha ancora interpellato la dott.ssa __________, la quale è stata

invitata a prendere posizione sul contenuto del rapporto del dott. __________.

Con apprezzamento del 21

novembre 2018, la psichiatra di fiducia si è in primo luogo pronunciata in

merito a una certificazione dello psichiatra curante dott. __________, citata

nella relazione medico-legale, stilata dopo la visita fiduciaria da lei

eseguita:

" (…) Nel

suo rapporto del 04.01.2018 il dott. __________ riferisce che sì l’assicurato

ha manifestato i primi sintomi di disagio psichico nel 1990, ma che il disturbo

allora era da inquadrarsi in un Disturbo dell’adattamento con sindrome

depressiva (distimia) e che soltanto successivamente ed in seguito alla

diagnosi di marcata riduzione dell’udito destro ed una chiara diminuzione, un

po' meno marcata dell’udito sinistro, si è manifestata una sintomatologia

depressiva cronica ricorrente. Continua riferendo che nella relazione del

08.01.2008

si assiste alla presenza di tematiche ipocondriache e di vissuti di

fallimento del proprio progetto esistenziale sicuramente riferibili alla

patologia organica e che “questo fatto porta a ritenere che la patologia

psichica presentata dall’assicurato non presenta un nesso causale solo

possibile con l’ipoacusia bilaterale, ma bensì che sussistano seri e motivati

indizi che il nesso causale ricada nel criterio di una preponderante

probabilità.”.

Confrontando le affermazioni contenute in questo rapporto con

quelle dei rapporti redatti nel corso degli anni non si può non notare una

certa discrepanza, che rende le conclusioni dell’ultimo rapporto poco

consistenti.” (doc. 148, p. 2)

A proposito delle considerazioni

espresse dal Prof. __________, ella si è espressa in particolare nei seguenti

termini:

" (…) Nel

capitolo 4. intitolato “Definizione e considerazioni scientifiche sul rapporto

tra ipoacusia e depressione”, il Prof. __________ cita studi nei quali viene

evidenziata la correlazione tra l’insorgenza di ipoacusia e depressione in

quanto l’ipoacusia sarebbe una malattia “cronica, subdola e invisibile con

pesanti ripercussioni sulla vita sociale e economica di individui, famiglie, comunità

e perfino paesi”. menziona inoltre vari studi che evidenziano come l’incidenza

di depressione sia altissima in soggetti che a causa di ipoacusia hanno

difficoltà nei rapporti di lavoro.

Nulla da obbiettare contro la serietà ed i risultati di questi

studi. È facilmente comprensibile che in casi di ipoacusia, soprattutto se

questa è grave, la probabilità di avere una depressione aumenti, come per

qualsiasi malattia grave e cronica.

Al di là di tutte le riflessioni teoriche, all’occasione della

visita presso la sottoscritta l’assicurato non presentava una sintomatologia

depressiva di entità tale da giustificare una diagnosi di episodio depressivo. (…)”

(doc. 148, p. 2)

2.5

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.6

Chiamata a pronunciarsi nella

concreta evenienza, questa Corte non può confermare la decisione

dell’amministrazione di considerare di origine extra-infortunistica le turbe

psichiche di cui soffre RI 1. In effetti, la valutazione espressa in proposito

dalla dott.ssa __________, sulla cui base l’istituto assicuratore convenuto ha

finalmente preso la decisione impugnata, non risulta pienamente convincente.

A destare perplessità è in

particolare il fatto che, dopo aver riconosciuto che “…, in casi di ipoacusia,

soprattutto se questa è grave, la probabilità di avere una depressione aumenti,

come per qualsiasi malattia grave e cronica”, la specialista interpellata dall’CO

1.

ha sostenuto che nel caso concreto sarebbe più probabile che all’origine dei

disturbi psichici vi sia il tinnito, piuttosto che la malattia professionale

(ipoacusia bilaterale).

Ora, come è stato

giustamente evidenziato dal Prof. __________ nella sua relazione medico-legale

del 16 marzo 2018 (cfr. doc. 141, p. 21), e ripreso dal patrocinatore in sede

ricorsuale (cfr. doc. I, p. 8), gli acufeni si sono manifestati posteriormente

all’insorgenza della problematica psichica (circostanza che è stata ammessa

pure dalla dott.ssa __________, doc. 148, p. 3; per l’esattezza, dagli atti di

causa emerge che il tinnitus era presente già negli anni 2005-2006, ma che si è

intensificato, divenendo disturbante, a far tempo dal 2012 – cfr. doc. 13, p.

3, doc. 94, p. 1 e doc. 133, p. 5: “Nel 2012-13 è iniziato un tinnitus forte.

La dott.ssa med. __________, da cui è stato mandato dalla CO 1 e il suo medico

di __________ dicono che l’aveva già del 2005, ma lui non lo sentiva, “non

sapevo cosa era”).

Questa circostanza deve

far concludere piuttosto a sfavore dell’esistenza di un nesso causale naturale

tra gli acufeni e la problematica psichica.

Il TCA si era del resto

già espresso in questo senso nella pronunzia 35.2015.105 del 25 novembre 2016

consid. 2.2.6.:

" (…).

La dott.ssa __________ non può essere seguita neppure nella misura

in cui fa valere che le turbe psichiche sarebbero insorte piuttosto a seguito

delle difficoltà di convivenza con il tinnito. In effetti, dall’incarto AI si

evince che l’insorgente ha iniziato a soffrire di disturbi psichici (stato

ansioso-depressivo) già a partire dagli anni ’90 (ad esempio,

nella perizia 21 dicembre 2012 della dott.ssa __________ si legge: “dal 1990

circa esordio di disturbi di ansia con somatizzazioni viscerali e depressione

del tono timico.”). Risulta inoltre che, nel 2003, la problematica

psichica ha subito un notevole peggioramento (cfr., ad esempio, la presa di

posizione 22 novembre 2006 della dott.ssa __________: “Cet assuré soffre depuis

de nombreuses années (env. 1990) d’un état anxio-dépressif, qui s’est nettement

péjoré depuis 2003, selon les dires du Dr. __________, …”, come pure il

rapporto 1° maggio 2008 del dott. __________: “L’assicurato ha sviluppato nel

corso del 2003 un corteo sintomatologico caratterizzato da ansia, turbe del

sonno, diminuzione della concentrazione, facile stancabilità associate a sbalzi

della pressione arteriosa e a sensazioni vertiginose.”; si veda inoltre quanto

l’insorgente stesso ha indicato nel questionario di richiesta di prestazioni AI

per adulti – il corsivo è del redattore).

Ora, posto che gli acufeni sono insorti soltanto nel 2005/2006,

il TCA giudica altamente inverosimile che essi possano essere ritenuti in

qualche modo responsabili dell’apparizione del disturbo psichico (avvenuta

negli anni ’90), così come del suo aggravamento, intervenuto nel 2003. In

queste condizioni, ben più plausibile appare la circostanza, sottolineata dalla

dott.ssa __________, secondo cui la problematica psichica ha favorito,

interagendo con altri fattori, l’insorgenza degli acufeni.” (doc. 116, p.

14.

s. – il corsivo è del redattore)

Dalla documentazione a

disposizione emergono dunque elementi suscettibili di generare dei dubbi,

perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti medici sui quali

l’assicuratore LAINF ha fondato la propria decisione, che inducono questo

Tribunale a scostarsene (per un caso recente in cui la Corte federale ha

annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti

dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico __________

non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche

il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6

agosto 2019 consid. 4.3).

In questo contesto, va

peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza, l’esigenza di un nesso di causalità

naturale è adempiuta quando si può ammettere che, senza l’evento

infortunistico, il danno non si sarebbe prodotto oppure non sarebbe insorto

allo stesso modo. Non è comunque necessario che l’infortunio rappresenti la

causa unica o immediata del danno: è sufficiente che il sinistro, associato

eventualmente ad altri fattori, abbia provocato il danno - fisico o psichico -

alla salute, ovvero che si presenti come la conditio sine qua non di

quest’ultimo (cfr. J.-M. Frésard/M. Moser-Szeless, L'assurance-accidents

obligatoire, in: Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco 2007, p.

865.

nota 79; Ghélew, Ramelet,

Ritter, op. cit., p. 51).

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil

9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E.

3.

,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere della sua consulente in psichiatria (per un caso analogo, si

veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e

il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a stabilire se i disturbi

psichici di cui è affetto l’assicurato costituiscono, oppure no, una

conseguenza naturale della malattia professionale (ipoacusia bilaterale). Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 poi chiamato a pronunciarsi

di nuovo sul diritto alle prestazioni.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti