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Decisione

35.2019.130

Atti vanno rinviati all'assicuratore LAINF affinché esamini l'esistenza o meno sia del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell'interessata e l'infortunio, sia di quello adeguato, analizzan

30 settembre 2020Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, anche per quello

dell’adeguatezza, effettuando un esame approfondito dei vari criteri, il cui

adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le vicissitudini che hanno

caratterizzato il caso dell’assicurata.

Una volta chiariti gli

aspetti causali, nel caso in cui fosse accertata l’esistenza di un nesso

causale naturale e adeguato tra i disturbi psichici dell’interessata e

l’infortunio, spetterà all’assicuratore infortuni esprimersi nuovamente

riguardo al diritto alla rendita e all’entità dell’IMI spettante

all’assicurata, tenendo conto dell’insieme delle sue patologie.

2.8. Infine, questo Tribunale

rileva che, anche nel caso in cui dallo svolgimento degli ulteriori

accertamenti che si impongono all’assicuratore LAINF dovesse emergere che i

disturbi psichici dell’interessata non possono, invece, essere presi in

considerazione, in quanto non in relazione causale naturale ed adeguata con

l’infortunio, spetterà in ogni caso all’Istituto assicuratore nuovamente

esprimersi riguardo al diritto alla rendita dell’assicurata, previo calcolo del

grado di invalidità attraverso l’usuale raffronto dei redditi.

Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l’operato dell’amministrazione,

la quale ha rifiutato il diritto alla rendita, prescindendo da un calcolo

preciso del grado di invalidità, ma limitandosi a sostenere che l’assicurata non

subisca discapito economico alcuno.

Al riguardo, va, infatti, evidenziato che anche volendo tenere

conto unicamente degli aspetti somatici, il ragionamento utilizzato dalla CO 1

per escludere il diritto dell’assicurata ad una rendita di invalidità non può, certo,

essere seguito.

Nel caso di specie, con scritto

del 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurata

l’intenzione di procedere ad un rifiuto del diritto ad una rendita di

invalidità, indicando che, visto che l’assicurata presentava, per i soli

postumi infortunistici di natura somatica, una piena abilità lavorativa in

attività leggere e sedentarie adeguate, ella non subisse discapito economico

alcuno, poiché “praticamente in ogni settore si può realizzare lo stesso

Considerandi

guadagno quale insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa per

il dipartimento militare” (doc. 1.3, corsivo della redattrice).

In sede, invece, di decisione formale l’istituto assicuratore ha

ribadito il rifiuto di una rendita di invalidità, con la motivazione che l’interessata

“potrebbe svolgere il lavoro di aiuto-medico come al momento

dell’infortunio. Se si tiene conto delle limitazioni sopra illustrate

l’assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in misura completa, guadagnando un

reddito che esclude il versamento di una rendita” (doc. 1.5, corsivo della redattrice).

Infine, nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta

di causa, l’assicuratore LAINF ha considerato che l’assicurata non subisca

perdita economica alcuna, visto che gli accertamenti medici eseguiti hanno

rilevato che, dal profilo strettamente ortopedico, i danni derivanti

dall’infortunio del dicembre 1999 non incidono sulla sua capacità lavorativa

(limitata unicamente per ragioni psichiche).

Ora, questo Tribunale rileva che dalla perizia __________, fatta

propria dall’istituto assicuratore, emerge che, per i soli disturbi somatici,

l’assicurata non possa più svolgere la sua precedente professione di insegnante

specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare, trattandosi

di un impiego molto dinamico e che richiede spesso il mantenimento della

postura eretta (cfr. doc. 3.74 pag. 25). Tale valutazione è stata confermata da

questo Tribunale con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018.

Ella presenta, invece, sempre tenuto conto dei soli disturbi di

natura strettamente somatica, una piena abilità lavorativa nello svolgimento di

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 3.74

pag. 29): da qui la necessità, per l’amministrazione, di procedere ad un

raffronto dei redditi al fine di verificare se la stessa subisca, oppure no, nell’esercizio

di tali attività, un discapito economico tale da darle diritto ad una rendita

di invalidità.

Spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del rinvio degli

atti - una volta chiariti gli aspetti relativi alla causalità dei disturbi

psichici e, di conseguenza, definita in maniera precisa quale sia la capacità

lavorativa residua esigibile - effettuare un raffronto dei redditi tra quanto

guadagnato da ultimo nell’attività di insegnante specialista per il dipartimento

militare, con gli opportuni aggiornamenti (reddito da valido), e quanto ancora

conseguibile, nello stesso anno, nello svolgimento di attività adatte (reddito

da invalido).

2.9

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,

cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà alla

ricorrente l’importo fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto

indicato ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO

1 verserà all'assicurata fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti