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Decisione

35.2019.130

Atti vanno rinviati all'assicuratore LAINF affinché esamini l'esistenza o meno sia del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell'interessata e l'infortunio, sia di quello adeguato, analizzando tutti i criteri

30 settembre 2020Italiano25 min

Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l’operato dell’amministrazione,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.130

cr

Lugano

30 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 23 settembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 18 dicembre 1999 RI 1,

nata nel 1968, a quel momento aiuto-medico presso la Clinica __________ del dr.

__________ – e perciò assicurata contro le conseguenze di infortuni e malattie

professionali presso la CO 1 – è stata “disarcionata dal cavallo, in maneggio”

(doc. 5.1).

L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha

corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

In data 25 settembre 2000

l’interessata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia alla caviglia

sinistra con abrasione di un danno cartilagineo nella zona posteromediale

talare sinistra, ad opera del dr. __________.

A partire dal 1° giugno

2001 l’assicurata è stata assunta quale insegnante specialista della __________

per il __________ (doc. 5.3).

In data 17 ottobre 2003, lamentando problemi alla caviglia, ella

si è nuovamente rivolta al dr. __________, il quale ha potuto riscontrare

dall’esame di artro-RM della caviglia sinistra lo sviluppo di una necrosi

cistica nella sede della lesione osteocartilaginea già interessata dal

precedente intervento chirurgico.

Dato per certo da parte del dr. __________ il persistere del nesso

causale tra i disturbi accusati alla caviglia sinistra e l’infortunio,

l’assicurata è stata operata una seconda volta presso la __________ di __________,

senza tuttavia risolvere i propri problemi.

Da qui la necessità di rivolgersi ad altri specialisti e di

sottoporsi a nuove operazioni, avvenute tra il 2003 e il 2007, sia in Ticino,

che a __________.

Dopo un iniziale miglioramento, a seguito di nuovo importante

peggioramento, nel 2013 l’assicurata ha subito un nuovo intervento, nel corso

del quale le è stata impiantata una protesi. L’intervento non ha, tuttavia,

prodotto gli esiti sperati e nel gennaio 2015 si è dovuto procedere alla

sostituzione della protesi presso il __________ di __________.

Successivamente, ella è stata degente presso l’__________ di __________,

laddove, tra l’altro, è stato diagnosticato un disturbo da dolore cronico alla

caviglia sinistra con possibile CRPS tipo 2 su lesione del nervo peroneo e

nervo tibiale a sinistra, un disturbo del dolore secondario con componente

somatica e psichica, nonché un disturbo dell’adattamento con reazione

depressiva.

1.2. Nell’ambito di una richiesta

di prestazioni AI, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare

affidata al __________.

Dalla stessa è risultata

una totale incapacità lavorativa dell’interessata nella precedente attività di

insegnante specialista nella sezione sanitaria militare, ma una capacità

lavorativa dell’80% (inabilità lavorativa del 20% per motivi psichici) in

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

Con decisione del 6 settembre 2017, l’Ufficio AI ha, di

conseguenza, assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1°

maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 (doc. 6.32).

Tale decisione è stata annullata con STCA 32.2017.167 del 14

giugno 2018, con la quale questo Tribunale, ritenendo indispensabile disporre

di un approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse

subentrato oppure no un peggioramento dello stato di salute, ha rinviato gli

atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (doc.

6.34).

L’Ufficio AI, dopo avere predisposto una perizia psichiatrica di

decorso affidata al __________, con decisione del 1° luglio 2019, ha assegnato

all’interessata – oltre alla mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014,

poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 - una rendita intera

di invalidità a partire dal 1° aprile 2019 (doc. 6.40).

1.3. In data 13 giugno 2017

l’assicuratore LAINF, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare __________ del

2016, ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30

giugno 2017, visto che dalla prosecuzione della cura medica non vi era più da

attendersi un sensibile miglioramento.

L’assicuratore infortuni ha, pure, valutato il diritto alle

prestazioni di lunga durata, rifiutando l’attribuzione di una rendita di

invalidità e assegnando, invece, un’indennità per menomazione dell’integrità

(IMI) del 31% (doc. 1.3).

Su esplicita richiesta dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA

1 - il quale ha formulato delle osservazioni contro quanto comunicato

dall’assicuratore LAINF (doc. 1.4) - in data 8 aprile 2019 CO 1 ha emanato una

decisione formale con la quale ha confermato il rifiuto di una rendita di

invalidità e la concessione di un’IMI del 31%, negando la propria

responsabilità in relazione ai disturbi psichici presentati dall’interessata,

ritenuti non costituire una conseguenza, né naturale né adeguata, dell’evento

traumatico del dicembre 1999 (doc. 1.5).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata

(cfr. doc. 1.6), in data 23 settembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato

il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1.8).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 25 ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA

1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità e di un’IMI

del 50%.

Sostanzialmente

il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia, a torto, tenuto

conto, oltre che delle patologie somatiche, anche degli aspetti psichici, i

quali debbono pure essere considerati in nesso causale naturale ed adeguato con

l’infortunio.

Ciò

emerge in maniera chiara, a mente del legale, dalla perizia __________ ordinata

dall’Ufficio AI nel 2019, di cui tuttavia l’assicuratore LAINF non fa menzione

alcuna, avendo interrotto l’accertamento dei fatti rilevanti al 13 giugno 2017,

senza ulteriori aggiornamenti.

Secondo l’avv. RA 1 tale modo di procedere ha, quindi, portato

l’assicuratore infortuni a prendere una decisione lacunosa dal punto di vista

dell’accertamento dei fatti e, conseguentemente, errata nell’applicazione del

diritto (doc. I).

1.5. La

CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.6. In

data 9 dicembre 2019 l’assicuratore infortuni ha informato il TCA di non avere

ulteriori mezzi di prova da offrire (doc. VIII).

Questa comunicazione è stata trasmessa all’assicurata (doc. IX),

per conoscenza.

1.7. Con

scritto del 17 dicembre 2019 anche il legale della ricorrente ha comunicato al

TCA che non intende produrre ulteriori mezzi di prova (doc. X).

Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XI), per

conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore LAINF ha legittimamente,

oppure no, rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità, nonché

la correttezza o meno dell’IMI attribuitale.

Preliminarmente

occorre, tuttavia, verificare se l’assicuratore resistente era legittimato a

negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici

lamentati dall’assicurata, oppure no.

2.2. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio

(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16

LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6

LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se,

al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste

un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o

un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con

il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più

criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e

dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha

dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:

gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.5. Nel caso

di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicurazione

CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe

psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si

troverebbero in una relazione di causalità naturale e adeguata con l’evento

infortunistico del dicembre 1999.

A proposito della causalità naturale, nella

decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha indicato che “si

può prescindere dalla valutazione in punto all’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra i disturbi psichici della persona assicurata e l’evento

infortunistico del 18.12.1999, ritenuto che l’eventuale obbligo a prestazioni

dell’assicuratore va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza ai sensi

della giurisprudenza precitata” (doc. B).

In sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata

ha contestato tale scelta dell’amministrazione, ritenendo, per contro, assodata

l’esistenza del nesso causale tra i disturbi psichici sviluppatisi a seguito

dell’evento infortunistico accaduto e delle successive tribolazioni

psicofisiche che ne sono derivate.

L’avv. RA 1 ha evidenziato come a seguito della

caduta da cavallo l’assicurata sia stata costretta a subire ben nove interventi

chirurgici alla caviglia infortunata tra il 2000 e il 2015, l’ultimo dei quali

resosi necessario per sostituire la protesi tibiotarsica impiantata in

precedenza e oggetto di scollamento. Anche tale intervento di sostituzione non

è stato, però, risolutivo, visto che l’assicurata ha sviluppato una sindrome

del dolore cronico, generata anche dai ripetuti interventi chirurgici cui è

stata sottoposta nel corso degli anni.

Il patrocinatore dell’assicurata ha evidenziato come

le incredibili ed eccezionali vicissitudini che si sono susseguite nel tempo

fino ai nostri giorni, comportando una serie di problemi fisici e psichici,

trovano tutte origine e causa nella caduta da cavallo verificatasi nel 1999,

così come espressamente riconosciuto nella perizia __________ del 2016 e in

quella del __________ del 2019. Quest’ultima perizia, tuttavia, non è stata

neppure presa in considerazione dall’amministrazione, nonostante una esplicita

richiesta in tal senso da parte del legale dell’assicurata.

In particolare, a conferma dell’inequivocabile

presenza di un nesso causale naturale tra disturbi psichici e infortunio,

l’avv. RA 1 ha messo in rilievo il seguente passaggio della perizia __________:

" L’analisi della documentazione, gli atti presenti, la valutazione

peritale orientano verso la presenza di un episodio depressivo di grado

medio-severo evoluto da una sindrome da disadattamento in relazione alla

persistenza di una sintomatologia fisica con limitazione a livello funzionale

oltre che la presenza di un dolore cronico. Già nel 2016 i curanti avevano

indicato la presenza di una sindrome da disadattamento legata alla mancata

remissione della sintomatologia somatica dopo gli interventi chirurgici che

avevano necessitato di una presa a carico farmacologica oltreché psicologica,

quest’ultima interrotta. La sintomatologia depressiva si è sempre più

amplificata evolvendo in un episodio depressivo endoreattivo che ha necessitato

di una presa a carico psicologica-psichiatrica questa volta accettata dal

2017.” (Doc. I pag. 7)

Il patrocinatore della ricorrente ha, quindi,

sottolineato che “la conclusione della perizia è univoca: la sofferenza

psicologica della ricorrente è direttamente legata alla mancata remissione

dalla sintomatologia somatica dopo gli interventi chirurgici. Interventi

chirurgici che sono la diretta conseguenza dell’intervento infortunistico del

1999. In questo senso, si ritiene di avere comprovato la sussistenza di un

nesso di causalità naturale fra l’evento infortunistico e le conseguenze

psicologiche subite dalla ricorrente” (doc. I pag. 7).

Nella risposta di causa l’assicuratore LAINF ha

esplicitamente preso posizione riguardo al nesso di causalità naturale,

rilevando che:

" Successivamente al sinistro risalente al 1999, una moltitudine di

fattori ha inciso in maniera nefasta sullo stato di salute generale

dell’assicurata. Innanzitutto vanno annoverati gli svariati interventi

chirurgici a cui la stessa è stata sottoposta, diversi dei quali con

complicazioni riconducibili ad imperizie nella valutazione medica della

fattispecie. A ciò vanno poi aggiunti la perdita, da parte dell’assicurata, del

proprio posto di lavoro, alla quale ha fatto seguito una lunga procedura

giudiziaria di contestazione e, non da ultimo, il fatto che, dall’infortunio

del 1999 ad oggi, siano trascorsi addirittura 20 anni. In ragione di quanto

precede, l’assicuratore ritiene che, in specie, l’esistenza del nesso di

causalità naturale non possa essere ritenuta probabile ai sensi della precitata

giurisprudenza rispettivamente che altri fattori, segnatamente quelli

suesposti, si siano frapposti in maniera preponderante tra l’infortunio del

1999 e gli attuali disturbi di natura psichica lamentati dalla ricorrente.”

(Doc. VI pag. 8)

A conferma della propria tesi, l’assicuratore LAINF ha citato

quanto rilevato dal dr. __________ nella perizia __________ del 2016,

riscontrando come “la situazione legata alla presenza del dolore cronico si è

venuta però ad aggravare a partire dal momento in cui l’assicurata ha preso

coscienza delle difficoltà inerenti ad un reintegro nell’attività lavorativa

svolta all’interno dell’esercito”.

Da ciò l’assicuratore infortuni ha concluso che “nelle cause

descritte all’origine della patologia psichiatrica non vi è, a ben vedere,

menzione alcuna della caduta da cavallo; le cause scatenanti i disturbi

psicologici della ricorrente andrebbero invero identificate, a mente del dr. __________,

nel licenziamento di cui l’insorgente ha fatto oggetto” (doc. VI pag. 9).

2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non condivide innanzitutto quanto

sostenuto dall’assicuratore LAINF, ossia che il nesso causale naturale tra i

disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio possa essere escluso, visto

che una moltitudine di fattori, tra i quali i molteplici interventi chirurgici

e il licenziamento, avrebbero contribuito al loro insorgere.

Tale ragionamento non può

essere avallato, in quanto non tiene minimamente in considerazione il fatto

che, come ricordato al consid. 2.3., l’assicuratore infortuni è tenuto a

rispondere non solo nei casi in cui l'infortunio sia stato la sola o

immediata causa del danno alla salute, ma anche qualora l'evento, se del caso

unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità

corporale o psichica dell'assicurato.

Nel caso di specie, il TCA rileva che tra i vari fattori che hanno

contribuito all’insorgere dei disturbi psichici, vi è anche, oltre al

licenziamento messo in rilevo dal dr. __________ del __________, anche la

mancata remissione della sintomatologia somatica dopo i numerosi interventi

alla caviglia alla quale è stata sottoposta negli anni, come indicato nella

perizia __________.

Ora, posto che, di tutta evidenza, le patologie somatiche sono tutte

derivate dalla caduta da cavallo intervenuta nel 1999, questo Tribunale ritiene

che gli aspetti della causalità naturale debbano essere nuovamente valutati

dall’assicuratore infortuni, per il tramite di una perizia psichiatrica che

chiarisca definitivamente la questione.

Il rinvio degli atti

all’amministrazione appare giustificato ritenuto che, da un lato, CO 1 non ha eseguito

alcun tipo di accertamento di natura medica riguardo agli aspetti qui

controversi, limitandosi a richiamare dagli atti dell’Ufficio AI la perizia

pluridisciplinare del __________ del 2016 - ma non anche quella, successiva e

ordinata conformemente a quanto disposto da questo Tribunale nella sentenza di

rinvio STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018, del __________ del 2019 - e,

dall’altro, posto che compete in prima battuta all’assicuratore LAINF istruire

debitamente il caso, determinando d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali

forzatamente si inseriscono le questioni concernenti la causalità naturale.

Al

riguardo, va ricordato che in una recente sentenza 8C_412/2019 del 9

luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore

LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona

assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.

44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la

pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo

all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per

determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove

necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA).

Ciò deve valere a maggior ragione nel caso di specie, vista la

mancanza già solo di una valutazione medico-fiduciaria alla base della

decisione su opposizione impugnata.

2.7. Questa

soluzione è tanto più giustificata, considerato che questo Tribunale ritiene di

non potere, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, seguire

la tesi con la quale l’assicuratore LAINF ha reputato che non occorressero delucidazioni

specifiche a proposito della causalità naturale, visto che andava comunque

negata l’adeguatezza.

A tale riguardo, il TCA rileva che non basta all’amministrazione

considerare che un assicurato sia stato vittima di una “semplice” caduta per

classificare un infortunio nella categoria tra

quelli insignificanti o leggeri.

Va, al contrario, valutata di caso

in caso la dinamica dell’evento al fine di poter esprimere una valutazione

pertinente.

Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF ha semplicisticamente ritenuto banale la

caduta occorsa all’assicurata, senza ulteriori precisazioni in merito alla dinamica

dell’infortunio del quale ella è stata vittima, elemento quest’ultimo

essenziale al fine della corretta classificazione dell’evento traumatico in

discussione.

Dall’annuncio

di infortunio risulta solo che l’assicurata è stata “disarcionata da cavallo,

in maneggio” (cfr. doc. 5.1).

L’assicuratore LAINF non

ha illustrato nel dettaglio le circostanze nella quali l’evento si è verificato

(in particolare indicando se l’assicurata è stata disarcionata da ferma, oppure

dal cavallo in movimento e, se del caso a che velocità, da quale altezza, su

quale tipo di terreno e con quale impatto).

In tale ottica, un qualche rilievo assume certamente il fatto che

l’assicurata non sia semplicemente caduta dalla propria altezza, ma sia stata

disarcionata da una certa altezza, ciò che potrebbe incidere in

maniera importante sulla classificazione dell’evento (ricordato che, di

regola, le cadute da alcuni metri di altezza vanno inquadrate tra gli infortuni

di grado medio, cfr. STF 8C_437/2015 del 5 settembre 2015, consid. 3.5; 8C_632/2018

del 10 maggio 2019 pubblicata in SVR 12/2019 UV nr 41).

In

mancanza di fondamentali elementi concernenti la dinamica dell’accaduto, il TCA

non può considerare che l’evento traumatico occorso a RI 1 possa certamente

essere qualificato, a priori, quale infortunio di grado leggero,

come preteso dall’istituto assicuratore.

Da segnalare, in tale frangente, che l’Alta Corte ha già avuto modo

di confermare il giudizio con i quali i primi giudici avevano ammesso

l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra disturbi psichici (disturbo

dell’adattamento con reazione depressiva prolungata) e l’infortunio occorso ad

assicurata, caduta da cavallo (cfr. STF 8C_521/2016 del 19 maggio 2017).

Alla

luce di quanto sopra esposto, gli atti vanno quindi rinviati dell’assicuratore

LAINF, oltre che per l’esame dell’esistenza o meno del nesso causale naturale tra

Fatti

i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, anche per quello

dell’adeguatezza, effettuando un esame approfondito dei vari criteri, il cui

adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le vicissitudini che hanno

caratterizzato il caso dell’assicurata.

Una volta chiariti gli

aspetti causali, nel caso in cui fosse accertata l’esistenza di un nesso

causale naturale e adeguato tra i disturbi psichici dell’interessata e

l’infortunio, spetterà all’assicuratore infortuni esprimersi nuovamente

riguardo al diritto alla rendita e all’entità dell’IMI spettante

all’assicurata, tenendo conto dell’insieme delle sue patologie.

2.8. Infine, questo Tribunale

rileva che, anche nel caso in cui dallo svolgimento degli ulteriori

accertamenti che si impongono all’assicuratore LAINF dovesse emergere che i

disturbi psichici dell’interessata non possono, invece, essere presi in

considerazione, in quanto non in relazione causale naturale ed adeguata con

l’infortunio, spetterà in ogni caso all’Istituto assicuratore nuovamente

esprimersi riguardo al diritto alla rendita dell’assicurata, previo calcolo del

grado di invalidità attraverso l’usuale raffronto dei redditi.

Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l’operato dell’amministrazione,

la quale ha rifiutato il diritto alla rendita, prescindendo da un calcolo

preciso del grado di invalidità, ma limitandosi a sostenere che l’assicurata non

subisca discapito economico alcuno.

Al riguardo, va, infatti, evidenziato che anche volendo tenere

conto unicamente degli aspetti somatici, il ragionamento utilizzato dalla CO 1

per escludere il diritto dell’assicurata ad una rendita di invalidità non può, certo,

essere seguito.

Nel caso di specie, con scritto

del 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurata

l’intenzione di procedere ad un rifiuto del diritto ad una rendita di

invalidità, indicando che, visto che l’assicurata presentava, per i soli

postumi infortunistici di natura somatica, una piena abilità lavorativa in

attività leggere e sedentarie adeguate, ella non subisse discapito economico

alcuno, poiché “praticamente in ogni settore si può realizzare lo stesso

Considerandi

guadagno quale insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa per

il dipartimento militare” (doc. 1.3, corsivo della redattrice).

In sede, invece, di decisione formale l’istituto assicuratore ha

ribadito il rifiuto di una rendita di invalidità, con la motivazione che l’interessata

“potrebbe svolgere il lavoro di aiuto-medico come al momento

dell’infortunio. Se si tiene conto delle limitazioni sopra illustrate

l’assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in misura completa, guadagnando un

reddito che esclude il versamento di una rendita” (doc. 1.5, corsivo della redattrice).

Infine, nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta

di causa, l’assicuratore LAINF ha considerato che l’assicurata non subisca

perdita economica alcuna, visto che gli accertamenti medici eseguiti hanno

rilevato che, dal profilo strettamente ortopedico, i danni derivanti

dall’infortunio del dicembre 1999 non incidono sulla sua capacità lavorativa

(limitata unicamente per ragioni psichiche).

Ora, questo Tribunale rileva che dalla perizia __________, fatta

propria dall’istituto assicuratore, emerge che, per i soli disturbi somatici,

l’assicurata non possa più svolgere la sua precedente professione di insegnante

specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare, trattandosi

di un impiego molto dinamico e che richiede spesso il mantenimento della

postura eretta (cfr. doc. 3.74 pag. 25). Tale valutazione è stata confermata da

questo Tribunale con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018.

Ella presenta, invece, sempre tenuto conto dei soli disturbi di

natura strettamente somatica, una piena abilità lavorativa nello svolgimento di

attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 3.74

pag. 29): da qui la necessità, per l’amministrazione, di procedere ad un

raffronto dei redditi al fine di verificare se la stessa subisca, oppure no, nell’esercizio

di tali attività, un discapito economico tale da darle diritto ad una rendita

di invalidità.

Spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del rinvio degli

atti - una volta chiariti gli aspetti relativi alla causalità dei disturbi

psichici e, di conseguenza, definita in maniera precisa quale sia la capacità

lavorativa residua esigibile - effettuare un raffronto dei redditi tra quanto

guadagnato da ultimo nell’attività di insegnante specialista per il dipartimento

militare, con gli opportuni aggiornamenti (reddito da valido), e quanto ancora

conseguibile, nello stesso anno, nello svolgimento di attività adatte (reddito

da invalido).

2.9

Visto

l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,

cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a

DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà alla

ricorrente l’importo fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§

Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto

indicato ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO

1 verserà all'assicurata fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti