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Atti vanno rinviati all'assicuratore LAINF affinché esamini l'esistenza o meno sia del nesso causale naturale tra i disturbi psichici dell'interessata e l'infortunio, sia di quello adeguato, analizzando tutti i criteri
30 settembre 2020Italiano25 min
Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l’operato dell’amministrazione,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.130
cr
Lugano
30 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 ottobre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 settembre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 18 dicembre 1999 RI 1,
nata nel 1968, a quel momento aiuto-medico presso la Clinica __________ del dr.
__________ – e perciò assicurata contro le conseguenze di infortuni e malattie
professionali presso la CO 1 – è stata “disarcionata dal cavallo, in maneggio”
(doc. 5.1).
L’Istituto assicuratore ha ammesso la propria responsabilità e ha
corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
In data 25 settembre 2000
l’interessata è stata sottoposta ad un intervento di artroscopia alla caviglia
sinistra con abrasione di un danno cartilagineo nella zona posteromediale
talare sinistra, ad opera del dr. __________.
A partire dal 1° giugno
2001 l’assicurata è stata assunta quale insegnante specialista della __________
per il __________ (doc. 5.3).
In data 17 ottobre 2003, lamentando problemi alla caviglia, ella
si è nuovamente rivolta al dr. __________, il quale ha potuto riscontrare
dall’esame di artro-RM della caviglia sinistra lo sviluppo di una necrosi
cistica nella sede della lesione osteocartilaginea già interessata dal
precedente intervento chirurgico.
Dato per certo da parte del dr. __________ il persistere del nesso
causale tra i disturbi accusati alla caviglia sinistra e l’infortunio,
l’assicurata è stata operata una seconda volta presso la __________ di __________,
senza tuttavia risolvere i propri problemi.
Da qui la necessità di rivolgersi ad altri specialisti e di
sottoporsi a nuove operazioni, avvenute tra il 2003 e il 2007, sia in Ticino,
che a __________.
Dopo un iniziale miglioramento, a seguito di nuovo importante
peggioramento, nel 2013 l’assicurata ha subito un nuovo intervento, nel corso
del quale le è stata impiantata una protesi. L’intervento non ha, tuttavia,
prodotto gli esiti sperati e nel gennaio 2015 si è dovuto procedere alla
sostituzione della protesi presso il __________ di __________.
Successivamente, ella è stata degente presso l’__________ di __________,
laddove, tra l’altro, è stato diagnosticato un disturbo da dolore cronico alla
caviglia sinistra con possibile CRPS tipo 2 su lesione del nervo peroneo e
nervo tibiale a sinistra, un disturbo del dolore secondario con componente
somatica e psichica, nonché un disturbo dell’adattamento con reazione
depressiva.
1.2. Nell’ambito di una richiesta
di prestazioni AI, l’Ufficio AI ha ordinato una perizia pluridisciplinare
affidata al __________.
Dalla stessa è risultata
una totale incapacità lavorativa dell’interessata nella precedente attività di
insegnante specialista nella sezione sanitaria militare, ma una capacità
lavorativa dell’80% (inabilità lavorativa del 20% per motivi psichici) in
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Con decisione del 6 settembre 2017, l’Ufficio AI ha, di
conseguenza, assegnato all’assicurata una mezza rendita di invalidità dal 1°
maggio 2014, poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 (doc. 6.32).
Tale decisione è stata annullata con STCA 32.2017.167 del 14
giugno 2018, con la quale questo Tribunale, ritenendo indispensabile disporre
di un approfondimento peritale psichiatrico volto a chiarire se fosse
subentrato oppure no un peggioramento dello stato di salute, ha rinviato gli
atti all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione (doc.
6.34).
L’Ufficio AI, dopo avere predisposto una perizia psichiatrica di
decorso affidata al __________, con decisione del 1° luglio 2019, ha assegnato
all’interessata – oltre alla mezza rendita di invalidità dal 1° maggio 2014,
poi aumentata a tre quarti di rendita dal 1° luglio 2015 - una rendita intera
di invalidità a partire dal 1° aprile 2019 (doc. 6.40).
1.3. In data 13 giugno 2017
l’assicuratore LAINF, fondandosi sulla perizia pluridisciplinare __________ del
2016, ha posto termine alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 30
giugno 2017, visto che dalla prosecuzione della cura medica non vi era più da
attendersi un sensibile miglioramento.
L’assicuratore infortuni ha, pure, valutato il diritto alle
prestazioni di lunga durata, rifiutando l’attribuzione di una rendita di
invalidità e assegnando, invece, un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 31% (doc. 1.3).
Su esplicita richiesta dell’assicurata, rappresentata dall’avv. RA
1 - il quale ha formulato delle osservazioni contro quanto comunicato
dall’assicuratore LAINF (doc. 1.4) - in data 8 aprile 2019 CO 1 ha emanato una
decisione formale con la quale ha confermato il rifiuto di una rendita di
invalidità e la concessione di un’IMI del 31%, negando la propria
responsabilità in relazione ai disturbi psichici presentati dall’interessata,
ritenuti non costituire una conseguenza, né naturale né adeguata, dell’evento
traumatico del dicembre 1999 (doc. 1.5).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata
(cfr. doc. 1.6), in data 23 settembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato
il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 1.8).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 25 ottobre 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA
1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita intera di invalidità e di un’IMI
del 50%.
Sostanzialmente
il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia, a torto, tenuto
conto, oltre che delle patologie somatiche, anche degli aspetti psichici, i
quali debbono pure essere considerati in nesso causale naturale ed adeguato con
l’infortunio.
Ciò
emerge in maniera chiara, a mente del legale, dalla perizia __________ ordinata
dall’Ufficio AI nel 2019, di cui tuttavia l’assicuratore LAINF non fa menzione
alcuna, avendo interrotto l’accertamento dei fatti rilevanti al 13 giugno 2017,
senza ulteriori aggiornamenti.
Secondo l’avv. RA 1 tale modo di procedere ha, quindi, portato
l’assicuratore infortuni a prendere una decisione lacunosa dal punto di vista
dell’accertamento dei fatti e, conseguentemente, errata nell’applicazione del
diritto (doc. I).
1.5. La
CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
1.6. In
data 9 dicembre 2019 l’assicuratore infortuni ha informato il TCA di non avere
ulteriori mezzi di prova da offrire (doc. VIII).
Questa comunicazione è stata trasmessa all’assicurata (doc. IX),
per conoscenza.
1.7. Con
scritto del 17 dicembre 2019 anche il legale della ricorrente ha comunicato al
TCA che non intende produrre ulteriori mezzi di prova (doc. X).
Tale scritto è stato trasmesso all’amministrazione (doc. XI), per
conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’assicuratore LAINF ha legittimamente,
oppure no, rifiutato di assegnare all’assicurata una rendita di invalidità, nonché
la correttezza o meno dell’IMI attribuitale.
Preliminarmente
occorre, tuttavia, verificare se l’assicuratore resistente era legittimato a
negare la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici
lamentati dall’assicurata, oppure no.
2.2. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio
(cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16
LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6
LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da
attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se,
al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste
un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o
un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con
il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999
in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;
SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC
1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria,
sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più
criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e
dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha
dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:
gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare
spettacolarità dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del
nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite
della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio
che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.5. Nel caso
di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicurazione
CO 1 ha negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe
psichiche di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si
troverebbero in una relazione di causalità naturale e adeguata con l’evento
infortunistico del dicembre 1999.
A proposito della causalità naturale, nella
decisione su opposizione impugnata, l’assicuratore LAINF ha indicato che “si
può prescindere dalla valutazione in punto all’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra i disturbi psichici della persona assicurata e l’evento
infortunistico del 18.12.1999, ritenuto che l’eventuale obbligo a prestazioni
dell’assicuratore va comunque negato facendo difetto l’adeguatezza ai sensi
della giurisprudenza precitata” (doc. B).
In sede ricorsuale il patrocinatore dell’assicurata
ha contestato tale scelta dell’amministrazione, ritenendo, per contro, assodata
l’esistenza del nesso causale tra i disturbi psichici sviluppatisi a seguito
dell’evento infortunistico accaduto e delle successive tribolazioni
psicofisiche che ne sono derivate.
L’avv. RA 1 ha evidenziato come a seguito della
caduta da cavallo l’assicurata sia stata costretta a subire ben nove interventi
chirurgici alla caviglia infortunata tra il 2000 e il 2015, l’ultimo dei quali
resosi necessario per sostituire la protesi tibiotarsica impiantata in
precedenza e oggetto di scollamento. Anche tale intervento di sostituzione non
è stato, però, risolutivo, visto che l’assicurata ha sviluppato una sindrome
del dolore cronico, generata anche dai ripetuti interventi chirurgici cui è
stata sottoposta nel corso degli anni.
Il patrocinatore dell’assicurata ha evidenziato come
le incredibili ed eccezionali vicissitudini che si sono susseguite nel tempo
fino ai nostri giorni, comportando una serie di problemi fisici e psichici,
trovano tutte origine e causa nella caduta da cavallo verificatasi nel 1999,
così come espressamente riconosciuto nella perizia __________ del 2016 e in
quella del __________ del 2019. Quest’ultima perizia, tuttavia, non è stata
neppure presa in considerazione dall’amministrazione, nonostante una esplicita
richiesta in tal senso da parte del legale dell’assicurata.
In particolare, a conferma dell’inequivocabile
presenza di un nesso causale naturale tra disturbi psichici e infortunio,
l’avv. RA 1 ha messo in rilievo il seguente passaggio della perizia __________:
" L’analisi della documentazione, gli atti presenti, la valutazione
peritale orientano verso la presenza di un episodio depressivo di grado
medio-severo evoluto da una sindrome da disadattamento in relazione alla
persistenza di una sintomatologia fisica con limitazione a livello funzionale
oltre che la presenza di un dolore cronico. Già nel 2016 i curanti avevano
indicato la presenza di una sindrome da disadattamento legata alla mancata
remissione della sintomatologia somatica dopo gli interventi chirurgici che
avevano necessitato di una presa a carico farmacologica oltreché psicologica,
quest’ultima interrotta. La sintomatologia depressiva si è sempre più
amplificata evolvendo in un episodio depressivo endoreattivo che ha necessitato
di una presa a carico psicologica-psichiatrica questa volta accettata dal
2017.” (Doc. I pag. 7)
Il patrocinatore della ricorrente ha, quindi,
sottolineato che “la conclusione della perizia è univoca: la sofferenza
psicologica della ricorrente è direttamente legata alla mancata remissione
dalla sintomatologia somatica dopo gli interventi chirurgici. Interventi
chirurgici che sono la diretta conseguenza dell’intervento infortunistico del
1999. In questo senso, si ritiene di avere comprovato la sussistenza di un
nesso di causalità naturale fra l’evento infortunistico e le conseguenze
psicologiche subite dalla ricorrente” (doc. I pag. 7).
Nella risposta di causa l’assicuratore LAINF ha
esplicitamente preso posizione riguardo al nesso di causalità naturale,
rilevando che:
" Successivamente al sinistro risalente al 1999, una moltitudine di
fattori ha inciso in maniera nefasta sullo stato di salute generale
dell’assicurata. Innanzitutto vanno annoverati gli svariati interventi
chirurgici a cui la stessa è stata sottoposta, diversi dei quali con
complicazioni riconducibili ad imperizie nella valutazione medica della
fattispecie. A ciò vanno poi aggiunti la perdita, da parte dell’assicurata, del
proprio posto di lavoro, alla quale ha fatto seguito una lunga procedura
giudiziaria di contestazione e, non da ultimo, il fatto che, dall’infortunio
del 1999 ad oggi, siano trascorsi addirittura 20 anni. In ragione di quanto
precede, l’assicuratore ritiene che, in specie, l’esistenza del nesso di
causalità naturale non possa essere ritenuta probabile ai sensi della precitata
giurisprudenza rispettivamente che altri fattori, segnatamente quelli
suesposti, si siano frapposti in maniera preponderante tra l’infortunio del
1999 e gli attuali disturbi di natura psichica lamentati dalla ricorrente.”
(Doc. VI pag. 8)
A conferma della propria tesi, l’assicuratore LAINF ha citato
quanto rilevato dal dr. __________ nella perizia __________ del 2016,
riscontrando come “la situazione legata alla presenza del dolore cronico si è
venuta però ad aggravare a partire dal momento in cui l’assicurata ha preso
coscienza delle difficoltà inerenti ad un reintegro nell’attività lavorativa
svolta all’interno dell’esercito”.
Da ciò l’assicuratore infortuni ha concluso che “nelle cause
descritte all’origine della patologia psichiatrica non vi è, a ben vedere,
menzione alcuna della caduta da cavallo; le cause scatenanti i disturbi
psicologici della ricorrente andrebbero invero identificate, a mente del dr. __________,
nel licenziamento di cui l’insorgente ha fatto oggetto” (doc. VI pag. 9).
2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non condivide innanzitutto quanto
sostenuto dall’assicuratore LAINF, ossia che il nesso causale naturale tra i
disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio possa essere escluso, visto
che una moltitudine di fattori, tra i quali i molteplici interventi chirurgici
e il licenziamento, avrebbero contribuito al loro insorgere.
Tale ragionamento non può
essere avallato, in quanto non tiene minimamente in considerazione il fatto
che, come ricordato al consid. 2.3., l’assicuratore infortuni è tenuto a
rispondere non solo nei casi in cui l'infortunio sia stato la sola o
immediata causa del danno alla salute, ma anche qualora l'evento, se del caso
unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità
corporale o psichica dell'assicurato.
Nel caso di specie, il TCA rileva che tra i vari fattori che hanno
contribuito all’insorgere dei disturbi psichici, vi è anche, oltre al
licenziamento messo in rilevo dal dr. __________ del __________, anche la
mancata remissione della sintomatologia somatica dopo i numerosi interventi
alla caviglia alla quale è stata sottoposta negli anni, come indicato nella
perizia __________.
Ora, posto che, di tutta evidenza, le patologie somatiche sono tutte
derivate dalla caduta da cavallo intervenuta nel 1999, questo Tribunale ritiene
che gli aspetti della causalità naturale debbano essere nuovamente valutati
dall’assicuratore infortuni, per il tramite di una perizia psichiatrica che
chiarisca definitivamente la questione.
Il rinvio degli atti
all’amministrazione appare giustificato ritenuto che, da un lato, CO 1 non ha eseguito
alcun tipo di accertamento di natura medica riguardo agli aspetti qui
controversi, limitandosi a richiamare dagli atti dell’Ufficio AI la perizia
pluridisciplinare del __________ del 2016 - ma non anche quella, successiva e
ordinata conformemente a quanto disposto da questo Tribunale nella sentenza di
rinvio STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018, del __________ del 2019 - e,
dall’altro, posto che compete in prima battuta all’assicuratore LAINF istruire
debitamente il caso, determinando d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali
forzatamente si inseriscono le questioni concernenti la causalità naturale.
Al
riguardo, va ricordato che in una recente sentenza 8C_412/2019 del 9
luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la causa all’assicuratore
LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto il ricorso della persona
assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art.
44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la
pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo
all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per
determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove
necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA).
Ciò deve valere a maggior ragione nel caso di specie, vista la
mancanza già solo di una valutazione medico-fiduciaria alla base della
decisione su opposizione impugnata.
2.7. Questa
soluzione è tanto più giustificata, considerato che questo Tribunale ritiene di
non potere, senza che prima vengano svolti ulteriori approfondimenti, seguire
la tesi con la quale l’assicuratore LAINF ha reputato che non occorressero delucidazioni
specifiche a proposito della causalità naturale, visto che andava comunque
negata l’adeguatezza.
A tale riguardo, il TCA rileva che non basta all’amministrazione
considerare che un assicurato sia stato vittima di una “semplice” caduta per
classificare un infortunio nella categoria tra
quelli insignificanti o leggeri.
Va, al contrario, valutata di caso
in caso la dinamica dell’evento al fine di poter esprimere una valutazione
pertinente.
Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF ha semplicisticamente ritenuto banale la
caduta occorsa all’assicurata, senza ulteriori precisazioni in merito alla dinamica
dell’infortunio del quale ella è stata vittima, elemento quest’ultimo
essenziale al fine della corretta classificazione dell’evento traumatico in
discussione.
Dall’annuncio
di infortunio risulta solo che l’assicurata è stata “disarcionata da cavallo,
in maneggio” (cfr. doc. 5.1).
L’assicuratore LAINF non
ha illustrato nel dettaglio le circostanze nella quali l’evento si è verificato
(in particolare indicando se l’assicurata è stata disarcionata da ferma, oppure
dal cavallo in movimento e, se del caso a che velocità, da quale altezza, su
quale tipo di terreno e con quale impatto).
In tale ottica, un qualche rilievo assume certamente il fatto che
l’assicurata non sia semplicemente caduta dalla propria altezza, ma sia stata
disarcionata da una certa altezza, ciò che potrebbe incidere in
maniera importante sulla classificazione dell’evento (ricordato che, di
regola, le cadute da alcuni metri di altezza vanno inquadrate tra gli infortuni
di grado medio, cfr. STF 8C_437/2015 del 5 settembre 2015, consid. 3.5; 8C_632/2018
del 10 maggio 2019 pubblicata in SVR 12/2019 UV nr 41).
In
mancanza di fondamentali elementi concernenti la dinamica dell’accaduto, il TCA
non può considerare che l’evento traumatico occorso a RI 1 possa certamente
essere qualificato, a priori, quale infortunio di grado leggero,
come preteso dall’istituto assicuratore.
Da segnalare, in tale frangente, che l’Alta Corte ha già avuto modo
di confermare il giudizio con i quali i primi giudici avevano ammesso
l’esistenza di un nesso causale naturale e adeguato tra disturbi psichici (disturbo
dell’adattamento con reazione depressiva prolungata) e l’infortunio occorso ad
assicurata, caduta da cavallo (cfr. STF 8C_521/2016 del 19 maggio 2017).
Alla
luce di quanto sopra esposto, gli atti vanno quindi rinviati dell’assicuratore
LAINF, oltre che per l’esame dell’esistenza o meno del nesso causale naturale tra
Fatti
i disturbi psichici dell’interessata e l’infortunio, anche per quello
dell’adeguatezza, effettuando un esame approfondito dei vari criteri, il cui
adempimento non appare del tutto inverosimile, viste le vicissitudini che hanno
caratterizzato il caso dell’assicurata.
Una volta chiariti gli
aspetti causali, nel caso in cui fosse accertata l’esistenza di un nesso
causale naturale e adeguato tra i disturbi psichici dell’interessata e
l’infortunio, spetterà all’assicuratore infortuni esprimersi nuovamente
riguardo al diritto alla rendita e all’entità dell’IMI spettante
all’assicurata, tenendo conto dell’insieme delle sue patologie.
2.8. Infine, questo Tribunale
rileva che, anche nel caso in cui dallo svolgimento degli ulteriori
accertamenti che si impongono all’assicuratore LAINF dovesse emergere che i
disturbi psichici dell’interessata non possono, invece, essere presi in
considerazione, in quanto non in relazione causale naturale ed adeguata con
l’infortunio, spetterà in ogni caso all’Istituto assicuratore nuovamente
esprimersi riguardo al diritto alla rendita dell’assicurata, previo calcolo del
grado di invalidità attraverso l’usuale raffronto dei redditi.
Il TCA non può, infatti, comunque sia, condividere l’operato dell’amministrazione,
la quale ha rifiutato il diritto alla rendita, prescindendo da un calcolo
preciso del grado di invalidità, ma limitandosi a sostenere che l’assicurata non
subisca discapito economico alcuno.
Al riguardo, va, infatti, evidenziato che anche volendo tenere
conto unicamente degli aspetti somatici, il ragionamento utilizzato dalla CO 1
per escludere il diritto dell’assicurata ad una rendita di invalidità non può, certo,
essere seguito.
Nel caso di specie, con scritto
del 13 giugno 2017 l’assicuratore LAINF ha comunicato all’assicurata
l’intenzione di procedere ad un rifiuto del diritto ad una rendita di
invalidità, indicando che, visto che l’assicurata presentava, per i soli
postumi infortunistici di natura somatica, una piena abilità lavorativa in
attività leggere e sedentarie adeguate, ella non subisse discapito economico
alcuno, poiché “praticamente in ogni settore si può realizzare lo stesso
Considerandi
guadagno quale insegnante specialista della sezione sanitaria di truppa per
il dipartimento militare” (doc. 1.3, corsivo della redattrice).
In sede, invece, di decisione formale l’istituto assicuratore ha
ribadito il rifiuto di una rendita di invalidità, con la motivazione che l’interessata
“potrebbe svolgere il lavoro di aiuto-medico come al momento
dell’infortunio. Se si tiene conto delle limitazioni sopra illustrate
l’assicurata potrebbe svolgere questo lavoro in misura completa, guadagnando un
reddito che esclude il versamento di una rendita” (doc. 1.5, corsivo della redattrice).
Infine, nella decisione su opposizione impugnata e nella risposta
di causa, l’assicuratore LAINF ha considerato che l’assicurata non subisca
perdita economica alcuna, visto che gli accertamenti medici eseguiti hanno
rilevato che, dal profilo strettamente ortopedico, i danni derivanti
dall’infortunio del dicembre 1999 non incidono sulla sua capacità lavorativa
(limitata unicamente per ragioni psichiche).
Ora, questo Tribunale rileva che dalla perizia __________, fatta
propria dall’istituto assicuratore, emerge che, per i soli disturbi somatici,
l’assicurata non possa più svolgere la sua precedente professione di insegnante
specialista della sezione sanitaria per il dipartimento militare, trattandosi
di un impiego molto dinamico e che richiede spesso il mantenimento della
postura eretta (cfr. doc. 3.74 pag. 25). Tale valutazione è stata confermata da
questo Tribunale con STCA 32.2017.167 del 14 giugno 2018.
Ella presenta, invece, sempre tenuto conto dei soli disturbi di
natura strettamente somatica, una piena abilità lavorativa nello svolgimento di
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali (cfr. doc. 3.74
pag. 29): da qui la necessità, per l’amministrazione, di procedere ad un
raffronto dei redditi al fine di verificare se la stessa subisca, oppure no, nell’esercizio
di tali attività, un discapito economico tale da darle diritto ad una rendita
di invalidità.
Spetterà quindi all’amministrazione, nell’ambito del rinvio degli
atti - una volta chiariti gli aspetti relativi alla causalità dei disturbi
psichici e, di conseguenza, definita in maniera precisa quale sia la capacità
lavorativa residua esigibile - effettuare un raffronto dei redditi tra quanto
guadagnato da ultimo nell’attività di insegnante specialista per il dipartimento
militare, con gli opportuni aggiornamenti (reddito da valido), e quanto ancora
conseguibile, nello stesso anno, nello svolgimento di attività adatte (reddito
da invalido).
2.9
Visto
l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria,
cfr., da ultimo, la STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a
DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà alla
ricorrente l’importo fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§
Gli atti sono rinviati alla CO 1 affinché proceda conformemente a quanto
indicato ai considerandi 2.6., 2.7. e 2.8.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO
1 verserà all'assicurata fr. 2'500 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti