35.2019.132
Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’INSAI era legittimato, oppure no, a sospendere a partire dal 30 aprile 2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione all’infortunio del 21 novembre 2018. Causalità naturale. Rinvio per perizia esterna (art. 44 LPGA). Dichiarazione "prima ora"
27 agosto 2020Italiano27 min
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.132
PC/DC/sc
Lugano
27 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Paola Carcano, vicecancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: AC 1,
contro
la decisione su opposizione del 5 novembre 2019 emanata da
CO 1 a
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 novembre 2018 RI 1,
nato il __________, dipendente della ditta __________ di __________ e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l’CO
1, ha subito uno “strappo mentre lavorava su impalcature” (doc. 1).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione del 29 aprile 2019,
l’amministrazione ha sospeso il versamento delle prestazioni di breve durata a
contare dal 30 aprile 2019 e rifiutato la corresponsione di prestazioni di
lunga durata, in quanto “secondo la documentazione medica non sussiste un
nesso causale certo o probabile tra l’evento del 21 novembre 2018 e i disturbi
alla spalla sinistra attualmente da lei lamentati che hanno reso necessario un
intervento chirurgico.” (doc. 60).
Il 6 maggio 2019, il dr.
med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica presso l’Ospedale __________
di __________, ha operato l’assicurato (intervento di artroscopia spalla
sinistra per riparazione cuffia dei rotatori e tenotomia del CLB, doc. 67).
1.3. A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. AC 1 (doc. 75), in data 5 novembre 2019 l’assicuratore
LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. A).
Nel frattempo l’opposizione
interposta dalla Cassa Malati __________ (doc. 69 e doc. 74) è stata ritirata
il 19 giugno 2019 (doc. 78).
1.4. Con tempestivo ricorso del 6
dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. AC 1, ha chiesto che la
decisione su opposizione dell’amministrazione venga “annullata e l’incarto
rinviato all’assicuratore affinché eroghi tutte le prestazioni relative
all’infortunio del 21 novembre 2018, in particolare per l’assunzione dei costi
di cura e per l’indennità per perdita di guadagno.” (doc. I, pag. 13).
Sostanzialmente, la
patrocinatrice ha contestato che i disturbi alla spalla sinistra risentiti
dall’assicurato non sarebbero più in nesso causale con l’infortunio del 21
novembre 2018, come valutato dal medico di __________ dell’assicuratore
convenuto, rilevando come tale tesi sia stata smentita dal dr. med. __________.
Da ultimo, l’avvocato __________
ha postulato che il suo assistito sia posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 13).
1.5. Il 19 dicembre 2019, la rappresentante
dell’assicurato ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la
documentazione economica dimostrante lo stato d’indigenza del suo patrocinato
(doc. IV, IV-1 e relativi allegati).
1.6. Nella risposta del 31 gennaio
2020, l'CO 1 ha chiesto che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX). A suffragio
delle proprie argomentazioni, esso ha versato agli atti l’apprezzamento
chirurgico-traumatologico del 29 gennaio 2020 del dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia generale e traumatologia, presso il Centro di competenza
di medicina assicurativa della CO 1 a __________ (doc. IX-1).
1.7. Il 17 febbraio 2020 la
patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso al TCA la “lista dei mezzi di
prova” (doc. XI).
Il 13 marzo 2020 l’CO 1 ha
presentato le proprie osservazioni al riguardo (doc. XV).
Il doc. XV è stato inviato
all’avv. AC 1 per conoscenza (doc. XVI).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel
merito
2.2. Oggetto del contendere è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato, oppure no, a sospendere a
partire dal 30 aprile 2019 il proprio obbligo a prestazioni in relazione
all’infortunio del 21 novembre 2018.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle
cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno
persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata
dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT
II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF
125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio
2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella
causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;
STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202
consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V
142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V
188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne discende che ove l'esistenza
di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere
reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1,
DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano
un ruolo causale.
Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in
due casi:
-
quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
-
quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr. RAMI 1992 U 142, p.
75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469;
Fatti
U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della
soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già
all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e
riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre inoltre rilevare che
il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati.
Un evento è da ritenere
causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario
delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare
un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in
linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e
405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.
4a e sentenze ivi citate).
Comunque, qualora sia
carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare
le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata
(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La giurisprudenza ha
inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della
responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un
rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici
consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche
per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano
secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117
V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet
des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard,
L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR], n. 39).
2.6. Dalle carte processuali emerge
che l’amministrazione ha fondato la decisione di dichiarare estinto il proprio
obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla sinistra, sulla base
dei pareri espressi al riguardo dal dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia,
in particolare il 25 aprile 2019 (doc. 57) e l’8 ottobre 2019 (doc. 96).
In sede ricorsuale, la patrocinatrice ha contestato che i disturbi alla spalla
sinistra risentiti dall’assicurato non sarebbero più in nesso causale naturale con
l’infortunio del 21 novembre 2018, come stabilito dal medico di __________
dell’assicuratore convenuto, rilevando come tale tesi sia stata smentita dal chirurgo
ortopedico dr. med. __________ (cfr. doc. I).
Dalle tavole processuali emerge, in particolare, quanto segue.
Il 25 aprile 2019, il medico di __________ ha osservato che il danno alla
salute oggetto del prospettato intervento, non era imputabile secondo il
criterio della probabilità preponderante all’infortunio assicurato (“mai
rilevato un interessamento alla spalla nell’iter clinico, evidente
degenerazione preesistente”), che i postumi dell’infortunio non giocavano
più alcun ruolo sempre secondo il criterio della probabilità preponderante (“praticamente
da subito per la spalla”) e, infine, che a quel momento non era giustificata
alcuna inabilità lavorativa esclusivamente per le fratture delle costole, dato
che “le fratture costali guariscono al massimo in 2 mesi” (cfr. doc.
57).
Il 6 maggio 2019 il dr.
med. __________ ha operato l’assicurato (intervento di tenotomia del capolungo
del bicipite e sutura della cuffia dei rotatori - doc. 68).
Il 13 maggio 2019, lo
specialista in questione, al termine della visita di controllo post operatorio,
ha osservato quanto segue: “Regolare decorso post operatorio per riparazione
artroscopica del tendine sovra-spinoso spalla sinistra e tenotomia del CLB. Si
segnala che l’intervento ha evidenziato una lesione tipo SLAP (superior labrum
anterior posterior) dell’ancora bicipitale e quindi necessaria la tenotomia del
capolungo del bicipite omerale. Tale lesione è di sicura origine traumatica
così come la lesione del tendine sovraspinoso nella componente più anteriore è
dovuta a tale causa” (doc. 75).
Il 21 maggio 2019, il
medesimo specialista ha rilevato inoltre quanto segue: “Regolare decorso
post operatorio per riparazione artroscopica del tendine sovraspinoso alla
spalla sinistra e tenotomia del CLB. Si evidenzia che: - una lesione del
tendine è una lacerazione dello stesso; - la lesione di tipo SLAP (superior
labrum anterior posterior) dell’ancora bicipitale è una lacerazione
dell’inserzione del tendine e quindi è stata necessaria la tenotomia del capo
lungo del bicipite omerale; tali lesioni (SLAP e lesione componente anteriore
del tendine sovra-spinoso) riscontrate durante l’intervento chirurgico e RMN
sono di sicura origine traumatica” (doc. 75).
In data 11 giugno 2019, il dr. med. __________ ha osservato quanto segue:
"una lesione della cuffia dei rotatori senza alcun tipo di alterazioni
preesistenti come descritto dall'intervento è quantomeno piuttosto rara.
L'insieme di questi dati lascia quanto meno perplessi circa il rapporto di
causalità e circa l'attribuzione della rottura parziale del sovraspinato a
questo supposto trauma, e merita quindi un approfondimento ulteriore tramite
una perizia super parte che il sottoscritto stesso chiede alla propria
amministrazione per definire in maniera estremamente precisa e razionale il
caso in esame." (cfr. apprezzamento chirurgico traumatologico del
29 gennaio 2020 del dr. med. __________, doc. IX-1, pag. 5 - la sottolineatura è
della redattrice).
In data 15 luglio 2019 la Cassa Malati __________ ha comunicato alla CO 1
quanto segue: “In allegato le trasmetto le osservazioni del nostro medico.
In base alla sua valutazione potevamo procedere ad un’eventuale opposizione, ma
per determinati motivi, avevamo deciso di rinunciare” (doc. 85).
Interpellato dalla __________,
il dr. med. __________, il 20 maggio 2019, ha indicato che la censura sollevata
dall’opponente (e, più precisamente, che alla luce delle risultanze della
risonanza magnetica effettuata nel febbraio 2019, la lesione del tendine del
sovraspinato non aveva nulla a che vedere con un inizio d’artrosi) era
pertinente e alla domanda “per quale motivo v’è una tale discrepanza di
valutazione tra il curante ed il medico della CO 1?” ha risposto quanto
segue: “a mio avviso le lesioni del tendine del sovraspinoso sx e del
tendine distale del bicipite brachiale sx possono essere conseguenti alla
dinamica dell’infortunio del 21.11.2018” (doc. 84).
In seguito, il 30 luglio 2019, il dr. med. __________ ha osservato quanto
segue: "Da varie casistiche operatorie si fa osservare che la rottura
della cuffia dei rotatori di tipo traumatico avviene spesso e volentieri su un
tessuto che già predispone la rottura per quanto esaurientemente descritto
sopra, una borsite emorragica che rappresenta lo stadio 1 secondo la
classificazione di Neer presuppone comunque un attrito sotto-acromiale e non si
comprende bene come questo possa determinarsi se lo spazio subacromiale è
perfettamente ampio come riportato dall'intervento. Una lesione della cuffia
dei rotatori senza alcun tipo di alterazione preesistente come descritto
nell'intervento è quanto meno piuttosto rara. L'insieme di questi dati lascia
quanto meno perplessi circa il rapporto di causalità e circa l'attribuzione
della rottura parziale del sovraspinato a questo supposto trauma." (cfr.
il citato apprezzamento chirurgico traumatologico del 29 gennaio 2020 del dr.
med. __________, doc. IX-1, pag. 5).
Il 12 agosto 2019, il dr. med.
__________ ha rilevato quanto segue: "Considerando la presa di
posizione del 25.04.2019 (dott. med. __________) come le osservazioni in questa
valutazione, la patologia alla spalla non è con probabilità preponderante in
causalità naturale con l'infortunio del 21.11.2018." (cfr. il citato apprezzamento
chirurgico traumatologico del 29 gennaio 2020 del dr. med. __________, doc.
IX-1, pag. 5).
Il 6 settembre 2019, l’CO
1 ha inviato il CD con la artro-RM della spalla sinistra del 26 febbraio 2019
all’Istituto Radiologico Collegiata di __________, in quanto “il nostro
servizio medico necessita che la stessa venga refertata.” (doc. 89). L’11
settembre 2019, il dr. med. __________, specialista FMH in radiologia, ha
allestito il relativo referto (doc. 94).
Nel successivo apprezzamento
dell’8 ottobre 2019 (doc. 96) il medico di __________ ha in particolare rilevato
quanto segue:
" (…) Nel
caso in esame si rilevano delle incongruenze estremamente importanti che quanto
meno mettono in discussione a vari livelli la diagnosi oltre che le procedure
effettuate.
(…).
Veniamo ora al fatto medico che indubbiamente merita un adeguato
approfondimento in quanto sono troppo evidenti le incongruenze da un punto di
vista clinico e soprattutto strumentale.
(…).
Da questa breve disquisizione appare evidente che esiste una certa incongruenza
tra quanto rilevato alla artro-RM e quanto rilevato prima alla sonografia
effettuata dal dr. med. __________ e poi dall'intervento stesso. Infatti, la
risonanza magnetica effettuata denota una serie di lesioni anche minime senza
alcuna rottura della cuffia dei rotatori. Non c'è atrofia muscolare, non c'è
infiltrazione adiposa, il CLB sarebbe libero e con modesta artrosi
acromion-claveare che però determina un lieve edema osseo sotto condrale.
Esiste un acromion Bigliani di tipo 2 e uno spazio sotto acromiale ai limiti
inferiori della norma con un lieve edema della borsa sotto-acromiale senza rottura
peraltro anche del labbro.
Considerandi
L'artro-RM rappresenta il top di gamma negli esami per la
chirurgia della spalla in senso preventivo. La percentuale di errori è
veramente minima tant'è vero che viene adoperato questo esame spesso a
completamento della RM semplice della spalla proprio per la sua alta
specificità. La possibilità di errore per carità è sempre possibile e comunque
estremamente limitata e soprattutto alcuni tipi di lesione vengono riconosciuti
senza nessun problema, una lacerazione parziale del sovra-spinato però è
piuttosto improbabile che non venga vista da una risonanza magnetica peraltro
anche di ultima generazione. (…). Una lesione della cuffia dei rotatori senza
alcun tipo di alterazione preesistente come descritto nell'intervento è quanto
meno piuttosto rara.
Si è quindi provveduto ad una rivalutazione della RMN del
26.02.2019
con una valutazione del 11.09.2019 che sostanzialmente evidenzia una
artrosi della AC e una tendinosi del sovra e sotto spinato con modesto edema
dei capi articolari ed una piccola area di edema osseo della testa omerale di
origine anch'essa degenerativa. Tali lesioni, per quanto sopra esposto, sono di
natura essenzialmente degenerativa e non vi è nulla di traumatico, mentre è
plausibile che la rottura evidenziata nell'atto operatorio sia dovuta alla
normale evoluzione delle alterazioni degenerative di cui l'assicurato era
portatore e che si siano verificate dopo l'artro RMN.
Considerando la presa di posizione del 25.04.2019 (dott. med. __________) come
le osservazioni in questa valutazione la patologia alla spalla non è con
probabilità preponderante in causalità naturale con l'infortunio del 21.11.2018.”
(doc. 96)
Il 22 ottobre 2019 il dr. med. __________
ha osservato quanto segue: “la lesione di tipo SLAP è difficilmente
visualizzabile alla RMN e solo con artrormn o intervento è visibile”; “l’artrosi
acromionclaveare è evidente facilmente, ma non interessa clinicamente il nostro
paziente, è solo e semplicemente un rilievo di immagini. Infatti
nell’intervento non si è fatto nulla alla acromionclaveare”; “in nessun
modo l’artrosi acromionclaveare può influenzare la lesione tipo SLAP e la
lesione della cuffia.” (doc. 100).
Ora, alla luce di quanto
appena esposto, il TCA non può condividere la conclusione a cui è pervenuta l’amministrazione.
In effetti, i referti 13 e 21 maggio 2019 (come pure le osservazioni del 20
ottobre 2020), mediante i quali il chirurgo ortopedico dr. med. __________ ha
attestato l’indubbia eziologia infortunistica dei disturbi alla spalla sinistra,
sono senz’altro atti a generare fondati dubbi riguardo alle conclusioni alle
quali è giunto il dr. med. __________. Ciò tanto più che il precitato
specialista ha operato l’assicurato (cfr. doc. 68) ed ha pertanto avuto una
visione chiara e diretta dello stato clinico della spalla sinistra.
Tale conclusione appare
giustificata anche alla luce di quanto rilevato dal medico fiduciario della __________
e, soprattutto, della necessità, evidenziata in un primo tempo dallo stesso
medico di __________ dell’CO 1, di un “… approfondimento ulteriore tramite
una perizia super parte che il sottoscritto stesso chiede alla propria
amministrazione per definire in maniera estremamente precisa e razionale il
caso in esame.". Da notare che, nonostante queste chiare indicazioni, l’assicuratore
LAINF convenuto non ha ritenuto di dover sottoporre il caso ad un perito
esterno (art. 44 LPGA), ciò che è peraltro stato richiesto più volte dalla
patrocinatrice del ricorrente (cfr., in particolare, l’atto d’opposizione del
28.
maggio 2019, doc. 75). In questo contesto, va rilevato che il dr. med. __________,
autore di un apprezzamento chirurgico-traumatologico prodotto unitamente alla
risposta di causa, mediante il quale egli ha di fatto avallato la valutazione
espressa in precedenza dal medico di __________ (cfr. doc. IX 1, p. 9: “Sì. Il
Dr. med. __________ ha spiegato in modo molto chiaro le ambiguità riscontrate
nei diversi referti e, inoltre, ha anche dato spiegazioni adeguate nello
sviluppo di lesioni di tipo degenerativo.”), non può certo essere considerato
un perito super partes, posto come egli operi all’interno
dell’amministrazione (per la precisione presso il Centro di competenza di
medicina assicurativa di __________).
2.7
A proposito dell’argomentazione
sollevata dall’amministrazione, secondo la quale le dichiarazioni
dell’assicurato in merito alla dinamica dell’infortunio sarebbero discordanti,
in quanto “solo in occasione del colloquio del 21.3.2019 l’assicurato
pretende che ha subito uno strattone alla spalla sinistra. In tempi non
sospetti l’assicurato ha dichiarato unicamente che aveva battuto le costole
contro un ponteggio” (cfr. decisione su opposizione impugnata, pag. 5), il
TCA osserva quanto segue
Secondo la giurisprudenza,
in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata
alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava
le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non
possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le
contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47
consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA
del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica,
cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo
1999, p. 217, n. 546). Una "dichiarazione della prima ora", a cui
attribuire un particolare valore probante, non è data qualora la prima
descrizione in forma scritta della dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo
lungo tempo dopo l'evento in questione. Al proposito, occorre osservare che la
capacità di ricordarsi soprattutto delle particolarità di un determinato
avvenimento, si smorza relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio
fornita per, la prima volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori
considerata più affidabile rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più
tardi (cfr. STFA U 6/02 del 18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non
è, inoltre, applicabile se dall'istruttoria della causa siano da attendersi
nuovi elementi cognitivi (cfr. RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce
pertanto di attenersi a una mutata versione dei fatti se essa risulta
maggiormente convincente e corroborata da altri elementi probatori che il
richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto grado di verosimiglianza
richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b).
Occorre, poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a
completare e non contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo
2007; STCA 35.2015.84 del 3 dicembre 2015, consid. 2.6).
Nel caso concreto, questa
Corte osserva che, nel formulario compilato personalmente in data 21 dicembre
2018, RI 1 ha segnatamente dichiarato quanto segue: “mentre lavoravo in
facciata esterna con bidoni di finitura (peso kg 25) vedo un bidone che stava
cadendo giù dal ponteggio, d’istinto lo prendo appoggiando le costole sinistre
sul ponteggio.” (doc. 9). Durante il colloquio del 21 marzo 2019 al proprio
domicilio con il funzionario della CO 1, l’assicurato ha precisato quanto
segue: “in data 21 novembre 2018 stavo lavorando in un cantiere della ditta
a __________. Ero salito su un ponteggio con un bidone di materiale plastico
per finitura (peso 20/25 chilogrammi). Improvvisamente avevo notato che questo
bidone stava per cadere e quindi d’istinto l’avevo afferrato con la mano
sinistra. Così facendo avevo però subito uno strattone al braccio sinistro e
uno schiacciamento delle costole a causa della pressione contro un tubolare del
ponteggio. Sul momento non avevo accusato dei disturbi di rilievo ma lamentavo
dei fastidi sopportabili alle costole e all’arto superiore sinistro.” (doc.
44).
Il TCA ritiene che
l’elemento fornito dall’insorgente durante la sua audizione personale - ossia
il fatto che egli abbia d’istinto afferrato un bidone che stava per cadere con
la mano sinistra, subendo in tal modo uno strattone al braccio - non
contraddica la prima versione ma piuttosto che la completi. Del resto, quanto
sostenuto appare plausibile, visto che egli ha afferrato con la mano sinistra un
bidone piuttosto pesante (ca. 20/25 kg) che stava per cadere da un’impalcatura.
2.8
Va rilevato che in una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 -
dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di
assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i
principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di
dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia,
il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una
perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché
disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche
Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen
oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im
Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6
S. 471).”
(STF 8C_59/2011 consid.
5.2).
Nella presente
fattispecie, occorre constatare che l’CO 1 ha fondato la decisione su
opposizione impugnata esclusivamente sul parere del proprio medico di __________
(dr. med. V. De Belardini).
In un caso del genere, per
costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una perizia giudiziaria,
rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una perizia esterna ai
sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF 8C_757/2014 del 16 gennaio
2015.
consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo 2015 consid. 2.9., STCA
35.2014.96
del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.47 del 2 febbraio
2015.
consid. 2.8., STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e
35.2014.50
del 10 novembre 2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les
plus fréquentes des expertises medicales dans les assurances sociales" in
CGRSS n. 50 – 2014 pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al
considerando 2.6., si giustifica l’annullamento della decisione su opposizione
impugnata. L’istituto assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi,
dovrà disporre un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto
a definire se i disturbi interessanti la spalla sinistra risentiti
dall’assicurato costituiscono, oppure no, una conseguenza naturale dell’infortunio
del 21 novembre 2018.
Esperiti questi
accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle
prestazioni dell’assicurato.
2.9
Alla luce di quanto appena
esposto (cfr. i consid. 2.6., 2.8. e 2.9.), questo Tribunale rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove (cfr., in particolare, quelle richieste dalla
patrocinatrice dell’assicurato nei doc. I e XI).
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA
32.2019.63
del 27 aprile 2020, consid. 2.14).
2.10
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2’500 a
titolo d’indennità per ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di
ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio
(DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre
2014.
consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158
del 30 luglio 2019, consid. 2.11; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid.
2.12; STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.11).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato ai considerandi.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato fr. 2'500 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente La
segretaria
Daniele Cattaneo Stefania
Cagni