35.2019.133
Entità dell'indennità giornaliera in caso di ricaduta
2 giugno 2020Italiano14 min
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.133
MM/TF
Lugano
2 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Tommaso Ferrari, giurista
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 novembre 2019 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 settembre 2008, RI
1, a quel momento rappresentante di vendita alle dipendenze della ditta __________
e, dunque, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso CO 1, è stato vittima di un infortunio che gli ha causato
la frattura di entrambi i talloni (cfr. STCA 35.2014.106 del 4 maggio 2015 consid.
1.1.).
L’assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Nel corso degli anni,
l’assicurato ha subito varie operazioni legate al predetto infortunio: il 24
settembre 2008 un intervento di osteosintesi, il 18 settembre 2008 un
intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il 20 settembre 2010 un
intervento di artrodesi, il 13 gennaio 2012 un intervento di asportazione delle
viti inserite in occasione della precedente operazione, con artroscopia
diagnostica della tibiotarsica (cfr. STCA 35.2014.106 consid. 1.1.–1.3.).
1.2. Con decisione formale del 2
agosto 2012, l’CO 1 ha comunicato la chiusura del caso, ritenendo stabilizzato lo
stato di salute infortunistico a far tempo dal 1° settembre 2012 (doc. 146).
Il provvedimento appena citato
è stato confermato con decisione su opposizione del 24 aprile 2013 (doc. 170),
cresciuta incontestata in giudicato.
La stabilizzazione delle
condizioni di salute infortunistiche è stata esaminata, e riconosciuta, in un
successivo procedimento giudiziario, sfociato nella sentenza 35.2014.106 del 4
maggio 2015 di questa Corte, confermata dal Tribunale federale con pronunzia
8C_402/2015 del 29 febbraio 2016.
1.3. Nel corso del mese di
settembre 2018, il medico curante specialista dell’assicurato ha fatto stato
della necessità di procedere a un intervento endoscopico al piede destro (doc.
292).
L’CO 1 ha riconosciuto le
prestazioni di cura medica, segnatamente ha garantito il pagamento dei costi
per l’intervento appena citato (doc. 299), poi effettivamente eseguito il 28
febbraio 2019, giustificato da una diagnosticata deformità di Haglund (doc.
302).
1.4. Interpellato
dall’assicuratore, il 15 aprile 2019 RI 1 ha comunicato che, a quel momento,
non lavorava né percepiva alcuna prestazione assicurativa (doc. 320).
Con decisione formale del 22
agosto 2019, ritenendo il danno alla salute una ricaduta dell’infortunio del
settembre 2008, l’CO 1 ha versato, in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, indennità
giornaliere corrispondenti all’importo minimo legale (fr. 32.50/giorno) dal 28
febbraio 2019 (doc. 351).
A seguito dell’opposizione mediante
la quale l’assicurato ha preteso che gli venisse corrisposta la “indennità
giornaliera piena retroattivamente al 28 febbraio 2019” (doc. 356 – il
corsivo è del redattore), in data 11 ottobre 2019, l’amministrazione ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 362).
1.5. Con tempestivo ricorso del 7
novembre 2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione. Egli
sostiene, in sostanza, che l’art. 23 cpv. 8 OAINF non sarebbe applicabile al presente
caso, siccome non si tratterebbe di ricaduta (doc. I).
1.6. Con risposta del 3 dicembre
2019, l’assicuratore ha postulato che l’impugnativa venga respinta, ribadendo
che si tratta di una ricaduta, cosicché l’indennità giornaliera sarebbe stata
giustamente calcolata in ossequio all’art. 23 cpv. 8 OAINF (doc. III).
1.7. In data 12 dicembre 2019, RI
1 ha replicato riconfermandosi nelle proprie allegazioni e producendo alcuni
ulteriori referti del dott. __________, nonché un estratto del curriculum
vitae di quest’ultimo (doc. V + allegati).
Il 30 gennaio 2020 anche l’CO 1
si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc. VII).
Sui restanti fatti, si
dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.
in diritto
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a stabilire l’importo dell’indennità
giornaliera corrisposta all’assicurato a dipendenza dell’intervento chirurgico del
febbraio 2019, in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF, oppure no.
2.2. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF,
le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio
professionale, d’infortunio non professionale e di malattia professionale.
In virtù dell’art. 11
OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle
prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive
dell’evento assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).
Né la LAINF né l’OAINF
prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere
fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per
la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò
indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno
ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità
(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).
La ricaduta e le
conseguenze tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe
imputabili a un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti,
guarito.
Si è in presenza di una
ricaduta quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente.
Una conseguenza tardiva è
invece data quando un danno alla salute all’apparenza guarito sviluppa,
trascorso diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono
uno stato patologico differente (cfr. DTF 123 V 137, consid. 3a e riferimenti
ivi menzionati).
2.3. Secondo l'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito
d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.
Giusta l’art. 6 LPGA, è
considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività
abituale.
In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono
essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra
professione o campo d’attività.
La questione di sapere se
l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il
riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei
fatti forniti dal medico.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.
Determinante
ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque
l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro
che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,
U 27
p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.
2).
L'assicurato
che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto
Fatti
i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la
propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che
egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.
Carenze
di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in
considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,
tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro
causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111
V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393
consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).
2.4. A norma dell’art. 15 cpv. 1
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il
cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato
guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il
calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il
medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare
disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità
giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale
(lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario
consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in
modo irregolare (lett. d).
Per
guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate
all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un
lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali
somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una
relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito
derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il
lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si
trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in
cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni
legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi
menzionata).
Di
regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi
degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art.
22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in
base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi
gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.
Derogando
al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art.
23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in
alcuni casi speciali.
Per
quanto qui d'interesse, il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di
ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa,
tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno
giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione
sociale.
Al momento in concreto
determinante, il guadagno massimo assicurato ammontava a fr. 148’200/anno
e a fr. 406/giorno (art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2016)
Infine, l’art. 17
cpv. 1 LAINF prevede che, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6
LPGA), l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato.
Essa
è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.
2.5. Nel caso specie, decisiva è
la questione di sapere se i disturbi interessanti il piede destro che hanno
finalmente necessitato di un intervento chirurgico (eseguito nel febbraio
2019), costituivano una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio assicurato,
così come sostiene l’assicuratore convenuto nella decisione su opposizione
impugnata.
In proposito, va innanzitutto
constatato che, con la sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 consid. 2.2.4.,
questa Corte ha accertato, in particolare, che lo stato di salute
infortunistico del ricorrente era stabilizzato ai sensi dell’art. 19
Considerandi
cpv. 1 LAINF a decorrere dal 1° settembre 2012, cosicché, a partire da quel
momento, l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto alle
prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) (“In
conclusione - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -,
l’amministrazione era dunque legittimata in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a
dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1°
settembre 2012, e ciò a prescindere dal fatto che essa si sia espressa sul
diritto alla rendita di invalidità soltanto in data 8 luglio 2014.”).
Il giudizio cantonale è poi
stato confermato dal Tribunale federale con pronunzia 8C_402/2015 del 29
febbraio 2016 (per quanto qui d’interesse, cfr. il consid. 5.3: “La Corte cantonale, fondandosi sugli
accertamenti dell'assicuratore e confrontandosi puntualmente con le risultanze
mediche presentate dal ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era
ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo
possibile attendersi un sensibile miglioramento).”).
Con la propria
impugnativa, l’insorgente fa valere che l’art. 23 cpv. 8 OAINF non troverebbe
applicazione nel caso concreto, contestando che i disturbi al piede destro
sfociati nell’intervento operatorio del 28 febbraio 2019 (e relativamente ai
quali l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e,
quindi, corrisposto le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a
contare dalla data dell’operazione), costituivano una ricaduta dell’evento
traumatico occorsogli nel settembre 2008. A suo dire, questa tesi risulterebbe
avvalorata, in particolare, dalle certificazioni agli atti del dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.
Questa Corte osserva che lo
specialista privatamente consultato dall’assicurato postula, da un lato, l’esistenza
di un legame causale naturale tra la diagnosticata deformità di Haglund (e la
relativa sintomatologia) e l’infortunio assicurato (cfr., ad esempio, il doc.
284: “(…). Ci sono tuttavia dei casi in cui tale deformità può anche trovare
origine post-traumatica (dopo una frattura di calcagno come in questo caso). Il
signor RI 1 è stato molto chiaro nel descrivere la comparsa di questa deformità
dopo il 1° intervento chirurgico e che non aveva mai notato in precedenza. (…).
lieve deformità di Haglund che sospetto possa rientrare in uno dei rari casi di
etiologia post-traumatica.”), aspetto di per sé non contestato visto che
l’assicuratore LAINF ha in proposito riconosciuto la propria responsabilità.
Dall’altro, egli sostiene
che non si tratterebbe di una ricaduta poiché i disturbi oggetto
dell’intervento del febbraio 2019 costituiscono “… una conseguenza del trauma
iniziale che ha portato ad una deformità ossea sintomatica” (doc. 331),
rispettivamente perché il ricorrente “… non ha mai giovato di un periodo di
benessere ma i sintomi sono sempre stati stabili nel tempo (tanto prima quanto
dopo la decisione del Tribunale federale del 29.02.2016). Dal mio punto di
vista la sua presa di posizione è legittima anche se ovviamente, avendolo visto
solo di recente, non posso testimoniare la presenza di sintomi dolorosi negli
anni passati.” (doc. 356; in questo senso, si veda pure il doc. 341).
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale non ritiene che i citati rapporti del dott. __________
siano atti a validamente supportare la pretesa dell’assicurato.
Da un canto, l’esistenza
di un nesso di causalità naturale tra il Morbo di Haglund e l’evento
infortunistico del settembre 2008 era il presupposto necessario per
l’assegnazione di prestazioni da parte dell’assicuratore contro gli infortuni
(cfr. supra, consid. 2.2.). Nel caso in cui esso non fosse stato dato,
non saremmo stati in presenza di una ricaduta ex art. 11 OAINF e, quindi,
l’insorgente non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione assicurativa.
Dall’altro, il fatto che RI
1.
non sarebbe mai stato completamente asintomatico nel periodo posteriore alla
chiusura del caso da parte dell’assicuratore resistente (chiusura confermata da
due istanze giudiziarie - cfr. supra, consid. 1.2.), non è rilevante. In
effetti, secondo la giurisprudenza, la stabilizzazione dello stato di salute
infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF non presuppone la totale
scomparsa dei disturbi ma soltanto l’assenza di provvedimenti terapeutici
suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni della persona assicurata.
Decisivo è per contro il fatto che i disturbi conseguenti all’infortunio hanno
necessitato di nuove cure (suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato di
salute dell’assicurato) e hanno provocato nuovamente un’incapacità lavorativa, soltanto
nel corso del mese di febbraio 2019.
In queste condizioni, il
TCA deve quindi concludere che i disturbi al piede destro, oggetto
dell’operazione chirurgica del 28 febbraio 2019, costituivano una ricaduta ai
sensi dell’art. 11 OAINF. Di conseguenza, l’amministrazione era legittimata a
calcolare l’indennità giornaliera spettante all’assicurato in applicazione
dell’art. 23 cpv. 8 OAINF.
2.6
L’art. 23 cpv. 8 OAINF
prevede che l’ammontare dell’indennità giornaliera vada calcolato in base al
salario ricevuto dall’assicurato immediatamente prima della ricaduta, salvo per
i beneficiari di rendite di assicurazioni sociali, e fermo restando un
ammontare minimo del 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero
assicurato.
Al momento della ricaduta del
febbraio 2019, RI 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa, né beneficiava di
una rendita d’assicurazione sociale (cfr. doc. 320).
Stante ciò, l’indennità giornaliera
deve corrispondere al 10% di fr. 406 (fr. 40.60), ridotto all’80%, donde un
importo di fr. 32.50 (cfr. supra, consid. 2.5.). Assegnando al
ricorrente un’indennità proprio di fr. 32.50/giorno, l’CO 1 ne ha dunque
correttamente stabilito l’importo.
In conclusione, la
decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 deve essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti