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Decisione

35.2019.133

Entità dell'indennità giornaliera in caso di ricaduta

2 giugno 2020Italiano14 min

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.133

MM/TF

Lugano

2 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattore:

Tommaso Ferrari, giurista

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 novembre 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 21 settembre 2008, RI

1, a quel momento rappresentante di vendita alle dipendenze della ditta __________

e, dunque, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso CO 1, è stato vittima di un infortunio che gli ha causato

la frattura di entrambi i talloni (cfr. STCA 35.2014.106 del 4 maggio 2015 consid.

1.1.).

L’assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

Nel corso degli anni,

l’assicurato ha subito varie operazioni legate al predetto infortunio: il 24

settembre 2008 un intervento di osteosintesi, il 18 settembre 2008 un

intervento di rimozione del materiale di osteosintesi, il 20 settembre 2010 un

intervento di artrodesi, il 13 gennaio 2012 un intervento di asportazione delle

viti inserite in occasione della precedente operazione, con artroscopia

diagnostica della tibiotarsica (cfr. STCA 35.2014.106 consid. 1.1.–1.3.).

1.2. Con decisione formale del 2

agosto 2012, l’CO 1 ha comunicato la chiusura del caso, ritenendo stabilizzato lo

stato di salute infortunistico a far tempo dal 1° settembre 2012 (doc. 146).

Il provvedimento appena citato

è stato confermato con decisione su opposizione del 24 aprile 2013 (doc. 170),

cresciuta incontestata in giudicato.

La stabilizzazione delle

condizioni di salute infortunistiche è stata esaminata, e riconosciuta, in un

successivo procedimento giudiziario, sfociato nella sentenza 35.2014.106 del 4

maggio 2015 di questa Corte, confermata dal Tribunale federale con pronunzia

8C_402/2015 del 29 febbraio 2016.

1.3. Nel corso del mese di

settembre 2018, il medico curante specialista dell’assicurato ha fatto stato

della necessità di procedere a un intervento endoscopico al piede destro (doc.

292).

L’CO 1 ha riconosciuto le

prestazioni di cura medica, segnatamente ha garantito il pagamento dei costi

per l’intervento appena citato (doc. 299), poi effettivamente eseguito il 28

febbraio 2019, giustificato da una diagnosticata deformità di Haglund (doc.

302).

1.4. Interpellato

dall’assicuratore, il 15 aprile 2019 RI 1 ha comunicato che, a quel momento,

non lavorava né percepiva alcuna prestazione assicurativa (doc. 320).

Con decisione formale del 22

agosto 2019, ritenendo il danno alla salute una ricaduta dell’infortunio del

settembre 2008, l’CO 1 ha versato, in applicazione dell’art. 23 cpv. 8 OAINF, indennità

giornaliere corrispondenti all’importo minimo legale (fr. 32.50/giorno) dal 28

febbraio 2019 (doc. 351).

A seguito dell’opposizione mediante

la quale l’assicurato ha preteso che gli venisse corrisposta la “indennità

giornaliera piena retroattivamente al 28 febbraio 2019” (doc. 356 – il

corsivo è del redattore), in data 11 ottobre 2019, l’amministrazione ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 362).

1.5. Con tempestivo ricorso del 7

novembre 2019, RI 1 ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione. Egli

sostiene, in sostanza, che l’art. 23 cpv. 8 OAINF non sarebbe applicabile al presente

caso, siccome non si tratterebbe di ricaduta (doc. I).

1.6. Con risposta del 3 dicembre

2019, l’assicuratore ha postulato che l’impugnativa venga respinta, ribadendo

che si tratta di una ricaduta, cosicché l’indennità giornaliera sarebbe stata

giustamente calcolata in ossequio all’art. 23 cpv. 8 OAINF (doc. III).

1.7. In data 12 dicembre 2019, RI

1 ha replicato riconfermandosi nelle proprie allegazioni e producendo alcuni

ulteriori referti del dott. __________, nonché un estratto del curriculum

vitae di quest’ultimo (doc. V + allegati).

Il 30 gennaio 2020 anche l’CO 1

si è riconfermato nelle proprie posizioni (doc. VII).

Sui restanti fatti, si

dirà, per quanto necessario, nel prosieguo.

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la

questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a stabilire l’importo dell’indennità

giornaliera corrisposta all’assicurato a dipendenza dell’intervento chirurgico del

febbraio 2019, in base all’art. 23 cpv. 8 OAINF, oppure no.

2.2. Giusta l’art. 6 cpv. 1 LAINF,

le prestazioni assicurative vengono corrisposte in caso di infortunio

professionale, d’infortunio non professionale e di malattia professionale.

In virtù dell’art. 11

OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle

prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive

dell’evento assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la LAINF né l’OAINF

prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere

fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per

la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò

indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA del 31 luglio 2001 nella causa H., U 122/00).

La ricaduta e le

conseguenze tardive hanno tra loro in comune la circostanza che sono entrambe

imputabili a un danno alla salute ritenuto apparentemente, ma non nei fatti,

guarito.

Si è in presenza di una

ricaduta quando è la stessa affezione che si manifesta nuovamente.

Una conseguenza tardiva è

invece data quando un danno alla salute all’apparenza guarito sviluppa,

trascorso diverso tempo, delle alterazioni organiche o psichiche che producono

uno stato patologico differente (cfr. DTF 123 V 137, consid. 3a e riferimenti

ivi menzionati).

2.3. Secondo l'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare a seguito

d'infortunio o di malattia professionale ha diritto all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è

considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale,

derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un

lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività

abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono

essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante

ai fini della graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque

l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro

che effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2,

U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato

che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto

Fatti

i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la

propria capacità lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che

egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze

di volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in

considerazione nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere,

tutt'al più, considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro

causa è da ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111

V 239 consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2; 1987 p. 393

consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 91).

2.4. A norma dell’art. 15 cpv. 1

LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il

cpv. 2 stabilisce che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato

guadagno assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il

calcolo delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il

medesimo art. 15, al suo cpv. 3, permette al Consiglio federale di emanare

disposizioni particolari, segnatamente in caso di diritto alle indennità

giornaliere per un lungo periodo (lett. a), in caso di malattia professionale

(lett. b), quando l’assicurato non riscuota affatto, o non ancora, il salario

consueto nella sua professione (lett. c) e qualora l’assicurato sia occupato in

modo irregolare (lett. d).

Per

guadagno assicurato si deve intendere, in genere, tutte le somme versate

all’assicurato dal suo datore di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un

lavoro dipendente, prestato per un tempo determinato o indeterminato. Tali

somme fanno parte del guadagno assicurato soltanto se si trovano in una

relazione economica con il rapporto di lavoro. Si considera, pertanto, reddito

derivante da un’attività salariata, non solo la retribuzione versata per il

lavoro effettuato ma, di principio, anche le indennità o prestazioni che si

trovano in una qualsiasi relazione con il rapporto di lavoro, nella misura in

cui queste prestazioni non siano esenti da premio in virtù di disposizioni

legali espresse (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 83 e giurisprudenza ivi

menzionata).

Di

regola, è considerato guadagno assicurato il salario determinante ai sensi

degli artt. 5 cpv. 2 LAVS e 6ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art.

22 cpv. 3 OAINF prevede, nuovamente, che l’indennità giornaliera è calcolata in

base all’ultimo salario ricevuto dall’assicurato prima dell’infortunio, inclusi

gli elementi del salario non ancora versati che gli sono dovuti.

Derogando

al principio posto dagli artt. 15 cpv. 2 prima frase LAINF e 22 OAINF, l'art.

23 OAINF definisce il salario determinante per l’indennità giornaliera in

alcuni casi speciali.

Per

quanto qui d'interesse, il cpv. 8 dell'art. 23 OAINF prevede che in caso di

ricaduta è determinante il salario ottenuto immediatamente prima di questa,

tuttavia almeno pari al 10 per cento dell’importo massimo del guadagno

giornaliero assicurato, salvo per i beneficiari di rendite dell’assicurazione

sociale.

Al momento in concreto

determinante, il guadagno massimo assicurato ammontava a fr. 148’200/anno

e a fr. 406/giorno (art. 22 cpv. 1 OAINF nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2016)

Infine, l’art. 17

cpv. 1 LAINF prevede che, in caso d’incapacità lavorativa totale (art. 6

LPGA), l’indennità giornaliera è pari all’80% del guadagno assicurato.

Essa

è ridotta in proporzione in caso di incapacità lavorativa parziale.

2.5. Nel caso specie, decisiva è

la questione di sapere se i disturbi interessanti il piede destro che hanno

finalmente necessitato di un intervento chirurgico (eseguito nel febbraio

2019), costituivano una ricaduta ex art. 11 OAINF dell’infortunio assicurato,

così come sostiene l’assicuratore convenuto nella decisione su opposizione

impugnata.

In proposito, va innanzitutto

constatato che, con la sentenza 35.2014.106 del 4 maggio 2015 consid. 2.2.4.,

questa Corte ha accertato, in particolare, che lo stato di salute

infortunistico del ricorrente era stabilizzato ai sensi dell’art. 19

Considerandi

cpv. 1 LAINF a decorrere dal 1° settembre 2012, cosicché, a partire da quel

momento, l’amministrazione era legittimata a dichiarare estinto il diritto alle

prestazioni di corta durata (cura medica e indennità giornaliera) (“In

conclusione - vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti -,

l’amministrazione era dunque legittimata in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF a

dichiarare estinto il diritto all’indennità giornaliera a far tempo dal 1°

settembre 2012, e ciò a prescindere dal fatto che essa si sia espressa sul

diritto alla rendita di invalidità soltanto in data 8 luglio 2014.”).

Il giudizio cantonale è poi

stato confermato dal Tribunale federale con pronunzia 8C_402/2015 del 29

febbraio 2016 (per quanto qui d’interesse, cfr. il consid. 5.3: “La Corte cantonale, fondandosi sugli

accertamenti dell'assicuratore e confrontandosi puntualmente con le risultanze

mediche presentate dal ricorrente, ha dimostrato il momento in cui il caso era

ormai stabilizzato (art. 19 LAINF: non essendo

possibile attendersi un sensibile miglioramento).”).

Con la propria

impugnativa, l’insorgente fa valere che l’art. 23 cpv. 8 OAINF non troverebbe

applicazione nel caso concreto, contestando che i disturbi al piede destro

sfociati nell’intervento operatorio del 28 febbraio 2019 (e relativamente ai

quali l’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e,

quindi, corrisposto le prestazioni sanitarie e le indennità giornaliere a

contare dalla data dell’operazione), costituivano una ricaduta dell’evento

traumatico occorsogli nel settembre 2008. A suo dire, questa tesi risulterebbe

avvalorata, in particolare, dalle certificazioni agli atti del dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia.

Questa Corte osserva che lo

specialista privatamente consultato dall’assicurato postula, da un lato, l’esistenza

di un legame causale naturale tra la diagnosticata deformità di Haglund (e la

relativa sintomatologia) e l’infortunio assicurato (cfr., ad esempio, il doc.

284: “(…). Ci sono tuttavia dei casi in cui tale deformità può anche trovare

origine post-traumatica (dopo una frattura di calcagno come in questo caso). Il

signor RI 1 è stato molto chiaro nel descrivere la comparsa di questa deformità

dopo il 1° intervento chirurgico e che non aveva mai notato in precedenza. (…).

lieve deformità di Haglund che sospetto possa rientrare in uno dei rari casi di

etiologia post-traumatica.”), aspetto di per sé non contestato visto che

l’assicuratore LAINF ha in proposito riconosciuto la propria responsabilità.

Dall’altro, egli sostiene

che non si tratterebbe di una ricaduta poiché i disturbi oggetto

dell’intervento del febbraio 2019 costituiscono “… una conseguenza del trauma

iniziale che ha portato ad una deformità ossea sintomatica” (doc. 331),

rispettivamente perché il ricorrente “… non ha mai giovato di un periodo di

benessere ma i sintomi sono sempre stati stabili nel tempo (tanto prima quanto

dopo la decisione del Tribunale federale del 29.02.2016). Dal mio punto di

vista la sua presa di posizione è legittima anche se ovviamente, avendolo visto

solo di recente, non posso testimoniare la presenza di sintomi dolorosi negli

anni passati.” (doc. 356; in questo senso, si veda pure il doc. 341).

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale non ritiene che i citati rapporti del dott. __________

siano atti a validamente supportare la pretesa dell’assicurato.

Da un canto, l’esistenza

di un nesso di causalità naturale tra il Morbo di Haglund e l’evento

infortunistico del settembre 2008 era il presupposto necessario per

l’assegnazione di prestazioni da parte dell’assicuratore contro gli infortuni

(cfr. supra, consid. 2.2.). Nel caso in cui esso non fosse stato dato,

non saremmo stati in presenza di una ricaduta ex art. 11 OAINF e, quindi,

l’insorgente non avrebbe avuto diritto ad alcuna prestazione assicurativa.

Dall’altro, il fatto che RI

1.

non sarebbe mai stato completamente asintomatico nel periodo posteriore alla

chiusura del caso da parte dell’assicuratore resistente (chiusura confermata da

due istanze giudiziarie - cfr. supra, consid. 1.2.), non è rilevante. In

effetti, secondo la giurisprudenza, la stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF non presuppone la totale

scomparsa dei disturbi ma soltanto l’assenza di provvedimenti terapeutici

suscettibili di migliorare notevolmente le condizioni della persona assicurata.

Decisivo è per contro il fatto che i disturbi conseguenti all’infortunio hanno

necessitato di nuove cure (suscettibili di migliorare sensibilmente lo stato di

salute dell’assicurato) e hanno provocato nuovamente un’incapacità lavorativa, soltanto

nel corso del mese di febbraio 2019.

In queste condizioni, il

TCA deve quindi concludere che i disturbi al piede destro, oggetto

dell’operazione chirurgica del 28 febbraio 2019, costituivano una ricaduta ai

sensi dell’art. 11 OAINF. Di conseguenza, l’amministrazione era legittimata a

calcolare l’indennità giornaliera spettante all’assicurato in applicazione

dell’art. 23 cpv. 8 OAINF.

2.6

L’art. 23 cpv. 8 OAINF

prevede che l’ammontare dell’indennità giornaliera vada calcolato in base al

salario ricevuto dall’assicurato immediatamente prima della ricaduta, salvo per

i beneficiari di rendite di assicurazioni sociali, e fermo restando un

ammontare minimo del 10% dell’importo massimo del guadagno giornaliero

assicurato.

Al momento della ricaduta del

febbraio 2019, RI 1 non svolgeva alcuna attività lucrativa, né beneficiava di

una rendita d’assicurazione sociale (cfr. doc. 320).

Stante ciò, l’indennità giornaliera

deve corrispondere al 10% di fr. 406 (fr. 40.60), ridotto all’80%, donde un

importo di fr. 32.50 (cfr. supra, consid. 2.5.). Assegnando al

ricorrente un’indennità proprio di fr. 32.50/giorno, l’CO 1 ne ha dunque

correttamente stabilito l’importo.

In conclusione, la

decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti