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Decisione

35.2019.134

Discussa oggettivazione dei disturbi denunciati dall'assicurato (in particolare presenza di una sindrome di Arnold-Chiari resa sintomatica dall'infortunio?). Rinvio degli atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna (con invito a incaricare un perito di alto livello)

3 settembre 2020Italiano35 min

Trattasi di un principio ripetuto nella nota del 5 luglio 2019. Ora il Dr. __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.134

mm

Lugano

3 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 novembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In

data 19 aprile 2016, RI 1, dipendente della ditta __________ in qualità di

operaio e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie

professionali presso l’CO 1, è scivolato nella vasca da bagno e, cadendo, ha

battuto la parte parietale sinistra della testa con il bordo di un termosifone

(cfr. doc. 1 e doc. 28, p. 1 – fasc. 2). A causa di questo evento, egli ha

riportato, secondo il rapporto 19 aprile 2016 del Servizio di PS dell’Ospedale __________

di __________, un trauma cranico non commotivo con/su ferita lacero-contusa al

capo (doc. 24, p. 2 – fasc. 2).

L’assicurato

ha denunciato una complessa sintomatologia caratterizzata, segnatamente, da

cefalee, cervicalgie, tinnitus e vertigini.

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Esperiti

gli accertamenti del caso, il 10 aprile 2017, ritenuta “l’assenza di disturbi

oggettivabili, riconducibili all’infortunio del 19.4.2016, idonei a

giustificare il riconoscimento di un’inabilità lavorativa”, l’amministrazione

ha dichiarato l’assicurato totalmente abile a contare dal 1° luglio 2016 (doc.

89 – fasc. 2), salvo poi riconoscere le indennità giornaliere sino alla fine

del mese di agosto 2016 (doc. 94).

L’assicurato

ha ripreso dal luglio 2017 a svolgere l’attività di gessatore, alle dipendenze

della ditta __________ di __________ (cfr. doc. 1 e 5 – fasc. 3).

1.3. Il

15 agosto 2017, RI 1 è rimasto vittima di un secondo evento infortunistico:

mentre si trovava su un ponteggio, egli è caduto e ha battuto la testa. I

sanitari dell’Ospedale cantonale di __________, dove l’assicurato è rimasto in

sorveglianza neurologica, hanno diagnosticato un trauma cranico-cerebrale

lieve, una distorsione cervicale e una contusione del bacino (doc. 19 – fasc.

3).

1.4. In

data 1° aprile 2019, l’assicuratore LAINF ha emanato una decisione formale

mediante la quale ha dichiarato estinto dal 25 gennaio 2019 il proprio obbligo

a prestazioni dipendente dal sinistro dell’agosto 2017, ritenuto che i disturbi

ancora denunciati dall’assicurato non si sarebbero più trovati in una relazione

causale naturale con quell’evento (doc. 138 – fasc. 3).

A

seguito dell’opposizione interposta dal __________ per conto dell’assicurato

(cfr. doc. 155), in data 11 ottobre 2019, l’CO 1 ha confermato il contenuto

della sua prima decisione. Esso ha ritenuto che la sintomatologia denunciata

non abbia trovato una sufficiente correlazione sul piano oggettivo e - sospeso

l’esame della causalità naturale - ha negato l’adeguatezza del nesso causale

con l’infortunio del 15 agosto 2017 (doc. 192).

1.5. Con

tempestivo ricorso dell’8 novembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’__________,

ha formulato le pretese seguenti:

" (…).

Fatti

I. Il ricorso è accolto.

II. La decisione su opposizione della CO 1 di __________,

qui avversata, datata 11 ottobre 2019, è annullata e

riformulata come segue:

a) È accertata la causalità con entrambi i

traumi subiti dal ricorrente, in aprile 2016 ed

agosto 2017, giacché ambedue concorrono singolarmente

o in solido, a determinare i postumi accusati

dall’interessato. La copertura assicurativa in ambito Lainf

è acclarata, giacché si costatano sia il nesso di causalità naturale

sia il nesso di causalità adeguata.

b) Il dossier è restituito all’assicuratore CO

1, affinché riapra l’istruttoria e riesamini il diritto

alle prestazioni; in primo luogo le prestazioni di corta

durata, quindi le spese di cura ed indennità giornaliere, e

successivamente, previo verificare della stabilizzazione

del quadro medico, esamini le prestazioni di lunga

durata, quindi una eventuale rendita d’invalidità e una eventuale

indennità per menomazione dell’integrità.

(…).

IN SUBORDINE

I. Il ricorso è accolto.

II. La decisione su opposizione della CO 1 di __________,

qui avversata, datata 11 ottobre 2019, è annullata e

riformulata come segue:

a) È accertata la causalità con

entrambi i traumi subiti dal ricorrente, in aprile 2016 ed agosto 2017, giacché

ambedue concorrono singolarmente o in solido, a determinare i postumi accusati

dall’interessato. La copertura assicurativa in ambito Lainf è acclarata,

giacché si costata il nesso di causalità adeguata, essendo intervenuta una

modifica direzionale, quindi un peggioramento duraturo dello stato di salute,

determinato dagli episodi traumatici.

b) Il dossier è restituito

all’assicuratore CO 1, affinché riapra l’istruttoria e riesamini il diritto

alle prestazioni; in primo luogo le prestazioni di corta durata, quindi le

spese di cura in relazione al peggioramento duraturo e l’indennità giornaliera,

e successivamente, previa verifica della stabilizzazione del quadro medico,

esamini le prestazioni di lunga durata, quindi una eventuale rendita

d’invalidità e una eventuale indennità per menomazione dell’integrità.

(…).

IN VIA ANCORA PIU SUBORDINATA

I. Il ricorso è accolto.

II. La decisione su opposizione della CO 1 di __________

del 27 febbraio 2019 (recte: dell’11 ottobre 2019, n.d.r.) è

annullata.

III. Alla CO 1, qualora non proceda

direttamente la presente autorità, è ordinato un accertamento medico,

specialistico e magari di tipo universitario, di tipo pluridisciplinare,

con personale medico avente competenze scientifiche anche in materia di Chiari

1, affinché il centro preposto proceda ad accertare la causalità, naturale ed

adeguata, con entrambi i traumi del 2016 e del 2017. (…).”

Questi,

in particolare, gli argomenti che l’insorgente ha sviluppato a sostegno delle

proprie pretese:

" (…).

Il Dr. __________, nel rapporto del 29 gennaio 2019,

descrive uno scompenso postraumatico su una anomalia anatomica della cerniera

cranio-cervicale … scompensata a seguito della caduta del 2016 e 2017 … ci sono

pochi dubbi che i sintomi sono legati a questo problema malgrado l’assenza di

una compressione molto netta …

Egli mette in relazione la sintomatologia con lo

scompenso traumatico, quindi con gli effetti provocati dal trauma o dai traumi.

Trattasi di un principio ripetuto nella nota del 5 luglio 2019. Ora il Dr. __________,

a quanto è dato sapere, è uno degli specialisti neurochirurghi in Svizzera,

l’unico che si è dichiarato disposto ad eseguire il doppio intervento

chirurgico, maggiormente competente quando vi è la componente della

malformazione Chiari 1.

Il ricorrente ha consultato privatamente il Dr. __________,

a quanto pare il oppure comunque uno dei massimi esponenti a livello mondiale

riguardo alla malformazione Chiari 1, il quale ha riferito tutta una serie di

informazioni al ricorrente in modo verbale e preso posizione anche mediante il

rapporto del 12 febbraio 2018.

Per quanto riguarda le informazioni verbali,

rimandiamo a quanto riporta il ricorrente nella sua nota mail al sottoscritto

del 17 maggio 2018 (agli atti del trauma di agosto 2017). Nel rapporto egli

afferma che il trauma è stato determinante nell’innescare la conversione

sintomatica della CMI, tra l’altro, il paziente era troppo vecchio per la

probabilità di una conversione sintomatica spontanea, giacché si manifestano

prevalentemente tra i 15 e i 45 anni e più ci si avvicina ai 45 più il margine di

probabilità diminuisce.

Per contro, da questo punto di vista, bisogna

rammentare che il trauma di dicembre 2014, non ha scatenato alcun tipo di

sintomo. Ora, potrebbe anche essere, come afferma l’assicuratore, che il Dr. __________

non conosca il sistema sanitario svizzero e soprattutto i requisiti

assicurativi che lo caratterizzano ma i criteri per l’ammissione della

causalità sono di tipo giuridico e non è il medico che li acclara.

Egli fornisce unicamente i mezzi per valutarli, quindi

trattandosi di informazioni necessarie per ponderarli, non v’è alcun dubbio che

le sue informazioni siano essenziali e decisive per determinare la competenza

Lainf.

Va da sé che anche le sue informazioni, non solo

appaiono del tutto adatte per stabilire la connessità con il oppure i traumi,

ma sono anche piuttosto benvenute venendo da uno specialista di questo calibro,

che aiuta a dipanare la matassa laddove il sistema sanitario svizzero, per

quanto sicuramente all’avanguardia, presenta delle lacune per una pura questione

di massa critica.

D’altro canto, anche altri specialisti ammettono la

causalità, quali ad es. la Dr.ssa __________, la curante Dr.ssa __________ e

altri.

(…).

Da questo punto di vista, ragionando subordinatamente

solo e unicamente sulla causalità adeguata, tralasciando, per ipotesi di

lavoro, la centralità naturale che a nostro avviso rimane preponderante e

prioritaria, non v’è dubbio che il primo trauma abbia senz’altro agito da

effetto scatenante, quello più importante e decisivo, ma il secondo sia andato

ad impattare anche sul primo, provocando un ulteriore peggioramento, quindi una

modifica direzionale dello stato di salute.

Entrambi i traumi, in successione, sono da considerare

una doppia modifica direzionale dello stato di salute ed in questo senso tutti

i costi che ne derivano, ritenuto che i problemi più importanti stanno nella

instabilità della cerniera cranio-cervicale, in definitiva vanno a carico

dell’assicuratore infortuni. (…).” (doc. I)

1.6. Il

12 novembre 2019 il rappresentante del ricorrente ha prodotto ulteriore

documentazione (doc. III + allegati).

1.7. L’CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IX +

allegati).

1.8. In

data 14 gennaio 2020, l’__________ ha informato il Tribunale di aver revocato

con effetto immediato il mandato di patrocinio dell’assicurato (doc. XIII).

1.9.

Nel mese di marzo 2020, l’avv. RA 2 ha comunicato al TCA che l’ARP __________

di __________ l’ha nel frattempo designato quale nuovo rappresentante del

ricorrente (doc. XVII + allegato).

1.10.

In replica, il patrocinatore di RI 1 si è in sostanza riconfermato nelle

allegazioni e conclusioni già contenute nell’atto ricorsuale. Egli ha prodotto

ulteriore documentazione, in parte già presente agli atti, e ha richiamato

dall’CO 1 gli incarti relativi agli infortuni occorsi nel 2015, 2016 e 2017, la

corrispondenza e-mail e la registrazione di tutte le telefonate intercorse fra

loro. Dall’UAI ha richiamato l’incarto che lo riguarda (doc. XXV).

L’amministrazione

si è espressa in proposito il 25 giugno 2020 (doc. XXVII).

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2

Litigiosa

è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a dichiarare estinto il

proprio obbligo a prestazioni dipendente dagli infortuni del 2016 e 2017,

oppure no.

2.3

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4

Il

diritto alle prestazioni risultante da un infortunio assicurato presuppone

l’esistenza di un nesso di causalità naturale tra l’evento dannoso e il

danno alla salute. Questa condizione è adempiuta qualora si possa ammettere

che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto

verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece,

che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una conditio sine qua non del

danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno

alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.

406).

2.5

Se

un infortunio ha semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque

insorto anche senza questo evento, il nesso di causalità naturale tra i

disturbi accusati dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato

morboso preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio

(status quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o

poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U

142.

p. 75 consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Il

solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un infortunio, non

basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con questo medesimo

infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”; cfr. DTF 119 V

335.

consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid. 3b). Occorre di

principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base, l’esistenza del

nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in materia d’infortunio

del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di trauma equivalente oppure

di trauma cranio-cerebrale, senza dimostrazione di

un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un legame causale naturale

tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di guadagno, deve di principio

essere ammessa in presenza di un quadro clinico tipico caratterizzato da

disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi

della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi,

irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità,

ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo tipo così come delle sue

conseguenze, presuppone delle attendibili certificazioni medico-specialistiche

(cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359 consid. 4b; in merito alle misure

istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V 109 consid. 9 p. 122s.).

2.6

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più

criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e

dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha

dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:

gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a tale

classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è stato

vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale da un

punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).

2.7

In

presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di

un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di

deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere

esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e

ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a

seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti

organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,

consid. 2ss.).

2.8

Nella

DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da

più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della

causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,

specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al

rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.

In

quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di

procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che

hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre

stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla

classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e

all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame

dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La

Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova

dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con

l’infortunio (consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per

l’adeguatezza (consid. 10).

Per

quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente

ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di

salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei

problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi

perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è

indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza

dei disturbi -, una perizia pluri-/interdisciplinare (di tipo neurologico/ortopedico,

psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in caso di questioni

specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati

accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici

specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.

Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di

rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in

secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.

Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:

- le circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità

dell'infortunio;

- la gravità o particolare

caratteristica delle lesioni lamentate;

- la specifica cura medica

protratta e gravosa;

- i notevoli disturbi;

- la cura

medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il decorso sfavorevole della

cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- la rilevante incapacità

lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.

Nonostante

ciò che precede, la giurisprudenza citata al considerando 2.6. (DTF 115 V 133 e

403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione al rachide cervicale,

di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali, se i disturbi psichici

insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un danno alla salute

distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo a un trauma

d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente oppure a un

trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).

2.9

La

più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza

dei disturbi denunciati dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici

specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici

scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di

postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un

nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012

UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della

causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame

particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non

essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a

esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra

l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).

Ad esempio, questo principio è

stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010

consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che

era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del

nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi

a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla

salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità

adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai

traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice

contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era

data.

In una sentenza 8C_291/2012

dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a

proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto

inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico

provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né

neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.

Infine,

nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria

giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a

un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con

l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame

particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di

deficit organico.

2.10

Nella

presente fattispecie, con la decisione su opposizione impugnata, l’istituto

assicuratore resistente sostiene che i disturbi denunciati da RI 1 non

correlerebbero con un danno alla salute oggettivabile di origine traumatica. Di conseguenza, l’CO 1 ha proceduto a un esame particolare

dell’adeguatezza del nesso causale, giungendo alla conclusione che essa non è

data (cfr. doc. 192, p. 6 e p. 7 s.).

Questa

Corte constata che sulla questione dell’esistenza di un danno organico

oggettivabile di eziologia infortunistica a cui correlare la sintomatologia

presentata dall’assicurato, la documentazione specialistica agli atti non

appare univoca.

In

effetti, da una parte, con referto del 26 novembre 2018, la dott.ssa __________,

spec. FMH in neurologia, presso la quale l’assicurato è stato in cura sin dal

luglio 2016 (cfr. doc. 30 – fasc. 2), ha dichiarato che il ricorrente è

portatore di una anomalia della giunzione cranio-cervicale con parziale

assimilazione atlanto-occipitale, invaginazione basilare, platibasia e discesa

delle tonsille nell’ambito della sindrome di Arnold-Chiari. Al riguardo, ella

ha ritenuto ben possibile che l’anomalia in questione si sia “… scompensata

dopo due traumi distorsivi cranio-cervicali che il paziente ha subito sul posto

di lavoro. La sintomatologia clinica riferita dal paziente con vertigini

accentuate in posizione supina, cefalea, acufene, oscillopsia, difficoltà nella

deglutizione e instabilità alla marcia è del tutto congrua con questa sindrome

e attualmente i disturbi sono tali da limitare anche il riposo notturno.”. La

neurologa curante ha quindi disposto un consulto specialistico presso il dott. __________,

spec. in neurochirurgia spinale, della giunzione cranio-vertebrale e della base

del cranio, già medico aggiunto presso il __________ di __________ (doc. 97 –

fasc. 3).

Per

quanto qui d’interesse, a margine della consultazione del 25 gennaio 2019, il

dott. __________ ha sostenuto che l’insorgente presenta uno scompenso

post-traumatico (imputabile alle cadute del 2016 e 2017) di un’anomalia

anatomica interessante la giunzione cranio-cervicale e che non vi sono dubbi

circa il fatto che i disturbi denunciati siano legati a questa problematica,

malgrado l’assenza di un’evidente netta compressione (doc. 118, p. 3 s. –fasc.

3; dello stesso autore si veda pure la certificazione del 5 luglio 2019 – doc.

197, p. 76 – fasc. 1).

All’inserto

figura pure il referto 12 febbraio 2018 del dott. __________, direttore del __________

sito nello Stato di __________, il quale, diagnosticata una malformazione

Chiari I complessa (malformazione Chiari I + instabilità cranio-cerebrale),

un’assimilazione atlanto-occipitale, un’erniazione tonsillare asimmetrica e

un’invaginazione basilare, ha affermato segnatamente che, a suo avviso, il

trauma riportato è stato determinante nell’innescare la conversione sintomatica

della malformazione di Chiari I, con la precisazione che l’età del ricorrente

era già troppo avanzata per giustificare una conversione sintomatica spontanea,

poiché essa tende a manifestarsi tra i 15 e i 45 anni (doc. 118, p. 23 – fasc.

3).

Nel

rapporto di uscita del 30 agosto 2019, i sanitari della Clinica __________ di __________,

struttura presso la quale l’insorgente è rimasto degente dal 16 luglio al 14

agosto 2019, hanno posto, tra le altre, la diagnosi di disturbo organico

della personalità (ICD10: F07.0) (doc. AA, allegato al doc. III; in questo

senso, si veda pure il doc. C, sempre allegato al doc. III). Da notare che, con

referto del 20 dicembre 2018, la dott.ssa F. Aletti, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia presso il Servizio psico-sociale di __________, aveva qualificato

la problematica psichica lamentata da RI 1 di “… reattiva alla patologia

neurologica organica alla base cranica (anomalia della giunzione cranio

cervicale) scompensata dopo due traumi distorsivi cranio-cervicali subiti dal

paziente. Quest’ultimo riporta una sintomatologia caratterizzata da

insonnia, ansia cronica fluttuante, scarsa cura di sé, ideazione prevalente sull’incerto

e complesso iter terapeutico derivante dalla sua condizione neurologica/neurochirurgica

con conseguenti difficoltà relazionali sia intra che extra-familiari. Presenta

anche difficoltà nella deglutizione, instabilità alla marcia, deficit mnestici,

cefalea, acufeni compatibili con la condizione organica sopracitata.”

(allegato al doc. III – il corsivo è del redattore).

Dall’altra,

va segnatamente rilevato che, nel febbraio 2018, ha avuto luogo un consulto

specialistico presso la Clinica di neurochirurgia dell’Ospedale universitario

di __________. Dal relativo rapporto, datato 5 febbraio 2018, si evince che il

dott. __________, Capoclinica, ha diagnosticato un’impressione basilare con

platipasia, un’assimilazione atlanto-occipitale e una ptosi tonsillare,

precisando che “la sintomatologia riferita è di difficile interpretazione,

quantomeno atipica per quanto visibile agli esami neuroradiologici.” (doc. 50,

p. 2 – fasc. 3).

Con

referto 24 aprile 2018, i sanitari del Centro interdisciplinare per le

vertigini e di disturbi visivi neurologici dell’Ospedale universitario di __________,

presso il quale l’assicurato è stato sottoposto ad esame vestibolare, sono

pervenuti alla conclusione che, considerati l’anamnesi, l’esame clinico e i

reperti acquisiti nel frattempo, non era stato accertato alcun chiaro deficit

vestibolare centrale o periferico, suscettibile di spiegare la sintomatologia

denunciata (doc. 62, p. 2 – fasc. 3).

Con

apprezzamento del 14 gennaio 2019, il PD dott. T. Brandt, spec. FMH in

neurologia presso il Centro __________ dell’CO 1, ha sostenuto che il trauma

cranico riportato nell’agosto 2017, senza lesioni strutturali a livello

cerebrale e della giunzione cranio-cervicale, corrisponde tutt’al più a un

trauma cranio-cerebrale lieve e, perciò, non è atto a spiegare vari disturbi

aspecifici privi di correlato organico al di là dei sei mesi post-trauma.

Sempre a suo avviso, l’esistenza di un nesso causale tra l’infortunio e la

malformazione congenita di Arnold-Chiari I è da ritenere improbabile, e ciò

anche dal profilo di un suo possibile aggravamento, senza la prova di una

lesione (traumatica) del midollo spinale e del tronco encefalico inferiore a

livello della giunzione cranio-cerebrale (cfr. doc. 106 – fasc. 3).

Con

rapporto del 21 gennaio 2019, i dottori __________ e __________, Primario e

Capoclinica di chirurgia vertebrale e ortopedia presso il Centro __________ di __________,

hanno rilevato che la sintomatologia clinica del ricorrente è molto aspecifica

e non è dunque riconducibile alle alterazioni evidenziate dalle immagini

radiologiche. Inoltre, dalla TAC funzionale della cervicale del 21 agosto 2018

non sono emersi elementi a favore di un’instabilità, I sanitari in questione

hanno finalmente ritenuto indicato sottoporre l’assicurato a una nuova

valutazione psicosomatica e psichiatrica (doc. 182 – fasc. 3).

Invitato

dall’amministrazione a prendere posizione sulle considerazioni espresse dal

dott. __________, con apprezzamento del 26 settembre 2019, il dott. __________

ha osservato che dal rapporto del neurochirurgo appena citato non emerge la

prova di un correlato pato-anatomico giustificante la complessa sintomatologia

lamentata dall’assicurato. Inoltre, la conclusione riguardante la necessità di

un intervento neurochirurgico non è condivisibile a fronte di uno stato

neurologico normale con assenza di segni clinici e radiologici a favore di una

lesione del midollo spinale o di una mielopatia e si trova pure in contrasto

con le raccomandazioni neurochirurgiche espresse dal dott. __________ (doc. 183

– fasc. 3).

In

corso di causa, l’istituto resistente ha prodotto un apprezzamento

neuro-psichiatrico elaborato dai dottori __________ e __________, quest’ultimo

spec. in psichiatria e psicoterapia presso il Centro __________. A loro avviso,

in base a quanto risulta dal materiale iconografico a disposizione, con

verosimiglianza preponderante non si è in presenza di lesioni oggettivabili a

livello cerebrale o del midollo spinale cervicale, cosicché non è dimostrata

l’esistenza di conseguenze infortunistiche morfologiche. Di conseguenza,

difetta un sostrato organico oggettivabile per la problematica psichica, come

pure per i vari sintomi denunciati dall’assicurato, quali le cefalee, le

vertigini, il tinnitus, i problemi della deglutizione, le difficoltà alla

marcia e i disturbi percettivi scatenati dai movimenti della testa. Non è

peraltro dato un nesso causale perlomeno probabile tra il disturbo psichico

scompensato con segni narcisistici e paranoici o altri disturbi della

personalità e l’evento traumatico del 19 aprile 2016, rispettivamente del 15

agosto 2017 (allegato al doc. IX).

2.11

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati,

di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli

indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il

medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella

DTF 135 V 465, l’Alta Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si

trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista

dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.12

Chiamato

ora a pronunciarsi nel caso di specie, questo Tribunale non può, con

sufficiente tranquillità, ritenere accertato con il grado di verosimiglianza

richiesto dalla giurisprudenza federale che la complessa sintomatologia

presentata da RI 1, non correli con un danno infortunistico oggettivabile.

Infatti,

come è già stato messo in evidenza al considerando 2.10., su questo aspetto

agli atti figurano pareri specialistici - si veda in particolare quello del

dott. __________, che risulta essere uno dei massimi esperti della

malformazione di Arnold-Chiari, in base al quale i traumi subiti dal ricorrente

avrebbero reso sintomatica un’affezione congenita (la malformazione di

Arnold-Chiari) rimasta sino ad allora silente -, suscettibili di generare dei

dubbi, perlomeno lievi, circa la correttezza delle valutazioni su cui

l’amministrazione ha finalmente fondato la propria posizione. In questo

contesto, non può essere ignorato che i sintomi di cui soffre l’insorgente sono

largamente sovrapponibili a quelli provocati proprio dalla patologia in

questione (su questo aspetto, si veda il sito web dell’Istituto superiore di

sanità italiano – www.issalute.it).

In

simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa

essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che

occorra ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135

V 465 e la STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

2.13

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

Il

TF ha, al riguardo, sviluppato le seguenti considerazioni:

"

(…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die

erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an

die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden

Verfahrenssituation schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen

nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter

praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des

Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen

Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der

Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand,

dass die MEDAS von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes

Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009).” (DTF

137.

V 263-265)

In una sentenza

8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in

DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il

Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in

particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti

da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se

ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti

all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel

auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder

die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im

Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6

S. 471).” (STF 8C_59/2011, consid. 5.2)

In

una recente sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte

federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale

cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché

disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando

che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della

valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore

contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare

d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie

prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA).

Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i

presupposti per un rinvio degli atti all’istituto assicuratore, già per il

fatto che esso ha fondato la decisione impugnata essenzialmente sui pareri dei

propri medici fiduciari e, in ogni caso, non su una perizia amministrativa ex

art. 44 LPGA (per un caso analogo, si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio

2015.

consid. 3.2).

Per le

ragioni già esposte al considerando 2.12., si giustifica

pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché ordini una perizia

pluridisciplinare esterna (art. 44 LPGA) volta principalmente a stabilire se la

sintomatologia lamentata dall’assicurato correla, o meno, con un danno organico

oggettivabile e, nell’affermativa, se quest’ultimo costituisce una conseguenza

naturale di uno e/o dell’altro degli infortuni da lui subiti.

Sulla scorta delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamato a definire di

nuovo il proprio obbligo a prestazioni.

Vista la particolarità del

caso, questa Corte invita l’assicuratore resistente a conferire il mandato

peritale a degli specialisti di alto livello.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione dell’11 ottobre 2019 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova

decisione, come indicato al considerando 2.13.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

L’CO

1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 2'300 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti