35.2019.135
Accertata la stabilizzazione dello stato di salute per i disturbi di origine traumatica, assicuratore ha a ragione rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, in mancanza di un sufficiente discapito economico
21 settembre 2020Italiano44 min
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.135
CL/gm
Lugano
21 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 novembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 24 ottobre 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 3 gennaio 2015, RI 1,
a quel momento al beneficio delle
prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni, è scivolata nella vasca da bagno. Ritenuto che al momento del
sinistro ella era in stato di gravidanza, al fine di evitare un trauma
addominale nella caduta ha anteposto la spalla sinistra che ha, così, subito un
trauma contusivo (doc. 1; 14; doc. 105, pag. 1).
La risonanza magnetica
alla quale l’assicurata si è sottoposta dopo aver partorito, e meglio il 30
giugno 2015, ha rilevato la presenza di un impingement sottoacromiale senza
rottura della cuffia, a seguito del quale è stato attivato un programma
fisioterapico mirato (doc. 62).
In data 20 ottobre 2015, il
dr. med. __________ - specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia - ha
comunicato all’assicuratore che la qui ricorrente denunciava un “repentino
peggioramento della situazione avendo eseguito un movimento di iper-abduzione
ed extrarotazione” (doc. 81).
A fronte di tale
peggioramento, l’assicurata è stata indirizzata dal Prof. dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore, il quale, sia il 1° giugno 2016, che il 24 maggio 2017, ha
consigliato un intervento chirurgico (doc. 131, pag. 2; 191, pag. 2), cui RI 1
si è, poi, sottoposta il 10 agosto 2017 (cfr. doc. 131 pag. 2, 191 pag. 2, doc.
203 pag. 2).
Dopo un significativo
miglioramento, l’assicurata ha, però, fatto valere un peggioramento del suo
stato di salute (cfr. doc. 224 e 334). A causa del persistere dei dolori e
delle limitazioni alla spalla, è stata indirizzata al Centro __________, poi
alle Cliniche di riabilitazione di __________ e __________ (dove è stata
degente dal 12 luglio all’8 agosto 2018) ed in seguito sottoposta ad una nuova
artro-RM e ad un esame neurologico (cfr. doc. 248, 257, 268, 281, 286, 306 e
336)
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione 23 luglio 2019 - dopo che il 28 febbraio 2019 aveva dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni (spese di cura e indennità giornaliere)
successivamente al 31 marzo 2019 (cfr. doc. 346) - l’CO 1, tenuto conto dei
soli postumi infortunistici, ha assegnato all’assicurata un’indennità per
menomazione dell’integrità (IMI) del 15%, negandole, per contro, il beneficio
ad una rendita per invalidità (doc. 380).
L’opposizione – inerente
la sola rendita di invalidità, non essendo, per contro, contestata l’indennità
per menomazione stabilita dall’amministrazione - interposta in data 24 maggio
2019 dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 388) è stata respinta con
decisione su opposizione del 24 ottobre 2019 (doc. 393).
1.3. Con tempestivo ricorso, RI 1,
sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione
su opposizione - nonché della decisione 23 luglio 2019 - e, in via
principale, la condanna dell’assicuratore convenuto a riconoscerle le
prestazioni LAINF continuative, segnatamente le cure mediche e le indennità
giornaliere al 100%, mentre, in via subordinata, ha postulato
l’assegnazione di una rendita invalidità LAINF al 100%. Il legale ha, inoltre,
chiesto il riconoscimento di spese, tasse e ripetibili (che non ha
quantificato; doc. I).
Sostanzialmente, il patrocinatore
della ricorrente, sulla base dei certificati medici allegati al ricorso -
allestiti il 25 maggio 2019 dal dr. med. __________, il 21 marzo 2019 ed il 19
novembre 2019 dalla dr.ssa med. __________ - ha considerato che l’assicuratore
LAINF non ha valutato correttamente lo stato di salute dell’interessata, che
dovrebbe sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico alla spalla e
risulterebbe, pertanto, tutt’ora inabile al lavoro.
Il danno infortunistico,
inoltre, influirebbe sulla capacità lavorativa, motivo per il quale non appare
sostenibile stabilire che il reddito da invalida è di poco ridotto (- 6%)
rispetto a quello da valida. Anche volendo, poi, ipoteticamente considerare
l’incapacità lavorativa ritenuta nella decisione su opposizione, la ricorrente
postula una riduzione sociale almeno del 10%, in luogo di quella del 5% stabilita
dall’amministrazione (doc. I).
1.4. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nel prosieguo (doc. III).
1.5. Con osservazioni del 19
febbraio 2020, il rappresentante della ricorrente si è in sostanza riconfermato
nelle proprie allegazioni e conclusioni, ed ha prodotto il certificato medico
del 10 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ - medico curante
dell’assicurata -, che dà atto del perdurare dell’inabilità della ricorrente al
lavoro a causa dei dolori e della diminuita mobilità della spalla sinistra
(cfr. doc. XI ed allegato).
1.6. L’amministrazione si è
pronunciata al riguardo in data 13 marzo 2020 rilevando, in particolare, che
l’assicurata si è limitata a fornire una propria lettura degli eventi senza
portar alcun nuovo elemento fattuale o giuridico suscettibile di modificare la
posizione dell’amministrazione (doc. XV).
1.7. Con osservazioni del 19
maggio 2020, il patrocinatore della ricorrente, oltre che riconfermarsi nelle
proprie allegazioni, ha trasmesso un ulteriore certificato medico della dr.ssa
med. __________ di data 17 maggio 2020, che dà atto del fatto che la
problematica relativa alla spalla sinistra dell’assicurata non è stabile e che
quest’ultima necessita, ancora, delle cure (doc. XVII ed allegato).
1.8. Con risposta del 28 maggio
2020, l’CO 1 ha osservato che agli atti non vi è documentazione che permette di
accertare che lo stato della paziente non si è stabilizzato (doc. XIX + 1/4).
1.9. Con osservazioni del 25
giugno 2020, l’avv. RA 1 ha ribadito che il danno, infortunistico, alla salute
della propria assistita non si è ancora stabilizzato, e meglio come risulta dal
certificato 2 giugno 2020 del dr. med. __________ – specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia - ch’egli ha contestualmente prodotto. Per
tale ragione, vista la necessità di un ulteriore intervento chirurgico, si è
riconfermato nelle proprie precedenti allegazioni e conclusioni (doc. XXIII).
1.10. In risposta, l’CO 1 ha
rilevato che il dr. med. __________, nel rapporto 2 giugno 2020, si limita a
riferire del sospetto di una rottura del sovraspinato della spalla sinistra,
indicando la possibilità di migliorare la situazione con una ricostruzione
tendinea; possibilità che, rileva l’amministrazione, non è, però, sufficiente a
far nascere un obbligo d’indennizzo a carico dell’assicuratore (doc. XXV).
in
diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
stabilizzazione, oppure no, dello stato di salute dell’assicurata dal 31 marzo
2019 ed il suo diritto ad una rendita di invalidità.
Non è, invece, stato
contestato - ed esula, quindi, dalla presente vertenza - il riconoscimento di
un’IMI del 15%.
2.2. Condizioni di
salute infortunistiche stabilizzate dal 31 marzo 2019?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 589/2019 del 4
luglio 2019 consid. 4.2; STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
Il Tribunale federale ha
inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche.
Nella DTF 134 V 109,
l’Alta Corte si è in effetti espressa nei seguenti termini:
" (…)
4.3
Was unter einer namhaften Besserung des Gesundheitszustandes des
Versicherten ("une sensible amélioration de l'état de l'assuré",
"un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato" in der
französischen resp. italienischen Textfassung des Art. 19 Abs. 1 UVG) zu
verstehen ist, umschreibt das Gesetz nicht näher. Mit Blick darauf, dass die
soziale Unfallversicherung ihrer Konzeption nach auf die erwerbstätigen
Personen ausgerichtet ist (vgl. etwa Art. 1 [seit 1. Januar 2003 Art. 1a mit
unverändertem Wortlaut] und Art. 4 UVG), wird sich dies namentlich nach
Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, bestimmen. Dabei
verdeutlicht die Verwendung des Begriffes "namhaft" durch den Gesetzgeber,
dass die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins Gewicht
fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (vgl. Urteile U 244/04
vom 20. Mai 2005, E. 2, nicht publ. in: RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, und U 412/00 vom 5. Juli 2001, E. 2a; ALFRED MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl., Bern 1989, S. 274). (…)”
Al riguardo, cfr. pure STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.
In una recente sentenza
8C_614/2019 del 29 gennaio 2020 consid. 5.3, l’Alta Corte ha precisato la
giurisprudenza di cui alla DTF 134 V 109, nel senso che quello dell’atteso
aumento o ripristino della capacità lavorativa, non rappresenta un criterio di
valutazione esclusivo. La prosecuzione della cura medica - in quella
fattispecie, si era trattato di un intervento chirurgico volto a eliminare il
dito “a scatto” - può ancora comportare un sensibile miglioramento delle
condizioni di salute, anche se la persona assicurata ha già ripreso in misura
completa la sua precedente attività professionale.
Il diritto alla cura
medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF).
2.2.2. In concreto, si rileva che già
in occasione della visita del 27 febbraio 2019, il medico __________ - dr. med.
__________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore –, dopo che il Prof. dr. med. __________ si era già espresso sul
caso, rilevando che un ulteriore tentativo di stabilizzazione era
controindicato e che le opzioni terapeutiche erano da ritenersi limitate (doc.
334), ha considerato la situazione a livello della spalla sinistra
dell’assicurata stabilizzata dal punto di vista medico e precisato che ulteriori
trattamenti medici non sarebbero stati suscettibili di migliorarne le
condizioni. Contestualmente, il dr. med. __________ ha ritenuto la medesima
abile in un’attività lavorativa confacente ai limiti funzionali già emersi nel
corso della visita del 13 settembre 2018 (cfr. doc. 305, pag. 5), con una
diminuzione del rendimento del 10% in una giornata lavorativa di 8-9 ore a
causa della necessità di eseguire minime pause aggiuntive per la problematica
algica costante alla spalla non dominante sinistra (doc. 351, pag. 5).
Per tale ragione,
l’assicuratore contro gli infortuni ha previsto il versamento delle indennità
giornaliere fino al 31 marzo 2019 (compreso; doc. 342).
Il patrocinatore
dell’assicurata, fondandosi sui rapporti 18 aprile e 23 maggio 2018 del dr.
med. __________ (all. a doc. 371; doc. 376) ha, invece, fatto valere la mancata
stabilizzazione dello stato di salute, sostenendo, in particolare, innanzitutto
che vi fosse la necessità di sottoporsi ad una serie di esami preliminari in
vista di un necessario intervento chirurgico (doc. 371) e, in sede di
opposizione, che tale imprescindibile intervento fosse necessario, sebbene
momentaneamente escluso in ragione della nuova gravidanza dell’assicurata (doc.
388).
Chiamato ad esprimersi,
sui rapporti del dr. med. __________, il dr. med. __________, dapprima, ha
rilevato che il rapporto 18 aprile 2019 non apportava nuovi elementi atti a
modificare le risultanze della visita __________ del 27 febbraio 2019 e ha
ritenuto, come già concluso dal Prof. dr. med. __________ che ulteriori
trattamenti medici non avrebbero portato a miglioramenti. Successivamente, il
medico __________ ha rilevato che la procedura atta a valutare la presenza, o
meno, di un’infezione low grade non era stata ritenuta necessaria dal
dr. med. __________, “…essendo già stata diagnosticata la causa dell’attuale
sintomatologia residuale lamentata e non avendo certezza che un’eventuale
infezione di basso grado modificherebbe in misura preponderatamente probabile
l’attuale clinica della spalla”. Il dr. med. __________ ha, quindi,
ritenuto che il rapporto del dr. med. __________ del 23 maggio 2019 non apporta
nuovi elementi, atti a modificare la precedente presa di posizione del 27
febbraio 2019, in quanto lo specialista si limita a riferire (senza ritenere
che ciò sia necessario) “di un complemento di indagine diagnostica che
potrebbe essere eseguito in un tempo successivo al parto dell’assicurata”:
anche qualora dovesse essere confermata la presenza di un’infezione low grade,
ha aggiunto, ciò non inficerebbe in maniera preponderatamente probabile sulla
stabilizzazione dei parametri valutati con visita del 27 febbraio 2019 (doc.
392).
Pendente ricorso,
l’assicurazione ha, inoltre, prodotto il rapporto del dr. med. __________
relativo alla consultazione dell’11 dicembre 2019. Lo specialista, senza più
fare alcun accenno ad un’infezione low grade, ha indicato di aver “spiegato
alla paziente che eventualmente potrebbe ancora rifare un’artro risonanza
magnetica per stabilire se dal lato strutturale vi possa essere un difetto, ciò
che non è stato visto comunque più di un anno fa all’ultima artro risonanza
magnetica.” (doc. XIX 1).
Effettuata la RM, il dr.
med. __________ ha rivisto la paziente e confermato che vi è un’oggettività
diversa dalla soggettività e non ha previsto ulteriori controlli (doc. XIX 3).
L’assicurata si è, quindi,
rivolta al dr. med. __________, che il 5 maggio 2020 ha espresso il sospetto
che i dolori di cui la medesima soffre potrebbero essere originati da una
lesione del sovraspinato, ha proceduto ad un’ulteriore infiltrazione ed ha
precisato che, se la situazione non fosse migliorata, avrebbe preso in
considerazione un’artroscopia diagnostica con prelievo di biopsie, oltre ad
un’eventuale ricostruzione tendinea (doc. XIX 4).
Ancora il 2 giugno 2020,
il dr. med. __________ ha indicato, a fronte della sospetta rottura parziale
articolare del sovraspinato della spalla sinistra, che il passo successivo
sarebbe quello di un’artroscopia diagnostica (doc. M all. a doc. XXIII).
Secondo la giurisprudenza
federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della
stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, il 1° aprile 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388;
STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2)
Alla luce degli elementi
appena descritti, il TCA ritiene che, a ragione, l’CO 1 ha ritenuto stabilizzato
il caso e dichiarato estinto il diritto alla cura medesima e all’indennità
giornaliera successivamente al 31 marzo 2019. L’assicurata aveva infatti
ritrovato a quel momento una piena capacità lavorativa in attività adeguate al
danno alla salute.
D’altra parte, non esistono
elementi tali da poter concludere che attraverso un’operazione chirurgica o
altri trattamenti ella ritroverebbe una piena capacità lavorativa nella sua
professione.
Non permette di giungere a
diversa conclusione e di rimettere, quindi, in discussone le conclusioni del
medico __________, la documentazione medica agli atti, segnatamente quanto
attestato dal dr. med. __________ e dal dr. med __________. In effetti, il
primo, nel rapporto 23 maggio 2019 (invero oltretutto superato dai due rapporti
successivi di cui sopra), ha semplicemente proposto interventi di tipo
diagnostico fondati su sospetti circa la presenza di una infezione low grade
che successivamente non ha, peraltro, più menzionato. __________, da parte sua,
ha espresso (pure) semplici sospetti circa una possibile lesione della cuffia,
peraltro esclusa nella RM del 16 gennaio 2020 e non refertata dal Prof. dr.
med. __________ in occasione dell’intervento del 10 agosto 2017. Ora, da questo
punto di vista, la documentazione medica a disposizione parla chiaramente a
favore di una situazione ormai stabilizzata.
Considerata, inoltre,
l’assenza di certificazioni specialistiche atte a generare dei dubbi, anche
soltanto lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), circa
l’attendibilità di quanto attestato dal medico __________, questa Corte ritiene
accertato che le condizioni di salute infortunistiche si sono stabilizzate, al
più tardi, dal 31 marzo 2019. A ragione l’CO 1 ha pertanto dichiarato estinto
il diritto alle prestazioni sanitarie in virtù dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.
Va comunque sottolineato
che qualora dovesse intervenire un peggioramento, l’insorgente potrà annunciare
una ricaduta del sinistro, con ripristino del diritto alle prestazioni di corta
durata (cfr. art. 11 OAINF).
Accertata la
stabilizzazione dello stato di salute in riferimento ai disturbi di origine
traumatica, il TCA deve ora esaminare se l’assicurato ha diritto ad una rendita
di invalidità oppure no.
2.3. Diritto ad una rendita di
invalidità?
2.3.1. Giusta
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una
sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8
cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase
LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti
di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato
che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di
invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18
cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la
giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti
si veda pure la DTF 130 V 343.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale adeguato (fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.3.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo
2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,
in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U
187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.
28 cpv. 4 OAINF:
Se a causa della sua età
l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la
diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età
avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che
potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute
della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.3.3
Vale qui la pena di ricordare
che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella
vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la
determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal
singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione
coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle
assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima
fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado
d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante, il singolo
assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità
fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti,
dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno
totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore
sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V
135; 126 V 292, 119 V 471).
In tal senso, in una
sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique
VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un
infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l’AI deve in linea di
principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in
ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può
essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione
diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF
131.
V 123).
In una decisione U183/98
dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve
scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che
quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che
dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità
non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore
infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare
un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del
coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle
quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione
dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione
invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid.
4.3
pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto
2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta Corte ha infatti
statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una
decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione
dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o
il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per
l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367
consid. 2.2.).
Il medesimo principio
vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione
effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28 agosto 2007,
pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente il
Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per
l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità
dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio
2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid.
2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30
agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4;
STCA 35.2017.109 del 13 giugno 2018, consid. 2.7.2; STCA 35.2017.111 del 20
giugno 2018, consid. 2.8.3).
2.3.4
Nel caso concreto,
l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata il diritto ad una
rendita d’invalidità facendo, essenzialmente, capo, per quanto riguarda
l’esigibilità lavorativa, alle relative valutazioni del medico __________, espresse
in occasione delle visite del 13 settembre 2018 e del 27 febbraio 2019.
Per quel che ne è
dell’esigibilità al lavoro, il 13 settembre 2018 il dr. med. __________ ha
considerato che, se dalla valutazione del prof. dr. med. __________ non fosse
emersa una chiara indicazione chirurgica, il caso sarebbe stato considerato
stabilizzato e l’assicurata ritenuta abile al 100 % in un’attività confacente
ai limiti funzionali espressi nel seguito in relazione allo stato dopo una
contusione alla spalla sinistra con slap lesion da valutare sul mercato
generale del lavoro. L’esigibilità lavorativa è stata contestualmente così
descritta:
" Molto
spesso può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi pesi fino a 5 kg,
talvolta può sollevare e portare fino all’altezza dei fianchi pesi leggeri (tra
5.
e 10 kg); mai più può sollevare e portare pesi medi e pesanti fino
all’altezza dei fianchi; spesso può sollevare oltre all’altezza del petto pesi
fino a 5 kg; mai più può sollevare oltre all’altezza del petto pesi superiori
ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare attrezzi leggeri e di precisione, attrezzi
medi, mai più può eseguire lavoro pesante e lavoro manuale rozzo, lavoro molto
pesante; molto spesso può eseguire la rotazione della mano. Di rado può eseguire
lavori sopra la testa, molto spesso può eseguire la rotazione, posizione seduta
e inclinata in avanti, posizione in piedi e inclinata in avanti, posizione
inginocchiata, flessione delle ginocchia; molto spesso può mantenere una
posizione di lunga durata seduta, in piedi, a libera scelta. Molto spesso può
camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato, salire le scale,
mai più su scale a pioli. Possibile l’uso delle due mani, equilibrio e stare in
equilibrio.” (doc. 305, pag. 5)
Dal rapporto del 4
febbraio 2019 del Prof. dr. med. __________, le cui conclusioni sono, poi,
state riprese dal dr. med. __________, risulta che un tentativo di
stabilizzazione è controindicato, poiché non ci si possono attendere
miglioramenti. Per tale motivo, lo specialista ha indicato un ri-orientamento
professionale (doc. 334).
In occasione della visita
del 27 febbraio 2020, il dr. med. Bianco si è, quindi, espresso nel senso di
un’abilità dell’assicurata in un’attività confacente ai limiti funzionali già
indicati, con una diminuzione del rendimento del 10% in una giornata lavorativa
di 8-9 ore a causa della necessità di eseguire minime pause aggiuntive per la
problematica algica costante alla spalla non dominante sinistra, da valutare
nel mercato generale del lavoro (doc. 351, pag. 5).
In sede ricorsuale il
patrocinatore dell’assicurata ha contestato che quest’ultima possa essere
considerata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte,
rispettose delle limitazioni funzionali. A sostegno della pretesa di totale
inabilità lavorativa ha prodotto i certificati allestiti dal medico curante
dell’assicurata, dr.ssa med. __________ - la quale il 21 marzo 2019, ha
rilevato che la paziente “rimane inabile al 100% al lavoro perché deve
sottoporsi ad un intervento chirurgico alla spalla” (all. G a doc. I), il
19.
novembre 2019 che “la situazione della spalla sinistra della paziente (…)
è in progressivo peggioramento” (all. G a doc. I), il 10 febbraio 2020 che
“la paziente (…) continua ad essere inabile al lavoro, nella misura del
100%, a causa dei dolori e della diminuita mobilità della spalla sinistra”
(doc. I all. a doc. XI) ed il 17 maggio 2020 che “attualmente la situazione
della problematica alla spalla sinistra non è stabile. Per questo motivo la
paziente necessita ancora delle cure mediche per migliorare la sua situazione”
(doc. L all. a doc. XVII) – nonché il 23 maggio 2019 dal dr. med. __________ ed
il 2 giugno 2020 dal dr. med. __________ (sui contenuti ci si è già espressi,
cfr. consid. 2.2.2.).
2.3.5
Secondo la giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i
mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la
documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto
sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra
loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle
prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto
che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga
conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in
piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF 125 V 351 seg.
(= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Per quel che riguarda le perizie
allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro
riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi
concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del
10.
luglio 2003; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti
dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono
legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.3.6
Chiamato a pronunciarsi della
concreta evenienza, il TCA ritiene di poter validamente far capo alla
valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal medico __________,
specialista proprio nella materia che qui interessa, nel corso delle visite del
13.
settembre 2018 e del 27 febbraio 2019, senza che si riveli necessario
procedere ad ulteriori atti istruttori.
Il medico fiduciario,
valutati i postumi infortunistici, ha infatti considerato, alla luce della
situazione oggettiva, l’assicurata pienamente abile al lavoro nello svolgimento
di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali derivanti dalle
problematiche interessanti la spalla sinistra, con una diminuzione del
rendimento del 10 % (doc. 305 e 351).
Del resto, gli impedimenti
funzionali che presenta l’insorgente sono quelli che si riscontrano,
usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in sostanza, si
tratta dell’impossibilità di sollevare, rispettivamente, trasportare pesi anche
solo relativamente importanti, nonché d’ingaggiare l’arto superiore interessato
in mansioni da eseguire al di sopra dell’orizzontale (cfr. fra le tante, STCA
35.1998.63
del 23 novembre 1998 e 35.1998.117 del 29 luglio 1999, confermata
dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3 gennaio 2000).
La valutazione
dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta plausibile anche
alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di seguito,
riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo degli arti
superiori.
Ad esempio, in una
sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha ritenuto
realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità lavorativa
in attività alternative, trattandosi di un assicurato cinquantacinquenne che -
a causa dei postumi infortunistici interessanti, in particolare, la spalla
destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10
kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi
movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio
oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto
per il braccio adominante.
In una sentenza 35.1997.23
dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal TFA con sentenza U 449/00
dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato totalmente abile in
attività sostitutive confacenti, specificatamente in
professioni nell'esercizio delle quali la mano sinistra, adominante, avesse
funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo l'avviso dei medici, presentava
una mano sinistra infortunata praticamente inutilizzabile, fatta eccezione per
delle prese a tre dita senza forza.
Il TFA è pervenuto alla
medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto 2001, parzialmente
pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un assicurato di
professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali
all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo
pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con
la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2
kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).
In una sentenza 35.2002.88
del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha giudicato completamente abile
in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico, comportanti in prevalenza
dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a causa di un, citiamo:
"importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare all'emicinto
scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il gomito
flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere. Ipersensibilità
nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di innervazione del
nervo ascellare", il medico di fiducia dell'assicuratore aveva ritenuto,
citiamo: "… limitato nelle attività lavorative che richiedono l'ingaggio
dell'arto superiore destro al di sopra della vita, scostato dal tronco, così
come nei movimenti di rotazione.
Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al tronco.".
Nella STF U 200/02 del 20
maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la quale, a causa di un
infortunio professionale alla mano sinistra adominante, aveva subito
l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una frattura pluriframmentaria
della falange basale con instabilità a livello delle articolazioni
interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una mano, l’Alta
Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo ortopedico.
In un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TF ha considerato in grado di
svolgere a tempo pieno semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di
controllo, così come lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo
della gastronomia o in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva
di dolori cronici alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di
un’importante rottura della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa
del tendine dei muscoli sovra- e infraspinato, rottura parziale del tendine
sottoscapolare e lussazione del tendine del bicipite), di un’artrosi
dell’articolazione acromio-claveare e di una persistente pseudoparalisi del
braccio destro (diagnosi differenziale: spalla congelata post-traumatica).
In una sentenza
8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di svolgere a
tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato che
presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della spalla
e del braccio destro dominante.
In una sentenza 35.2013.74
dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta incontestata in giudicato,
questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una piena abilità in attività
lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che aveva subito
l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega circolare.
Infine, in una sentenza
35.2017.10
del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato completamente abile al
lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato che presentava uno stato
dopo contusione del dorso della mano destra con sviluppo di una malattia di
Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una situazione paragonabile a un
amputato del braccio destro.
Secondo questo Tribunale,
le certificazioni agli atti della dr.ssa med. __________, peraltro non
specializzata nella branca della medicina che qui interessa, segnatamente la
chirurgia ortopedica, non sono atte a generare di dubbi, nemmeno lievi, circa
la correttezza della valutazione del dr. med. __________ e non sono, quindi, in
grado, di incidere sulla valutazione dell’esigibilità lavorativa
dell’esecuzione di attività adatte espressa dal medico __________.
Per i motivi suesposti
(cfr. consid. 2.2.2.), nemmeno i rapporti 23 maggio 2019 del dr. med. __________
e 2 giugno 2020 del dr. med. __________ possono condurre ad una diversa
soluzione.
In esito alle
considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi concludere che
l’assicurata, da una parte, è definitivamente impedita nell’esercizio della sua
originaria professione di cameriera, ma che, d’altra parte, è in grado di
svolgere attività leggere dal profilo del sollevamento, trasporto di pesi e
della manipolazione di attrezzi, che non implicano un utilizzo dell’arto
superiore al di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale
del lavoro, con un rendimento del 90%.
Ciò non esclude, come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.2.2.) la possibilità di procedere ad una
rivalutazione nell’ambito di una ricaduta, qualora in futuro lo stato di salute
dell’interessata dovesse peggiorare.
2.3.7
Si tratta, ora, di valutare le
conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Per
quanto concerne il reddito da valida, l’amministrazione, ritenuto che al
momento dell’infortunio l’assicurata, avrebbe realizzato un guadagno annuo
lordo pari a fr. 50'251.33, calcolati facendo capo ai dati statistici 2016
afferenti al settore dei servizi di alloggio e ristorazione, livello di
competenza 1, riportati alle ore usuali del ramo (42.4) e aggiornati al 2019
(382).
Questo valore - peraltro
non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal TCA.
2.3.8
Per quanto riguarda il reddito
da invalida, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito
in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale
in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella
medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola
stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;
dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata
in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un
gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente
inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può
giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei
redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la
parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una
deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali
sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito
non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di
parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che “nel corso degli
ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti divenuto sempre più
dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe richiesto investimenti
considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la collaborazione richiesta da
parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è stata percepita dalle
imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste ragioni, la CO 1 ha quindi
deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati statistici RSS nel quadro della
fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a partire dal 1° gennaio 2019”.
2.3.9
Nella presente fattispecie
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 47'323.24 il reddito da invalida,
facendo capo alla tabella TA1 2016, media totale, livello di qualifica 1,
donne, aggiornato (utilizzando, però, erroneamente la tabella T1.15 in luogo
della T1.2.15) al 2019, tenendo conto di una riduzione del rendimento del 10% e
di una deduzione sociale del 5% per prendere in considerazione le limitazioni
funzionali che potrebbero comportare una diminuzione del salario teorico.
Il
TCA ritiene che - a ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici, visto
che al momento dell’infortunio l’assicurata era disoccupata (cfr. 8C_728/2016
del 21 dicembre 2016 consid. 4; in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017
del 3 marzo 2017 consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6 dicembre
2017, consid. 2.9; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.1).
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella RSS 2016 TA 1 (al proposito dell’applicabilità dei dati statistici
più attuali disponibili al momento in cui è stata emanata la decisione su
opposizione [in casu 24 ottobre 2019], si veda la STF 8C_228/2017 del 14 giugno
2017, consid. 4.1.7.), l’assicurata, svolgendo nel 2016 una professione che
presuppone qualifiche inferiori (livello 1 di qualifica) nel settore privato
svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore
privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347 ss. e SVR 2002 UV 15 p. 47 ss.) avrebbe
potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo di fr. 4'363.-.
Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. mensili 4'548.45, oppure
fr. 54'581.15 per l’intero anno (4'548.45 x 12 mesi).
Dopo adeguamento
all’indice dei salari nominali (cfr. tabella T.1.2.15) si ottiene, per il 2019,
un reddito annuo di fr. 55'609.95.
Siccome la capacità
lavorativa residua dell’assicurata è limitata al 90%, il reddito statistico da
invalida deve essere ridotto in proporzione e si attesta, pertanto a fr. 50'048.95.
Con la propria impugnativa,
la ricorrente fa, inoltre, valere che sul reddito statistico da invalida
andrebbe operata una riduzione sociale del 10% almeno, e ciò per tenere conto
delle limitazioni legate al danno alla salute e del fatto di poter esercitare
attività adeguate solamente in misura parziale.
L’amministrazione non
ritiene, da parte sua, che il reddito statistico da invalido debba essere
decurtato oltre, segnatamente poiché avrebbe fatto un uso diligente del proprio
margine di apprezzamento ammettendo una decurtazione sociale del 5%.
Per
quel che concerne la deduzione sociale, il TCA ricorda che secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato,
al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
Chiamato a pronunciarsi,
questo tribunale constata che, nonostante il danno alla salute infortunistico, RI
1.
sarebbe in grado di esercitare un’attività lavorativa adeguata sull’arco
dell’intera giornata, con un rendimento, però, ridotto determinato dalla
necessità d’intercalare delle pause supplementari. Secondo il TCA, un’ulteriore
decurtazione del reddito statistico non può entrare in linea di conto nemmeno
in ragione delle limitazioni legate al danno alla salute presentata
dall’assicurata, e ciò nella misura in cui se ne è già tenuto conto nella
valutazione medica della (in-) capacità lavorativa. Se così non fosse, ciò si
tradurrebbe in un’inammissibile doppia presa in considerazione del medesimo
fattore (cfr., fra le tante, la STF 9C_223/2018 dell’11 aprile 2019, consid.
3.2
e riferimenti ivi menzionati).
Questo Tribunale non
ravvede altre circostanze personali o professionali che potrebbero entrare
(anche solo) in linea d conto a titolo di deduzione sociale.
Il reddito da invalida
ammonta, dunque, a fr. 47'546.50.
Ora, confrontando i fr. 47'546.50
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla
salute, e cioè fr. 50'251.33, risulta ch’ella subisce una perdita di guadagno
del 5.38%, ciò che non le dà diritto ad una rendita di invalidità.
La decisione su
opposizione merita, quindi, conferma ed il ricorso è respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti