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Decisione

35.2019.136

Discussa estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna

7 settembre 2020Italiano26 min

2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.136

CL/gm

Lugano

7 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 7 novembre 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In

data 16 settembre 2016 RI 1, di professione carpentiere, dipendente della __________

e, perciò, assicurato contro gli infortuni professionali presso l’CO 1, è stato

colpito al braccio sinistro dal tubo con il quale stava gettando il cemento (improvvisamente

sganciatosi) riportando la “rottura dell’avambraccio e gomito sinistro.

Contusione spalla sinistra” (doc. 1, inc. 2).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Dagli atti di causa emerge

che nel prosieguo RI 1 è rimasto vittima di un ulteriore infortunio: il 28

febbraio 2017 egli è caduto nel posteggio dell’__________, riportando plurime

contusioni, segnatamente al braccio ed al ginocchio sinistri. Gli esami

radiografici eseguiti il giorno stesso presso il Pronto soccorso ortopedico

dell’__________ non hanno evidenziato fratture (doc. 3, inc. 1).

Anche per questo sinistro l’amministrazione ha riconosciuto la propria

responsabilità.

1.3. Esperiti

gli accertamenti medici-amministrativi del caso, con decisione formale del 16

aprile 2019, l’CO 1 ha sostenuto che, secondo il criterio della probabilità

preponderante, i disturbi lamentati da RI 1 non erano più in relazione causale

con gli infortuni occorsigli. L’assicuratore ha, quindi, dichiarato estinto il

diritto del qui ricorrente alle prestazioni (spese di cura ed indennità

giornaliere) a decorrere dal 6 marzo 2017 per il inc. 2 (infortunio 16

settembre 2016) e dal 17 aprile 2017 per il inc. 1 (infortunio del 28 febbraio

2017; doc. 47, inc. 1 e doc. 77-78, inc. 2).

1.4. A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 in data 7 novembre 2019

(doc. 50, inc. 1), l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua

prima decisione, argomentando, in particolare, che l’infortunio del 16

settembre 2016 aveva unicamente comportato un peggioramento transitorio dello

stato pregresso alla spalla sinistra (doc. 87, consid. 7, pag. 7, inc. 2).

1.5. Con tempestivo ricorso del 9

dicembre 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha, in sostanza, chiesto che

venga accertato il nesso di causalità tra gli eventi infortunistici assicurati

e il danno alla salute presentato, nel senso che la decisione su opposizione 7

novembre 2019 venga annullata e che al suo assistito vengano riconosciute le

prestazioni assicurative anche successivamente al 6 marzo ed al 17 aprile 2017.

Chiede, in particolare, il riconoscimento delle spese per le necessarie cure mediche,

nonché una rendita del 100% ed un’IMI almeno del 50%.

Sostanzialmente, il patrocinatore,

fondandosi sulle valutazioni - per le quali meglio si dirà nel prosieguo - dei

medici privatamente consultati dal proprio assistito, dr. med. __________ e __________,

ha contestato le conclusioni del medico __________, secondo cui i disturbi alla

spalla sinistra risentiti dall’assicurato non sono più in nesso causale con gli

infortuni del 16 settembre 2016 e del 28 febbraio 2017. In particolare, l’avv. RA

1 ha rilevato che l’assicuratore ha riconosciuto i sinistri del 16 settembre

2016 e del 28 febbraio 2017 come infortuni, ma ne ha, poi, banalizzato la

gravità, limitando, quindi, erroneamente, il riconoscimento delle prestazioni

al 6 marzo, rispettivamente, 17 aprile 2017. In realtà, evidenzia il legale, il

danno al braccio ed alla spalla sinistri non si sarebbero risolti,

permanendone, anzi, a tutt’oggi le conseguenze, con limitazioni funzionali e

dolori persistenti.

Da ultimo, l’avv. RA 1 ha

protestato spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato, doc. I).

1.6. Nella risposta del 3 febbraio

2020, l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso presentato da RI 1 e la

conseguente conferma della decisione su opposizione del 7 novembre 2019.

A sostegno delle proprie

argomentazioni, l’assicuratore ha ritenuto che i pareri medici dei dr. med. __________

e __________ proposti dall’assicurato non riescono a scalfire l’opinione del

medico fiduciario, alla quale va prestata fede ed alla quale deve essere attribuito

pieno valore probatorio (doc. V).

1.7. Con

osservazioni 4 marzo 2020, il patrocinatore dell’assicurato si è

sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. IX).

1.8. Il

doc. IX è stato inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. X).

in diritto

in ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine

alle proprie prestazioni a contare dal 6 marzo 2017 per l’infortunio del 16

settembre 2016, rispettivamente dal 17 aprile 2017 per l’infortunio del 28

febbraio 2017, oppure no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla

continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento

sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.4. Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF

134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;

DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA

U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;

STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3,

pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p.

250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V

32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di

regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a

giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;

DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e

406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando lo stato di

salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (status quo ante);

- quando lo stato di

salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza

l'infortunio (status quo sine)

(cfr. STF 8C_12/2019 del 4

marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U

142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri

71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

2.5. Nel

caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha fondato la

decisione di dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni in relazione

al danno alla spalla sinistra sulla base dei pareri del 30 gennaio e 6 aprile

2017, del 16 aprile e del 16 ottobre 2019 espressi, al riguardo, dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore.

Con

la propria impugnativa, il ricorrente, fondandosi in particolare sui pareri dei

dr. med. __________ e __________, ai quali il suo assistito si era privatamente

rivolto, contesta la fondatezza delle conclusioni cui è, a più riprese giunto

il medico fiduciario dell’amministrazione. Egli, per il tramite del proprio

legale, sostiene, sostanzialmente, che la perdurante situazione della spalla

sinistra non sarebbe imputabile a uno stato morboso preesistente, bensì agli

eventi del 16 settembre 2016 e del 28 febbraio 2017.

Dagli

atti emerge quanto segue.

In

occasione della visita di controllo del 30 gennaio 2017, il medico __________ ha osservato che “la problematica

della spalla sinistra (…) è solo in modo possibile conseguenza dell’infortunio

del 16.09.2016. La problematica degenerativa e cronica con probabilità

preponderante con la multi-lesione della cuffia è di origine degenerativa, come

ben descritto nella risonanza magnetica del 03.01.2017. La contusione verso

l’avambraccio può aver portato ad una distorsione con danno passeggero

indiretto verso la spalla sinistra ma il meccanismo non può essere in grado di

causare questa situazione cronica pluri-tendinopatica alla spalla sinistra”.

Contestualmente, il medico fiduciario ha, inoltre, rilevato che l’ecografia

post-infortunio aveva evidenziato che anche all’arto destro era costatabile una

simile problematica degenerativa (doc. 52, pag. 4-5, caso 25.50571.16.1).

Il

9 marzo 2017, il ricorrente è stato privatamente visitato dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia ed esercitante presso __________,

__________. Per quel che ne è della spalla sinistra, quest’ultimo, in base alla

risonanza magnetica del 1° marzo 2017, ha constatato una rottura transmurale

inserzionale del sovraspinato senza retrazione, spazio sottoacromiale di 6 mm e

concomitanti alterazioni degenerative. Ha, poi, concluso che la mancanza di

retrazione del tendine fa supporre che rottura del sovraspinato sia avvenuta

per un trauma e non per una degenerazione. Il dr. med. __________ ha, inoltre,

consigliato al proprio paziente l’esecuzione di un’artroscopia con

ricostruzione della cuffia dei rotatori (doc. 57, pag. 2, inc. 2).

Invitato

ad esprimersi a seguito del secondo infortunio patito da RI 1, in data 6 aprile

2017 il medico __________ ha osservato che “L’ultima

risonanza magnetica del 29.03.2017 mostra una situazione invariata e come alla

risonanza magnetica del 10.02.2017. Il banale infortunio non ha portato a

nessuna lesione né cambiamento della importante situazione degenerativa della

spalla sinistra.”.

Ha,

poi, precisato che il gomito sinistro era guarito, non notandosi, peraltro,

alcuna dolorabilità della vecchia frattura. Per tale motivo, ha aggiunto il dr.

med. __________, non vi era “clinicamente una giustificazione per i dolori

alla mano e al gomito”.

In

relazione alla spalla sinistra, il medico fiduciario ha rilevato che “un’attivazione

dei dolori è spiegabile ma in assenza di edemi e di versamenti intra-articolari

si può dichiarare un’estinzione del nesso causale con l’infortunio del

28.02.2017” (doc. 21, inc. 1, pag. 4).

Dopo

aver rivisitato il ricorrente il 7 aprile 2017, il dr. med. __________, con

riferimento alla spalla sinistra dell’assicurato, ha osservato che “la

qualità del tendine risulta ottimale, non vi è nessun segno di tendinosi,

nessun conflitto sottoacromiale in quando lo spazio è adeguato, non vi è

un’alterazione degenerativa acromio clavicolare che possa determinare un’impronta

a livello tendineo o determinare ulteriori degenerazioni sovrapponibili alla

rottura presente. Nessuna alterazione cartilaginea omero-scapolare”. Ciò

posto, egli ha ritenuto che la lesione alla spalla non è di natura degenerativa,

bensì post-infortunistica (doc. 39, pag. 2, inc. 1, doc. 64, pag. 2, inc. 2).

Il

12 marzo 2018, il patrocinatore dell’assicurato ha, inoltre, prodotto la

valutazione medica 2 marzo 2018 del Prof. dr. med. __________, specialista FMH

in chirurgia generale, traumatologia e chirurgia toracale (all. a doc. 33, inc.

1). Quest’ultimo ha, in particolare, osservato che “I disturbi alla spalla

sinistra accusati tuttora dal paziente con verosimiglianza preponderante se non

con sicurezza sono stati causati dalla violenta estensione del braccio sinistro

verso dorsale dovuta alla frustata impressa dal tubo che portava il cemento ad

alta pressione nel cassero (incidente del 16.9.2016).

Irrilevanti

per il paziente sono state invece le conseguenze del trauma del 28.2.2017. Esso

ha avuto soltanto l’effetto di riacutizzare in maniera temporanea la

sintomatologia dolorosa già presente alla spalla e al gomito sinistri.

(…)

Le conseguenze dell’infortunio del 16.09.2016 sono con alta probabilità se non

sicurezza la causa dei persistenti dolori all’arto superiore sinistro, della

limitazione dell’articolarità attiva della spalla e della perdita di forza al

grip della mano sinistra presenti con continuità nel paziente RI 1.

(…)

Le dolorabilità alla spalla sinistra e la sua ipofunzione, sia dal punto di

vista della mobilità che della forza, è da ritenersi stazionaria con un

possibile esito di lieve miglioramento e di adattabilità, ma sicuramente non

per la pratica di una professione di operaio carpentiere come era quella del

paziente prima dell’infortunio.” (doc. 33, pag. 3, inc. 1).

Chiamato

dall’amministrazione a prendere posizione sui pareri dei dr. med. __________ e __________,

il 16 aprile 2019 il dr. med. __________ ha confermato la propria precedente

valutazione, sostenendo che “non siamo in presenza di un cambiamento dello

status quo ante in assenza di un cambiamento oggettivo della struttura della

spalla sinistra.” (cfr. doc. 48, pag. 7, inc. 1).

Confrontandosi

con la valutazione del 16 aprile 2019 del dr. med. __________, il dr. med. __________

ne ha criticato le conclusioni, ritenendo, in particolare, d’un lato, che

quest’ultimo non si è confrontato con la sua ricostruzione della dinamica

dell’infortunio e con le relative conseguenze e, d’altro lato, che il medico

fiduciario sarebbe incorso in un errore laddove ha sostenuto “che una

lesione degli estensori non può pregiudicare la forza dei flessori muscolari

del polso e delle dita”. Il dr. med. __________ ha, quindi, confermato la

propria precedente valutazione, “riaffermando la preponderante se non totale

causalità dell’incidente del 16.9.2016, per i disturbi e i danni residui

presentati attualmente dal paziente” (doc. 53, inc. 1).

Chiamato

nuovamente a pronunciarsi, il 16 ottobre 2019 il dr. med. __________ ha

osservato che “il problema alla spalla è preesistente e la multipla

tendinopatia della cuffia, come anche il modico impingement, sono patologie

degenerative non infortunistiche come ha mostrato la RM.

L’infortunio/contusione non era in grado di creare una pluri-lesione della

cuffia, come si è rilevato nella RM del paziente, la quale non ha mostrato

nessun edema intra o extra-articolare in assenza di segni contusivi,

evidentemente presente con un trauma diretto o indiretto e necessario per

provocare una lesione.

(…)

in essenza, non siamo in presenza di cambiamento dello status quo ante in

assenza di un cambiamento oggettivo della struttura della spalla sinistra.”

(doc. 57, pag. 5 e 7, inc. 1).

2.6. A

proposito dell’argomentazione sollevata dall’amministrazione, secondo la quale

“deve essere fatto capo alle dichiarazioni rilasciate dall’assicurato in

tempi non sospetti cosi come pure alla documentazione medica versata agli atti

e non alla ricostruzione effettuata dal Prof. __________ - a distanza di mesi –

presumendo che la convocazione presso la sua abitazione risala al 27 febbraio

2018 e non al 27 febbraio 2017 – dopo che la CO 1 aveva comunicato

all’assicurato la soppressione delle indennità giornaliera” (doc. 87, pag.

6, consid. 5, inc. 2), il TCA osserva quanto segue.

Secondo

la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un

secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,

p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Nel

caso concreto, questa Corte rileva, innanzitutto, che dal rapporto ispettivo

del 6 dicembre 2016, sulla dinamica dell’incidente, risultano le seguenti dichiarazioni

dell’assicurato:

“In

data 16 settembre 201 mi trovavo nel cantiere a __________ e stavo svolgendo la

mia normale attività professionale.

Avevamo

preparato tutti i casseri per la successiva gettata.

Il

tubo che portava il cemento era stato assicurato ad un raccordo tra i casseri

ma la pressione lo ha sganciato e io sono stato colpito al braccio sinistro

dalla cima del tubo.” (doc. 26, pag. 2, inc.

2).

Secondo

questo Tribunale quanto riferito dall’assicurato al dr. med. __________ - e

meglio che “Improvvisamente l’attacco del tubo che apportava il cemento al

cassero si è staccato e, per l’alta pressione del cemento contenuto, ha

affibbiato una violenta “frustata” al paziente che si trovava sotto,

colpendogli l’avambraccio sinistro e proiettando con forte energia

l’avambraccio sinistro verso posteriore rispetto al paziente.

Dal

colpo subito il paziente fu spinto contro un dumper che si trovava alla sua

destra. Vide uscire del sangue sotto la giacca. (…)” (doc. 67, pag. 3, inc. 2.) - non contraddice le prime

dichiarazioni rese sulla dinamica del trauma subìto, ma, piuttosto, le completa

e le precisa.

2.7. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.8. È alla luce di quanto in precedenza esposto (cfr. consid.

2.6.) che questa Corte non può confermare la decisione dell’amministrazione che

non ritiene dimostrata l’esistenza di un legame causale tra gli eventi del 16

settembre 2016 e del 28 febbraio 2017 ed i disturbi alla spalla annunciati

dall’assicurato. In effetti, su questo aspetto, agli atti figurano valutazioni

tra loro contraddittorie che non consentono a questo Tribunale di decidere, con

tranquillità, in un senso, oppure nell’altro. I referti dei dr. med. __________

e __________ appaiono infatti atti a generare dubbi più che lievi circa la

correttezza della valutazione del medico __________.

In

simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere

decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19 aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del

9 novembre 2011, consid. 3.2.).

2.9. In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 -

dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di

assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i

principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di

dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il

giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

In una recente sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents

de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble

des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves

nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368

consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses

références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).

Nella

presente fattispecie, l’CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico __________.

In

un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

Fatti

2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8.,

STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre

2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des

expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014

pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per le ragioni esposte al considerando 2.6., si giustifica

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto

assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un

Considerandi

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi

interessanti la spalla sinistra risentiti dall’assicurato costituiscono, oppure

no, una conseguenza naturale degli infortuni del 16 settembre 2016 e del 27

febbraio 2018.

Esperiti

questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul

diritto alle prestazioni dell’assicurato.

2.10

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.-

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché

proceda come indicato ai considerandi.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti