35.2019.136
Discussa estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna
7 settembre 2020Italiano26 min
2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.136
CL/gm
Lugano
7 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 novembre 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 16 settembre 2016 RI 1, di professione carpentiere, dipendente della __________
e, perciò, assicurato contro gli infortuni professionali presso l’CO 1, è stato
colpito al braccio sinistro dal tubo con il quale stava gettando il cemento (improvvisamente
sganciatosi) riportando la “rottura dell’avambraccio e gomito sinistro.
Contusione spalla sinistra” (doc. 1, inc. 2).
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Dagli atti di causa emerge
che nel prosieguo RI 1 è rimasto vittima di un ulteriore infortunio: il 28
febbraio 2017 egli è caduto nel posteggio dell’__________, riportando plurime
contusioni, segnatamente al braccio ed al ginocchio sinistri. Gli esami
radiografici eseguiti il giorno stesso presso il Pronto soccorso ortopedico
dell’__________ non hanno evidenziato fratture (doc. 3, inc. 1).
Anche per questo sinistro l’amministrazione ha riconosciuto la propria
responsabilità.
1.3. Esperiti
gli accertamenti medici-amministrativi del caso, con decisione formale del 16
aprile 2019, l’CO 1 ha sostenuto che, secondo il criterio della probabilità
preponderante, i disturbi lamentati da RI 1 non erano più in relazione causale
con gli infortuni occorsigli. L’assicuratore ha, quindi, dichiarato estinto il
diritto del qui ricorrente alle prestazioni (spese di cura ed indennità
giornaliere) a decorrere dal 6 marzo 2017 per il inc. 2 (infortunio 16
settembre 2016) e dal 17 aprile 2017 per il inc. 1 (infortunio del 28 febbraio
2017; doc. 47, inc. 1 e doc. 77-78, inc. 2).
1.4. A
seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 in data 7 novembre 2019
(doc. 50, inc. 1), l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua
prima decisione, argomentando, in particolare, che l’infortunio del 16
settembre 2016 aveva unicamente comportato un peggioramento transitorio dello
stato pregresso alla spalla sinistra (doc. 87, consid. 7, pag. 7, inc. 2).
1.5. Con tempestivo ricorso del 9
dicembre 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha, in sostanza, chiesto che
venga accertato il nesso di causalità tra gli eventi infortunistici assicurati
e il danno alla salute presentato, nel senso che la decisione su opposizione 7
novembre 2019 venga annullata e che al suo assistito vengano riconosciute le
prestazioni assicurative anche successivamente al 6 marzo ed al 17 aprile 2017.
Chiede, in particolare, il riconoscimento delle spese per le necessarie cure mediche,
nonché una rendita del 100% ed un’IMI almeno del 50%.
Sostanzialmente, il patrocinatore,
fondandosi sulle valutazioni - per le quali meglio si dirà nel prosieguo - dei
medici privatamente consultati dal proprio assistito, dr. med. __________ e __________,
ha contestato le conclusioni del medico __________, secondo cui i disturbi alla
spalla sinistra risentiti dall’assicurato non sono più in nesso causale con gli
infortuni del 16 settembre 2016 e del 28 febbraio 2017. In particolare, l’avv. RA
1 ha rilevato che l’assicuratore ha riconosciuto i sinistri del 16 settembre
2016 e del 28 febbraio 2017 come infortuni, ma ne ha, poi, banalizzato la
gravità, limitando, quindi, erroneamente, il riconoscimento delle prestazioni
al 6 marzo, rispettivamente, 17 aprile 2017. In realtà, evidenzia il legale, il
danno al braccio ed alla spalla sinistri non si sarebbero risolti,
permanendone, anzi, a tutt’oggi le conseguenze, con limitazioni funzionali e
dolori persistenti.
Da ultimo, l’avv. RA 1 ha
protestato spese, tasse e ripetibili (che non ha quantificato, doc. I).
1.6. Nella risposta del 3 febbraio
2020, l’CO 1 ha chiesto la reiezione del ricorso presentato da RI 1 e la
conseguente conferma della decisione su opposizione del 7 novembre 2019.
A sostegno delle proprie
argomentazioni, l’assicuratore ha ritenuto che i pareri medici dei dr. med. __________
e __________ proposti dall’assicurato non riescono a scalfire l’opinione del
medico fiduciario, alla quale va prestata fede ed alla quale deve essere attribuito
pieno valore probatorio (doc. V).
1.7. Con
osservazioni 4 marzo 2020, il patrocinatore dell’assicurato si è
sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni (doc. IX).
1.8. Il
doc. IX è stato inviato all’CO 1 per conoscenza (doc. X).
in diritto
in ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’CO 1 era legittimato a porre fine
alle proprie prestazioni a contare dal 6 marzo 2017 per l’infortunio del 16
settembre 2016, rispettivamente dal 17 aprile 2017 per l’infortunio del 28
febbraio 2017, oppure no.
2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla
continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento
sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.4. Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito
dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF
134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145;
DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA
U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000;
STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3,
pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p.
250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V
32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di
regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a
giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53;
DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato
dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e
406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando lo stato di
salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima
dell'infortunio (status quo ante);
- quando lo stato di
salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza
l'infortunio (status quo sine)
(cfr. STF 8C_12/2019 del 4
marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U
142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri
71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103).
2.5. Nel
caso di specie, dalle carte processuali emerge che l’CO 1 ha fondato la
decisione di dichiarare estinto il proprio obbligo a prestazioni in relazione
al danno alla spalla sinistra sulla base dei pareri del 30 gennaio e 6 aprile
2017, del 16 aprile e del 16 ottobre 2019 espressi, al riguardo, dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
locomotore.
Con
la propria impugnativa, il ricorrente, fondandosi in particolare sui pareri dei
dr. med. __________ e __________, ai quali il suo assistito si era privatamente
rivolto, contesta la fondatezza delle conclusioni cui è, a più riprese giunto
il medico fiduciario dell’amministrazione. Egli, per il tramite del proprio
legale, sostiene, sostanzialmente, che la perdurante situazione della spalla
sinistra non sarebbe imputabile a uno stato morboso preesistente, bensì agli
eventi del 16 settembre 2016 e del 28 febbraio 2017.
Dagli
atti emerge quanto segue.
In
occasione della visita di controllo del 30 gennaio 2017, il medico __________ ha osservato che “la problematica
della spalla sinistra (…) è solo in modo possibile conseguenza dell’infortunio
del 16.09.2016. La problematica degenerativa e cronica con probabilità
preponderante con la multi-lesione della cuffia è di origine degenerativa, come
ben descritto nella risonanza magnetica del 03.01.2017. La contusione verso
l’avambraccio può aver portato ad una distorsione con danno passeggero
indiretto verso la spalla sinistra ma il meccanismo non può essere in grado di
causare questa situazione cronica pluri-tendinopatica alla spalla sinistra”.
Contestualmente, il medico fiduciario ha, inoltre, rilevato che l’ecografia
post-infortunio aveva evidenziato che anche all’arto destro era costatabile una
simile problematica degenerativa (doc. 52, pag. 4-5, caso 25.50571.16.1).
Il
9 marzo 2017, il ricorrente è stato privatamente visitato dal dr. med. __________,
specialista FMH in chirurgia ortopedica e ortopedia ed esercitante presso __________,
__________. Per quel che ne è della spalla sinistra, quest’ultimo, in base alla
risonanza magnetica del 1° marzo 2017, ha constatato una rottura transmurale
inserzionale del sovraspinato senza retrazione, spazio sottoacromiale di 6 mm e
concomitanti alterazioni degenerative. Ha, poi, concluso che la mancanza di
retrazione del tendine fa supporre che rottura del sovraspinato sia avvenuta
per un trauma e non per una degenerazione. Il dr. med. __________ ha, inoltre,
consigliato al proprio paziente l’esecuzione di un’artroscopia con
ricostruzione della cuffia dei rotatori (doc. 57, pag. 2, inc. 2).
Invitato
ad esprimersi a seguito del secondo infortunio patito da RI 1, in data 6 aprile
2017 il medico __________ ha osservato che “L’ultima
risonanza magnetica del 29.03.2017 mostra una situazione invariata e come alla
risonanza magnetica del 10.02.2017. Il banale infortunio non ha portato a
nessuna lesione né cambiamento della importante situazione degenerativa della
spalla sinistra.”.
Ha,
poi, precisato che il gomito sinistro era guarito, non notandosi, peraltro,
alcuna dolorabilità della vecchia frattura. Per tale motivo, ha aggiunto il dr.
med. __________, non vi era “clinicamente una giustificazione per i dolori
alla mano e al gomito”.
In
relazione alla spalla sinistra, il medico fiduciario ha rilevato che “un’attivazione
dei dolori è spiegabile ma in assenza di edemi e di versamenti intra-articolari
si può dichiarare un’estinzione del nesso causale con l’infortunio del
28.02.2017” (doc. 21, inc. 1, pag. 4).
Dopo
aver rivisitato il ricorrente il 7 aprile 2017, il dr. med. __________, con
riferimento alla spalla sinistra dell’assicurato, ha osservato che “la
qualità del tendine risulta ottimale, non vi è nessun segno di tendinosi,
nessun conflitto sottoacromiale in quando lo spazio è adeguato, non vi è
un’alterazione degenerativa acromio clavicolare che possa determinare un’impronta
a livello tendineo o determinare ulteriori degenerazioni sovrapponibili alla
rottura presente. Nessuna alterazione cartilaginea omero-scapolare”. Ciò
posto, egli ha ritenuto che la lesione alla spalla non è di natura degenerativa,
bensì post-infortunistica (doc. 39, pag. 2, inc. 1, doc. 64, pag. 2, inc. 2).
Il
12 marzo 2018, il patrocinatore dell’assicurato ha, inoltre, prodotto la
valutazione medica 2 marzo 2018 del Prof. dr. med. __________, specialista FMH
in chirurgia generale, traumatologia e chirurgia toracale (all. a doc. 33, inc.
1). Quest’ultimo ha, in particolare, osservato che “I disturbi alla spalla
sinistra accusati tuttora dal paziente con verosimiglianza preponderante se non
con sicurezza sono stati causati dalla violenta estensione del braccio sinistro
verso dorsale dovuta alla frustata impressa dal tubo che portava il cemento ad
alta pressione nel cassero (incidente del 16.9.2016).
Irrilevanti
per il paziente sono state invece le conseguenze del trauma del 28.2.2017. Esso
ha avuto soltanto l’effetto di riacutizzare in maniera temporanea la
sintomatologia dolorosa già presente alla spalla e al gomito sinistri.
(…)
Le conseguenze dell’infortunio del 16.09.2016 sono con alta probabilità se non
sicurezza la causa dei persistenti dolori all’arto superiore sinistro, della
limitazione dell’articolarità attiva della spalla e della perdita di forza al
grip della mano sinistra presenti con continuità nel paziente RI 1.
(…)
Le dolorabilità alla spalla sinistra e la sua ipofunzione, sia dal punto di
vista della mobilità che della forza, è da ritenersi stazionaria con un
possibile esito di lieve miglioramento e di adattabilità, ma sicuramente non
per la pratica di una professione di operaio carpentiere come era quella del
paziente prima dell’infortunio.” (doc. 33, pag. 3, inc. 1).
Chiamato
dall’amministrazione a prendere posizione sui pareri dei dr. med. __________ e __________,
il 16 aprile 2019 il dr. med. __________ ha confermato la propria precedente
valutazione, sostenendo che “non siamo in presenza di un cambiamento dello
status quo ante in assenza di un cambiamento oggettivo della struttura della
spalla sinistra.” (cfr. doc. 48, pag. 7, inc. 1).
Confrontandosi
con la valutazione del 16 aprile 2019 del dr. med. __________, il dr. med. __________
ne ha criticato le conclusioni, ritenendo, in particolare, d’un lato, che
quest’ultimo non si è confrontato con la sua ricostruzione della dinamica
dell’infortunio e con le relative conseguenze e, d’altro lato, che il medico
fiduciario sarebbe incorso in un errore laddove ha sostenuto “che una
lesione degli estensori non può pregiudicare la forza dei flessori muscolari
del polso e delle dita”. Il dr. med. __________ ha, quindi, confermato la
propria precedente valutazione, “riaffermando la preponderante se non totale
causalità dell’incidente del 16.9.2016, per i disturbi e i danni residui
presentati attualmente dal paziente” (doc. 53, inc. 1).
Chiamato
nuovamente a pronunciarsi, il 16 ottobre 2019 il dr. med. __________ ha
osservato che “il problema alla spalla è preesistente e la multipla
tendinopatia della cuffia, come anche il modico impingement, sono patologie
degenerative non infortunistiche come ha mostrato la RM.
L’infortunio/contusione non era in grado di creare una pluri-lesione della
cuffia, come si è rilevato nella RM del paziente, la quale non ha mostrato
nessun edema intra o extra-articolare in assenza di segni contusivi,
evidentemente presente con un trauma diretto o indiretto e necessario per
provocare una lesione.
(…)
in essenza, non siamo in presenza di cambiamento dello status quo ante in
assenza di un cambiamento oggettivo della struttura della spalla sinistra.”
(doc. 57, pag. 5 e 7, inc. 1).
2.6. A
proposito dell’argomentazione sollevata dall’amministrazione, secondo la quale
“deve essere fatto capo alle dichiarazioni rilasciate dall’assicurato in
tempi non sospetti cosi come pure alla documentazione medica versata agli atti
e non alla ricostruzione effettuata dal Prof. __________ - a distanza di mesi –
presumendo che la convocazione presso la sua abitazione risala al 27 febbraio
2018 e non al 27 febbraio 2017 – dopo che la CO 1 aveva comunicato
all’assicurato la soppressione delle indennità giornaliera” (doc. 87, pag.
6, consid. 5, inc. 2), il TCA osserva quanto segue.
Secondo
la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve
essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora,
quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un
secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524,
p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Nel
caso concreto, questa Corte rileva, innanzitutto, che dal rapporto ispettivo
del 6 dicembre 2016, sulla dinamica dell’incidente, risultano le seguenti dichiarazioni
dell’assicurato:
“In
data 16 settembre 201 mi trovavo nel cantiere a __________ e stavo svolgendo la
mia normale attività professionale.
Avevamo
preparato tutti i casseri per la successiva gettata.
Il
tubo che portava il cemento era stato assicurato ad un raccordo tra i casseri
ma la pressione lo ha sganciato e io sono stato colpito al braccio sinistro
dalla cima del tubo.” (doc. 26, pag. 2, inc.
2).
Secondo
questo Tribunale quanto riferito dall’assicurato al dr. med. __________ - e
meglio che “Improvvisamente l’attacco del tubo che apportava il cemento al
cassero si è staccato e, per l’alta pressione del cemento contenuto, ha
affibbiato una violenta “frustata” al paziente che si trovava sotto,
colpendogli l’avambraccio sinistro e proiettando con forte energia
l’avambraccio sinistro verso posteriore rispetto al paziente.
Dal
colpo subito il paziente fu spinto contro un dumper che si trovava alla sua
destra. Vide uscire del sangue sotto la giacca. (…)” (doc. 67, pag. 3, inc. 2.) - non contraddice le prime
dichiarazioni rese sulla dinamica del trauma subìto, ma, piuttosto, le completa
e le precisa.
2.7. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.8. È alla luce di quanto in precedenza esposto (cfr. consid.
2.6.) che questa Corte non può confermare la decisione dell’amministrazione che
non ritiene dimostrata l’esistenza di un legame causale tra gli eventi del 16
settembre 2016 e del 28 febbraio 2017 ed i disturbi alla spalla annunciati
dall’assicurato. In effetti, su questo aspetto, agli atti figurano valutazioni
tra loro contraddittorie che non consentono a questo Tribunale di decidere, con
tranquillità, in un senso, oppure nell’altro. I referti dei dr. med. __________
e __________ appaiono infatti atti a generare dubbi più che lievi circa la
correttezza della valutazione del medico __________.
In
simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere
decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19 aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del
9 novembre 2011, consid. 3.2.).
2.9. In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 -
dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di
assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i
principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di
dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il
giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
In una recente sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto
il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à l’assureur-accidents
de procéder à des instructions complémentaires pour établir d’office l’ensemble
des faits déterminants et, le cas échéant, d’administrer les preuves
nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al. 1 LPGA; ATF 132 V 368
consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3. et ses
références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).
Nella
presente fattispecie, l’CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio medico __________.
In
un caso del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una
perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una
perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo
Fatti
2015 consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA
35.2014.47 del 2 febbraio 2015 consid. 2.8.,
STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre
2014 consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des
expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014
pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.6., si giustifica
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto
assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un
Considerandi
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi
interessanti la spalla sinistra risentiti dall’assicurato costituiscono, oppure
no, una conseguenza naturale degli infortuni del 16 settembre 2016 e del 27
febbraio 2018.
Esperiti
questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul
diritto alle prestazioni dell’assicurato.
2.10
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), l’CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.-
(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione su opposizione
impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché
proceda come indicato ai considerandi.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato fr. 2'500.- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti