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Decisione

35.2019.139

Discussa estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna

16 settembre 2020Italiano30 min

1.6. Con

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.139

CL/gm

Lugano

16 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Christiana Lepori, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 11 novembre 2019 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 17 marzo 2019, __________

ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente, RI 1, il

18 febbraio 2019, era stato vittima di una “caduta a terra” e si era,

così, lesionato la spalla (doc. 4).

Dopo aver dichiarato

l’assicurato inabile al 50% al lavoro a decorrere dal 18 febbraio 2019, il

medico curante di quest’ultimo, dr. med. __________ - FMH in medicina interna

generale -, con scritto

del 26 marzo 2019, ha comunicato all’assicuratore che il paziente, a seguito di

un infortunio occorsogli nel mese di novembre 2018, aveva subìto una

contusione-distorsione della spalla destra con rottura della cuffia dei

rotatori, e meglio come risulta dall’artro-RM eseguita il 26 febbraio 2019

(doc. 2 e 11).

Interpellato al riguardo

il 1° aprile 2019, l’assicurato ha precisato di essersi infortunato alla spalla

destra il 24 novembre 2018, quando aveva invano tentato di fermare la corsa del

veicolo che aveva da poco posteggiato in una strada in salita e che,

improvvisamente, si era messo in movimento (doc. 14).

1.2. Con

decisione formale del 4 aprile 2019, la CO 1 ha negato ab initio il

proprio obbligo a prestazioni sostenendo che, secondo il criterio della

probabilità preponderante, i disturbi lamentati da RI 1 non erano in relazione

causale con quando occorso il 24 novembre 2018, bensì da attribuire

preponderantemente a patologie degenerative (doc. 17).

1.3. A

seguito dell’opposizione interposta, per conto di RI 1, dalla RA 1,

l’assicuratore LAINF, con decisione su opposizione dell’11 novembre 2019, ha

confermato il contenuto della sua prima decisione, argomentando, in

particolare, che i disturbi lamentati dall’assicurato non erano da porre in

relazione con l’evento del 24 novembre 2018 e che, a fronte del fatto che

l’assicurato aveva fornito tre diverse versioni della dinamica dell’infortunio,

contrastanti tra loro, deve essere accordata la preferenza a quanto ha dichiarato

subito dopo l’evento e meglio in occasione del verbale di Polizia del 26

novembre 2018, laddove ha riferito di non aver riportato alcuna ferita a

seguito di quanto avvenuto due giorni prima (doc. 46).

1.4. Con tempestivo ricorso del 10

dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1 ha, in sostanza, chiesto

che venga accertato il nesso di causalità tra l’evento infortunistico del 24

novembre 2018 ed il danno alla salute presentato, nel senso che la decisione su

opposizione venga annullata e che gli vengano riconosciute le prestazioni

assicurative a far tempo dal 18 febbraio 2019.

Sostanzialmente, la

patrocinatrice dell’assicurato, fondandosi sulle valutazioni - delle quali

meglio si dirà nel prosieguo - del medico privatamente consultato dal proprio

assistito - dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia - ha contestato le conclusioni del medico fiduciario, secondo il

cui parere i disturbi alla spalla destra risentiti dall’assicurato non sono in

nesso causale naturale con l’infortunio del 24 novembre 2018.

Da ultimo, la

patrocinatrice ha protestato spese, tasse e ripetibili (che non ha

quantificato, doc. I).

1.5. Nella risposta del 7 febbraio

2020, la CO 1 ha ribadito che l’assicurato ha fornito tre diverse versioni,

contrastanti tra loro, della dinamica dell’infortunio e che dal rapporto di

polizia relativo al sinistro del 24 novembre 2018, vale a dire da quella che

l’assicuratore LAINF ha ritenuto essere la versione preferibile, risulta che RI

1 non aveva riportato alcuna ferita nel tentativo di arrestare il veicolo. Vi

è, poi, prosegue CO 1, che il parere del dr. med. __________ non dimostra con

probabilità preponderante che tra l’evento ed i disturbi lamentati dal

ricorrente vi sarebbe un nesso causale, dal momento che lo specialista - ha

precisato l’assicuratore - si limita a riferire che prima dei fatti del

novembre 2018 RI 1 non soffriva di dolori alla spalla destra (doc. VII).

Fatti

1.6. Con

scritto del 13 febbraio 2020, la patrocinatrice dell’assicurato ha comunicato

di non avere ulteriori mezzi di prova da versare agli atti (doc. IX).

1.7. Il

doc. IX è stato inviato alla CO 1 per conoscenza (doc. X).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del

10.

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2

Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era

legittimata a negare ab initio il proprio obbligo a prestazioni, oppure

no.

2.3

L’amministrazione sostiene che RI 1 non ha subito traumi a

seguito di quanto avvenuto il 24 novembre 2018, e meglio come risulta dal

verbale di Polizia del 26 novembre 2018, a margine del quale l’assicurato, con

riferimento ai fatti del 24 novembre 2018, ha dichiarato che “(…) non

riportavo alcuna ferita” (doc. 33, pag. 7). La CO 1 mette dunque in dubbio

l’esistenza stessa di un infortunio ai sensi di legge (e non tanto

l’esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi denunciati dal ricorrente e

il sinistro annunciato).

2.4

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

L'art.

4.

LPGA così definisce l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa

definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1

vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli

infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003

-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque

sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:

" -

l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la

loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).

Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine

tra infortunio e malattia.

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa

questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure

contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere

verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a

prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti

ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza

di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141

consid. 4b).

Per

un caso concreto in cui il TCA ha applicato tali principi, si veda la STCA

35.2014.64

del 6 agosto 2015, confermata dal TF con la pronunzia 8C_666/2015

del 17 maggio 2016.

2.5

A

proposito della tesi difesa dall’amministrazione, secondo la quale “(…) nel

rapporto di polizia, l’assicurato afferma di non aver subito alcuna ferita (…)

Alcuni mesi dopo, nel “formulario d’annuncio infortunio” afferma invece di

essere caduto a terra, mentre al visitatore clienti CO 1 afferma di aver subito

diversi colpi e torsioni nel voler fermare la vettura. È pacifico come le

versioni siano in contraddizione tra loro. Su questo non ci sono dubbi. Ed è

per questo che va accordata la preferenza alla versione data subito dopo

l’evento alla polizia. Versione nella quale l’assicurato afferma di non aver

riportato alcuna ferita”, il TCA osserva quanto segue.

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni

dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;

RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI

1988.

U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non

pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del

18.

dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se

dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.

RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nella

presente fattispecie, va innanzitutto evidenziato che nell’annuncio

d’infortunio del 17 marzo 2019 è stato il datore di lavoro e, quindi, non

l’assicurato, come, invece, erroneamente ritenuto dall’istituto assicuratore, a

comunicare alla CO 1 che il suo dipendente, il 18 febbraio 2019, alle ore

16:00, era rimasto vittima di “una caduta a terra” ed aveva, così,

lesionato la spalla (doc. 4).

Circa

la dinamica del sinistro - che ha indicato essergli occorso il 24 novembre 2018

- in occasione del verbale d’interrogatorio tenutosi il 26 novembre 2018

presso gli uffici della Polizia cantonale a __________, l’assicurato ha, da

parte sua, dichiarato che:

" (…)

arrestavo la mia corsa e inserivo il freno a mano, siccome il veicolo si

trovava in leggera salita e inserivo la marca in folle. Successivamente

abbandonavano il veicolo per recarmi a consegnare il pane, lasciando la

portiera aperta. Mi allontanavo per circa 4 metri, quando tutto d’un tratto

vedevo il mio veicolo che si stava muovendo. A quel punto correvo per cercare

di fermare la vettura. Purtroppo non riuscivo nel mio intento, per questo

motivo con la portiera urtavo in un primo momento contro il pilastro in granito

della tettoia, per poi terminare la (…) corso contro un pilone della luce.

A seguito dell’urto il mio veicolo ha riportato danni su tutta la

fiancata sinistra. Da parte mia non riportavo alcuna ferita.” (doc. 33, pag.

6-7)

Invitato

dall’amministrazione a fornire maggiori ragguagli, in data 1° aprile 2019, il

ricorrente ha riferito che:

" (…) stavo

facendo il mio giro per la distribuzione del pane, per la __________ di __________.

Ho parcheggiato il veicolo in una strada in leggera salita, forse non ho tirato

abbastanza il freno a mano, sta di fatto che il mezzo ha iniziato a muoversi

all’indietro. Sono prontamente risalito sul veicolo per cercare di fermarlo ma

sono stato trascinato fino a quando (ca 30 metri) si è fermato con un palo

della luce. Nella fase del trascinamento e dell’urto finale ho subito diversi

colpi e torsioni alla spalla destra contro il piantone del furgone.” (doc. 14,

pag. 1)

Con

rapporto del 26 marzo 2019, il medico curante dell’assicurato, dr. med. __________,

ha indicato che la prima consultazione è avvenuta il 25 febbraio 2019 e che:

" Nel mese

di novembre 2018 (RI 1, n.d.r.) si era fermato con l’auto in salita non tirando

a sufficienza il freno a mano e quando è uscito questa ha cominciato a

retrocedere prendendo sempre più velocità e cercando di entrare per tirare il

freno a mano è stato trascinato per una 50 di metri prima di fermarsi contro un

palo.” (doc. 11)

La dinamica del sinistro

risultante dall’anamnesi raccolta dal dr. med. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, è analoga a quella riferita dal dr. med. __________.

2.6

Secondo il TCA, l'invocato

principio della priorità della “dichiarazione della prima ora” – nel

caso concreto identificata dall’istituto assicuratore con quanto RI 1 ha

riferito a verbale presso gli uffici della Polizia cantonale il 26 novembre

2018.

- non può trovare applicazione nel caso concreto.

Al riguardo, va

innanzitutto rilevato che la versione dei fatti descritta dall’assicurato a

margine della sua audizione del 1° aprile 2019 (doc. 14) completa (e non

contraddice) quanto dichiarato innanzi alla Polizia il 26 novembre 2018. A

titolo abbondanziale si rileva, poi, che in quella sede, l’insorgente era di

tutta evidenza chiamato a far chiarezza sulle dinamiche del sinistro e su

eventuali danni materiali, più che sull’infortunio subìto.

Secondo il TCA, decisivo è dunque quanto personalmente indicato

dalla persona assicurata nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto,

rispondendo ai quesiti posti nel noto questionario oppure in occasione della sua audizione da parte di un

funzionario dell’amministrazione (cfr., in

proposito, KOSS – Hürzeler/Kieser, Art. 6 LAINF, n. 12). Ora, la prima volta

in cui RI 1 è entrato in contatto diretto con il proprio assicuratore, è stata in occasione della sua audizione da parte

di un ispettore della CO 1. Le domande che gli

sono state rivolte erano volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è

svolto l’evento annunciato.

Tutto

ben considerato, questa Corte non può, dunque, confermare la decisione della CO

1.

nella misura in cui ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni,

per il motivo che il ricorrente non sarebbe rimasto vittima di un infortunio.

Visto quanto precede, il

TCA è chiamato a esaminare la questione relativa all’esistenza – negata dalla CO

1.

- di un nesso di causalità naturale tra l’evento del 24 novembre 2018 ed i

disturbi lamentati dall’assicurato.

2.7

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato

totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito

d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla

continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento

sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de

la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.8

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento

delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid.

9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360

consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del

29.

gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00

del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA

6.

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC

1986.

p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea

1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio

assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid.

4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr. STF 8C_12/2019 del 4

marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U

142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri

71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza,

qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un

sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio

obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa

naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione

del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della

prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U

363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103).

2.9

Nel

caso di specie, dalle carte processuali emerge che la CO 1 ha fondato la

decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla

spalla destra, facendo capo alla valutazione del 24 settembre 2019 del dr. med.

__________, spec. FMH in chirurgia.

Con

la propria impugnativa, il ricorrente, fondandosi in particolare sul parere del

dr. med. __________, al quale si era privatamente rivolto, contesta la

fondatezza delle conclusioni a cui è giunto il medico fiduciario. RI 1, per il

tramite della propria patrocinatrice, sostiene che i persistenti disturbi

interessanti la spalla destra non sarebbero imputabili a uno stato morboso

preesistente, bensì all’evento del 24 novembre 2018.

Dalle

carte processuali emerge quanto segue.

Il

27.

marzo 2019, il ricorrente è stato privatamente visitato dal dr. med. __________.

Dal rapporto redatto il 6 giugno 2019 risulta che, trattandosi della spalla destra

e partendo dal presupposto che il 24 novembre 2018 RI 1 avesse subito un trauma

distorsivo e contusivo diretto, oltre che indiretto, a quella parte del corpo,

mentre tentava di fermare l’autoveicolo messosi in movimento, lo specialista in

questione ha rilevato che:

" (…) è

molto frequente che vi siano col passare del tempo delle lesioni degenerative

del tutto asintomatiche a livello della spalla e solo un trauma distorsivo e/o

contusivo risveglia una situazione infiammatoria e algica con impotenza

funzionale, mai rilevata prima del suddetto trauma. A mio giudizio vi è un

nesso di causalità certo tra quanto avvenuto e la comparsa dei dolori e la

conseguente impotenza funzionale, mentre la situazione anatomica era almeno in

parte presente prima del trauma.” (doc. 25, pag. 8)

Dopo

aver esaminato la documentazione agli atti, il 24 settembre 2019, il dott. __________

ha osservato che “(…) la lesione dell’infraspinato risale a vecchissima data:

come depone la letteratura, una degenerazione adiposa di grado II-III secondo

Goutallier corrisponde ad almeno 2-3 (due, tre) anni dalla lesione progressiva

al tendine mentre, la lesione del sovraspinato con una retrazione tendinea di

2.2

cm. avrebbe anch’essa dovuto provocare immediatamente una pseudo paralisi

del cingolo omero-scapolare destro cosa che non si è verificato. La grave

artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare con osteofitosi inferiore è nota

per causare lesione degenerative a livello della cuffia dei rotatori, favorendo

la risalita della testa omerale successiva e gli ulteriori anni alle altre

componenti della cuffia dei rotatori. Si menziona, infine, l’età del paziente:

sappiamo che sopra i 50 anni, inizia la degenerazione della cuffia dei rotatori

che, nel corso degli ulteriori anni, culmina con lesioni degenerative con

lesioni dei tendini della cuffia giungendo ad una incidenza del 98%-99% all’età

di 75-80 anni.”. Contestualmente, egli ha rilevato che la risonanza magnetica

era stata eseguita a distanza di tre mesi dall’evento e che, in base al

criterio della verosimiglianza preponderante, non si può affermare che i fatti

del 24 novembre 2018 avrebbero causato una lesione effettiva della cuffia dei

rotatori della spalla destra (doc. 41, pag. 3).

Con

referto del 10 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha criticamente commentato

le considerazioni espresse dal dr. med. __________, il quale si sarebbe

focalizzato sulla sola lesione del tendine infraspinato, precisando che:

" (…)

ribadisco il fatto che vi è stato un trauma, significativo dalla dinamica descritta

dal paziente, che ha visto traumatizzare una preesistente lesione della cuffia,

sino a quel momento asintomatica, e questo ci sta bene al 100% per il tendine

infraspinato, mentre manco del tutto la degenerazione e infiltrazione grassa a

carico del muscolo del tendino sovraspinato, che è poi quello che

verosimilmente si è almeno parzialmente strappato nel trauma!

Infine in merito alla nozione di comparsa di ematoma intorno alla

spalla e/o a livello del braccio subito dopo al trauma quella nozione di “subito”

non era stata scavata e dettagliata più a fondo ma nella realtà questo può

succedere nei giorni successivi al trauma, per effetto di lacerazione di

tessuti, e quindi di sanguinamento, profondo, che avviene a livello della

cuffia e non può manifestarsi a livello sottocutaneo già nelle ore consecutive

al trauma.” (doc. 47, pag. 5-6)

Invitato

ad esprimersi, in data 20 gennaio 2020, il dr. med. __________ ha osservato che

nella RMN del 26 febbraio 2019 si riscontra una trazione del tendine del

sovraspinato di 22 mm, ciò che depone per una lesione di origine degenerativa.

Egli ha inoltre rilevato che l’immediata abolizione della motilità attiva in

elevazione e rotazione esterna o lo sviluppo di una spalla pseudo paralitica

dovuta alla lesione della cuffia dei rotatori è riscontrata classicamente dopo

un infortunio, e meglio come precisato nella pubblicazione del gruppo di

esperti svizzeri nella chirurgia della spalla e del gomito allegata alla sua

presa di posizione. Da ultimo, il medico fiduciario ha rilevato che in caso di

rottura dei tendini della cuffia, vi è un sanguinamento (e quindi eventuale

ematoma) minimo, che si accumula non nella zona cutanea, bensì nelle borse

sottoacromiale e/o sottodeltoidea (doc. 57, pag. 1-2).

2.10

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465

consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a

proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte

europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che

gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti

dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che

esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,

che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È

infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il

giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal

giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente

da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si

evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03

del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR

2000.

UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.11

Chiamata

ora a pronunciarsi, questa Corte non può confermare

la decisione dell’amministrazione che non ritiene dimostrata l’esistenza di un

legame causale tra l’evento del 24 novembre 2018 ed i disturbi alla spalla destra

annunciati dall’assicurato. In effetti, su questo aspetto, agli atti figurano

valutazioni tra loro contraddittorie (cfr. consid. 2.9) che non consentono a

questo Tribunale di decidere, in un senso oppure nell’altro. In particolare, i

rapporti del dr. med. __________ sono atti a generare dubbi più che lievi circa

la correttezza della valutazione del medico fiduciario.

In

simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere

decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19.

aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del

9.

novembre 2011, consid. 3.2.).

2.12

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 -

dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di

assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i

principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di

dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il

giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

"

Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

In una recente sentenza

8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la

causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto

il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una

perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa

l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta

in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti

istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,

assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de

l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à

l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).

Nella

presente fattispecie, la CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata

esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario.

In

casi del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

2015.

consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.47

del 2 febbraio 2015 consid. 2.8.,

STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre

2014.

consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des

expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014

pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per le ragioni esposte al considerando 2.11., si giustifica

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto

assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi

interessanti la spalla destra denunciati dall’assicurato costituiscono, oppure

no, una conseguenza naturale dell’infortunio del 24 novembre 2018.

Esperiti

questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul

diritto alle prestazioni dell’assicurato.

2.13

Visto l’esito del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF

8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.

7.1

pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.--

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su

opposizione impugnata è annullata e gli atti sono

rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e

nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato

fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti