35.2019.139
Discussa estinzione del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Rinvio atti all'assicuratore per perizia esterna
16 settembre 2020Italiano30 min
1.6. Con
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.139
CL/gm
Lugano
16 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 11 novembre 2019 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 marzo 2019, __________
ha comunicato alla CO 1 (di seguito: CO 1) che il proprio dipendente, RI 1, il
18 febbraio 2019, era stato vittima di una “caduta a terra” e si era,
così, lesionato la spalla (doc. 4).
Dopo aver dichiarato
l’assicurato inabile al 50% al lavoro a decorrere dal 18 febbraio 2019, il
medico curante di quest’ultimo, dr. med. __________ - FMH in medicina interna
generale -, con scritto
del 26 marzo 2019, ha comunicato all’assicuratore che il paziente, a seguito di
un infortunio occorsogli nel mese di novembre 2018, aveva subìto una
contusione-distorsione della spalla destra con rottura della cuffia dei
rotatori, e meglio come risulta dall’artro-RM eseguita il 26 febbraio 2019
(doc. 2 e 11).
Interpellato al riguardo
il 1° aprile 2019, l’assicurato ha precisato di essersi infortunato alla spalla
destra il 24 novembre 2018, quando aveva invano tentato di fermare la corsa del
veicolo che aveva da poco posteggiato in una strada in salita e che,
improvvisamente, si era messo in movimento (doc. 14).
1.2. Con
decisione formale del 4 aprile 2019, la CO 1 ha negato ab initio il
proprio obbligo a prestazioni sostenendo che, secondo il criterio della
probabilità preponderante, i disturbi lamentati da RI 1 non erano in relazione
causale con quando occorso il 24 novembre 2018, bensì da attribuire
preponderantemente a patologie degenerative (doc. 17).
1.3. A
seguito dell’opposizione interposta, per conto di RI 1, dalla RA 1,
l’assicuratore LAINF, con decisione su opposizione dell’11 novembre 2019, ha
confermato il contenuto della sua prima decisione, argomentando, in
particolare, che i disturbi lamentati dall’assicurato non erano da porre in
relazione con l’evento del 24 novembre 2018 e che, a fronte del fatto che
l’assicurato aveva fornito tre diverse versioni della dinamica dell’infortunio,
contrastanti tra loro, deve essere accordata la preferenza a quanto ha dichiarato
subito dopo l’evento e meglio in occasione del verbale di Polizia del 26
novembre 2018, laddove ha riferito di non aver riportato alcuna ferita a
seguito di quanto avvenuto due giorni prima (doc. 46).
1.4. Con tempestivo ricorso del 10
dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dalla RA 1 ha, in sostanza, chiesto
che venga accertato il nesso di causalità tra l’evento infortunistico del 24
novembre 2018 ed il danno alla salute presentato, nel senso che la decisione su
opposizione venga annullata e che gli vengano riconosciute le prestazioni
assicurative a far tempo dal 18 febbraio 2019.
Sostanzialmente, la
patrocinatrice dell’assicurato, fondandosi sulle valutazioni - delle quali
meglio si dirà nel prosieguo - del medico privatamente consultato dal proprio
assistito - dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia - ha contestato le conclusioni del medico fiduciario, secondo il
cui parere i disturbi alla spalla destra risentiti dall’assicurato non sono in
nesso causale naturale con l’infortunio del 24 novembre 2018.
Da ultimo, la
patrocinatrice ha protestato spese, tasse e ripetibili (che non ha
quantificato, doc. I).
1.5. Nella risposta del 7 febbraio
2020, la CO 1 ha ribadito che l’assicurato ha fornito tre diverse versioni,
contrastanti tra loro, della dinamica dell’infortunio e che dal rapporto di
polizia relativo al sinistro del 24 novembre 2018, vale a dire da quella che
l’assicuratore LAINF ha ritenuto essere la versione preferibile, risulta che RI
1 non aveva riportato alcuna ferita nel tentativo di arrestare il veicolo. Vi
è, poi, prosegue CO 1, che il parere del dr. med. __________ non dimostra con
probabilità preponderante che tra l’evento ed i disturbi lamentati dal
ricorrente vi sarebbe un nesso causale, dal momento che lo specialista - ha
precisato l’assicuratore - si limita a riferire che prima dei fatti del
novembre 2018 RI 1 non soffriva di dolori alla spalla destra (doc. VII).
Fatti
1.6. Con
scritto del 13 febbraio 2020, la patrocinatrice dell’assicurato ha comunicato
di non avere ulteriori mezzi di prova da versare agli atti (doc. IX).
1.7. Il
doc. IX è stato inviato alla CO 1 per conoscenza (doc. X).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del
10.
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2
Oggetto della lite è la questione di sapere se la CO 1 era
legittimata a negare ab initio il proprio obbligo a prestazioni, oppure
no.
2.3
L’amministrazione sostiene che RI 1 non ha subito traumi a
seguito di quanto avvenuto il 24 novembre 2018, e meglio come risulta dal
verbale di Polizia del 26 novembre 2018, a margine del quale l’assicurato, con
riferimento ai fatti del 24 novembre 2018, ha dichiarato che “(…) non
riportavo alcuna ferita” (doc. 33, pag. 7). La CO 1 mette dunque in dubbio
l’esistenza stessa di un infortunio ai sensi di legge (e non tanto
l’esistenza di un nesso di causalità tra i disturbi denunciati dal ricorrente e
il sinistro annunciato).
2.4
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
L'art.
4.
LPGA così definisce l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa
definizione riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1
vOAINF - disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli
infortuni dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003
-, di modo che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque
sono dunque gli elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" -
l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la
loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 44-51).
Scopo della definizione è di tracciare un chiaro confine
tra infortunio e malattia.
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio. Se egli non soddisfa
questa esigenza, fornendo delle indicazioni incomplete, imprecise oppure
contraddittorie circa lo svolgimento dell’evento, che non consentono di rendere
verosimile l’esistenza di un infortunio, l’assicurazione non è tenuta a
prendere a carico il caso (cfr. DTF 116 V 136 consid. 4b e i riferimenti
ivi menzionati). Gli stessi principi sono applicabili alla prova dell'esistenza
di una lesione parificata ad infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141
consid. 4b).
Per
un caso concreto in cui il TCA ha applicato tali principi, si veda la STCA
35.2014.64
del 6 agosto 2015, confermata dal TF con la pronunzia 8C_666/2015
del 17 maggio 2016.
2.5
A
proposito della tesi difesa dall’amministrazione, secondo la quale “(…) nel
rapporto di polizia, l’assicurato afferma di non aver subito alcuna ferita (…)
Alcuni mesi dopo, nel “formulario d’annuncio infortunio” afferma invece di
essere caduto a terra, mentre al visitatore clienti CO 1 afferma di aver subito
diversi colpi e torsioni nel voler fermare la vettura. È pacifico come le
versioni siano in contraddizione tra loro. Su questo non ci sono dubbi. Ed è
per questo che va accordata la preferenza alla versione data subito dopo
l’evento alla polizia. Versione nella quale l’assicurato afferma di non aver
riportato alcuna ferita”, il TCA osserva quanto segue.
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. SVR 2008 UV Nr. 12;
RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI
1988.
U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non
pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18.
dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U 430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nella
presente fattispecie, va innanzitutto evidenziato che nell’annuncio
d’infortunio del 17 marzo 2019 è stato il datore di lavoro e, quindi, non
l’assicurato, come, invece, erroneamente ritenuto dall’istituto assicuratore, a
comunicare alla CO 1 che il suo dipendente, il 18 febbraio 2019, alle ore
16:00, era rimasto vittima di “una caduta a terra” ed aveva, così,
lesionato la spalla (doc. 4).
Circa
la dinamica del sinistro - che ha indicato essergli occorso il 24 novembre 2018
- in occasione del verbale d’interrogatorio tenutosi il 26 novembre 2018
presso gli uffici della Polizia cantonale a __________, l’assicurato ha, da
parte sua, dichiarato che:
" (…)
arrestavo la mia corsa e inserivo il freno a mano, siccome il veicolo si
trovava in leggera salita e inserivo la marca in folle. Successivamente
abbandonavano il veicolo per recarmi a consegnare il pane, lasciando la
portiera aperta. Mi allontanavo per circa 4 metri, quando tutto d’un tratto
vedevo il mio veicolo che si stava muovendo. A quel punto correvo per cercare
di fermare la vettura. Purtroppo non riuscivo nel mio intento, per questo
motivo con la portiera urtavo in un primo momento contro il pilastro in granito
della tettoia, per poi terminare la (…) corso contro un pilone della luce.
A seguito dell’urto il mio veicolo ha riportato danni su tutta la
fiancata sinistra. Da parte mia non riportavo alcuna ferita.” (doc. 33, pag.
6-7)
Invitato
dall’amministrazione a fornire maggiori ragguagli, in data 1° aprile 2019, il
ricorrente ha riferito che:
" (…) stavo
facendo il mio giro per la distribuzione del pane, per la __________ di __________.
Ho parcheggiato il veicolo in una strada in leggera salita, forse non ho tirato
abbastanza il freno a mano, sta di fatto che il mezzo ha iniziato a muoversi
all’indietro. Sono prontamente risalito sul veicolo per cercare di fermarlo ma
sono stato trascinato fino a quando (ca 30 metri) si è fermato con un palo
della luce. Nella fase del trascinamento e dell’urto finale ho subito diversi
colpi e torsioni alla spalla destra contro il piantone del furgone.” (doc. 14,
pag. 1)
Con
rapporto del 26 marzo 2019, il medico curante dell’assicurato, dr. med. __________,
ha indicato che la prima consultazione è avvenuta il 25 febbraio 2019 e che:
" Nel mese
di novembre 2018 (RI 1, n.d.r.) si era fermato con l’auto in salita non tirando
a sufficienza il freno a mano e quando è uscito questa ha cominciato a
retrocedere prendendo sempre più velocità e cercando di entrare per tirare il
freno a mano è stato trascinato per una 50 di metri prima di fermarsi contro un
palo.” (doc. 11)
La dinamica del sinistro
risultante dall’anamnesi raccolta dal dr. med. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, è analoga a quella riferita dal dr. med. __________.
2.6
Secondo il TCA, l'invocato
principio della priorità della “dichiarazione della prima ora” – nel
caso concreto identificata dall’istituto assicuratore con quanto RI 1 ha
riferito a verbale presso gli uffici della Polizia cantonale il 26 novembre
2018.
- non può trovare applicazione nel caso concreto.
Al riguardo, va
innanzitutto rilevato che la versione dei fatti descritta dall’assicurato a
margine della sua audizione del 1° aprile 2019 (doc. 14) completa (e non
contraddice) quanto dichiarato innanzi alla Polizia il 26 novembre 2018. A
titolo abbondanziale si rileva, poi, che in quella sede, l’insorgente era di
tutta evidenza chiamato a far chiarezza sulle dinamiche del sinistro e su
eventuali danni materiali, più che sull’infortunio subìto.
Secondo il TCA, decisivo è dunque quanto personalmente indicato
dalla persona assicurata nella sua prima descrizione dettagliata dell’accaduto,
rispondendo ai quesiti posti nel noto questionario oppure in occasione della sua audizione da parte di un
funzionario dell’amministrazione (cfr., in
proposito, KOSS – Hürzeler/Kieser, Art. 6 LAINF, n. 12). Ora, la prima volta
in cui RI 1 è entrato in contatto diretto con il proprio assicuratore, è stata in occasione della sua audizione da parte
di un ispettore della CO 1. Le domande che gli
sono state rivolte erano volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è
svolto l’evento annunciato.
Tutto
ben considerato, questa Corte non può, dunque, confermare la decisione della CO
1.
nella misura in cui ha negato ab initio il proprio obbligo a prestazioni,
per il motivo che il ricorrente non sarebbe rimasto vittima di un infortunio.
Visto quanto precede, il
TCA è chiamato a esaminare la questione relativa all’esistenza – negata dalla CO
1.
- di un nesso di causalità naturale tra l’evento del 24 novembre 2018 ed i
disturbi lamentati dall’assicurato.
2.7
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il diritto alle cure cessa
qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile
miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase
LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla
continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento
sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de
la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.8
Presupposto essenziale per
l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è
però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue
conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo presupposto è da
considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È questione di fatto lo
stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di
causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano
secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo
l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento
delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. DTF 134 V 109 consid.
9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360
consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del
29.
gennaio 2001; DTF 121 V 6; STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00
del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA
6.
aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC
1986.
p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;
DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,
DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea
1991, pag. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle
attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la
disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;
DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).
Ne discende che ove
l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non
possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio
assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid.
4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore contro gli
infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele
dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle
prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr. STF 8C_12/2019 del 4
marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012 consid. 2; RAMI 1992 U
142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri
71/1990, p. 1093).
Secondo la giurisprudenza,
qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un
sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio
obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa
naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione
del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della
prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U
363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102.
consid. 5b/bb p. 103).
2.9
Nel
caso di specie, dalle carte processuali emerge che la CO 1 ha fondato la
decisione di negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla
spalla destra, facendo capo alla valutazione del 24 settembre 2019 del dr. med.
__________, spec. FMH in chirurgia.
Con
la propria impugnativa, il ricorrente, fondandosi in particolare sul parere del
dr. med. __________, al quale si era privatamente rivolto, contesta la
fondatezza delle conclusioni a cui è giunto il medico fiduciario. RI 1, per il
tramite della propria patrocinatrice, sostiene che i persistenti disturbi
interessanti la spalla destra non sarebbero imputabili a uno stato morboso
preesistente, bensì all’evento del 24 novembre 2018.
Dalle
carte processuali emerge quanto segue.
Il
27.
marzo 2019, il ricorrente è stato privatamente visitato dal dr. med. __________.
Dal rapporto redatto il 6 giugno 2019 risulta che, trattandosi della spalla destra
e partendo dal presupposto che il 24 novembre 2018 RI 1 avesse subito un trauma
distorsivo e contusivo diretto, oltre che indiretto, a quella parte del corpo,
mentre tentava di fermare l’autoveicolo messosi in movimento, lo specialista in
questione ha rilevato che:
" (…) è
molto frequente che vi siano col passare del tempo delle lesioni degenerative
del tutto asintomatiche a livello della spalla e solo un trauma distorsivo e/o
contusivo risveglia una situazione infiammatoria e algica con impotenza
funzionale, mai rilevata prima del suddetto trauma. A mio giudizio vi è un
nesso di causalità certo tra quanto avvenuto e la comparsa dei dolori e la
conseguente impotenza funzionale, mentre la situazione anatomica era almeno in
parte presente prima del trauma.” (doc. 25, pag. 8)
Dopo
aver esaminato la documentazione agli atti, il 24 settembre 2019, il dott. __________
ha osservato che “(…) la lesione dell’infraspinato risale a vecchissima data:
come depone la letteratura, una degenerazione adiposa di grado II-III secondo
Goutallier corrisponde ad almeno 2-3 (due, tre) anni dalla lesione progressiva
al tendine mentre, la lesione del sovraspinato con una retrazione tendinea di
2.2
cm. avrebbe anch’essa dovuto provocare immediatamente una pseudo paralisi
del cingolo omero-scapolare destro cosa che non si è verificato. La grave
artrosi dell’articolazione acromio-clavicolare con osteofitosi inferiore è nota
per causare lesione degenerative a livello della cuffia dei rotatori, favorendo
la risalita della testa omerale successiva e gli ulteriori anni alle altre
componenti della cuffia dei rotatori. Si menziona, infine, l’età del paziente:
sappiamo che sopra i 50 anni, inizia la degenerazione della cuffia dei rotatori
che, nel corso degli ulteriori anni, culmina con lesioni degenerative con
lesioni dei tendini della cuffia giungendo ad una incidenza del 98%-99% all’età
di 75-80 anni.”. Contestualmente, egli ha rilevato che la risonanza magnetica
era stata eseguita a distanza di tre mesi dall’evento e che, in base al
criterio della verosimiglianza preponderante, non si può affermare che i fatti
del 24 novembre 2018 avrebbero causato una lesione effettiva della cuffia dei
rotatori della spalla destra (doc. 41, pag. 3).
Con
referto del 10 dicembre 2019, il dr. med. __________ ha criticamente commentato
le considerazioni espresse dal dr. med. __________, il quale si sarebbe
focalizzato sulla sola lesione del tendine infraspinato, precisando che:
" (…)
ribadisco il fatto che vi è stato un trauma, significativo dalla dinamica descritta
dal paziente, che ha visto traumatizzare una preesistente lesione della cuffia,
sino a quel momento asintomatica, e questo ci sta bene al 100% per il tendine
infraspinato, mentre manco del tutto la degenerazione e infiltrazione grassa a
carico del muscolo del tendino sovraspinato, che è poi quello che
verosimilmente si è almeno parzialmente strappato nel trauma!
Infine in merito alla nozione di comparsa di ematoma intorno alla
spalla e/o a livello del braccio subito dopo al trauma quella nozione di “subito”
non era stata scavata e dettagliata più a fondo ma nella realtà questo può
succedere nei giorni successivi al trauma, per effetto di lacerazione di
tessuti, e quindi di sanguinamento, profondo, che avviene a livello della
cuffia e non può manifestarsi a livello sottocutaneo già nelle ore consecutive
al trauma.” (doc. 47, pag. 5-6)
Invitato
ad esprimersi, in data 20 gennaio 2020, il dr. med. __________ ha osservato che
nella RMN del 26 febbraio 2019 si riscontra una trazione del tendine del
sovraspinato di 22 mm, ciò che depone per una lesione di origine degenerativa.
Egli ha inoltre rilevato che l’immediata abolizione della motilità attiva in
elevazione e rotazione esterna o lo sviluppo di una spalla pseudo paralitica
dovuta alla lesione della cuffia dei rotatori è riscontrata classicamente dopo
un infortunio, e meglio come precisato nella pubblicazione del gruppo di
esperti svizzeri nella chirurgia della spalla e del gomito allegata alla sua
presa di posizione. Da ultimo, il medico fiduciario ha rilevato che in caso di
rottura dei tendini della cuffia, vi è un sanguinamento (e quindi eventuale
ematoma) minimo, che si accumula non nella zona cutanea, bensì nelle borse
sottoacromiale e/o sottodeltoidea (doc. 57, pag. 1-2).
2.10
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In
una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465
consid. 4.4 e consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a
proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.
Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte
europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che
gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti
dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per
quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che
esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi,
che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È
infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il
giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal
giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente
da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si
evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03
del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR
2000.
UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.11
Chiamata
ora a pronunciarsi, questa Corte non può confermare
la decisione dell’amministrazione che non ritiene dimostrata l’esistenza di un
legame causale tra l’evento del 24 novembre 2018 ed i disturbi alla spalla destra
annunciati dall’assicurato. In effetti, su questo aspetto, agli atti figurano
valutazioni tra loro contraddittorie (cfr. consid. 2.9) che non consentono a
questo Tribunale di decidere, in un senso oppure nell’altro. In particolare, i
rapporti del dr. med. __________ sono atti a generare dubbi più che lievi circa
la correttezza della valutazione del medico fiduciario.
In
simili casi, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non può essere
decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre
ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di
cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del
19.
aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF 8C_943/2010 del
9.
novembre 2011, consid. 3.2.).
2.12
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 -
dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di
assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i
principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di
dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il
giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
"
Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein
Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger
zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine
Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
In una recente sentenza
8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte federale ha rinviato la
causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale cantonale che aveva respinto
il ricorso della persona assicurata) affinché disponesse l’esecuzione di una
perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando che laddove esistano dubbi circa
l’attendibilità e la pertinenza della valutazione del medico fiduciario, spetta
in primo luogo all’assicuratore contro gli infortuni procedere a ulteriori atti
istruttori per determinare d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso,
assumere le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
" Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la pertinence de
l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu à
l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).
Nella
presente fattispecie, la CO 1 ha fondato la decisione su opposizione impugnata
esclusivamente sul parere del proprio medico fiduciario.
In
casi del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una
perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una
perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2., STCA 35.2014.103 dell’11 marzo
2015.
consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA
35.2014.47
del 2 febbraio 2015 consid. 2.8.,
STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre
2014.
consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des
expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014
pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte al considerando 2.11., si giustifica
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto
assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire se i disturbi
interessanti la spalla destra denunciati dall’assicurato costituiscono, oppure
no, una conseguenza naturale dell’infortunio del 24 novembre 2018.
Esperiti
questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul
diritto alle prestazioni dell’assicurato.
2.13
Visto l’esito del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria, cfr., da ultimo, la STF
8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid.
7.1
pag. 271 e riferimento), la CO 1 verserà al ricorrente l’importo fr. 2'500.--
(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata e gli atti sono
rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e
nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurato
fr. 2'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti