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Decisione

35.2019.14

Discussa l'esistenza di un nesso causale, naturale e adeguato, tra infortunio e disturbi psichici. Perizia giudiziaria. Discussa pure eziologia dei disturbi somatici a spalla e ginocchio dx: rinvio de

2 giugno 2020Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; si veda

pure D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, CGSS n. 44 –

2010, p. 145).

Già soltanto alla luce di

questa circostanza, non si può ritenere che il loro parere sia atto a mettere

seriamente in dubbio la fondatezza delle conclusioni contenute nella perizia

giudiziaria.

In esito a tutto quanto

precede, applicando il criterio della probabilità preponderante utilizzato

abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel settore delle assicurazioni

sociali (cfr. STFA U 200/04 del 19 settembre 2005; STFA C 192/04 del 14

settembre 2005; DTF 129 V 181 consid. 3.1, DTF 129 V 406

consid. 4.3.1, DTF 126 V 360 consid. 5b, DTF 125 V 195 consid. 2; RDAT I

- 1996 p. 225), questo Tribunale deve concludere che è stato accertato che il

ricorrente ha sofferto, anche dopo il 7 dicembre 2011, di disturbo psichici,

conseguenza naturale dell’infortunio occorsogli in data 14 giugno 2009.

L’esistenza di un nesso di

causalità naturale tra l’evento assicurato e il danno alla salute psichica non

basta però per ammettere un corrispondente obbligo a prestazioni a carico

dell’assicuratore contro gli infortuni. È in effetti ancora necessario che il

nesso causale sia pure adeguato, questione giuridica che va valutata in

applicazione dei criteri che sono stati elaborati dalla giurisprudenza federale

nella DTF 115 V 133.

2.3.11. Nell'esame dell'adeguatezza

del legame causale, occorre innanzitutto procedere alla classificazione

dell'infortunio accaduto all’insorgente.

La dinamica dell’incidente

nautico in questione è già stata accertata dal Tribunale federale nella sua

Considerandi

sentenza 8C_740/2016 del 30 marzo 2017 consid. 7.2 (dinamica che del resto

corrisponde in sostanza a quella che è stata riferita anche all’esperto

giudiziario - cfr. doc. XXII, p. 14):

" (…) L'assicurato si trovava in mare a circa 200 m dalla

costa sul natante di legno con motore da 4 cv appartenente a un conoscente.

Dopo che un motoscavo di circa 15m è passato a velocità sostenuta a pochi metri

dal natante, creando onde anomale, una barca a vela si è scontrata

improvvisamente con l'imbarcazione su cui si trovava l'opponente,

distruggendone completamente lo scafo. L'urto ha provocato la violenta caduta

in acqua dell'assicurato, il quale si è sentito trascinato verso il basso.

Divincolatosi, l'opponente è ritornato a galla ed è stato tratto in salvo da

un'altro battello giunto sul posto. La dinamica descritta dall'assicurato è

stata sostanzialmente confermata anche dalle dichiarazioni espresse solamente

tre ore dopo l'evento (sulla valenza probatoria delle cosiddette dichiarazioni

della prima ora: DTF 121 V 45 consid. 2a pag. 47; cfr. ancora sentenza 8C_843/2015

del 26 febbraio 2016 consid. 4.1) dal conoscente dell'opponente a verbale

dinanzi alla guardia costiera.” (doc. 179)

Alla luce della dinamica

dell'evento, ricordato che determinante è lo svolgimento oggettivo degli

eventi, fatta astrazione da come la persona assicurata ha risentito lo choc

traumatico (cfr. DTF 140 V 356 consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati), il

sinistro occorso ad RI 1 non può certamente essere classificato fra gli

infortuni di categoria media al limite di quelli leggeri (classificazione

peraltro già esclusa dal TF [cfr. doc.179, p. 7] ma incomprensibilmente

riproposta dall’amministrazione, cfr. doc. 236, p. 9): si tratta invece,

secondo il TCA, di un infortunio di media gravità al limite di quelli gravi.

Al riguardo, non può

sfuggire il fatto che l’evento in questione è accaduto a circa 200 metri dalla

costa, dunque in mare aperto, e che l’improvviso investimento da parte di un

veliero della piccola imbarcazione in legno su cui si trovava l’assicurato, ha

provocato la sua caduta in acqua e la sua immediata esposizione al rischio di

morire annegato. Tutto ciò permette di affermare che la fattispecie in esame

presenta un grado di gravità più elevato rispetto, ad esempio, a un incidente

ordinario della circolazione stradale, in cui gli occupanti dei veicoli, che

circolano su strada, sono protetti in una certa misura dalla carrozzeria e dai

Dispositivo

dispositivi di sicurezza in dotazione (in particolare dagli airbag), ciò che è peraltro stato riconosciuto

anche dal TF nella sua sentenza 8C_740/2016 succitata (cfr. consid. 7.2: “Di

principio, semplici tamponamenti, anche a catena, tra autoveicoli sono

qualificati di grado medio al limite degli incidenti leggeri (cfr. sentenze

8C_425/2016 del 16 dicembre 2016 consid. 4.3.3 e U 380/04 del 15 marzo 2005

consid. 5.1.2, pubblicata in RKUV 2005 n. U 549 pag. 236). Tuttavia, tale

conclusione non può essere applicata in maniera apodittica al caso concreto,

ove si pensi che in un autoveicolo gli occupanti del mezzo, che circola su strada,

sono normalmente seduti su di un sedile legati con una cintura di sicurezza.”).

Il giudice è, quindi,

tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri

elaborati dalla Corte federale e qui evocati al consid. 2.3.4. Affinché possa

essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, è sufficiente, secondo la DTF

115 V 140 consid. 6c/bb, la presenza di uno solo dei fattori di rilievo, anche

se non adempiuto con una particolare intensità (cfr. supra, consid.

2.3.4.).

Tutto ben considerato,

secondo questo Tribunale, il fattore delle circostanze particolarmente

drammatiche è soddisfatto, ciò che basta per ammettere l’adeguatezza del nesso

causale.

A proposito del criterio

qui in discussione, va innanzitutto precisato che, secondo la giurisprudenza, esso è da valutare oggettivamente

e non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di

paura provati dalla persona assicurata. Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1).

Fatta questa precisazione,

al TCA appare oggettivamente terrificante il fatto che il ricorrente, intento a

pescare in mare aperto, sia stato sorpreso da un boato alle proprie spalle

prodotto da un’imbarcazione di grandi dimensioni che ha praticamente squarciato

lo scafo della barca, di dimensioni ridotte, sulla quale egli si trovava

unitamente al proprietario. Non meno drammatica appare la circostanza che,

sbalzato in acqua a causa della violenza dell’urto, l’assicurato si è sentito

trascinare verso il basso per alcuni metri, verosimilmente poiché rimasto

impigliato con i vestiti in un detrito del natante, temendo a quel punto di non

farcela.

D’altro canto,

l’assicuratore convenuto non può essere seguito laddove sostiene che le

circostanze connesse all’infortunio sarebbero sprovviste di carattere

drammatico poiché, i protagonisti “essendosi accorti della barca a vela che

veniva a collidere con la propria imbarcazione, l’impatto non è stato

improvviso ma prevedibile. C’era abbastanza tempo per tuffarsi in acqua e non

c’è stato urto diretto con l’imbarcazione a vela. Inoltre, i naufraghi sono

stati soccorsi immediatamente.” (doc. 236, p. 9). Questa versione dei fatti non

trova riscontro nemmeno nell’invocata testimonianza fornita alla Guardia

costiera da __________, proprietario del natante affondato. Egli ha in effetti

dichiarato di essersi accordo dell’arrivo del veliero e di aver quindi gridato,

soltanto allorquando quest’ultimo si trovava a una distanza di soli 4-5

metri. Egli è riuscito a tuffarsi in acqua, mentre il ricorrente è stato

scaraventato in mare a causa dell’urto subito. È pertanto evidente che un urto

diretto con il veliero in realtà c’è stato e che RI 1, colto di sorpresa, non

ha avuto il tempo necessario di saltare in acqua.

In conclusione,

l'infortunio del 14 giugno 2009 ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose

e l'esperienza della vita, un significato decisivo per l'instaurazione delle

turbe psicogene di cui RI 1 è portatore. In queste condizioni, l'adeguatezza

del nesso di causalità può, pertanto, essere ammessa.

Ora, accertato che i

disturbi psichici accusati dall'insorgente costituiscono una conseguenza,

naturale e adeguata, dell'evento traumatico assicurato, la decisione su

opposizione impugnata mediante la quale l’CO 1 ha negato la propria

responsabilità al riguardo, non può quindi essere confermata in questa sede.

2.4. Disturbi fisici (spalla

e ginocchio destro): causalità naturale e adeguata con l’infortunio del 14

giugno 2009?

2.4.1. Nel caso di specie, con la

decisione su opposizione impugnata, l’istituto assicuratore convenuto ha in

primo luogo negato l’eziologia infortunistica ai disturbi interessanti la spalla

destra, allineandosi al parere del proprio consulente medico (dott. __________)

e scostandosi invece dalla valutazione espressa dai periti amministrativi del __________

(cfr. doc. 236, p. 11).

In secondo luogo, sempre

facendo capo al parere del dott. __________, l’CO 1 ha sostenuto che

l’infortunio in questione avrebbe peggiorato solo transitoriamente il

preesistente stato morboso a livello del ginocchio destro con lo status

quo sine raggiunto a distanza di sei mesi dall’evento medesimo (cfr. doc.

236, p. 13).

Da parte sua, l’assicurato

contesta la posizione assunta dall’amministrazione e chiede che venga

attribuita piena forza probatoria alla valutazione enunciata dagli specialisti

del __________, incaricati dall’assicuratore stesso (cfr. doc. I, p. 9: “La

perizia 25.07.2014 del __________ ha evaso i quesiti peritali con precise,

chiare risposte. Lo ha fatto per quanto riguarda le problematiche del

ginocchio, ma anche per quelle della spalla destra (…). Entrambe sono poste in

relazione di causalità naturale con l’evento del 14.06.2009. È allora

inspiegabile che l’amministrazione che neppure tra la prima e la seconda

perizia aveva sollevato particolari obiezioni (riconoscendo del resto sino al

febbraio 2015, il versamento delle indennità assicurate), cerchi ora di

sottrarsi – negandole – alle conclusioni del servizio al quale essa stessa si è

rivolta per una perizia, conferendogli pure il secondo mandato e che si esprime

per la causalità naturale tra evento infortunistico e patologie di natura

somatica.”).

Dalle carte processuali si

evince che, con certificato del 20 luglio 2009, il dott. __________, spec. FMH

in medicina generale, ha diagnosticato, segnatamente, contusioni alla spalla

destra e al ginocchio sinistro (recte: destro, n.d.r.) con fessura

inferiore del corno posteriore del menisco mediale ed estesa condropatia

femorale, lesione di II. grado del legamento collaterale mediale e rottura

parziale del legamento menisco-tibiale (doc. 2).

Nel mese di agosto 2011, RI

1 è stato visitato dal dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, per

conto dell’assicuratore resistente.

Dal relativo referto,

datato 25 novembre 2011, risultano in particolare le diagnosi di gonartrosi

mediale bilaterale in stato dopo artroscopia a destra (30 luglio 2010) e di

disturbi alla spalla destra in presenza di un impingement sottoacromiale

e di una sospetta osteoartropatia diabetica (doc. 31, p. 7).

Lo specialista

interpellato dall’amministrazione ha quindi sostenuto che l’assicurato

presentava uno stato preesistente morboso sia al ginocchio che alla spalla

destra, stato preesistente che è stato transitoriamente aggravato

dall’infortunio del 14 giugno 2009, con lo status quo sine raggiunto, al

più tardi, a distanza di sei mesi dal sinistro medesimo (doc. 31, p. 9).

Nel prosieguo, il

ricorrente ha privatamente consultato il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, il quale si è così espresso a proposito dell’eziologia

dei disturbi interessanti il ginocchio e la spalla destra:

" (…) Il

signor RI 1 che presenta una gonartrosi bilaterale era completamente

asintomatico a livello delle ginocchia prima dell’infortunio del 2009.

L’infortunio del 14.09.2009 ha causato una traumatizzazione della

gonartrosi a destra con lesione del legamento collaterale mediale e dei

menischi (vedi MRI del 03.07.09). Questo infortunio ha causato un peggioramento

delle condizioni del ginocchio dx. Dunque l’infortunio del 2009 ha causato,

oltre alle lesioni legamentose e meniscali, uno scompenso dell’artrosi

pre-esistente e ha instaurato le condizioni per lo sviluppo di un’artrosi

post-traumatica con peggioramento della gonartrosi preesistente. Molto

probabilmente senza infortunio del 2009 il ginocchio destro sarebbe ancora

asintomatico come lo è il ginocchio sinistro anche affetto da artrosi.

Per quanto concerne la spalla dx il quadro clinico e radiologico

parlano a favore di una lesione della cuffia che potrebbe essere meglio

valutata mediante MRI.” (doc. 33, p. 3)

Nel quadro della prima

perizia elaborata dal __________ di __________ (referto del 18 giugno 2012),

gli aspetti somatici sono stati indagati dal dott. __________, spec. FMH in

reumatologia.

A suo avviso, l’assicurato

soffriva di una gonartrosi tricompartimentale attivata a destra su importante

componente traumatica (infortunio del 14.6.2009) e stato dopo toeletta

articolare, meniscectomia mediale e laterale il 30 luglio 2010, nonché di una

periartropatia omeroscapolare tendinotica pseudoparetica posttraumatica

(infortunio del 14.6.2009) su rottura completa della cuffia dei rotatori (doc.

36, p. 26).

Egli ha quindi dichiarato

che la gonartrosi e la lesione meniscale del ginocchio destro erano preesistenti

all’infortunio del giugno 2009 (doc. 36, p. 26 s.: “Tali reperti sono stati

messi in evidenza dopo la caduta accidentale del 5.1.2008. La gonartrosi è

verosimilmente preesistente rispetto al 5.1.2008 mentre per la lesione

meniscale non è possibile dire se si tratti di una lesione degenerativa o

traumatica in relazione alla distorsione del 5.1.2008.”).

Chiamato a pronunciarsi

circa il ruolo causale giocato dall’evento traumatico del giugno 2009, il dott.

__________ ha poi affermato di ritenere “… molto probabile che l’infortunio del

14.6.2009 abbia aggravato la gonartrosi a destra accelerandone la progressione

e rendendo sintomatiche lesioni meniscali sino a quel momento ben tollerate. Il

successivo intervento di meniscectomia mediale e laterale ha poi verosimilmente

ulteriormente favorito il peggioramento della gonartrosi”, precisando trattarsi

di un peggioramento definitivo (doc. 36, p. 27).

RI 1 è stato visitato una

seconda volta dal reumatologo dott. __________ nel mese di giugno 2014,

nell’ambito della seconda perizia __________ (perizia di decorso) disposta

dall’assicuratore LAINF convenuto.

Per quanto qui

d’interesse, il perito amministrativo ha rilevato che “per quanto riguarda i

postumi infortunistici la situazione non è definitiva nel senso che una

gonartrosi va per forza di cose incontro a un lento peggioramento nel tempo.

Questo peggioramento è accelerato dalla meniscectomia che il paziente ha dovuto

subire e che è verosimilmente legata all’infortunio in questione” e che, a suo

avviso, “non si può affermare che sia stato raggiunto lo status quo sine.”

(doc. 53, p. 5).

Nulla è per contro stato

detto a proposito della problematica interessante la spalla destra.

In corso di causa, questa

Corte ha quindi interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a

valutare se “… la diagnosticata problematica alla spalla destra costituisce,

con il grado della verosimiglianza preponderante, una conseguenza naturale

dell’evento traumatico del 2009, oppure no. Se sì, in base a quali argomenti

medico-scientifici lo afferma? Al riguardo, le segnalo che, secondo la

giurisprudenza federale, il semplice fatto che un determinato disturbo sia

insorto soltanto dopo un infortunio, non basta per ritenere dimostrato che esso

sia pure stato causato dall’evento in questione”, rispettivamente a

pronunciarsi sulla valutazione espressa dal dott. __________ a margine della

visita fiduciaria dell’agosto 2011 (doc. XVII).

Questo il tenore della

risposta fornita dallo specialista in reumatologia il 6 novembre 2019:

" (…) Ricordo

che il 14.6.2009 l’assicurato stava pescando all’__________ quando un veliero

di 30 tonnellate investe la barchetta di traverso da dietro. La barca si spezza

in due e i relitti si inabissano trascinando sotto acqua l’assicurato. L’urto

produce ematomi su tutto il lato destro del corpo e una lesione muscolare alla

coscia destra. Subito l’assicurato ha un importante dolore e un’impotenza

funzionale alla spalla destra. Il giorno stesso l’assicurato interpella il

medico di famiglia in Svizzera che gli consiglia di rientrare subito. I medici

si occupano dapprima dei problemi al ginocchio destro. Nell’ambito di una

valutazione peritale del 31.1.2012 il Dr. __________ riferisce di un quadro

clinico compatibile con una lesione della cuffia dei rotatori che dovrebbe

essere chiarita tramite IRM. I successivi chiarimenti radiologici confermano

una rottura totale della cuffia dei rotatori probabilmente non riparabile (in

casi di rotture così estese l’unica opzione è spesso quella di una protesi

inversa). Non conosco il decorso e non so quindi che tipo di intervento sia

stato eventualmente proposto all’assicurato.

Tenendo conto del fatto che il paziente era del tutto asintomatico

prima dell’infortunio del 14.6.2009 e tenendo conto del trauma manifestamente

molto importante che ha subito (scontro con un veliero di 30 tonnellate,

ematomi su tutta la parte sinistra [recte: destra, n.d.r.] del corpo,

lesioni al ginocchio destro e lesione muscolare della coscia), la probabilità

che questo trauma abbia contribuito alla rottura della cuffia dei rotatori

(all’età dell’assicurato certamente indebolita dall’età) è, dal mio punto di

vista, molto alta e raggiunge quindi il grado di verosimiglianza preponderante.

Riguardo al decorso, dovrei poter visitare l’assicurato per

esprimermi ma è altamente improbabile che lo status quo sine sia stato

raggiunto. (…).” (doc. XX)

2.4.2. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Nella DTF 135 V 465, l’Alta

Corte ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.4.3. Nella concreta evenienza,

questa Corte ritiene di non poter confermare la decisione dell’amministrazione

di considerare estranei all’infortunio assicurato i disturbi a livello della

spalla e del ginocchio destro (questi ultimi perlomeno a decorrere dal 14

dicembre 2009). In effetti, riguardo alla valutazione dell’aspetto eziologico,

agli atti di causa figurano referti specialistici contraddittori – da una parte

quello del dott. __________ (sul quale l’assicuratore ha finalmente fondato la

propria decisione su opposizione), dall’altra quelli elaborati dai dottori __________

e __________ - che non gli consentono di decidere, con la necessaria

tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19 aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del

9 novembre 2011 consid. 3.2).

Tutto ben considerato,

dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di

generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità del referto medico a

cui ha fatto capo l’istituto assicuratore, dubbi che inducono questo Tribunale

a costarsene (per un caso in cui la Corte federale ha annullato il giudizio

cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti dei medici consultati

dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico di circondario non

poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche il

minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6

agosto 2019 consid. 4.3).

2.4.4. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3 Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4 Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht

(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135 V 465), già per il fatto che essa non ha fondato la decisione impugnata su

una perizia amministrativa ex art. 44 LPGA (al riguardo, si veda il doc. 87;

per un caso analogo, cfr. la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.4.3.,

si giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

(anche) nella misura in cui è stata negata l’esistenza di un legame causale

naturale tra l’infortunio assicurato e i disturbi interessanti la spalla e il

ginocchio destro (per questi ultimi perlomeno a decorrere dal 14

dicembre 2009) e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente

affinché disponga un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA).

Sulla scorta

delle relative risultanze, l’CO 1 sarà poi chiamata a ridefinire il proprio obbligo

alle prestazioni dal profilo materiale e temporale.

2.5. L’assicurato

ha chiesto l’assegnazione di un’indennità per ripetibili (cfr. doc. I, p. 10).

Al riguardo, va ricordato

che, di regola, l’indennità per ripetibili può venire assegnata solo al

ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; DTF

112 V 86 consid. 4; DTF 110 V 81 consid. 7; DTF 105 V 89

consid. 4; DTF 105 Ia 122; DTF 99 Ia 580 consid. 4). L’indennità è

concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche

quando il patrocinio è assunto da una persona particolarmente qualificata per

la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso

sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico

nell’espletamento del proprio compito (Locher/Gächter, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber

[ed.], Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, n. 4 ad §

34), requisiti che appaiono dati nel caso in esame.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione

impugnata è annullata.

§§ È accertato che i

disturbi psichici di cui soffre il ricorrente hanno

costituito una conseguenza, naturale e adeguata, dell’infortunio

assicurato anche dopo il 7 dicembre 2011.

§§§ Gli atti sono

rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio

in merito all’eziologia dei disturbi interessanti la spalla

e il ginocchio destro e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'CO 1 verserà all'assicurato

fr. 2'200 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti