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Decisione

35.2019.141

Discussa a titolo preliminare la questione di sapere se i disturbi psichici devono essere assunti dall'assicuratore LAINF. Rinvio degli atti per accertare meglio la dinamica dell'accaduto per poi poter qualificare il sinistro occorso all'assicurata

29 ottobre 2020Italiano23 min

il rappresentante dell’insorgente pretende che a quest’ultima vengano “…

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.141

mm

Lugano

29 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 13 novembre 2019 emanata

da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In

base al certificato medico iniziale del 20 dicembre 1999, in data 11 dicembre

1999, RI 1, nata il __________ 1954, dipendente della __________ di __________

in qualità d’impiegata e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e

le malattie professionali presso CO 1 (di seguito: CO 1), è caduta in piedi da

un muretto e ha riportato la frattura del piatto tibiale laterale a sinistra e

la frattura del calcagno destro con distruzione del frammento distale (doc. 66

e 69).

L’istituto

assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di

legge.

1.2. Alla

chiusura del caso, con decisione formale del 15 maggio 2019, l’assicuratore LAINF

ha dichiarato estinto al 31 gennaio 2018 il diritto all’indennità giornaliera e

quello alle prestazioni sanitarie dalla medesima data della decisione.

All’assicurata è stata assegnata una rendita d’invalidità del 50% a contare dal

1° febbraio 2018, calcolata su un guadagno assicurato di fr. 15'908.85 e

un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25% (doc. 1).

A

seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata

(doc. 5), in data 13 novembre 2019, la CO 1 ha confermato il contenuto della

sua prima decisione. Da notare che, in quella sede, l’assicuratore ha negato la

propria responsabilità a proposito della problematica psichica, ritenuto che

l’evento del dicembre 1999 non ne costituirebbe la causa naturale e adeguata

(doc. 2).

1.3. Con

tempestivo ricorso del 16 dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA

1, ha chiesto, in via principale, che la CO 1 venga condannata a

riconoscerle una rendita d’invalidità del 70% almeno e un’IMI pure del 70%

almeno, nonché la presa a carico delle future spese di cura medica, subordinatamente

il rinvio degli atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti e nuova

decisione.

Con

la propria impugnativa, l’avv. RA 1 contesta innanzitutto la valutazione

espressa dal medico interpellato dall’amministrazione, secondo la quale, tenuto

conto dei postumi infortunistici di natura somatica, l’assicurata sarebbe in

grado di esercitare delle attività sostitutive adeguate in misura del 50%. A

suo avviso, il grado d’incapacità lavorativa sarebbe “ampiamente superiore al

50%”, tenuto anche conto che ella è al beneficio di una rendita intera AI,

assegnata a far tempo dal dicembre 2000 per le “affezioni che oggi pure CO 1

pone in nesso causale con l’infortunio, …” (doc. I, p. 3 ss.).

D’altro

canto, il rappresentante rimprovera all’assicuratore resistente di aver

valutato l’esigibilità lavorativa senza tenere conto dei disturbi psichici

lamentati dall’assicurata, i quali si troverebbero in nesso causale con

l’infortunio del dicembre 1999. Trattandosi specificatamente dell’adeguatezza,

negata da la CO 1, secondo l’avv. RA 1, l’evento in questione andrebbe

classificato tra gli infortuni di grado medico al limite di quelli gravi

(“Diversamente da quanto sostenuto dall’assicuratore Lainf la dinamica

dell’infortunio non appare pertanto banale. Anzi, la signora RI 1 ha certamente

subito una situazione di grave angustia e pericolo.”) e i criteri di rilievo

elaborati dalla giurisprudenza ritenuti in larga misura adempiuti.

Considerando

anche la problematica psichica, sempre a detta del patrocinatore, RI 1 non

presenterebbe alcuna capacità lavorativa residua, di modo che il suo grado

d’invalidità sarebbe del 100% (doc. I, p. 6 ss.: “Il reddito da invalida è

invece pari a zero posto come si debbano considerare gli importanti limiti

somatici (arti inferiori e arti superiori), a fronte dei quali l’attività

precedentemente svolta quale assistente/segretaria presso uno studio di

fisioterapia non è più esigibile, posto come tale attività comportasse attività

in movimento, nonché lo spostamento di biancheria, l’aiuto ai pazienti,

ricezione degli anziani e preparazione per la cura, servizio di preparazione

dei box di trattamento (lettini, coperture, igiene, bucato, ecc.), ecc.. Si

considerino comunque anche le affezioni psichiatriche – come detto in nesso

causale – a fronte delle quali non vi è margine alcuno per riconoscere una

residua capacità lavorativa.”).

Per

quanto concerne inoltre l’entità dell’IMI, l’avv. RA 1 fa valere che la

menomazione dell’integrità fisica di cui è portatrice la ricorrente

ammonterebbe al 50% almeno, così come stabilito dal dott. __________ nel suo

referto del 24 gennaio 2019, a cui andrebbe aggiunto un ulteriore 20% per

quella di natura psichica (doc. I, p. 13).

Infine,

Fatti

il rappresentante dell’insorgente pretende che a quest’ultima vengano “…

riconosciute le spese di cura e meglio le spese per le scarpe ortopediche e i

cicli di fisioterapia/ergoterapia, come ammesso dal Dr. __________.” (doc. I,

p. 13).

1.4. La

CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti

di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).

1.5. In

data 14 febbraio 2020, per quanto attiene al merito della vertenza, il

patrocinatore dell’insorgente si è riconfermato nelle proprie allegazioni e

conclusioni.

D’altro

canto, egli ha rilevato come l’avv. RA 2, rappresentante dell’assicuratore

LAINF dinanzi al TCA, abbia in passato patrocinato RI 1 nell’ambito della

procedura di divorzio, donde “un grave ed importante conflitto di interessi”.

L’avv.

RA 1 ha infine ritirato la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria

(doc. VIII).

L’istituto

assicuratore convenuto ha formulato le proprie osservazioni in proposito il 19

febbraio 2020 (doc. X).

1.6. Il

4 maggio 2020, il rappresentante dell’assicurata ha in sostanza chiesto che

questa Corte si pronunci in merito all’eventuale conflitto d’interessi

dell’avvocato di controparte (doc. XII).

L’avv.

RA 2 si è espressa in merito in data 11 maggio 2020 (doc. XIV).

1.7. In

corso di causa, questo Tribunale ha acquisito l’incarto AI della ricorrente

(doc. XVII).

Le

parti hanno preso posizione il 7 (doc. XIX), rispettivamente il 16 ottobre 2020

(doc. XXIII).

in diritto

Considerandi

in

ordine

2.1

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98

del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del

22.

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel

merito

2.2

In

corso di causa, l’avv. RA 1 ha sollevato il fatto che la rappresentante

dell’amministrazione, avv. RA 2, ha in passato patrocinato l’assicurata

nell’ambito della causa di divorzio e ha chiesto che il TCA si pronunci in

merito all’eventuale conflitto d’interessi (cfr. doc. VIII e doc. XII).

Da parte sua, l’avv. RA 2

ha osservato di ritenersi “… una professionista che svolge la propria

professione nel rispetto delle regole, con cura e diligenza. Nessuna violazione

professionale da parte della sottoscritta è commessa nel rappresentare oggi CO

1.

Il mandato per la procedura di separazione e divorzio – durato una decina di

anni – si è concluso quasi dieci anni fa e non ha mai coinvolto CO 1.” (doc.

XIV).

A

questo proposito, il TCA si limita a rilevare che la questione di sapere se

l’avv. RA 2 abbia o meno violato le regole professionali, è di competenza della

Commissione di disciplina degli avvocati di cui all’art. 7 della Legge

sull’avvocatura. Questa Corte non è di conseguenza legittimata a pronunciarsi

al riguardo.

2.3

Oggetto

del contendere è l’entità della rendita d’invalidità e dell’IMI

spettanti all’assicurata, come pure il diritto al rimborso di ulteriori cure

mediche.

Preliminarmente, il TCA è

però tenuto a verificare se l’assicuratore resistente era legittimato a negare

la propria responsabilità a proposito dei disturbi psichici lamentati

dalla ricorrente, oppure no.

2.4

Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da

attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato

di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41 ss.).

Se,

al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste

un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o

un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con

il diritto alle prestazioni sanitarie.

D'altro

canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione

importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad

un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24 s. LAINF.

2.5

Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000.

nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984.

p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113.

V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1

e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.6

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102.

consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più

criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e

dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha

dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:

gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata

banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a

tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è

stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale

da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,

occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più

importanti sono:

- le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

- la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

- la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

- i

disturbi somatici persistenti;

- la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

- il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

- il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

Non

in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del

nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite

della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio

che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da

considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare

affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF

115.

V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.

4c; RAMI 2002 U 449, p. 53 ss. consid. 4a).

2.7

Nel caso

di specie, dalla decisione su opposizione impugnata risulta che la CO 1 ha

negato il proprio obbligo a prestazioni per quanto concerne le turbe psichiche

di cui soffre l’insorgente, per il motivo che queste ultime non si troverebbero

in una relazione di causalità, né naturale né adeguata, con l’evento

infortunistico del dicembre 1999 (doc. 2, p. 5: “Per quanto attiene alla

problematica psichica, e contrariamente a quanto concluso dall’assicurata, non

è da ritenere un nesso causale con l’evento che ci occupa, ma la stessa è

legata a problematiche personali di altra natura. L’evento assicurato

(scivolamento su lastra di ghiaccio) non può essere considerato come un evento

oggettivamente grave e neanche di media gravità ai sensi della giurisprudenza

del Tribunale federale. Per giudicare della natura dell’evento, non è infatti

determinante il vissuto soggettivo dell’assicurato. L’evento assicurato deve

essere considerato al massimo nella categoria inferiore degli infortuni di

grado medio: un nesso di causalità adeguata fra la problematica psichica e

l’evento assicurato va dunque negato senza necessità di esaminare i criteri

sviluppati dalla giurisprudenza (vedi sopra) in questi casi.”).

Con la propria impugnativa,

l’assicurata contesta la posizione dell’amministrazione per quanto riguarda tanto

la classificazione dell’evento occorso quanto l’adempimento dei criteri di

rilievo. A proposito della dinamica del sinistro, ella sottolinea come

quest’ultimo sarebbe stato tutt’altro che banale, considerato che, passeggiando

in un bosco, è scivolata e caduta verso il greto di un fiumiciattolo restando

poi immobilizzata a terra per un lungo periodo, sola e in un luogo non

frequentato (doc. I, p. 8).

Chiamata ora a pronunciarsi,

questa Corte constata che dagli atti a disposizione emergono versioni contrastanti

dell’accaduto (e, d’altra parte, che la CO 1 ha ritenuto quella ad essa più

favorevole).

In effetti, dal certificato

medico LAINF del 20 dicembre 1999 risulta che la ricorrente si è procurata il

danno alla salute cadendo da un muretto sui piedi (doc. 69).

Nel rapporto operatorio del 17

dicembre 1999 si legge che “per un tentamen la paziente è saltata da una

finestra procurandosi le summenzionate fratture.” (doc. 66).

A margine della consultazione

del 14 giugno 2001 i sanitari della __________ di __________ hanno riferito che

nel dicembre 1999 vi era stata una caduta da circa 10 metri con gravi lesioni

al ginocchio sinistro e al piede destro (doc. 52).

In base a quanto refertato dal

dott. __________ in occasione della visita fiduciaria del 7 agosto 2001, RI 1

“…, camminando nel bosco adiacente la propria abitazione nell’intento di

raccogliere rami per gli addobbi natalizi, (…) scivola e ruzzola verso il greto

del fiume restando immobilizzata a terra. Verrà soccorsa dall’elicottero della REGA

e trasportata dapprima all’Ospedale __________ di __________ e poi all’Ospedale

__________ di __________.” (doc. 11).

Nella valutazione fiduciaria

del 29 giugno 2004, il dott. __________ ha indicato che “a causa del gelo la

paziente è scivolata e ha subito una frattura del talo destro e una lesione del

ginocchio sinistro.” (doc. 9, p. 1).

Secondo il neurologo dott. __________,

l’insorgente sarebbe caduta in un dirupo con frattura scomposta del piede

destro e del ginocchio sinistro (doc. 44).

Nel rapporto 10 agosto 2005

della Clinica __________ di __________ si fa accenno a una “caduta nel bosco”

(doc. 40), mentre in quello datato 29 gennaio 2007 del PD dott. __________ a

una “caduta picchiando entrambe le gambe su dei sassi” (doc. 7).

Infine, il dott. __________, il

quale nel febbraio 2018 ha periziato l’assicurata per conto dell’assicuratore,

ha imputato il danno alla salute a una “caduta” (doc. 6, p. 1).

Le descrizioni dell’accaduto

che emergono dalle carte processuali vanno – volendo considerare soltanto gli estremi

- da una semplice scivolata sul ghiaccio con caduta dalla propria altezza

(versione ritenuta dall’amministrazione che, alla luce della giurisprudenza,

corrisponde a un evento classificabile nella categoria degli infortuni leggeri,

di modo che l’adeguatezza potrebbe essere negata a priori) a una caduta da

un’altezza di circa 10 metri (corrispondente, perlomeno, a un infortunio di

media gravità al limite di quelli gravi, cosicché per ammettere l’adeguatezza

basterebbe la realizzazione di un unico criterio di rilievo).

Alla luce di quanto precede, è

evidente che un serio esame dell’adeguatezza del nesso di causalità, presuppone

che venga innanzitutto chiarita la dinamica dell’evento occorso l’11

dicembre 1999. L’incarto va pertanto rinviato all’istituto assicuratore

resistente affinché disponga gli atti istruttori che reputa più indicati a tale

fine e, a seconda degli esiti (e quindi della relativa classificazione

dell’infortunio), proceda a un nuovo esame dei criteri di rilievo elaborati

dalla giurisprudenza federale.

Con

la decisione impugnata, l’assicuratore sembra pure voler negare che le turbe

psichiche costituiscano una conseguenza naturale del sinistro

assicurato, sostenendo che esse sarebbero legate “… a problematiche personali

di altra natura.” (doc. 2, p. 5).

Al

riguardo, va rilevato che agli atti non figura alcuna valutazione psichiatrica

e, dunque, neppure una valutazione dell’eziologia della problematica psichica

presentata dalla ricorrente. Stante ciò, nell’ipotesi in cui l’amministrazione

dovesse giungere alla conclusione che i disturbi psichici si trovano in una

relazione di causalità adeguata con l’infortunio del dicembre 1999, essa

dovrebbe ordinare una perizia psichiatrica per accertarne l’origine.

2.8

Visto

che, allo stato attuale delle cose, non può essere escluso che le turbe

psichiche (qualora fossero in nesso di causalità naturale e adeguata con

l’infortunio) abbiano un’incidenza sulla capacità lavorativa residua

dell’insorgente, è prematuro che questo Tribunale si pronunci a proposito dell’entità

della rendita d’invalidità che le spetta.

2.9

Il

TCA non può parimenti pronunciarsi circa il diritto a ulteriori cure mediche

oltre la data in cui l’assicurata ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento

(febbraio 2019; in realtà, l'istituto resistente ha già riconosciuto le

prestazioni di cura medica sino alla data della decisione formale, quindi sino

al mese di maggio 2019).

In

effetti, se è vero che, secondo la giurisprudenza federale, persone infortunate

parzialmente invalide (incapacità lucrativa del 10% almeno ma inferiore

al 100% [cfr., su questo aspetto, la STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid.

2.3] non possono più beneficiare delle prestazioni sanitarie dell’assicurazione

contro gli infortuni in base all’art. 21 cpv. 1 lett. b e c LAINF, una volta

raggiunta l’età di pensionamento (cfr. STF 8C_50/2018 succitata consid. 2), è

altrettanto vero che se dagli accertamenti che l’amministrazione è tenuta a

compiere dovesse risultare che RI 1 è totalmente incapace al guadagno

-

donde l’applicabilità dell’art. 21 cpv. 1 lett. d LAINF, nel cui

ambito determinante è sapere se grazie a ulteriori cure mediche lo stato di

salute può essere migliorato o perlomeno stabilizzato, anche se ciò non ha

alcuna incidenza sulla capacità di guadagno -, l’esito potrebbe essere

diverso (sul tema, cfr. STF 8C_332/2012 del 18 aprile 2013 consid. 1 e KOSS –

Hürzeler/Kieser, Art. 21 UVG, n. 11 ss.).

2.10

Trattandosi infine dell’entità della menomazione

dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente, questa Corte non può

evidentemente pronunciarsi in merito all’esistenza di un diritto all’IMI per i disturbi

psichici, dovendo ancora essere accertato se essi costituiscono, o meno,

una conseguenza naturale e adeguata del sinistro assicurato.

Per il caso in cui dovesse

risultare un obbligo a prestazioni della CO 1 anche per la problematica

psichica, è utile segnalare che il relativo diritto all’IMI dipende, in primo

luogo, dalla gravità dell’evento infortunistico in base alla classificazione

prevista dalla DTF 115 V 133. In sintesi, il carattere durevole della menomazione

e, pertanto, il diritto all’indennità va di regola negato in caso d’infortunio

banale o leggero, come pure d’infortunio di media gravità. Per quanto concerne

gli infortuni che si trovano al limite della categoria di quelli gravi, il

carattere durevole può essere eccezionalmente riconosciuto se dagli atti

emergono rilevanti indizi a favore di un pregiudizio particolarmente grave

all’integrità psichica, per il quale un miglioramento non pare entrare più in

linea di conto. Per gli infortuni gravi, la durevolezza della menomazione

dell’integrità deve sempre essere esaminata e, se del caso, accertata grazie a

una perizia psichiatrica, nella misura in cui essa non risulti già chiaramente

dagli atti (DTF 124 V 29 consid. 5.c/bb).

Per quanto riguarda l’indennità

per la menomazione dell’integrità fisica, anche in questo caso il TCA

non può pronunciare un giudizio definitivo, in quanto, nel caso in cui venisse

riconosciuto anche un’IMI per i disturbi psichici, potrebbe rivelarsi

necessario procedere a una valutazione globale della somma dei valori

delle singole menomazioni (sul tema, si veda KOSS – Hürzeler/Kieser,

Art. 25 UVG, n. 20).

Per

il caso in cui le turbe psichiche non dovessero essere a carico

dell’assicuratore LAINF resistente, questa Corte osserva comunque quanto segue.

Con

la decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha attribuito un’IMI del 25%,

sostenendo di essersi fondata sulla valutazione enunciata dal dott. __________

a margine del consulto peritale del 14 febbraio 2018 e di aver tenuto conto

soltanto delle lesioni imputabili all’infortunio assicurato (doc. 2, p. 7).

Dal

referto 24 gennaio 2019 si evince che il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica, ha così valutato la menomazione dell’integrità fisica che

presenta l’assicurata:

"

(…) Con riferimento alle tabelle 2 (edizione Suva 2000), 4 (edizione

Suva 2003) e 5 (edizione Suva 2000), l’insieme dei postumi infortunistici

attinenti al piede destro vengono quantificati nella misura del 25%.

La situazione risulta essere tuttora migliore rispetto

a un’amputazione completa del piede.

Gonartrosi sinistra 20%, con riferimento alla tabella

5.

estratto LAINF edizione Suva 2000.

Sindrome bilaterale del tunnel carpale 5%, con

riferimento alla tabella 1 estratto LAINF edizione Suva 2000.

Benché potenzialmente non duraturo poiché suscettibile

di miglioramento con un intervento di decompressione, ritengo ciò malgrado

giustificato il riconoscimento di un’indennità per menomazione dell’integrità

in considerazione delle importanti ripercussioni dei postumi infortunistici sul

ricorso a un intervento di decompressione dei tunnel carpali.” (doc. 6,

p. 17)

Alla

domanda a sapere quali dei disturbi diagnosticati si trovano, almeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, in rapporto causale con l’infortunio

dell’11 dicembre 1999, lo specialista interpellato dall’amministrazione ha

risposto nei seguenti termini:

"

(…) Nesso di causalità per lo meno probabile preponderante per quanto

attiene all’artrodesi della sottoastragalica, del Chopart e del Lisfranc al

piede destro, così come alla protesi totale del ginocchio sinistro.

Nesso di causalità per lo meno probabile, nel senso di

un cambiamento direzionale di un’evoluzione naturale, per quanto attiene alla

sindrome bilaterale del tunnel carpale in considerazione del ricorso alla

stampella prolungato sugli anni.

Vedi in questo contesto anche le precedenti prese di

posizione del Dr. __________ del 11.07.2005 e del Dr. __________ del

12.10.2006.” (doc. 6, p. 15)

Alla

luce di quanto precede, la CO 1 non può essere seguita laddove - tenendo conto

soltanto di quelle che, a suo avviso, sarebbero le “lesioni imputabili

all’infortunio assicurato” -, ha assegnato un’IMI del 25%. In realtà, come

appena visto, in base all’apprezzamento dello specialista consultato dallo

stesso assicuratore, il danno alla salute interessante il piede destro,

il ginocchio sinistro e le estremità superiori costituisce una

probabile conseguenza naturale dell’evento traumatico assicurato, cosicché

l’indennità ammonterebbe al 50% (25% per il piede destro, 20% per il

ginocchio sinistro e 5% per la sindrome bilaterale del tunnel carpale).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

CO

1 verserà all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'500

(IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti