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Decisione

35.2019.143

Discussa preliminarmente questione di sapere se i disturbi psi. e quelli privi di sostrato ogg. denunciati dall'ass. - vittima di elettrocuzione - devono essere assunti dall'ass. LAINF. Discussi pure

23 novembre 2020Italiano58 min

Source ti.ch

Fatti

I. grado, dopo aver toccato un cavo esposto, il Tribunale federale ha proceduto

alla medesima classificazione (in questo stesso senso, si veda pure la STF

8C_362/2011 del 30 giugno 2011 consid. 3.2, concernente un assicurato, vittima

di un’elettrocuzione nello smontare un forno, che era stato scaraventato

all’indietro e aveva visto nero davanti agli occhi. Egli aveva perso brevemente

conoscenza ed era finalmente caduto a terra. Non aveva presentato segni

d’ingresso o di uscita della corrente elettrica).

In

tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con

l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati

al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che

un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure

l’intervento di più criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010

del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch

jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der

Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008

vom 9. April 2009 E. 4.6).”).

Il sinistro qui in

discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari. Al riguardo, è utile precisare che, secondo la

giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e

non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura

provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita

una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per

ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V

199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il

danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo

processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.

7.3.1).

Del resto, la

realizzazione del criterio in questione è stata negata, ad esempio, in una

sentenza 8C_89/2012 del 10 maggio 2012 consid. 6.2.2, riguardante una

fattispecie in cui un assicurato aveva subito un’elettrocuzione nel revisionare

un elettrofiltro, lamentando ustioni di 3. grado all’alluce del piede destro

(punto d’ingresso della scarica elettrica) e al mignolo del piede sinistro

(punto di uscita). In quella pronunzia, il TF ha ricordato di aver ammesso una

particolare spettacolarità nel caso di un autista di camion il cui mezzo,

entrato in contatto con la linea aerea di alimentazione delle FFS, si era

trovato sotto tensione elettrica. L’assicurato non aveva di per sé subito

alcuna elettrocuzione, siccome il camion aveva funto, secondo le regole della

fisica, da “gabbia di Faraday”. Il mezzo era stato notevolmente danneggiato a

causa dell’onda d’urto e i vetri dell’immobile delle FFS erano esplosi.

Nel caso di specie, non è

certamente ravvisabile una simile spettacolarità.

D’altro canto, l’Alta

Corte federale ha riconosciuto in più occasioni che infortuni con l’elettricità

sono atti, secondo l’esperienza, a causare disturbi psichici, ragione per la

quale in tali casi va considerato adempiuto il criterio della gravità o

particolare caratteristica delle lesioni lamentate (cfr. STF 8C_89/2012

succitata consid. 6.2.3), così come ha pertinentemente stabilito l’assicuratore

resistente (doc. 407, p. 10).

Inoltre, nessun elemento

all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una

cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.

Ora, in

ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente citati, tenuto conto che

la componente psichica non può essere presa in considerazione nella

valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133, che le cefalee,

le difficoltà cognitive, i disturbi all’arto inferiore

sinistro, i disturbi visivi e l’acufene a destra sono

risultati privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile (cfr. supra,

consid. 2.8.) e che i disturbi uditivi e quelli

alla regione del nervo ulnare del braccio sinistro sono stati giudicati certamente

estranei all’infortunio assicurato (cfr. supra, consid. 2.8.), considerato

che i postumi infortunistici alla spalla sinistra (rottura distale del tendine

del bicipite brachiale e rottura parziale del sovraspinato) hanno presentato un

decorso tutto sommato favorevole (se è vero che, già nel marzo 2016, il

chirurgo ortopedico dott. __________ aveva definito la problematica ortopedica come

ormai “decisamente marginale”) nella concreta evenienza, non possono

essere ritenuti soddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga della

cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole della

cura e le complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata

dell'incapacità lavorativa.

Alla luce di quanto

precede - essendo soddisfatto soltanto uno dei criteri di rilievo (peraltro non

con una particolare intensità) -, si deve concludere che le turbe psichiche

denunciate da RI 1 (e, con esse, tutti quei disturbi risultati privi di sufficiente

sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una conseguenza adeguata

dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 5 settembre 2014.

Stante ciò, il diritto

alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI) deve dunque

essere valutato tenuto conto esclusivamente della situazione a livello della

spalla sinistra.

2.10. Diritto a una rendita

d’invalidità?

2.10.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.10.2. L'invalidità, concetto

essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di

guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, STF I 871/02

del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,

non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno

alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle

conseguenze economiche di tale danno.

Il TF ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.10.3

L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede

che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole

prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per

calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato

potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta

preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze

dell'infortunio e la menomazione preesistente.

Nel quadro di questa

disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una

ridotta capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia

nei confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il

reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido.

Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per

definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del

29.

gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).

2.10.4

Nella concreta evenienza, dalla

decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il

diritto a una rendita d’invalidità in applicazione dell’art. 28 cpv. 3 OAINF.

Accertato che, già prima dell’infortunio del settembre 2014, la capacità

lavorativa dell’insorgente era ridotta a causa di patologie morbose, tanto che

l’assicurazione per l’invalidità lo ha dichiarato invalido in misura del 40%

dal 1° ottobre 2009, l’CO 1 ha sostenuto che i postumi infortunistici (in

sostanza quelli interessanti la spalla sinistra) non hanno pregiudicato

ulteriormente questa sua (già) residua capacità lavorativa (doc. 407, p. 9).

A proposito della

situazione antecedente al noto infortunio, nell’incarto AI figura

segnatamente la valutazione 23 luglio 2009 del dott. __________ (inc. AI, p.

142.

ss.), fondata essenzialmente sulla perizia 2 marzo 2009 del dott. __________,

spec. FMH in medicina interna e su quella psichiatrica del 25 giugno 2009 del

Centro __________, dalla quale risulta che RI 1 presentava una sindrome

lombo-spondilogena cronica con sciatalgia S1 a sinistra, una discopatia L4-L5,

una disfunzione sacroiliaca a sinistra, come pure un episodio depressivo lieve.

Secondo il medico SMR, l’assicurato non era più abile a svolgere la sua

precedente professione di gruista, mentre in attività sostitutive adeguate la

sua capacità lavorativa residua raggiungeva il 75% dall’aprile 2009. Egli è

stato ritenuto in grado di effettuare lavori dove poter cambiare frequentemente

posizione da seduto a in piedi, evitando di restare in piedi, rispettivamente

seduto per più di un’ora di fila, di assumere posizioni in flessione del tronco

o in estensione della colonna lombare e di sollevare/trasportare pesi superiori

a 10 kg, anche occasionalmente e per brevi tragitti. Il dott. __________ ha

infine precisato che la riduzione della capacità lavorativa del 25%

(corrispondenti a due ore/giorno) era imputabile alla problematica psichica.

Nel settembre 2014 è

accaduto l’infortunio in discussione.

In data 17 ottobre 2017 si

è tenuta la visita medica di chiusura, a margine della quale il dott. __________,

spec. FMH in chirurgia, ha così valutato l’esigibilità lavorativa:

" (…) Al

momento attuale pertanto, l’assicurato appare idoneo al 100% ed a tempo pieno

secondo la seguente esigibilità lavorativa fatta salva l’evoluzione

psichiatrica.

Esigibilità del lavoro

L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino

all’altezza dei fianchi e pesi leggeri fino all’altezza dei fianchi, di rado

pesi medi, mai pesi pesanti e molto pesanti.

Di rado può sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg, mai

può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg, nessuna

limitazione per il lavoro leggero e di precisione o medio, mai può effettuare

lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante con attrezzi, la rotazione della

mano invece è possibile senza nessuna limitazione.

Di rado può effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione

per la rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti, in

piedi e inclinata in avanti, molto spesso può tenere la posizione inginocchiata

o che comporti flessione delle ginocchia.

Nessuna limitazione per la posizione seduta e in piedi e di libera

scelta.

Nessuna limitazione per camminare fino oltre 50 m, per camminare

per lunghi tratti, spesso può camminare su terreno accidentato, nessuna

limitazione per salire le scale, talvolta può salire su scale a pioli.

L’uso delle due mani è possibile senza nessuna limitazione, lo

stare in equilibrio è impossibile.” (doc. 320, p. 9)

Nel quadro della perizia eseguita

nel gennaio/febbraio 2018 per conto dell’UAI, la psichiatra dott.ssa __________,

a fronte della diagnosi di sindrome post traumatica da stress, in via di

remissione, ha dichiarato il ricorrente abile all’80% sia nell’ultima attività

svolta sia in attività sostitutive adeguate, precisando in proposito che

“l’inabilità lavorativa parziale è data dalle difficoltà di memoria e di

concentrazione, nonché dal timore dell’elettricità.

Si ritiene adatto ad un

lavoro che non implichi l’utilizzo di oggetti elettrici, che non richieda

particolari sforzi di memoria né di concentrazione sostenuti nel tempo. Appare

adatto a lavorare con colleghi o in gruppo, è in grado di adattarsi senza

particolari difficoltà all’interazione interpersonale. Si ritiene indicato un

tipo di lavoro routinario, in ambiente tranquillo senza eccessive stimolazioni

visive o uditive. Sarebbero da evitare eccessivi carichi di responsabilità o

situazioni altamente stressanti o costantemente sotto pressione, con scadenze

ristrette. Circa il carico emotivo, appare in grado di fronteggiare le

difficoltà degli altri, a patto che non siano gravi.” (inc. AI, p. 407).

Nel rapporto finale del 13

marzo 2018, il medico SMR ha ritenuto – diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa – degli esiti di elettropulsione del 5 settembre 2014, uno

stato dopo lesione parziale articolare del sovraspinato della spalla sinistra

con borsite acromiale, uno stato dopo lesione completa del tendine distale del

capo lungo del bicipite con esiti successivi alla plastica con trapianto

semimembranoso, una lombosciatalgia cronica e una sindrome post-traumatica da

stress, in via di remissione. Gli altri disturbi - tinnito a destra, cefalee,

vertigini, ecc. -, sono stati considerati non avere incidenza sulla capacità lavorativa.

Secondo il dott. __________, RI 1 presenta un’incapacità lavorativa del 25% in

attività adeguate a far tempo dal 13 febbraio 2018 (data della perizia

psichiatrica), incapacità determinata dalla patologia psichica (inc. AI, p. 416

ss.).

Con apprezzamento del 9

aprile 2018, il dott. __________ ha nuovamente definito l’esigibilità

lavorativa, tenendo conto “sia delle affezioni che hanno dato diritto alla

rendita AI sia dei postumi infortunistici alla spalla sinistra”, e ciò in

applicazione dell’art. 28 cpv. 3 OAINF:

" (…) L’assicurato

non ha nessuna limitazione per sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino

all’altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri compresi tra i 5 e

i 10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai può sollevare pesi medi superiori ai

10.

kg fino all’altezza dei fianchi, pesanti da 25-45 kg fino all’altezza dei

fianchi, molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado

può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai può sollevare

oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Nessuna limitazione per il

lavoro leggero o di precisione o medio, mai può effettuare lavoro manuale rozzo

pesante o molto pesante, nessuna limitazione per la rotazione della mano. Di

rado può effettuare lavori sopra la testa, molto spesso può effettuare lavori

che comportino la rotazione del tronco e mai può tenere la posizione seduta e

inclinata in avanti, mai può tenere una posizione in piedi e inclinata in

avanti, spesso può mantenere una posizione inginocchiata, spesso può effettuare

una posizione che comporti la flessione delle ginocchia. Talvolta può mantenere

una posizione di lunga durata seduta o in piedi, molto spesso può tenere la

posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino 50 metri,

talvolta può camminare per tratti superiori ai 50 metri, mai può camminare per

lunghi tratti, mai può camminare su terreno accidentato, talvolta può salire le

scale, mai può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile mentre

è impossibile lo stare in equilibrio.” (doc. 337, p. 8)

2.10.5

Chiamato a pronunciarsi in

merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 28 cpv. 3 OAINF, questo

Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione riassunta in precedenza,

occorra ammettere che già prima dell’infortunio del settembre 2014, la capacità

lavorativa di RI 1 era ridotta in maniera durevole a causa di rilevanti

affezioni morbose. In questo senso, si veda in particolare la valutazione SMR

del 23 luglio 2009, dalla quale si evince che, dal mese di aprile 2009,

l’insorgente risultava definitivamente inabile nella sua precedente professione

di gruista e in misura del 25% in attività alternative adeguate, come pure la

decisione AI del 24 novembre 2010 - non contestata dall’assicurato - con la

quale gli è stato riconosciuto un quarto di rendita a far tempo dal 1° ottobre

2009, a fronte di un grado d’invalidità del 40% (inc. AI, p. 220 ss.).

Sulla scorta di quanto

precede e in ossequio al disposto di cui all’art. 28 cpv. 3 OAINF, si deve ora

esaminare se, tenuto conto della globalità del danno alla salute (affezioni preesistenti

+ postumi naturali e adeguati dell’infortunio del settembre 2014 – cfr. STF

8C_441/2013 del 3 marzo 2014 consid. 6.2: “Vielmehr ist es gemäss Art. 28 Abs.

3.

UVV für die Bestimmung des Invalideneinkommens erforderlich zu wissen, was

der Versicherte trotz der natürlich und adäquat kausalen Unfallfolgen und

der vorbestehenden Beeinträchtigung erzielen könnte.” – il corsivo è del

redattore), il ricorrente può essere ancora ritenuto in grado di svolgere

un’attività alternativa adeguata nella misura del 75%.

Tutto ben considerato,

secondo il TCA, la risposta a questo quesito non può che essere positiva.

In effetti, ritenuto che a

titolo di postumi infortunistici vanno presi in considerazione unicamente i

disturbi residuali a livello della spalla sinistra (cfr. supra, consid.

2.9

in fine; circa l’importanza di questi postumi, si veda il referto 24

gennaio 2017 del dott. __________ – doc. 268: “…; dimostra una buona mobilità,

una forza dal lato mio oggettivabile buona-discreta, non vi è instabilità, non

vi sono segni di sofferenza della cuffia ed anche la mobilità passiva risulta

completa e libera.”) e che non risulta che il danno alla salute (morboso) interessante

il rachide lombo-sacrale e quello di natura psichica si siano nel frattempo

aggravati, non vi è motivo di dubitare che l’insorgente sarebbe in grado di

svolgere un’attività lavorativa adeguata nella medesima misura che vigeva prima

dell’infortunio del settembre 2014 (75%), è lecito escludere a priori che egli subisca

una perdita di guadagno a dipendenza di questo evento.

In conclusione, la

decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato

all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio

2018, deve essere confermata.

2.11

Entità della menomazione

dell’integrità?

2.11.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.11.2

L'art.

36.

cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità

giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole

se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.11.3

Giusta

l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive

contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida

"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel

caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi

originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione

è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.11.4

L’CO

1.

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che

integrano quella dell'ordinanza.

Semplici

direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non

vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377

consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia,

nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire

la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con

l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF

116.

V 157, consid. 3a).

2.11.5

Nel

caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio

medico __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 15% (doc. 346).

In effetti, con

apprezzamento del 9 aprile 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,

ha valutato nei seguenti termini l’entità della menomazione dell’integrità:

" (…).

1.

Reperti

Esiti di elettrocuzione con riferita nevralgia residua del nervo

ulnare sinistro e nervo genito-femorale sinistro, del nervo ilio-ipogastrico

sinistro, lesione parziale articolare del sovraspinato della spalla sinistra e

lesione completa del tendine distale del capo lungo del bicipite con riduzione

di 11 cm e successiva liberazione con plastica e trapianto semi-membranoso,

residui riferite vertigini, cefalea parietale e disturbi visivi con riduzione

del campo visivo sinistro non ben meglio specificati, residua riferita sindrome

post-traumatica da stress in via di remissione e sindrome da disadattamento con

importanti manifestazioni somatiche. Articolarità residua della spalla attiva

90° in abduzione attiva e in elevazione. Le sintomatologie neurologiche sopra

riferite sono state esaminate in dettaglio dal PD dr. med. __________ e

ritenute non oggettivabili né derivanti da nesso di causa determinato con

probabilità preponderante.

2.

Valutazione del danno all’integrità

15%.

3.

Motivazione

Secondo la tabella Suva 1.2 una spalla mobile fino all’orizzontale

viene valutata al 15%, pertanto la valutazione articolare appare più che

giustificata. Per quanto riguarda le parestesie riferite dall’assicurato,

queste non sono valutabili secondo IMI in quanto non adeguatamente oggettivate.”

(doc. 336)

In proposito, questo

Tribunale constata che la tabella 1.2 edita dalla Divisione di medicina

assicurativa dell’CO 1 (“Menomazione dell’integrità da alterazioni

funzionali degli arti superiori”), prevede in effetti che a una spalla

mobile fino all’orizzontale (90°) corrisponde un’indennità del 15%.

D’altro canto, l’avv. RA 1

non può essere seguito nella misura in cui rimprovera al medico __________ di

aver modificato la propria valutazione dell’IMI dopo essere stato sollecitato

in tal senso dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 6).

Al riguardo, il TCA

osserva che il dott. __________ si era espresso, una prima volta, sull’entità

della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, nell’ottobre

2017.

In quell’occasione, egli aveva quantificato l’IMI in un 20% tenuto conto,

oltre che del danno interessante la spalla sinistra, anche dei disturbi

neurologici a livello dell’estremità superiore sinistra e dell’arto

inferiore sinistro (cfr. doc. 319).

Nel frattempo,

l’amministrazione ha interpellato i neurologi dottori __________ e __________,

i quali sono pervenuti alla (corretta) conclusione che la sintomatologia (di

natura neurologica) denunciata da RI 1 non correlava con un danno organico

oggettivabile (cfr. doc. 326, p. 9).

In data 9 aprile 2018, il

medico fiduciario ha quindi proceduto a una nuova valutazione dell’IMI,

considerando il solo danno infortunistico alla spalla sinistra (doc. 336).

In esito a quanto precede,

l’agire del dott. __________ non presta dunque il fianco a critiche di sorta,

posto che disturbi soltanto soggettivi, privi di sufficiente sostrato organico

(e, in concreto, neppure in nesso causale adeguato con il sinistro assicurato),

non danno diritto a un’IMI.

Il rappresentante del

ricorrente non può infine essere seguito nemmeno laddove fa valere che nella

valutazione dell’IMI andrebbe tenuto conto anche dell’artrosi acromion-claveare

diagnosticata dalla RMN del 22 novembre 2019 (cfr. doc. I, p. 6). In realtà,

l’accertamento in questione ha riguardato la spalla destra (doc. A 3),

parte del corpo che non risulta essere stata coinvolta nell’infortunio

del settembre 2014.

Alla luce di tutto quanto

precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella

misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 15%.

2.12

Deve ancora essere verificato

se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito

patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo

(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra

del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV

Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va,

infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del

20.

settembre 2004).

Sulla scorta dei dati che

risultano dalla documentazione prodotta in corso di causa (dalla quale emerge,

in particolare, che l’assicurato - divorziato e che convive con la figlia __________

nata nel 2001 - non percepisce alcun altro reddito all’infuori delle rendite

corrispostegli dall’AI e dal secondo pilastro, per un ammontare di fr. 800/mese

circa), RI 1 deve essere considerato indigente, già considerando soltanto l’importo base risultante dalla

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale

d’appello (fr. 1'200 per il debitore che vive da solo) e sebbene il costo della

vita in Italia è inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino.

Visto che anche le altre

due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato

l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica

dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti