35.2019.143
Discussa preliminarmente questione di sapere se i disturbi psi. e quelli privi di sostrato ogg. denunciati dall'ass. - vittima di elettrocuzione - devono essere assunti dall'ass. LAINF. Discussi pure diritto a rendita (applic. art. 28 cpv. 3 OAINF) e entità IMI, tenuto conto dei disturbi spalla sx
23 novembre 2020Italiano58 min
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.143
mm
Lugano
23 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 13 novembre 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 5 settembre 2014, RI
1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di canneggiatore
con un pensum del 50% (e, a far tempo dal 1° ottobre 2009, al beneficio
di una rendita AI fondata su un grado d’invalidità del 40% - cfr. doc. 83) e,
perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali,
ha riportato un trauma da elettrocuzione al braccio sinistro (cfr. doc. 59, p.
2).
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
Lassicurato ha ripreso il
proprio lavoro a contare dal 15 settembre 2014 (doc. 9).
1.2. Nel corso del mese di ottobre
2014, il datore di lavoro ha annunciato una ricaduta dell’evento traumatico del
5 settembre 2014 (doc. 17). Gli accertamenti posti in atto hanno evidenziato la
presenza di una rottura distale del tendine del bicipite brachiale sinistro
(doc. 16) e di una rottura parziale ventrale del tendine del muscolo
sovraspinato (doc. 55).
La ricaduta è stata
assunta dall’CO 1.
1.3. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 25 giugno 2018, l’amministrazione ha assegnato
un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15%, mentre ha sospeso la
trattazione del diritto alla rendita nell’attesa di conoscere la relativa
posizione dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 346).
RI 1, patrocinato
dall’avv. RA 1, si è opposto a tale decisione (doc. 358 e doc. 366).
1.4. In data 2 maggio 2019, l’CO 1
ha emanato una seconda decisione formale mediante la quale ha negato il diritto
a una rendita d’invalidità (doc. 387).
L’avv. RA 1 ha interposto
opposizione anche contro questo provvedimento (doc. 397 e 406).
1.5. Con decisione su opposizione
del 13 novembre 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto delle sue
due prime decisioni. In quella sede, esso ha in particolare preteso che la
problematica psichica presentata dall’assicurato non costituirebbe una
conseguenza adeguata dell’infortunio del settembre 2014 (cfr. doc. 407).
1.6. Con tempestivo ricorso del 16
dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli
atti vengano retrocessi all’amministrazione affinché vengano “… esperiti nuovi
approfondimenti ortopedici alla spalla, neurologici e psichiatrici; dovrà
essere rivalutato il raffronto dei redditi, (…); dovrà essere riconosciuta una
riduzione del 20% da applicare al reddito da valido nel raffronto per
determinare l’invalidità” e che l’istituto convenuto venga condannato a
riconoscergli un’IMI del 25%.
A sostegno delle proprie
pretese, il patrocinatore dell’insorgente - trattandosi innanzitutto della
mancata assegnazione di una rendita d’invalidità -, fa valere che “… i motivi
per i quali era stata concessa la rendita AI a RI 1 non sono da ricercare in
un’affezione post infortunistica, bensì in una malattia. Pertanto non torna in
alcun modo applicabile l’art. 24 cpv. 4 Oainf. Ne discende che la CO 1 non può
semplicemente rimettersi alla valutazione dell’AI. La CO 1 avrebbe invece
dovuto accertare qual era il salario da valido (ossia prima dell’infortunio, ma
alla luce della menomazione che aveva condotto a riconoscere al leso una
rendita AI) raffrontandolo con quello che avrebbe potuto svolgere con
l’infortunio ma con la malattia per la quale gli aveva riconosciuto la renbdita
AI. (…). Non si comprende neppure il motivo per il quale la CO 1 non ritenga di
poter applicare delle riduzioni di natura sociale. Essa rimanda al fatto che
questa sarebbe stata fatta propria dall’AI al momento in cui ha erogato la
propria rendita. Per i motivi ripresi al punto precedente e che vengono qui
riproposti, ovviamente il raffronto del guadagno da valido e da invalido
dev’essere riproposto parimenti in contesto Lainf, apportando i necessari
correttivi, ossia quelli di natura sociale, che invece la CO 1 si rifiuta di
fare. Inoltre vige il principio che ciascuno dei due assicuratori (AI – LAINF)
è indipendente l’uno dall’altro e che, qualora la decisione sia corretta ma
raggiunti con presupposti diversi, debba essere confermata. Va poi detto che la
riduzione di natura sociale a suo tempo operata dall’AI è stata applicata a
quella parte di salario perso, ossia per il quale è stata erogata una rendita
che lo ha subrogato. Ma ciò vale anche per quella parte di salario che risulta
essere quello da valido in contesto Lainf. Per questo motivo nella ponderazione
del raffronto dei redditi la riduzione di natura sociale dev’essere ammessa.
Per quanto ne è della quantificazione della riduzione sociale, si accerti come
questa debba essere importante. Egli può svolgere unicamente delle attività
molto leggere. Inoltre è rimasto ormai per ben cinque anni senza svolgere
attività lavorativa di sorta con una pregressa invalidità oltremodo importante.
Inoltre dovrà lavorare con limitazioni a valere su un’attività a tempo pieno e
non da ultimo si vede confrontato con delle limitazioni oggettive quali il
quoziente intellettivo, tanto sbandierato, quanto inopportuno.
Complessivamente, ritenuto quanto sopra riproposto, si chiede che venga
concessa una riduzione del 20% per motivi di natura sociale da operare sul
salario da valido di raffronto.”.
D’altro canto, l’avv. RA 1
rimprovera all’amministrazione di non aver posto in atto tutto quanto
necessario per accertare compiutamente le condizioni di salute dell’assicurato,
e ciò dal punto di vista ortopedico, neurologico e psichiatrico.
Per quanto concerne infine
l’entità della menomazione dell’integrità, il rappresentante di RI 1 osserva
che “in occasione del proprio rapporto sull’imi del 17.10.2017 il dr. __________
aveva ritenuto che il tasso di imi era del 20%, ossia del 15% per il fatto che
la spalla era mobile solo fino all’orizzontale, di un’ulteriore 2.5% per il
calo di forza e per le parestesie del nervo ulnare, in misura del 2.5% per la
paralisi del nervo femorale. Il medesimo dr. __________ emette una nuova
valutazione dell’imi in data 9.4.2018. Il motivo della rivalutazione è la
“richiesta dell’amministrazione dopo rivalutazione delle lesioni neurologiche
presunte dell’infortunio in oggetto”. Purtroppo il dr. __________ non è nuovo
ad incidenti del genere. Ma forse sarebbe meglio dire che è la CO 1 a non
essere nuova a sollecitazioni del tipo in essere. Il tasso di imi è affar
medico, ma nel caso di specie pare sia l’amministrazione a svolgere degli
accertamenti. Si ponga mente al fatto che gli accertamenti neurologici svolti
risalgono al 28.3.2017 (l’ultimo!), ben prima del primo rapporto sull’imi del
dr. __________ (del 17.10.2017). (…). Inoltre, alla luce dell’artrosi testé
menzionata alla spalla, l’imi dovrà essere aggiornata anche sulla scorta di
tale aspetto.” (doc. I).
1.7. In data 20 gennaio 2020,
l’avv. RA 1 ha prodotto documentazione volta a supportare la domanda di
assistenza giudiziaria (doc. VI + allegati).
1.8. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII).
1.9. Il 20 febbraio 2020, la
rappresentante dell’amministrazione ha versato agli atti una nota allestita dal
medico __________ e si è riconfermata nella propria risposta di causa (doc. IX
+ allegato).
1.10. In data 5 marzo 2020, il
patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica (doc. XIII + allegati).
L’istituto resistente ha
preso posizione in merito il 17 marzo 2020 (doc. XV + allegato).
L’8 giugno 2020, l’avv. RA
1 si è espresso sull’apprezzamento 16 marzo 2020 del medico __________ (doc. XVIII).
1.11. In corso di causa, questa
Corte ha richiamato l’incarto AI dell’assicurato (doc. XXII).
L’assicuratore resistente
ha formulato le proprie osservazioni il 15 ottobre 2020 (doc. XXVII). L’avv. RA
1 è invece rimasto silente.
in diritto
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
2.3. Il diritto alle prestazioni
risultante da un infortunio assicurato presuppone l’esistenza di un nesso di
causalità naturale tra l’evento dannoso e il danno alla salute. Questa
condizione è adempiuta qualora si possa ammettere che, senza l'evento
infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si
sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia
stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che
l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un
danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che
l'evento appaia come una conditio sine qua non del danno. È questione di
fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un
nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si
determinano secondo il principio della probabilità preponderante -
insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile
generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di
assicurazioni sociali (DTF 129 V 177 consid. 3. p. 181, 402 consid. 4.3 p.
406).
2.4. Se un infortunio ha
semplicemente scatenato un processo che sarebbe comunque insorto anche senza
questo evento, il nesso di causalità naturale tra i disturbi accusati
dall’assicurato e l’infortunio deve essere negato se lo stato morboso
preesistente è ritornato ad essere quello che era prima dell’infortunio (status
quo ante) oppure se ha raggiunto lo stadio che sarebbe prima o poi subentrato
anche senza l'infortunio (status quo sine) (RAMI 1992 U 142 p. 75
consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von
Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri
71/1990, p. 1093).
Il solo fatto che la sintomatologia sia apparsa soltanto dopo un
infortunio, non basta per stabilire un rapporto di causalità naturale con
questo medesimo infortunio (ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”;
cfr. DTF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341s.; RAMI 1999 U 341 p. 408s. consid.
3b). Occorre di principio ricercarne l’eziologia e verificare, su questa base,
l’esistenza del nesso di causalità con l’evento assicurato. Pertanto, in
materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
trauma equivalente oppure di trauma cranio-cerebrale,
senza dimostrazione di un sostrato organico oggettivabile, l’esistenza di un
legame causale naturale tra l’infortunio e l’incapacità lavorativa o di
guadagno, deve di principio essere ammessa in presenza di un quadro clinico
tipico caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito,
vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile
stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione,
cambiamento della personalità, ecc.. L’esistenza di un infortunio di questo
tipo così come delle sue conseguenze, presuppone delle attendibili
certificazioni medico-specialistiche (cfr. DTF 119 V 335 consid. 1, 117 V 359
consid. 4b; in merito alle misure istruttorie necessarie, si veda la DTF 134 V
109 consid. 9 p. 122s.).
2.5. Il diritto alle prestazioni
assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata
tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso di danno alla salute
fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente ammesso, dal momento in
cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p.
103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più criteri per valutare
l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e dei disturbi
psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha dapprima
classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica: gli
infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio è
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la durata
eccezionalmente lunga della cura medica;
- i disturbi somatici
persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non in ogni caso è
necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di
un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di
causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della
categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio che si
situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.6. La più recente giurisprudenza
federale applica la prassi relativa all’evoluzione psichica abnorme conseguente
a infortunio nei casi in cui l’esistenza dei disturbi denunciati
dalla persona assicurata è sì stata attestata da medici specialisti, ma non
oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici scientificamente
riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di postumi organici
oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un nesso di causalità
naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012 UV n. 5 p. 17ss.
consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della causalità naturale
viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame particolare
dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non essere dato il
necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a esperire ulteriori
indagini sulla questione della causalità naturale tra l’infortunio e i disturbi
lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio,
questo principio è stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009
del 26 gennaio 2010 consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da
un assicurato che era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa
l’esistenza del nesso di causalità naturale in quanto attestata da due
neuro-oftalmologi attivi a livello universitario e constatata la mancata
oggettivazione di un danno alla salute organico, il TF ha esaminato il caso dal
profilo della causalità adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di
quella relativa ai traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato
una semplice contusione cranica), per giungere alla conclusione che
l’adeguatezza non era data.
In una
sentenza 8C_291/2012 dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in
questo stesso modo, a proposito di una fattispecie in cui i disturbi lamentati
dall’assicurato all’arto inferiore sinistro, riferibili secondo gli
specialisti a un dolore neuropatico provocato dall’infortunio, non avevano potuto
essere oggettivati né neurologicamente né mediante esami strumentali per
immagini.
Infine, nella DTF 138 V 248,
il Tribunale federale, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
in presenza di acufeni non attribuibili a un’affezione organica oggettivabile,
il nesso di causalità adeguata con l’infortunio non può essere ammessa senza
aver fatto l’oggetto di un esame particolare, al pari di quanto avviene per
altri quadri clinici senza prova di deficit organico.
2.7. Nel corso del mese di
settembre 2014, RI 1 è dunque rimasto vittima di un’elettrocuzione all’arto
superiore sinistro accompagnata dalla rottura distale del tendine del bicipite
brachiale e dalla rottura parziale ventrale del tendine del muscolo
sovraspinato.
Dalle carte processuali
emerge che, nel prosieguo, l’insorgente ha denunciato una complessa sintomatologia
caratterizzata segnatamente da problemi all’arto superiore sinistro, tinnito
all’orecchio destro, cefalee, vertigini, difficoltà cognitive e disturbi
visivi, sintomatologia che è stata oggetto di numerosi approfondimenti
specialistici, destinati soprattutto a capirne l’eziologia.
Nell’aprile 2015, l’assicurato
è stato sottoposto a una valutazione neurologica presso il dott. __________,
spec. FMH in neurologia, volta a indagare la presenza di una “sensazione di
tensione-pressione a livello frontoparietale con minime cefalee”. Lo
specialista in questione ha refertato uno stato neurologico normale, escludendo
“rilevanti conseguenze neurologiche riferibili a trauma”. A suo avviso, “le minime
sensazioni descritte a livello cranico sono di origine tensiva” (doc. 84, p.
2).
Il 26 agosto 2015 ha avuto
luogo una consultazione presso il dott. __________, spec. FMH in neurologia.
Dal relativo referto si evince che lo specialista ha qualificato come di tipo
neuropatico i dolori nella regione del gomito sinistro e nel territorio del
nervo ulnare sinistro, comunque in miglioramento negli ultimi mesi. A suo
avviso, erano di natura neuropatica anche i disturbi del nervo genito-femorale,
branca femorale e genitale sinistra, nervo ilio-ipogastrico sinistro. A
proposito della cefalea, il dott. __________ ha affermato trattarsi di una
cefalea tensiva, da imputare al tinnito e all’ansia. Per quanto concerne infine
le pretese difficoltà di concentrazione, egli ha osservato che “… durante il
colloquio durato un’ora e mezza, non ho avuto l’impressione che il paziente
abbia disturbi evidenti neuropsicologici. Comunque se questa sintomatologia
dovesse persistere, consiglio una valutazione da un neuro-psicologo per
analizzare i danni post-traumatici che sono possibili ma non probabili …” (doc.
137).
In data 3 settembre 2015,
l’assicurato ha consultato il dott. __________, spec. FMH in ORL e chirurgia
cervico-facciale. In quell’occasione, lo specialista ha rilevato che RI 1
lamentava “… un acufene persistente all’orecchio destro, di probabile natura traumatica.
Presenta un’ipoacusia percettiva alto-frequente non imputabile al trauma,
probabilmente preesistente. In assenza di audiogrammi tonali di confronto,
risulta impossibile stabilire un eventuale peggioramento dell’ipoacusia
alto-frequenze destra. L’aspetto principale è legato alla presenza di un
acufene persistente all’orecchio destro, giudicato dal paziente molto
fastidioso.” (doc. 138).
Con apprezzamento del 20
luglio 2016, la dott.ssa __________, spec. FMH in ORL e medicina del lavoro, ha
affermato che l’esame audiometrico effettuato nel 1994 mostrava già una certa
asimmetria relativa alle alte frequenze a scapito dell’orecchio destro,
situazione che è ulteriormente peggiorata nel 2000 e 2005. A suo avviso, questo
innalzamento della soglia uditiva all’orecchio destro rispetto a quello
controlaterale era verosimilmente legato a un acufene già prima dell’evento
traumatico del settembre 2014, in ogni caso il disturbo all’udito preesisteva e
tra l’ultimo esame audiometrico (2005) e l’infortunio non è intervenuto un peggioramento
direzionale della capacità uditiva tale da spiegare la comparsa dell’acufene.
Inoltre, in occasione del sinistro assicurato, non sono state refertate lesioni
craniche strutturali (emorragia cerebrale, fratture del cranio), atte a
giustificare a sufficienza l’insorgenza di un tinnito destro di origine
traumatica. Infine, sempre secondo la dott.ssa __________, l’apparizione
dell’acufene a distanza di due mesi dall’infortunio, parla a sfavore di una
plausibile causalità con il medesimo evento. Infatti, qualora vi fosse stata
una contusione dell’orecchio interno, ci si sarebbe dovuto attendere l’immediata
insorgenza di un disturbo uditivo oggettivabile e, in contemporanea, di un
eventuale acufene. Le lesioni al braccio hanno peraltro interessato la parte sinistra
del corpo (doc. 217).
Nel settembre 2016, ha
avuto luogo una “valutazione testistica del funzionamento intellettivo” a cura
della psicologa-psicoterapeuta __________, dalla quale è segnatamente emerso
che “… le capacità cognitive del paziente appaiono pesantemente compromesse,
verosimilmente dall’incidente, risulta inoltre opportuna l’indicazione per una
psicoterapia per cercare di elaborare il trauma dell’incidente.” (doc. 256).
Nel marzo 2017, RI 1 è
stato di nuovo valutato dal dott. __________. Per quanto concerne la cefalea,
lo specialista in neurologia ha confermato la diagnosi di cefalea tensiva,
relativamente alla quale non è stato possibile descrivere un’origine organica.
Anche per quanto riguarda le vertigini, il dott. __________ non è stato in
grado di refertare una specifica causa organica, precisando che l’assicurato “…
sicuramente al momento non ha una lesione intra-craniale come midollo oblungato
o cerebellare e attualmente sicuramente non ha una vestibolopatia periferica.
In questa situazione, senza dubbio siamo confrontati con una situazione
complessa con diverse componenti multi-fattoriali che sono solo da valutare con
un approccio multi-disciplinare.” (doc. 276).
Il 15 maggio 2017, vi è
stato un consulto presso il Servizio di oftalmologia e oftalmochirurgia
dell’Ospedale __________ di __________, che ha mostrato un “… deficit
aspecifico del campo visivo in OS”, meritevole di essere approfondito mediante
potenziali evocati visivi (doc. 287). Quest’ultimo accertamento, effettuato il
15 giugno 2017, è stato giudicato “… suggestivo di una disfunzione di
conduzione lungo la via ottica sinistra di livello prechiasmatico.” (doc. 301).
Interpellato
dall’amministrazione, il dott. __________, spec. FMH in oftalmologia e
oftalmochirurgia, ha sostenuto che in base alla documentazione a sua
disposizione è dubbio se i disturbi visivi aspecifici denunciati
dall’insorgente, come pure il deficit aspecifico del campo visivo a sinistra (e
il reperto dei potenziali evocati visivi ad esso difficilmente correlabile), siano
addebitabili all’evento infortunistico del 5 settembre 2014. Sempre in base
agli atti, non è nemmeno consentito concludere che la nota elettrocuzione abbia
provocato un danno agli organi della testa. L’esito dei potenziali evocati
visivi è difficilmente compatibile con, da un lato, un visus completo e,
dall’altro, con l’aspecifica limitazione del campo visivo (doc. 309).
In data 17 maggio 2017, RI
1 è stato periziato dalla dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, per conto dell’istituto convenuto. Ella ha diagnosticato una
sindrome post-traumatica da stress in via di remissione (ICD-10 F43.1) e una
sindrome da disadattamento con importanti manifestazioni somatiche (ICD-10
F43.8). La psichiatra ha quindi fatto propria la diagnosi di sindrome
post-traumatica da stress formulata in occasione della degenza presso la
Clinica di __________ di __________ e ripresa dallo psichiatra curante, con però
la precisazione che la relativa sintomatologia era “… in regressione:
l’assicurato stesso riferisce che le paure e l’ipervigilanza sono diminuite di
molto come pure i comportamenti evitanti (ha riferito che ora riesce anche –
seppur con le dovute precauzioni – a cambiare una lampadina). Non riferisce di
ricordi intrusivi o sogni riferiti all’evento.”. D’altra parte, sempre secondo
la dott.ssa __________, “l’assicurato ha riferito di avere “moltissimi
disturbi”, “se glieli elenco tutti passiamo la giornata”, per i quali non si
trova un correlato organico. Essi possono essere visti come una manifestazione
somatica di un disagio psichico dovuto ad una difficoltà di gestire l’accaduto,
nel senso di un disturbo dell’adattamento. Il persistere di questo disturbo è
molto probabilmente favorito dal disturbo cognitivo dell’assicurato.”. Ella ha
quindi dichiarato che i disturbi diagnosticati si trovano in nesso causale
naturale con l’infortunio del settembre 2014 e che “attualmente non sussistono
gravi limitazioni psichiche allo svolgimento di un’attività lavorativa. La
testistica effettuata nell’ottobre 2016 ha evidenziato un disturbo cognitivo di
lieve entità (QI 65). Questa compromissione era già sicuramente presente prima
dell’infortunio e non ha impedito all’assicurato di svolgere delle attività
lavorative. Al contrario, un reinserimento professionale gioverebbe al suo
stato di salute.” (doc. 310).
Con apprezzamento del 14
dicembre 2017, i dottori __________ e __________, entrambi spec. FMH in
neurologia, hanno rilevato che le indicazioni dell’assicurato sui disturbi
interessanti l’arto superiore sinistro sono vaghe tanto dal profilo
qualitativo, nel senso che essi non sono mai stati descritti come tipicamente
neuropatici, che da quello della loro estensione, nel senso che non sono mai
stati chiaramente attribuibili a un territorio d’innervazione periferico. A
distanza dall’evento infortunistico sono apparsi nuovi disturbi che non trovano
riscontro nella documentazione iniziale, quali cefalea, dolori cervicali, vaghi
disturbi visivi e difficoltà di concentrazione. L’insorgente ha subito una
scarica elettrica a bassa tensione, la quale solo raramente è atta a causare
delle lesioni a lungo termine dei nervi periferici. Inoltre, nel caso concreto sono
assenti delle chiare lesioni esterne, quali bruciature della pelle con punto
d’ingresso e di uscita della scarica elettrica. Pertanto, dal punto di vista
neurologico, i disturbi denunciati non correlano sufficientemente con un
sostrato organico, ritenuto che, in occasione dell’infortunio, è stata
refertata soltanto una lacerazione del tendine bicipitale del braccio sinistro
a seguito della contrazione dei muscoli, la quale non è atta a provocare dei danni
neurologici. Anche la restante sintomatologia non è giustificabile con un danno
alla salute organico. Entra piuttosto in linea di conto una cosiddetta
estensione dei sintomi con inconsistenze e insorgenza di nuovi disturbi. Devono
essere interpretate in questo senso anche le lamentele, espresse a distanza
dall’infortunio, circa l’esistenza di disturbi alla regione addominale e alla
gamba sinistra, le quali non sono atte a fornire elementi di rilievo a favore
di un’effettiva origine neurologica. Di conseguenza, dal punto di vista
neurologico, la presunta diagnosi di lesione del nervo genito-femorale e di
quello ilio-ipogastrico sinistro, non può essere considerata dimostrata con il
grado della verosimiglianza preponderante, visto che una tale lesione non
sarebbe spiegabile né con un’esposizione all’elettricità né con un punto di
uscita (che non è dato secondo la documentazione a disposizione) (doc. 326, p.
8 s.).
A cavallo tra gennaio e
febbraio 2018, l’assicurato è stato periziato dalla dott.ssa __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, su mandato dell’UAI. In sintesi, la
psichiatra ha confermato la diagnosi di sindrome post traumatica da stress, in
via di remissione, mentre si è distanziata da quella di sindrome da
disadattamento con importanti manifestazioni somatiche formulata dalla dott.ssa
__________, precisando in particolare che “i sintomi fisici lamentati, comparsi
dopo l’incidente, su cui l’assicurato si focalizza in maniera preponderante, e
di cui non viene rilevata una giustificazione organica, sono l’espressione
fisica dell’impossibilità per il periziando di elaborare l’accaduto, in gran
parte dovuta anche al deficit cognitivo.”.
La dott.ssa __________ ha
pure escluso l’esistenza di un episodio depressivo, così come di una sindrome
mista ansioso-depressiva (inc. AI, p. 369 ss.).
Agli atti figura ulteriore
documentazione medica che è stata prodotta dall’assicurato.
Dal referto 6 agosto 2018
dell’Ambulatorio di neurologia dell’Ospedale di __________ si evince che
l’insorgente è stato nel frattempo sottoposto a una TAC cerebrale che è risultata
senza particolarità. Per il resto, la dott.ssa __________ si è limitata a una
mera descrizione dei sintomi soggettivamente denunciati dal ricorrente, senza
alcuna analisi critica (doc. 369).
In data 3 maggio 2019, lo
psichiatra curante, dott. __________, ha riferito di una “… evoluzione cronica,
il paziente non lavora da più anni malgrado un esame neurologico normale e
ricostruzione del tendine bicipite. Siamo confrontati con un individuo che non
ha ripreso il lavoro né ha fatto tentativi in questo senso e che dagli esami
psicologici mostra un QI piuttosto debole di 65. La continuazione delle cure
prosegue con trattamento antidepressivo e ansiolitico al fine di stabilizzare
la situazione del paziente ed evitare un aggravamento. Ciò malgrado il paziente
appare sempre più irritato e nervoso, teso e in certi frangenti anche
leggermente aggressivo.” (doc. 390).
Nel novembre 2019, RI 1 è
stato sottoposto a una RMN della spalla-braccio destro che ha
evidenziato la presenza di modesti segni tendinosici al sovraspinato senza
soluzioni di continuità o retrazioni, come pure di un’artrosi acromio-claveare
ulteriore causa d’impingement sulla giunzione miotendinea del sovraspinato
(doc. A 3).
Il 25 novembre 2019,
l’assicurato ha di nuovo consultato l’Ambulatorio di neurologia dell’Ospedale
di __________. Dal relativo referto risulta che era stata disposta l’esecuzione
di una RMN cerebrale e cervicale, come pure una valutazione neuropsicologica.
Al ricorrente è stata pure prescritta l’assunzione del farmaco Pregabalin (doc.
A 2).
In base alla valutazione
neuropsicologica, che ha avuto luogo il 19 febbraio 2020, l’insorgente presenta
un deficit della memoria a lungo termine, una riduzione ai limiti di norma
dello span mnesico e della working memory, un deficit della pianificazione e
del problem solving, con deficit della sensibilità al feedback ed
inflessibilità cognitiva, un deficit della capacità di soppressione
dell’interferenza e un deficit delle capacità visuo-percettive e visuo-costruttive.
Secondo la neuropsicologa, è dunque dato un profilo cognitivo caratterizzato da
una sindrome disesecutiva e amnesica di media entità (doc. XIII 6).
Dal referto 21 febbraio
2020 dell’Ambulatorio di neurologia dell’Ospedale di __________ si apprende in
particolare che gli esami di risonanza magnetica cerebrale e cervicale sono
risultati nella norma, che la visita oculistica è pure risultata nella norma,
che l’esame audio-impedenzometrico ha evidenziato una ipoacusia neurosensoriale
bilaterale sui toni acuti più accentuata a destra (con acufene localizzato
verosimilmente intorno ai 4KHz) e che l’approfondimento fisiatrico ha mostrato
delle contratture paravertebrali e cingolo-scapolari irradiate in regione
sternale, una ridotta articolarità scapolo-omerale sinistra e una limitazione
all’articolazione dell’anca sinistra. La dott.ssa __________ ha quindi concluso
che, “dopo aver subito un danno da elettrocuzione nel 2014”, RI 1 è portatore
di un disturbo post-traumatico da stress e sindrome ansiosa associata, di una
sindrome disesecutiva e amnestica di media entità, di un’ipoacusia
neurosensoriale bilaterale con acufene destro, di contratture paravertebrali e
cingolo-scapolari e ridotta articolarità scapolo-omerale e coxo-femorale a
sinistra, nonché di riferite cefalee, algie e parestesie facciali, parestesie e
disestesie in territorio ulnare sinistro e femorale omolaterale da possibile
danno neuropatico periferico non indagabile con ENG per rifiuto del paziente
(doc. XIII 1).
Invitato
dall’amministrazione a prendere posizione sulla documentazione prodotta nel
frattempo, il medico __________ ha sottolineato l’assenza di “… elementi che
comprovino un peggioramento ulteriore o che impongano una rivalutazione visto
l’esito dei numerosi accertamenti effettuati e soprattutto la sostanziale
stabilità del quadro clinico.” (doc. XV 1).
2.8. Alla luce della
documentazione riassunta al precedente considerando, questo Tribunale considera
accertato con il grado della verosimiglianza preponderante che RI 1 soffre di
postumi infortunistici residuali alla spalla sinistra, di turbe psichiche
(relativamente alle quali è stata ammessa la natura infortunistica), di
disturbi per i quali è chiara l’assenza di una relazione di causalità naturale
con l’infortunio assicurato (l’ipoacusia e i disturbi alla regione del nervo
ulnare del braccio sinistro, data la loro preesistenza all’evento – cfr., in
questo senso, i doc. 138 e 217 nonché, trattandosi dell’arto superiore sinistro,
il rapporto 22 luglio 2009 del dott. __________, doc. 83, p. 56: “Uno studio
EMG dell’arto sup. sin. eseguito in data 29/06/2009, indicato per la recente
comparsa di algie con ipostenia e acro-parestesie ingravescenti allo stesso
livello, ha evidenziato lieve sofferenza del n. ulnare al gomito (s. del
tunnel cubitale?).” – il corsivo è del redattore), rispettivamente per i quali,
nonostante i numerosi accertamenti compiuti, non è stata sufficientemente dimostrata
la correlazione con un danno alla salute oggettivabile (le cefalee, le
difficoltà cognitive, i disturbi all’arto inferiore sinistro, i disturbi visivi
e l’acufene a destra). In proposito, va in particolare segnalato che gli esami
TAC e di RMN cerebrale, come pure di RMN cervicale, non hanno evidenziato alcun
reperto patologico.
In queste condizioni, il
TCA può esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, ritenendo che le
circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In
proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
In merito
alla sintomatologia per la quale non è stato trovato un sufficiente sostrato
organico, va ricordato che sono da considerare come oggettivabili gli esiti
d’accertamenti (medici) suscettibili di conferma in caso di ripetizione
dell’esame, allorquando sono indipendenti dalla persona dell’esaminatore e
dalle indicazioni fornite dal paziente. Per poter parlare di lesioni
traumatiche oggettivabili dal punto di vista organico, i risultati ottenuti
devono essere confermati da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche o di immagine radiologica e i metodi utilizzati riconosciuti
scientificamente (DTF 138 V 248 consid. 5.1; STF 8C_591/2018 del 29
gennaio 2020 consid. 2 e riferimenti).
In questo
senso, in una sentenza pubblicata in SVR 4-5/2009 UV 18, p. 69ss., il TF
ha precisato che reperti clinici quali miogelosi, dolori alla
digitopressione del collo oppure limitazioni nella mobilità del rachide
cervicale, non possono di per sé essere qualificati quale chiaro substrato
organico dei disturbi (si veda pure la STF 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.2).
L’Alta Corte ha, altresì,
statuito che nemmeno le cefalee costituiscono la prova della presenza di
un danno organico di natura infortunistica, sebbene esse possano essere
classificate secondo la Classificazione Internazionale delle Cefalee (ICHD-II)
della International Headache Society (cfr. SVR 2008 UV 2 p. 3; STF
8C_680/2010 del 4 febbraio 2011 consid. 3.2; in materia di cefalee, si veda
pure la DTF 140 V 290).
In una sentenza U 273/06
del 9 agosto 2006 consid. 3.3, il TF ha confermato che, per costante giurisprudenza,
la neuropsicologia non è di per sé atta a dimostrare l’esistenza di disfunzioni
cerebrali organiche derivanti da un infortunio.
Per quanto concerne il tinnito,
nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a
un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con
l’infortunio non può essere ammesso senza aver fatto l’oggetto di un esame
particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di
deficit organico. Sempre in quella pronunzia, l’Alta Corte ha precisato che non
esiste una base scientifica sicura per considerare il tinnito un disturbo
organico, né per attribuirlo imperativamente a una causa organica. Neppure la
sua gravità consente di concludere a una conseguenza infortunistica di natura
organica. Riportando l’opinione del Prof. B. Kellerhals, il TF ha osservato che
sulla questione di sapere come è causato un tinnito, esistono principalmente
delle ipotesi. Pertanto, secondo la Corte federale, l’affermazione
secondo la quale un danno all’orecchio interno può essere ritenuto la vera
causa del tinnitus, non trova sufficiente conferma nella succitata
pubblicazione, così come non la trova la conclusione secondo la quale il
tinnito è un disturbo organico (cfr. DTF 138 V 248 consid. 5.8.1).
2.9. Trattandosi della problematica
psichica e dei disturbi privi di sufficiente sostrato organico
oggettivabile, la relativa responsabilità dell’assicuratore
LAINF dipende (anche) dal risultato di un esame specifico dell’adeguatezza
(cfr. supra, consid. 2.5. e 2.6.).
Ora, nell'esaminare
l'adeguatezza del legame causale, in relazione all'evento del 5 settembre 2014,
bisogna avantutto procedere alla classificazione dell’infortunio occorso al
ricorrente.
Per quanto riguarda la
dinamica, dal verbale di audizione dell’11 febbraio 2015 - sottoscritto dal
ricorrente in segno di accettazione – risulta la descrizione seguente:
" (…) L’infortunio
è successo il 5.9.14 verso le ore 10.30 a __________.
Ero salito sopra un’impalcatura per posare una modina su una
vecchia casa in disuso dove bisognava poi procedere alla demolizione con
relativa ricostruzione di uno stabile nuovo.
Avevo con me una modina leggera di alluminio che dovevo fissare al
ponteggio.
Mentre stavo armeggiando la modina, la stessa era finita nei
pressi di un lampione che sporgeva dalla casa. Non sono in grado di spiegare il
motivo, ma nel momento che la modina aveva toccato il supporto del lampione,
avevo iniziato a sentire una forte scossa elettrica.
A fatica ero riuscito a staccare le mani dalla modina. Non sono in
grado di dire per quanto tempo sono rimasto attaccato alla corrente, ma
sicuramente per diversi secondi.
Ero poi caduto sull’impalcatura all’indietro e per un attimo
vedevo tutto nero.
Non sono in grado di dire per quanto tempo avevo visto tutto buio
e non sono neppure in grado di dire se e come avevo picchiato la schiena sul
ponteggio.
Mi ero sentito male, per questo motivo per un attimo ero rimasto
sdraiato sul ponteggio. (…).” (doc. 59, p. 2)
Tenuto conto
della dinamica oggettiva dell’evento e precisato che, in questo contesto, non
devono essere prese in considerazione le conseguenze dell’infortunio, né le
circostanze concomitanti (cfr. SVR 2008 UV Nr. 8 p. 26), secondo questa Corte, il
sinistro occorso al ricorrente deve essere classificato, tra gli infortuni
di grado medio in senso stretto.
Del resto, in una sentenza
8C_442/2014 dell’11 novembre 2014 consid. 2.1.2, riguardante un assicurato che aveva
riportato un’elettrocuzione alla regione del gomito sinistro con bruciature di
Fatti
I. grado, dopo aver toccato un cavo esposto, il Tribunale federale ha proceduto
alla medesima classificazione (in questo stesso senso, si veda pure la STF
8C_362/2011 del 30 giugno 2011 consid. 3.2, concernente un assicurato, vittima
di un’elettrocuzione nello smontare un forno, che era stato scaraventato
all’indietro e aveva visto nero davanti agli occhi. Egli aveva perso brevemente
conoscenza ed era finalmente caduto a terra. Non aveva presentato segni
d’ingresso o di uscita della corrente elettrica).
In
tale eventualità, il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con
l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati
al consid. 2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che
un fattore fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure
l’intervento di più criteri.
In
una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR
2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che
fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere
adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere
riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.
A titolo di premessa,
occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di
causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi
di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e
adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI
1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).
Sempre in questo contesto,
va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non
possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono
essere presi in considerazione (cfr. STF 8C_1044/2010
del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich imponierenden organisch
jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind bei einer Prüfung der
Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008
vom 9. April 2009 E. 4.6).”).
Il sinistro qui in
discussione, secondo il TCA, non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente
drammatiche o spettacolari. Al riguardo, è utile precisare che, secondo la
giurisprudenza, il criterio in questione è da valutare oggettivamente e
non in base alle sensazioni soggettive, rispettivamente ai sentimenti di paura
provati dalla persona assicurata. In ogni infortunio di media gravità è insita
una certa spettacolarità, la quale non è tuttavia ancora sufficiente per
ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1 non pubblicato della DTF 137 V
199). Occorre considerare la dinamica dell’infortunio in quanto tale e non il
danno alla salute che ne è conseguito. Non si tiene conto del successivo
processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011 del 3 febbraio 2012 consid.
7.3.1).
Del resto, la
realizzazione del criterio in questione è stata negata, ad esempio, in una
sentenza 8C_89/2012 del 10 maggio 2012 consid. 6.2.2, riguardante una
fattispecie in cui un assicurato aveva subito un’elettrocuzione nel revisionare
un elettrofiltro, lamentando ustioni di 3. grado all’alluce del piede destro
(punto d’ingresso della scarica elettrica) e al mignolo del piede sinistro
(punto di uscita). In quella pronunzia, il TF ha ricordato di aver ammesso una
particolare spettacolarità nel caso di un autista di camion il cui mezzo,
entrato in contatto con la linea aerea di alimentazione delle FFS, si era
trovato sotto tensione elettrica. L’assicurato non aveva di per sé subito
alcuna elettrocuzione, siccome il camion aveva funto, secondo le regole della
fisica, da “gabbia di Faraday”. Il mezzo era stato notevolmente danneggiato a
causa dell’onda d’urto e i vetri dell’immobile delle FFS erano esplosi.
Nel caso di specie, non è
certamente ravvisabile una simile spettacolarità.
D’altro canto, l’Alta
Corte federale ha riconosciuto in più occasioni che infortuni con l’elettricità
sono atti, secondo l’esperienza, a causare disturbi psichici, ragione per la
quale in tali casi va considerato adempiuto il criterio della gravità o
particolare caratteristica delle lesioni lamentate (cfr. STF 8C_89/2012
succitata consid. 6.2.3), così come ha pertinentemente stabilito l’assicuratore
resistente (doc. 407, p. 10).
Inoltre, nessun elemento
all’inserto permette di ravvisare gli estremi per ammettere la presenza di una
cura medica errata e notevolmente aggravante gli esiti dell’infortunio.
Ora, in
ossequio ai principi giurisprudenziali precedentemente citati, tenuto conto che
la componente psichica non può essere presa in considerazione nella
valutazione dell’adeguatezza secondo la DTF 115 V 133, che le cefalee,
le difficoltà
cognitive, i disturbi all’arto inferiore
sinistro, i disturbi visivi e l’acufene a destra sono
risultati privi di sufficiente sostrato organico oggettivabile (cfr. supra,
consid. 2.8.) e che i disturbi uditivi e quelli
alla regione del nervo ulnare del braccio sinistro sono stati giudicati certamente
estranei all’infortunio assicurato (cfr. supra, consid. 2.8.), considerato
che i postumi infortunistici alla spalla sinistra (rottura distale del tendine
del bicipite brachiale e rottura parziale del sovraspinato) hanno presentato un
decorso tutto sommato favorevole (se è vero che, già nel marzo 2016, il
chirurgo ortopedico dott. __________ aveva definito la problematica ortopedica come
ormai “decisamente marginale”) nella concreta evenienza, non possono
essere ritenuti soddisfatti i criteri della durata eccezionalmente lunga della
cura medica, dei disturbi somatici persistenti, del decorso sfavorevole della
cura e le complicazioni rilevanti intervenute, nonché del grado e la durata
dell'incapacità lavorativa.
Alla luce di quanto
precede - essendo soddisfatto soltanto uno dei criteri di rilievo (peraltro non
con una particolare intensità) -, si deve concludere che le turbe psichiche
denunciate da RI 1 (e, con esse, tutti quei disturbi risultati privi di sufficiente
sostrato organico oggettivabile), non costituiscono una conseguenza adeguata
dell’evento infortunistico che lo ha visto vittima il 5 settembre 2014.
Stante ciò, il diritto
alle prestazioni di lunga durata (rendita d’invalidità e IMI) deve dunque
essere valutato tenuto conto esclusivamente della situazione a livello della
spalla sinistra.
2.10. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.10.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TF, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.10.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, STF I 871/02
del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità,
non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno
alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle
conseguenze economiche di tale danno.
Il TF ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del 30 giugno 1994 succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.10.3
L'art. 28 cpv. 3 OAINF prevede
che se la capacità lavorativa dell'assicurato era già ridotta in modo durevole
prima dell'infortunio a causa di un danno alla salute non assicurato, per
calcolare il grado d'invalidità si deve paragonare il salario che l'assicurato
potrebbe realizzare tenuto conto dell'incapacità lavorativa ridotta
preesistente con il reddito che potrebbe conseguire malgrado le conseguenze
dell'infortunio e la menomazione preesistente.
Nel quadro di questa
disposizione, il reddito conseguito prima del nuovo infortunio a fronte di una
ridotta capacità lavorativa costituisce certo un reddito da invalido, tuttavia
nei confronti del nuovo infortunio corrisponde al reddito da valido, mentre il
reddito realizzato dopo questo infortunio rappresenta il reddito da invalido.
Il reddito da valido ai sensi dell’art. 28 cpv. 3 OAINF costituisce dunque per
definizione un reddito ridotto per motivi di salute (cfr. STF 8C_876/2015 del
29.
gennaio 2016 consid. 5.2.3 e riferimenti ivi menzionati).
2.10.4
Nella concreta evenienza, dalla
decisione su opposizione impugnata si evince che l’amministrazione ha negato il
diritto a una rendita d’invalidità in applicazione dell’art. 28 cpv. 3 OAINF.
Accertato che, già prima dell’infortunio del settembre 2014, la capacità
lavorativa dell’insorgente era ridotta a causa di patologie morbose, tanto che
l’assicurazione per l’invalidità lo ha dichiarato invalido in misura del 40%
dal 1° ottobre 2009, l’CO 1 ha sostenuto che i postumi infortunistici (in
sostanza quelli interessanti la spalla sinistra) non hanno pregiudicato
ulteriormente questa sua (già) residua capacità lavorativa (doc. 407, p. 9).
A proposito della
situazione antecedente al noto infortunio, nell’incarto AI figura
segnatamente la valutazione 23 luglio 2009 del dott. __________ (inc. AI, p.
142.
ss.), fondata essenzialmente sulla perizia 2 marzo 2009 del dott. __________,
spec. FMH in medicina interna e su quella psichiatrica del 25 giugno 2009 del
Centro __________, dalla quale risulta che RI 1 presentava una sindrome
lombo-spondilogena cronica con sciatalgia S1 a sinistra, una discopatia L4-L5,
una disfunzione sacroiliaca a sinistra, come pure un episodio depressivo lieve.
Secondo il medico SMR, l’assicurato non era più abile a svolgere la sua
precedente professione di gruista, mentre in attività sostitutive adeguate la
sua capacità lavorativa residua raggiungeva il 75% dall’aprile 2009. Egli è
stato ritenuto in grado di effettuare lavori dove poter cambiare frequentemente
posizione da seduto a in piedi, evitando di restare in piedi, rispettivamente
seduto per più di un’ora di fila, di assumere posizioni in flessione del tronco
o in estensione della colonna lombare e di sollevare/trasportare pesi superiori
a 10 kg, anche occasionalmente e per brevi tragitti. Il dott. __________ ha
infine precisato che la riduzione della capacità lavorativa del 25%
(corrispondenti a due ore/giorno) era imputabile alla problematica psichica.
Nel settembre 2014 è
accaduto l’infortunio in discussione.
In data 17 ottobre 2017 si
è tenuta la visita medica di chiusura, a margine della quale il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia, ha così valutato l’esigibilità lavorativa:
" (…) Al
momento attuale pertanto, l’assicurato appare idoneo al 100% ed a tempo pieno
secondo la seguente esigibilità lavorativa fatta salva l’evoluzione
psichiatrica.
Esigibilità del lavoro
L’assicurato può sollevare e portare pesi molto leggeri fino
all’altezza dei fianchi e pesi leggeri fino all’altezza dei fianchi, di rado
pesi medi, mai pesi pesanti e molto pesanti.
Di rado può sollevare oltre l’altezza del petto fino a 5 kg, mai
può sollevare oltre l’altezza del petto pesi superiori a 5 kg, nessuna
limitazione per il lavoro leggero e di precisione o medio, mai può effettuare
lavoro pesante e manuale rozzo molto pesante con attrezzi, la rotazione della
mano invece è possibile senza nessuna limitazione.
Di rado può effettuare lavori sopra la testa, nessuna limitazione
per la rotazione del tronco, la posizione seduta e inclinata in avanti, in
piedi e inclinata in avanti, molto spesso può tenere la posizione inginocchiata
o che comporti flessione delle ginocchia.
Nessuna limitazione per la posizione seduta e in piedi e di libera
scelta.
Nessuna limitazione per camminare fino oltre 50 m, per camminare
per lunghi tratti, spesso può camminare su terreno accidentato, nessuna
limitazione per salire le scale, talvolta può salire su scale a pioli.
L’uso delle due mani è possibile senza nessuna limitazione, lo
stare in equilibrio è impossibile.” (doc. 320, p. 9)
Nel quadro della perizia eseguita
nel gennaio/febbraio 2018 per conto dell’UAI, la psichiatra dott.ssa __________,
a fronte della diagnosi di sindrome post traumatica da stress, in via di
remissione, ha dichiarato il ricorrente abile all’80% sia nell’ultima attività
svolta sia in attività sostitutive adeguate, precisando in proposito che
“l’inabilità lavorativa parziale è data dalle difficoltà di memoria e di
concentrazione, nonché dal timore dell’elettricità.
Si ritiene adatto ad un
lavoro che non implichi l’utilizzo di oggetti elettrici, che non richieda
particolari sforzi di memoria né di concentrazione sostenuti nel tempo. Appare
adatto a lavorare con colleghi o in gruppo, è in grado di adattarsi senza
particolari difficoltà all’interazione interpersonale. Si ritiene indicato un
tipo di lavoro routinario, in ambiente tranquillo senza eccessive stimolazioni
visive o uditive. Sarebbero da evitare eccessivi carichi di responsabilità o
situazioni altamente stressanti o costantemente sotto pressione, con scadenze
ristrette. Circa il carico emotivo, appare in grado di fronteggiare le
difficoltà degli altri, a patto che non siano gravi.” (inc. AI, p. 407).
Nel rapporto finale del 13
marzo 2018, il medico SMR ha ritenuto – diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa – degli esiti di elettropulsione del 5 settembre 2014, uno
stato dopo lesione parziale articolare del sovraspinato della spalla sinistra
con borsite acromiale, uno stato dopo lesione completa del tendine distale del
capo lungo del bicipite con esiti successivi alla plastica con trapianto
semimembranoso, una lombosciatalgia cronica e una sindrome post-traumatica da
stress, in via di remissione. Gli altri disturbi - tinnito a destra, cefalee,
vertigini, ecc. -, sono stati considerati non avere incidenza sulla capacità lavorativa.
Secondo il dott. __________, RI 1 presenta un’incapacità lavorativa del 25% in
attività adeguate a far tempo dal 13 febbraio 2018 (data della perizia
psichiatrica), incapacità determinata dalla patologia psichica (inc. AI, p. 416
ss.).
Con apprezzamento del 9
aprile 2018, il dott. __________ ha nuovamente definito l’esigibilità
lavorativa, tenendo conto “sia delle affezioni che hanno dato diritto alla
rendita AI sia dei postumi infortunistici alla spalla sinistra”, e ciò in
applicazione dell’art. 28 cpv. 3 OAINF:
" (…) L’assicurato
non ha nessuna limitazione per sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg fino
all’altezza dei fianchi, talvolta può sollevare pesi leggeri compresi tra i 5 e
i 10 kg fino all’altezza dei fianchi, mai può sollevare pesi medi superiori ai
10.
kg fino all’altezza dei fianchi, pesanti da 25-45 kg fino all’altezza dei
fianchi, molto pesanti superiori ai 45 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado
può sollevare oltre l’altezza del petto pesi fino a 5 kg, mai può sollevare
oltre l’altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Nessuna limitazione per il
lavoro leggero o di precisione o medio, mai può effettuare lavoro manuale rozzo
pesante o molto pesante, nessuna limitazione per la rotazione della mano. Di
rado può effettuare lavori sopra la testa, molto spesso può effettuare lavori
che comportino la rotazione del tronco e mai può tenere la posizione seduta e
inclinata in avanti, mai può tenere una posizione in piedi e inclinata in
avanti, spesso può mantenere una posizione inginocchiata, spesso può effettuare
una posizione che comporti la flessione delle ginocchia. Talvolta può mantenere
una posizione di lunga durata seduta o in piedi, molto spesso può tenere la
posizione a libera scelta. Nessuna limitazione per camminare fino 50 metri,
talvolta può camminare per tratti superiori ai 50 metri, mai può camminare per
lunghi tratti, mai può camminare su terreno accidentato, talvolta può salire le
scale, mai può salire su scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile mentre
è impossibile lo stare in equilibrio.” (doc. 337, p. 8)
2.10.5
Chiamato a pronunciarsi in
merito all’applicabilità al caso di specie dell’art. 28 cpv. 3 OAINF, questo
Tribunale ritiene che, alla luce della documentazione riassunta in precedenza,
occorra ammettere che già prima dell’infortunio del settembre 2014, la capacità
lavorativa di RI 1 era ridotta in maniera durevole a causa di rilevanti
affezioni morbose. In questo senso, si veda in particolare la valutazione SMR
del 23 luglio 2009, dalla quale si evince che, dal mese di aprile 2009,
l’insorgente risultava definitivamente inabile nella sua precedente professione
di gruista e in misura del 25% in attività alternative adeguate, come pure la
decisione AI del 24 novembre 2010 - non contestata dall’assicurato - con la
quale gli è stato riconosciuto un quarto di rendita a far tempo dal 1° ottobre
2009, a fronte di un grado d’invalidità del 40% (inc. AI, p. 220 ss.).
Sulla scorta di quanto
precede e in ossequio al disposto di cui all’art. 28 cpv. 3 OAINF, si deve ora
esaminare se, tenuto conto della globalità del danno alla salute (affezioni preesistenti
+ postumi naturali e adeguati dell’infortunio del settembre 2014 – cfr. STF
8C_441/2013 del 3 marzo 2014 consid. 6.2: “Vielmehr ist es gemäss Art. 28 Abs.
3.
UVV für die Bestimmung des Invalideneinkommens erforderlich zu wissen, was
der Versicherte trotz der natürlich und adäquat kausalen Unfallfolgen und
der vorbestehenden Beeinträchtigung erzielen könnte.” – il corsivo è del
redattore), il ricorrente può essere ancora ritenuto in grado di svolgere
un’attività alternativa adeguata nella misura del 75%.
Tutto ben considerato,
secondo il TCA, la risposta a questo quesito non può che essere positiva.
In effetti, ritenuto che a
titolo di postumi infortunistici vanno presi in considerazione unicamente i
disturbi residuali a livello della spalla sinistra (cfr. supra, consid.
2.9
in fine; circa l’importanza di questi postumi, si veda il referto 24
gennaio 2017 del dott. __________ – doc. 268: “…; dimostra una buona mobilità,
una forza dal lato mio oggettivabile buona-discreta, non vi è instabilità, non
vi sono segni di sofferenza della cuffia ed anche la mobilità passiva risulta
completa e libera.”) e che non risulta che il danno alla salute (morboso) interessante
il rachide lombo-sacrale e quello di natura psichica si siano nel frattempo
aggravati, non vi è motivo di dubitare che l’insorgente sarebbe in grado di
svolgere un’attività lavorativa adeguata nella medesima misura che vigeva prima
dell’infortunio del settembre 2014 (75%), è lecito escludere a priori che egli subisca
una perdita di guadagno a dipendenza di questo evento.
In conclusione, la
decisione su opposizione impugnata, mediante la quale l’CO 1 ha negato
all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità a decorrere dal 1° gennaio
2018, deve essere confermata.
2.11
Entità della menomazione
dell’integrità?
2.11.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.11.2
L'art.
36.
cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità
giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole
se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed
importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In
questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed
anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,
infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di
accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto
morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato
(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.
438).
La
parte della riparazione del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).
2.11.3
Giusta
l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive
contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF.
Una
tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di
indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del
guadagno assicurato.
Questa
tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco
esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;
RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida
"nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le
menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti
tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2
dell'allegato).
La
perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo
stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente
ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione
dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).
Se
più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni
sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo
(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si
prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della
menomazione dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi
eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile
(art. 36 cpv. 4 OAINF).
Peggioramenti
non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel
caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi
originaria, la revisione dell'indennità per
menomazione
è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.11.4
L’CO
1.
ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che
integrano quella dell'ordinanza.
Semplici
direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non
vincolano il giudice (cfr. STF I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377
consid. 1c; STF del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia,
nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire
la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con
l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF
116.
V 157, consid. 3a).
2.11.5
Nel
caso di specie, l’assicuratore LAINF resistente, sentito il parere del proprio
medico __________, ha assegnato al ricorrente un’IMI del 15% (doc. 346).
In effetti, con
apprezzamento del 9 aprile 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia,
ha valutato nei seguenti termini l’entità della menomazione dell’integrità:
" (…).
1.
Reperti
Esiti di elettrocuzione con riferita nevralgia residua del nervo
ulnare sinistro e nervo genito-femorale sinistro, del nervo ilio-ipogastrico
sinistro, lesione parziale articolare del sovraspinato della spalla sinistra e
lesione completa del tendine distale del capo lungo del bicipite con riduzione
di 11 cm e successiva liberazione con plastica e trapianto semi-membranoso,
residui riferite vertigini, cefalea parietale e disturbi visivi con riduzione
del campo visivo sinistro non ben meglio specificati, residua riferita sindrome
post-traumatica da stress in via di remissione e sindrome da disadattamento con
importanti manifestazioni somatiche. Articolarità residua della spalla attiva
90° in abduzione attiva e in elevazione. Le sintomatologie neurologiche sopra
riferite sono state esaminate in dettaglio dal PD dr. med. __________ e
ritenute non oggettivabili né derivanti da nesso di causa determinato con
probabilità preponderante.
2.
Valutazione del danno all’integrità
15%.
3.
Motivazione
Secondo la tabella Suva 1.2 una spalla mobile fino all’orizzontale
viene valutata al 15%, pertanto la valutazione articolare appare più che
giustificata. Per quanto riguarda le parestesie riferite dall’assicurato,
queste non sono valutabili secondo IMI in quanto non adeguatamente oggettivate.”
(doc. 336)
In proposito, questo
Tribunale constata che la tabella 1.2 edita dalla Divisione di medicina
assicurativa dell’CO 1 (“Menomazione dell’integrità da alterazioni
funzionali degli arti superiori”), prevede in effetti che a una spalla
mobile fino all’orizzontale (90°) corrisponde un’indennità del 15%.
D’altro canto, l’avv. RA 1
non può essere seguito nella misura in cui rimprovera al medico __________ di
aver modificato la propria valutazione dell’IMI dopo essere stato sollecitato
in tal senso dall’amministrazione (cfr. doc. I, p. 6).
Al riguardo, il TCA
osserva che il dott. __________ si era espresso, una prima volta, sull’entità
della menomazione dell’integrità di cui è portatore l’assicurato, nell’ottobre
2017.
In quell’occasione, egli aveva quantificato l’IMI in un 20% tenuto conto,
oltre che del danno interessante la spalla sinistra, anche dei disturbi
neurologici a livello dell’estremità superiore sinistra e dell’arto
inferiore sinistro (cfr. doc. 319).
Nel frattempo,
l’amministrazione ha interpellato i neurologi dottori __________ e __________,
i quali sono pervenuti alla (corretta) conclusione che la sintomatologia (di
natura neurologica) denunciata da RI 1 non correlava con un danno organico
oggettivabile (cfr. doc. 326, p. 9).
In data 9 aprile 2018, il
medico fiduciario ha quindi proceduto a una nuova valutazione dell’IMI,
considerando il solo danno infortunistico alla spalla sinistra (doc. 336).
In esito a quanto precede,
l’agire del dott. __________ non presta dunque il fianco a critiche di sorta,
posto che disturbi soltanto soggettivi, privi di sufficiente sostrato organico
(e, in concreto, neppure in nesso causale adeguato con il sinistro assicurato),
non danno diritto a un’IMI.
Il rappresentante del
ricorrente non può infine essere seguito nemmeno laddove fa valere che nella
valutazione dell’IMI andrebbe tenuto conto anche dell’artrosi acromion-claveare
diagnosticata dalla RMN del 22 novembre 2019 (cfr. doc. I, p. 6). In realtà,
l’accertamento in questione ha riguardato la spalla destra (doc. A 3),
parte del corpo che non risulta essere stata coinvolta nell’infortunio
del settembre 2014.
Alla luce di tutto quanto
precede, la decisione su opposizione impugnata merita conferma anche nella
misura in cui all’insorgente è stata attribuita un’IMI del 15%.
2.12
Deve ancora essere verificato
se al ricorrente può essere concessa l’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. I, p. 7).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se
l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o
perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo
(DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
Per
valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la
giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra
del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV
Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).
Al minimo esecutivo va,
infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del
20.
settembre 2004).
Sulla scorta dei dati che
risultano dalla documentazione prodotta in corso di causa (dalla quale emerge,
in particolare, che l’assicurato - divorziato e che convive con la figlia __________
nata nel 2001 - non percepisce alcun altro reddito all’infuori delle rendite
corrispostegli dall’AI e dal secondo pilastro, per un ammontare di fr. 800/mese
circa), RI 1 deve essere considerato indigente, già considerando soltanto l’importo base risultante dalla
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, emanata dalla Camera di esecuzione e fallimento del Tribunale
d’appello (fr. 1'200 per il debitore che vive da solo) e sebbene il costo della
vita in Italia è inferiore a quello che vige nel Cantone Ticino.
Visto che anche le altre
due condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta riservato
l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica
dell'assicurato dovesse più tardi migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti