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Decisione

35.2019.144

Corretta la decisione con la quale è stato rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita di invalidità tenendo conto dei suoi postumi infortunistici

9 settembre 2020Italiano32 min

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.144

cr

Lugano

9 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in

sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 dicembre 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 22 novembre 2019 emanata

da

CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 2 maggio 2016 RI 1,

nata nel 1965, a quel momento attiva quale aiuto cucina presso la __________ e

perciò assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali

presso l’CO 1, mentre stava scendendo le scale per portare la cesta dei panni

in lavanderia è caduta, riportando una contusione al braccio destro e alla

gamba destra (cfr. annuncio di infortunio del 3 maggio 2016, doc. 1).

Dall’artro-risonanza

magnetica alla spalla destra è risultata la rottura parziale del sopraspinoso,

come indicato dal dr. __________ in occasione della visita del 6 luglio 2016

(cfr. doc. 12).

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. In occasione del colloquio a

domicilio avvenuto nel mese di febbraio 2018, all’assicuratore LAINF è stata

annunciata la necessità di cure anche per i dolori presenti alla spalla

sinistra (cfr. doc. 142).

Sentito il parere del

proprio servizio medico (cfr. doc. 148), con comunicazione del 28 marzo 2018

l’assicuratore infortuni ha rifiutato la corresponsione di prestazioni,

ritenendo che i disturbi alla spalla sinistra non fossero in nesso causale

almeno probabile con l’infortunio del 2 maggio 2016 (doc. 149).

Tramite referto del 14 maggio 2018 il curante dell’assicurata, dr.

__________, FMH medicina interna generale, ha comunicato all’assicuratore LAINF

l’opposizione della paziente alla comunicazione del 28 marzo 2018, indicando

che dalla cartella clinica sarebbe risultato che l’interessata lamentava

problemi alla spalla sinistra già in occasione della visita dell’11 agosto 2016

(cfr. doc. 156).

Esperiti gli accertamenti

medico-assicurativi del caso, con nuova comunicazione del 28 marzo 2019

l’amministrazione, dopo avere confermato che le affezioni alla spalla sinistra

non sono di competenza della CO 1, bensì dell’assicuratore malattia, ha posto

termine alle prestazioni di corta durata per quanto concerne i disturbi alla

spalla destra a partire dal 1° maggio 2019 (doc. 219).

1.3. Con decisione formale del 17

settembre 2019, l’amministrazione, tenuto conto dei soli postumi infortunistici

interessanti la spalla destra, ha rifiutato di assegnare all’assicurata una

rendita di invalidità, attribuendole, per contro, un’indennità per menomazione

dell’integrità (IMI) del 15% (doc. 233).

A

seguito dell’opposizione interposta dallo studio legale RA 1 per conto

dell’assicurata (doc. 239), in data 22 novembre 2019, l’CO 1 ha confermato il

contenuto della sua prima decisione (doc. 247).

1.4. Con

tempestivo ricorso del 20 dicembre 2019, RI 1, sempre rappresentata dallo

studio legale RA 1, ha chiesto l’attribuzione di una rendita d’invalidità del

100% o, in subordine, il rinvio degli atti all’amministrazione affinché venga

completata l’istruttoria medica.

Sostanzialmente

il legale ha considerato che l’assicuratore LAINF non abbia correttamente

valutato l’incidenza dei disturbi alla spalla destra - gli unici considerati

dall’CO 1 in nesso causale con l’infortunio - sulla mobilità complessiva

dell’interessata e, di conseguenza, sulla sua capacità lavorativa globale, da

ritenere nulla.

Egli

ha, in particolare, evidenziato la differenza esistente tra la valutazione

dell’esigibilità espressa dal medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, da un

canto, e dagli specialisti curanti dell’interessata, dall’altro, ciò che, a suo

modo di vedere, impone la messa in atto di maggiori approfondimenti.

A prescindere, infatti, dalle patologie presenti alla spalla

sinistra, le affezioni della spalla destra, ed esse sole, sono già sufficienti,

secondo il parere del patrocinatore, per rendere l’assicurata totalmente

inabile al lavoro anche nell’esecuzione di attività leggere, come del resto

confermato dalla dr.ssa __________.

Per

tali ragioni, a suo avviso, l’interessata ha diritto ad una rendita intera di

invalidità (doc. I).

1.5. L’CO

1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di

cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VIII).

1.6. Con

scritto del 17 febbraio 2020 il legale dell’assicurata ha comunicato al TCA di

non avere ulteriori mezzi di prova da assumere (doc. X).

1.7. In

data 4 agosto 2020, per contro, l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA nuova

documentazione medica (doc. XII), immediatamente sottoposta all’CO 1 per una

presa di posizione (cfr. doc. XIII).

1.8. Con scritto del 19 agosto

2020 l’assicuratore LAINF ha rilevato che la RM alla spalla destra svolta nel

febbraio 2020 non ha rilevato la presenza di una recidiva di rottura dei

tendini della cuffia, motivo per il quale l’esigibilità definita dal medico __________

al termine della visita di chiusura continua a rimanere attuale, fermo comunque

restando che determinante è la situazione esistente al momento di emanazione

della decisione su opposizione (doc. XIV).

Tali considerazioni

dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurata (cfr. doc. XV), per

conoscenza.

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione a sapere se l’assicurata abbia diritto, oppure

no, ad una rendita d'invalidità.

Non

sono, invece, oggetto di contestazione, ed esulano quindi dalla presente

vertenza, i temi relativi alla stabilizzazione dello stato di salute per quanto

concerne i disturbi alla spalla destra; alla mancanza di un nesso causale tra

le affezioni presenti alla spalla sinistra e l’infortunio, e, infine, all’IMI.

2.2. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato

può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la

sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi

da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4

Nel

caso concreto, l’assicuratore LAINF convenuto ha negato all’assicurata il

diritto ad una rendita d’invalidità, facendo essenzialmente capo, per quanto

riguarda l’esigibilità lavorativa, alla relativa valutazione espressa dal

medico __________ in occasione della visita di chiusura del 14 marzo 2019.

In

quell’occasione, il dr. __________, spec. in chirurgia ortopedica, ha

considerato sufficientemente chiarito il quadro clinico, aggiungendo che, per

il momento, non sono previsti ulteriori trattamenti chirurgici e la situazione

presenta postumi non migliorabili, ritenendo di potere concedere all’assicurata

tre cicli di fisioterapia all’anno cui andranno aggiunti gli esercizi da

svolgere autonomamente al domicilio (doc. 215, p. 4).

In

considerazione della stabilizzazione della situazione clinica alla spalla

destra, il dr. __________ ha reputato che “molto probabilmente l’attività di

aiuto cuoca non sarà più esigibile in misura completa a questa assicurata”,

ponendo, per quanto riguarda i soli limiti alla spalla destra, la seguente esigibilità

lavorativa:

" (…) sollevare

e portare: l’assicurata è in grado di sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg

fino all’altezza dei fianchi con le due braccia spesso, pesi leggeri da 5 a 10

kg di rado, pesi medi mai. L’assicurata è in grado di sollevare oltre l’altezza

del petto pesi fino a 5 kg di rado, oltre l’altezza del petto pesi superiori ai

5.

kg mai. Maneggio di attrezzi: l’assicurata è in grado di maneggiare attrezzi

leggeri/di precisione spesso, medi di rado, pesanti mai, la rotazione della

mano è possibile di rado.

Posizione e mobilità: l’assicurata non è più in grado di svolgere

lavori sopra la testa. L’assicurata è in grado di eseguire la rotazione del

busto, mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti, la posizione in

piedi/inclinata in avanti spesso, è in grado di mantenere la posizione

inginocchiata talvolta, con flessione delle ginocchia talvolta. Posizione di

lunga durata: l’assicurata è in grado di mantenere la posizione seduta molto

spesso, la posizione in piedi molto spesso così come la posizione a libera

scelta. Spostamenti: l’assicurata è in grado di camminare senza limitazioni

fino a 50 metri, molto spesso oltre i 50 metri, spesso per lunghi tratti e

talvolta su terreno accidentato. È in grado di salire le scale molto spesso,

mai le scale a pioli. L’uso delle due mani è possibile a condizione, equilibrio

e stare in equilibrio possibile. Si sottolinea che l’assicurata in un’attività

che rispetti l’esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa

senza pause supplementari e con rendimento completo. Si sottolinea che tale

esigibilità è riferita unicamente alle limitazioni presentate attualmente alla

spalla destra relative alle conseguenze dell’evento da noi assicurato.” (Doc. 215,

p. 5)

2.5

In

sede ricorsuale, come già con l’opposizione, il patrocinatore dell’assicurata

ha contestato che l’interessata possa essere considerata pienamente abile al

lavoro nello svolgimento di attività adatte, rispettose delle limitazioni

funzionali indicate dal dr. __________, producendo, a comprova della pretesa

totale inabilità lavorativa, il referto del 17 ottobre 2019 della dr.ssa __________,

Capoclinica del Servizio di chirurgia dell’arto superiore presso l’Ospedale __________

di __________.

In

tale referto la specialista in chirurgia ortopedica ha, in particolare,

rilevato quanto segue:

" (…)

Ricordo brevemente che abbiamo in cura la paziente summenzionata per il trauma avvenuto

nel maggio 2016 durante il quale riportava un’importante contusione all'arto

superiore e alla spalla di destra.

Un primo intervento è stato eseguito nell’ottobre 2016 mirato alla

riparazione artroscopica del tendine del sovraspinoso; la paziente

nell’immediato post-operatorio ha sviluppato una capsulite retrattile

post-chirurgica per cui, nonostante la terapia conservativa medica e

fisioterapica non vi sia stato alcun miglioramento, abbiamo in seguito

provveduto nel settembre 2017 ad eseguire capsular release artroscopico con liberazione

di aderenze articolari e sottoacromiali ed adesiolisi.

Nonostante l’intervento mirato a risolvere il quadro di capsulite

adesiva la paziente continua a lamentare dolore importante e persistente con

evidente rigidità articolare.

A distanza di quasi due anni

dal secondo intervento la situazione clinica attuale della spalla destra è da considerarsi

stabilizzata.

La paziente riferisce di avere importante difficoltà

nell’utilizzare il braccio anche per i gesti molto semplici della vita

quotidiana, come muoversi o alzarsi dal letto, necessita di aiuto per vestirsi,

svestirsi, lavarsi e riuscire a svolgere in modo autonomo la propria igiene

personale. Per il dolore assume con regolarità analgesici e antinfiammatori

senza però riuscire a migliorare la situazione.

Clinicamente il movimento concesso è molto ridotto, in particolare

attivamente riesce ad arrivare a 90° circa di elevazione anteriore con dolore mentre

le rotazioni e l'abduzione sono nettamente ridotte.

Il quadro clinico presenta quindi una situazione non migliorabile

con ulteriori interventi a breve termine; utile, come abbiamo sempre spiegato

alla paziente, poter proseguire con esercizi di fisioterapia per mantenere il

recupero finora acquisito.

A complicare la situazione c’è la spalla sinistra, operata

nell’ottobre 2018, per una rottura del sovraspinoso; anche a sinistra si è

sviluppata una capsulite retrattile nel post-operatorio che presenta al momento

una situazione analoga alla destra.

Considerando la situazione attuale, come detto poco sopra, la

paziente non è e non sarà in grado di riprendere l’attività di aiuto-cuoco;

molto complicata è anche una valutazione dell’esigibilità del lavoro. La

paziente non è in grado di sollevare pesi leggeri all’altezza dei fianchi, non

è in grado di sollevare pesi inferiori ai 5 kg oltre l’altezza del petto e

assolutamente impossibile dall’orizzonte in poi. Inoltre è molto difficile per

l'assicurata maneggiare attrezzi leggeri o di precisione e quindi l'utilizzo

delle dita e della mano per gesti ripetitivi.

Al momento la paziente non può essere considerata a nostro parere

abile neanche parzialmente in attività lavorative manuali. Attualmente è da

considerare gravoso qualunque tipo di attività, anche fisicamente leggera, che

determini l'utilizzo degli arti superiori.” (Doc. 242)

In corso di causa, inoltre, il patrocinatore dell’assicurata ha

trasmesso al TCA la seguente documentazione medica:

-

referto del 10 marzo 2020 relativo alla visita del 3 marzo 2020

concernente la spalla destra, nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________

hanno indicato che da una RM della spalla eseguita in febbraio 2020 “non è

emersa la presenza di recidive di rottura dei tendini della cuffia dei rotatori

né altre problematiche a carico dei restanti tendini e dei legamenti ma un

quadro di rigidità articolare”, confermando che “per il momento, per quanto

riguarda la spalla destra, non sono previste ulteriori cure né controlli a

breve termine” (doc. C1);

-

referto del 10 marzo 2020 relativo alla visita del 3 marzo 2020

concernente la spalla sinistra, nel quale il dr. __________ e la dr.ssa __________

hanno indicato che “vedendo il persistere della problematica nonostante la

terapia conservativa, è stata da poco eseguita una risonanza magnetica della

spalla sinistra che ha messo in evidenza una normo-inserzione del tendine

riparato con segni di aderenze articolari e soprattutto l’evidenza di una

omartrosi concentrica. Pertanto considerato il persistere di una forte

riduzione della mobilità e della motilità con una flessione possibile con molto

dolore sino ai 75-80°, rotazione esterna quasi negativa e rotazione interna pari

a 0° e vedendo l’esito della Risonanza Magnetica”, gli specialisti in chirurgia

ortopedica hanno proposto di intervenire chirurgicamente “con un impianto di

Resurfacing, ovvero una protesi di rivestimento” (doc. C2);

-

referto del consulto del 9 giugno 2020 presso la __________ (doc. D1);

-

convocazione del 29 giugno 2020 per la permanenza in clinica presso la __________

dal 3 al 5 settembre 2020 (doc. D2).

Con scritto del 19 agosto 2020 l’CO 1, ricordato che solo i

postumi alla spalla destra possono essere presi in considerazione in quanto di

pertinenza dell’assicuratore infortuni, ha ribadito la correttezza

dell’esigibilità lavorativa definita dal medico __________ al termine della

visita di chiusura, visto che la RM alla spalla destra del febbraio 2020 non ha

rilevato la presenza di una recidiva di rottura dei tendini della cuffia dei

rotatori (doc. XIV).

2.6

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per

quel che riguarda le perizie allestite da

specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista alcun dubbio a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni

dei medici curanti.

2.7

Chiamato a pronunciarsi nella concreta evenienza,

il TCA ritiene di poter validamente far capo alla valutazione dell’esigibilità

lavorativa espressa dal medico __________, specialista proprio nella materia

che qui interessa, a margine della visita di chiusura del 14 marzo 2019

(cfr. doc. 215), senza che si riveli necessario procedere a ulteriori atti

istruttori.

Il medico fiduciario,

valutati i postumi infortunistici interessanti la sola spalla destra e senza

tenere conto delle problematiche importanti che affliggono la spalla sinistra

(non di competenza dell’CO 1, cfr. comunicazione del 28 marzo 2019, doc. 219),

ha, infatti, considerato l’assicurata pienamente abile al lavoro nello

svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali derivanti

dai disturbi interessanti la spalla destra (cfr. doc. 215).

Del

resto, gli impedimenti funzionali che presenta l’insorgente, sono quelli che si

riscontrano, usualmente, in assicurati che hanno subito danni alle spalle: in

sostanza, si tratta dell'impossibilità di sollevare, rispettivamente,

trasportare pesi anche solo relativamente importanti, nonché d'ingaggiare

l'arto superiore interessato in mansioni da eseguire al di sopra

dell'orizzontale (cfr., fra le tante, STCA 35.1998.63 del 23 novembre 1998 e

35.1998.117

del 29 luglio 1999, confermata dal TFA con pronunzia U 296/99 del 3

gennaio 2000).

La

valutazione dell’esigibilità lavorativa del medico __________, risulta

plausibile anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali riportati qui di

seguito, riguardanti assicurati che hanno lamentato limitazioni nell’utilizzo

degli arti superiori.

Ad

esempio, in una sentenza inedita del 12 novembre 1996 nella causa I., il TFA ha

ritenuto realistica la possibilità di mettere a frutto la restante capacità

lavorativa in attività alternative, trattandosi di un assicurato

cinquantacinquenne che - a causa dei postumi infortunistici interessanti, in

particolare, la spalla destra - era impedito nel sollevare pesi superiori ai 10

kg lungo tutto l'asse corporeo. La mobilità era ridotta di 2/3, certi

movimenti non erano più possibili, come ad esempio, il sollevamento del braccio

oltre i 60°, di modo che il braccio destro poteva unicamente servire come aiuto

per il braccio adominante.

In

una sentenza 35.1997.23 dell'11 settembre 2000 - integralmente confermata dal

TFA con sentenza U 449/00 dell'8 maggio 2002 - questo Tribunale ha dichiarato

totalmente abile in attività sostitutive confacenti, specificatamente in professioni nell'esercizio delle quali la mano

sinistra, adominante, avesse funzione ausiliaria, un'operaia che, secondo

l'avviso dei medici, presentava una mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, fatta eccezione per delle prese a tre dita senza forza.

Il

TFA è pervenuto alla medesima conclusione in una sentenza U 240/99 del 7 agosto

2001, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, p. 347ss., concernente un

assicurato di professione autista che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali

all'estremità superiore destra, è stato dichiarato in grado di svolgere a tempo

pieno lavori manuali molto leggeri, che non richiedono l'impiego di forza con

la mano destra, e il sollevamento di pesi superiori ai 2

kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano).

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003 consid. 2.6., questa Corte ha

giudicato completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno

fisico, comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che,

a causa di un, citiamo: "importante deficit funzionale e ipotrofia

muscolare all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90°

solo con il gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del

trocantere. Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del

territorio di innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto, citiamo: "… limitato nelle attività

lavorative che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della

vita, scostato dal tronco, così come nei movimenti di rotazione.

Limitato

l'uso di utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti.

Trasporto di pesi possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi

solo al massimo fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro

accostato al tronco.".

Nella

STF U 200/02 del 20 maggio 2003 consid. 2.2, riguardante un’assicurata, la

quale, a causa di un infortunio professionale alla mano sinistra adominante,

aveva subito l’amputazione del pollice, dell’indice e del medio, come pure una

frattura pluriframmentaria della falange basale con instabilità a livello delle

articolazioni interfalangee dell’anulare, divenendo praticamente monca di una

mano, l’Alta Corte ha ammesso una piena capacità lavorativa dal profilo

ortopedico.

In

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006 consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica).

In

una sentenza 8C_260/2011 del 25 luglio 2011, il TF ha dichiarato in grado di

svolgere a tempo pieno attività lavorative leggere non bimanuali, un assicurato

che presentava una paralisi, da parziale a completa, della muscolatura della

spalla e del braccio destro dominante.

In

una sentenza 35.2013.74 dell’8 settembre 2014 consid. 2.3.4., cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha accertato l’esistenza di una

piena abilità in attività lavorative adeguate, trattandosi di un assicurato che

aveva subito l’amputazione dell’avambraccio destro nell’utilizzare una sega

circolare.

Infine,

in una sentenza 35.2017.10 del 22 giugno 2017, il TCA ha giudicato

completamente abile al lavoro in attività sostitutive adeguate, un assicurato

che presentava uno stato dopo contusione del dorso della mano destra con

sviluppo di una malattia di Sudeck che aveva portato a esiti tragici in una

situazione paragonabile a un amputato del braccio destro.

Secondo

questo Tribunale, la certificazione agli atti della dr.ssa __________ non è

atta a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la correttezza della

valutazione enunciata dal dr. __________, ritenuto che la specialista in

chirurgia ortopedica curante ha considerato le problematiche che affliggono entrambe

le spalle dell’interessata. Di tutta evidenza ciò comporta una valutazione

dell’esigibilità lavorativa maggiormente limitata, circostanza che, tuttavia,

non può inficiare l’apprezzamento del medico fiduciario dell’assicuratore

infortuni. Quest’ultimo, difatti, come più volte comunicato all’assicurata e

come, del resto, neppure rimesso in discussione dal legale dell’interessata, è

tenuto a rispondere solo delle sequele derivanti dagli interventi subiti alla

spalla destra, ad esclusione delle patologie della spalla sinistra, le quali

competono all’assicuratore malattia.

In

esito alle considerazioni che precedono, questo Tribunale deve quindi

concludere che l'assicurata, da una parte, è definitivamente impedita

nell’esercizio della sua originaria professione di aiuto-cuoca, ma che, d’altra

parte, ella è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, che non implicano l’utilizzo degli arti superiori al

di sopra del piano orizzontale, reperibili sul mercato generale del lavoro.

2.8

Si tratta ora di valutare le conseguenze

economiche del danno alla salute infortunistico.

Per quanto concerne il reddito

da valido, l’amministrazione ha fatto capo ai dati statistici afferenti al

settore della ristorazione, visto che “l’assicurata è stata licenziata con

l’1.4.2017 e che tutto il personale è stato licenziato in quanto l’autogrill è

stato raso al suolo e dopo la sua ricostruzione è stato affidato in gestione ad

una nuova società”. Utilizzando quindi la tabella TA1 2016, ramo della

ristorazione (55-56), livello 1, donna, con gli opportuni adeguamenti, il

reddito da valido, per il 2019, è stato fissato in fr. 50'132.81 (cfr. doc. 233

e doc. 247).

Questo

valore - peraltro non contestato dall’insorgente - può essere fatto proprio dal

TCA.

2.9

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella

prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della

determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione

professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche

effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati

forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura

al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende

dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto

(limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi

che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato,

al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora

rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”).

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La

questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui

la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente

conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore,

esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322

consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

Da

notare che, con comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il

Tribunale federale e tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a

partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL, ritenuto che

“nel corso degli ultimi anni, il mantenimento della banca DPL è infatti

divenuto sempre più dispendioso in termini di tempo e costi ed avrebbe

richiesto investimenti considerevoli negli anni a venire. Inoltre, la

collaborazione richiesta da parte della CO 1 per il mantenimento del sistema è

stata percepita dalle imprese come sempre più gravosa. Per tutte queste

ragioni, la CO 1 ha quindi deciso che in futuro utilizzerà soltanto i dati

statistici RSS nel quadro della fissazione delle rendite di invalidità, e ciò a

partire dal 1 gennaio 2019.” (il corsivo è della redattrice).

2.10

Nella

presente fattispecie, l’Istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'581.38 il

reddito da invalido, facendo capo alla tabella TA1 2016, media

totale, livello di qualifica 1, donne, aggiornato al 2019, applicando una

deduzione sociale del 5% ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. 233 e 247).

Il

TCA non ha motivo per scostarsi da questo dato, risultante dalla corretta

applicazione dei dati statistici.

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella RSS 2016 TA 1, infatti, il salario lordo mediamente percepito in

quell'anno dalle donne per un'attività semplice di

tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde ad

un importo di fr. 52'356.- (fr. 4'363.- x 12 mesi).

Riportando

tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato

statistico corrisponde a fr. 54’581.10 per un impiego a tempo pieno. Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito

annuo di fr. 54'799.45, per il 2018 di fr. 55’073.45e per il 2019 di fr.

55'348.82.

L’amministrazione

ha poi applicato una deduzione sociale del 5%.

Il

TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2),

non ha motivo di scostarsi dalla scelta operata dall’assicuratore LAINF, anche

alla luce della più recente giurisprudenza federale (cfr. STF 8C_9/2020 del 10

giugno 2020; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020).

Dal

raffronto tra i due redditi indicati sopra risulta che, come deciso

dall’amministrazione, l’assicurata non subisce una perdita di guadagno, motivo

per il quale non ha diritto ad una rendita di invalidità.

In

queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale

all’assicurata è stata negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti