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35.2019.17

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i dolori di natura vertebrale (e quindi non neuropatici!) indipendentemente

dalla loro entità.” (allegato al doc. XI)

2.8. Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto

oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8

luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege

in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI

1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.

1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante,

non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto

oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352

consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9. Nel caso di specie, il TCA

non può confermare la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui

l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del 20%. In effetti, ricordato

che quella della quantificazione della menomazione dell’integrità è una

questione di natura squisitamente medica, agli atti figurano rapporti medici

contenenti motivazioni e conclusioni divergenti – da una parte quelli del dott.

__________ (menomazione dell’integrità del 20%), dall’altra quelli allestiti

dal dott. __________ (menomazione dell’integrità del 60% almeno) -, che non

consentono al TCA di decidere, con la necessaria tranquillità, in un senso

oppure nell’altro.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. DTF 135 V 465 e la

STF 8C_247/2018 del 1° aprile 2019 consid. 6.2.2).

Tutto ben considerato,

dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di

generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti medici

sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di

quantificare in un 20% la menomazione dell’integrità di cui è portatore il

ricorrente, dubbi che inducono questo Tribunale a costarsene (per un caso

recente in cui la Corte federale ha annullato il giudizio cantonale ritenendo

che, alla luce dei referti agli atti dei medici consultati dall’assicurato,

alle considerazioni espresse dal medico __________ non poteva essere data

“quella sufficiente concludenza, tale da escludere anche il minimo dubbio di

una soluzione differente”, si veda la STF 8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid.

4.3).

2.10. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

Considerandi

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del proprio medico fiduciario (per un caso analogo,

si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.9., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

nella misura in cui all’assicurato è stata assegnata un’IMI del 20% e il rinvio degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire la menomazione

dell’integrità dipendente dall’infortunio accaduto il 25 settembre 2015.

2.11

RI 1

pretende inoltre il rimborso dei costi legati all’allestimento dei rapporti

agli atti del dott. __________ (cfr. doc. I e XI).

Secondo la giurisprudenza,

i costi peritali fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1

p. 1; consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del

6.

giugno 2013). Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le

spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha

ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti

erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di

prestazioni accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle

assicurazioni constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di

principio disporre esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In

questo caso, i costi della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti

a carico dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496

consid. 4.4, la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere

presi in considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una

perizia giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha

stabilito che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di

procedere a ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è

segnatamente il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi

pareri medici presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a

confutarla con argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4;

cfr. pure DTF 139 V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid. 2);

allorquando l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari a

chiarire la situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non può

essere attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione

rispetta il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi

oggettivamente convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal

profilo giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia

giudiziaria, indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad

esempio, in ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una

perizia di parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i

lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia giudiziaria,

non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF 8C_61/2016 del

19.

dicembre 2016 consid. 6.1).

Nella concreta evenienza,

il TCA constata che è proprio sulla base dei rapporti allestiti dal dott. __________

che esso ha deciso sussistere dei dubbi circa la fondatezza delle conclusioni a

cui è pervenuto il medico di fiducia dell’CO 1 (e, in ultima analisi, di

rinviare gli atti a quest’ultimo per esecuzione di una perizia esterna in

merito all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore

l’insorgente). Sono dunque adempiuti i presupposti per addossare all’istituto

convenuto i costi generati dall’intervento del dott. __________ (agli atti

figurano le note d’onorario emesse da questo specialista, ammontanti a fr.

750.

[fr. 300 + fr. 300 + fr. 150] - cfr. doc. A3, doc. A4 e doc. B2).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui l’insorgente

è stato posto al beneficio di un’IMI del 20%.

§§ Gli

atti sono rinviati all’CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. L’CO 1 rimborserà all’assicurato

l’importo di fr. 750 a titolo di spese di accertamento.

4. L’CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1’500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti