Lexipedia

Decisione

35.2019.18

Discussa la ritrovata piana capacità lavorativa nell'abituale professione e l'estinzione, a un momento sucessivo, del nesso di causalità naturale con l'infortunio. Negato rimborso costo accertamenti p

11 novembre 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i costi peritali fanno parte delle spese di procedura (cfr. SVR 2013 IV Nr. 1

p. 1; consid. 3, non pubblicato nella DTF 139 V 225, della STF 8C_984/2012 del

6 giugno 2013). Ai sensi dell’art. 45 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore assume le

spese per l'accertamento, sempre che abbia ordinato i provvedimenti. Se non ha

ordinato alcun provvedimento, ne assume ugualmente le spese se i provvedimenti

erano indispensabili per la valutazione del caso oppure se fanno parte di

prestazioni accordate successivamente.

Nella DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha ritenuto che allorquando il tribunale cantonale delle assicurazioni

constata che la fattispecie necessita d’istruttoria, deve di principio disporre

esso stesso una perizia (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4). In questo caso, i costi

della perizia ordinata dal tribunale possono essere posti a carico

dell’assicurazione per l’invalidità (consid. 4.4.2).

Nella DTF 139 V 496

consid. 4.4, la Corte federale ha stabilito ulteriori criteri che devono essere

presi in considerazione nell’ambito della questione di sapere se i costi di una

perizia giudiziaria possono essere addossati all’amministrazione. Il TF ha

stabilito che tra l’istruttoria amministrativa viziata e la necessità di

procedere a ulteriori accertamenti, deve esistere un nesso di causalità. Ciò è

segnatamente il caso se esiste una manifesta contraddizione tra i diversi

pareri medici presenti agli atti, senza che l’amministrazione sia riuscita a

confutarla con argomenti oggettivamente fondati (DTF 135 V 465 consid. 4.4;

cfr. pure DTF 139 V 225 consid. 4 e STF 8C_71/2013 del 17 giugno 2013 consid.

2); allorquando l’amministrazione lascia senza risposta degli aspetti necessari

a chiarire la situazione medica oppure si fonda su una perizia alla quale non

può essere attribuito pieno valore probatorio. Per contro, se l’amministrazione

rispetta il principio inquisitorio e fonda la propria posizione su basi

oggettivamente convergenti oppure sulle risultanze di una perizia valida dal

profilo giuridico, non si giustifica addossarle i costi della perizia

giudiziaria, indipendentemente dai motivi per i quali è stata ordinata (ad

Considerandi

esempio, in ragione della presentazione di nuovi rapporti medici oppure di una

perizia di parte).

Ciò vale anche per quanto

riguarda una perizia presentata da una parte: i costi che ne risultano devono

essere posti a carico dell’assicuratore sociale allorquando la perizia era

indispensabile per giudicare la vertenza (DTF 115 V 62 consid. 5c; SVR 2016 UV

Nr. 24 p. 75 consid. 6.1, in cui il TF non ha ritenuto adempiuti i presupposti

per addossare all’assicuratore LAINF convenuti i costi di una perizia privata,

la quale non si era rivelata necessaria per l’adozione della decisione. In

particolare, l’Alta Corte ha rilevato che le inconsistenze, rispettivamente i

lievi dubbi che hanno determinato la necessita di disporre una perizia

giudiziaria, non trovavano origine nel contenuto della perizia privata; STF

8C_61/2016 del 19 dicembre 2016 consid. 6.1).

Nel caso concreto, il 4

settembre 2019, il TCA ha chiesto al patrocinatore dell’insorgente di “…

elencare le spese per le quali viene chiesto il rimborso (per ognuna voglia

produrre copia della relativa fattura) e di precisare se tali spese sono state

assunte dalla signora RI 1 oppure eventualmente prese a carico/rimborsate dal

suo assicuratore contro le malattie.” (doc. XIII).

In data 17 ottobre 2019,

il rappresentante dell’assicurata ha trasmesso a questa Corte un elenco delle

spese mediche per le quali è chiesto il rimborso, precisando che “il totale

delle prestazioni di cura di cui si richiede la presa a carico da parte

di CO 1 ammonta pertanto a fr. 19'904.15 di cui fr. 5'453.50 non riconosciuti

dalla cassa malati oltre, per quanto riguarda le ulteriori fatture, la

franchigia ed il 10% a carcio del paziente sino all’importo di fr. 700.00 …”.

L’avv. RA 1 ha infine affermato di non essere “… riuscito a reperire la

documentazione medica e le relative fatture inerenti i soli accertamenti di

natura assicurativa. In parte poiché questi risalgono a oltre dieci anni

orsono.” (doc. XX + allegati – il corsivo è del redattore).

Ora, visto che

l’assicurata non è stata in grado di sostanziare le spese di accertamento che

ella avrebbe privatamente assunto, questa Corte non può accogliere la relativa

sua pretesa di rimborso da parte dell’istituto convenuto.

D’altro canto, trattandosi

invece dei costi legati alle prestazioni sanitarie fornite alla

ricorrente, spetterà alla CO 1 stabilire se e in quale misura essi vadano a suo

carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui la CO 1 ha

dichiarato estinto dal 31 maggio 2009 il nesso di causalità naturale tra i

disturbi denunciati dall’assicurata e l’infortunio del novembre 2007.

§§ È

accertato che tali disturbi costituivano una conseguenza, naturale e adeguata,

dell’infortunio del novembre 2007 anche dopo il 30 maggio 2009.

§§§ Gli

atti sono trasmessi alla CO 1 affinché determini il diritto a prestazioni

dell’assicurata a far tempo dal 31 maggio 2009.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurata, patrocinata da un avvocato, un importo di fr. 2'000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti