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35.2019.2

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 maggio 2019Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i disturbi alla colonna cervicale e quelli al ginocchio destro al più tardi dal

gennaio 2013 non si trovavano più in nesso causale naturale con l’evento

assicurato, ragione per la quale gli eventuali relativi trattamenti non

impediscono di concludere alla stabilizzazione dello stato di salute

infortunistico.

D’altra parte, nella

misura in cui gli eventuali provvedimenti terapeutici non concernono un danno

alla salute somatico (disturbi psichici – cfr. STF 8C_691/2013 del 19

marzo 2014 consid. 7.1: “Die Prüfung der Adäquanz

eines Kausalzusammenhangs ist bei Anwendung der Praxis zu den psychischen

Unfallfolgen (BGE 115 V 133) in jenem Zeitpunkt vorzunehmen, in dem von der

Fortsetzung der auf die somatischen Leiden gerichteten ärztlichen Behandlung

keine namhafte Besserung des unfallbedingten Gesundheitszustandes mehr erwartet

werden kann (BGE 134 V 109 E. 6.1 S. 116; Urteil 8C_295/2013 vom 25. September

2013 E. 3.1).” – il corsivo è del redattore),

rispettivamente riguardano dei disturbi alla salute che si impongono come

somatici ma che sono finalmente risultati privi di sostrato organico (in primo

luogo le cefalee), non ostacolano la chiusura del caso a far tempo dal mese

di gennaio 2013 con esame dell’adeguatezza (cfr. la STF 8C_691/2013 del 19

marzo 2014 consid. 7.2: “Dr. med. R.________, FMH Neurologie/FMH PMR

Rheumatologie, Leiter Ambulatorium, und Dipl.-Psych. Frau T.________,

Fachpsychologin für Neuropsychologie FSP, Klinik Y._______ führten in den

Berichten vom 27. Januar und 3. Februar 2012 aus, Anfang des Jahres habe der

Versicherte wegen seinen Beschwerden nur zu 75 % arbeiten können; empfohlen

werde eine neuropsychologische und psychotherapeutische Behandlung zur

Unterstützung der Anpassungsleistung an die Unfallfolgen, zum kognitiven

Training und Erlernen von adäquaten Kompensationsstrategien. Frau Dr. med.

I.________, Neurologie FMH, legte im Bericht vom 17. Februar 2012 dar, der

Versicherte arbeite weiterhin zu 75 % bis Ende Februar 2012; angesichts der

weiter bestehenden neuropsychologischen Funktionsstörungen und

posttraumatischen Kopfschmerzen sei - wie vom Ambulatorium der Klinik

Y.________ beschrieben - eine neuropsychologische Behandlung notwendig. Diese

empfohlenen, nicht somatisch indizierten Behandlungen stehen dem Fallabschluss

auf den 31. Januar 2012 mit Adäquanzprüfung nach BGE 115 V 133 nicht

entgegen ...” – il corsivo è del redattore).

Assodato dunque che all’amministrazione non può essere rimproverato di

aver prematuramente chiuso la pratica, si pone la

questione di sapere se l’esame dell’adeguatezza deve avvenire in base alla prassi

sviluppata nella DTF 117 V 359 ss. relativamente ai “colpi di frusta” e

precisata nella DTF 134 V 109 oppure secondo i criteri applicabili in caso di

evoluzione psichica abnorme conseguente a infortunio (DTF 115 V 133 ss.).

Questa

Corte rileva che, in base alla documentazione medica agli atti, in occasione

dell’evento infortunistico del maggio 2011, l’assicurata ha riportato, in

particolare, una lesione cerebrale traumatica lieve (Mild Traumatic Brain

Injury; su questo aspetto si veda la STCA 35.2013.89,

consid. 2.10), di modo che, già per questa ragione, il nesso di

causalità adeguata deve essere valutato secondo le regole inerenti all’evoluzione

psichica abnorme conseguente a infortunio ai sensi della DTF 115 V 133 (cfr.

STF 8C_75/2016 del 18 aprile 2016 consid. 4.2 e i riferimenti ivi citati).

2.10. Nel

valutare l'adeguatezza del legame causale ai sensi della prassi sviluppata

nella DTF 115 V 133, occorre innanzitutto procedere alla classificazione dell’infortunio

di cui l’assicurata è rimasta vittima.

Dal

rapporto di polizia agli atti risulta la seguente dinamica:

" (…) __________

circolava su __________, proveniente da __________ ad una velocità dichiarata

di circa 10-20 km/h.

Giunto all’altezza del palazzo dei congressi, era preceduto da due

colonne di veicoli fermi a causa dell’impianto semaforico commutato sul rosso,

sito circa 20 metri più avanti. Decideva quindi di sorpassare la colonna

oltrepassando la doppia linea di sicurezza e andando ad invadere parzialmente

la corsia opposta. All’improvviso di trovava davanti il pedone RI 1, il quale

stata attraversando la carreggiata da destra verso sinistra a dire del __________

a passo sostenuto. Siccome il centauro aveva la visuale ostruita dall’autobus

del testimone, non riusciva ad evitare l’impatto andando quindi ad investirlo. __________,

nonostante l’urto, non perdeva il controllo del mezzo ma finiva la corsa pochi

metri più avanti.

Si precisa che la donna attraversava in un posto non adibito ai pedoni

a meno di 50 metri dal passaggio pedonale.” (doc. 64)

Tenuto conto

della sua dinamica oggettiva, il sinistro occorso all’assicurata può

essere classificato tra gli eventi di grado medio in senso stretto.

Si osserva che la Corte

federale, in una sentenza U 228/06 del 4 maggio 2007,

ha qualificato come infortunio di grado medio il sinistro occorso a

un’assicurata investita da un’autovettura mentre stava attraversando le strisce

pedonali. Ella aveva riportato la frattura delle due ossa della gamba sinistra,

un trauma cranico con perdita di conoscenza, delle ferite lacero-contuse al

cuoio capelluto e al labbro superiore, come pure delle contusioni multiple. In

un altro giudizio U 142/03 del 12 gennaio 2004, il TFA ha classificato quale

infortunio di grado medio, escludendo che si trattasse di un sinistro al limite

della categoria degli eventi gravi, l’evento in cui un assicurato era stato

investito da un’autovettura, subendo contusioni alla schiena, ai gomiti ed

escoriazioni. La nostra Massima Istanza ha, poi, proceduto a un’identica

classificazione in una sentenza U 183/00 del 29 gennaio 2001,

in cui un motociclista si era scontrato con un’autovettura proveniente in

senso inverso che gli aveva tagliato la strada nello svoltare a sinistra. A

seguito della collisione, l’assicurato era scivolato assieme alla propria moto

e si era ritrovato immobilizzato sotto una vettura parcheggiata a qualche metro

di distanza. Dei terzi erano rapidamente intervenuti per liberarlo e per

togliere il contatto alla moto. Trasportato all’ospedale, i sanitari avevano

diagnosticato un trauma cervicale, nonché delle contusioni a livello della

spalla, del gomito e della caviglia sinistra.

Da

parte sua, il TCA ha classificato nella categoria degli infortuni di media

gravità in senso stretto, l’incidente della circolazione nel quale

un’assicurata era stata investita sulle strisce pedonali lamentando una

frattura del sacro e ischio-pubica (frattura del Malgaigne), una frattura del

corpo vertebrale di L5 a destra, una frattura del processo trasverso del corpo

vertebrale di L4, nonché una contusione dell’emitorace sinistro (cfr. STCA

35.2014.9 del 9 ottobre 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato;

si veda pure la STCA 35.2012.30 del 13 maggio 2013 consid. 2.4.6, anch’essa

cresciuta in giudicato).

In tale eventualità,

il giudice è tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal Tribunale federale e qui evocati al consid.

2.5. Per ammettere l’adeguatezza del nesso causale, è necessario che un fattore

fosse presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più

criteri.

In

una sentenza 8C_897/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4.5, pubblicata in SVR

2010 UV Nr. 25 p. 100 s., il TF ha ribadito che - in caso di infortuni che

fanno parte della categoria di grado medio vera e propria -, devono essere

adempiuti almeno tre dei criteri di rilievo affinché possa essere

riconosciuta l’esistenza del nesso causale adeguato.

A titolo di premessa,

occorre osservare che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di

causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i disturbi

di natura somatica che si trovano in una relazione di causalità, naturale e

adeguata, con il sinistro assicurato (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI

1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

Sempre in questo contesto,

va precisato che i disturbi che si impongono come somatici, ma che non

possono però essere spiegati a sufficienza dal profilo organico, non devono

essere presi in considerazione (cfr. STF

8C_1044/2010 del 12 maggio 2011 consid. 4.4.4: “Die als körperlich

imponierenden organisch jedoch nicht hinreichend erklärbaren Beschwerden sind

bei einer Prüfung der Adäquanz nach BGE 115 V 133 nicht in die Beurteilung

einzubeziehen (Urteil 8C_825/2008 vom 9. April 2009 E. 4.6).“).

Secondo il TCA, il

sinistro qui in discussione non si è svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente

drammatiche o spettacolari.

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo la giurisprudenza, il criterio in questione è da

valutare oggettivamente e non in base alle sensazioni soggettive,

rispettivamente ai sentimenti di paura provati dalla persona assicurata. In ogni

infortunio di media gravità è insita una certa spettacolarità, la quale non è

tuttavia ancora sufficiente per ritenere adempiuto il criterio (consid. 3.5.1

non pubblicato della DTF 137 V 199). Occorre considerare la dinamica

dell’infortunio in quanto tale e non il danno alla salute che ne è conseguito.

Non si tiene conto del successivo processo di guarigione (cfr. STF 8C_738/2011

del 3 febbraio 2012 consid. 7.3.1). Del resto, l'Alta Corte federale è giunta

alla medesima conclusione nel caso, citato in precedenza, di un’assicurata

investita da un’automobile mentre attraversava le strisce pedonali (cfr. STF U

228/06 del 4 maggio 2007 consid. 3.5).

Nell’infortunio del maggio 2011, l’assicurata ha riportato un

trauma cranico lieve e contusioni a livello del ginocchio destro e della spalla

sinistra. Nel prosieguo, ella ha presentato in particolare delle cefalee,

risultate prive di sostrato organico, come pure una problematica psichica che,

nel decorso, ha assunto un’importanza sempre più marcata.

A proposito di questo

criterio, la giurisprudenza ha precisato che il fatto che le conseguenze

infortunistiche abbiano costretto l’assicurato a cambiare professione, non

basta per ritenerlo soddisfatto. Il criterio in questione implica l’esistenza

di lesioni fisiche gravi o, trattandosi della loro particolare natura, di

lesioni interessanti organi ai quali l’uomo attribuisce una particolare

importanza soggettiva come ad esempio la perdita di un occhio oppure la

mutilazione della mano dominante (cfr. STF 8C_566/2013 del 18

agosto 2014, consid. 6.2.2).

Tenuto conto

di quanto precede, secondo questo Tribunale, non si può parlare di

lesioni gravi o particolarmente caratteristiche (in questo senso, si vedano la

STF 8C_795/2012 del 28 novembre 2012 consid. 5.3.2., riguardante un’assicurata

vittima di un trauma cranio-cerebrale con emorragia subaracnoidea frontale a

sinistra, che aveva reliquato cefalee come pure disturbi dell’olfatto e del

gusto, in cui il TF ha negato che il criterio in discussione fosse adempiuto,

anche soltanto in forma semplice, e la STF 8C_52/2008 del 5 settembre 2008 consid.

8.2, concernente un assicurato che, caduto dopo essere stato urtato da

un’autovettura, aveva accusato una commotio cerebri, una contusione

toracica a destra con una serie di fratture costali, nonché alcune ferite

lacero-contuse alla parte sinistra del volto).

Dalle carte processuali

non risulta neppure che l’insorgente sia rimasta vittima di una cura medica

errata e notevolmente aggravante degli esiti dell'evento traumatico.

Del

resto, secondo la giurisprudenza, questo criterio non può già essere

considerato realizzato quando un determinato provvedimento medico non si rivela

finalmente efficace (cfr. SVR 2009 UV 41 p. 142 consid. 5.6.1).

Questo Tribunale ritiene

che non si possa parimenti pretendere che la cura medica dipendente dall'evento

infortunistico sia stata eccezionalmente lunga.

Dagli atti di causa emerge

infatti che, dopo l’iniziale breve degenza presso il Servizio di chirurgia l’Ospedale

__________ di __________ (degenza dal 9 all’11 maggio 2011 – cfr. doc. 5), le

cure prestate alla ricorrente sono consistite essenzialmente in visite

ambulatoriali di controllo, nell’assunzione di farmaci

analgesici/antinfiammatori e nell’esecuzione di misure fisioterapiche (come già

indicato nella premessa, nella misura in cui le cure le sono state applicate in

ragione della patologia psichiatrica, esse non possono essere considerate).

Ora,

conformemente alla giurisprudenza, provvedimenti diagnostici e semplici visite

di controllo (cfr. STF 8C_327/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 4.2), come pure

la somministrazione di farmaci antidolorifici (cfr. STF 8C_507/2010

del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4), non fanno parte della cura medica ai

sensi del criterio in discussione. Inoltre, provvedimenti quali la

fisioterapia, la chiropratica, l’agopuntura, la terapia cranio-sacrale,

l’osteopatia, nonché le sedute di neuropsicologia/psicoterapia, non possono

essere definiti come particolarmente gravosi (cfr. STF 8C_726/2010

del 19 novembre 2010 consid. 4.1.3 e 8C_655/2010 del 15 novembre 2010 consid.

4.2.4 e riferimenti).

Il

TF ha del resto deciso in questo senso in una sentenza 8C_401/2009 del 10

settembre 2009 consid. 3.4.3, riguardante un assicurato, vittima di un trauma

distorsivo cervicale, che aveva beneficiato, oltre a una terapia antidolorifica

medicamentosa, di una riabilitazione stazionaria e di fisioterapia

ambulatoriale, nonché, in seguito, anche di cure psichiatriche/psicoterapiche,

e in una sentenza 8C_387/2011 del 20 settembre 2011 consid. 3.3.3, concernente

un assicurato, vittima di un incidente stradale con commotio cerebri e

contusione del rachide lombare, il cui trattamento era consistito

essenzialmente in controlli presso il medico curante e in sedute di

fisioterapia. L’Alta Corte ha ritenuto che nemmeno la degenza in clinica nel

periodo 20 novembre 2007-17 gennaio 2008, la seguente ergoterapia ambulatoriale

e l’ulteriore ospedalizzazione dal 20 luglio al 21 agosto 2008, potevano

giustificare la realizzazione di questo criterio, precisato che per la

realizzazione del criterio della specifica cura medica protratta e gravosa, la

prassi pone delle esigenze decisamente più elevate.

Anche

il criterio del decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti

intervenute non è realizzato. In merito è utile sottolineare che dalla cura

medica e dai notevoli disturbi non si può dedurre un decorso sfavorevole e/o

delle complicazioni rilevanti. Sono inoltre necessarie delle circostanze

particolari che hanno pregiudicato la guarigione. L’assunzione di molti

medicamenti e l’esecuzione di diverse terapie non basta per ammettere questo

criterio. Lo stesso vale per il fatto che, nonostante regolari terapie,

l’assicurato lamenta ancora disturbi e non ha raggiunto una (completa) capacità

lavorativa (cfr. STF 8C_213/2011 del 7 giugno 2011 consid. 8.2.5 e 8C_80/2009 del 5 giugno

2009 consid. 6.5 e riferimenti). In questo senso, il Tribunale federale ha

negato la realizzazione di questo criterio anche nel caso di un decorso

indiscutibilmente protratto (cfr. STF 8C_402/2011 del 10 febbraio 2012 consid.

5.4).

Nella

concreta evenienza, se il decorso si è finalmente rivelato sfavorevole è soprattutto perché vi è stata la sovrapposizione di una patologia

psichica, ciò di cui non si può tener conto nell’ambito della valutazione

dell’adeguatezza in base alla DTF 115 V 133.

In

queste condizioni, può rimanere indeciso se sono adempiuti il criterio dei

dolori somatici persistenti e quello del grado e durata

dell'incapacità lavorativa, poiché anche se ciò dovesse essere il caso,

in presenza di un infortunio di media gravità in senso stretto, la

realizzazione di due criteri non potrebbe comunque giustificare l’adeguatezza

del nesso di causalità (cfr. RtiD 2003 II n. 67 p. 276, U 164/02

consid. 4.7; SZS/RSAS 2001 p. 431, U 187/95).

In esito a quanto

precede, si deve concludere che i disturbi denunciati dall’insorgente dopo il 30

gennaio 2013, non costituivano più una conseguenza adeguata dell’evento

infortunistico occorsole il 9 maggio 2011. Se ne deduce quindi che

l’assicuratore resistente era legittimato a dichiarare estinto il relativo suo

obbligo a prestazioni a contare dal 31 gennaio 2013.

Facendo

difetto l’adeguatezza, può essere lasciata aperta la questione relativa

all’esistenza del nesso di causalità naturale tra l’infortunio e il

danno alla salute (cfr., in proposito, SVR 1995 UV 23, p. 67

consid. 3c; STF U 17/07 del 30 ottobre 2007, consid. 3, U 606/06 del 23 ottobre

2007, consid. 4 e U 299/05 del 28 maggio 2007, consid. 5.2).

2.11. Deve

ancora essere verificato se la ricorrente può essere posta al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.

doc. I, p. 1).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Il

requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (cfr. STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78;

DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124 I 304 consid. 2c).

Inoltre,

quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si

eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi,

le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125

Considerandi

II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, trattandosi

in sostanza di decidere se la sintomatologia denunciata dall’assicurata,

risultata non correlare con un danno alla salute oggettivabile di origine infortunistica,

costituiva anche dopo il 30 gennaio 2013 una conseguenza adeguata dell’evento

traumatico del 9 maggio 2011, alla luce dei principi sviluppati nelle sentenze

consultabili sia nella Raccolta ufficiale che nel sito web della

Confederazione, rispettivamente in quello del Cantone Ticino, al patrocinatore

di RI 1 doveva apparire evidente che il rischio di perdere il processo era

palesemente maggiore rispetto alle prospettive di un successo, ragione per la

quale il requisito della probabilità di esito favorevole va giudicato

inadempiuto.

La domanda di assistenza

giudiziaria deve dunque essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti