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35.2019.21

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 settembre 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Nel caso concreto, litigiosa

è innanzitutto la valutazione dell’esigibilità lavorativa.

Secondo l’istituto

assicuratore convenuto, in base al parere del proprio medico fiduciario, RI 1

sarebbe da ritenere completamente abile al lavoro in attività sostitutive

adeguate (cfr. doc. 186, p. 9: “Ora, il consulente medico dell’assicuratore

LAINF è del parere – in ragione di un tasso d’occupazione del 100% - che

l’esercizio di una nuova attività lucrativa (attività leggera) sia

esigibile.”).

Secondo il ricorrente,

invece, la sua abilità lavorativa risulterebbe limitata anche in attività

alternative a quella abituale di ausiliario di economia domestica, e ciò

facendo capo principalmente a quanto attestato dal Prof. dott. __________ nelle

sue certificazioni agli atti (cfr. doc. I).

Il TCA constata che la

decisione di rifiuto di rendita emanata dalla CO 1 trova il proprio fondamento,

per quanto riguarda l’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa, nel rapporto

del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, relativo alla visita

di controllo del 18 maggio 2018.

In quell’occasione - dopo

aver chiarito che il danno alla salute infortunistico è circoscritto ai soli

disturbi localizzati al ginocchio sinistro (la problematica al ginocchio

destro è invece stata ritenuta di origine extra-infortunistica) -, il

fiduciario si è pronunciato sull’esigibilità lavorativa nei seguenti termini:

" (…) Con

riferimento al quadro clinico riscontrato riferibile all’evento del 3.4.2009,

il signor RI 1 risulterebbe essere abile al lavoro in misura completa nello

svolgimento di un’attività leggera, prevalentemente sedentaria, con possibilità

di cambiamento regolare, rispettivamente di libera scelta della posizione al di

sotto del piano di lavoro, senza necessità di gestione di una pedaliera, senza

esposizione diretta a sorgenti di aria condizionata, rispettivamente a

cambiamenti frequenti o repentini della temperatura o del grado di umidità

ambiente.” (doc. 175, p. 10)

Il dott. __________ si è

pure pronunciato in merito al parere del medico curante specialista, secondo il

quale il ricorrente presenterebbe un’abilità lavorativa limitata anche in

professioni sostitutive più adeguate:

" (…) Considerando

ambedue le ginocchia, quello destro di pertinenza assicurativa non

infortunistica, nei rapporti del 20.10.2017 e 3.5.2018 il dr. __________

riteneva il signor RI 1 abile al lavoro nella misura massima del 50% anche

nello svolgimento di attività più leggere.

Le affermazioni del dr. __________ possono essere condivise

tutt’al più nello svolgimento di attività in posizione eretta, in

considerazione delle ridotte potenzialità di compensazione dell’arto inferiore

destro in presenza di una gonartrosi di entità attualmente minore rispetto alla

sinistra.

Le affermazioni del dr. __________ devono per contro essere

relativizzate, anche considerando i problemi ad ambedue le ginocchia, nello

svolgimento di attività prettamente, rispettivamente prevalentemente

sedentarie, con possibilità di cambiamento della posizione delle gambe al di

sotto del piano di lavoro e senza necessità di gestione di una pedaliera.” (doc.

175, p. 8)

Con referto del 18

settembre 2018, il Prof. dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia, ha formulato la seguente valutazione della capacità/esigibilità

lavorativa dell’insorgente:

" (…) Il

signor RI 1 presenta una gonartrosi bilaterale che lo limita fortemente nelle

attività della vita quotidiana. Ha provato a più riprese di riprendere il

lavoro di ausiliario di pulizia in maniera completa ma benché tale occupazione

sia globalmente di tipo leggera non riesce a lavorare più del 50%. Non concordo

dunque con la recente decisione dell’CO 1 in quanto anche in un ipotetico

lavoro di tipo leggero il paziente non potrebbe lavorare al 100% ma al massimo

al 50%. Andrebbe poi chiarito in che percentuale il ginocchio sinistro è

responsabile di tale limitazione e in che percentuale il ginocchio destro ma da

un punto di vista medico la situazione del ginocchio sinistro è chiaramente più

compromessa. Ribadisco dunque che l’attuale occupazione del paziente è già di

tipo relativamente leggero e che non esistono a mio avviso realisticamente

delle occupazioni nelle quali il paziente possa essere abile al 100%.” (doc.

180)

Con apprezzamento del 27

novembre 2018, il consulente medico della CO 1 ha criticamente commentato nei

seguenti termini il contenuto della certificazione del dott. __________:

" (…) Il

rapporto del dr. __________ del 17.9.2018 non apporta nuovi elementi di

giudizio atti a invalidare le considerazioni espresse nel rapporto del

27.7.2018

Esso si limita in effetti a ribadire in maniera generica quanto già

affermato nei rapporti del 20.10.2017 e 3.5.2018.

(…).

Nei diversi rapporti il dr. __________ non fornisce alcuna

motivazione medica al fatto di ritenere non poter entrare in linea di conto una

capacità lavorativa superiore al 50% neppure nello svolgimento di attività che

non comportano dei carichi agli arti inferiori, il ginocchio sinistro in

particolare per quanto attiene agli eventi infortunistici di pertinenza CO 1.

La gonartrosi destra risulta in effetti essere riconducibile a un

evento traumatico distorsivo avvenuto nel 2000 in __________, con successivi

interventi dapprima di meniscectomia mediale, in seguito di plastica del

legamento crociato anteriore. Vedi in questo contesto anche il tenore della

decisione __________ del 28.2.2006.

Nel rapporto del 27.7.2018 la capacità lavorativa completa viene

ritenuta limitatamente ai postumi di pertinenza CO 1 riconducibili agli eventi

infortunistici del 3.4.2009, nello svolgimento di attività adatte che

rispettano le limitazioni ritenute: “attività prevalentemente/prettamente

sedentarie, con possibilità di libera scelta, rispettivamente di cambiamento

regolare della posizione della gamba sinistra al di sotto del piano di lavoro,

senza esposizione a sorgenti dirette di aria condizionata, rispettivamente a

dei cambiamenti frequenti o repentini della temperatura o del grado di umidità

ambiente, senza necessità di gestione di una pedaliera”.” (doc. 185)

Unitamente al ricorso, la

rappresentante dell’assicurato ha prodotto un ulteriore rapporto, datato 23

gennaio 2019, del Prof. __________, il cui tenore è il seguente:

" (…) In

ragione delle patologie sopramenzionate (gonartrosi post-traumatica bilaterale,

esiti di osteotomia valgizzante della tibia prossimale sinistra, esiti di

plastica di ricostruzione del legamento crociato anteriore bilaterale, n.d.r.)

il paziente presenta importanti limitazioni funzionali. La capacità lavorativa

è a mio modo di vedere ridotta al 50% anche per attività lavorative leggere. Il

paziente non deve sollevare o trasportare carichi superiori ai 5 kg, non può

rimanere in piedi a lungo né camminare per oltre 500 m, camminare su terreni

accidentati o salire e scendere le scale dev’essere fatto in maniera

eccezionale. Non può lavorare in maniera inginocchiata o con le ginocchia

flesse e rimanendo seduto deve poter alternare la postura in piedi – seduto

frequentemente. Inoltre è anche importante la necessità di poter beneficiare di

pause supplementari durante l’attività lavorativa.

Considerando queste limitazioni il paziente non è dunque abile al

100% neppure in un’attività lavorativa leggera.” (doc. C)

In corso di causa, questa

Corte ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a prendere

posizione sulle considerazioni contenute nel rapporto 23 gennaio 2019 del

medico curante specialista (doc. XIII).

Il medico di fiducia si è

espresso in particolare nei seguenti termini:

" (…) In

presenza di una patologia gonartrosica bilaterale, posso senz’altro condividere

il fatto che il passaggio da una posizione seduta a quella eretta apporti un

sollievo solo parziale in considerazione della bilateralità della riduzione

della caricabilità degli arti inferiori, con ripercussione ivi connessa sulle

possibilità di compensazione. Situazione potenzialmente ancora accentuata

dall’eventuale presenza anche di altri disturbi suscettibili di incidere sulla

durata del mantenimento di una posizione sedentaria.

Le considerazioni sopra esposte entrano in linea di conto

nell’ambito di una visione complessiva dei problemi fisici, senza

differenziazione in particolare degli aspetti della causalità specifici all’assicurazione

infortuni.

In ambito AI possono quindi sostenere il principio di una

diminuzione della capacità lavorativa con necessità di pause supplementari

anche nello svolgimento di attività leggere adatte.

(…) Non condivido per contro la presenza di un’incapacità

lavorativa con necessità di pause supplementari anche nello svolgimento di

attività adatte, che rispecchiano le limitazioni riconosciute, focalizzandosi

unicamente sul ginocchio sinistro in assenza di postumi riconducibili

all’evento infortunistico in parola, oppure di pertinenza dell’assicuratore

infortuni competente, suscettibili di incidere sulle potenzialità di

compensazione del signor RI 1.” (doc. XIV)

Con certificazione del 18

giugno 2019, il Prof. dott. __________ ha ribadito la propria posizione,

precisando che “…, benché il paziente presenti una gonartrosi bilaterale, il

ginocchio sinistro plurioperato è chiaramente quello che determina le

limitazioni del paziente. Vorrei anche ribadire che negli ultimi 2 anni tutte

le cure e discussioni di possibilità terapeutiche sono sempre state svolte

intorno alla problematica del ginocchio sinistro che risulta essere la

problematica principale del paziente.” (doc. XIX 1).

2.6

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti

dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono

legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di

prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei

medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid.

1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.7

Nella concreta evenienza,

questa Corte ritiene di non poter confermare la decisione dell’amministrazione di

considerare RI 1 in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, delle attività sostitutive adeguate. In effetti, riguardo alla

valutazione dell’esigibilità lavorativa (che sta alla base della determinazione

del grado d’invalidità), agli atti di causa figurano referti specialistici

contraddittori – da una parte quelli del dott. __________, dall’altra quelli

elaborati dal Prof. dott. __________ - che non gli consentono di decidere, con

la necessaria tranquillità, in un senso oppure nell’altro.

In simili casi, la

giurisprudenza federale prevede che la vertenza non possa essere decisa

basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma che occorre

ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la procedura di

cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF 8C_456/2010 del

19.

aprile 2011 consid. 3; in questo stesso si veda pure la STF 8C_943/2010 del

9.

novembre 2011 consid. 3.2).

Tutto ben considerato,

dalla documentazione a disposizione emergono dunque elementi suscettibili di

generare dei dubbi, perlomeno lievi, circa l’affidabilità dei referti medici

sui quali l’istituto assicuratore ha fondato la propria decisione di negare al

ricorrente il diritto a una rendita d’invalidità, dubbi che inducono questo

Tribunale a costarsene (per un caso recente in cui la Corte federale ha

annullato il giudizio cantonale ritenendo che, alla luce dei referti agli atti

dei medici consultati dall’assicurato, alle considerazioni espresse dal medico di

circondario non poteva essere data “quella sufficiente concludenza, tale da

escludere anche il minimo dubbio di una soluzione differente”, si veda la STF

8C_23/2019 del 6 agosto 2019 consid. 4.3).

2.8

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge

im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem rechtserheblichen

Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che essa ha fondato la decisione impugnata sul

solo parere del proprio medico consulente (per un caso analogo,

si veda la STF 8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.7., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata

nella misura in cui all’assicurato è stata rifiutata l’assegnazione di una

rendita d’invalidità e il rinvio

degli atti all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento

peritale esterno (art. 44 LPGA) volto a definire l’esigibilità lavorativa

tenuto conto del danno alla salute infortunistico. Sulla scorta delle relative

risultanze, la CO 1 sarà poi chiamata a determinare di nuovo il grado

dell’invalidità.

È in questo contesto che

l’istituto assicuratore dovrà esaminare se, svolgendo in misura del 50%

l’abituale professione di ausiliario di economia domestica, il ricorrente

sfrutta al meglio la sua capacità lavorativa residua, presupposto necessario affinché

il grado d’invalidità possa essere stabilito in funzione della perdita di

guadagno effettiva.

Nell’ipotesi in cui dovesse

pervenire alla conclusione che l’assicurato ha diritto a una rendita

d’invalidità, l’assicuratore convenuto dovrà pure valutare il diritto a

ulteriori prestazioni sanitarie ai sensi dell’art. 21 LAINF.

2.9

L’assicurato ha chiesto di

essere posto al beneficio

dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr.

doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso,

l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento da parte

dell’assicuratore LAINF di fr. 2’300 a titolo di ripetibili.

La domanda di assistenza

giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16

agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui all’insorgente

è stato negato il diritto a una rendita d’invalidità.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’300 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la

domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti