35.2019.23
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1 luglio 2019Italiano20 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.23
mm
Lugano
1 luglio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2018 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 settembre 2010, RI
1, dipendente della __________ di __________ in qualità d’infermiere e, perciò,
assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasto vittima di
un incidente stradale e ha riportato un trauma craniocerebrale con focolaio
contusivo emorragico in sede temporo-polare sinistra, delle ustioni diffuse al
dorso, una frattura diafisaria scomposta del femore sinistro, una lesione
intra-sinoviale del legamento crociato anteriore e uno stiramento del legamento
collaterale mediale del ginocchio sinistro.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Il 20 dicembre 2014,
l’assicurato è stato spintonato da uno sconosciuto, è caduto e ha nuovamente
fratturato di nuovo il femore sinistro.
Anche per questo secondo
evento l’amministrazione ha riconosciuto la propria responsabilità.
1.3. RI 1 è stato sottoposto, su
ordine dell’assicuratore LAINF, a due perizie pluridisciplinari, entrambe
eseguite dal __________, nel novembre/dicembre 2013 (referto del 4 febbraio
2014), rispettivamente nel maggio/giugno 2016 (referto del 13 settembre 2016).
1.4. Nel corso del mese di
settembre 2017, la CO 1 ha informato il rappresentante dell’assicurato della
necessità di sottoporre quest’ultimo a una RMN cerebrale “… per valutare se a
causa dell’evento traumatico del 2010 (…) ha riportato dei danni cerebrali
oggettivabili.” (doc. 202).
Statuendo sul ricorso per
denegata/ritardata giustizia interposto nel frattempo dall’avv. RA 1, con
sentenza 35.2017.131 del 24 gennaio 2018, questa Corte lo ha respinto, negando che
l’atto istruttorio ordinato dall’amministrazione fosse manifestamente superfluo
in quanto “da una parte, dalle tavole processuali emerge che, in occasione
dell’evento infortunistico del settembre 2010, il ricorrente ha riportato
(anche) un trauma cranio-cerebrale con oggettivazione di una lesione in sede
temporo-polare a sinistra (cfr. allegati al doc. 4). Dall’altra, dai dati
anamnestici contenuti nelle perizie __________ agli atti risulta che l’ultimo
accertamento radiologico compiuto a livello cerebrale è stato l’esame TAC
eseguito nel lontano ottobre 2010 presso l’Ospedale di __________ (cfr. doc.
230 e 231). Inoltre, così come è stato correttamente evidenziato dal dott. __________,
l’esame di RMN con mezzo di contrasto garantisce una maggiore sensibilità
(rispetto a una TAC nativa) nella ricerca della presenza/assenza di sequele di
una lesione cerebrale.
Non da ultimo, è utile
segnalare che sapere se la sintomatologia psichica denunciata dall’insorgente
correli o meno con un danno cerebrale oggettivabile di eziologia
infortunistica, è rilevante nell’ottica della valutazione della causalità
adeguata, posto che, in caso di risposta affermativa, quest’ultima andrebbe
ammessa senza procedere a un esame particolare.” (doc. 242, p. 6-7).
1.5. In data 12 marzo 2018, si è
sottoposto all’esame di risonanza magnetica cerebrale che ha evidenziato la
presenza, segnatamente, di un esito post-traumatico con depositi emosiderinici
a livello temporale a sinistra (doc. 247).
1.6. Il 4 luglio 2018,
l’assicuratore ha comunicato all’avv. RA 1 l’intenzione di sottoporre l’assicurato
a una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica, ortopedica,
neuropsicologica e capacità funzionali) coordinata dalla Clinica di neurologia
dell’Ospedale universitario di __________. Al patrocinatore è quindi stato
assegnato un termine per eventualmente ricusare i periti e per formulare
ulteriori quesiti (doc. 256).
Con scritto del 25 luglio
2018, il rappresentante ha informato la CO 1 che, a suo avviso, “… non si
giustifica l’ulteriore perizia da voi ipotizzata, non richiesta, inutile,
inadeguata e contestata.” (doc. 257).
In data 14 agosto 2018,
richiamata la norma di cui all’art. 43 cpv. 3 LPGA, l’assicuratore LAINF ha
assegnato all’assicurato “… un ultimo termine di riflessione per confermare la
disponibilità (…) a presentarsi alla valutazione peritale presso la Klinik für
Neurologie dell’Universitätsspital __________. La ringraziamo per una sua
conferma entro il 10 settembre 2018.” (doc. 258).
Il 7 settembre 2018,
l’avv. RA 1 ha rilevato che “l’accertamento ora proposto, alla luce dell’ampia
istruttoria già svolta non risulta necessario e non risulta inoltre più
sostenibile ed esigibile per l’assicurato a causa del suo stato di salute, come
chiariscono gli specialisti in psichiatria che hanno in cura l’assicurato (si
allegano: certificato medico 3 settembre 2018 Dr. med. __________, psichiatra e
psicoterapeuta; certificato medico 7 settembre 2018 Dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia.” (doc. 259).
1.7. Con decisione formale del 20
settembre 2018, l’amministrazione ha dichiarato necessaria ed esigibile la nota
perizia pluridisciplinare e ha sospeso il versamento delle prestazioni
nell’attesa di conoscere l’esito dell’accertamento in questione (doc. 261).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 263), in data 28
dicembre 2018, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. 265).
1.8. Con ricorso del 4 febbraio
2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, sia accertato che non è tenuto a sottoporsi
all’accertamento voluto dall’istituto assicuratore resistente e che le
prestazioni sospese vengano ripristinate.
A sostegno delle proprie
pretese, il ricorrente ha sviluppato in particolare le argomentazioni seguenti:
" (…) Secondo
l’art. 43 LPGA, l’assicurato è tenuto a sottoporsi agli accertamenti medici che
siano necessari ed esigibili.
L’accertamento ora proposto, alla luce dell’istruttoria già
svolta, non risulta necessario e non risulta neppure sostenibile ed esigibile
per l’assicurato dal profilo medico, come chiarito dagli specialisti in
psichiatria che hanno in cura l’assicurato con certificato medico 3 settembre
2018 Dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta (doc. M) e certificato
medico 8 settembre 2018 Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia
(doc. N).
L’assicurato ha quindi chiarito che non si giustifica l’ulteriore
perizia ipotizzata dall’assicuratore Lainf ed ha richiesto la definizione del
caso con l’emissione della decisione sulle prestazioni.
Con la decisione impugnata l’assicuratore ha invece insistito a
torto con l’imposizione all’assicurato di svolgere la terza perizia
pluridisciplinare, ha confermato la soppressione transitoria delle prestazioni
mentre non ha provveduto ad emettere la decisione del caso assicurativo.
(…).
Nel caso in esame l’ulteriore prolungamento per una verifica così
estesa dopo otto anni di istruttoria esula ormai da ogni logica di una
procedura in tempi ragionevoli.
Dopo anni di istruttoria e alla luce dell’ampia e completa
documentazione medica e peritale raccolta agli atti, la terza perizia
pluridisciplinare è una richiesta psicologicamente dannosa per l’assicurato e
ormai vessatoria, che nega, procrastinandola, la necessaria decisione che
palesemente per legge ormai è da emettere.
Con decisione 20 settembre 2018 e decisione su opposizione 28
dicembre 2018 (doc. D), l’assicuratore infortuni CO 1 ha stabilito l’obbligo
dell’assicurato di sottoporsi all’ennesima perizia pluridisciplinare non
necessarie e non esigibile, sospendendo le prestazioni.
L’accertamento proposto non è un complemento di accertamento
ragionevole ma una terza perizia pluridisciplinare che nelle circostanze del
caso concreto non è esigibile per lo stato di salute dell’assicurato come
attestano i certificati medici di due psichiatri.
La terza perizia pluridisciplinare non risulta più esigibile e la
decisione di perizia con la mancata decisione delle prestazioni assicurative a
definizione del caso disattende l’obbligo di decidere. (…).” (doc. I)
1.9. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Il 25 marzo 2019,
l’amministrazione ha fornito delle precisazioni in merito ai motivi che l’hanno
finalmente indotta a disporre la nota perizia pluridisciplinare (doc. V).
Il patrocinatore
dell’insorgente si è espresso in proposito il 26 marzo (doc. VI),
rispettivamente il 12 aprile 2019 (doc. IX).
2.1. Oggetto litigioso è la
questione di sapere se l’istituto assicuratore resistente era legittimato,
oppure no, a ordinare un’ulteriore perizia pluridisciplinare e a sospendere
provvisoriamente la corresponsione delle prestazioni assicurative.
2.2. Secondo
l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio
Fatti
i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le
informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Giusta
l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici
o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre
persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in
modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,
l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze
giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere
in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia
(cpv. 3 dell’art. 43 LPGA).
L’art. 44 LPGA stabilisce
che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far
ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.
Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.
2.3. Nella DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza inerente la
disposizione di perizie amministrative e giudiziarie presso i Centri
d’osservazione medica dell’assicurazione per l’invalidità (SAM) e ha stabilito
che tale atto debba rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una decisione
incidentale impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,
rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. L’Alta Corte ha inoltre
definito i diritti di partecipazione delle parti in caso di disposizione di una
perizia amministrativa, rinforzandoli.
Questi principi si
applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V
317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2).
Le decisioni incidentali
inerenti, segnatamente, a misure di accertamento non sono soggette a
opposizione e sono direttamente impugnabili dinanzi al TCA (cfr. Commentaire
romand LPGA – V. Défago Gaudin, art. 52 n. 11 e i riferimenti ivi menzionati).
Secondo
la DTF 137 V 210, l’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale
mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali
di ricusa dei periti, come pure dei motivi materiali, quali, ad esempio,
la censura secondo cui la perizia rappresenterebbe una “seconda opinione”
superflua, contro la forma o l’estensione della perizia (ad esempio,
trattandosi della scelta delle discipline) oppure contro l’esperto designato
(segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale) (cfr. DTF
137 V 210 consid. 3.4.2.7, 138 V 271 consid. 1.1).
Nella DTF 139
V 349 consid. 5.4, la Massima Istanza ha infine stabilito che le
esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state
descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari
SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono- e
bidisciplinari.
2.4. Nella concreta evenienza,
s’impone una prima osservazione in merito alla procedura seguita
dall’amministrazione.
In effetti, così come
stabilito dalla giurisprudenza federale citata in precedenza, la disposizione
di una perizia da parte dell’assicuratore LAINF deve prendere la forma di una decisione
incidentale, direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni. Emettendo dapprima una decisione formale ex art. 49 cpv. 1
LPGA e successivamente una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA, la CO
1 non ha quindi rispettato la legge e la relativa giurisprudenza.
Non è necessario che
questa Corte s’interroghi oltre circa le conseguenze giuridiche di tale
violazione poiché, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, la
decisione impugnata deve comunque essere annullata per altre ragioni.
2.5. A proposito della decisione
della CO 1 di ordinare una perizia pluridisciplinare a cura della Clinica di
neurologia dell’Ospedale universitario di __________, il ricorrente fa valere
che tale provvedimento istruttorio non sarebbe né necessario, e ciò alla luce
del fatto che agli atti figurano già due perizie pluridisciplinari a suo tempo
elaborate dal __________ di __________, né tantomeno esigibile in quanto
suscettibile di pregiudicare il suo stato di salute psichica (cfr. doc. I).
Trattandosi
specificatamente dell’esigibilità a sottoporsi alla perizia ordinata
dall’amministrazione, nell’ambito della procedura amministrativa l’assicurato
ha prodotto due rapporti psichiatrici.
Il primo, datato 3
settembre 2018, è quello del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta a
Domodossola, secondo il quale “… un ulteriore accertamento nei suoi confronti sia
non solo inutile e superfluo ma, considerando la sintomatologia psichica
presentata, anche dannoso, esponendo lo stesso ad un surplus di stress ed
aumentando la quota d’ansia. Auspichiamo, quindi, che il signor RI 1 non sia
costretto a sottoporsi ad un ennesimo evento stressogeno, oltreché inutile.”
(allegato al doc. 263).
Il secondo, datato 7
settembre 2018, è quello del dott. __________, psichiatra che segue
l’insorgente dal mese di aprile 2014. Da questo documento si apprende che RI 1
soffre di un “franco e persistente stato depressivo di entità medio-grave”,
disturbo per il quale egli “… è in terapia con stabilizzanti del tono dell’umore,
antidepressivi ed ansiolitici, purtroppo con scarso beneficio.”. Il dott. __________
ha quindi riferito che l’assicurato “… è già stato sottoposto a numerose
valutazioni mediche (psichiatriche e reumatologiche) le quali, anche se necessarie,
hanno contribuito a destabilizzarne le già precarie condizioni psichiche”, per
poi concludere che egli “… attualmente non sia in grado di sostenere
ulteriori accertamenti i quali contribuirebbero con certezza a peggiorare
ulteriormente il quadro psicopatologico.” (allegato al doc. 263 –il corsivo
è del redattore).
L’esame del carattere
ragionevolmente esigibile di un provvedimento istruttorio richiede che venga
preso in considerazione l’insieme delle circostanze oggettive e soggettive del
caso di specie. Il termine “soggettivo” non significa tuttavia che sia
determinante il punto di vista soggettivo della persona assicurata su ciò che
può ancora essere ragionevolmente esigibile. Si tratta piuttosto di valutare se
le circostanze soggettive (ad esempio, lo stato di salute della persona
assicurata) autorizzino, dal profilo oggettivo, la misura richiesta. Gli esami
ai quali la persona assicurata deve sottoporsi nel quadro di una perizia medica
vanno di regola considerati esigibili, salvo nel caso in cui rappresentano un
rischio troppo importante per la sua salute.
Allorquando
un esame medico o tecnico non è esigibile, vi si deve rinunciare. Tale
circostanza non autorizza comunque l’assicuratore a pronunciarsi in base agli
atti. L’assicuratore è tenuto, mediante altri provvedimenti istruttori, a
tentare di stabilire la materialità dei fatti, prima di valutare liberamente le
prove sulla base dei mezzi di prova a disposizione (cfr. Commentaire
romand LPGA – J. O. Piguet, art. 43 n. 11 e n. 49 e i riferimenti giurisprudenziali
ivi menzionati).
Nel caso di specie, questo
Tribunale non ha validi motivi per discostarsi dal parere degli psichiatri
curanti, i quali sconsigliano di sottoporre l’assicurato a ulteriori
accertamenti peritali onde evitare pregiudizi al suo stato di salute psichica
(cfr. allegati al doc. 263). Del resto, non può essere ignorato che l’istituto resistente
Considerandi
si è limitato a sostenere che quanto attestato dai dottori __________ e __________
sarebbe da prendere “con le pinze”, e ciò con riferimento alla
giurisprudenza secondo la quale i medici curanti propendono, in caso di dubbio,
ad attestare a favore del loro paziente, omettendo però di raccogliere il
parere in proposito di uno specialista di sua fiducia.
In queste condizioni,
l’atto istruttorio in discussione non può pertanto essere ritenuto
ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LPGA, di modo che il
ricorrente non è tenuto a sottoporvisi.
In ossequio alla dottrina
e giurisprudenza citate in precedenza, tale circostanza non autorizza però l’assicuratore
a decidere in base agli atti ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. Esso dovrà
accertare i fatti giuridicamente rilevanti mediante provvedimenti
istruttori alternativi.
Nel caso
concreto, premesso che l’esame di RMN del 12 marzo 2018 ha permesso di oggettivare
la persistenza di un danno organico a livello cerebrale, donde la necessità di,
segnatamente, valutarne l’eziologia e la sua correlazione con la problematica
psichica (su questo aspetto, si veda il doc. 240), una prima possibilità è
quella di far esperire una perizia in base agli atti, tenuto conto che
all’inserto figurano già due perizie pluridisciplinari del SAM. Una seconda
possibilità è quella di chiedere ai medesimi specialisti che elaborarono le
perizie SAM una perizia di decorso che tenga conto della documentazione
acquisita nel frattempo (per un caso in cui questa Corte, essendo già presente
agli atti una perizia pluridisciplinare elaborata per conto dell’assicurazione
per l’invalidità da specialisti di livello universitario, ha ordinato
all’assicuratore LAINF di sottoporre loro dei quesiti volti a chiarire la
questione relativa all’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurato,
anziché disporre una nuova perizia pluridisciplinare, si veda la STCA
35.2007.127
del 17 aprile 2008, confermata dal Tribunale federale con pronunzia
8C_417/2008 del 28 ottobre 2008).
Sulla scorta di quanto
precede, la decisione impugnata deve dunque essere annullata, perlomeno nella
misura in cui l’assicuratore convenuto ha obbligato l’assicurato a sottoporsi personalmente
a una perizia pluridisciplinare presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale
universitario di __________.
2.6
Con la decisione impugnata,
la CO 1 ha inoltre sospeso il versamento delle prestazioni nell’attesa di conoscere
gli esiti della perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 261, p. 2: “Finché non
saremo in possesso del relativo rapporto peritale, qualsivoglia prestazione
assicurativa è sospesa.” – il corsivo è del redattore)
Al riguardo,
il TCA osserva innanzitutto che, trattandosi di un provvedimento
cautelare, esso avrebbe dovuto prendere la forma di una decisione
incidentale impugnabile direttamente con ricorso (cfr., in questo senso, la
STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 consid. 2.2. e 2.3., cresciuta incontestata
in giudicato).
D’altro canto, è utile
segnalare che, secondo la giurisprudenza, analogamente ai casi in cui è stato
ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle
misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno
giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo
senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione
delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che possono essere
addotti a favore della soluzione contraria. Così come stabilito dalla
giurisprudenza sviluppata in materia di ritiro dell’effetto sospensivo del
ricorso secondo l’art. 55 PA e v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di
pronuncia di misure provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un
certo margine d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione
in base ai fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza
procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo.
Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a
un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive
chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia
sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V
191.
consid. 2b, come pure SVR 2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid.
3a).
Siccome nella procedura di
revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una
modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una
prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la
sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura
d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.],
Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a
ed. 2009, n. 34 ad § 17).
In effetti, in una
sentenza U 411/04 del 2 febbraio 2005, riguardante una fattispecie in cui un
assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento dell’indennità giornaliera
nell’attesa di conoscere le risultanze di una perizia medica da esso stesso
ordinata, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rilevato che, nella ponderazione
dei motivi a favore e contro un’immediata interruzione dei pagamenti, l'interesse
dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove
potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente è contrapposto a
quello dell’assicurato consistente nel mantenimento del proprio sostentamento
durante il periodo interessato dalla sospensione dell’indennità giornaliera. Al
proposito, l’Alta Corte ha osservato di avere spesso deciso a favore
dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito della vertenza principale non
era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle fattispecie in cui
l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto luogo al termine
della procedura amministrativa, nel caso in esame, l’assicuratore non aveva
sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma soltanto provvisoriamente, nel
mezzo della procedura d’accertamento. Sempre secondo il TFA, ciò violava il
principio secondo il quale l’assicuratore contro gli infortuni deve
innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti e,
successivamente, fondandosi sulle relative risultanze, esaminare se i pagamenti
vanno soppressi. Siccome l’assicuratore aveva in un primo tempo versato
l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il relativo diritto
dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado della verosimiglianza
preponderante, che la causalità con l’infortunio si era nel frattempo estinta.
In un’altra sentenza U
238/06 del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un
assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da
parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate
dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento
della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una
perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una
sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria.
Secondo l’Alta Corte,
dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente
elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni.
Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori
accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a
una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario
grado di verosimiglianza.
Il TF ha quindi ritenuto
che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita era
preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a sospenderne
immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato condannato a
proseguire con il pagamento della prestazione in questione (in questo senso, si
vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto 2007 consid. 4.5 e 4.6, la sentenza
IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton
Zurigo, riguardante una sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio
AI nell’attesa di conoscere l’esito di un procedimento penale per truffa,
nonché le STCA 35.2014.77 del 13 aprile 2016 consid. 2.16. e 32.2018.104 del 24 gennaio
2019.
consid. 2.4.).
La fattispecie sub
judice non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle
pronunzie federali (e cantonali) citate al considerando precedente, in cui non
è stata confermata la sospensione cautelare delle prestazioni, decisa
dall’amministrazione nel corso della procedura di accertamento. Infatti, anche
nella concreta evenienza, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio delle prestazioni
di legge, riconoscendo in tal modo il suo diritto alle prestazioni a dipendenza
degli eventi infortunistici assicurati. Pertanto, se si vuole liberare dal
proprio obbligo, l’assicuratore è tenuto a dimostrare che i presupposti del
diritto non sono (più) adempiuti.
Ora, così come si evince
dalla stessa decisione impugnata, al momento in cui è stato provvisoriamente
sospeso il pagamento delle prestazioni LAINF, la procedura di accertamento era
ancora in corso, avendo l’assicuratore stesso ritenuto necessaria l’esecuzione
di un approfondimento peritale pluridisciplinare proprio per definire l’ulteriore
diritto alle prestazioni.
In esito a quanto precede,
la decisione impugnata va quindi annullata anche laddove il pagamento delle
prestazioni assicurative all’insorgente è stato provvisoriamente sospeso.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione
impugnata è annullata.
§§ La
CO 1 è tenuta a ripristinare il diritto alle prestazioni assicurative dal momento in cui è stato sospeso.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'500 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti