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Decisione

35.2019.23

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 luglio 2019Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le

informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.

Giusta

l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici

o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.

Se l'assicurato o altre

persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in

modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare,

l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze

giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere

in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia

(cpv. 3 dell’art. 43 LPGA).

L’art. 44 LPGA stabilisce

che se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far

ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte.

Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

2.3. Nella DTF 137 V 210, il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza inerente la

disposizione di perizie amministrative e giudiziarie presso i Centri

d’osservazione medica dell’assicurazione per l’invalidità (SAM) e ha stabilito

che tale atto debba rivestire, in caso di disaccordo, la forma di una decisione

incidentale impugnabile dinanzi ai tribunali cantonali delle assicurazioni,

rispettivamente al Tribunale amministrativo federale. L’Alta Corte ha inoltre

definito i diritti di partecipazione delle parti in caso di disposizione di una

perizia amministrativa, rinforzandoli.

Questi principi si

applicano anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni (DTF 138 V

317 consid. 6; STF 8C_305/2013 del 2 settembre 2013 consid. 3.2).

Le decisioni incidentali

inerenti, segnatamente, a misure di accertamento non sono soggette a

opposizione e sono direttamente impugnabili dinanzi al TCA (cfr. Commentaire

romand LPGA – V. Défago Gaudin, art. 52 n. 11 e i riferimenti ivi menzionati).

Secondo

la DTF 137 V 210, l’assicurato può fare valere contro la decisione incidentale

mediante la quale viene ordinata una perizia medica, dei motivi formali

di ricusa dei periti, come pure dei motivi materiali, quali, ad esempio,

la censura secondo cui la perizia rappresenterebbe una “seconda opinione”

superflua, contro la forma o l’estensione della perizia (ad esempio,

trattandosi della scelta delle discipline) oppure contro l’esperto designato

(segnatamente per quanto riguarda la sua competenza professionale) (cfr. DTF

137 V 210 consid. 3.4.2.7, 138 V 271 consid. 1.1).

Nella DTF 139

V 349 consid. 5.4, la Massima Istanza ha infine stabilito che le

esigenze a cui devono sottostare le perizie mediche, così come sono state

descritte nella DTF 137 V 210 per quanto riguarda le perizie pluridisciplinari

SAM, sono di principio applicabili per analogia alle perizie mono- e

bidisciplinari.

2.4. Nella concreta evenienza,

s’impone una prima osservazione in merito alla procedura seguita

dall’amministrazione.

In effetti, così come

stabilito dalla giurisprudenza federale citata in precedenza, la disposizione

di una perizia da parte dell’assicuratore LAINF deve prendere la forma di una decisione

incidentale, direttamente impugnabile dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni. Emettendo dapprima una decisione formale ex art. 49 cpv. 1

LPGA e successivamente una decisione su opposizione ex art. 52 cpv. 2 LPGA, la CO

1 non ha quindi rispettato la legge e la relativa giurisprudenza.

Non è necessario che

questa Corte s’interroghi oltre circa le conseguenze giuridiche di tale

violazione poiché, così come verrà meglio dimostrato qui di seguito, la

decisione impugnata deve comunque essere annullata per altre ragioni.

2.5. A proposito della decisione

della CO 1 di ordinare una perizia pluridisciplinare a cura della Clinica di

neurologia dell’Ospedale universitario di __________, il ricorrente fa valere

che tale provvedimento istruttorio non sarebbe né necessario, e ciò alla luce

del fatto che agli atti figurano già due perizie pluridisciplinari a suo tempo

elaborate dal __________ di __________, né tantomeno esigibile in quanto

suscettibile di pregiudicare il suo stato di salute psichica (cfr. doc. I).

Trattandosi

specificatamente dell’esigibilità a sottoporsi alla perizia ordinata

dall’amministrazione, nell’ambito della procedura amministrativa l’assicurato

ha prodotto due rapporti psichiatrici.

Il primo, datato 3

settembre 2018, è quello del dott. __________, psichiatra e psicoterapeuta a

Domodossola, secondo il quale “… un ulteriore accertamento nei suoi confronti sia

non solo inutile e superfluo ma, considerando la sintomatologia psichica

presentata, anche dannoso, esponendo lo stesso ad un surplus di stress ed

aumentando la quota d’ansia. Auspichiamo, quindi, che il signor RI 1 non sia

costretto a sottoporsi ad un ennesimo evento stressogeno, oltreché inutile.”

(allegato al doc. 263).

Il secondo, datato 7

settembre 2018, è quello del dott. __________, psichiatra che segue

l’insorgente dal mese di aprile 2014. Da questo documento si apprende che RI 1

soffre di un “franco e persistente stato depressivo di entità medio-grave”,

disturbo per il quale egli “… è in terapia con stabilizzanti del tono dell’umore,

antidepressivi ed ansiolitici, purtroppo con scarso beneficio.”. Il dott. __________

ha quindi riferito che l’assicurato “… è già stato sottoposto a numerose

valutazioni mediche (psichiatriche e reumatologiche) le quali, anche se necessarie,

hanno contribuito a destabilizzarne le già precarie condizioni psichiche”, per

poi concludere che egli “… attualmente non sia in grado di sostenere

ulteriori accertamenti i quali contribuirebbero con certezza a peggiorare

ulteriormente il quadro psicopatologico.” (allegato al doc. 263 –il corsivo

è del redattore).

L’esame del carattere

ragionevolmente esigibile di un provvedimento istruttorio richiede che venga

preso in considerazione l’insieme delle circostanze oggettive e soggettive del

caso di specie. Il termine “soggettivo” non significa tuttavia che sia

determinante il punto di vista soggettivo della persona assicurata su ciò che

può ancora essere ragionevolmente esigibile. Si tratta piuttosto di valutare se

le circostanze soggettive (ad esempio, lo stato di salute della persona

assicurata) autorizzino, dal profilo oggettivo, la misura richiesta. Gli esami

ai quali la persona assicurata deve sottoporsi nel quadro di una perizia medica

vanno di regola considerati esigibili, salvo nel caso in cui rappresentano un

rischio troppo importante per la sua salute.

Allorquando

un esame medico o tecnico non è esigibile, vi si deve rinunciare. Tale

circostanza non autorizza comunque l’assicuratore a pronunciarsi in base agli

atti. L’assicuratore è tenuto, mediante altri provvedimenti istruttori, a

tentare di stabilire la materialità dei fatti, prima di valutare liberamente le

prove sulla base dei mezzi di prova a disposizione (cfr. Commentaire

romand LPGA – J. O. Piguet, art. 43 n. 11 e n. 49 e i riferimenti giurisprudenziali

ivi menzionati).

Nel caso di specie, questo

Tribunale non ha validi motivi per discostarsi dal parere degli psichiatri

curanti, i quali sconsigliano di sottoporre l’assicurato a ulteriori

accertamenti peritali onde evitare pregiudizi al suo stato di salute psichica

(cfr. allegati al doc. 263). Del resto, non può essere ignorato che l’istituto resistente

Considerandi

si è limitato a sostenere che quanto attestato dai dottori __________ e __________

sarebbe da prendere “con le pinze”, e ciò con riferimento alla

giurisprudenza secondo la quale i medici curanti propendono, in caso di dubbio,

ad attestare a favore del loro paziente, omettendo però di raccogliere il

parere in proposito di uno specialista di sua fiducia.

In queste condizioni,

l’atto istruttorio in discussione non può pertanto essere ritenuto

ragionevolmente esigibile ai sensi dell’art. 43 cpv. 2 LPGA, di modo che il

ricorrente non è tenuto a sottoporvisi.

In ossequio alla dottrina

e giurisprudenza citate in precedenza, tale circostanza non autorizza però l’assicuratore

a decidere in base agli atti ai sensi dell’art. 43 cpv. 3 LPGA. Esso dovrà

accertare i fatti giuridicamente rilevanti mediante provvedimenti

istruttori alternativi.

Nel caso

concreto, premesso che l’esame di RMN del 12 marzo 2018 ha permesso di oggettivare

la persistenza di un danno organico a livello cerebrale, donde la necessità di,

segnatamente, valutarne l’eziologia e la sua correlazione con la problematica

psichica (su questo aspetto, si veda il doc. 240), una prima possibilità è

quella di far esperire una perizia in base agli atti, tenuto conto che

all’inserto figurano già due perizie pluridisciplinari del SAM. Una seconda

possibilità è quella di chiedere ai medesimi specialisti che elaborarono le

perizie SAM una perizia di decorso che tenga conto della documentazione

acquisita nel frattempo (per un caso in cui questa Corte, essendo già presente

agli atti una perizia pluridisciplinare elaborata per conto dell’assicurazione

per l’invalidità da specialisti di livello universitario, ha ordinato

all’assicuratore LAINF di sottoporre loro dei quesiti volti a chiarire la

questione relativa all’eziologia dei disturbi denunciati dall’assicurato,

anziché disporre una nuova perizia pluridisciplinare, si veda la STCA

35.2007.127

del 17 aprile 2008, confermata dal Tribunale federale con pronunzia

8C_417/2008 del 28 ottobre 2008).

Sulla scorta di quanto

precede, la decisione impugnata deve dunque essere annullata, perlomeno nella

misura in cui l’assicuratore convenuto ha obbligato l’assicurato a sottoporsi personalmente

a una perizia pluridisciplinare presso la Clinica di neurologia dell’Ospedale

universitario di __________.

2.6

Con la decisione impugnata,

la CO 1 ha inoltre sospeso il versamento delle prestazioni nell’attesa di conoscere

gli esiti della perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 261, p. 2: “Finché non

saremo in possesso del relativo rapporto peritale, qualsivoglia prestazione

assicurativa è sospesa.” – il corsivo è del redattore)

Al riguardo,

il TCA osserva innanzitutto che, trattandosi di un provvedimento

cautelare, esso avrebbe dovuto prendere la forma di una decisione

incidentale impugnabile direttamente con ricorso (cfr., in questo senso, la

STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016 consid. 2.2. e 2.3., cresciuta incontestata

in giudicato).

D’altro canto, è utile

segnalare che, secondo la giurisprudenza, analogamente ai casi in cui è stato

ritirato l’effetto sospensivo e a quelli in cui sono state ordinate delle

misure provvisionali, per decidere se un provvedimento cautelare è o meno

giustificato occorre procedere a una ponderazione degli interessi. In questo

senso, occorre esaminare se i motivi a favore di un’immediata interruzione

delle prestazioni sono più importanti rispetto a quelli che possono essere

addotti a favore della soluzione contraria. Così come stabilito dalla

giurisprudenza sviluppata in materia di ritiro dell’effetto sospensivo del

ricorso secondo l’art. 55 PA e v.art. 97 cpv. 2 LAVS, come pure in materia di

pronuncia di misure provvisionali giusta l’art. 56 PA, l’autorità dispone di un

certo margine d’apprezzamento. In generale, essa fonderà la propria decisione

in base ai fatti che emergono dalla documentazione a sua disposizione, senza

procedere a ulteriori accertamenti, onde evitare dispendio di tempo.

Trattandosi della ponderazione degli interessi a favore oppure contrari a

un’immediata esecutorietà, possono avere una certa importanza le prospettive

chiare circa l'esito finale della vertenza principale; non deve tuttavia

sussistere alcun dubbio al riguardo (cfr. DTF 124 V 88 consid. 6a, 117 V

191.

consid. 2b, come pure SVR 2001 KV Nr. 12 p. 31 e RAMI 1994 K 952 consid.

3a).

Siccome nella procedura di

revisione incombe all’amministrazione l’onere di provare l’esistenza di una

modifica oppure di un fatto nuovo, giustificanti la soppressione di una

prestazione, l’Alta Corte federale ha dimostrato cautela nell’approvare la

sospensione cautelare di prestazioni, decisa durante una procedura

d’accertamento ancora in corso (cfr. B. Kobel, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.],

Kommentar zum Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2a

ed. 2009, n. 34 ad § 17).

In effetti, in una

sentenza U 411/04 del 2 febbraio 2005, riguardante una fattispecie in cui un

assicuratore LAINF aveva sospeso il versamento dell’indennità giornaliera

nell’attesa di conoscere le risultanze di una perizia medica da esso stesso

ordinata, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rilevato che, nella ponderazione

dei motivi a favore e contro un’immediata interruzione dei pagamenti, l'interesse

dell'amministrazione a evitare misure di restituzione di prestazioni laddove

potrebbe rivelarsi che esse sono state versate indebitamente è contrapposto a

quello dell’assicurato consistente nel mantenimento del proprio sostentamento

durante il periodo interessato dalla sospensione dell’indennità giornaliera. Al

proposito, l’Alta Corte ha osservato di avere spesso deciso a favore

dell’assicuratore, segnatamente quando l’esito della vertenza principale non

era ancora chiaro. Tuttavia, rispetto a quelle fattispecie in cui

l’interruzione definitiva delle prestazioni aveva avuto luogo al termine

della procedura amministrativa, nel caso in esame, l’assicuratore non aveva

sospeso le proprie prestazioni definitivamente, ma soltanto provvisoriamente, nel

mezzo della procedura d’accertamento. Sempre secondo il TFA, ciò violava il

principio secondo il quale l’assicuratore contro gli infortuni deve

innanzitutto chiarire a sufficienza i fatti giuridicamente rilevanti e,

successivamente, fondandosi sulle relative risultanze, esaminare se i pagamenti

vanno soppressi. Siccome l’assicuratore aveva in un primo tempo versato

l’indennità giornaliera e, pertanto, ammesso il relativo diritto

dell’assicurato, esso era tenuto a dimostrare, con il grado della verosimiglianza

preponderante, che la causalità con l’infortunio si era nel frattempo estinta.

In un’altra sentenza U

238/06 del 30 marzo 2007 consid. 3.2, concernente una fattispecie in cui un

assicuratore LAINF, fondandosi sulle risultanze di una videosorveglianza da

parte di un detective privato e della relativa interpretazione medica ordinate

dall’assicuratore RC, aveva deciso segnatamente di sospendere il versamento

della rendita d’invalidità in vigore, nell’attesa di conoscere gli esiti di una

perizia da esso disposta, il Tribunale federale ha giudicato trattarsi di una

sospensione provvisoria delle prestazioni durante l’istruttoria.

Secondo l’Alta Corte,

dalla videosorveglianza e dalla valutazione medica emergevano certamente

elementi a favore della fondatezza della sospensione delle prestazioni.

Tuttavia, l’assicuratore stesso aveva ritenuto necessari ulteriori

accertamenti, ciò a dimostrazione del fatto che i presupposti per procedere a

una sospensione delle prestazioni non erano ancora adempiuti con il necessario

grado di verosimiglianza.

Il TF ha quindi ritenuto

che l’interesse dell’assicurato a continuare a beneficiare della rendita era

preponderante rispetto a quello dell’assicuratore LAINF a sospenderne

immediatamente il versamento, di modo che quest’ultimo è stato condannato a

proseguire con il pagamento della prestazione in questione (in questo senso, si

vedano pure la STF U 104/06 del 16 agosto 2007 consid. 4.5 e 4.6, la sentenza

IV.2008.00379 del 30 giugno 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton

Zurigo, riguardante una sospensione cautelare della rendita decisa dall’Ufficio

AI nell’attesa di conoscere l’esito di un procedimento penale per truffa,

nonché le STCA 35.2014.77 del 13 aprile 2016 consid. 2.16. e 32.2018.104 del 24 gennaio

2019.

consid. 2.4.).

La fattispecie sub

judice non si differenzia, nella sostanza, da quelle trattate nelle

pronunzie federali (e cantonali) citate al considerando precedente, in cui non

è stata confermata la sospensione cautelare delle prestazioni, decisa

dall’amministrazione nel corso della procedura di accertamento. Infatti, anche

nella concreta evenienza, la CO 1 ha posto RI 1 al beneficio delle prestazioni

di legge, riconoscendo in tal modo il suo diritto alle prestazioni a dipendenza

degli eventi infortunistici assicurati. Pertanto, se si vuole liberare dal

proprio obbligo, l’assicuratore è tenuto a dimostrare che i presupposti del

diritto non sono (più) adempiuti.

Ora, così come si evince

dalla stessa decisione impugnata, al momento in cui è stato provvisoriamente

sospeso il pagamento delle prestazioni LAINF, la procedura di accertamento era

ancora in corso, avendo l’assicuratore stesso ritenuto necessaria l’esecuzione

di un approfondimento peritale pluridisciplinare proprio per definire l’ulteriore

diritto alle prestazioni.

In esito a quanto precede,

la decisione impugnata va quindi annullata anche laddove il pagamento delle

prestazioni assicurative all’insorgente è stato provvisoriamente sospeso.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione

impugnata è annullata.

§§ La

CO 1 è tenuta a ripristinare il diritto alle prestazioni assicurative dal momento in cui è stato sospeso.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 1'500 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti