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Decisione

35.2019.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 settembre 2019Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

I. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Considerandi

II. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994.

U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.6

Chiamato a pronunciarsi sul

diritto a una rendita d’invalidità, questo Tribunale constata innanzitutto che

la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici __________

dell’istituto a margine della visita di chiusura del 5 giugno 2018 (cfr.

consid. 2.4.2.), non è oggetto di contestazione da parte dell’insorgente, il

quale va ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento

completo, attività lavorative sostitutive che rispettano i limiti funzionali

indicati.

Per quanto riguarda invece

gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, va

preliminarmente ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei

redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita

(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.

3.

, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.

3.

, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.

4.

, I 475/01).

Sono quindi determinanti i

dati del 2018 (data di sospensione delle prestazioni di corta durata: 1° aprile

2018).

Inoltre,

al momento dell’evento in questione (10 febbraio 2016), il ricorrente, nato nel

1991, che nel luglio 2014 ha acquisito l’AFC come carrozziere-verniciatore, era

senza lavoro (dal 3 marzo 2015, dopo avere effettuato il servizio militare -

cfr. doc. 222).

Ora,

per costanze giurisprudenza federale, se la persona assicurata era

disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo

sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e

riferimento ivi citato; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93

del 5 aprile 2017, consid. 2.8).

Considerato

che l'assicurato al momento dell'infortunio era disoccupato, il suo reddito da

valido deve quindi essere stabilito in base ai dati statistici risultanti dalla

RSS.

In

caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità

va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima

professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di

studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario

statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA

32.2013.61

del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA

32.2017.175

del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019).

Il

Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici

più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V

295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte

somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der

Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von

Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des

Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da

der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der

Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE

2012.

insoweit nichts entgegen.”).

Nella decisione del 13

aprile 2018 (cfr. doc. 222 e 223), l’CO 1 ha determinato il reddito da valido

applicando i dati statistici che figurano nella “Rilevazione svizzera della

struttura dei salari del 2014”, rivalutati nominalmente al 2018, relativi al

ramo economico 45-46 (commercio all’ingrosso; commercio e riparazione di

autoveicoli) e considerando il livello di competenze 2 (attività pratiche con

la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione,

l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di

sicurezza, i trasporti). Il reddito in questione è stato così fissato in fr.

71'028.

In

realtà, andavano utilizzati i dati che figurano nella “Rilevazione della

struttura dei salari del 2016”. In quella statistica il salario di base

mensile in quel settore professionale per il livello 2 ammonta a fr. 5'570

(cfr. doc. X2) per 40 ore settimanali. Poiché in realtà le ore lavorative

settimanali nel settore sono 42,3 (cfr. doc. X4), il salario mensile nel 2016

ammontava a fr. 5'890.75 e quello annuo a fr. 70'683.30.

Tale

dato va poi aggiornato al 2018, anno di inizio della rendita. Secondo la

“T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr. STF 8C_174/2019 del

9.

luglio 2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1) l’indice,

rispetto al 2015, è stato del 100,7 nel 2016 e del 101,8 nel 2018 (cfr. doc. X5

e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid 4.2.1).

Il

reddito da valido ammonta quindi a fr. 71'455.41 (70'683.30 x 101,8/100,7)

Per

quel che riguarda il reddito da invalido, l’CO 1 ha utilizzato la tabella TA1,

media totale, livello di competenze 2, alla quale ha applicato una deduzione

totale del 10% “per tenere conto delle sue variabili personali e professionali”

(cfr. Doc. 222). Il reddito da invalido è così stato fissato in fr. 65'075.

Anche in questo caso va

applicata la RSS 2016 e non quella del 2014.

Preliminarmente va

rilevato che, secondo il TCA, l’CO 1 ha correttamente considerato il livello di

competenze 2 visto che l’assicurato dispone di un AFC come

carrozziere-verniciatore (sull’applicazione del livello di competenza 1 o 2,

cfr. STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.6.1.; STF 8C_46/2018 dell’11

gennaio 2019; STF 8C_732/2018 del 26 marzo 2019; STF 9C_901/2017 del 28 maggio

2018; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.7).

Al riguardo, è utile

ricordare che a partire dalla rilevazione svizzera della struttura dei salari

(RSS) 2012 i livelli di competenza hanno sostituito i livelli di qualifica

richiesti dal posto di lavoro. I livelli di competenze sono stati definiti in

funzione del tipo di lavoro, della formazione necessaria all’esercizio della

professione e dell’esperienza professionale. Inoltre il livello 1 è diventato

il livello di competenze più basso (prima era il livello di qualifica più

elevato), mentre il livello 4 è ora il livello di competenze più elevato (prima

corrispondeva al livello di qualifica più basso; cfr. Lettera circolare AI n.

328).

Il

salario mensile lordo totale per gli uomini nel 2016 secondo la tabella TA 1

ammontava a fr. 5'646 per 40 ore settimanali (cfr. Doc. X2). In realtà,

l’orario settimanale è di 41,7 ore (cfr. Doc. X4), per cui il salario mensile

era di fr. 5'885.95 e quello annuo di fr. 70'631.46.

Tenuto

conto di un rincaro dello 0,4% nel 2017 e dello 0,5% nel 2018, il reddito di

riferimento ammonta a fr. 71'268.56 (cfr. Doc. X3; STF 8C_72/2019 dell’11

giugno 2019 consid. 4.2.2., STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.5 e

2.4

)

Per quel che concerne la

deduzione sociale, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata

dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di

riduzione non entrano invece in cosiderazione; cfr., tra le tante, STF

8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF

9C_787/2018;9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio

2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019

consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA

35.2018.114

del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3.; STFA 35.2019.33 del 19 agosto

2019.

consid. 2.4.7).

Riguardo

alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della deduzione sociale (cfr.

consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la giurisprudenza federale

è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro essere confuso con la

possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo dei redditi, introdotto

dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra l’altro, delle differenze

salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è sempre in vigore (cfr. STF

9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del 31 gennaio 2019; STCA

35.2019.60

del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26agosto 2013 in RtiD I-2014

pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.46).

Il reddito da invalido, tenuto

conto di una deduzione sociale del 10%, ammonta dunque nel 2018 a fr.

64'141.70.

Confrontato con il reddito

da valido di fr. 71'455.40, risulta un grado d’invalidità del 10,23%, arrotondato

al 10% (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.4.2; DTF 130 V 121

consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), ciò che conferisce il diritto a una

rendita d’invalidità secondo l’art. 18 cpv. 1 LAINF (cfr. consid. 2.5.1).

Da notare che il risultato

finale non cambierebbe neppure volendo utilizzare, a differenza di quanto fatto

dall’CO 1, la stessa modalità per adeguare al rincaro il reddito da valido e da

invalido.

Infatti, in un’ipotesi

(cfr. STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.5 e 2.4.7; STCA 35.201960

del 26 agosto 2019), il grado d’invalidità sarebbe del 10,15%, risultante da un

reddito da valido di fr. 71'391.82 (70'683.30 + 0,4% nel 2017 + 0,6% nel 2018)

e da un reddito da invalido di fr. 64'141.68 (pari al 90% di fr. 71'268.56), nell’altra

ipotesi (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.2.1 e 4.2.2),

sarebbe del 10,24%, risultante da un reddito da valido di fr. 71'455.41 e da un

reddito da invalido di fr. 64'137.0166 pari al 90% di fr. 71'263.35 (70'631.46

x 101,5 ./. 100,6).

La decisione su

opposizione del 2 gennaio 2019 deve dunque essere modificata nel senso che

l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 10% dal 1° aprile 2018.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, per quanto

ricevibile, è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 2

gennaio 2019 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita

d’invalidità del 10% dal 1° aprile 2018.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti