35.2019.25
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
5 settembre 2019Italiano36 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.25
dc/MM/sc
Lugano
5 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 2 gennaio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 febbraio 2016 RI 1,
nato nel 1991, a quel momento al beneficio delle indennità giornaliere di
disoccupazione e, perciò, assicurato contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, ha riportato un trauma contusivo al volto e alla
spalla sinistra nel contesto di una colluttazione con una terza persona.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi, con decisione formale del 13 aprile 2018
l’amministrazione ha posto termine al diritto alle prestazioni di corta durata
(cura medica e indennità giornaliera) a far tempo dal 1° aprile 2018 e negato
all’assicurato il diritto a una rendita, ritenuto che il suo grado d’invalidità
non avrebbe raggiunto la soglia minima legale (doc. 223).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurato (doc. 228) e completata
dall’avv. __________, in data 2 gennaio 2019, l’istituto assicuratore ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 265).
1.3. Con tempestivo ricorso del 4
febbraio 2019 RI 1, rappresentato dello studio legale avv. RA 1, ha chiesto l’allestimento
di una perizia giudiziaria, il versamento di indennità giornaliere in misura
del 100% e non del 50% fino al 31 marzo 2018 e le indennità giornaliere del 100%
per il periodo successivo.
La patrocinatrice di RI 1
ha pure sottolineato che è stata inoltrata una tempestiva opposizione contro la
decisione di rifiuto della rendita d’invalidità.
Nel ricorso figura in
particolare la seguente indicazione:
" (…) Il
motivo per cui il signor RI 1 ha ricevuto il 50% di quanto gli spettava, è che
secondo la CO 1 è stato coinvolto in una rissa, mentre in realtà, e lo conferma
anche il Procuratore Pubblico (cfr. doc. TCA3 e TCA3), è stato vittima di
un’aggressione. (…)” (Doc. I pag. 2)
La rappresentante
dell’assicurato ha pure chiesto di ripristinare l’effetto sospensivo (cfr. doc.
I).
1.4. Nella sua risposta del 27
febbraio 2019 l’CO 1 propone di respingere il ricorso precisando che l’interruzione
dal 1° aprile 2018 delle prestazioni di corta durata è giustificata dall’intervenuta
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche e che il diritto
alla rendita non ha potuto essere riconosciuto in quanto il grado d’invalidità
è inferiore al 10%.
A proposito delle
indennità giornaliere l’CO 1 si è così espresso:
" (…)
22. Inizialmente
la Parte convenuta aveva effettivamente versato all’assicurato a partire dal 13
febbraio 2016 il 50% dell’indennità giornaliera di CHF 66.90 considerato che
non era ancora chiaro il ruolo dell’assicurato in relazione al suo infortunio.
Prove: doc. 7 (scritto CO 1 01.03.’16)
23. La Parte
convenuta, dopo aver finalmente ricevuto e visionato il rapporto di polizia, ha
comunicato all’assicurato che avrebbe versato le indennità giornaliere complete
a partire dal 13 febbraio 2016. Ciò emerge chiaramente dal conguaglio e dai
successivi conteggi.
Nel consegue che la richiesta del
patrocinatore dell’assicurato è infondata.
Prove: doc. 139 (scritto CO 1 16.03.’17, doc. Parte convenuta 4
(conguaglio 16.03.’17 e conteggi 22.03.’17 e 24.04.’17). (…)” (Doc V pag. 8)
1.5. Il 14 marzo 2019 il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri
mezzi di prova (cfr. doc. VII). Le parti sono rimaste silenti.
1.6. Il 14 marzo 2019 il TCA ha
respinto l’istanza tendente al ripristino dell’effetto sospensivo (cfr. doc. VIII).
1.7. Il 18 giugno 2019 il
vicecancelliere Maurizio Macchi ha inviato alla patrocinatrice dell’CO 1 uno
scritto del seguente tenore:
" … dagli
atti di causa emerge che l’amministrazione ha determinato i redditi da
raffrontare applicando i dati salariali statistici riferiti all’anno 2014
(adeguati poi all’indice dei salari nominali) (cfr. doc. 221, p. 1 e doc. VI,
p. 9).
Ora, secondo la giurisprudenza federale, applicabile è l’edizione
più recente della tabella TA 1 (più precisamente della tabella TA
1_tirage_skill_level, cfr. STF 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.3) a
disposizione al momento in cui è stata emanata la decisione su opposizione
impugnata (cfr. STF 8C_228/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.1.7). Nel caso di
specie, la decisione su opposizione impugnata è stata emanata il 2 gennaio
2019, momento in cui la tabella TA 1 2016 era già a disposizione.
Alla luce di quanto precede, la invito quindi a interpellare
l’amministrazione affinché proceda a un nuovo calcolo del grado
dell’invalidità, utilizzando i dati salariali statistici risultanti dalla
tabella TA 1 2016.
Le chiedo inoltre di giustificare in maniera più precisa la
deduzione sociale del 10% applicata sul reddito da invalido, considerato che,
in sede di decisione formale del 13 aprile 2018, è al riguardo
stata utilizzata la generica formulazione di “variabili
personali e professionali” (cfr. doc. 223, p. 2).” (Doc. IX)
Il 21 giugno 2019 la
rappresentante dell’CO 1 ha così risposto:
" (…) L’amministrazione
ha provveduto ad effettuare una nuova valutazione del grado d’invalidità che
allego. Per calcolare l’invalidità è stata applicata la RSS 2016, tabella TA1.
Per quanto concerne la deduzione sociale del 10% applicata sul reddito da
invalido, l’amministrazione fa presente che attualmente, con la nuova prassi,
tale riduzione non sarebbe più stata applicata, pertanto l’assicurato, anche
con i nuovi calcoli, non ha diritto ad una rendita d’invalidità.” (Doc. X, con
allegati X1-5)
La valutazione del grado
d’invalidità allegata, effettuata da __________ della __________, è stata così
effettuata:
" Decorrenza
della rendita: 01.04.2018 (scritto del 0902.2018)
Al momento dell’infortunio l’interessato era disoccupato. In
precedenza egli ha concluso l’apprendistato di carrozziere e prestato servizio
miliare.
Ciò significa che, secondo giurisprudenza, il salario da valido
deve essere quantificato in base ai dati statistici medi (sentenza del TF
9C_501/2013 e 8C_842/2014 cons. 2.4.2 con i riferimenti). Prendiamo pertanto in
considerazione un’attività pratica nel settore della riparazione degli
autoveicoli, facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla Rilevazione
Svizzera della struttura dei salari 2016 (RSS), ramo 45-46 (comm. all’ingrosso;
comm. e ripar. di autoveicoli), livello di competenza 2, uomini. Tale dato
viene adeguato nominalmente al 2018: l’indice nominale per il ramo G è di 100.7
per l’anno 2016 e di 101.8 per il 2018 (tabella T1.1.15). Le ore per settimana
mediamente lavorate in tale settore ammontano a 42.3 (settore 45).
Di conseguenza, e per evitare un differente metodo di calcolo che
mette a confronto dati nazionali con quelli regionali, tanto più che la
giurisprudenza non permette in questo frangente il calcolo correttivo del gap
salariale (parallelismo), anche per il salario da invalido usiamo gli stessi
dati statistici e non il metodo DPL. Considerato il fatto che l’interessato è
in possesso di un AFC, anche per il salario da invalido si considera il livello
salariale 2 del valore totale medio.
Salario da valido 2018:
RSS 2016, TA1_tirage_skill_level,
ramo economico 45-46
livello 2, uomini:
CHF 5570 x 42.3/40h x 12 m CHF
70'683.30
Dato 2018: CHF
70'683.30x101.8/100.7 CHF 71'455.41
Arrotondato CHF
71'455.00
Salario da invalido 2018:
RSS 2016, TA1_tirage_skill_level,
media totale,
livello 2, uomini, agg. AI 2018
Vedi tabella allegato CHF
71'268.56
./. deduzione sociale 10% CHF
7'126.86
CHF
64'141.70 CHF 64’142.00
Perdita lucrativa CHF
7'313.00
============
Incapacità al guadagno: 7'313.00/71'455x100 = 10.23%
Grado d’invalidità: 10%
Osservazioni:
* Secondo la giurisprudenza può essere operata una riduzione, al
massimo nella misura del 25%, sui salari statistici qualora dall’insieme delle
circostanze personali e professionali (limitazioni addebitatili al sanno alla
salute, età, anni di servizio, nazionalità, tipo di permesso di dimora, grado
di occupazione) sussistano degli indizi che permettono di ammettere che anche
in un’attività idonea l’assicurato subirebbe un discapito salariale. Incombe
all’assicuratore apprezzare la fattispecie alla luce delle circostanze
specifiche di ogni singolo caso. Considerate le limitazioni alla spalla
sinistra, che permettono di svolgere un lavoro da leggero a talvolta mediamente
pesante, secondo vecchia prassi, una riduzione del 10% risultava essere
giustificata. Osserviamo che attualmente, con la nuova prassi, tale riduzione
non sarebbe più stata applicata.” (Doc. X1)
Il 21 giugno 2019 il
vicecancelliere M. Macchi ha interpellato __________ chiedendogli:
" (…)
1. Voglia spiegare
in cosa consiste la “nuova prassi” a cui lei fa riferimento a pagina 2 del
documento in questione.
2. Voglia precisare
a partire da quando l’CO 1 applica tale “nuova prassi”. (…)” (Doc. XI)
___________ ha così
risposto il 25 giugno 2019:
" (…) le
comunichiamo che la nuova prassi viene applicata dal 01.01.2019.
Per nuova prassi si intende che, alla luce di varie sentenze di
questo genere, la CO 1 ha deciso di non più applicare una deduzione sociale per
tali limitazioni.” (Doc. XII)
1.8. Gli accertamenti compiuti dal
TCA sono stati notificati alla rappresentante dell’assicurato (cfr. doc. XIV),
la quale l’8 luglio 2019 ha rilevato:
" (…)
Oggi l’istante ha diritto ad una rendita d’invalidità del 10%:
1. poiché
la deduzione sociale del 10% sul salario da invalido è applicabile alla
fattispecie in questione;
2. poiché
in base ai calcoli corretti di cui all’allegato alla raccomandata brevi manu
21.06.2019 della parte convenuta, risulta un grado d’invalidità del 10.23%.
7. In conclusione
possiamo dire che l’atteggiamento della parte convenuta è sospetto sotto il
profilo della buona fede. Sembra che i calcoli inerenti all’istante trovano
ogniqualvolta nuove spiegazioni e interpretazioni, ma vero è che la matematica
non è un’opinione.” (Doc. XVII)
Al riguardo, la
patrocinatrice dell’CO 1 il 26 agosto 2019 ha formulato le seguenti
osservazioni:
" … ho
chiesto alla __________ di __________ di prendere posizione. Qui di seguito
riporto quanto comunicatomi:
" Ci
esprimiamo come segue sulla "nuova prassi" della CO 1 in vigore dal
10 gennaio 2019:
Come
comunicato ufficialmente dalla CO 1 al Suo Tribunale nel mese di ottobre del
2018, la prassi della determinazione dell'invalidità tramite le DPL è stata
abrogata in tutta la Svizzera a partire del 31.12.2018. I motivi che hanno
portato a questa misura sono esposti nello scritto menzionato. Anche nel
periodo in cui si applicava principalmente la prassi delle DPL (fino al 31
dicembre 2018), in alcuni casi bisognava determinare iI grado di invalidità
utilizzando le RSS. Al fine di garantire che gli assicurati ticinesi per i
quali veniva effettuato iI calcolo con le RSS non fossero svantaggiati rispetto
a quelli per i quali iI calcolo dell'invalidità poteva avvenire usando le DPL,
la CO 1 concedeva in alcuni casi una specifica deduzione dallo stipendio
secondo le RSS ("deduzione sociale"). Dal momento che dal 1. gennaio
2019 la prassi DPL non trova più applicazione, non c'è più motivo di concedere
una tale deduzione. Nell'ambito dell'applicazione ormai esclusiva del metodo
RSS la CO 1 si attiene alla legislazione ed alla giurisprudenza pertinente”.”
(Doc. XXI)
1.9. In precedenza, l’8 luglio
2019, la rappresentante dell’CO 1 aveva inviato al TCA una lettera con la quale
ha comunicato che:
" (…) trasmetto
per i vostri atti il referto del Dr. med. __________ del 20 maggio 2019, la
sottoposizione al Dr. med. __________ del 24 giugno 2019 e lo scritto inviato
al patrocinatore dell’assicurato in data 4 luglio 2019, con il quale si è
comunicato che la Parte convenuta a titolo abbondanziale, assuma i costi di 2-3
cicli di fisioterapia per l’anno 2019.” (cfr. Doc. XV, con allegato XI1-XV3)
Al riguardo la
patrocinatrice dell’assicurato si è espressa il 17 luglio 2019 (cfr. doc. XIX).
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
2.2. Nella risposta di causa (cfr.
consid. 1.4) l’CO 1 ha chiarito di avere versato all’assicurato le indennità
giornaliere complete senza nessuna riduzione, dopo avere preso atto del
rapporto di polizia (cfr. doc. 139).
Su questo punto, il
ricorso è pertanto privo di oggetto e dunque irricevibile (cfr. sul tema: STCA
38.2019.26 del 20 agosto 2019; STCA 32.2018.91 del 10 settembre 2018 confermata
con sentenza 9C_719/2018 del 21novembre 2018 del Tribunale federale, il quale
con sentenza 9F_17/2018 del 29 aprile 2019 ha pure respinto una domanda di
revisione).
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la
stabilizzazione, oppure no, dello stato di salute dell'assicurato al 1° aprile
2018 e il diritto ad una rendita d'invalidità.
2.4. Condizioni di salute
infortunistiche stabilizzate al 1° aprile 2018?
2.4.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF
109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 589/2019 del 4
luglio 2019 consid. 4.2; STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
Il Tribunale federale ha
inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui
all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche.
Nella
DTF 134 V 109, l’Alta Corte si è in effetti espressa nei seguenti termini:
" (…)
4.3
Was unter einer namhaften Besserung
des Gesundheitszustandes des Versicherten ("une sensible amélioration de
l'état de l'assuré", "un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato" in der französischen resp. italienischen Textfassung des
Art. 19 Abs. 1 UVG) zu verstehen ist, umschreibt das Gesetz nicht näher. Mit
Blick darauf, dass die soziale Unfallversicherung ihrer Konzeption nach auf die
erwerbstätigen Personen ausgerichtet ist (vgl. etwa Art. 1 [seit 1. Januar 2003
Art. 1a mit unverändertem Wortlaut] und Art. 4 UVG), wird sich dies namentlich
nach Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, bestimmen. Dabei
verdeutlicht die Verwendung des Begriffes "namhaft" durch den
Gesetzgeber, dass die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins
Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (vgl. Urteile U
244/04 vom 20. Mai 2005, E. 2, nicht publ. in: RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, und
U 412/00 vom 5. Juli 2001, E. 2a; ALFRED MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl., Bern 1989, S. 274). (…)”
Al riguardo, cfr. pure STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.
Il diritto alla cura
medica cessa con la nascita del diritto alla rendita (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF).
2.4.2. Nella presente fattispecie, il
10 febbraio 2016 RI 1 ha riportato un trauma contusivo distorsivo al volto e
alla spalla sinistra con/su stato da lussazione posteriore alla spalla sinistra
con rottura labbrale tipo SLAP, pregressa frattura reversed Hill Sachs e
displasia della glena in sede posteriore, nonché deviazione del setto nasale
con ostruzione della narice a sinistra. L’assicurato è stato operato al naso il
9 marzo 2017 (settorinoplastica aperta) e alla spalla l’11 maggio 2017
(ricostruzione capsulo-legamentosa posteriore e sinoviectomia).
L’CO 1, che ha assunto il
caso, ha ordinato una visita __________ di chiusura il 5 giugno 2018.
Nel loro apprezzamento i
dottori __________ e __________, specialisti in chirurgia ortopedica e
traumatologia dell’apparato locomotore, si sono così espressi:
" (…).
Diagnosi
Trauma contusivo al volto ed alla spalla sinistra da aggressione
fisica del 10.02.2016 con/su Stato dopo lussazione posteriore spalla sinistra
con rottura labbrale tipo SLAP, pregressa frattura reversed Hill Sachs,
displasia della glena a sede posteriore.
Stato dopo intervento chirurgico di ricostruzione capsulo-legamentosa
posteriore e sinoviectomia spalla sinistra dell'11.05.2017 (fecit dr. med. __________).
Deviazione del setto nasale con ostruzione della narice a
sinistra, deviazione del naso con/su Stato dopo intervento chirurgico di
setto-rinoplastica aperta a scopo funzionale con turbinoplastica inferiore
bilaterale del 09.03.2017 (fecit dr. med. __________).
Apprezzamento
Dichiarazioni soggettive dell'assicurato
Lamenta dolore alla spalla sinistra, dolore presente sia di giorno
che di notte con frequenti addormentamenti; lamenta una diminuzione della forza
alla spalla sinistra rispetto alla destra.
Nessun disturbo respiratorio al naso.
Reperti oggettivi
Deficit articolare in flessione ed in abduzione della spalla non
dominante sinistra rispetto alla controlaterale. Forza M4-5 a sinistra, M5 a
destra. Nessun problema nella respirazione con il naso. Presenza di alterazione
estetica del profilo laterale del naso con piccola fossetta in regione mediana
nel profilo laterale, deviazione profilo del naso verso destra di circa 8°.
Proposte diagnostiche e terapeutiche
L'assicurato può terminare l'attuale ciclo di fisioterapia in
essere; continuerà esercizi solo in piscina con il nuoto dove lo stesso
riferisce di avere già provveduto a comprare un abbonamento annuale.
Aspetti medico-assicurativi
L'assicurato al tempo del trauma era disoccupato, aveva finito il
periodo di prova come carrozziere-verniciatore nel dicembre 2015: probabilmente
tale attività non sarà più esigibile in futuro. In data odierna la situazione
clinica è ritenuta stabilizzata motivo per cui viene definita una esigibilità
lavorativa in relazione allo stato dopo contusione alla spalla sinistra da
valutare nel mercato generale del lavoro con una capacità lavorativa a partire
dal 07.01.2018. È possibile che nell'arco temporale di un anno e mezzo potremmo
assistere ad un miglioramento dei range articolari per quanto riguarda la
spalla sinistra miglioramento che in ogni caso non influenzerebbe l'esigibilità
lavorativa espressa in data odierna poiché l'attività di riferimento di
verniciatore-carrozziere non è più esigibile e per questo motivo la IMI per la
spalla sinistra andrà valutata in futuro.
L'esigibilità viene valutata in presenza dell'assicurato.
Esigibilità del lavoro
Molto spesso può sollevare e portare pesi leggeri (5-10 kg) fino
all'altezza dei fianchi; talvolta può sollevare pesi medi (10-25 kg) fino
all'altezza dei fianchi; di rado può sollevare e portare pesi pesanti (25-45
kg) fino all'altezza dei fianchi; mai più può sollevare e portare pesi molto
pesanti fino all'altezza dei fianchi; molto spesso può sollevare e portare
oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg; talvolta può sollevare e portare
oltre l'altezza del petto pesi superiori ai 5 kg. Molto spesso può maneggiare
attrezzi di precisione, attrezzi medi, talvolta può maneggiare attrezzi
pesanti, lavoro manuale rozzo e molto pesante mai più; molto spesso può
eseguire la rotazione della mano. Talvolta può eseguire lavori sopra la testa,
molto spesso rotazione, posizione seduta/inclinata in avanti, posizione in
piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata, flessione delle ginocchia.
Molto spesso può avere una posizione di lunga durata seduta, in piedi, di lunga
durata a libera scelta. Molto spesso può camminare per lunghi tratti, camminare
su terreno accidentato, salire le scale, di rado può salire su scale a pioli.
L'uso delle due mani è possibile, possibile l’equilibrio e stare in equilibrio.”
(Doc. 203)
A seguito di questa visita
medica, con decisione del 9 febbraio 2018 l’CO 1 ha deciso di sospendere il
diritto alle prestazioni a titolo di spese di cura e d’indennità giornaliere
dal 1° aprile 2018, ritenendo che ulteriori cure mediche non fossero
suscettibili di migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato, totalmente
abile al lavoro in attività adeguate.
Il 23 ottobre 2018,
l’assicurato è stato visitato dalla dottoressa __________ e dal dottor __________
presso la __________ di __________, i quali hanno innanzitutto posto le
seguenti diagnosi:
" (…).
St.n. traumatischer posteriorer Luxation der linken Schulter 02/16
·
St.n. arthroskopisch posteriorer Stabilisierung 11.05.2017. fecit
Dr. __________
·
Verdacht auf persistierende SLAP-Läsion mit
Bizepssehnen-Tendinopathie. (…)” (Doc. 205 pag. 1)
Questi specialisti si sono
poi così espressi:
" (…)
Beurteilung und Procedere:
(dixit Dr. __________)
Der Patient kann in der klinischen Untersuchung seine Beschwerden
differenziert beschreiben, die Tests für die lange Bizepssehne, insbesondere
für den SLAP-Bereich sind positiv. Klinisch finden wir keinen Hinweis mehr auf
eine persistierende Instabilität, bei zudem negativem Apprehension-Sign nach
hinten und nach vorne. Trotzdem bleibt wohl ein Anteil der Beschwerden auf eine
Minderstabilisierung im Gelenk zurückzuführen und zur Hilfenahme der
Aussenrotatoren oder auch durch die manuelle Skapulastabilisierung verringern
sich die Beschwerden. Als weiteren therapeutischen Schritt können wir dem Patienten
eine Re-Arthroskopie anbieten mit Evaluation der Situation und bei Bestätigung
des Verdachtes auf eine persistierende SLAP-Läsion, Bizepstenotomie und
subpectorale Bizepstenodese. Es ist klar nicht zu garantieren, dass dadurch
alle Beschwerden verschwinden. Sollte die Operation ein Erfolg werden und das
Hauptprobleme beheben, wäre der Patient mindestens für 3 Monate anschliessend immer
noch arbeitsunfähig. So oder so braucht es eine weiter Rehabilitation zur
Verbesserung der Stabilisierung im Gelenk. Der Patient möchte sich das von uns Vorgeschlagene
in Ruhe überlegen und wird sich telefonisch oder per E-Mail bei mir melden.
Zudem bitten wir auch die CO 1 um eine klare Stellungnahme bezüglich
Kostenübernahme für die weiteren Behandlungen welche durch uns vorgeschlagen
wurden.” (Doc. 243)
Invitato a prendere
posizione circa il versamento di ulteriori prestazioni dopo il 31 marzo 2018,
auspicato dal precedente patrocinatore dell’assicurato (cfr. doc. 245), il
medico __________ dottor __________ il 28 novembre 2018 si è così espresso:
" (…) Si prende
visione della visita __________ del 05.01.2018, dell'opposizione dell'avvocato __________
del 14.05.2018 e del rapporto medico della Clinica __________ a firma dr.ssa
med. __________ del 23.10.2018; la documentazione radiologica del 26.10.2017,
del 15.03.2016, del 26.04.2016, del 18.01.2017, del 13.07.2017 già sono state
valutate e inserite all'interno del decorso secondo gli atti della visita ______________
del 05.01.2018.
Per rispondere alle domande poste dall'amministrazione dico che
l'ulteriore documentazione medica agli atti non porta nuovi elementi atti a
modificare la precedente presa di posizione del 05.01.2018: se l'assicurato
lamenta disturbi alla spalla che lo perturbano nelle normali attività della
vita quotidiana l'intervento proposto dalla dr.ssa med. __________ risulterebbe
indicato dal punto di vista medico, tenendo ben presente che la stessa dr.ssa
med. __________ riferisce di una spalla stabile con un segno di apprensione
negativo e con reclami riconducibili ad una mancanza di stabilizzazione
dell'articolazione della spalla sinistra e contemporanea riduzione dei disturbi
con l'utilizzazione dei muscoli rotatori esterni o con la stabilizzazione
manuale della scapola. È da dire che la stessa dr.ssa med. __________
all'interno del suo rapporto medico del 23.10.2018 non riporta alcuna garanzia
che il nuovo intervento (quasi diagnostico) proposto risolverà le problematiche
dell'assicurato, il che significa che tale intervento non soltanto non è
esigibile ma non garantisce con un grado di probabilità preponderante la risoluzione
o un miglioramento dei disturbi lamentati.” (Doc. 263)
Il 2 gennaio 2019 l’CO 1
ha respinto l’opposizione sottolineando che l’assicurato non ha preso posizione
sull’intervento prospettato e, soprattutto, che la dottoressa __________ non
sostiene che grazie all’intervento l’assicurato potrebbe riprendere a svolgere
il suo lavoro originario di carrozziere-verniciatore in misura completa
(cfr.doc. 265).
In un certificato del 20
maggio 2019 il dottor __________ ha rilevato:
" (…) I
sintomi che il paziente riferisce sono di nuovo aumentati negli ultimi 6 mesi.
Il paziente riferisce di essere stato anche a consultazione presso la Clinica __________
dove, verosimilmente, gli è stata proposta una tenodesi del capolungo del
bicipite.
All’esame clinico odierno non vi sono segni clinici di instabilità
del bicipite, pertanto non sono d’accordo con questa indicazione se così è
stata posta.
All’esame clinico sembrerebbe evidenziarsi ancora in parte una
recidiva di instabilità, ma un artro-RMN della spalla sx, che il paziente ha
appena effettuato presso la __________, non evidenzia lesioni
capsulo-legamentose significative. Ho spiegato al paziente che un reintervento
solo basato sulla sensazione clinica, nemmeno troppo netta, potrebbe non
risolvere il problema del paziente. Pertanto, al momento, non essendo chiaro il
motivo per cui questa sintomatologia si è riacutizzata negli ultimi mesi e,
visto che l’unico dato clinico abbastanza chiaro è in parte una recidiva di
instabilità anteriore, il consiglio è quello di effettuare gli esercizi di
potenziamento muscolare dei muscoli stabilizzatori della spalla. Tra l’altro il
paziente riferisce che dopo aver ripreso ad effettuare la fisioterapia, la
sintomatologia è leggermente migliorata.
In caso di peggioramento rivaluterò il paziente non appena
contatterà nuovamente il nostro studio, altrimenti il consiglio è quello di
rivalutare la condizione clinica del paziente tra 6 mesi.” (Doc. XV1)
Secondo la giurisprudenza
federale, occorre procedere a una valutazione prospettica della questione della
stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le prestazioni sono state
interrotte (dunque, in casu, il 1° aprile 2018; cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388;
STF 8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre
2016 consid. 4.1,8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2,8C_303/2017 del 5
settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.
2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del
18 marzo 2019, consid. 2.2.2)
Alla luce degli elementi
appena descritti, il TCA ritiene che, a ragione, l’CO 1 ha ritenuto
stabilizzato il caso (su questo concetto, cfr. il consid. 2.4.1 in fine) e
dichiarato estinto il diritto alla cura medesima e all’indennità giornaliera
dal 1° aprile 2018. L’assicurato aveva infatti ritrovato a quel momento una
piena capacità lavorativa in attività adeguate al danno alla salute. D’altra
parte, non esistono elementi tali da poter concludere che attraverso
un’operazione chirurgica egli ritroverebbe una piena capacità lavorativa nella
sua professione.
Non
permette di giungere a diversa conclusione il fatto che l’assicurato abbia
continuato a sottoporsi a sedute di fisioterapia, anche dopo tale data, nella
misura in cui esse non miravano evidentemente a migliorare notevolmente le sue
condizioni di salute (quanto piuttosto a evitare dei peggioramenti; cfr., in
particolare, doc. 264-266; cfr., tra le tante, STCA 35.2017.124 del 22 marzo
2018, consid. 2.2.2 e STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid. 2.3.3).
La
patrocinatrice dell’assicurato ha chiesto l’allestimento di una perizia
giudiziaria.
Conformemente, alla costante
giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca
l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad
assumere altre prove (cfr. STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF
9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017
consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016
del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF
8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una
lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr.
DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso
di specie la documentazione medica già contenuta nell’incarto consente al TCA
di emettere il proprio giudizio. La richiesta di perizia giudiziaria deve così essere
respinta.
2.5. Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.5.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
L'art. 16 LPGA prevede, che per
valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe
conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura
medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto
di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il
reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico deve poi
indicare se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la
residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un
mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
I. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Considerandi
II. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994.
U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.6
Chiamato a pronunciarsi sul
diritto a una rendita d’invalidità, questo Tribunale constata innanzitutto che
la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dai medici __________
dell’istituto a margine della visita di chiusura del 5 giugno 2018 (cfr.
consid. 2.4.2.), non è oggetto di contestazione da parte dell’insorgente, il
quale va ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento
completo, attività lavorative sostitutive che rispettano i limiti funzionali
indicati.
Per quanto riguarda invece
gli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità, va
preliminarmente ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei
redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita
(cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid.
3.
, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR
2002.
IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid.
3.
, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid.
4.
, I 475/01).
Sono quindi determinanti i
dati del 2018 (data di sospensione delle prestazioni di corta durata: 1° aprile
2018).
Inoltre,
al momento dell’evento in questione (10 febbraio 2016), il ricorrente, nato nel
1991, che nel luglio 2014 ha acquisito l’AFC come carrozziere-verniciatore, era
senza lavoro (dal 3 marzo 2015, dopo avere effettuato il servizio militare -
cfr. doc. 222).
Ora,
per costanze giurisprudenza federale, se la persona assicurata era
disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo
sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza
l’infortunio, il reddito da valido deve essere desunto dai dati della
rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la
STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e
riferimento ivi citato; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole
per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93
del 5 aprile 2017, consid. 2.8).
Considerato
che l'assicurato al momento dell'infortunio era disoccupato, il suo reddito da
valido deve quindi essere stabilito in base ai dati statistici risultanti dalla
RSS.
In
caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità
va preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima
professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di
studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario
statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA
32.2013.61
del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA
32.2017.175
del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019).
Il
Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici
più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V
295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte
somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der
Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von
Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des
Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da
der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der
Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE
2012.
insoweit nichts entgegen.”).
Nella decisione del 13
aprile 2018 (cfr. doc. 222 e 223), l’CO 1 ha determinato il reddito da valido
applicando i dati statistici che figurano nella “Rilevazione svizzera della
struttura dei salari del 2014”, rivalutati nominalmente al 2018, relativi al
ramo economico 45-46 (commercio all’ingrosso; commercio e riparazione di
autoveicoli) e considerando il livello di competenze 2 (attività pratiche con
la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e l’amministrazione,
l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di
sicurezza, i trasporti). Il reddito in questione è stato così fissato in fr.
71'028.
In
realtà, andavano utilizzati i dati che figurano nella “Rilevazione della
struttura dei salari del 2016”. In quella statistica il salario di base
mensile in quel settore professionale per il livello 2 ammonta a fr. 5'570
(cfr. doc. X2) per 40 ore settimanali. Poiché in realtà le ore lavorative
settimanali nel settore sono 42,3 (cfr. doc. X4), il salario mensile nel 2016
ammontava a fr. 5'890.75 e quello annuo a fr. 70'683.30.
Tale
dato va poi aggiornato al 2018, anno di inizio della rendita. Secondo la
“T1.1.15 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr. STF 8C_174/2019 del
9.
luglio 2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.1) l’indice,
rispetto al 2015, è stato del 100,7 nel 2016 e del 101,8 nel 2018 (cfr. doc. X5
e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid 4.2.1).
Il
reddito da valido ammonta quindi a fr. 71'455.41 (70'683.30 x 101,8/100,7)
Per
quel che riguarda il reddito da invalido, l’CO 1 ha utilizzato la tabella TA1,
media totale, livello di competenze 2, alla quale ha applicato una deduzione
totale del 10% “per tenere conto delle sue variabili personali e professionali”
(cfr. Doc. 222). Il reddito da invalido è così stato fissato in fr. 65'075.
Anche in questo caso va
applicata la RSS 2016 e non quella del 2014.
Preliminarmente va
rilevato che, secondo il TCA, l’CO 1 ha correttamente considerato il livello di
competenze 2 visto che l’assicurato dispone di un AFC come
carrozziere-verniciatore (sull’applicazione del livello di competenza 1 o 2,
cfr. STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019 consid. 2.6.1.; STF 8C_46/2018 dell’11
gennaio 2019; STF 8C_732/2018 del 26 marzo 2019; STF 9C_901/2017 del 28 maggio
2018; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.7).
Al riguardo, è utile
ricordare che a partire dalla rilevazione svizzera della struttura dei salari
(RSS) 2012 i livelli di competenza hanno sostituito i livelli di qualifica
richiesti dal posto di lavoro. I livelli di competenze sono stati definiti in
funzione del tipo di lavoro, della formazione necessaria all’esercizio della
professione e dell’esperienza professionale. Inoltre il livello 1 è diventato
il livello di competenze più basso (prima era il livello di qualifica più
elevato), mentre il livello 4 è ora il livello di competenze più elevato (prima
corrispondeva al livello di qualifica più basso; cfr. Lettera circolare AI n.
328).
Il
salario mensile lordo totale per gli uomini nel 2016 secondo la tabella TA 1
ammontava a fr. 5'646 per 40 ore settimanali (cfr. Doc. X2). In realtà,
l’orario settimanale è di 41,7 ore (cfr. Doc. X4), per cui il salario mensile
era di fr. 5'885.95 e quello annuo di fr. 70'631.46.
Tenuto
conto di un rincaro dello 0,4% nel 2017 e dello 0,5% nel 2018, il reddito di
riferimento ammonta a fr. 71'268.56 (cfr. Doc. X3; STF 8C_72/2019 dell’11
giugno 2019 consid. 4.2.2., STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.5 e
2.4
)
Per quel che concerne la
deduzione sociale, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel
caso concreto, il TCA può fare propria la deduzione del 10% operata
dall’amministrazione, in considerazione del danno alla salute (altri fattori di
riduzione non entrano invece in cosiderazione; cfr., tra le tante, STF
8C_201/2019 del 14 agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF
9C_787/2018;9C_795/2018 del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio
2019; STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019
consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA
35.2018.114
del 18 marzo 2019, consid. 2.6.3.; STFA 35.2019.33 del 19 agosto
2019.
consid. 2.4.7).
Riguardo
alle precisazioni fornite dall’CO 1 a proposito della deduzione sociale (cfr.
consid. 1.7 e 1.8), il TCA si limita a rilevare che la giurisprudenza federale
è sempre in vigore. Tale concetto non deve peraltro essere confuso con la
possibilità di eventualmente effettuare un parallelismo dei redditi, introdotto
dalla giurisprudenza federale per tenere conto, tra l’altro, delle differenze
salariali regionali. Anche questa giurisprudenza è sempre in vigore (cfr. STF
9C_138/2019 del 29 maggio 2019; STF 9C_500/2018 del 31 gennaio 2019; STCA
35.2019.60
del 29 agosto 2019; TF 9C_179/2013 del 26agosto 2013 in RtiD I-2014
pag. 318; STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.46).
Il reddito da invalido, tenuto
conto di una deduzione sociale del 10%, ammonta dunque nel 2018 a fr.
64'141.70.
Confrontato con il reddito
da valido di fr. 71'455.40, risulta un grado d’invalidità del 10,23%, arrotondato
al 10% (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.4.2; DTF 130 V 121
consid. 3.2 = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), ciò che conferisce il diritto a una
rendita d’invalidità secondo l’art. 18 cpv. 1 LAINF (cfr. consid. 2.5.1).
Da notare che il risultato
finale non cambierebbe neppure volendo utilizzare, a differenza di quanto fatto
dall’CO 1, la stessa modalità per adeguare al rincaro il reddito da valido e da
invalido.
Infatti, in un’ipotesi
(cfr. STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.5 e 2.4.7; STCA 35.201960
del 26 agosto 2019), il grado d’invalidità sarebbe del 10,15%, risultante da un
reddito da valido di fr. 71'391.82 (70'683.30 + 0,4% nel 2017 + 0,6% nel 2018)
e da un reddito da invalido di fr. 64'141.68 (pari al 90% di fr. 71'268.56), nell’altra
ipotesi (cfr. STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 4.2.1 e 4.2.2),
sarebbe del 10,24%, risultante da un reddito da valido di fr. 71'455.41 e da un
reddito da invalido di fr. 64'137.0166 pari al 90% di fr. 71'263.35 (70'631.46
x 101,5 ./. 100,6).
La decisione su
opposizione del 2 gennaio 2019 deve dunque essere modificata nel senso che
l’assicurato ha diritto ad una rendita d’invalidità del 10% dal 1° aprile 2018.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, per quanto
ricevibile, è parzialmente accolto e la decisione su opposizione del 2
gennaio 2019 è modificata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita
d’invalidità del 10% dal 1° aprile 2018.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato fr. 2'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti