35.2019.26
Dolore al braccio mentre effettuava trazione alla sbarra in palestra.Non infortunio ex art.4 LPGA.Rinvio degli atti all'ass.LAINF relativam.alla presenza di una lesione parificabile.Manca la diagnosi
24 giugno 2019Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.26
DC/sc
Lugano
24 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 gennaio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 29 agosto 2018, la __________
ha comunicato alla CO 1 che __________, ingegnere informatico, in data 28
agosto 2018, aveva improvvisamente avvertito un forte dolore al braccio
sinistro mentre effettuava una trazione alla sbarra presso la palestra __________
(cfr. doc. 1A1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 29 ottobre 2018
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi al braccio sinistro non
erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro,
essi non costituivano una lesione parificata ai postumi di un infortunio (doc. 1A12).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurato, rappresentato dalla RA 1 (cfr. doc. 1A17), in data
4 gennaio 2019 l’amministrazione ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (cfr. doc. A)
1.3. Contro la citata decisione su
opposizione l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
La sua patrocinatrice
sostiene che l’assicuratore dovrebbe assumere il caso in quanto siamo in
presenza di un infortunio e pure di una lesione parificabile:
" (…)
11. Alla
luce di quanto sopra, nel caso specifico si tratta di un evento improvviso
(verificatosi in un'unica occasione) ed involontario, verificatosi alla
sbarra in fase di trazione a seguito dello scivolamento di una mano. In tal
senso, il signor RI 1 ci tiene a precisare che è da un periodo di oltre 10 anni
che non fa trazioni alla sbarra e che l'ha fatto per la prima volta in quel
giorno senza alcun riscaldamento muscolare. Ovviamente il movimento è stato
brusco ed aggravato dal fatto che lo scivolamento della mano ha imposto un
movimento repentino del braccio sinistro, che ha avuto come conseguenze
l'intenso dolore al livello del bicipite prossimale. Il tutto fortunatamente
senza influssi di sorta sulla capacità lavorativa (si tratta dunque di un caso
bagatella).
Prove: c.s.
12. Il Dr.
med. __________ ha spiegato la motivazione clinica alla base della
problematica, indicando che il paziente nell'atto di sollevare il proprio corpo
di 80 kg con le braccia alla spalla ha avvertito un dolore forte alla spalla
sinistra. Egli ha sostenuto che il fattore esterno causale all'infortunio fosse
proprio il peso di 80 kg del corpo sollevato alla spalla da parte di una persona
non allenata, non avvezza alle attività manuali e di professione informatico.
Prove: c.s.
13. Alla
luce di quanto sopra, i requisiti della giurisprudenza ai fini di riconoscere
il fattore straordinario sono adempiuti ed il caso rientra nella casistica
dell'infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Ad ogni modo, ritenuto che la
sonografia ha evidenziato l'assenza di lesioni, ma che l'esistenza di uno
"stiramento muscolare" è stata comprovata per fatti concludenti,
anche in assenza del fattore esterno straordinario la sussunzione del caso
andrebbe sotto infortunio a mente dell'art. 6 LAINF.
Prove: c.s.
14. In
merito alla descrizione dell'accaduto, si fa presente come l'assicurato abbia
implementato la propria versione iniziale con delle argomentazioni aggiuntive,
che non sono per nulla in contrasto con quelle indicate nella dichiarazione
della prima ora. Egli ha sostenuto che nell'atto di "fare una trazione
alla sbarra ha sentito come un triplo strappo nel muscolo del braccio sinistro
e ha dovuto subito smettere l'allenamento in palestra". Nella successiva
versione fornita, l'assicurato ha semplicemente evidenziato come la mano gli
fosse scivolata dalla sbarra e come avesse quindi effettuato un movimento
scoordinato. Si evidenzia come le due versioni non siano affatto contrastanti,
ma s'implementino l'un l'altra, completando il quadro degli avvenimenti.
(…).
16. Secondo
la giurisprudenza federale, il sollevamento di pesi inferiori ai 100 kg non
viene considerato quale sforzo eccessivo qualora si tratti di assicurati
esercitanti attività manuali (STF U 252/06 del 04.05.2007; STFA U 144/06 del
23.05.2006, U 222/05 del 21.03.2006 e U 110/99 del 12.04.2000). Argomentando a
contrario, essendo l'assicurato un informatico di professione, non
svolgendo attività manuali, avendo lo stesso da poco iniziato degli esercizi in
palestra e svolgendo unicamente un corso di pilates una volta alla
settimana, il sollevamento da parte dello stesso di un peso di 80 kg
costituisce uno sforzo eccessivo nell'ambito di un evento straordinario
(dovendo gioco forza escludere l'atto ordinario della vita). Si giustifica
pertanto considerare l'evento de quo alla stregua d'infortunio, a mente
dell'art. 4 LPGA.
Prove: c.s.
17. Considerata
infine l'esistenza per atti concludenti di uno "stiramento
muscolare", anche in assenza del fattore esterno straordinario, si chiede
che la fattispecie venga considerata qua-le infortunio a mente dell'art. 6
LAINF. Ritenuto che l'CO 1 non ha proceduto ad approfondimenti medici su
quest'aspetto, si postula in via subordinata, di ritornare gli atti
all'amministrazione affinché predisponga i necessari complementi medici del caso,
atta ad avvalorare la propria posizione secondo cui non esiste alcun
"stiramento muscolare", rientrante nell'ambito dell'elenco di cui
all'art. 6 LAINF.” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta del 19
febbraio 2019 la CO 1 chiede di respingere il ricorso.
Il suo patrocinatore
sostiene innanzitutto che non si tratta di un infortunio, in quanto non vi è
stato nè un movimento scoordinato, nè uno sforzo manifestamente eccessivo:
" (…)
Si deve dunque ritenere, come rettamente avvenuto nella decisione
su opposizione, che la descrizione fedefacente dell'evento sia quella descritta
(peraltro in maniera circostanziata e chiara) in occasione del primo contatto
con l'assicurazione. Da quanto risulta dagli atti, una tale descrizione è
peraltro stata fornita anche al proprio medico curante, posto che ciò emerge
anche dal relativo rapporto medico (all. M1). Se ne deduce dunque che
debba dunque essere scartata a priori l'ipotesi di un movimento scoordinato
(data la priorità alla prima esposizione dettagliata, stante la quale
l'assicurato non avrebbe compiuto alcun movimento incongruo, avendo
espressamente escluso che fosse intervenuto qualsiasi movimento inusuale, tra
cui uno scivolamento o una caduta).
2.2.
Si deve qui escludere anche che il danno alla spalla subito dall'assicurato
sia da imputare ad uno sforzo manifestamente eccessivo.
La giurisprudenza, citata correttamente dalla decisione impugnata,
ammette l'esistenza di un fattore straordinario soltanto quando, sollevando o
spostando un peso, si produce una lesione a causa di uno sforzo straordinario,
cioè manifestamente eccessivo a dipendenza delle circostanze del caso
concreto (TCA 35.2014.101 del 13 aprile 2015). In materia di esercizi in
palestra, la giurisprudenza Friburghese ha escluso il carattere infortunistico
di una lesione alla spalla procuratasi da un assicurato eseguendo delle
trazioni alla sbarra (Kantonsgericht Freiburg, 605 2018 6 del 9 luglio 2018).
Cod. lod. Tribunale è giunto alla medesima conclusione in un caso di
sollevamento di un peso di 90 kg al bilanciere (TCA 35.2014.101 del 13 aprile
2015).
Nel concreto caso, dagli atti (e dalla motivazione del ricorso)
non emerge che l'assicurato abbia qualsiasi limite fisico che gli impedisca di
allenarsi in palestra.
L’età relativamente giovane del ricorrente dall'altro canto,
esclude che il semplice sollevamento del proprio peso corporeo compiendo delle
trazioni alla sbarra (esercizio di per sé molto comune negli allenamenti in
palestra) possa costituire uno sforzo manifestamente eccessivo, quand'anche il
soggetto non eserciti professionalmente un'attività manuale o non eseguisse
l'esercizio specifico da diverso tempo (aspetto che in ogni caso è solo
allegato, senza comprove). In queste circostanze, come rettamente considerato
dalla decisione impugnata, non si pub riconoscere che egli abbia compiuto uno
sforzo manifestamente eccessivo.
2.3.
Né in fase di opposizione, né in fase di ricorso, l'assicurato ha
dunque potuto dimostrare, secondo il necessario grado di verosimiglianza
preponderante, la riunione degli elementi costitutivi dell'infortunio, ragione
per cui un obbligo prestativo da parte dell'assicurazione è stato in questo
senso correttamente escluso. (…)” (Doc. III pag. 5-6)
Secondo il patrocinatore
dell’assicuratore LAINF non vi è neppure stata una lesione parificabile:
" (…)
Nel concreto caso, nessuno dei referti medici versati agli atti
evidenzia anche solo la possibilità (che comunque non sarebbe ancora sufficiente)
che l'assicurato abbia subito uno stiramento muscolare, anzi. Tutti i pareri
medici raccolti in fase istruttoria (sia quelli dei medici curanti, sia quelli
dei professionisti coinvolti dall'assicurazione) hanno escluso lesioni
muscolari o tendinee. Lo si evince in particolare anche dall'esito
dell'ecografia cui si è sottoposto il ricorrente subito il giorno successivo
all'evento, che non ha mostrato alcuna traccia di lesioni. Una tale valutazione
è stata in seguito confermata in ben due altre occasioni.
Non vi sono dunque in merito degli elementi discordanti di qualsiasi
sorta, secondo cui si possa giustificare un rinvio degli atti per ulteriori
accertamenti. Neppure nel ricorso l'assicurato fornisce alcun elemento per cui
sia necessario un qualsiasi approfondimento di carattere medico. Ammettere il
contrario sarebbe d'altronde anche incompatibile rispetto all'onere probatorio
in capo all'assicurato. (…)” (Doc. III pag. 7)
1.5. Il 18 marzo 2019 la
patrocinatrice del ricorrente ha inviato i seguenti ulteriori mezzi di prova:
" (…)
Al fine di poter comprovare il fatto che il ricorrente si recasse
unicamente al corso di pilates del martedì sera o ad eseguire gli esercizi a
terra prima del corso, produciamo la seguente documentazione:
- Doc. C: dichiarazione
di __________, datata 12.03.2019,
presente
al momento dei fatti;
- Doc. D: attestazione
di frequenza al corso di pilates, datata
07.03.2019;
- Doc. E: programma
corsi palestra 2016/2017 e 2017/2018
presso
la palestra "__________";
- Doc. F: dettaglio e statistiche ingressi in palestra dal
2016 al
2019.
Ciò comprova apertis verbis che il ricorrente non fosse affatto
avvezzo al sollevamento di pesi.” (Doc. VII)
Al riguardo il 29 marzo
2019 il rappresentante dell’assicuratore LAINF si è così espresso:
" (…)
1.
Per quanto attiene alla dichiarazione del fratello del ricorrente,
allestita ad hoc strumentalmente al ricorso, è recisamente contestata
nella sua valenza quale mezzo di prova, dato che chi l'ha redatta è persona
chiaramente vicina al ricorrente e che la stessa è stata allestita solo a
seguito della decisione su opposizione, del ricorso e della risposta di causa.
Sia come sia, la stessa non fa altro che confermare che l'evento
si è manifestato eseguendo un esercizio del tutto usuale e in maniera
perfettamente "normale", ovvero senza che sia intervenuto alcuno
"scivolamento", contrariamente a quanto si è tentato di dichiarare
nel ricorso. Anche volendo ammettere una qualsiasi valenza, la dichiarazione
conferma unicamente le tesi di risposta.
2.
Per quanto attiene al piano dei corsi e all'attestato di frequenza
prodotto, anche questi documenti non provano nulla di rilevante ai sensi del
ricorso, ma semmai il contrario.
Premesso che nulla esclude che l'assicurato potesse comunque
eseguire delle trazioni alla sbarra altrove, quand'anche non le eseguisse
abitualmente si potrebbe tutt'al più dedurre che egli non fosse specificamente
abituato alle stesse, ciò che comunque non è sufficiente a comprovare uno
sforzo manifestamente eccessivo ai sensi della giurisprudenza applicabile alla
fattispecie.
L'assicurato infatti, come attestano i documenti prodotti da cui
emerge anche la solida partecipazione ai corsi di pilates, risulta comunque in
forma fisica allenata e abituato comunque a (seppur diversi) esercizi fisici,
quand'anche non specificatamente alla sbarra.
L'esecuzione di una trazione a corpo libero, in situazione
"normale" -vale a dire in presenza di una persona in buono stato
fisico e di salute - rappresenta un atto ordinario e non può dunque in ogni
caso configurare uno sforzo eccessivo, dato che tale fattispecie per costante
giurisprudenza (cfr. STE 116 V 136, consid. 3.b, p. 139 e RAMI 1994, U 180, p.
38, consid. 2.) è adempiuta solo in presenza di uno sforzo manifestamente
eccessivo ("ausserordentlicher Kraftaufwand"), vale a dire in
presenza di una azione lesiva che richiede uno sforzo fisico manifestamente
al di fuori del comune ("Anstrengung... ausserordentlicher Art"). Per
tale ragione anche alla luce degli ulteriori mezzi di prova, non si possono che
ribadire le tesi di risposta.” (Doc. IX)
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al danno
alla salute interessante la spalla sinistra, oppure no.
2.2. Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti
scombinati o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze
esterne manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è
altrimenti la straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza
che non tutte le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V
232 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V
138 consid. 3a e b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5. Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili indubbiamente a una
malattia o a fenomeni degenerativi.
Con la revisione della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
2.6. Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7. Nella
concreta evenienza, nell’annuncio d’infortunio del 29 agosto 2018 è stato
indicato che l’assicurato il giorno precedente, “mentre effettuava una trazione
alla sbarra, sentiva un forte dolore al braccio sinistro, Palestra __________” (cfr.
doc. 1A1).
Il
2 settembre 2018, l’assicuratore LAINF ha interpellato il ricorrente invitandolo
a rinviare il modulo debitamente compilato e firmato.
L’assicurato ha così
risposto alle domande:
" Descriva
dettagliatamente la dinamica dell’evento.
Nel fare una trazione alla sbarra ho sentito come un triplo
strappo nel muscolo del braccio sinistro e ho subito dovuto smettere
l’allenamento in palestra.
È accaduto qualcosa di straordinario o contrario al programma che
ha contribuito all’evento, ad es. uno scivolamento o una caduta? Se sì: che
cosa?
No.
Quando ha accusato i primi dolori/disturbi? Come si sono
manifestate le lesioni?
Subito: la lesione non era visibile. (…)” (Doc. 1A3)
Nel certificato del 20
settembre 2018 il medico curante dr. __________ si è così espresso:
" (…)
Il paziente si è presentato in urgenza nella mia consultazione in
data 29.08.2018 riferendo che il giorno prima facendo delle trazioni alla
sbarra in palestra a freddo ha avvertito un forte dolore accompagnato da un
suono tipo “crak” alla spalla sinistra. Clinicamente il paziente aveva una
forte dolenzia a livello della testa dell’omero sinistro ventralmente con un
impaccio motorio. Non vi erano ematomi o altri segni clinici visibili. Ho
programmato un’ecografia di cui vi allego il risultato e che non ha mostrato
lesioni muscolo tendinee. Ho così potuto rassicurare il paziente
consigliandogli degli impacchi freddi e degli antiinfiammatori al bisogno. Non
ho più visto il paziente per l’infortunio in questione e non ho prescritto inabilità
lavorative.”
(Doc. 1M1)
In sede ricorsuale
l’assicurato ha fatto pervenire una dichiarazione di suo fratello, __________,
del seguente tenore:
" (…)
·
Frequento la medesima palestra di mio fratello, il __________ di __________,
con abbonamento annuale e accesso consentito nei giorni di martedì, giovedì e
sabato.
·
L’abbonamento è il medesimo di mio fratello, ma ci vediamo in
palestra solo il martedì nel tardo pomeriggio, quando lui viene per il corso di
pilates.
·
Ero presente al momento in cui mio fratello si è fatto male alla
spalla sollevandosi una sola volta sulla sbarra e ho assistito al suo esercizio
improvvisato.
·
Lui era appena arrivato, mentre io ero già in palestra e non l’ho
visto fare alcun riscaldamento, come al solito del resto.
·
Ho visto che RI 1 è subito sceso tenendosi la spalla sinistra con
la mano destra e lamentandosi di essersi fatto male.
·
RI 1 mi ha quindi detto che sperava che con un po’ di acqua
fredda e magari qualche sauna sarebbe passato, ma non deve aver funzionato.
·
Le trazioni alla sbarra non sono contemplate nelle sessioni del
corso di pilates e mio fratello non ha l’allenamento adeguato a compiere sforzi
simili. Al massimo lo vedo fare un po’ di stretching a terra prima del corso di
pilates e dopo il corso va a farsi una doccia e le saune.
·
Già il sollevamento di 2 confezioni di acqua, una per braccio,
per un peso complessivo di 18 kg., senza piegare le braccia, sono già uno
sforzo considerevole per una persona non allenata, quindi se valutiamo il
sollevamento di un peso oltre 4 volte superiore, di 80 kg., piegando le
braccia, senza nemmeno aver fatto un riscaldamento muscolare, ci rendiamo conto
che in proporzione è senza dubbio uno sforzo straordinario.” (Doc. C)
2.8. Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni
dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_827/2017 del 18
maggio 2018; DTF 143 V 168 consid. 5.2.2. pag. 174; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI
2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U
55, p. 363 consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.;
RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in
der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18 dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U
430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso concreto, in
ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di
poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica
dell’evento del 28 agosto 2018, su quanto figura nel formulario di annuncio di
infortunio e, soprattutto, nel questionario compilato il 2 settembre 2018
dall’assicurato medesimo, documenti dai quali risulta in maniera chiara e univoca
che RI 1 ha avvertito un forte dolore al braccio sinistro mentre effettuava una
trazione alla sbarra presso la palestra __________.
In
particolare, il TCA ritiene che, nello stabilire come si siano svolti i fatti,
decisivo risulti quanto personalmente indicato dall’assicurato nella sua prima descrizione
dettagliata dell’accaduto, rispondendo ai quesiti posti nel noto questionario.
In
tale contesto, va sottolineato che la prima volta in cui l’assicurato
entra in contatto diretto con il proprio assicuratore, è quando egli è chiamato
a compilare un questionario del genere di quello che figura agli atti sub
doc. 1A3, ritenuto che spetta al datore di lavoro normalmente notificare
all’assicuratore l’infortunio che gli è stato segnalato dal dipendente/assicurato,
utilizzando l’apposito modulo (“Notifica d’infortunio LAINF”) (cfr. STCA
35.2014.17 del 4 marzo 2015). Da qui l’importanza che rivestono le
dichiarazioni fornite dalla persona assicurata stessa in risposta alle domande
del questionario, volte proprio a chiarire, nel dettaglio, come si è svolto
l’evento annunciato.
Nella presente fattispecie
è quindi decisivo il fatto che alla specifica domanda volta a ottenere una
descrizione dettagliata del movimento incriminato compiuto, l’assicurato abbia
dichiarato che stava facendo una trazione alla sbarra e che non è avvenuto
nulla di particolare.
A
fronte della chiarezza della domanda posta e della relativa risposta fornita
dal ricorrente, il TCA non può considerare credibile quanto sostenuto solo in
un secondo momento, e meglio in sede di opposizione contro la decisione formale
di rifiuto del 29 ottobre 2018, allorquando la sua patrocinatrice ha dichiarato
che vi è stato uno scivolamento di una mano dalla sbarra (cfr. doc. 1A17),
descrizione che non si limita a completare - ma in realtà contraddice - la
prima versione dei fatti fornita.
Una
simile versione non figura peraltro nel primo certificato medico e neppure
nella dichiarazione del fratello __________.
Alla
luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale ritiene dunque che i disturbi nella
regione della spalla sinistra denunciati da RI 1, siano insorti in occasione di
una trazione alla sbarra, senza alcun scivolamento della mano.
2.9. Nel caso concreto non vi è
stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute si è,
infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone né con
oggetti.
Va, dunque, esaminato se si
possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo
manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge
all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di
un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo
manifestamente eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.5. e la
giurisprudenza ivi citata).
Affinché una lesione
corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai
sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
Alla luce di quanto
esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8) occorre subito escludere
che siamo in presenza di un movimento scoordinato.
A proposito dello sforzo manifestamente
eccessivo, il TCA ritiene che l’esercizio compiuto dall’assicurato (trazione
alla sbarra) tenuto conto anche del fatto che egli, seppure di professione
informatico, effettua regolarmente attività sportiva, che è nato nel 1974 e
pesa 80 kg, non presenta un carattere straordinario (cfr., in questo senso, la
sentenza 605.2018.6 del 9 luglio 2018 della Corte delle assicurazioni sociali del
Tribunale cantonale di Friborgo).
Il TCA deve così concludere
che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza
federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un
fattore esterno.
Di conseguenza, non si è
in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.10. Resta da stabilire se il caso
deve essere assunto dall’assicuratore contro gli infortuni sulla base dell’art.
6 cpv. 2 LAINF.
L’amministrazione lo nega,
sostenendo che non vi è stata nessuna lesione parificabile.
In particolare il medico
di fiducia dr. __________ nel certificato del 27 ottobre 2018 ha affermato che
“la diagnosi posta non fa parte delle lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio secondo art. 6/2 LAINF, in particolare non sono state documentate
lesioni a carattere traumatico” (cfr. doc. 1M3).
Il TCA constata che nell’annuncio
d’infortunio il datore di lavoro ha indicato come danno alla salute “Zerrung”
(cfr. doc. 1A1).
La
patrocinatrice dell’assicurato nella sua opposizione ha sottolineato che
“l’esistenza di uno stiramento muscolare è stato comprovato” (cfr. doc. 1A17) e
nel ricorso che “l’esistenza di uno stiramento muscolare è stato comprovato per
atti concludenti” (cfr. consid. 1.3.).
Lo stiramento muscolare (o
elongazione muscolare), che figura all’art. 6 cpv. 2 lett. c LAINF, è così
definito:
(…) una lesione che altera il normale tono
muscolare: pur con le debite semplificazioni, è una “via di mezzo” tra la
contrattura (che è un incremento involontario del tono muscolare) e lo strappo
(che è invece la rottura delle fibre muscolari). (…) Gli sportivi sanno molto
bene quanto possa essere frequente lo stiramento muscolare. Situazioni tipiche
che favoriscono l’insorgenza di tale fenomeno sono la mancanza di un riscaldamento
generale specifico, una preparazione fisica non idonea (https://www.guidasalute.it/dieta-del-minestrone/2507)
dinanzi a sforzi eccessivi, movimenti bruschi e violenti, problemi di natura
articolare, squilibri posturali, mancanza di coordinazione, condizioni
ambientali avverse (gelo), microtraumi ripetuti, abbigliamento e calzature non
idonee, recupero insufficiente dopo un precedente sforzo atletico. Riconoscere
uno stiramento è “relativamente” semplice. Rispetto alla contrattura – che
manifesta un dolore modesto e diffuso – lo stiramento è infatti un fenomeno che
si manifesta con un dolore acuto e improvviso, cui segue uno spasmo muscolare.
In alcuni casi il dolore non raggiunge picchi di gravità, e – essendo
sopportabile – induce molti sportivi a continuare nella loro pratica. Purtroppo,
proprio questa “tentazione” di continuare gli sforzi apre le strade per
aggravare notevolmente la situazione (strappo), per cui si consiglia di
fermarsi il prima possibile, anche se il dolore dovesse essere solo di lieve
entità. (…)”
(cfr. www.guida.salute.it/stiramentomuscolare)
Per un’approfondita
descrizione vedi pure “Muskelzerrung” in www.beobachter.ch/gesundheit/krankheit/muskelzerrung.
Per costante
giurisprudenza, lo stiramento muscolare deve essere diagnosticato dal medico
tramite un esame clinico:
" (…) Unter
Berücksichtigung all dieser Umstände vermögen die Berichte des Kreisarztes
sowie des Dr. med. S.________ denjenigen des erstbehandelnden Arztes (Dr. med.
B.________) nicht in Frage zu stellen, und es ist im Folgenden davon
auszugehen, dass sich die Versicherte am 31. Dezember 2003 eine Muskelzerrung
im Bereich der linken Schulter zugezogen hat. Daran ändern auch die von der
Vorinstanz zitierten Urteile nichts: Denn einerseits war auch im Urteil X. vom
10. Dezember 2001, U 20/00, nur eine Muskelzerrung im Bereich der proximalen
Adduktoren diagnostiziert, welche das Eidgenössische Versicherungsgericht
genügen liess; andererseits ist das Urteil Z. vom 7. Oktober 2003, U 332/02
(recte: 322/02), auf den hier zu beurteilenden Sachverhalt nicht anwendbar, da
dort nur der Arbeitgeber in der Unfallmeldung, nicht aber die Ärzte von einer
Muskelzerrung ausgingen.” (cfr. STFA U 222/05 del 21 marzo 2006 consid. 5.2)
Vedi pure “Muskelzerrung”,
art. cit.:
" (…) Bei
einer Muskelzerrung stellt der behandelnde Arzt die Diagnose ausschliesslich
anhand der auftretenden Symptome: Auftretende Schmerzen,
eine deutlich eingeschränkte Muskelfunktion, sowie zusätzliche Muskelkrämpfe
und eine Verhärtung des Muskels liefern klare Hinweise auf eine Muskelzerrung.
Um bei einem Verdacht auf eine Zerrung die Diagnose zu bekräftigen wird der
behandelnde Arzt den betroffenen Muskel auf Druckschmerz und Muskelhärte hin
abtasten. Hinzu kommt bei der Diagnose einer Muskelzerrung eine
Funktionsanalyse: Ob und wenn ja wie schmerzhaft ist die aktive und passive
Dehnung des betroffenen Muskels? Ist die Belastung des Muskels schmerzhaft? Wie
hoch ist der Kraftverlust, der durch die Muskelzerrung verursacht wird?
Bildgebende Diagnoseverfahren wie eine Ultraschalluntersuchung
oder eine Kernspintomographie kommen im Übrigen bei einer Muskelzerrung zur
Diagnose nicht zum Einsatz. Denn eine Zerrung führt nicht zu erkennbaren
Veränderungen der Muskelfasern und ist daher für bildgebende Diagnoseverfahren
und das Auge unsichtbar.”
Per quel che riguarda il
presente caso, nei certificati del dr. __________ del 20 settembre 2018
(riprodotto al consid. 2.4) e del 10 ottobre 2018 non figura una diagnosi
precisa bensì una descrizione di quanto da lui riscontrato (cfr. doc. 1M4):
" (…) si
tratta chiaramente di un infortunio, in quanto l’influsso è stato dannoso (ha
causato dolori e fastidi al paziente, seppure in assenza di lesioni
muscolo-tendinee all’ecografia eseguita), improvviso (il paziente sollevando il
proprio corpo con le braccia alla sbarra ha avvertito una fitta improvvisa
accompagnata da un rumore alla spalla sx), involontario (chiaramente!!!), e il
fattore esterno è motivato dalla forza di gravità applicata al peso del corpo
del paziente.”
Nel Rapporto relativo all’ecografia
del braccio sinistro effettuata il 29 agosto 2018 dalla dr.ssa __________
figurano le seguenti indicazioni:
" Referto:
Il tendine capo lungo del bicipite è nella norma, senza segni per
una tenosinovite.
Il muscolo bicipite non presenta alterazioni, come la restante
muscolatura del braccio prossimale. Non raccolte.
Alla contrazione il muscolo bicipite si contrae normalmente.
Conclusioni:
Esame nella norma.” (Doc. 1M2)
La patrocinatrice
dell’assicurato sostiene che uno stiramento è implicitamente diagnosticato.
Evidentemente un danno alla salute deve invece essere diagnosticato
esplicitamente dal medico.
In assenza di una precisa
diagnosi da parte del medico curante, si giustifica di accogliere la richiesta
subordinata del ricorrente e di rinviare gli atti all’amministrazione affinché
interpelli il dr. __________ chiedendogli di formularla. Qualora, dopo avere
sentito, se del caso, il proprio medico fiduciario, dovesse emergere che
l’assicurato ha subito uno stiramento (e non ad esempio una semplice
contrattura; sul tema cfr. STFA U 322/02 del 7 ottobre 2003, nella quale il
medico aveva diagnosticato una semplice distorsione), CO 1 dovrà esaminare se
tale danno alla salute non è prevalentemente causato dalla malattia.
Dopo avere compiuto tali
accertamenti, l’istituto assicuratore si pronuncerà nuovamente sull’esistenza o
meno di una lesione parificabile ai sensi dell’art. 6 cpv. 2 LAINF.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La decisione su opposizione del 4 gennaio 2019 è annullata e gli atti sono rinviati
all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà all’assicurato
l’importo di fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili
3. Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti