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35.2019.27

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 gennaio 2020Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente

presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità

lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica dell'assicurazione

obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione

antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo

dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Nel caso concreto, con la

decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha dichiarato la ricorrente in

grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività

lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico

(cfr. doc. A, p. 9: “L’assicurata deve pertanto essere considerata totalmente

abile al lavoro in attività leggere come operaia generica con possibilità di

appoggiare le braccia al banco.”).

In proposito, questo

Tribunale constata che, a seguito della sentenza di rinvio 35.2012.67 dell’11

luglio 2013, l’amministrazione ha fatto periziare l’insorgente, dapprima, dal

dott. __________, spec. FMH in neurologia e, in seguito, dal dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedia e ortopedia.

In occasione del consulto

del 4 dicembre 2013, il neurologo interpellato dalla CO 1 ha refertato un

“quadro clinico coerente con la sintomatologia prevalentemente algica, di una

lieve plessopatia brachiale superiore destra, in stato dopo rottura della

cuffia dei rotatori ed intervento di sutura.” (doc. M 74).

Da parte sua, riscontrata a

margine della visita del 29 gennaio 2014 una “estrema discrepanza tra il

reperto oggettivabile ed i disturbi accusati dalla paziente”, il dott. __________

ha espresso le seguenti considerazioni a proposito della capacità/esigibilità

lavorativa di quest’ultima:

" (…) In

conclusione ritengo quindi che la valutazione di una IMI e di una capacità

lavorativa debba essere valutata in base a reperti medici oggettivabili con una

valutazione quindi medico-teorica.

Personalmente ritengo che questa paziente possa svolgere la sua attività

lavorativa di custode in modo praticamente completo.

Vi potrebbe essere eventualmente comprensibilmente una limitazione

per quanto riguarda le attività che comportano l’abduzione frequentemente delle

braccia oltre l’orizzontale, il sollevamento di peso importante oltre

l’orizzonte.

Non penso tuttavia che queste attività influiscono in modo

sostanziale nella professione di custode.

In ogni caso per una attività più leggera come ad esempio

operaio generico con possibilità di appoggiare le braccia al banco sicuramente

questa attività potrà essere considerata esigibile nella misura del 100%. (…).”

(doc. M 75, p. 3 – il corsivo è del redattore)

Tutto ben considerato, il

TCA non vede motivi che gli impongano di discostarsi dalla valutazione

dell’esigibilità lavorativa espressa dallo specialista consultato

dall’amministrazione, motivi che nemmeno il rappresentante dell’assicurata è d’altronde

stato in grado d’individuare (cfr. doc. I).

Del resto, nella sentenza

32.2014.63

del 2 giugno 2015 relativa alla stessa assicurata, emanata in

materia di assicurazione per l’invalidità e cresciuta incontestata in

giudicato, questa Corte ha già accertato l’esistenza di una piena capacità

lavorativa in attività sostitutive adeguate:

" Ritenuto

come le succitate perizie e valutazioni mediche siano complete, concludenti e

prive di contraddizioni (DTF 125 V 351), considerato inoltre che l’assicurata

non ha prodotto documentazione che metta in dubbio la fedefacenza di tali

valutazioni, rilevata la convergenza di valutazione tra AI e LAINF, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 551 e 572), questa Corte ritiene

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’assicurata

è totalmente abile in attività adeguate rispettanti le succitate limitazioni

fisiche. Sono queste le attività in cui l’interessata risulta mettere a maggior frutto la sua residua capacità

lavorativa.” (il corsivo è del

redattore)

Sempre in quella

pronunzia, sono pure state precisate le attività concrete che entrano in linea

di conto alla luce delle limitazioni funzionali definite in sede peritale:

" (…) In

concreto, nel complemento peritale 8 aprile 2014 il dr. __________ ha descritto

la tipologia di un’attività leggera o medio-leggera, facendo presente che

l’assicurata deve evitare di alzare il braccio ripetutamente sopra

l’orizzontale e non debba utilizzare il braccio destro (la ricorrente è

destrimane) con forza e contro resistenza (doc. AI 84).

In merito all’esigibilità lavorativa in attività adeguate di

persone, come l’assicurata, con limitazioni all’arto superiore destro,

pertinentemente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha esposto la seguente

giurisprudenza:

“In

una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 - integralmente

confermata dal TFA con STFA U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo lodevole

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto come reintegrabile nel

mondo del lavoro (in un'attività adeguata a tempo pieno), un'assicurata che,

secondo l'avviso dei medici, aveva la mano sinistra infortunata praticamente

inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza. II TFA è

pervenuto alla medesima conclusione nella STFA U 240/99 del 7 agosto 2001,

parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, pag. 347, concernente un assicurato

che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore

destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri,

che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra ed il sollevamento di

pesi superiori ai 2Kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano). È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un'attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano contro laterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell'estremità superiore sinistra - di una sindrome

dolorosa da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve

artrosi dell'articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell'articolazione

radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra - dì una

leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell'articolazione radio-ulnare distale, un'incipiente artrosi

dell'articolazione radio-carpale e una lieve neuropatia del mediano (STCA del 3

marzo 2005 nella causa P., inc. no. 35.2004.38). Con STFA I 27/06 e U 18/06 del

24.

agosto 2006, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno

semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come

lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o

in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici

alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un'importante rottura

della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei

muscoli sovra- e infra spinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e

lussazione del tendine del bicipite), di un Ufficio dell'assicurazione

invalidità del Cantone Ticino 9 artrosi dell'articolazione acromio-claveare e

di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:

spalla congelata post-traumatica). (…)” (risposta pagg.8/9)

Altrettanto pertinentemente l’amministrazione ha ritenuto che per

l’assicurata entrano in linea di conto attività semplici e ripetitive nel

settore dell’accoglienza e ricezione, nella vendita oppure quale operaria

generica ad esempio con compiti di assemblaggio di componentistica leggera,

controllo qualità, rifiniture, etichettatura.

Oltre a queste attività vanno considerate anche tutte quelle con

mansioni di sorveglianza. Attività queste che sono state del resto elencate

nella decisione contestata (cfr. consid. 2.9

in fine).”

In esito a tutto quanto

precede, va dunque ritenuta accertata, perlomeno con il grado della

verosimiglianza preponderante, la piena capacità lavorativa dell’assicurata in

attività lavorative confacenti.

2.2.4

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Preliminarmente,

occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la

valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in

cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,

i redditi del 2009).

Per quanto

concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza

il danno alla salute, la ricorrente, nel 2009, avrebbe realizzato un

guadagno annuo lordo pari a fr. 55'458 (cfr. doc. A, p. 9).

Questo valore, non

contestato dall’insorgente (cfr. doc. I), può essere fatto proprio dal TCA.

2.2.5

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.2.6

Nella presente fattispecie,

l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'446 il reddito da invalido,

facendo capo alla tabella RSS TA1 2008, media totale, livello di

qualifica 4 (“attività semplici e ripetitive”), donne, aggiornato al 2009,

senza applicare alcuna deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. A,

p. 9).

Con la propria

impugnativa, l’assicurata contesta l’entità del reddito da invalido soltanto

nella misura in cui l’amministrazione non ha operato alcuna riduzione sociale

(cfr. doc. I, p. 3).

Il TCA può pertanto limitare

il proprio esame alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure

no, a negare l’applicazione di una deduzione sociale sul reddito statistico da

invalido.

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

In concreto, la ricorrente

sostiene che il reddito da invalido andrebbe decurtato del 10% almeno per

tenere conto della “… incidenza dell’attività leggera in un’attività comunque

adeguata che tutti i medici hanno riscontrato …” (doc. I, p. 3).

Secondo la più recente

giurisprudenza federale, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti

dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro

che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o

al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di

attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio

2019.

consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie, dalla

documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore

destro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di

rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare di abdurre il

braccio oltre l’orizzontale e di compiere con il medesimo movimenti ripetitivi

e contro resistenza (cfr. doc. M 71 p. 12 e doc. M 75, p. 3).

Secondo questo Tribunale, tenuto

conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che la ricorrente

beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora

sufficientemente ampio, motivo per il quale è a ragione che la CO 1 ha negato

l’applicazione di una riduzione sociale in ragione degli effetti legati al

danno alla salute (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del

10.

settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti

funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto

di pesi superiori ai 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore

massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva

alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro oppure la succitata STF

8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado d’impiegare il

suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive).

In questo contesto, è

utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere

lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico

da invalido. Il semplice fatto che

siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione

di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di

qualifica 4, già un gran

numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018

consid. 5.2.2.2 e riferimenti).

Anche i restanti fattori

elencati nella DTF 126 V 80 non giustificano una riduzione percentuale del

reddito statistico da invalido, ciò che del resto il ricorrente neppure

pretende.

Il reddito da invalido ammonta

quindi a fr. 52'446.

Ora, confrontando i fr.

52'446 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il

danno alla salute, e cioè fr. 55'458 (cfr. supra, consid. 2.2.4.), risulta

che la sua perdita di guadagno ammonta al 5.43%, arrotondata al 5%.

Siccome il grado

d’invalidità dell’assicurata non raggiunge la soglia minima legale del 10%, la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale le è stata negata una

rendita d’invalidità, deve essere confermata.

2.3

Diritto all’IMI?

2.3.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.3.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.3.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.3.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.3.5

Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha rifiutato

l’assegnazione alla ricorrente di un’IMI (cfr. doc. A, p. 11).

A margine della visita peritale

del 29 gennaio 2014, il chirurgo ortopedico appena citato ha in effetti negato che

fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza di una menomazione

importante e durevole dell’integrità fisica (cfr. doc. M 75, p. 3: “Per quanto

riguarda la IMI, secondo le tabelle Suva un’abduzione di 30 gradi oltre

l’orizzonte dà diritto ad una IMI del 10% secondo la tabella 1.2. In questo

caso si nota chiaramente che la paziente può produrre un’abduzione del braccio

a più di 150 gradi ciò che corrisponde praticamente quasi alla normalità.

Considerata inoltre una eventuale periartrite omero-scapolare, in base all’utilizzo

pressoché normale constatato dalle fotografie e dai filmati, ritengo si possa

eventualmente considerare una forma di periartrite omero-scapolare di grado

leggero che non dà diritto ad una IMI.”).

Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere

squisitamente medico, considerato che al riguardo la ricorrente non ha

sollevato alcuna motivata obiezione, il TCA ritiene che l’apprezzamento della

menomazione dell’integrità espresso dal dott. __________ possa validamente

costituire da fondamento al proprio giudizio.

È vero che, in precedenza,

il dott. __________, consulente medico della CO 1, aveva valutato in un 10% la

menomazione dell’integrità di cui era portatrice l’assicurata, costituita da

una paresi del nervo toracico lungo (rapporto del 21 giugno 2010 - doc.

M 67, p. 2).

Al riguardo, è utile

segnalare che, in una sentenza 35.2015.100 del 4 maggio 2016 consid. 2.3.5.,

cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte aveva fatto proprio il parere

del medico fiduciario dell’assicuratore in questione, secondo il quale solo una paresi – e quindi solo la

lesione della parte motorica del nervo – dà diritto a un’IMI secondo le

tabelle Suva (nelle tabelle Suva n. 1.2 e 2.2 si parla di “paralisi”

nervosa; da notare che i termini di “paralisi” e di “paresi” non sono

sinonimi, visto che la paralisi implica l’abolizione completa della motilità,

mentre in caso di paresi la motilità è soltanto limitata).

Ora, in occasione del

consulto del 4 dicembre 2013 (cfr. doc. M 74, p. 2), il neurologo dott. __________

ha diagnosticato la presenza di una lieve plessopatia brachiale superiore

destra, correlante con una sintomatologia prevalentemente algica. Da questo

documento non risulta dunque un coinvolgimento della parte motorica del nervo,

ragione per la quale non sono (più) dati i presupposti per riconoscere un’IMI.

In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI,

il ricorso di RI 1 non può

dunque essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti