35.2019.27
Lasciata aperta questione tempestività del ricorso (principio notificazione fittizia). Determinazione del diritto alla rendita (discussa in particolare riduzione sociale per limitazioni dipendenti dal danno alla salute) e all'IMI (differenza tra paralisi nervosa e paresi)
13 gennaio 2020Italiano32 min
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.27
mm
Lugano
13 gennaio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 dicembre 2018 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 17 giugno 2007, RI 1,
dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di custode a tempo
parziale e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso la CO 1 (ora CO 1), è scivolata sul pavimento bagnato e ha
battuto contro un muro la parte destra del viso e la spalla destra, riportando
la rottura della cuffia rotatoria della spalla destra.
L’assicuratore infortuni
ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con sentenza 35.2012.67
dell’11 luglio 2013, questo Tribunale ha accolto ai sensi dei considerandi il
ricorso interposto dall’assicurata contro la decisione su opposizione 2 luglio
2012 dell’CO 1, nel senso che gli atti sono stati retrocessi a quest’ultima
affinché ordinasse un approfondimento peritale in merito alla capacità
lavorativa a decorrere dal 1° novembre 2009 e all’entità della menomazione
dell’integrità.
1.3. Esperiti gli accertamenti
ordinati dal TCA, con decisione formale del 9 settembre 2014, l’amministrazione
ha dichiarato estinto a far tempo dal 1° novembre 2009 il diritto alle prestazioni
di corta durata (cura medica + indennità giornaliera) e ha negato il diritto
alla rendita d’invalidità e all’indennità per menomazione dell’integrità (IMI)
(doc. A 163).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. __________ per conto dell’assicurata (doc. A 166), in data
27 dicembre 2018, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(cfr. doc. A).
1.4. Con ricorso del 5 febbraio
2019, RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano rinviati all’assicuratore
convenuto per un complemento istruttorio e, in ogni caso, le sia riconosciuta
una rendita d’invalidità del 15% a contare dal 1° novembre 2009.
Questi in particolare gli
argomenti che sono stati sviluppati dall’insorgente:
" (…) Abbiamo
detto che le conclusioni mediche dei medici che hanno visitato la signora RI 1
non sono per nulla chiare nel valutare la residua capacità al lavoro
dell’assicurata. Va altresì detto che il rapporto investigativo non può essere
ritenuto concludente quanto lo vorrebbe il dr. __________. Sia al riguardo
quanto riferito dal dr. __________.
… Alla luce di quanto figura agli atti segnatamente il responso
dato in precedenza, ci pare assolutamente fuori luogo ed ingiustificato ritenere
le conclusioni fatte proprie dall’CO 1 nella propria decisione. Di contro
appare assolutamente necessario che vengano esperiti ulteriori accertamenti che
d’acchito si rendono necessari.
… Inoltre, alla luce di quello che sarà il risultato di tali accertamenti,
dovranno comunque essere rivisti anche gli aspetti connessi alla determinazione
dell’imi, che comunque si chiede venga confermata quanto meno nella misura del
15% riconosciuta da dr. __________ in un primo tempo.
… A prescindere da quanto precede, nel raffronto dei redditi al
termine delle motivazioni di cui alla decisione, l’CO 1 ha omesso di valutare
l’incidenza dell’attività leggera in un’attività comunque adeguata che tutti i
medici hanno riscontrata e che impone una riduzione in misura di almeno il 10%,
come da costante giurisprudenza.
Così facendo, in tutti i casi risulta perlomeno una rendita del
15%, che dev’essere in tutti i casi riconosciuta all’assicurata a far tempo dal
1.11.2009.” (doc. I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato, in via principale, che l’impugnativa venga dichiarata
irricevibile in quanto tardiva e, in via subordinata, che essa venga
respinta nel merito (cfr. doc. VII).
1.6. In data 3 maggio 2019, il
patrocinatore della ricorrente ha formulato alcune osservazioni in merito
all’eccezione d’intempestività sollevata dall’amministrazione (doc. XV +
allegato).
1.7. Il 7 maggio 2019, il TCA ha
interpellato la dirigenza della Posta CH SA – Base di distribuzione di
Cadenazzo, al fine di ottenere delle precisazioni in merito al recapito
dell’invio in questione (doc. XVII).
La risposta è pervenuta al
Tribunale in data 9 maggio 2019 (doc. XVIII).
L’istituto assicuratore
resistente si è pronunciato in proposito (e pure sulle osservazioni 3 maggio
2019 dell’avv. RA 1) in data 20 maggio 2019 (doc. XXI), mentre il
rappresentante dell’assicurata lo ha fatto l’11 giugno 2019 (doc. XXIV).
in diritto
in ordine
2.1. In concreto, a titolo
principale, l’assicuratore convenuto chiede che il ricorso di RI 1 venga
dichiarato irricevibile in ordine in quanto tardivo (cfr. doc. VII, p. 3 s.:
“Nell’evenienza concreta è opportuno preliminarmente osservare che l’avvocato RA
1 doveva attendersi l’emanazione della decisione su opposizione, avendo lo
stesso comunicato in data 9 ottobre 2018 alla CO 1 l’assunzione del patrocinio
dell’assicurata e richiesto una copia degli atti.
Dal doc. 1 si evince che
la decisione su opposizione inviata dalla convenuta il 27 dicembre 2019 per
lettera raccomandata è giunta all’Ufficio postale per la sua distribuzione il
28 dicembre 2018 e lì trattenuta per ordine dell’avv. RA 1 fino al 7 gennaio
2019, quando è stata ritirata dallo stesso. Ne discende che la decisione su
opposizione è considerata regolarmente notificata 7 giorni dopo secondo la
teoria della finzione della notifica, vale a dire il 4 gennaio 2019. Il termine
di 30 giorni per ricorrente è quindi iniziato a decorrere il 5 gennaio 2019,
così come previsto dall’art. 38 cpv. 1 LPGA ed è scaduto domenica 3 febbraio
2019, riportato a lunedì 4 febbraio 2019, così come stabilito dall’art. 38 cpv.
3 LPGA. L’atto ricorsuale inoltrato il 5 febbraio 2019 dall’avv. RA 1 è
pertanto tardivo.”).
Chiamato a pronunciarsi in
merito all’eccezione d’intempestività del ricorso sollevata dall’amministrazione,
il TCA rileva che, secondo la giurisprudenza federale, il principio della
notificazione fittizia presuppone che il destinatario dovesse attendersi la
notificazione in questione (cfr. DTF 134 V 49 consid. 4).
Dagli atti di causa risulta
che la decisione formale è stata emessa il 9 settembre 2014 (doc. A 163), che
il 10 ottobre 2014 l’avv. __________ ha interposto opposizione (doc. A 166),
che il 9 ottobre 2018 l’avv. RA 1 ha comunicato all’assicuratore di avere nel
frattempo assunto il patrocinio dell’assicurata, chiedendo di ricevere il
relativo incarto in visione (doc. A 170) e, infine, che il 27 dicembre 2018 la CO
1 ha rilasciato la decisione su opposizione impugnata, alla quale è stata
acclusa la documentazione richiesta dal rappresentante (doc. A, in particolare
la p. 5: “In data 09.10.18 l’avvocato RA 1 ha richiesto copia degli atti,
segnalando all’CO 1 l’assunzione del patrocinio dell’opponente. Copia degli
atti della pratica (all. A1 – A170 e M1 – M75) vengono trasmessi in allegato
alla presente decisione al nuovo rappresentante legale dell’assicurata.” e p.
11).
Ora, ci si può chiedere se
l’avv. RA 1 dovesse veramente attendersi l’intimazione della decisione su
opposizione da parte dell’amministrazione, visto che, poco prima, egli aveva
chiesto di poter accedere agli atti dell’incarto allo scopo verosimilmente di
completare l’opposizione, motivata in modo sommario dal precedente
rappresentante. Il TCA ritiene di potersi esimere dall’approfondire oltre tale
aspetto, posto che il ricorso deve comunque essere respinto nel merito, così
come verrà meglio dimostrato nei considerandi che seguono.
nel merito
2.2. Diritto alla rendita
d’invalidità?
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale
presumibilmente permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde
al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre
concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate
funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente
presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità
lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al
massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica dell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità:
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione
antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo
dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2.3
Nel caso concreto, con la
decisione su opposizione impugnata, la CO 1 ha dichiarato la ricorrente in
grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un’attività
lavorativa alternativa, compatibile con il suo danno alla salute infortunistico
(cfr. doc. A, p. 9: “L’assicurata deve pertanto essere considerata totalmente
abile al lavoro in attività leggere come operaia generica con possibilità di
appoggiare le braccia al banco.”).
In proposito, questo
Tribunale constata che, a seguito della sentenza di rinvio 35.2012.67 dell’11
luglio 2013, l’amministrazione ha fatto periziare l’insorgente, dapprima, dal
dott. __________, spec. FMH in neurologia e, in seguito, dal dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedia e ortopedia.
In occasione del consulto
del 4 dicembre 2013, il neurologo interpellato dalla CO 1 ha refertato un
“quadro clinico coerente con la sintomatologia prevalentemente algica, di una
lieve plessopatia brachiale superiore destra, in stato dopo rottura della
cuffia dei rotatori ed intervento di sutura.” (doc. M 74).
Da parte sua, riscontrata a
margine della visita del 29 gennaio 2014 una “estrema discrepanza tra il
reperto oggettivabile ed i disturbi accusati dalla paziente”, il dott. __________
ha espresso le seguenti considerazioni a proposito della capacità/esigibilità
lavorativa di quest’ultima:
" (…) In
conclusione ritengo quindi che la valutazione di una IMI e di una capacità
lavorativa debba essere valutata in base a reperti medici oggettivabili con una
valutazione quindi medico-teorica.
Personalmente ritengo che questa paziente possa svolgere la sua attività
lavorativa di custode in modo praticamente completo.
Vi potrebbe essere eventualmente comprensibilmente una limitazione
per quanto riguarda le attività che comportano l’abduzione frequentemente delle
braccia oltre l’orizzontale, il sollevamento di peso importante oltre
l’orizzonte.
Non penso tuttavia che queste attività influiscono in modo
sostanziale nella professione di custode.
In ogni caso per una attività più leggera come ad esempio
operaio generico con possibilità di appoggiare le braccia al banco sicuramente
questa attività potrà essere considerata esigibile nella misura del 100%. (…).”
(doc. M 75, p. 3 – il corsivo è del redattore)
Tutto ben considerato, il
TCA non vede motivi che gli impongano di discostarsi dalla valutazione
dell’esigibilità lavorativa espressa dallo specialista consultato
dall’amministrazione, motivi che nemmeno il rappresentante dell’assicurata è d’altronde
stato in grado d’individuare (cfr. doc. I).
Del resto, nella sentenza
32.2014.63
del 2 giugno 2015 relativa alla stessa assicurata, emanata in
materia di assicurazione per l’invalidità e cresciuta incontestata in
giudicato, questa Corte ha già accertato l’esistenza di una piena capacità
lavorativa in attività sostitutive adeguate:
" Ritenuto
come le succitate perizie e valutazioni mediche siano complete, concludenti e
prive di contraddizioni (DTF 125 V 351), considerato inoltre che l’assicurata
non ha prodotto documentazione che metta in dubbio la fedefacenza di tali
valutazioni, rilevata la convergenza di valutazione tra AI e LAINF, richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 551 e 572), questa Corte ritiene
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante che l’assicurata
è totalmente abile in attività adeguate rispettanti le succitate limitazioni
fisiche. Sono queste le attività in cui l’interessata risulta mettere a maggior frutto la sua residua capacità
lavorativa.” (il corsivo è del
redattore)
Sempre in quella
pronunzia, sono pure state precisate le attività concrete che entrano in linea
di conto alla luce delle limitazioni funzionali definite in sede peritale:
" (…) In
concreto, nel complemento peritale 8 aprile 2014 il dr. __________ ha descritto
la tipologia di un’attività leggera o medio-leggera, facendo presente che
l’assicurata deve evitare di alzare il braccio ripetutamente sopra
l’orizzontale e non debba utilizzare il braccio destro (la ricorrente è
destrimane) con forza e contro resistenza (doc. AI 84).
In merito all’esigibilità lavorativa in attività adeguate di
persone, come l’assicurata, con limitazioni all’arto superiore destro,
pertinentemente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha esposto la seguente
giurisprudenza:
“In
una sentenza dell'11 settembre 2000 nella causa C.-F., inc. 35.1997.23 - integralmente
confermata dal TFA con STFA U 449/00 dell'8 maggio 2002 -, questo lodevole
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha riconosciuto come reintegrabile nel
mondo del lavoro (in un'attività adeguata a tempo pieno), un'assicurata che,
secondo l'avviso dei medici, aveva la mano sinistra infortunata praticamente
inutilizzabile, ad eccezione per delle prese a tre dita senza forza. II TFA è
pervenuto alla medesima conclusione nella STFA U 240/99 del 7 agosto 2001,
parzialmente pubblicata in RAMI 2001 U 439, pag. 347, concernente un assicurato
che, a causa dei disturbi e dei deficit funzionali all'estremità superiore
destra, è stato dichiarato in grado di svolgere lavori manuali molto leggeri,
che non richiedono l'impiego di forza con la mano destra ed il sollevamento di
pesi superiori ai 2Kg (e pertanto ritenuto praticamente monco di una mano). È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un'attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano contro laterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell'estremità superiore sinistra - di una sindrome
dolorosa da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una lieve
artrosi dell'articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi dell'articolazione
radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a destra - dì una
leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell'articolazione radio-ulnare distale, un'incipiente artrosi
dell'articolazione radio-carpale e una lieve neuropatia del mediano (STCA del 3
marzo 2005 nella causa P., inc. no. 35.2004.38). Con STFA I 27/06 e U 18/06 del
24.
agosto 2006, il TFA ha dichiarato in grado di svolgere a tempo pieno
semplici mansioni di sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come
lavori in un chiosco nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o
in un magazzino, un assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici
alla spalla destra con irradiazione al braccio destro, di un'importante rottura
della cuffia dei rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei
muscoli sovra- e infra spinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e
lussazione del tendine del bicipite), di un Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino 9 artrosi dell'articolazione acromio-claveare e
di una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale:
spalla congelata post-traumatica). (…)” (risposta pagg.8/9)
Altrettanto pertinentemente l’amministrazione ha ritenuto che per
l’assicurata entrano in linea di conto attività semplici e ripetitive nel
settore dell’accoglienza e ricezione, nella vendita oppure quale operaria
generica ad esempio con compiti di assemblaggio di componentistica leggera,
controllo qualità, rifiniture, etichettatura.
Oltre a queste attività vanno considerate anche tutte quelle con
mansioni di sorveglianza. Attività queste che sono state del resto elencate
nella decisione contestata (cfr. consid. 2.9
in fine).”
In esito a tutto quanto
precede, va dunque ritenuta accertata, perlomeno con il grado della
verosimiglianza preponderante, la piena capacità lavorativa dell’assicurata in
attività lavorative confacenti.
2.2.4
Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute
infortunistico.
Preliminarmente,
occorre precisare che, in ossequio alla DTF 128 V 174 consid. 4a, per la
valutazione del grado d’invalidità fanno stato i redditi riferiti all’anno in
cui sarebbe insorto l’eventuale diritto alla rendita di invalidità (in casu,
i redditi del 2009).
Per quanto
concerne il reddito da valido, l’amministrazione ha indicato che, senza
il danno alla salute, la ricorrente, nel 2009, avrebbe realizzato un
guadagno annuo lordo pari a fr. 55'458 (cfr. doc. A, p. 9).
Questo valore, non
contestato dall’insorgente (cfr. doc. I), può essere fatto proprio dal TCA.
2.2.5
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1
consid. 5.
2.2.6
Nella presente fattispecie,
l’istituto convenuto ha quantificato in fr. 52'446 il reddito da invalido,
facendo capo alla tabella RSS TA1 2008, media totale, livello di
qualifica 4 (“attività semplici e ripetitive”), donne, aggiornato al 2009,
senza applicare alcuna deduzione sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. A,
p. 9).
Con la propria
impugnativa, l’assicurata contesta l’entità del reddito da invalido soltanto
nella misura in cui l’amministrazione non ha operato alcuna riduzione sociale
(cfr. doc. I, p. 3).
Il TCA può pertanto limitare
il proprio esame alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata, oppure
no, a negare l’applicazione di una deduzione sociale sul reddito statistico da
invalido.
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre esaminare le circostanze specifiche del caso
concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del
salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,
percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che
possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
In concreto, la ricorrente
sostiene che il reddito da invalido andrebbe decurtato del 10% almeno per
tenere conto della “… incidenza dell’attività leggera in un’attività comunque
adeguata che tutti i medici hanno riscontrato …” (doc. I, p. 3).
Secondo la più recente
giurisprudenza federale, una riduzione sociale per le limitazioni dipendenti
dal danno alla salute si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro
che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o
al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di
attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio
2019.
consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno all’arto superiore
destro, RI 1 sarebbe ancora in grado di esercitare, senza limiti di tempo o di
rendimento, un’attività lavorativa leggera, in cui possa evitare di abdurre il
braccio oltre l’orizzontale e di compiere con il medesimo movimenti ripetitivi
e contro resistenza (cfr. doc. M 71 p. 12 e doc. M 75, p. 3).
Secondo questo Tribunale, tenuto
conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che la ricorrente
beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora
sufficientemente ampio, motivo per il quale è a ragione che la CO 1 ha negato
l’applicazione di una riduzione sociale in ragione degli effetti legati al
danno alla salute (in questo senso, si veda, ad esempio, la STF 8C_122/2019 del
10.
settembre 2019 consid. 4.3.1.4, concernente un assicurato i cui limiti
funzionali riguardavano i movimenti ripetitivi del gomito destro e il trasporto
di pesi superiori ai 7 kg, precisato che quest’ultimo costituiva un valore
massimo nel senso che il trasporto di pesi, anche di minore entità, doveva
alternarsi a periodi di riposo per il braccio destro oppure la succitata STF
8C_174/2019 consid. 5.2.2, riguardante un’assicurata in grado d’impiegare il
suo arto superiore sinistro soltanto in attività leggere e non ripetitive).
In questo contesto, è
utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere
lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico
da invalido. Il semplice fatto che
siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione
di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di
qualifica 4, già un gran
numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018
consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
Anche i restanti fattori
elencati nella DTF 126 V 80 non giustificano una riduzione percentuale del
reddito statistico da invalido, ciò che del resto il ricorrente neppure
pretende.
Il reddito da invalido ammonta
quindi a fr. 52'446.
Ora, confrontando i fr.
52'446
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il
danno alla salute, e cioè fr. 55'458 (cfr. supra, consid. 2.2.4.), risulta
che la sua perdita di guadagno ammonta al 5.43%, arrotondata al 5%.
Siccome il grado
d’invalidità dell’assicurata non raggiunge la soglia minima legale del 10%, la
decisione su opposizione impugnata mediante la quale le è stata negata una
rendita d’invalidità, deve essere confermata.
2.3
Diritto all’IMI?
2.3.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.3.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.3.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss.
consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.3.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.3.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha rifiutato
l’assegnazione alla ricorrente di un’IMI (cfr. doc. A, p. 11).
A margine della visita peritale
del 29 gennaio 2014, il chirurgo ortopedico appena citato ha in effetti negato che
fossero adempiuti i presupposti per riconoscere l’esistenza di una menomazione
importante e durevole dell’integrità fisica (cfr. doc. M 75, p. 3: “Per quanto
riguarda la IMI, secondo le tabelle Suva un’abduzione di 30 gradi oltre
l’orizzonte dà diritto ad una IMI del 10% secondo la tabella 1.2. In questo
caso si nota chiaramente che la paziente può produrre un’abduzione del braccio
a più di 150 gradi ciò che corrisponde praticamente quasi alla normalità.
Considerata inoltre una eventuale periartrite omero-scapolare, in base all’utilizzo
pressoché normale constatato dalle fotografie e dai filmati, ritengo si possa
eventualmente considerare una forma di periartrite omero-scapolare di grado
leggero che non dà diritto ad una IMI.”).
Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere
squisitamente medico, considerato che al riguardo la ricorrente non ha
sollevato alcuna motivata obiezione, il TCA ritiene che l’apprezzamento della
menomazione dell’integrità espresso dal dott. __________ possa validamente
costituire da fondamento al proprio giudizio.
È vero che, in precedenza,
il dott. __________, consulente medico della CO 1, aveva valutato in un 10% la
menomazione dell’integrità di cui era portatrice l’assicurata, costituita da
una paresi del nervo toracico lungo (rapporto del 21 giugno 2010 - doc.
M 67, p. 2).
Al riguardo, è utile
segnalare che, in una sentenza 35.2015.100 del 4 maggio 2016 consid. 2.3.5.,
cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte aveva fatto proprio il parere
del medico fiduciario dell’assicuratore in questione, secondo il quale solo una paresi – e quindi solo la
lesione della parte motorica del nervo – dà diritto a un’IMI secondo le
tabelle Suva (nelle tabelle Suva n. 1.2 e 2.2 si parla di “paralisi”
nervosa; da notare che i termini di “paralisi” e di “paresi” non sono
sinonimi, visto che la paralisi implica l’abolizione completa della motilità,
mentre in caso di paresi la motilità è soltanto limitata).
Ora, in occasione del
consulto del 4 dicembre 2013 (cfr. doc. M 74, p. 2), il neurologo dott. __________
ha diagnosticato la presenza di una lieve plessopatia brachiale superiore
destra, correlante con una sintomatologia prevalentemente algica. Da questo
documento non risulta dunque un coinvolgimento della parte motorica del nervo,
ragione per la quale non sono (più) dati i presupposti per riconoscere un’IMI.
In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI,
il ricorso di RI 1 non può
dunque essere accolto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti