35.2019.28
Determinazione entità della rendita d'invalidità e del guadagno assicurato su cui calcolare rendita e IMI
21 ottobre 2019Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.28
mm
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 gennaio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 aprile 2005, RI 1,
dipendente dell’omonima impresa di costruzioni di __________ in qualità di
muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le malattie
professionali presso l’CO 1, è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro e ha
riportato, secondo il rapporto 22 aprile 2005 della dott.ssa __________, la
frattura della clavicola laterale sinistra e la contusione delle costole a
destra (doc. 11).
Nel
prosieguo, è pure stata diagnosticata una lussazione dell’articolazione
sterno-clavicolare (cfr., ad esempio, doc. 15).
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 9 aprile 2014 - poi confermata in sede di opposizione
(doc. 192) -, l’amministrazione ha assegnato all’assicurato una rendita
d’invalidità del 33% a contare dal 1° settembre 2009, calcolata su un guadagno
assicurato di fr. 82'392, come pure un’indennità per menomazione dell’integrità
(IMI) del 7.5% (doc. 172).
Con sentenza 35.2015.45
del 10 agosto 2016, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il
ricorso interposto dall’avv. RA 1, annullato la decisione su opposizione
impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore (doc. 257).
La pronunzia cantonale è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel corso del mese di ottobre
2016, all’CO 1 è pervenuta la perizia pluridisciplinare elaborata nel frattempo
dal __________ su incarico dell’assicurazione per l’invalidità (doc. 267, p.
3-70).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con decisione formale del 30 luglio 2018, l’amministrazione ha
confermato il diritto a una rendita del 33% a partire dal 1° luglio 2009,
sempre calcolata su un guadagno assicurato di fr. 82'392, e ha riconosciuto un’IMI
del 10% (doc. 300).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 306), in data 8
gennaio 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua
prima decisione (doc. 313).
1.4. Con tempestivo ricorso del 7
febbraio 2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che l’CO 1
venga condannato a riconoscergli una rendita d’invalidità del 52% almeno e
un’IMI superiore al 10%.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente fa valere innanzitutto che al rapporto del medico __________
dell’CO 1 non possa essere attribuito pieno valore probatorio. Da una parte, la
relativa visita di controllo sarebbe durata soltanto pochi minuti. Dall’altra,
il funzionario __________, presente al consulto visto che il medico fiduciario
non conosce il tedesco (lingua parlata dall’assicurato), “non può essere
ritenuto debitamente qualificato per potere fungere come interprete durante una
visita __________.”. Inoltre, il dott. __________ avrebbe omesso di compiere
ulteriori accertamenti medici, ad esempio l’esecuzione di nuovi esami
radiografici. Infine, l’esame clinico avrebbe dovuto essere svolto da un medico
ortopedico e non da uno specialista in chirurgia (doc. I, p. 4 s.).
D’altro canto, il
ricorrente contesta che l’esigibilità lavorativa sarebbe rimasta
sostanzialmente uguale a quella definita a margine della visita fiduciaria di
controllo del novembre 2011, tant’è che lo stesso dott. __________ “… ha potuto
constatare un peggioramento dello stato di salute, ritenendo che l’IMI deve
essere aumentato al 10%.” (doc. I, p. 5).
Egli sostiene inoltre di
non essere in grado di conseguire il reddito da invalido ritenuto
dall’amministrazione, considerata l’impossibilità di svolgere un’attività
lavorativa a tempo pieno in ragione delle sue condizioni di salute (doc. I, p.
6).
A proposito sempre del
reddito da invalido, l’assicurato pretende che venga applicata una deduzione
sociale del 20% almeno, visto il lavoro pesante da lui effettuato (doc. I, p.
7).
Per quanto concerne il
guadagno assicurato su cui calcolare la rendita d’invalidità, egli rileva che
dall’estratto del conto individuale risulta che “… già nel 2004 aveva ottenuto
un guadagno di CHF 140'100.00 nell’attività indipendente. Al momento
dell’incidente avvenuto in data 20 aprile 2005, il ricorrente era ai servizi
della __________ come dipendente. Il guadagno assicurato che deve essere preso
in considerazione per stabilire la rendita d’invalidità deve però anche
rispettare il guadagno nell’anno 2004.” (doc. I, p. 7).
Trattandosi infine
dell’entità della menomazione dell’integrità, il ricorrente rimprovera in
sostanza al medico __________ di aver proceduto alla sua valutazione in base a
radiografie non attuali (doc. I, p. 6).
RI
1 ha infine chiesto che il TCA indica un pubblico dibattimento, in occasione
del quale egli potrà essere debitamente interrogato dal giudice competente (cfr.
doc. I, p. 4 s.).
1.5. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegato).
1.6. In data 4 aprile 2019, l’avv.
RA 1 ha precisato che il guadagno assicurato ritenuto dall’amministrazione “…
si riferisce unicamente al periodo durante il quale il ricorrente era
dipendente della __________ a partire dall’aprile 2005. Nell’ambito
dell’attività indipendente prima dell’aprile 2005 il ricorrente era assicurato
contro gli infortuni presso la __________. Negli anni 2004 e 2005 il reddito
del ricorrente come indipendente era molto superiore al reddito come
dipendente. Spetta dunque al lodevole Tribunale decidere se il reddito come
indipendente degli anni 2004 e 2005 deve pure essere preso in considerazione ai
sensi dell’art. 15 cpv. 2 LAINF, pur non essendo stato il ricorrente assicurato
presso l’CO 1.” (doc. VII + allegati).
L’assicuratore resistente
si è espresso al riguardo il 17 maggio 2019 (doc. XI).
2.1. Oggetto della lite è l’entità
della rendita d’invalidità, del guadagno assicurato su cui è calcolata la
rendita e dell’IMI.
2.2. Entità della rendita
d’invalidità.
2.2.1. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,
l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito
d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo l'art. 8 cpv. 1
LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente
permanente o di lunga durata.
Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,
pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF
rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,
corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale
occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito
all'introduzione della LPGA.
Da parte sua, l'art. 16
LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che
l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido.
L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno
2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha
modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai
previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.
Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha
quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di
inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere
la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.
Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.
Due sono, dunque, di norma
gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1. il danno alla salute
fisica o psichica (fattore medico)
2. la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra il danno alla salute e
l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato
(fattore causale).
Nell'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,
naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.
2.2.2. L'invalidità, concetto
essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di
guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute.
D'altro canto, poiché
l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un
danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente
adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.
Spetta al medico fornire
una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un
esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.
Il medico indicherà per
prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando
quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.
Egli valuterà finalmente
il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella
professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi
aspetti, la STFA I
871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).
L'invalidità, proprio
perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in
un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Fatti
I due redditi da porre a
raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su
solide basi, avere un fondamento oggettivo.
La giurisprudenza federale
ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione
dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione
medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,
sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Il TFA ha avuto modo di
confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro
stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire
pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua
capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).
La perdita di guadagno
effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -
le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in
generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si
avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.
consid. 4a; conferma di giurisprudenza).
Le ragioni, inerenti
l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente
capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del
lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile
dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua
capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).
I. Termine: reddito da
invalido
La misura dell'attività
che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del
danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le
attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.
Secondo la giurisprudenza,
per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che
non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione
professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,
rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse
vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o
non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).
Nel valutare la
possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità
di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro
ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,
cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI
1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994
succitata).
Specifica
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui
all'art. 28 cpv. 4 OAINF:
" Se a causa
della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo
l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente
dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità
i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno
alla salute della stessa gravità."
Considerandi
II. Termine: reddito
conseguibile senza invalidità
Nel determinare il reddito
conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla
situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura
partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta
sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci
si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche
rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze
ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,
consid. 5b; 4a, b).
Il grado di invalidità
corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico
conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da
invalido.
2.2.3
Nel caso di specie, va
innanzitutto ricordato che, con la sentenza 35.2015.45 del 10 agosto 2016,
mediante la quale gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché,
una volta acquisita la perizia elaborata dal __________ di __________ su
incarico dell’UAI, ne sottoponesse le risultanze al proprio servizio medico
fiduciario al fine di stabilire se dalle medesime risultavano elementi
attestanti l’insorgenza di un peggioramento delle condizioni di salute
infortunistiche e, nell’affermativa, di valutare nuovamente l’esigibilità
lavorativa e l’entità della menomazione dell’integrità, questo Tribunale ha in
particolare sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) Chiamato
a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che l’ultima
visita di controllo, a margine della quale il dott. __________ aveva dichiarato
che l’esigibilità da lui stesso descritta nel dicembre 2006 manteneva tutta la
sua validità non essendo nel frattempo subentrato alcun peggioramento, ha
effettivamente avuto luogo il 14 novembre 2011, mentre la decisione di rendita
è stata emanata soltanto nel gennaio 2014 (cfr. doc. 172; quella su
opposizione addirittura nel marzo 2015 – doc. 192).
Il TCA rileva tuttavia che gli esiti degli approfondimenti che si
sono svolti nel frattempo su iniziativa dello stesso ricorrente, non appaiono
atti a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’intervento di
un peggioramento delle condizioni di salute imputabile all’infortunio del 20
aprile 2005 (cfr. il consid. 2.4.), circostanza che è stata evidenziata anche
dai medici fiduciari dell’amministrazione (cfr. doc. XVI 1 e 2, nonché il doc.
XXXIV 1).
D’altra parte, nonostante quanto appena indicato, non può essere
ignorato che, come comunicato dal patrocinatore del ricorrente il 6 aprile
2016, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare
presso il __________ di __________, comprendente degli accertamenti di medicina
interna, di reumatologia, di neurologia e di angiologia (cfr. doc. XXVIII e
l’allegato doc. L 3, nonché il doc. XXXIX).
Ora, questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità,
escludere che dalle risultanze peritali possano emergere elementi di
valutazione tali da supportare la tesi ricorsuale secondo la quale, rispetto
alla situazione refertata dal medico __________ ancora nel mese di novembre
2011, è intervenuto un peggioramento nello stato di salute infortunistico,
suscettibile d’incidere sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa (e,
dunque, sull’entità del grado dell’invalidità) e pure sulla valutazione della
menomazione all’integrità di cui è portatore il ricorrente. (…).” (doc. 257)
Per maggiore comprensione,
è utile precisare che, in occasione delle visite di controllo del marzo 2009 e del
novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva
constatato che, rispetto a quanto da lui stesso refertato a margine della
visita di chiusura del 4 dicembre 2006, lo stato di salute infortunistico del
ricorrente non aveva subito modifiche di rilievo, cosicché egli aveva
confermato l’esigibilità lavorativa stabilita a suo tempo (cfr. doc. 73 e 128).
In occasione della visita
di chiusura appena citata, a fronte della diagnosi di stato dopo contusione
dell’emicostato sinistro, frattura della parte laterale della clavicola
sinistra e lussazione dell’articolazione sterno-clavicolare sinistra avvenuta
il 20 aprile 2005, il ricorrente era stato ritenuto ancora in grado di svolgere
un’attività lavorativa adeguata, a condizione che, in sostanza, egli non
dovesse sollevare pesi (superiori ai 5 kg) sopra il piano orizzontale, né
effettuare lavori sopra l’altezza del capo (cfr. doc. 53, p. 2).
Nel periodo giugno -
luglio 2016, l’assicurato è stato periziato presso il __________ di __________
per conto dell’assicurazione per l’invalidità, e ciò dal profilo reumatologico
(a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia), angiologico (a cura
del dott. __________, spec. FMH in angiologia), neurologico (a cura del dott. __________,
spec. FMH in neurologia) e psichiatrico (a cura del dott. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia).
Gli esperti hanno
diagnosticato – diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa – uno
stato dopo frattura e lussazione della clavicola sinistra a livello
dell’articolazione sternoclavicolare con sindrome dolorosa e disfunzione
residua della spalla sinistra, una coxartrosi a destra di media importanza con
stato dopo frattura della testa del femore trattata chirurgicamente all’età di
16.
anni, una incipiente coxartrosi a sinistra con stato dopo probabile lussazione
congenita e una sindrome cervicospondilogena cronica con osteocondrosi Modic I
C5-C6 senza neurocompressione, come pure – diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa – una possibile residua sindrome irritativa del tunnel
carpale bilaterale senza deficit oggettivabili, una sospetta situazione di
stretto toracico a destra e un’obesità.
Dal relativo rapporto,
datato 22 settembre 2016, risulta che soltanto le patologie refertate in ambito
reumatologico hanno un’incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa
dell’assicurato (doc. 267, p. 28: “Conseguenze sull’attuale capacità lavorativa
derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico, mentre invece, come
descritto nei capitoli precedenti, da punto di vista neurologico, angiologico e
psichiatrico vi è una capacità lavorativa piena nell’attività abituale come
pure in un’attività adatta allo stato di salute.”).
Trattandosi dell’aspetto
reumatologico, nella sua perizia (parziale) del 6 luglio 2016, il dott. __________
ha rilevato che, dal suo punto di vista, l’insorgente “presenta una serie di
patologie posttraumatiche e/o degenerative che limitano le attività più
pesanti.”. A suo avviso, “si tratta di problemi minori ma che incidono sulla
capacità lavorativa in attività particolari. Questi problemi limitano il
paziente soprattutto in attività molto pesanti e pesanti e limitano il paziente
in modo importante per tutti i lavori con l’arto superiore sinistro al di sopra
dell’altezza delle clavicole (doc. 267, p. 41). Interrogato a proposito dell’esigibilità
che l’assicurato eserciti un’attività alternativa a quella abituale, il
reumatologo ha dichiarato che quest’ultimo “… è in grado di svolgere un
lavoro leggero e adatto a tempo pieno e con pieno rendimento, un’attività
manuale con alcune limitazioni descritte in precedenza a tempo pieno ma con un
rendimento che può essere ridotto sino al 30% mentre attività molto pesanti a
pesanti non sono più esigibili.” (doc. 267, p. 43 – il corsivo è del
redattore).
Con complemento peritale
dell’11 ottobre 2016, dopo aver interpellato il dott. __________, i periti __________
dottori __________ e __________ hanno precisato che il reumatologo condivide
“… l’apprezzamento di una capacità lavorativa residua come da valutazione CO
1.
fino all’insorgenza della problematica a livello dell’anca ds. ed è d’accordo
di ritenere la capacità lavorativa residua (rispettivamente le limitazioni
funzionali/risorse fisiche da lui descritte nel consulto) come descritta nella
perizia __________ del 22.9.2016 a partire dalla visita dell’1.6.2015 presso il
Prof. Dr. med. __________, responsabile chirurgia dell’anca presso la Clinica __________
di __________.” (doc. 267 – il corsivo è del redattore).
In proposito, il TCA
rileva che già nell’ambito della precedente procedura giudiziaria (inc.
35.2015
), il ricorrente aveva esplicitamente ammesso che l’affezione
diagnosticata dal Prof. dott. __________ in occasione del consulto del 1°
giugno 2015 – una coxartrosi secondaria a destra – non era imputabile
all’evento infortunistico assicurato (doc. 231, p. 2: “In merito al rapporto 4
giugno 2015 del Dr. __________ non bisogna essere medico per capire che la
diagnosi non ha nulla da fare con l’infortunio assicurativo del 20 aprile 2005.”
– il corsivo è del redattore).
In ossequio a quanto
questo Tribunale ha disposto con la nota sentenza di rinvio (doc. 257, p. 13),
l’amministrazione ha quindi interpellato il proprio servizio medico fiduciario
al fine di stabilire se le condizioni di salute infortunistiche di RI 1 fossero
peggiorate rispetto alla situazione constatata a suo tempo dal dott. __________
e, nell’affermativa, di valutare di nuovo l’esigibilità lavorativa.
Il dott. __________, spec.
FMH in chirurgia, ha dapprima elaborato un apprezzamento medico (datato 31
gennaio 2007) senza visitare personalmente l’assicurato. Dopo aver riassunto
parte della pregressa documentazione medica, egli ha rilevato che nella perizia
__________ “… i lavori amministrativi sono esigibili a tempo pieno e con pieno
rendimento, non sembra quindi sia subentrato un peggioramento delle condizioni
di salute infortunistiche …” (doc. 270, p. 8).
Successivamente, il 9
luglio 2018, ha avuto luogo una visita __________ di controllo, a cura dello
stesso dott. __________.
Dal relativo referto
risulta, in primo luogo, che alla visita era presente pure il funzionario __________
a fungere da interprete, “il tutto con il consenso dell’assicurato.”
(doc. 298, p. 9).
D’altro canto, il medico __________
ha rilevato che, a quel momento, la situazione della spalla di sinistra era “… sostanzialmente
stabile, l’unico dato emergente (divergente, n.d.r.) rispetto alle valutazioni
precedenti e alla precedente visita __________ del dr. med. __________ e anche
rispetto alla valutazione sugli atti effettuata dal sottoscritto, vi è
effettivamente una dolorabilità maggiore alla palpazione della sterno-claveare
e della clavicola sinistra e che non era presente all’atto della precedente
visita __________ del 2011. Dal punto di vista ortopedico tuttavia
l’articolazione è stabile e francamente non riteneva opportuno alcun tipo di
trattamento aggiuntivo. Viceversa anche se è un dato extra-infortunistico la
patologia a livello dell’anca destra è indubbiamente limitante e certamente
sarà da pensare a un intervento di sostituzione protesica neanche distante nel
tempo.”.
Questa quindi la conclusione
alla quale egli è pervenuto:
" (...) Per
quanto riguarda l’esigibilità lavorativa sostanzialmente rimane la stessa e
questo è un dato che è stato confermato anche nella perizia __________.
L’articolarità è decisamente buona, e non si vedono peggioramenti tali da
consentire una rivalutazione dell’esigibilità lavorativa a suo tempo espressa.”
(doc. 298, p. 9)
2.2.4
Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125.
V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.2.5
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questa Corte ritiene che il parere espresso dal dott. __________, secondo
il quale, nonostante il danno alla salute infortunistico interessante l’arto
superiore sinistro, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e
con un rendimento completo, un’attività alternativa a quella abituale, così
come già aveva stabilito a suo tempo il dott. __________, possa validamente
costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si
riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.
Del
resto, questo Tribunale sottolinea che l’assicurato non ha prodotto alcun
referto specialistico suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa
la correttezza della valutazione enunciata dal medico __________. Al contrario
- aspetto che l’insorgente ha peraltro completamente omesso di citare (cfr.
doc. I) -, anche i periti __________ hanno ritenuto che l’insorgente presenta
una piena capacità lavorativa, sia dal profilo del tempo di lavoro che da
quello del rendimento, in attività sostitutive adeguate (supra, consid. 2.2.3.). Anzi, con il loro complemento peritale, questi medici hanno
esplicitamente dichiarato di condividere l’apprezzamento dell’esigibilità
lavorativa espresso dai medici dell’CO 1, e ciò sino al momento in cui è stata
diagnosticata la patologia – di eziologia extra-infortunistica – all’anca
destra (giugno 2015) (cfr. doc. 267, p. 3).
Neppure
le obiezioni sollevate con il ricorso dal rappresentante legale appaiono atte a
giustificare una diversa soluzione.
In primo luogo, anche se
la visita di controllo del 9 luglio 2018 fosse effettivamente durata “pochi
minuti” (doc. I, p. 4; si veda comunque lo scritto di convocazione alla
medesima, doc. 295, p. 1: “Ora: 10:00 (riservi circa 2 ore)” – il
corsivo è del redattore), di per sé tale circostanza non sminuirebbe il valore
probatorio riconosciuto al referto del dott. __________. In effetti, il
Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il valore probatorio di un rapporto medico
(rispettivamente di una perizia) non dipende, di massima, dalla durata della
visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF
9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in
RSAS 2008 p. 393 consid. 3.1.1 e riferimenti ivi menzionati).
In secondo luogo, a
prescindere dal fatto che __________ è intervenuto con l’accordo
dell’insorgente, l’avv. RA 1 non spiega per quale ragione il fungere da
interprete tra l’assicurato e il medico __________ avrebbe richiesto delle
conoscenze professionali della lingua tedesca, in un caso in cui la
raccolta dei dati anamnestici era peraltro facilitata dall’abbondante pregressa
documentazione medica a disposizione del dott. __________.
In terzo luogo, il TCA non
ha alcun valido motivo per ritenere che la circostanza che il medico fiduciario
sia specializzato in chirurgia, piuttosto che in ortopedia, abbia potuto in
qualche modo incidere sulla qualità del suo apprezzamento. In questo senso, va
rilevato che il dott. __________ svolge ormai da anni la funzione di medico __________
preposto, segnatamente, proprio alla valutazione della capacità/esigibilità
lavorativa degli assicurati. D’altro canto, è utile ricordare che le sue
conclusioni sono identiche a quelle contenute nel referto del __________.
Per quanto concerne il
rimprovero mosso al medico fiduciario per non aver compiuto più ampi
accertamenti, in particolare ulteriori esami radiologici, questo Tribunale constata
che gli atti all’inserto (gli stessi di cui disponeva il medico __________) sono
lì a testimoniare che le condizioni di salute dell’assicurato sono state
indagate, anche strumentalmente, da ogni possibile profilo, non da ultimo ancora
a margine della perizia pluridisciplinare del __________. Inoltre, in sede di
risposta di causa, l’assicuratore resistente ha precisato che, grazie al
sistema di archiviazione e comunicazione d’immagini PACS, il dott. __________
ha potuto prendere visione della medesima documentazione radiologica di cui
disponevano gli esperti del __________ (cfr., al riguardo, il doc. 292, p. 1).
Infine, il fatto che il
fiduciario dell’CO 1 abbia aumentato al 10% il tasso di menomazione
dell’integrità definito dal dott. __________ in occasione della visita __________
del 4 dicembre 2006 (7.5%), e ciò in ragione dell’intervento di un “leggero
peggioramento della artrosi sterno-claveare” (cfr. doc. 297, p. 1), non
permette di concludere automaticamente a una modifica dell’esigibilità
lavorativa.
In simili condizioni, il
TCA ritiene accertato con un sufficiente grado di verosimiglianza che,
nonostante il danno infortunistico, RI 1 sarebbe ancora in grado di svolgere, a
tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.
Questa Corte può pertanto
esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, ritenendo che le
circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate.
In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
2.2.6
Per
quanto riguarda il calcolo del grado dell’invalidità, va preliminarmente
evidenziato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STF 8C_61/2018 del 23 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 9C_734/2010
del 18 maggio 2011 consid. 4.4.; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1;
STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; STFA I
761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA
I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13
giugno 2003 consid. 4.2,).
Nel caso di specie sono
quindi determinanti i dati del 2009 (data d’inizio del diritto alla rendita: 1°
luglio 2009).
Per quanto concerne il reddito
da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2009,
qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo
di fr. 82'615 (cfr. doc. 164, p. 1).
Questo dato - riguardo al
quale con il ricorso non è stata sollevata alcuna specifica obiezione -, può
essere fatto proprio dal TCA.
2.2.7
Per
quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si
fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in
DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto
delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165
del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20.
febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.
; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
Da notare che, con
comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e
tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio
2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati
statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018
del 28 marzo 2019 consid. 4.3.).
2.2.8
Nella presente fattispecie,
l’istituto resistente ha determinato il reddito da invalido facendo capo ai
salari statistici contenuti nella tabella RSS TA1 2008, media
totale, livello di competenze 4, uomini, aggiornati al 2009, applicando infine
una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 10% (cfr. doc. 164, p. 2).
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella RSS 2008 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel
2008.
una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica
4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni
salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV
15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo
pari a fr. 4'806. Riportando questo dato su 41.6 ore, esso
ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24
x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per
il 2009, un reddito annuo di fr. 61'235.58 (59'978.88 x
107.2
/ 105.0).
L’insorgente giustamente
non pretende che questo reddito andrebbe ridotto a titolo di gap salariale,
ciò che l’amministrazione ha del resto negato in applicazione della
giurisprudenza - più favorevole all’assicurato - in vigore fino al
cambiamento inaugurato con la STF 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016
consid. 5.2.2.3 (cfr. doc. 164, p. 2).
2.2.9
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche
del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di
servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione
percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita
ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie
particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V
80.
consid. 5b/cc).
Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto sostiene che la deduzione massima sul reddito
statistico da invalido sarebbe del 10% (doc. V, p. 7).
L’insorgente, da parte
sua, pretende invece l’applicazione di una deduzione del 20% almeno, “visto il
lavoro pesante effettuato” (doc. I, p. 7).
Considerato il riserbo di
cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, proponendo l’applicazione di una
decurtazione del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di
apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha
infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione
infortunistica (in questo senso, cfr., tra le tante, STF 8C_201/2019 del 14
agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF 9C_787/2018;9C_795/2018
del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019; STF 8C_72/2019 dell’11
giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019 consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123
del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.
2.6.3
; STFA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.7).
Nessuno dei restanti
fattori elencati nella DTF 126 V 80 giustifica una più ampia riduzione
percentuale del reddito statistico da invalido.
Il reddito da invalido,
tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 55'112.02.
Ora, confrontando i fr. 55'112.02
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla
salute, e cioè fr. 82'615, risulta che egli subisce una perdita di guadagno del
33.
%, arrotondata al 33%, a dipendenza dei postumi residuali
dell’infortunio assicurato.
In queste condizioni, la
decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella
misura in cui all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 33%.
2.3
Entità del guadagno
assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità.
2.3.1
A norma dell’art. 15 cpv. 1
LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno
assicurato.
Il cpv. 2 recita, da parte
sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno
assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo
delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.
Il medesimo art. 15 al cpv.
3.
permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni
particolari.
Per guadagno assicurato si
deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore
di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un
tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno
assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di
lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non
solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche
le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il
rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da
premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,
Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e
giurisprudenza ivi menzionata).
Di regola, è considerato
guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS
e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).
L'art. 22 cpv. 4 OAINF,
nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016 qui applicabile (l’infortunio
è in effetti accaduto antecedentemente all’entrata in vigore della modifica –
cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015,
prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato
all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente
l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli
sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto
durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di
un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.
Derogando al principio
posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce
il salario determinante in alcuni casi speciali (fattispecie che in concreto
non entrano in considerazione).
2.3.2
Nel caso di specie, dal doc.
164.
denominato “Valutazione delle prestazioni d’invalidità” si evince
quanto segue a proposito delle modalità secondo le quali l’CO 1 ha determinato
il guadagno assicurato:
" (…) L’interessato
è dipendente della propria azienda dal 01.04.2005 e l’infortunio è capitato il
20.04.2005
In precedenza era indipendente, quindi non percepiva salari
assicurati LAINF. Il salario annunciato al momento dell’infortunio ammontava a
CHF 6'000.00 x 13, inoltre aveva diritto a due assegni per figli di CHF 183
l’uno.
Il guadagno annuo va pertanto convertito all’anno intero, ai sensi
dell’art. 22.4 OAINF: CHF 6'000 x 13 + CHF 183 x 2 x 12 m = CHF 82'392.00.” (doc.
164, p. 1)
Con la propria
impugnativa, il ricorrente fa valere che, nel determinare il guadagno
assicurato, anziché convertire in salario annuo il salario annunciato al
momento del sinistro assicurato ai sensi dell’art. 22 cpv. 4 seconda frase
OAINF, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il
reddito da lui realizzato quale indipendente nel corso dell’anno precedente
l’infortunio (dunque durante il periodo 20 aprile 2004 - 31 marzo 2005 – cfr.
doc. VII, p. 2).
Questo Tribunale non può aderire
alla tesi difesa dall’assicurato.
Il fatto che RI 1 sia
divenuto dipendente dell’omonima Sagl (e, pertanto, assicurato d’obbligo contro
gli infortuni presso l’CO 1) soltanto a far tempo dal 1° aprile 2005, risulta
in effetti dall’annuncio d’infortunio del 21 aprile 2005 (doc. 1, p. 1) ed è del
resto stato da lui esplicitamente riconosciuto in sede di replica (cfr. doc.
VII, p. 2). In precedenza, egli svolgeva un’attività lucrativa indipendente ed
era privatamente assicurato contro gli infortuni presso la __________ (assicurazione
retta dalla LCA – cfr. doc. 49, p. 4).
In una sentenza U 421/05
del 25 ottobre 2006 consid. 2.3, a proposito di rapporti di lavoro che sono
durati meno di un anno, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rilevato che in tal
caso si presume che la persona assicurata avrebbe lavorato alle medesime
condizioni durante tutto l’anno, cosicché si deve procedere alla conversione
su 12 mesi giusta l’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF. L’Alta Corte ha
precisato che ciò è il caso, ad esempio, trattandosi del passaggio da
un’attività lucrativa indipendente a un’attività dipendente (“Wechsel
von selbstständiger zu unselbstständiger Erwerbstätigkeit”).
In queste condizioni, il
TCA approva dunque le modalità con le quali l’istituto resistente ha stabilito
il guadagno assicurato di fr. 82'392.
2.4
Entità dell’IMI.
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF
l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,
accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o
psichica.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica, mentale o psichica è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24segg. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U
48.
pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una
norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità
verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2
dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, pag. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, l’CO
1.
ha assegnato al ricorrente un’IMI del 10%, fondandosi sul parere del dott. __________
(doc. 300, p. 4).
Nel referto del 10 luglio
2018, il medico __________ appena citato ha infatti valutato nei seguenti
termini l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore
l’assicurato:
" (…).
1.
Reperti
Stato dopo esito di frattura lussazione clavicola sinistra con
residui disturbi in stato di lussazione irriducibile della sterno-claveare.
2.
Valutazione del
danno all’integrità
Valutazione lorda del 10%. Valutazione pregressa del 04.12.2006
7.
%, valutazione netta 2.5%.
3.
Motivazione
Rispetto alla precedente valutazione secondo la tabella 5.2 vi è
un leggero peggioramento della artrosi sterno-claveare che, secondo un criterio
di analogia, visto che l’artrosi acromion-claveare è valutata in forma grave
tra il 5 e il 10%, si ritiene che un aggravamento del 2.5% sia giustificato.
Pertanto la valutazione complessiva è 7.5% pregressa, più 2.5%,
uguale a 10%.” (doc. 297, p. 1)
Chiamato ora a
pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, il TCA non ha
validi motivi per discostarsi dall’apprezzamento dell’IMI espresso dal medico __________.
Da una parte, non può
essere ignorato che, refertato un leggero peggioramento dell’artrosi sterno-clavicolare
rispetto alla precedente valutazione del collega dott. __________, il dott. __________
ha riconosciuto, mediante un confronto analogico, il valore massimo
previsto dalla tabella n. 5.2 per un’artrosi acromion-claveare grave (la forchetta
va da un minimo del 5 a un massimo del 10%).
Dall’altra, il ricorrente
ha sì chiesto che gli venga assegnata un’indennità superiore al 10%, senza
tuttavia supportare tale sua pretesa con documentazione medica specialistica.
Circa il rimprovero mosso al fiduciario di aver omesso di procedere a ulteriori
accertamenti, segnatamente a ulteriori esami radiologici, si è già detto al
considerando 2.2.5. del presente giudizio.
La decisione su
opposizione impugnata deve quindi essere confermata anche nella misura in cui
l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del 10%.
2.5
Con il ricorso, il
rappresentante dell’assicurato ha chiesto al TCA di “… indire un’udienza
pubblica per un dibattimento tra le parti (art. 17 Lptca), durante il quale il
ricorrente potrà debitamente essere interrogato dal giudice competente”, e ciò
con particolare riguardo al ruolo giocato dal funzionario __________ durante la
visita __________ di controllo del 9 luglio 2018 (doc. I, p. 4 s.).
Secondo l'art. 6 CEDU ogni
persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,
davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, alfine
della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere
civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Al riguardo, è utile
precisare che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non garantisce il
diritto all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e nemmeno quello all’interrogatorio
delle parti (cfr., in questo senso, STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014
consid. 2.2,8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV Nr. 3
consid. 2).
In concreto, il
patrocinatore di RI 1 ha di fatto formulato una domanda di assunzione di prove
(interrogatorio di parte), ciò che va oltre la garanzia del pubblico
dibattimento definiti dalla giurisprudenza federale, ragione per la quale il
TCA è legittimato a rinunciarvi (cfr. consid. 2.2.5. in fine; in questo senso,
si veda la STF 8C_63/2019 e 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti