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Decisione

35.2019.28

Determinazione entità della rendita d'invalidità e del guadagno assicurato su cui calcolare rendita e IMI

21 ottobre 2019Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.2.3

Nel caso di specie, va

innanzitutto ricordato che, con la sentenza 35.2015.45 del 10 agosto 2016,

mediante la quale gli atti sono stati retrocessi all’amministrazione affinché,

una volta acquisita la perizia elaborata dal __________ di __________ su

incarico dell’UAI, ne sottoponesse le risultanze al proprio servizio medico

fiduciario al fine di stabilire se dalle medesime risultavano elementi

attestanti l’insorgenza di un peggioramento delle condizioni di salute

infortunistiche e, nell’affermativa, di valutare nuovamente l’esigibilità

lavorativa e l’entità della menomazione dell’integrità, questo Tribunale ha in

particolare sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…) Chiamato

a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte constata che l’ultima

visita di controllo, a margine della quale il dott. __________ aveva dichiarato

che l’esigibilità da lui stesso descritta nel dicembre 2006 manteneva tutta la

sua validità non essendo nel frattempo subentrato alcun peggioramento, ha

effettivamente avuto luogo il 14 novembre 2011, mentre la decisione di rendita

è stata emanata soltanto nel gennaio 2014 (cfr. doc. 172; quella su

opposizione addirittura nel marzo 2015 – doc. 192).

Il TCA rileva tuttavia che gli esiti degli approfondimenti che si

sono svolti nel frattempo su iniziativa dello stesso ricorrente, non appaiono

atti a dimostrare, con un sufficiente grado di verosimiglianza, l’intervento di

un peggioramento delle condizioni di salute imputabile all’infortunio del 20

aprile 2005 (cfr. il consid. 2.4.), circostanza che è stata evidenziata anche

dai medici fiduciari dell’amministrazione (cfr. doc. XVI 1 e 2, nonché il doc.

XXXIV 1).

D’altra parte, nonostante quanto appena indicato, non può essere

ignorato che, come comunicato dal patrocinatore del ricorrente il 6 aprile

2016, l’Ufficio AI ha ordinato l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare

presso il __________ di __________, comprendente degli accertamenti di medicina

interna, di reumatologia, di neurologia e di angiologia (cfr. doc. XXVIII e

l’allegato doc. L 3, nonché il doc. XXXIX).

Ora, questo Tribunale non può, con sufficiente tranquillità,

escludere che dalle risultanze peritali possano emergere elementi di

valutazione tali da supportare la tesi ricorsuale secondo la quale, rispetto

alla situazione refertata dal medico __________ ancora nel mese di novembre

2011, è intervenuto un peggioramento nello stato di salute infortunistico,

suscettibile d’incidere sull’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa (e,

dunque, sull’entità del grado dell’invalidità) e pure sulla valutazione della

menomazione all’integrità di cui è portatore il ricorrente. (…).” (doc. 257)

Per maggiore comprensione,

è utile precisare che, in occasione delle visite di controllo del marzo 2009 e del

novembre 2011, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, aveva

constatato che, rispetto a quanto da lui stesso refertato a margine della

visita di chiusura del 4 dicembre 2006, lo stato di salute infortunistico del

ricorrente non aveva subito modifiche di rilievo, cosicché egli aveva

confermato l’esigibilità lavorativa stabilita a suo tempo (cfr. doc. 73 e 128).

In occasione della visita

di chiusura appena citata, a fronte della diagnosi di stato dopo contusione

dell’emicostato sinistro, frattura della parte laterale della clavicola

sinistra e lussazione dell’articolazione sterno-clavicolare sinistra avvenuta

il 20 aprile 2005, il ricorrente era stato ritenuto ancora in grado di svolgere

un’attività lavorativa adeguata, a condizione che, in sostanza, egli non

dovesse sollevare pesi (superiori ai 5 kg) sopra il piano orizzontale, né

effettuare lavori sopra l’altezza del capo (cfr. doc. 53, p. 2).

Nel periodo giugno -

luglio 2016, l’assicurato è stato periziato presso il __________ di __________

per conto dell’assicurazione per l’invalidità, e ciò dal profilo reumatologico

(a cura del dott. __________, spec. FMH in reumatologia), angiologico (a cura

del dott. __________, spec. FMH in angiologia), neurologico (a cura del dott. __________,

spec. FMH in neurologia) e psichiatrico (a cura del dott. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia).

Gli esperti hanno

diagnosticato – diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa – uno

stato dopo frattura e lussazione della clavicola sinistra a livello

dell’articolazione sternoclavicolare con sindrome dolorosa e disfunzione

residua della spalla sinistra, una coxartrosi a destra di media importanza con

stato dopo frattura della testa del femore trattata chirurgicamente all’età di

16.

anni, una incipiente coxartrosi a sinistra con stato dopo probabile lussazione

congenita e una sindrome cervicospondilogena cronica con osteocondrosi Modic I

C5-C6 senza neurocompressione, come pure – diagnosi senza influenza sulla

capacità lavorativa – una possibile residua sindrome irritativa del tunnel

carpale bilaterale senza deficit oggettivabili, una sospetta situazione di

stretto toracico a destra e un’obesità.

Dal relativo rapporto,

datato 22 settembre 2016, risulta che soltanto le patologie refertate in ambito

reumatologico hanno un’incidenza sulla capacità/esigibilità lavorativa

dell’assicurato (doc. 267, p. 28: “Conseguenze sull’attuale capacità lavorativa

derivano dalle patologie descritte in ambito reumatologico, mentre invece, come

descritto nei capitoli precedenti, da punto di vista neurologico, angiologico e

psichiatrico vi è una capacità lavorativa piena nell’attività abituale come

pure in un’attività adatta allo stato di salute.”).

Trattandosi dell’aspetto

reumatologico, nella sua perizia (parziale) del 6 luglio 2016, il dott. __________

ha rilevato che, dal suo punto di vista, l’insorgente “presenta una serie di

patologie posttraumatiche e/o degenerative che limitano le attività più

pesanti.”. A suo avviso, “si tratta di problemi minori ma che incidono sulla

capacità lavorativa in attività particolari. Questi problemi limitano il

paziente soprattutto in attività molto pesanti e pesanti e limitano il paziente

in modo importante per tutti i lavori con l’arto superiore sinistro al di sopra

dell’altezza delle clavicole (doc. 267, p. 41). Interrogato a proposito dell’esigibilità

che l’assicurato eserciti un’attività alternativa a quella abituale, il

reumatologo ha dichiarato che quest’ultimo “… è in grado di svolgere un

lavoro leggero e adatto a tempo pieno e con pieno rendimento, un’attività

manuale con alcune limitazioni descritte in precedenza a tempo pieno ma con un

rendimento che può essere ridotto sino al 30% mentre attività molto pesanti a

pesanti non sono più esigibili.” (doc. 267, p. 43 – il corsivo è del

redattore).

Con complemento peritale

dell’11 ottobre 2016, dopo aver interpellato il dott. __________, i periti __________

dottori __________ e __________ hanno precisato che il reumatologo condivide

“… l’apprezzamento di una capacità lavorativa residua come da valutazione CO

1.

fino all’insorgenza della problematica a livello dell’anca ds. ed è d’accordo

di ritenere la capacità lavorativa residua (rispettivamente le limitazioni

funzionali/risorse fisiche da lui descritte nel consulto) come descritta nella

perizia __________ del 22.9.2016 a partire dalla visita dell’1.6.2015 presso il

Prof. Dr. med. __________, responsabile chirurgia dell’anca presso la Clinica __________

di __________.” (doc. 267 – il corsivo è del redattore).

In proposito, il TCA

rileva che già nell’ambito della precedente procedura giudiziaria (inc.

35.2015

), il ricorrente aveva esplicitamente ammesso che l’affezione

diagnosticata dal Prof. dott. __________ in occasione del consulto del 1°

giugno 2015 – una coxartrosi secondaria a destra – non era imputabile

all’evento infortunistico assicurato (doc. 231, p. 2: “In merito al rapporto 4

giugno 2015 del Dr. __________ non bisogna essere medico per capire che la

diagnosi non ha nulla da fare con l’infortunio assicurativo del 20 aprile 2005.”

– il corsivo è del redattore).

In ossequio a quanto

questo Tribunale ha disposto con la nota sentenza di rinvio (doc. 257, p. 13),

l’amministrazione ha quindi interpellato il proprio servizio medico fiduciario

al fine di stabilire se le condizioni di salute infortunistiche di RI 1 fossero

peggiorate rispetto alla situazione constatata a suo tempo dal dott. __________

e, nell’affermativa, di valutare di nuovo l’esigibilità lavorativa.

Il dott. __________, spec.

FMH in chirurgia, ha dapprima elaborato un apprezzamento medico (datato 31

gennaio 2007) senza visitare personalmente l’assicurato. Dopo aver riassunto

parte della pregressa documentazione medica, egli ha rilevato che nella perizia

__________ “… i lavori amministrativi sono esigibili a tempo pieno e con pieno

rendimento, non sembra quindi sia subentrato un peggioramento delle condizioni

di salute infortunistiche …” (doc. 270, p. 8).

Successivamente, il 9

luglio 2018, ha avuto luogo una visita __________ di controllo, a cura dello

stesso dott. __________.

Dal relativo referto

risulta, in primo luogo, che alla visita era presente pure il funzionario __________

a fungere da interprete, “il tutto con il consenso dell’assicurato.”

(doc. 298, p. 9).

D’altro canto, il medico __________

ha rilevato che, a quel momento, la situazione della spalla di sinistra era “… sostanzialmente

stabile, l’unico dato emergente (divergente, n.d.r.) rispetto alle valutazioni

precedenti e alla precedente visita __________ del dr. med. __________ e anche

rispetto alla valutazione sugli atti effettuata dal sottoscritto, vi è

effettivamente una dolorabilità maggiore alla palpazione della sterno-claveare

e della clavicola sinistra e che non era presente all’atto della precedente

visita __________ del 2011. Dal punto di vista ortopedico tuttavia

l’articolazione è stabile e francamente non riteneva opportuno alcun tipo di

trattamento aggiuntivo. Viceversa anche se è un dato extra-infortunistico la

patologia a livello dell’anca destra è indubbiamente limitante e certamente

sarà da pensare a un intervento di sostituzione protesica neanche distante nel

tempo.”.

Questa quindi la conclusione

alla quale egli è pervenuto:

" (...) Per

quanto riguarda l’esigibilità lavorativa sostanzialmente rimane la stessa e

questo è un dato che è stato confermato anche nella perizia __________.

L’articolarità è decisamente buona, e non si vedono peggioramenti tali da

consentire una rivalutazione dell’esigibilità lavorativa a suo tempo espressa.”

(doc. 298, p. 9)

2.2.4

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.2.5

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questa Corte ritiene che il parere espresso dal dott. __________, secondo

il quale, nonostante il danno alla salute infortunistico interessante l’arto

superiore sinistro, il ricorrente sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e

con un rendimento completo, un’attività alternativa a quella abituale, così

come già aveva stabilito a suo tempo il dott. __________, possa validamente

costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si

riveli necessario procedere a degli ulteriori atti istruttori.

Del

resto, questo Tribunale sottolinea che l’assicurato non ha prodotto alcun

referto specialistico suscettibile di generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa

la correttezza della valutazione enunciata dal medico __________. Al contrario

- aspetto che l’insorgente ha peraltro completamente omesso di citare (cfr.

doc. I) -, anche i periti __________ hanno ritenuto che l’insorgente presenta

una piena capacità lavorativa, sia dal profilo del tempo di lavoro che da

quello del rendimento, in attività sostitutive adeguate (supra, consid. 2.2.3.). Anzi, con il loro complemento peritale, questi medici hanno

esplicitamente dichiarato di condividere l’apprezzamento dell’esigibilità

lavorativa espresso dai medici dell’CO 1, e ciò sino al momento in cui è stata

diagnosticata la patologia – di eziologia extra-infortunistica – all’anca

destra (giugno 2015) (cfr. doc. 267, p. 3).

Neppure

le obiezioni sollevate con il ricorso dal rappresentante legale appaiono atte a

giustificare una diversa soluzione.

In primo luogo, anche se

la visita di controllo del 9 luglio 2018 fosse effettivamente durata “pochi

minuti” (doc. I, p. 4; si veda comunque lo scritto di convocazione alla

medesima, doc. 295, p. 1: “Ora: 10:00 (riservi circa 2 ore)” – il

corsivo è del redattore), di per sé tale circostanza non sminuirebbe il valore

probatorio riconosciuto al referto del dott. __________. In effetti, il

Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che il valore probatorio di un rapporto medico

(rispettivamente di una perizia) non dipende, di massima, dalla durata della

visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF

9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in

RSAS 2008 p. 393 consid. 3.1.1 e riferimenti ivi menzionati).

In secondo luogo, a

prescindere dal fatto che __________ è intervenuto con l’accordo

dell’insorgente, l’avv. RA 1 non spiega per quale ragione il fungere da

interprete tra l’assicurato e il medico __________ avrebbe richiesto delle

conoscenze professionali della lingua tedesca, in un caso in cui la

raccolta dei dati anamnestici era peraltro facilitata dall’abbondante pregressa

documentazione medica a disposizione del dott. __________.

In terzo luogo, il TCA non

ha alcun valido motivo per ritenere che la circostanza che il medico fiduciario

sia specializzato in chirurgia, piuttosto che in ortopedia, abbia potuto in

qualche modo incidere sulla qualità del suo apprezzamento. In questo senso, va

rilevato che il dott. __________ svolge ormai da anni la funzione di medico __________

preposto, segnatamente, proprio alla valutazione della capacità/esigibilità

lavorativa degli assicurati. D’altro canto, è utile ricordare che le sue

conclusioni sono identiche a quelle contenute nel referto del __________.

Per quanto concerne il

rimprovero mosso al medico fiduciario per non aver compiuto più ampi

accertamenti, in particolare ulteriori esami radiologici, questo Tribunale constata

che gli atti all’inserto (gli stessi di cui disponeva il medico __________) sono

lì a testimoniare che le condizioni di salute dell’assicurato sono state

indagate, anche strumentalmente, da ogni possibile profilo, non da ultimo ancora

a margine della perizia pluridisciplinare del __________. Inoltre, in sede di

risposta di causa, l’assicuratore resistente ha precisato che, grazie al

sistema di archiviazione e comunicazione d’immagini PACS, il dott. __________

ha potuto prendere visione della medesima documentazione radiologica di cui

disponevano gli esperti del __________ (cfr., al riguardo, il doc. 292, p. 1).

Infine, il fatto che il

fiduciario dell’CO 1 abbia aumentato al 10% il tasso di menomazione

dell’integrità definito dal dott. __________ in occasione della visita __________

del 4 dicembre 2006 (7.5%), e ciò in ragione dell’intervento di un “leggero

peggioramento della artrosi sterno-claveare” (cfr. doc. 297, p. 1), non

permette di concludere automaticamente a una modifica dell’esigibilità

lavorativa.

In simili condizioni, il

TCA ritiene accertato con un sufficiente grado di verosimiglianza che,

nonostante il danno infortunistico, RI 1 sarebbe ancora in grado di svolgere, a

tempo pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata.

Questa Corte può pertanto

esimersi dal disporre ulteriori misure istruttorie, ritenendo che le

circostanze giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate.

In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

2.2.6

Per

quanto riguarda il calcolo del grado dell’invalidità, va preliminarmente

evidenziato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF 8C_61/2018 del 23 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 9C_734/2010

del 18 maggio 2011 consid. 4.4.; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1;

STFA I 670/01 del 3 febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; STFA I

761/01 del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA

I 26/02 del 9 agosto 2002 consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13

giugno 2003 consid. 4.2,).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2009 (data d’inizio del diritto alla rendita: 1°

luglio 2009).

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’CO 1, l'insorgente avrebbe guadagnato, nel 2009,

qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato, un importo annuo

di fr. 82'615 (cfr. doc. 164, p. 1).

Questo dato - riguardo al

quale con il ricorso non è stata sollevata alcuna specifica obiezione -, può

essere fatto proprio dal TCA.

2.2.7

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si

fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in

DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati

statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018

del 28 marzo 2019 consid. 4.3.).

2.2.8

Nella presente fattispecie,

l’istituto resistente ha determinato il reddito da invalido facendo capo ai

salari statistici contenuti nella tabella RSS TA1 2008, media

totale, livello di competenze 4, uomini, aggiornati al 2009, applicando infine

una deduzione sociale ex DTF 126 V 80 del 10% (cfr. doc. 164, p. 2).

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella RSS 2008 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel

2008.

una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica

4) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4'806. Riportando questo dato su 41.6 ore, esso

ammonta a fr. 4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24

x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per

il 2009, un reddito annuo di fr. 61'235.58 (59'978.88 x

107.2

/ 105.0).

L’insorgente giustamente

non pretende che questo reddito andrebbe ridotto a titolo di gap salariale,

ciò che l’amministrazione ha del resto negato in applicazione della

giurisprudenza - più favorevole all’assicurato - in vigore fino al

cambiamento inaugurato con la STF 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016

consid. 5.2.2.3 (cfr. doc. 164, p. 2).

2.2.9

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche

del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di

servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr.

DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione

percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita

ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie

particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto sostiene che la deduzione massima sul reddito

statistico da invalido sarebbe del 10% (doc. V, p. 7).

L’insorgente, da parte

sua, pretende invece l’applicazione di una deduzione del 20% almeno, “visto il

lavoro pesante effettuato” (doc. I, p. 7).

Considerato il riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, proponendo l’applicazione di una

decurtazione del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha

infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione

infortunistica (in questo senso, cfr., tra le tante, STF 8C_201/2019 del 14

agosto 2019; STF 9C_373/2019 del 18 luglio 2019; STF 9C_787/2018;9C_795/2018

del 19 luglio 2019; STF 8C_203/2019 del 18 luglio 2019; STF 8C_72/2019 dell’11

giugno 2019; STCA 35.2019.6 del 26 agosto 2019 consid. 2.3.8; STCA 35.2018.123

del 27 marzo 2019, consid. 2.6.2.; STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019, consid.

2.6.3

; STFA 35.2019.33 del 19 agosto 2019 consid. 2.4.7).

Nessuno dei restanti

fattori elencati nella DTF 126 V 80 giustifica una più ampia riduzione

percentuale del reddito statistico da invalido.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 55'112.02.

Ora, confrontando i fr. 55'112.02

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 82'615, risulta che egli subisce una perdita di guadagno del

33.

%, arrotondata al 33%, a dipendenza dei postumi residuali

dell’infortunio assicurato.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata deve essere confermata, perlomeno nella

misura in cui all’assicurato è stata assegnata una rendita d’invalidità del 33%.

2.3

Entità del guadagno

assicurato su cui è calcolata la rendita d’invalidità.

2.3.1

A norma dell’art. 15 cpv. 1

LAINF, le indennità giornaliere e le rendite sono calcolate in base al guadagno

assicurato.

Il cpv. 2 recita, da parte

sua, che per il calcolo delle indennità giornaliere è considerato guadagno

assicurato l’ultimo salario riscosso prima dell’infortunio; per il calcolo

delle rendite, quello riscosso durante l’anno precedente l’infortunio.

Il medesimo art. 15 al cpv.

3.

permette, peraltro, al Consiglio federale di emanare disposizioni

particolari.

Per guadagno assicurato si

deve intendere, in genere, tutte le somme versate all’assicurato dal suo datore

di lavoro, e ciò allo scopo di rimunerare un lavoro dipendente, prestato per un

tempo determinato o indeterminato. Tali somme fanno parte del guadagno

assicurato soltanto se si trovano in una relazione economica con il rapporto di

lavoro. Si considera, pertanto, reddito derivante da un’attività salariata, non

solo la retribuzione versata per il lavoro effettuato ma, di principio, anche

le indennità o prestazioni che si trovano in una qualsiasi relazione con il

rapporto di lavoro, nella misura in cui queste prestazioni non siano esenti da

premio in virtù di disposizioni legali espresse (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter,

Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 83 e

giurisprudenza ivi menzionata).

Di regola, è considerato

guadagno assicurato il salario determinante ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 LAVS

e 6 ss. OAVS (cfr. art. 22 cpv. 2 OAINF).

L'art. 22 cpv. 4 OAINF,

nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2016 qui applicabile (l’infortunio

è in effetti accaduto antecedentemente all’entrata in vigore della modifica –

cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015,

prevede, nuovamente, che le rendite sono calcolate in base al salario pagato

all'assicurato da uno o più datori di lavoro nel corso dell'anno precedente

l'infortunio, inclusi gli elementi del salario non ancora versati che gli

sono dovuti. Se il rapporto non è durato un anno intero, il salario ottenuto

durante questo periodo è convertito in pieno salario annuo. Nel caso di

un’attività temporanea la conversione è limitata alla durata prevista.

Derogando al principio

posto dagli artt. 15 cpv. 2 in fine LAINF e 22 OAINF, l'art. 24 OAINF definisce

il salario determinante in alcuni casi speciali (fattispecie che in concreto

non entrano in considerazione).

2.3.2

Nel caso di specie, dal doc.

164.

denominato “Valutazione delle prestazioni d’invalidità” si evince

quanto segue a proposito delle modalità secondo le quali l’CO 1 ha determinato

il guadagno assicurato:

" (…) L’interessato

è dipendente della propria azienda dal 01.04.2005 e l’infortunio è capitato il

20.04.2005

In precedenza era indipendente, quindi non percepiva salari

assicurati LAINF. Il salario annunciato al momento dell’infortunio ammontava a

CHF 6'000.00 x 13, inoltre aveva diritto a due assegni per figli di CHF 183

l’uno.

Il guadagno annuo va pertanto convertito all’anno intero, ai sensi

dell’art. 22.4 OAINF: CHF 6'000 x 13 + CHF 183 x 2 x 12 m = CHF 82'392.00.” (doc.

164, p. 1)

Con la propria

impugnativa, il ricorrente fa valere che, nel determinare il guadagno

assicurato, anziché convertire in salario annuo il salario annunciato al

momento del sinistro assicurato ai sensi dell’art. 22 cpv. 4 seconda frase

OAINF, l’amministrazione avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il

reddito da lui realizzato quale indipendente nel corso dell’anno precedente

l’infortunio (dunque durante il periodo 20 aprile 2004 - 31 marzo 2005 – cfr.

doc. VII, p. 2).

Questo Tribunale non può aderire

alla tesi difesa dall’assicurato.

Il fatto che RI 1 sia

divenuto dipendente dell’omonima Sagl (e, pertanto, assicurato d’obbligo contro

gli infortuni presso l’CO 1) soltanto a far tempo dal 1° aprile 2005, risulta

in effetti dall’annuncio d’infortunio del 21 aprile 2005 (doc. 1, p. 1) ed è del

resto stato da lui esplicitamente riconosciuto in sede di replica (cfr. doc.

VII, p. 2). In precedenza, egli svolgeva un’attività lucrativa indipendente ed

era privatamente assicurato contro gli infortuni presso la __________ (assicurazione

retta dalla LCA – cfr. doc. 49, p. 4).

In una sentenza U 421/05

del 25 ottobre 2006 consid. 2.3, a proposito di rapporti di lavoro che sono

durati meno di un anno, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha rilevato che in tal

caso si presume che la persona assicurata avrebbe lavorato alle medesime

condizioni durante tutto l’anno, cosicché si deve procedere alla conversione

su 12 mesi giusta l’art. 22 cpv. 4 seconda frase OAINF. L’Alta Corte ha

precisato che ciò è il caso, ad esempio, trattandosi del passaggio da

un’attività lucrativa indipendente a un’attività dipendente (“Wechsel

von selbstständiger zu unselbstständiger Erwerbstätigkeit”).

In queste condizioni, il

TCA approva dunque le modalità con le quali l’istituto resistente ha stabilito

il guadagno assicurato di fr. 82'392.

2.4

Entità dell’IMI.

2.4.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o

psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica, mentale o psichica è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24segg. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U

48.

pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una

norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità

verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2

dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308 ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, pag. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.4.5

Nella concreta evenienza, l’CO

1.

ha assegnato al ricorrente un’IMI del 10%, fondandosi sul parere del dott. __________

(doc. 300, p. 4).

Nel referto del 10 luglio

2018, il medico __________ appena citato ha infatti valutato nei seguenti

termini l’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatore

l’assicurato:

" (…).

1.

Reperti

Stato dopo esito di frattura lussazione clavicola sinistra con

residui disturbi in stato di lussazione irriducibile della sterno-claveare.

2.

Valutazione del

danno all’integrità

Valutazione lorda del 10%. Valutazione pregressa del 04.12.2006

7.

%, valutazione netta 2.5%.

3.

Motivazione

Rispetto alla precedente valutazione secondo la tabella 5.2 vi è

un leggero peggioramento della artrosi sterno-claveare che, secondo un criterio

di analogia, visto che l’artrosi acromion-claveare è valutata in forma grave

tra il 5 e il 10%, si ritiene che un aggravamento del 2.5% sia giustificato.

Pertanto la valutazione complessiva è 7.5% pregressa, più 2.5%,

uguale a 10%.” (doc. 297, p. 1)

Chiamato ora a

pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, il TCA non ha

validi motivi per discostarsi dall’apprezzamento dell’IMI espresso dal medico __________.

Da una parte, non può

essere ignorato che, refertato un leggero peggioramento dell’artrosi sterno-clavicolare

rispetto alla precedente valutazione del collega dott. __________, il dott. __________

ha riconosciuto, mediante un confronto analogico, il valore massimo

previsto dalla tabella n. 5.2 per un’artrosi acromion-claveare grave (la forchetta

va da un minimo del 5 a un massimo del 10%).

Dall’altra, il ricorrente

ha sì chiesto che gli venga assegnata un’indennità superiore al 10%, senza

tuttavia supportare tale sua pretesa con documentazione medica specialistica.

Circa il rimprovero mosso al fiduciario di aver omesso di procedere a ulteriori

accertamenti, segnatamente a ulteriori esami radiologici, si è già detto al

considerando 2.2.5. del presente giudizio.

La decisione su

opposizione impugnata deve quindi essere confermata anche nella misura in cui

l’insorgente è stato posto al beneficio di un’IMI del 10%.

2.5

Con il ricorso, il

rappresentante dell’assicurato ha chiesto al TCA di “… indire un’udienza

pubblica per un dibattimento tra le parti (art. 17 Lptca), durante il quale il

ricorrente potrà debitamente essere interrogato dal giudice competente”, e ciò

con particolare riguardo al ruolo giocato dal funzionario __________ durante la

visita __________ di controllo del 9 luglio 2018 (doc. I, p. 4 s.).

Secondo l'art. 6 CEDU ogni

persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole,

davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, alfine

della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere

civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Al riguardo, è utile

precisare che, secondo il Tribunale federale, l’art. 6 CEDU non garantisce il

diritto all’audizione dei testimoni proposti dall’assicurato e nemmeno quello all’interrogatorio

delle parti (cfr., in questo senso, STF 8C_307/2013 del 6 marzo 2014

consid. 2.2,8C_743/2011 del 20 dicembre 2011 consid. 2.3.1 e SVR 2010 UV Nr. 3

consid. 2).

In concreto, il

patrocinatore di RI 1 ha di fatto formulato una domanda di assunzione di prove

(interrogatorio di parte), ciò che va oltre la garanzia del pubblico

dibattimento definiti dalla giurisprudenza federale, ragione per la quale il

TCA è legittimato a rinunciarvi (cfr. consid. 2.2.5. in fine; in questo senso,

si veda la STF 8C_63/2019 e 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.3).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti