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Decisione

35.2019.3

Soppressione, in via di revisione, della rendita d’invalidità di cui era al beneficio l'assicurato e restituzione dell’importo di fr. 23'445.- (violazione obbligo di informare). Decisione confermata

27 novembre 2019Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

1.9. In data 25 gennaio 2019 il

patrocinatore del ricorrente si è riconfermato, soffermandosi su alcuni punti,

nelle proprie tesi e domande (doc. V).

In particolare, l’avv. RA

1 ha puntualizzato che: l’CO 1 avrebbe preso in considerazione, a torto,

“semplicemente” le dichiarazioni contabili dell’assicurato, che decide

liberamente quale amministratore unico della __________ quale salario

attribuirsi, venendo meno al suo dovere di accertare i fatti d’ufficio ed in

maniera completa, visto che nulla conferma che il suo cliente avrebbe

effettivamente percepito l’importo di fr. 84'000.-; che in ambito LAINF la

revisione avrebbe effetto solo “ex nunc”; che il metodo di calcolo

adoperato dall’CO 1 sarebbe sbagliato, avendo posto a confronto i nuovi redditi

limitandosi alle sole informazioni contabili e senza riesaminare anche e

preventivamente l’aspetto medico che lo stesso assicurato aveva segnalato come

peggiorato.

Inoltre, per quanto

concerne la violazione del diritto di essere sentito del suo assistito, il

legale precisa che essa persisterebbe, dal momento che l’CO 1 continuerebbe a

non prendere posizione sulla ricaduta annunciata il 13 dicembre 2017 come pure

sulla documentazione medica che le è stata indirizzata e con cui è stato

attestato un peggioramento della situazione valetudinaria. Nessun medico avrebbe

difatti mai espresso un parere sulla documentazione medica prodotta e nessun

accertamento sarebbe mai stato eseguito sulla capacità lavorativa e di guadagno

dell’assicurato.

La procedura della CO 1 sarebbe “semplicemente” una conseguenza di quanto

risulterebbe dalla sola documentazione contabile e non da ultimo pure da un’illecita

valutazione diversa di quanto sostanzialmente però rimasto invariato.

Il suo cliente, a ragione, non avrebbe confermato, nemmeno col ricorso,

l’effettivo percepimento di un reddito mensile se non prettamente a livello

contabile.

Concludendo il patrocinatore dell’assicurato ha quindi chiesto “una nuova

valutazione medica in considerazione del comprovato peggioramento (….) una

nuova valutazione economica e della reale capacità lavorativa e di guadagno

dell’assicurato. Un rinvio degli atti non risulta pertanto pretestuoso e ciò a

maggior ragione se si considera che nemmeno con la risposta di causa la CO 1 si

è espressa in merito ai certificati medici prodotti dall’assicurato a sostegno

di un peggioramento della sua condizione medica né tantomeno in merito ad

ulteriori argomenti oltre quelli prettamente contabili per giustificare un

miglioramento della condizione di guadagno” (doc. V, pag. 4).

1.10. In data 30 gennaio 2019 il

patrocinatore dell'CO 1 ha ribadito le proprie tesi e domande (doc. VII).

1.11. Il doc. VII è stato inviato al

legale del ricorrente per conoscenza (doc. VIII).

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,

a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale

esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono

gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del

Giudice Ivano Ranzanici.

2.2

Il patrocinatore dell’insorgente

ha in primo luogo fatto valere una violazione del diritto di essere sentito, dal

momento che l’CO 1 non avrebbe minimamente considerato i contenuti da lui sollevati

in sede di opposizione (doc. I).

Nella risposta di causa l’CO 1 ha osservato quanto segue:

" (…) II

ricorrente lamenta una violazione del diritto d'essere sentito siccome a suo

dire non sarebbero state considerate le motivazioni da lui addotte in sede

d'opposizione.

A torto.

In effetti, pur prendendo conoscenza di detti argomenti, la CO 1

ha pronunciato sulla base degli atti, chiari ed inequivocabili e manco

contestati, per cui malvenuta è la controparte a lagnarsi di non essere stata

sentita, tanto più in quanto appare appena il caso di ricordare che detto

diritto non implica affatto l'accoglimento delle argomentazioni

dell'assicurato, ci mancherebbe altro! Il diritto d'essere sentito è stato

garantito e rispettato, tante vero che egli si è pronunciato esponendo le sue

tesi; gli si deve comunque rammentare che questa facoltà non implica

l'accoglimento di quanto da lui sostenuto.

D'altro canto, egli non deve nemmeno dimenticare che la rendita è

un concetto economico e non medico, per cui già per questa ragione le sue

argomentazioni appaiono del tutto ininfluenti.

Inoltre, si deve notare come nemmeno il ricorrente contesta il

percepimento del salario ritenuto dalla CO 1 e risultante, come detto,

chiaramente dagli atti. Ne consegue che già per questa ragione malvenuto è a

sostenere che esso non corrisponderebbe alle sue capacità.

D'altro canto, se questa nozione di rendita secondo il nostro

diritto non fosse, si giungerebbe all'assurdo che anche una persona che

percepirebbe un salario normale potrebbe beneficiare di una rendita

d'invalidità, ciò che comporterebbe una evidente quanto inammissibile

situazione, evidenti abusi e in ultima analisi un aumento sconsiderato dei

premi a carico di tutti gli assicurati.” (doc. III, pag. 5)

In sede di osservazioni il

patrocinatore del ricorrente ha osservato quanto segue:

" (…) A

contrario di quanto sostiene la CO 1, la violazione del diritto dell'assicurato

di essere sentito si constata ancora oggi. Concretamente, né con le sue

contestate decisioni né con la risposta di causa la CO 1 prende infatti

concretamente posizione sull' "... annuncio della ricaduta del 13 dicembre

2017.

..." né tanto meno si esprime sulla documentazione medica che le

è stata indirizzata e con cui è stato attestato un peggiora-mento della

situazione valetudinaria. Nessun medico ha infatti mai espresso un parere sulla

documentazione prodotta e nessun accertamento è mai stato eseguito sulla

capacità lavorativa e di guadagno dell'assicurato. Come già detto, la procedura

della CO 1 è "semplicemente" una conseguenza di quanto risulta dalla

sola documentazione contabile e non da ultimo pure un'illecita valutazione

diversa di quanto sostanzialmente però rimasto invariato. La violazione del

diritto di essere sentito si giustifica quindi non solamene in considerazione

del fatto che alla domanda dell'assicurato la CO 1 non ha dato seguito bensì

pure in considerazione del fatto che a sostegno delle proprie ragioni

quest'ultima si è pure limitata ad una riconsiderazione di fatti immutati sulla

base di soli documenti contabili.” (doc. V, pag. 3 e 4).

In sede di osservazioni

l’avv. RA 2 si è limitato a rilevare che “la CO 1 contesta integralmente le

allegazioni del ricorrente e si riconferma appieno nella risposta di causa”

(doc. VII).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127.

III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4.

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126.

I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate).

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo

per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da

un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le

ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I

232.

consid. 3.2; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.1).

Secondo il TCA, la decisione impugnata è sufficientemente motivata e pure

comprensibile. In effetti, nella medesima, l'istituto resistente ha chiaramente

indicato i motivi per cui ha soppresso la rendita con effetto

retroattivo dal 1° luglio 2016 ed ha chiesto all’assicurato la restituzione di

un importo di fr. 23'445.-, corrispondente a prestazioni di rendita versate di

troppo durante il periodo 1° luglio 2016 - 31 dicembre 2017. Nella

sua risposta di causa (cfr. doc. III), l'amministrazione ha di nuovo spiegato

le ragioni per le quali ha soppresso la rendita retroattivamente chiedendo al

ricorrente il precitato importo. Anche se non affronta tutte le

obiezioni sollevate dal patrocinatore dell'assicurato, la decisione avversata

tocca comunque ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente rilevante per

l'esito della vertenza, tenendo in debita considerazione gli argomenti di

rilievo allegati dal rappresentante. Quest'ultimo ha inoltre impugnato la

decisione in questione in modo congruo e completo, dimostrando di aver

perfettamente compreso le motivazioni poste a suo fondamento e di non aver

subito alcun pregiudizio ai propri diritti processuali.

La censura di violazione

del diritto di essere sentito va dunque disattesa. Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.3

Il TCA è chiamato a stabilire

se l’CO 1 era legittimato oppure no a sopprimere, in via di revisione, la

rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1 e se era parimenti

legittimato oppure no a richiedergli la restituzione dell’importo di fr.

23'445.-, corrispondente a prestazioni di rendita pagategli di troppo durante

il periodo 1° luglio 2016 - 31 dicembre 2017.

2.4

Secondo l'art. 17 cpv. 1

LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una

notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

L'istituto della revisione

ha per scopo l'adeguamento della rendita di invalidità alle mutate circostanze

e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia

stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew,

Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna

1992, p. 114).

La revisione presuppone,

dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la

costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275

consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

2.5

L'invalidità può modificarsi

essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,

sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote

diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità

di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (DTF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V

273.

consid. 1a; 109 V 116, consid. 3b).

L'assicurato può, infatti,

migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali,

acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio

rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute

e alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non

prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.

Oppure le sue capacità di

guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.6

Per rivedere una rendita di

invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base

devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In particolare, non è

motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.7

Determinante per la revisione

è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui

la rendita fu costituita o successivamente riveduta (DTF 133 V

108, consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2 e 125 V 368 consid. 2 con

riferimento).

Non si tiene conto, né

prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio le scarse

conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini

professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione

dell'invalidità.

Ciò che importa è la

diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a

infortunio. Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dev'essere in

nesso causale adeguato con l'infortunio).

2.8

L'art. 28 LPGA regola la

"Collaborazione nell'esecuzione".

Gli assicurati e il loro

datore di lavoro devono collaborare gratuitamente all’esecuzione delle varie

leggi d’assicurazione sociale (cfr. art. 28 cpv. 1 LPGA).

Colui

che rivendica prestazioni assicurative deve fornire gratuitamente tutte le

informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire le

prestazioni assicurative (cfr. art. 28 cpv. 2 LPGA).

Chi

pretende prestazioni assicurative deve autorizzare tutte le

persone e i servizi, segnatamente il datore di lavoro, i medici, le

assicurazioni e gli organi ufficiali a fornire nel singolo caso tutte le

informazioni, sempre che siano necessarie per accertare il diritto a

prestazioni. Queste persone e questi servizi sono tenuti a dare le informazioni

(cfr. art. 28 cpv. 3 LPGA).

L'art. 31 LPGA regola la

"Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni".

L’avente diritto, i suoi

congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare

all’assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi

cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione

di una prestazione (cfr. art. 31 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi

persona o servizio che partecipa all’esecuzione delle assicurazioni sociali ha

l’obbligo di informare l’assicuratore se apprende che le condizioni

determinanti per l’erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche (cfr. art.

31.

cpv. 2 LPGA).

2.9

Nella concreta evenienza, con

la decisione del 6 maggio 2015 l’Istituto assicuratore ha attribuito

all’assicurato una rendita d’invalidità del 27% a far tempo dal 1° settembre

2013.

(doc. 296 inf. no. __________). A seguito dell’opposizione interposta

dall’avv. RA 1, per conto dell’assicurato, l’CO 1 in data 1° ottobre 2015 ha

confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 310 inf. no. __________;

cfr. STCA 35.2015.113 del 4 aprile 2016 consid. 1.3-1.5). Con STCA 35.2015.113

del 4 aprile 2016, cresciuta incontestata in giudicato, questa Corte ha

confermato la precitata decisione.

In particolare, per quanto qui maggiormente interessa, il TCA ha avallato il

modo di procedere dell’CO 1 che aveva rettamente calcolato il grado

d’invalidità, in applicazione del metodo ordinario del raffronto dei redditi (e

non di quello specifico per le persone che svolgono un’attività indipendente,

come postulato dall’avv. RA 1), mettendo a confronto il reddito che RI 1

avrebbe percepito, nel 2013, se avesse potuto continuare a svolgere la propria

professione di carpentiere (reddito da valido di fr. 73'659.-, desunto dalle

indicazioni fornite direttamente dal datore di lavoro) con un reddito da

invalido post-infortunistico calcolato facendo capo alla propria documentazione

di posti di lavoro (DPL) (reddito da invalido di fr. 53'546.--), tenuto conto

di un’esigibilità lavorativa del 100% (con pieno rendimento) in attività

adeguate, giungendo così ad un discapito del 27%.

Nel mese di giugno del

2018, l’CO 1 ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (inf. no. __________:

cfr. consid. 1.5).

In tale occasione (come pure nell’ambito della ricaduta dell’evento traumatico

del 16 aprile 2002 annunciata nel mese di dicembre 2017 inf. no. __________:

cfr. consid. 1.4), dal punto di vista economico, è emerso che l’assicurato

percepiva un salario mensili di fr. 7'000.- per 12 mensilità dal 1° luglio 2016

dalla ditta __________ di __________, che aveva costituito nel 2012,

occupandosi essenzialmente di direzione lavori, acquisizione lavori e lavori

amministrativi. A mente dell’CO 1 l’assicurato aveva inoltre violato l’obbligo

di informare non avendo egli mai informato l’amministrazione sulla sua

situazione professionale e economica fino al momento dell’annuncio della

ricaduta, nonostante con la decisione del 6 maggio 2015 (doc. 296 inf. no. __________)

era stato reso attento che sulla scorta dell’art. 31 della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni scoiali, notevoli miglioramenti

delle condizioni mediche o economiche erano da annunciare (doc. 323 inf. no. __________).

Con la decisione del 10 agosto 2018 (doc. 323 inf. no. __________), confermata

con decisione su opposizione del 21 novembre 2018 (doc. 328 inf. no. __________),

l’CO 1 - ritenuto che l’assicurato aveva ripreso l’attività lavorativa dal 1°

luglio 2016 presso la ditta __________ di __________, percependo un salario

mensile di fr. 7'000.- lordi per 12 mesi, e, quindi, la sua capacità lavorativa

da detta data non era più limitata e considerato pure che aveva violato

l’obbligo di informare ex art. 31 LPGA -, ha soppresso la rendita

retroattivamente al 1° luglio 2016 ed ha chiesto all’assicurato la restituzione

di un importo di fr. 23'445.-, corrispondente a prestazioni di rendita versate

di troppo durante il periodo 1° luglio 2016 - 31 dicembre 2017.

2.10

Chiamato a pronunciarsi nella

concreta evenienza, il TCA condivide l’operato dell’amministrazione.

Dalle tavole processuali risulta difatti quanto segue.

Nell’annuncio di ricaduta del 13 dicembre 2017 figura che l’assicurato è dipendente

della ditta __________ di __________ in qualità carpentiere con la qualifica di

quadro superiore con un grado di occupazione del 100% con un salario mensile

lordo di fr. 7'000.- (cfr. rapporto del 2 gennaio 2018, letto ed approvato

dall’assicurato: cfr. doc. 101 inf. no. __________).

In occasione dell’incontro del 2 gennaio 2018 l’assicurato ha dichiarato di

avere costituito nel 2012 la __________ e di non occupare dipendenti ma di

appoggiarsi principalmente a liberi professionisti e in misura minore a

personale interinale. Ha precisato di evitare i lavori fisicamente più pesanti

ma non sempre gli è possibile. Ha puntualizzato che, essendo l’unico

dipendente, deve recarsi pure lui sui tetti, principalmente per le

misurazioni e quando vi è da posare la struttura, segue in prima persona le

operazioni che affida a personale indipendente o interinale. Inoltre ha

osservato di effettuare i lavori amministrativi come offerte e capitolati,

mentre che per le questioni contabili si affida ad una contabile (cfr. rapporto

del 2 gennaio 2018, letto ed approvato dall’assicurato: cfr. doc. 106, pag. 1

inf. no. __________)

Sempre durante l’incontro del 2 gennaio 2018 l’assicurato ha dichiarato che nel

mese di maggio 2015, quando la CO 1 gli ha riconosciuto una rendita

d’invalidità del 27%, l’UAI ha rifatto i calcoli e gli ha soppresso la rendita

AI che percepiva. Per questo motivo aveva necessità di prelevare un salario.

Fino a giugno 2016 non aveva percepito salario mentre da luglio 2016 aveva

iniziato a percepire un salario mensile di fr. 7'000.- per 12 mesi (cfr.

rapporto del 2 gennaio 2018, letto ed approvato dall’assicurato: cfr. doc. 106,

pag. 2 inf. no. __________5)

Agli atti figura altresì il certificato della Cassa pensione __________,

valevole dal 1° luglio 2016, dal quale si evince un salario annuo di fr. 84'000

(cfr. doc. 106, pag. 4 inf. no. __________).

Nell’ambito della procedura di revisione della rendita, segnatamente nel

questionario del 25 giugno 2018 (doc. 316 inf. no. __________), l’assicurato ha

scritto che si occupava di “direzione lavori, acquisizione lavori, lavori

amministrativi” dal 1° luglio 2016 per la __________, puntualizzando di non

realizzare un lavoro da indipendente e producendo i certificati di salario dei

mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2017, dai quali emerge un salario

mensile lordo di fr. 7'000.- (doc. 316 inf. no. __________).

La precitata documentazione non lascia spazio a dubbi sull’attività a tempo

pieno svolta dall’assicurato quale quadro-superiore/carpentiere per la ditta __________

di __________, di cui è l’unico dipendente, a partire dal 1° luglio 2016 per

uno stipendio annuale lordo di fr. 84'000.- (pari a fr. 7'000.- per 12

mensilità).

In siffatte circostanze il TCA non condivide le argomentazioni sollevate dal

patrocinatore dell’assicurato (cfr., in particolare, quelle giusta le quali

quello del 2016 sarebbe un auto-procuratasi aumento salariale contabile,

dettato da contingenze familiari, indipendente dalla effettiva capacità

lavorativa, e quindi di guadagno, del suo cliente sul mercato del lavoro equilibrato:

cfr doc. I; il suo assistito procederebbe, all’occorrenza, a dei leggeri e

temporanei adeguamenti del quantum del proprio salario: cfr. doc. I; il

suo cliente non avrebbe mai confermato l’effettivo percepimento di un reddito

mensile se non prettamente a livello contabile: cfr. doc. V) - che, tra

l’altro, neppure risultano essere supportate da alcun elemento oggettivo - che,

pertanto, vengono respinte.

Parimenti dicasi per l’argomentazione ricorsuale giusta la quale se confrontati

con un salario sociale o, come nel caso di specie, con uno stipendio che non

necessariamente corrisponderebbe alle reali potenzialità di guadagno

dell’interessato, lo stesso non potrebbe essere preso in considerazione, perché

non costituirebbe un parametro attendibile per fare luce sulla residuale

(in)capacità al guadagno sul mercato del lavoro equilibrato (cfr. doc. I).

In questo contesto giova infatti qui ricordare che, secondo la giurisprudenza

federale, per determinare il reddito

da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita e che,

pertanto, se l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario

sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo

effettivo rendimento (cfr., fra le tante, la STF 9C_745/2012 del 30 aprile

2013, consid. 5.2).

Nel caso di specie, la circostanza che l’assicurato è l’unico dipendente della ditta

__________ di __________ da lui fondata nel 2012 e che, nella sua funzione di

quadro-superiore della stessa, può decidere in merito al salario che gli viene corrisposto,

esclude a priori che lo stipendio annuale lordo di fr. 84'000.- (pari a

fr. 7'000.- per 12 mensilità) che percepisce sia un salario sociale ai sensi

della giurisprudenza.

L’CO 1 ha quindi ricalcolato il grado di invalidità. In particolare esso

ha applicato, per la determinazione dell’incapacità al guadagno, il metodo

ordinario mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurato nel 2009

presso la ditta __________ di __________ ed indicizzato sino al 2016 tramite

CCL costruttori del legno, tenuto conto della qualifica di carpentiere con AFC,

(fr. 74'027.-; cfr. doc. 294 inf. no 10.60673.09.4 e doc. 122 inf. no. 10.60940.02.5),

con il reddito conseguito come salariato della ditta __________ di __________ (fr.

84'000.- = fr. 7'000.x 12 mesi), giungendo ad una perdita lucrativa nulla.

Anche per questi aspetti il modo di procedere dell’CO 1 appare corretto e

condivisibile e va, pertanto, tutelato. Tanto più che neppure il patrocinatore

del ricorrente è stato in grado di evidenziare motivi atti ad

imporre al TCA di scostarsi dal calcolo economico (incluso il metodo

utilizzato) operato dall’amministra-zione.

Nella fattispecie è inoltre emerso chiaramente che l’assicurato non ha

adempiuto al suo obbligo di informare l’assicuratore infortuni della ripresa

dell’attività lavorativa a tempo pieno a partire dal 1° luglio 2016, in

violazione dell’obbligo di notificazione ai sensi dell’art. 31 LPGA.

Il legale

dell’assicurato ha sostenuto che il suo cliente sarebbe in buona fede e

correttamente non avrebbe annunciato alla CO 1 nel 2016 l’auto-procuratasi

aumento salariale contabile dettato da contingenze familiari, a prescindere da

quella che in concreto sarebbe la sua incapacità al guadagno, tenuto conto del

danno alla salute fisica e psichica di cui soffre. Secondo l’avvocato, inoltre

la spontanea comunicazione del suo cliente alla CO 1 l’auto-procuratosi aumento

salariale, non suscettibile di fare luce in alcun modo su un eventuale

cambiamento della sua capacità al guadagno post-infortunistico e, di riflesso,

sul suo grado di invalidità, non potrebbe rientrare nella nozione di

cambiamento importante ex art. 31 LPGA, poiché non risulterebbe manifesta-mente

un elemento determinante per l’erogazione della rendita. L’auto-procuratosi

aumento salariale per motivi familiari non rappresenterebbe nel caso di specie

un cambiamento importate delle condizioni determinanti per l’erogazione della

rendita di invalidità (cfr. doc. I).

Argomentazione che non può essere ammessa dal TCA.

Non si può

infatti legittimamente ammettere che una persona, anche non cognita in materia

di assicurazioni sociali, che percepisce una rendita, non avverta che la

ripresa al 100% di un’attività lavorativa che le consente di conseguire un

reddito di fr. 7'000.- lordi per 12 mensilità è suscettibile di influenzare il

diritto ad una tale prestazione. Non va

infatti dimenticato che nella decisione di attribuzione della rendita è stato

indicato che “La rendita tiene conto della situazione attuale. Se dovese intervenire

un notevole cambiamento dello stato di salute o delle ripercussioni economiche

derivanti da infortunio o malattia professionale, la rendita è riveduta in qualsiasi

momento sino al raggiungimento dell’età AVS. Sulla scorta dell’art. 31 della

legge federale sulla parte del diritto delle assicurazioni sociali, notevoli

miglioramenti delle condizioni economiche e mediche sono da annunciare”

(cfr. doc. 296, pag. 3 inf. no. __________).

Avendo l’assicurato violato l’obbligo d’informazione, rettamente

l’amministrazione ha soppresso la rendita con effetto retroattivo e chiesto, di

principio, la restituzione delle prestazioni indebitamente percepite, ex art.

25.

LPGA.

A questo proposito va difatti ricordato che, in ambito LAINF, quando la revisione di una rendita di invalidità

secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA è fondata su di

una circostanza che non è stata comunicata all'assicuratore sociale dalla

persona assicurata in violazione dell'obbligo di informare a norma dell'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'adattamento della rendita si

effettua retroattivamente al momento in cui la modifica dello stato di fatto

(che non è stato comunicato) è intervenuta (DTF 145 V 141, consid. 7.3; STF

8C_139/2018 del 26 marzo 2019, consid. 6.2; STF 8C_87/2019 del 13 giugno 2019,

consid. 5.2).

L’argomentazione del patrocinatore del ricorrente, giusta la quale, in ambito

LAINF la revisione avrebbe effetto solo “ex nunc” (cfr. doc. V) non può quindi

essere condivisa ed è respinta.

Stante quanto precede, la soppressione della rendita con effetto retroattivo al

1° luglio 2016 con conseguente restituzione delle prestazioni indebitamente

percepite sino al 31 dicembre 2017 va tutelata.

L’CO 1 ha calcolato in fr. 23'445.- (pari a fr. 1’302.50 x 18 mesi) le rendite

versate a torto per il periodo 1.7.2016-31.12.2017 che devono essere

restituite. Tale dato può essere fatto proprio da questa Corte. L’assicurato

beneficiava difatti di una rendita di fr. 1'302.50 mensili (cfr. doc. 296 inf. no. __________). Tanto più che

neppure il patrocinatore del ricorrente pretende il contrario.

2.11

Alla luce di quanto appena

esposto, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita.

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti

probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere

altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Gli incarti LAINF inf. no. __________, inf. no. __________

e inf. no. __________ sono stati versati agli atti con la risposta di causa

(cfr. consid. 1.8).

2.12

In esito alle considerazioni

che precedono la decisione impugnata va dunque confermata mentre il ricorso è

respinto.

2.13

Da ultimo, il TCA rileva che la

ricaduta annunciata il 17 ottobre 2017 (cfr. consid. 1.4) non è oggetto della

decisione impugnata che delimita il litigio (cfr. STF 9C_636/2015 del 2

febbraio 2016, consid. 1 con riferimenti, STCA 35.2018.114 del 18 marzo 2019,

consid. 2.1).

Gli atti vengono quindi ritornati all’CO 1 affinché esamini prontamente la

ricaduta del 17 ottobre 2017 (cfr. consid. 1.4: inf. no. __________), tenendo

conto anche della perizia reumatologica del 2 ottobre 2018 del dr. med. __________,

specialista FMH in reumatologia (doc. C) e del rapporto di medesima data della

dr.ssa med. __________ e del dr. med. __________, ambedue specialisti FMH in

psichiatria e psicoterapia (D), prodotte in questa sede dal patrocinatore

dell’assicurato e che - giova qui puntualizzare - sono state comunque esperite

in ambito LAMal.

A questo proposito, per

motivi di economia processuale, il TCA osserva, con espresso riferimento alla

perizia psichiatrica del 2 ottobre 2018, che ivi risulta attestata una

incapacità lavorativa per motivi psichiatrici a decorrere dal maggio 2018

(“Egli ha così ripreso i contatti con il dr. __________ nel corso del mese di

maggio dell’anno in corso ed il collega ha subito posto una diagnosi di

sindrome da somatizzazioni (ICD-10:F45.0) proponendo all’assicurato stesso una

terapia psicofarmacologica con Duloxetina, Tanxiluim e Demetrin oltre a

regolari colloqui di sostegno onde elaborare eventuali conflitti interni. Il

collega ha inoltre sottoscritto un certificato di incapacità lavorativa piena

che persiste a tutt’ora, ma si sottolinea che l’assicurato era già inabile al

lavoro non per motivi psichici a decorrere dallo scorso mese di ottobre 2017”:

cfr. doc. D, pag. 11) e continua con rimando “allo psichiatra curante un

rapporto di decorso dettagliato non prima di otto settimane dall’attuale

valutazione” (doc. D, pag. 12).

In questo contesto giova qui inoltre ricordare che presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicura-zione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra l'evento e

le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Da ultimo, giova qui parimenti ricordare che il principio inquisitorio non è

incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di

collaborare, che non può tradursi in una mera contestazione della presa di

posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente

di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni (cfr. sul tema STCA

32.2017.70

del 9 novembre 2017, consid. 2.7 e rinvii ivi citati; STCA

32.2017.83

del 22 febbraio 2018, consid. 2.6 e rinvii ivi citati; STCA

32.2018.3

del 30 gennaio 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati; STCA

32.2018.123

del 6 giugno 2019, consid. 2.8 e rinvii ivi citati).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’CO 1 affinché proceda all’esame della ricaduta del 17

ottobre 2017 ed all’eventuale relativo diritto alle prestazioni.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia

di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti