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Decisione

35.2019.30

Controversa è l'estinzione del nesso causale naturale e, quindi, del diritto alle prestazioni, dopo un trauma vertebrale. Rinvio atti all'assicuratore per complemento di una perizia amministrativa

15 gennaio 2020Italiano27 min

ragioni che sono già state illustrate nello scritto del 3 luglio 2019 inviato allo

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.30

mm

Lugano

15 gennaio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 30 dicembre 2014, RI

1, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di direttore e,

perciò, assicurato contro gli infortuni presso CO 1, è stato investito da

un’autovettura che stava uscendo in retromarcia da un posteggio e ha riportato,

secondo il verbale di Pronto soccorso dell’Ospedale di __________ del 31

dicembre 2014, contusioni a livello cranico, della gamba sinistra e della

regione dorsale.

Nei giorni successivi sono

insorti dolori a livello lombare. L’esame radiografico del 29 gennaio 2015 ha

evidenziato la presenza di un’anterolistesi di L5 su S1 di circa 1 cm.

L’istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

1.2. Con decisione formale del 19

giugno 2015, l’assicuratore ha dichiarato estinto il proprio obbligo a

prestazioni a contare dal 1° febbraio 2015 in quanto, da quella data in poi, i

disturbi non si sarebbero più trovati in nesso di causalità naturale con

l’evento del dicembre 2014.

Separatamente, esso ha

preteso la restituzione delle indennità giornaliere corrisposte durante il

periodo 1° febbraio-31 marzo 2015, pari a un importo di fr. 15'517.

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1, l’istituto assicuratore ha prospettato la

possibilità che la succitata decisione formale venisse modificata a detrimento dell’assicurato

per ragioni risultanti dall’applicazione del diritto comunitario e ha quindi

concesso un termine per determinarsi in merito al mantenimento o meno

dell’opposizione.

Il patrocinatore

dell’assicurato ha informato l’assicuratore di voler mantenere l’opposizione.

La CO 1 ha respinto

l’opposizione in data 25 gennaio 2016.

1.3. Con sentenza 35.2016.21 del

20 giugno 2016, questa Corte ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso presentato

dall’assicurato nel senso che gli atti sono stati retrocessi

all’amministrazione affinché disponesse ulteriori accertamenti inerenti

l’attività salariata dell’assicurato e decidesse di nuovo in merito

all’applicabilità del sistema di sicurezza sociale svizzero.

A titolo abbondanziale,

per il caso in cui fosse stato ritenuto applicabile il sistema di sicurezza

sociale svizzero, il TCA ha precisato che la CO 1 avrebbe dovuto disporre un

approfondimento peritale volto ad accertare l’eziologia dei disturbi lombari

posteriormente al 31 gennaio 2015 (cfr. doc. 99 ss.).

La pronunzia appena citata

è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. In data 6 gennaio 2017,

l’assicuratore ha informato il rappresentante dell’assicurato di ritenere

applicabile il sistema di sicurezza sociale svizzero e, quindi, di accordare la

copertura assicurativa all’evento infortunistico occorso in data 30 dicembre

2014 (doc. 114).

1.5. Nel corso del mese di agosto

2017, la CO 1 ha comunicato all’avv. RA 1 il nominativo di tre possibili periti

(__________ di __________, dott. __________ e dott. __________) e l’elenco dei

quesiti, concedendo al patrocinatore un termine per pronunciarsi al riguardo

(doc. 123).

Con scritto del 29 agosto

2017, il rappresentante dell’assicurato ha informato l’assicuratore di non

condividere alcuno dei quesiti proposti e, trattandosi del nominativo del

perito, di poter di principio accettare il dott. __________ o il dott. __________

alla condizione che essi non avessero mai eseguito perizie per conto della CO 1

o di suoi assicurati (doc. 125).

1.6. Il 28 giugno 2018, l’istituto

assicuratore ha emanato una decisione formale mediante la quale ha confermato

l’estinzione del diritto a prestazioni a decorrere dal 1° febbraio 2015, non

trovandosi più i disturbi accusati dall’assicurato in una relazione causale

naturale con il sinistro del dicembre 2014 (con pretesa di restituzione delle

prestazioni corrisposte nel frattempo). Allegato alla decisione figurava il

rapporto peritale allestito dal dott. __________ sulla base degli atti (doc.

136 e doc. 134).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 146), in data 17

gennaio 2019, la CO 1 ha confermato il contenuto della sua decisione (doc.

156).

1.7. Con tempestivo ricorso del 18

febbraio 2016 (recte: 2019), RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1,

ha chiesto che l’assicuratore convenuto venga condannato a versargli indennità

corrispondenti a una totale inabilità lavorativa dal 31 dicembre 2014 al 31

maggio 2015 e corrispondenti a una capacità del 50% dal 1° giugno al 31 agosto

2015, dedotte le prestazioni già riconosciute.

A sostegno delle proprie

pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare le seguenti argomentazioni:

" (…) Il

ricorrente insiste nella sua posizione secondo la quale il “perito” __________

non è un perito comunemente scelto, siccome egli non ha rilasciato la sua

dichiarazione di indipendenza prima di rassegnare il suo rapporto. Infatti tale

dichiarazione figura solo in ingresso di “perizia”. Si noterà infatti che il

ricorrente aveva espressamente indicato che – una volta ricevuta la

dichiarazione in parola – avrebbe formulato a sua volta domande. Il ricorrente

non avrebbe fatto altro che dividere in più sottodomande la domanda principale

posta dal TRAss nella sua prima sentenza (consid. 2.7 in fine). In questo

senso, non sorprende per nulla che il perito si sia divertito a scrivere di

tutto e di più, a casaccio, senza in realtà fornire alcuna risposta al quesito

posto dal Tribunale, escludendo semplicemente e senza motivazione alcuna

l’applicabilità dei principi espressi dalla dominante dottrina medica citata

dal Tribunale.

Tale modo di procedere è abusivo e lesivo del diritto di essere

sentito.

(…).

Il ricorrente contesta tutte le affermazioni della resistente che

formula nel considerando 15 dell’avversata decisione, nella misura in cui

vorrebbe spacciarsi lei stessa quale “esperta” medica, capace di discettare –

senza aver mai visto il ricorrente – sul normale stato delle cose,

sull’esperienza medica, sulla banalità degli incidenti, e altre interessanti

questioni che mescola nel polpettone di quel considerando.

Il ricorrente comprende perfettamente che la questione è medica e

dunque i medici accertamento dei fatti, ma i Tribunali fanno diritto sulla

scorta di fatti inconfutabili e comprovati.

Ora se la questione è quella a sapersi entro quale tempo

determinati disturbi devono presentarsi per poter essere messi in relazione con

un evento infortunistico. I pareri medici ma anche quelli giuridici possono

differire. Tuttavia i medici devono fornire risposte chiare, cristalline,

limpide, conseguenti nel caso di specie, non in astratto, per sentito dire, per

“esperienza” di vita o altre affermazioni dal valore pari alle discussioni da

bettola.

Il “perito” __________ doveva solo rispondere a questa domanda.

Nient’altro. Se non era d’accordo con la Corte cantonale al limite doveva

indicare secondo quale dottrina lui fondava il suo parere e dunque le sue

conclusioni.

E così nonostante una chiara sentenza che faceva ordine alla

resistente di accertare un fatto, un nuovo “perito” si è chinato sulla

questione per non fornire risposta alcuna! (…).” (doc. I)

1.8. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).

1.9. In data 25 marzo 2019, l’avv.

RA 1 si è espresso in merito a un aspetto toccato con la risposta di causa e ha

chiesto, segnatamente, l’interrogatorio del ricorrente, l’audizione

testimoniale del dott. __________ e la perizia giudiziaria (doc. V).

1.10. In data 3 luglio 2019, il TCA

ha interpellato il dott. __________, il quale è stato invitato a fornire i “… i

motivi medico-scientifici per i quali, in concreto, lei ritiene giustificato

discostarsi dalla dottrina medica dominante secondo la quale, dopo traumi alla

colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi

ristabilito trascorsi 3-4 mesi in caso di trauma alla regione lombare,

rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di preesistenti

alterazioni degenerative.” (doc. VII).

Nonostante i diversi

solleciti, il dott. __________ non ha risposto al Tribunale.

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre

2015).

nel merito

2.2. Nella concreta evenienza,

questo Tribunale constata innanzitutto che, in data 5 agosto 2017, la CO 1 ha

comunicato al rappresentante dell’assicurato il nominativo di tre possibili

periti, ovvero il __________ di __________, il dott. __________ e il dott. __________,

invitando l’avv. RA 1, in caso di disaccordo, a motivare per iscritto le

relative obiezioni e a formulare una controproposta. Al rappresentante è pure

stato trasmesso il catalogo delle domande da sottoporre al perito per presa di

posizione e presentazione di eventuali quesiti complementari (doc. 123).

In data 29 agosto 2017,

l’avv. RA 1 ha inviato all’amministrazione uno scritto del seguente tenore:

" (…) Le

domande da Lei proposte cercano nuovamente di spostare il problema altrove,

mentre che il problema è solo e soltanto quello stabilito dal Tribunale delle

assicurazioni.

Il mio cliente non condivide quindi alcuna delle domande da Lei

poste e ritiene che il perito debba semplicemente leggere la sentenza che fissa

le regole di questa pratica, rispondendo al quesito posto da questo Tribunale.

Nient’altro è pertinente alla questione qui in esame.

Sui nomi dei periti, infine, non è possibile esprimersi per quanto

riguarda il __________, siccome al suo interno lavorano più medici, e senza

avere un nome ben preciso non è possibile formarsi un’opinione. Per questo

motivo il __________ viene di principio scartato dal mio cliente.

Per quanto attiene ai dr. med. __________ e __________, di

principio potrebbero essere accettati dal mio cliente, ma all’evidente

condizione che essi non abbiano mai esperito perizie per la CO 1 o suoi

assicurati: ovviamente il perito prescelto deve avere la necessaria

equidistanza tra le parti, visto quanto successo con il primo perito.

Pertanto il mio cliente attende una dichiarazione da parte di

entrambi i candidati periti con la quale confermano la propria imparzialità

nonché una conferma da parte della CO 1 che al perito verrà sottoposto

l’incarto completo con l’incarico di rispondere ai quesiti messi in evidenza

dal Tribunale delle assicurazioni.” (doc. 125)

Dagli atti di causa si

evince che, successivamente, nel corso del mese di maggio 2018, constatato che

nulla era “… stato intrapreso dalla CO 1 negli ultimi 9 mesi”, il patrocinatore

ha fissato all’assicuratore un termine entro il quale emettere la decisione di

sua competenza (doc. 126).

Il 13 giugno 2018,

l’amministrazione ha informato l’avv. RA 1 che il caso si trovava ancora presso

il dott. __________ e che il suo rapporto sarebbe pervenuto di lì a breve (doc.

129).

In data 28 giugno 2018, la

CO 1 ha quindi emanato la decisione formale, alla quale ha allegato il referto

allestito dallo specialista (doc. 136 s. e doc. 134 ss.).

Secondo l’art. 44 LPGA, se

per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso

ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può

ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte.

Se vi è disaccordo a

proposito della perizia che l’assicuratore intende disporre, quest’ultimo deve

emanare una decisione incidentale ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA. Si tratta di

una decisione processuale contro la quale la via dell’opposizione non è aperta

(art. 52 cpv. 1 LPGA) e che è direttamente impugnabile dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni (art. 56 cpv. 1 LPGA).

D’altro canto, nella DTF

141 V 330, il TF ha stabilito che gli uffici AI sono tenuti a pronunciarsi

mediante decisione sull’ammissione, la modifica o il completamento dei quesiti

supplementari proposti dal peritando. La corrispondente decisione può essere

impugnata mediante ricorso soltanto se vi è il rischio che causi un pregiudizio

irreparabile (consid. 4.2). Nulla di diverso è da prevedere per la procedura in

materia di assicurazione contro gli infortuni, dato che tanto nella procedura

di accertamento dell’assicurazione per l’invalidità quanto in quella

dell’assicurazione contro gli infortuni valgono di principio le medesime

disposizioni procedurali (cfr. art. 1 cpv. 1 LAINF in relazione con gli artt.

43-49 LPGA).

Nel caso di specie, questa

Corte constata che l’amministrazione ha di fatto aderito al volere espresso dal

rappresentante dell’assicurato nel suo scritto del 29 agosto 2017, nella misura

in cui ha conferito il mandato peritale al dott. __________ (dopo aver appurato

che egli non aveva mai esperito perizie per suo conto – al riguardo, cfr. doc.

175, p. 1) e lo ha invitato a rispondere “… al quesito posto dal Tribunale nel

punto 2.7., pagina 8 e 9.” (doc. 126).

Data l’assenza di

disaccordo, non era dunque necessario che essa emanasse una decisione

incidentale. Certo è che sarebbe stato auspicabile che l’avv. RA 1 venisse

tempestivamente informato circa l’avvenuta attribuzione del mandato peritale e

a proposito del quesito sottoposto all’esperto. Dall’incarto risulta infatti

che il patrocinatore dell’insorgente è venuto a conoscenza di tali circostanze

soltanto al momento in cui ha ricevuto la risposta della CO 1 al suo sollecito

del 22 maggio 2018 (doc. 128 e 129).

In queste condizioni, la giurisprudenza di cui alla DTF 135

V 465 non può trovare applicazione nel caso di specie. Al referto peritale

allestito dal dott. __________ va riconosciuta piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che

ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017

consid. 3.2 e 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi

citati; si veda pure U. Meyer, Ausgewählte

Schriften, Verfahrensfragen/Die Beweisführung im Sozialversicherungsrecht,

2013; D. Cattaneo, Les expertises en droit des assurances sociales, in CGSS

n. 44-2010, p. 119).

Fatta questa premessa, nel

merito, l’oggetto litigioso consiste nella questione di sapere se la CO 1 era

legittimata a dichiarare estinto dal 1° febbraio 2015 il proprio obbligo a

prestazioni dipendente dall’evento infortunistico del 30 dicembre 2014, oppure

no.

2.3. Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è

l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione

e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante -

insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile

generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di

assicurazioni sociali (cfr. DF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p.

378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA

del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6;

STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C 341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa

E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,

RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012

consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb p. 103).

2.4. Secondo la dottrina medica

dominante, dopo traumi quali contusioni o distorsioni alla colonna vertebrale,

lo stato anteriore del rachide può, di regola, considerarsi ristabilito

trascorsi alcuni mesi a contare dall'evento traumatico (3-4 mesi in caso di trauma

alla regione lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza

di preesistenti alterazioni degenerative - cfr. STFA U 250/06 del 17 luglio

2007, consid. 4.2), come se l'infortunio non fosse mai sopraggiunto (cfr. Bär/Kiener,

Traumatismes vertébraux, in Informations médicales N. 67/décembre 1994,

p. 45 ss., contributo in cui viene illustrata, con dovizia di riferimenti, la

posizione della dottrina medica dominante in materia appunto di traumi

vertebrali; si veda pure E. Morscher/G. Chapchal, Schäden des Stütz- und

Bewegungsapparates nach Unfällen: Wirbelsäule, in Versicherungsmedizin,

Hrsg. E. Baur, U. Nigst, Berna 1973; 3a ed. 1985).

Questa tesi dottrinale è

stata peraltro recepita dalla giurisprudenza. Quindi, secondo il Tribunale federale,

un aggravamento post-traumatico (senza lesione strutturale associata) di uno

stato degenerativo anteriore della colonna vertebrale, precedentemente

asintomatico, cessa di produrre i propri effetti trascorsi dai sei ai nove

mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV Nr. 1 p. 1; STF 8C_793/2018 del 7 maggio 2019

consid. 3.1.4; 8C_42/2017 del

16 febbraio 2017 consid. 4.3; 8C_217/2013 del 4 settembre 2013 consid. 3.4; 8C_562/2010

del 3 agosto 2011 consid. 5.1, 8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3,

8C_416/2010 del 29 novembre 2010 consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010

consid. 3.3).

2.5. Con la sentenza 35.2016.21

del 20 giugno 2016, questa Corte ha rinviato gli atti all’istituto assicuratore

affinché ordinasse una perizia medica volta ad accertare l’eziologia dei

disturbi lombari posteriormente al 31 gennaio 2015. In quel contesto, il TCA ha

ritenuto che la valutazione espressa in proposito dal dott. __________ - in

base alla quale l’assicurato avrebbe raggiunto lo status quo sine vel ante

a distanza di un mese dal sinistro -, non risultava sufficientemente

convincente, nella misura in cui il consulente medico della CO 1 “… non ha

spiegato come essa si concilia con la dottrina medica dominante, …” (cfr. doc.

99, p. 9).

Con il proprio referto

peritale, elaborato sulla base dei soli atti, il dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, ha condiviso la conclusione alla quale

era pervenuto il dott. Simoni (“Le conclusioni del medico specialista Dr. __________

è assolutamente corretta e non può essere respinta unicamente fondandosi sulla

letteratura teorica.”), rilevando in particolare quanto segue:

" (…) Sulla

base dei referti e dell’esame dei medici, ritengo il rifiuto del giudice

Cattaneo, formulato unicamente riferendosi ad una fonte letteraria, un rifiuto

unicamente teorico e non basato su esami oggettivabili, clinicamente presenti e

sulla banale dinamica dell’evento.

Una semplice contusione, in assenza di danni valutabili, guarisce

nell’arco di 3-4 settimane. Soggettivamente l’infortunato ha inizialmente

menzionato unicamente una contusione al ginocchio e descritto una epistassi,

che è sopraggiunta ore dopo l’incidente, quindi anche in questo caso non si

evince una chiara relazione con l’infortunio, in assenza di un trauma diretto o

indiretto al naso.

Mi permetto di confermare la conclusione, la causalità e

l’espressione della capacità lavorativa espressa dal Dr. med. __________ sul

caso in atto.

Anamnesticamente non siamo stati confrontati con un danno alla

colonna lombare ed oggettivamente non siamo confrontati con un danno

oggettivabile né al ginocchio, né alla testa, né tantomeno alla colonna

vertebrale. Si ricorda che non è stata descritta né una lesione, né

un’escoriazione, né un ematoma o segni contusivi al corpo del paziente,

fondamentale per dichiarare e provare un danno.” (doc. 175, p. 5)

L’assicuratore ha fatto

proprio il parere enunciato dal perito amministrativo e, con decisione formale

del 28 giugno 2018, poi confermata con quella su opposizione, ha dichiarato

estinto dal 1° febbraio 2015 il proprio obbligo a prestazioni dipendente

dall’infortunio del 30 dicembre 2014 (cfr. doc. 140).

In data 3 luglio 2019,

questo Tribunale si è rivolto al dott. __________ con uno scritto del seguente

tenore:

" (…) le

rendo noto che lo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) è

chiamato a derimere la vertenza che vede opposta la CO 1 al signor RI 1 in __________,

assicurato a proposito del quale lei ha elaborato una perizia sugli atti per

conto dell’assicuratore LAINF.

Al riguardo, le segnalo che, con sentenza 35.2016.21 del 20 giugno

2016, il TCA, nella sua composizione ordinaria a tre giudici, ha rinviato gli

atti alla CO 1 affinché approfondisse, segnatamente, la questione di sapere se

Fatti

i disturbi in sede lombare denunciati dal signor RI 1 dopo il 31 gennaio 2015

erano ancora imputabili all’infortunio assicurato.

Laddove lei, nel suo rapporto del 22 giugno 2018, afferma che la

pronunzia del TCA sarebbe stata fondata soltanto su basi teoriche,

concretamente su una “fonte letteraria”, la informo che la “fonte letteraria” a

cui lei si riferisce corrisponde in realtà ai principi che sono stati elaborati

dalla dottrina medica dominante in materia di traumi vertebrali, principi che

sono stati fatti propri dalla giurisprudenza federale e cantonale (così come

d’altronde già risulta dalla sentenza stessa). Nel caso di specie, il rinvio

all’amministrazione si è reso necessario in quanto il dott. __________,

ammettendo il raggiungimento dello status quo sine vel ante a distanza

di un mese dal sinistro, si è distanziato da questi principi, senza fornire

un’adeguata motivazione in merito.

Ai fini dell’istruttoria di causa, la invito quindi a spiegare

puntualmente i motivi medico-scientifici per i quali, in concreto, lei ritiene

giustificato discostarsi dalla dottrina medica dominante secondo la quale, dopo

traumi alla colonna vertebrale, lo stato anteriore del rachide può, di regola,

considerarsi ristabilito trascorsi 3-4 mesi in caso di trauma alla regione

lombare, rispettivamente 6-9 mesi, al massimo un anno, in presenza di

preesistenti alterazioni degenerative.” (doc. VII)

La risposta del dott. __________

è stata sollecitata il 21 agosto 2019 (lettera di sollecito trasmessa anche via

fax – doc. VIII e allegati), senza alcun riscontro.

La corrispondenza con il

perito amministrativo è stata trasmessa alle parti per osservazioni (doc. IX).

Il patrocinatore di RI 1

si è pronunciato in merito il 25 settembre 2019 (doc. X), mentre la CO 1 è

rimasta silente.

2.6. Chiamato a pronunciarsi, il

TCA ritiene che la decisione su opposizione impugnata non risulti validamente

supportata dal referto elaborato dall’esperto amministrativo, e ciò per le

ragioni che sono già state illustrate nello scritto del 3 luglio 2019 inviato allo

stesso perito (e rimasto inspiegabilmente senza risposta – cfr. doc. VII).

In esito a

quanto precede, la CO 1 non poteva dunque concludere all’assenza di postumi

infortunistici a contare dal 1° febbraio 2015, senza violare la norma di cui

all’art. 43 cpv. 1 LPGA.

2.7. In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1 Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2 Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

Considerandi

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der

bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die

betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend

reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine

Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt

hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher

vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen

Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache

zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise das

Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S.

151.

E. 3.5, 9C_85/2009)”. (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, secondo il TCA, sono realizzati i presupposti per un rinvio degli

atti all’amministrazione per un complemento istruttorio ai sensi della

giurisprudenza citata (“Klarstellung von gutachtlichen

Ausführungen”, cfr. DTF 137 V 210).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata.

L’assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un

complemento peritale a cura del dott. __________, il quale sarà in sostanza

chiamato a confrontarsi con la dottrina medica dominante, conformemente

alla quale, dopo una contusione della colonna vertebrale, lo stato anteriore può, di regola,

considerarsi ristabilito trascorsi, trattandosi del rachide lombare, 3-4

mesi dal sinistro.

In questo contesto, con particolare riferimento

all’affermazione secondo la quale l’evento traumatico in questione non avrebbe

causato alcuna lesione oggettivabile a livello, segnatamente, del rachide (cfr.

doc. 175), occorre precisare che la dottrina appena citata non presuppone che

l’evento infortunistico abbia causato un danno morfologico (anche perché,

qualora fosse il caso, si tratterebbe piuttosto di un peggioramento

direzionale, e dunque non transitorio, dello stato anteriore della colonna). Inoltre,

laddove l’esperto amministrativo parla di “letteratura teorica”, è utile

segnalare che i principi in questione, condivisi dalla maggioranza del mondo

scientifico, sono stati elaborati partendo dall’esperienza medica (in

questo senso, cfr. la STFA U 60/02 del 18 settembre 2002).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono retrocessi alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà

all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA

inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti