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Decisione

35.2019.31

Diritto a provvedimenti sanitari (trapianto di menisco di tipo Allograft). Esame della questione di sapere se la terapia proposta era atta a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico d

26 agosto 2019Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i 5 kg oltre l’altezza del petto. Molto spesso può eseguire lavori leggeri/ di

precisione. Molto spesso può eseguire lavori medi. Di rado lavori pesanti ma

mai più lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano

la rotazione della mano. Molto spesso può effettuare lavori oltre l’orizzonte.

Molto spesso può effettuare movimenti di rotazione del busto. Molto spesso può

mantenere la posizione seduta/ inclinata in avanti e spesso la posizione in

piedi/ inclinata in avanti. Di rado può mantenere la posizione inginocchiata

così come di rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione. Molto

spesso può mantenere la posizione in piedi. Molto spesso la posizione a libera

scelta.

Molto spesso può camminare per tragitti superiori ai 50 m.

Talvolta per tragitti lunghi. Di rado su terreni sconnessi. Talvolta salire e

scendere le scale. Di rado salire e scendere le scale a pioli. L’uso delle due

mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio. (…).” (doc. 197 – il corsivo

è del redattore)

In data 31 luglio 2018, il

medesimo medico __________ ha negato che l’attività lavorativa originaria

(meccanico-__________) fosse ancora esigibile a fronte dei postumi

dell’infortunio assicurato e ha riconosciuto che l’insorgente era da

considerare totalmente abile in attività alternative adeguate (doc. 216).

Con apprezzamento del 10

ottobre 2018, i dottori __________ e __________, quest’ultimo spec. FMH in

chirurgia generale e traumatologia, hanno osservato quanto segue:

" (…) La

presa di posizione del centro __________, redatta dal dr. __________ il 7

luglio 2017, è molto chiara e rileva dei fattori di evidenza scientifica,

quali: i candidati ad un trapianto meniscale non devono essere portatori di

lesioni alla cartilagine che siano di grado superiore ad un grado II nello

stesso compartimento. Dal signor RI 1, non soltanto ci troviamo di fronte a

delle lesioni di grado II a IV cartilagine, ma in più queste lesioni non sono

accessibili ad una terapia. Dal rapporto operatorio del prof. __________, non

troviamo elementi validi che possano indurre a migliorare la struttura

cartilaginea del compartimento laterale del ginocchio. Quindi non ci stupisce

se nella risonanza magnetica del ginocchio effettuata questa primavera, si

possono ancora intravvedere queste lesioni cartilaginee già descritte

precedentemente. Il rischio di progressione di queste lesioni degenerative alla

cartilagine appare nella fattispecie alto dal signor RI 1, e non esistono

argomenti validi per considerare che l’intervento di trapianto meniscale avrà

una qualsiasi influenza su questa progressione.

(…).

Rivalutando di nuovo tutte le informazioni del caso che avevamo a

nostra disposizione, non abbiamo trovato ulteriori indizi che possano indurre a

revocare la nostra decisione del 7 luglio 2017.

Tutti i referti artroscopici e radiografici non fanno che

sostenere i nostri argomenti.” (doc. 232)

2.5. Con la propria impugnativa, la

patrocinatrice dell’insorgente sostiene che i pareri medici agli atti sarebbero

contradditori dato che, da un lato, attesterebbero l’impossibilità di

migliorare lo stato di salute infortunistico mentre, dall’altro, comproverebbero

che l’intervento chirurgico ha sortito degli effetti fisici straordinariamente

positivi. In sostanza, ella chiede che l’CO 1 venga condannato ad assumersi i

costi dell’intervento di trapianto di menisco al quale il suo assistito è stato

sottoposto in data 29 maggio 2017 (cfr. doc. I).

L’CO 1 pretende invece di

avere correttamente negato la presa a carico dei costi di “… un intervento che

non ha e non avrà alcuna influenza positiva sulla capacità di lavoro e di

guadagno, opinione condivisa da tutti gli specialisti che si sono occupati del

caso.” (doc. 242, p. 5).

Considerandi

Chiamato ora a

pronunciarsi, questo Tribunale condivide la posizione dell’amministrazione,

nella misura in cui fa valere che, nel caso di specie, non sono adempiute le

condizioni poste dall’art. 19 cpv. 1 LAINF e dalla relativa giurisprudenza

federale (cfr. supra, consid. 2.3.).

In effetti, va innanzitutto

osservato che, nonostante il trapianto di menisco eseguito il 29 maggio 2017, RI

1.

non è più stato in grado di svolgere né la professione di meccanico-__________

né tantomeno quella di giocatore (semi-)professionista di hockey su ghiaccio (al

riguardo, si veda il rapporto 5 dicembre 2017 del dott. __________, medico

curante – doc. 175, p. 2: “Il paziente ha dovuto interrompere la propria

carriera di giocatore di hockey e anche quella di meccanico-__________.”, lo

scritto 11 settembre 2017 del datore di lavoro – doc. 153: “Il danno al

ginocchio con grande probabilità non permetterà a RI 1 di svolgere queste

mansioni e attualmente l’AI sta valutando altre opzioni professionali.”, nonché

il referto 22 marzo 2019 del dott. __________ – allegato al doc. XIII:

“Aufgrund der Vorschädigung des Gelenkes ist eine weitere Tätigkeit als

Mechaniker auf dem Bau sicherlich nicht angeraten. Die dauerhaft und

fortgesetzte Belastung mit dem Heben schwerer Lasten ˃20 kg ist sicherlich

schädlich.”). A conferma di ciò vi è del resto il fatto che, a far tempo dal 1°

settembre 2018, egli ha iniziato una riformazione professionale a carico

dell’assicurazione per l’invalidità quale fiduciario immobiliare (cfr. doc.

237: “Per me era impossibile continuare a svolgere normalmente il mio lavoro in

__________, per questo motivo e come dagli atti già in vostro possesso, dal

1.

settembre di quest’anno sto facendo una riqualifica professionale in ambito

immobiliare” e doc. 224, p. 2 – il corsivo è del redattore).

In questo contesto, va inoltre

sottolineato come il ricorrente stesso fosse ben consapevole che l’intervento

in questione non gli avrebbe verosimilmente permesso di riprendere l’esercizio delle

sue precedenti attività lavorative, tanto è vero che, già in precedenza, egli

aveva compiuti dei passi (frequentazione di corsi di lingue, di computer, …) nell’ottica

di conseguire la maturità professionale (cfr. il verbale d’audizione del 3

aprile 2017 – doc. 82, p. 1 s.: “Consapevole che dopo l’intervento non sarà

più possibile per me proseguire l’attività sportiva di hockeista professionista

e che la mia professione di meccanico sarà pure a rischio, non potendo

restare in piedi per tempi lunghi, oltre ad avere limiti di mobilità sui mezzi

meccanici presenti in azienda, compilo oggi la mia domanda AI che la CO 1

inoltrerà direttamente. Mi attendo una convocazione per discutere assieme il

mio futuro professionale, che privatamente sto già organizzando con dei corsi

di lingua, di computer e mi sono già iscritto alla scuola di imprenditore

aziendale (che inizierà a settembre), dovrò concludere la maturità

professionale (che lo sport mi ha impedito proprio negli ultimi mesi) per poter

affrontare la scuola di agente immobiliare.” – il corsivo è del redattore).

D’altro canto, non è

neppure possibile concludere che l’operazione di trapianto di menisco sia stata

eseguita al fine di migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato in

attività alternative a quelle originariamente esercitate. Infatti, in base alla

valutazione dell’esigibilità lavorativa contenuta nell’apprezzamento 23 aprile

2018.

del chirurgo ortopedico dott. __________ - valutazione che non risulta

smentita dall’ulteriore documentazione medica figurante agli atti -, anche

senza l’intervento in questione, RI 1 sarebbe stato in grado di esercitare, a

tempo pieno e con un rendimento completo, attività medio-pesanti non implicanti

la necessità di mantenere la posizione inginocchiata o in flessione, di

camminare su terreno sconnesso e di salire/scendere le scale a pioli (cfr. doc.

197, p. 2 e doc. 216, p. 1), quale ad esempio quella di agente immobiliare, oggetto

della riformazione effettivamente intrapresa dal ricorrente.

In esito a tutto quanto

precede, questa Corte ritiene dimostrato che l’intervento di trapianto meniscale

effettuato dal dott. __________ il 29 maggio 2017, non era atto a migliorare notevolmente

lo stato di salute infortunistico dell’insorgente ai sensi dell’art. 19 cpv. 1

LAINF e della relativa giurisprudenza federale, posto che non ha avuto alcuna

incidenza sulla sua capacità/esigibilità lavorativa.

Alla luce dei principi

sviluppati nella DTF 134 V 109, il fatto che, grazie all’operazione in

discussione, RI 1 sarebbe ora in grado di condurre “una vita per lo più

normale”, senza zoppia (doc. I, p. 6), non basta per obbligare

l’amministrazione ad assumersi i corrispondenti costi.

In queste condizioni, non

è necessario che il TCA si pronunci in merito alla diatriba riguardante

l’indicazione medica a sottoporre l’assicurato alla nota operazione di

trapianto meniscale.

L’impugnativa va dunque

respinta e la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019 confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti