35.2019.31
Diritto a provvedimenti sanitari (trapianto di menisco di tipo Allograft). Esame della questione di sapere se la terapia proposta era atta a migliorare notevolmente lo stato di salute infortunistico d
26 agosto 2019Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.31
MM/VF/sc
Lugano
26 agosto 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 10 gennaio 2016, RI 1,
dipendente a tempo pieno della ditta __________ in qualità di meccanico __________
e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha
picchiato il ginocchio sinistro contro un avversario nel corso di una partita
di hockey su ghiaccio (doc. 40, p. 1), riportando la lesione radiale del
menisco laterale (doc. 9).
Il 20 gennaio 2016, egli è
stato sottoposto a un intervento artroscopico con meniscectomia laterale
parziale (doc. 14).
L’istituto assicuratore ha
ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni
di legge.
L’assicurato ha ripreso il
proprio lavoro a contare dal 29 marzo 2011 (doc. 26). Nel frattempo, anche la
cura medica è stata dichiarata chiusa (doc. 30, p. 1).
1.2. Nell’agosto 2016
all’amministrazione è stata annunciata una ricaduta dell’evento traumatico del
10 gennaio 2016, determinata dalla necessità di sottoporre l’assicurato a una
re-artroscopia in ragione della presenza di una lesione del corno posteriore
del menisco laterale con danno cartilagineo di II. grado a livello del condilo
femorale laterale (doc. 34 e 38).
Da notare che, a quel
momento, RI 1 era per il 50% dipendente dell’__________ in qualità di giocatore
professionista e per l’altro 50% dipendente della __________ (doc. 40, p. 1).
L’assicuratore LAINF ha
assunto la ricaduta (doc. 42).
1.3. In ragione della persistenza
dei disturbi, è quindi stata posta l’indicazione a sottoporre l’assicurato a un
intervento di trapianto del menisco esterno accompagnato, se necessario, dalla
ricostruzione della cartilagine articolare (doc. 92).
L’intervento in questione
è stato eseguito il 29 maggio 2017 presso la __________ di __________ (doc.
124).
1.4. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27 luglio 2018, l’amministrazione
ha negato la presa a carico dei costi legati all’intervento di trapianto
meniscale di tipo Allograft (doc. 214).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’allora __________ per conto
dell’assicurato (doc. 226), in data 17 gennaio 2019, l’CO 1 ha confermato il
contenuto della sua prima decisione (doc. 242).
1.5. Contro la decisione su
opposizione del 17 gennaio 2019 RI 1, rappresentato dalla RA 1, ha interposto
tempestivo ricorso chiedendo, in via principale, l’annullamento della
decisione impugnata e quindi l’assunzione integrale da parte dell’CO 1 dei
costi derivanti dall’esecuzione dell’intervento chirurgico e, in via
subordinata, che questa Corte ordini una perizia giudiziaria.
A sostegno delle pretese
ricorsuali, la patrocinatrice dell’assicurato ha sviluppato in particolare i
seguenti argomenti:
" (…).
18. Ritenuta la contraddittorietà delle valutazioni mediche – che
da un lato attestano l’impossibilità di migliorare lo stato di salute e ne
evidenziano la stazionarietà, e dall’altro de facto e per fatti concludenti
comprovano che l’intervento chirurgico ha sortito degli effetti fisici
straordinariamente positivi- si chiede di voler annullare la decisione su
opposizione de qua e procedere al rimborso di tutti i costi di cura legati
all’intervento chirurgico de quo e relativi. Mal si comprende la motivazione
della CO 1 secondo cui non vi sarebbero miglioramento di sorta, alla luce delle
risultanze concrete sulla persona dell’assicurato, ad oggi mai sufficientemente
approfondite.
Al proposito, si evidenzia che le cure devono essere prodigate non
soltanto per favorire un reintegro nell’ambito lavorativo, ma anche per
limitare il danno subito ed evitare che lo stile di vita ne esca danneggiato.
Sicuramento, il fatto di non poter più camminare (stato prima dell’intervento)
avrebbe reso oltremodo difficile qualsiasi approccio alla vita personale e
lavorativa da parte del signor RI 1. Per contro, il poter camminare senza
zoppia (stato attuale) comporta lo svolgimento di una vita per lo più normale,
sebbene non gli permetta di svolgere l’attività professionale svolta in
antecedenza (né quella di giocatore di hockey né quella in __________ quale
meccanico). Proprio per questo e sulla base del miglioramento dello stato di
salute fisico e psichico, l’UAI ha proposto una riformazione professionale. Si
contesta pertanto categoricamente l’asserzione infondata della CO 1 (vedasi
rapporto Dr. __________) secondo cui l’assicurato sarebbe abile al lavoro in
misura completa nell’attività di meccanico (nessun medico lo ha mai considerato
prima abile nella sua precedente attività, neppure i medici dell’UAI).
19. Si illustra infine il fatto che, non avendo riconosciuto
l’intervento eseguito quale cura appropriata, la CO 1 ha interrotto il
versamento di qualsivoglia indennità giornaliera a decorrere dal 01.09.2018, e
come la stessa ad oggi non si sia ancora pronunciata né in merito al diritto
alla rendita d’invalidità, né in merito alla percentuale IMI. Si prende atto
che la relativa decisione verrà emessa separatamente (come comunicato in data
07.08.2018), e visto l’errore nel considerare ancora abile il giovane RI 1
nella professione di meccanico, si auspica che la CO 1 voglia riconsiderare fra
l’altro anche quest’aspetto, onde evitare inutili futuri aggravamenti di lavoro
a codesta lodevole Corte. (…)” (cfr. doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III +1/2).
1.7. In data 27 maggio 2019, la rappresentante
dell’insorgente ha prodotto il referto del chirurgo ortopedico Prof. dott. __________
relativo al consulto del 22 marzo 2019 (doc. XIII + allegato).
L’CO
1 si è pronunciato in merito il 29 maggio 2019 (doc. XV).
in
ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018). Con scritto del 18 ottobre 2018 l’CO 1 ha infatti comunicato al TCA che,
a partire da quella data, gli incarti affidati dall’assicuratore ad un legale
esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria non vengono
gestiti, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia del
Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. Oggetto della lite è circoscritto
alla questione di sapere se l’CO 1 era tenuto ad assumere i costi legati
all’intervento di trapianto del menisco di tipo Allograft, al quale l’assicurato
è stato sottoposto il 29 maggio 2017, oppure no.
2.3. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una
volta terminata la cura medica, delle misure terapeutiche possono essere
assunte soltanto alle condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se
l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso,
spetta all’assicurazione contro le malattie prendere a proprio carico il
trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e riferimenti ivi
menzionati).
Il
Tribunale federale ha inoltre precisato che la questione del “sensibile
miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione
dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità
lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele
infortunistiche. Nella DTF 134 V 109, l’Alta Corte si è in effetti espressa nei
seguenti termini:
" (…)
4.3
Was unter einer namhaften Besserung
des Gesundheitszustandes des Versicherten ("une sensible amélioration de
l'état de l'assuré", "un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato" in der französischen resp. italienischen Textfassung des
Art. 19 Abs. 1 UVG) zu verstehen ist, umschreibt das Gesetz nicht näher. Mit
Blick darauf, dass die soziale Unfallversicherung ihrer Konzeption nach auf die
erwerbstätigen Personen ausgerichtet ist (vgl. etwa Art. 1 [seit 1. Januar 2003
Art. 1a mit unverändertem Wortlaut] und Art. 4 UVG), wird sich dies namentlich nach
Massgabe der zu erwartenden Steigerung oder Wiederherstellung der
Arbeitsfähigkeit, soweit unfallbedingt beeinträchtigt, bestimmen. Dabei
verdeutlicht die Verwendung des Begriffes "namhaft" durch den
Gesetzgeber, dass die durch weitere Heilbehandlung zu erwartende Besserung ins
Gewicht fallen muss. Unbedeutende Verbesserungen genügen nicht (vgl. Urteile U
244/04 vom 20. Mai 2005, E. 2, nicht publ. in: RKUV 2005 Nr. U 557 S. 388, und
U 412/00 vom 5. Juli 2001, E. 2a; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2. Aufl., Bern 1989, S. 274). (…)”
2.4. Nel caso di specie, il
ricorrente rimprovera dunque all’amministrazione di aver negato l’assunzione dei
costi dell’intervento chirurgico di tipo Allograft eseguito dal Prof. __________
il 29 maggio 2017 (cfr. doc. I).
L’insorgente, al momento
dell’infortunio, si trovava alle dipendenze della ditta __________ in qualità
di meccanico-__________, con un pensum del 100%.
A contare dal 1° maggio
2016, egli ha ridotto al 50% la sua attività alle dipendenze della __________, siccome
per l’altro 50% è stato assunto dall’__________ quale giocatore in formazione (doc.
40, p. 1 e 158, p. 2).
Dalle carte processuali
emerge che, in ragione dell’inefficacia degli interventi artroscopici eseguiti
nel gennaio e nel settembre 2016, RI 1 ha consultato gli specialisti della __________
di __________. Dal loro referto 30 gennaio 2017 si evince che essi hanno
ritenuto indicato sottoporre l’assicurato a un trapianto di menisco di tipo
Allograft (doc. 73).
Il 28 aprile 2017, l’insorgente
si è quindi rivolto per un secondo parere al Prof. dott. __________, spec. in
chirurgia ortopedica, il quale ha consigliato la medesima terapia (doc. 92).
A fronte della richiesta
d’assunzione dei relativi costi, l’CO 1 ha interpellato il dott. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, attivo presso il Centro __________
di __________, il quale, con apprezzamento del 24 maggio 2017, ha in
particolare rilevato quanto segue:
" (…) In
preambolo, ricorderò che i trapianti tipo heterograft (menischi artificiali) non
vengono presi a carico da parte della CO 1 per la loro non dimostrata efficacia
in considerazione della letteratura medica a disposizione. Invece i trapianti
tipo allograft (menisco di cadavere) possono portare buoni risultati funzionali
in strette indicazioni, nel senso che tale trapianto meniscale porta
globalmente ad un miglioramento dei sintomi di sovraccarico, senza che sia però
nello stesso tempo dimostrato un effetto preventivo avverato sullo sviluppo di
un’artrosi a medio-lungo termine.
Per indicazioni rispettando strettamente i criteri ammessi nella
letteratura medica, la CO 1 può prendere in considerazione il rimborso delle
spese legate ad un trapianto meniscale tipo allograft dopo valutazione dal
Centro __________.
(…).
Dal signor RI 1 è quindi indispensabile per una giusta valutazione
del caso avere la RM eseguita il 5 dicembre 2016, ossia dopo il secondo
intervento artroscopico, ma anche la RM eseguita nel febbraio 2017, poiché tale
esame è segnalato nel rapporto del Prof. __________. Inoltre bisogna recuperare
le immagini dell’ortoradiogramma.
Comunque, dal signor RI 1 è già da saper che in principio le
lesioni di grado III o IV che combaciano sul versante femorale e tibiale sono
nella letteratura medica una controindicazione ad un trattamento tipo ACT e gli
specialisti della __________ sembravano anche loro dell’avviso che le lesioni
fossero troppo estese per un trattamento con ACT. Finalmente, un danno
importante alla cartilagine per come sembra è anche in sé una contrindicazione
ad un trapianto meniscale di cadavere. Lo stesso si darà massima attenzione
alla valutazione del caso una volta ottenute le informazioni complementari
richiesta, tenendo conto dell’età dell’assicurato e delle sue aspettative
sportive (…).” (doc. 101, p. 2)
Il 29 maggio 2017, l’assicurato
si è sottoposto al prospettato trapianto di menisco (doc. 124), e ciò sebbene l’CO
1 l’avesse avvertito che non poteva concedere il benestare prima di ottenere la
documentazione richiesta dal proprio medico fiduciario (doc. 105-107)
Con apprezzamento del 7
luglio 2017, il dott. __________ si è nuovamente pronunciato a proposito
dell’indicazione medica a sottoporre il ricorrente all’intervento di trapianto
di menisco da donatore:
" (…) Il
caso è stato discusso con il PD dott. __________, capo del gruppo di chirurgia
al Centro di competenza e chirurgo ortopedico. Dopo visualizzazione degli esami
richiesti (ortoradiogramma del 3 gennaio 2017 e esame RM del 5 dicembre 2016)
abbiamo quindi concluso che non si poteva dare il benestare per l’intervento
proposto di trapianto meniscale, questo con o senza terapia complementare alla
cartilagine. (…).
In base all’esame RM del 5 dicembre 2016 (poiché non sembra che la
RM del febbraio 2017 segnalata dal dott. __________ nel suo rapporto del 28
aprile 2017 sia stata mai eseguita), raggiungiamo nella fattispecie la
valutazione del dott. __________ e del Prof __________ (rapporto del 30 gennaio
2017), nel senso che ci troviamo di fronte ad uno stato dopo meniscectomia
subtotale con però la rimanenza di monconi che potrebbero permettere un
trapianto meniscale. Tuttavia e come l’hanno anche chiaramente segnalato i
colleghi, in più dello stato da meniscectomia, il signor RI 1 è affetto da una
condropatia molto estesa in zona di carico, globalmente di grado III e di grado
IV in alcune zone.
(…).
In altre parole, il danno alla cartilagine visibile sull’esame RM
del 5 dicembre 2016 e che è chiaramente in progressione rispetto all’esame
eseguito tra i due intervento di meniscectomia (RM del 30 agosto 2016) appari
fuori dalle possibilità di cura chirurgica conservativa. Per quanto riguarda il
trapianto meniscale, ricorderò ancora una volta che se questa terapia dimostra
buoni effetti sulla sintomatologia, non appare che possa in qualche modo
proteggere la cartilagine. È per questo motivo che i candidati ad un trapianto
meniscale non devono essere portatori di lesioni alla cartilagine che siano di
grado superiore ad un grado II nello stesso compartimento. Dal signor RI 1, non
soltanto ci troviamo di fronte a delle lesioni di grado III a IV della
cartilagine, ma in più queste lesioni sono come appena detto non più
accessibili ad una terapia. Vista la gravità delle lesioni della cartilagine,
appare poi dubbioso che sia la mancanza del menisco a provocare la
sintomatologia, ed è da temere che sia la situazione già marcata di preartrosi
a procurare la sintomatologia attuale.
Essendo la situazione del ginocchio sinistro del signor RI 1
piuttosto critica con appena più di vent’anni, abbiamo discusso come detto in
modo collegiale il suo caso assai delicato e abbiamo purtroppo dovuto
concludere che per ora soltanto l’astensione terapeutica sia l’unica proposta
ragionevole, ricordando in merito che le esposizioni della cartilagine all’aria
o anche una semplice artroscopia sono di per loro già dannose per la
cartilagine. Abbiamo anche stimato che la continuazione dell’hockey su ghiaccio
fosse da sconsigliare ma anche che gli interventi proposti e ritenuti non indicati
da noi non avrebbero di sicuro potuto permettere una ripresa di questo sport a
livello agonistico in buone condizioni. (…).” (doc. 127)
Da parte sua, il Prof. __________
ha sostenuto che l’CO 1 deve assumere i costi dell’intervento in questione,
ritenuto che quest’ultimo avrebbe permesso di ripristinare la cinematica
dell’articolazione e di rallentare la degenerazione della cartilagine (cfr.
doc. 163).
L’CO 1 ha poi interpellato
il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il
quale ha segnatamente definito l’esigibilità lavorativa dell’insorgente, senza
tener conto degli effetti dell’operazione in discussione:
" (…).
Apprezzamento
La valutazione della esigibilità e della IMI viene fatta in
base agli atti precedenti all’intervento di trapianto meniscale a cui infine
l’assicurato
è stato sottoposto a __________. In particolare mi rifaccio
all’esito della visita presso la Clinica __________ a __________ del
30.01.2017.
Come diagnosi viene posta stato dopo distorsione del ginocchio
sinistro del 10.01.2016 con stato dopo duplice artroscopia e meniscectomia
parziale laterale avanzata degenerazione cartilagine grado 3 fino a 4 nella
zona di carico e residui persistenti dolori localizzati lateralmente
all’emirima laterale in assicurato portatore di ginocchia vara bilaterale.
Esigibilità: l’assicurato può molto spesso sollevare pesi leggeri
fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi. Molto spesso fino a 10 kg. Di rado
fino a 25 kg ma mai superiori ai 25 kg. Può molto spesso sollevare anche oltre
Fatti
i 5 kg oltre l’altezza del petto. Molto spesso può eseguire lavori leggeri/ di
precisione. Molto spesso può eseguire lavori medi. Di rado lavori pesanti ma
mai più lavori molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano
la rotazione della mano. Molto spesso può effettuare lavori oltre l’orizzonte.
Molto spesso può effettuare movimenti di rotazione del busto. Molto spesso può
mantenere la posizione seduta/ inclinata in avanti e spesso la posizione in
piedi/ inclinata in avanti. Di rado può mantenere la posizione inginocchiata
così come di rado può mantenere la posizione con ginocchia in flessione. Molto
spesso può mantenere la posizione in piedi. Molto spesso la posizione a libera
scelta.
Molto spesso può camminare per tragitti superiori ai 50 m.
Talvolta per tragitti lunghi. Di rado su terreni sconnessi. Talvolta salire e
scendere le scale. Di rado salire e scendere le scale a pioli. L’uso delle due
mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio. (…).” (doc. 197 – il corsivo
è del redattore)
In data 31 luglio 2018, il
medesimo medico __________ ha negato che l’attività lavorativa originaria
(meccanico-__________) fosse ancora esigibile a fronte dei postumi
dell’infortunio assicurato e ha riconosciuto che l’insorgente era da
considerare totalmente abile in attività alternative adeguate (doc. 216).
Con apprezzamento del 10
ottobre 2018, i dottori __________ e __________, quest’ultimo spec. FMH in
chirurgia generale e traumatologia, hanno osservato quanto segue:
" (…) La
presa di posizione del centro __________, redatta dal dr. __________ il 7
luglio 2017, è molto chiara e rileva dei fattori di evidenza scientifica,
quali: i candidati ad un trapianto meniscale non devono essere portatori di
lesioni alla cartilagine che siano di grado superiore ad un grado II nello
stesso compartimento. Dal signor RI 1, non soltanto ci troviamo di fronte a
delle lesioni di grado II a IV cartilagine, ma in più queste lesioni non sono
accessibili ad una terapia. Dal rapporto operatorio del prof. __________, non
troviamo elementi validi che possano indurre a migliorare la struttura
cartilaginea del compartimento laterale del ginocchio. Quindi non ci stupisce
se nella risonanza magnetica del ginocchio effettuata questa primavera, si
possono ancora intravvedere queste lesioni cartilaginee già descritte
precedentemente. Il rischio di progressione di queste lesioni degenerative alla
cartilagine appare nella fattispecie alto dal signor RI 1, e non esistono
argomenti validi per considerare che l’intervento di trapianto meniscale avrà
una qualsiasi influenza su questa progressione.
(…).
Rivalutando di nuovo tutte le informazioni del caso che avevamo a
nostra disposizione, non abbiamo trovato ulteriori indizi che possano indurre a
revocare la nostra decisione del 7 luglio 2017.
Tutti i referti artroscopici e radiografici non fanno che
sostenere i nostri argomenti.” (doc. 232)
2.5. Con la propria impugnativa, la
patrocinatrice dell’insorgente sostiene che i pareri medici agli atti sarebbero
contradditori dato che, da un lato, attesterebbero l’impossibilità di
migliorare lo stato di salute infortunistico mentre, dall’altro, comproverebbero
che l’intervento chirurgico ha sortito degli effetti fisici straordinariamente
positivi. In sostanza, ella chiede che l’CO 1 venga condannato ad assumersi i
costi dell’intervento di trapianto di menisco al quale il suo assistito è stato
sottoposto in data 29 maggio 2017 (cfr. doc. I).
L’CO 1 pretende invece di
avere correttamente negato la presa a carico dei costi di “… un intervento che
non ha e non avrà alcuna influenza positiva sulla capacità di lavoro e di
guadagno, opinione condivisa da tutti gli specialisti che si sono occupati del
caso.” (doc. 242, p. 5).
Considerandi
Chiamato ora a
pronunciarsi, questo Tribunale condivide la posizione dell’amministrazione,
nella misura in cui fa valere che, nel caso di specie, non sono adempiute le
condizioni poste dall’art. 19 cpv. 1 LAINF e dalla relativa giurisprudenza
federale (cfr. supra, consid. 2.3.).
In effetti, va innanzitutto
osservato che, nonostante il trapianto di menisco eseguito il 29 maggio 2017, RI
1.
non è più stato in grado di svolgere né la professione di meccanico-__________
né tantomeno quella di giocatore (semi-)professionista di hockey su ghiaccio (al
riguardo, si veda il rapporto 5 dicembre 2017 del dott. __________, medico
curante – doc. 175, p. 2: “Il paziente ha dovuto interrompere la propria
carriera di giocatore di hockey e anche quella di meccanico-__________.”, lo
scritto 11 settembre 2017 del datore di lavoro – doc. 153: “Il danno al
ginocchio con grande probabilità non permetterà a RI 1 di svolgere queste
mansioni e attualmente l’AI sta valutando altre opzioni professionali.”, nonché
il referto 22 marzo 2019 del dott. __________ – allegato al doc. XIII:
“Aufgrund der Vorschädigung des Gelenkes ist eine weitere Tätigkeit als
Mechaniker auf dem Bau sicherlich nicht angeraten. Die dauerhaft und
fortgesetzte Belastung mit dem Heben schwerer Lasten ˃20 kg ist sicherlich
schädlich.”). A conferma di ciò vi è del resto il fatto che, a far tempo dal 1°
settembre 2018, egli ha iniziato una riformazione professionale a carico
dell’assicurazione per l’invalidità quale fiduciario immobiliare (cfr. doc.
237: “Per me era impossibile continuare a svolgere normalmente il mio lavoro in
__________, per questo motivo e come dagli atti già in vostro possesso, dal
1.
settembre di quest’anno sto facendo una riqualifica professionale in ambito
immobiliare” e doc. 224, p. 2 – il corsivo è del redattore).
In questo contesto, va inoltre
sottolineato come il ricorrente stesso fosse ben consapevole che l’intervento
in questione non gli avrebbe verosimilmente permesso di riprendere l’esercizio delle
sue precedenti attività lavorative, tanto è vero che, già in precedenza, egli
aveva compiuti dei passi (frequentazione di corsi di lingue, di computer, …) nell’ottica
di conseguire la maturità professionale (cfr. il verbale d’audizione del 3
aprile 2017 – doc. 82, p. 1 s.: “Consapevole che dopo l’intervento non sarà
più possibile per me proseguire l’attività sportiva di hockeista professionista
e che la mia professione di meccanico sarà pure a rischio, non potendo
restare in piedi per tempi lunghi, oltre ad avere limiti di mobilità sui mezzi
meccanici presenti in azienda, compilo oggi la mia domanda AI che la CO 1
inoltrerà direttamente. Mi attendo una convocazione per discutere assieme il
mio futuro professionale, che privatamente sto già organizzando con dei corsi
di lingua, di computer e mi sono già iscritto alla scuola di imprenditore
aziendale (che inizierà a settembre), dovrò concludere la maturità
professionale (che lo sport mi ha impedito proprio negli ultimi mesi) per poter
affrontare la scuola di agente immobiliare.” – il corsivo è del redattore).
D’altro canto, non è
neppure possibile concludere che l’operazione di trapianto di menisco sia stata
eseguita al fine di migliorare la capacità lavorativa dell’assicurato in
attività alternative a quelle originariamente esercitate. Infatti, in base alla
valutazione dell’esigibilità lavorativa contenuta nell’apprezzamento 23 aprile
2018.
del chirurgo ortopedico dott. __________ - valutazione che non risulta
smentita dall’ulteriore documentazione medica figurante agli atti -, anche
senza l’intervento in questione, RI 1 sarebbe stato in grado di esercitare, a
tempo pieno e con un rendimento completo, attività medio-pesanti non implicanti
la necessità di mantenere la posizione inginocchiata o in flessione, di
camminare su terreno sconnesso e di salire/scendere le scale a pioli (cfr. doc.
197, p. 2 e doc. 216, p. 1), quale ad esempio quella di agente immobiliare, oggetto
della riformazione effettivamente intrapresa dal ricorrente.
In esito a tutto quanto
precede, questa Corte ritiene dimostrato che l’intervento di trapianto meniscale
effettuato dal dott. __________ il 29 maggio 2017, non era atto a migliorare notevolmente
lo stato di salute infortunistico dell’insorgente ai sensi dell’art. 19 cpv. 1
LAINF e della relativa giurisprudenza federale, posto che non ha avuto alcuna
incidenza sulla sua capacità/esigibilità lavorativa.
Alla luce dei principi
sviluppati nella DTF 134 V 109, il fatto che, grazie all’operazione in
discussione, RI 1 sarebbe ora in grado di condurre “una vita per lo più
normale”, senza zoppia (doc. I, p. 6), non basta per obbligare
l’amministrazione ad assumersi i corrispondenti costi.
In queste condizioni, non
è necessario che il TCA si pronunci in merito alla diatriba riguardante
l’indicazione medica a sottoporre l’assicurato alla nota operazione di
trapianto meniscale.
L’impugnativa va dunque
respinta e la decisione su opposizione del 17 gennaio 2019 confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti