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Decisione

35.2019.33

Capocuoco scivolato sul ghiaccio al lavoro (1/2013). Frattura femore dx. Perizia ex art.44 LPGA. Assenza nesso causale tra infortunio e dist. anca e ginocchio dx. Per femore stato stabilizz. dal 15.4.

19 agosto 2019Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, pag. 270segg.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, pag.

97segg., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, pag. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno

1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, pag. 97segg., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nella concreta evenienza il Dr.

med. __________, sul cui rapporto peritale si è fondata la CO 1 per valutare

l’esigibilità lavorativa, ha indicato che, tenendo conto dei postumi

infortunistici del ricorrente, non vi sono ostacoli alla ripresa a tempo pieno

della sua attività di cuoco (cfr. doc. 395; A; 363; 361).

Il Dr. med. __________, al

riguardo, ha segnatamente osservato:

" (…) Mit

den radiologischen Befunden kann klinisch eine weit bessere (wenn überhaupt,

dann nur unwesentlich eingeschränkte) Funktion der rechten Hüfte und dem

rechten Knie erwartet werden, als dies Herr RI 1 demonstriert. Durch das

massive Uebergewicht werden alle Gelenke überlastet, was zu einer vorzeitigen

Abnutzung und konsekutiver Behandlung führen wird. Das Gleiche gilt für die

Ueberlastung an der Wirbelsäule und es ist notorisch, dass dadurch auch (fast)

alle Organe Schaden nehmen.

Zusammengefasst bestehen aus rein

unfallkausalen Gründen keine hinreichenden Erklärungsmöglichkeiten für eine

konkrete körperliche Einschränkung der Leistung weder in angestammten Beruf

noch auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.” (Doc. 361)

Il Dr. med. __________,

nell’aprile 2018, ha invece valutato come improbabile un reinserimento

professionale al 100% per l’insorgente, soprattutto nella precedente

professione di chef di cucina (cfr. doc. B).

Al riguardo va osservato,

da una parte, che il Viceprimario del Centro __________ ha espresso tale

apprezzamento facendo riferimento in particolare ai dolori a livello lombare che,

però, non si trovano in nesso causale con l’infortunio del gennaio 2013 (cfr.

consid. 2.2.4.-2.2.6.).

Gli stessi non possono,

dunque, essere considerati al fine della valutazione dell’esigibilità

lavorativa nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni.

Dall’altra, che in ogni

caso, conformemente a quanto indicato dall’assicuratore LAINF (cfr. doc. A;

III), anche volendo considerare che il ricorrente non può più svolgere l’attività

quale capocuoco, bensì - su di un mercato equilibrato del lavoro - un’attività lavorativa

più sedentaria compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico, non vi è discapito economico, come verrà meglio esposto in

seguito (cfr. consid. 2.4.4.-2.4.8.).

Giova in proposito

ricordare l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (cfr. STF 8C_477/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 5.2.1.; STF

8C_29/2008 del 23 aprile 2008 consid. 4.2.; DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400.

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221).

2.4.4

Per quanto riguarda il calcolo

del grado di invalidità, va preliminarmente evidenziato che, secondo la

giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STF

8C_61/2018 del 23 marzo 2018 consid. 6.2.; STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011

consid. 4.4.; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003 consid. 3.1; STFA I 670/01 del 3

febbraio 2003, pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; STFA I 761/01 del 18 ottobre

2002.

consid. 3.1, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e STFA I 26/02 del 9 agosto

2002.

consid. 3.1; cfr., inoltre, STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.

4.

,).

Nel caso di specie sono

quindi determinanti i dati del 2018 (data di sospensione delle prestazioni di

corta durata: 15 aprile 2018; doc. 395 e consid. 1.3.; 2.1.).

2.4.5

Per stabilire il reddito da

valido, in casu, va fatto riferimento ai dati statistici risultanti dalla RSS,

in quanto secondo la giurisprudenza federale, se la persona assicurata

era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel

periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro

anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati

della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le

tante, la STF 8C_89/2018 del 18 settembre 2018 consid. 3.3.; STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e

riferimento ivi citato; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole

per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, pag. 316; STCA 35.2018.123

del 27 marzo 2019; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8).

In concreto, da un lato, il

23.

febbraio 2013 l’ultimo datore di lavoro ha disdetto il rapporto di impiego

facendo riferimento a “Nach diversen Vorkommnissen” indicate in una

lettera separata non agli atti e precisando che, siccome l’assicurato

era momentaneamente in infortunio, il licenziamento non era effettivo (cfr.

doc. 12). Dall’altro, anche il ricorrente, il 23 febbraio 2013, si è licenziato

per il 30 aprile 2013 (cfr. doc. 14).

Tenuto conto della

professione esercitata dall’assicurato prima del sinistro del gennaio 2013 (cfr.

doc. 486) e della sua lunga esperienza professionale nel settore della

ristorazione (cfr. doc. 46-49), il TCA ritiene che si debba utilizzare la tabella

TA 1 2016, ramo economico 55-56 "servizi

di alloggio e di ristorazione", livello di qualifica 3, uomini che prevede

un salario mensile lordo di fr. 5'332.

Il ricorrente non ha del

resto censurato l’utilizzo da parte dell’assicuratore LAINF dei dati statistici

risultanti dalla TA1 ramo economico ristorazione livello di competenza 3.

La CO 1, a torto, ha però

fatto riferimento unicamente alla TA1 2014 senza adeguare i dati per l’anno

2018.

(cfr. doc. A).

Riportando

l’importo di fr. 5'332 su 42.3 ore, esso ammonta a fr. 5'638.60

mensili oppure a fr. 67'663.08 per l'intero anno (fr. 5'638.60 x 12), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Dopo adeguamento

all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr.

67'933.73 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 68'273.39 (+ 0.5%).

Il reddito da valido per

il 2018 è, pertanto, fissato a fr. 68'273.39.

2.4.6

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle

sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento

concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su

quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20.

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione

dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327)

(…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.

; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.

Da notare che, con

comunicazione del 19 ottobre 2018, l’INSAI ha informato il Tribunale federale e

tutti i Tribunali cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio

2019, avrebbe cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati

statistici RSS (cfr. STF 8C_368/2018

del 28 marzo 2019 consid. 4.3.).

2.4.7

Nella presente fattispecie,

l’Istituto resistente ha determinato il reddito da invalido facendo capo alla

tabella TA1 2014, media totale, livello di competenze 2 (attività

pratiche come la vendita, la cura delle persone, l’elaborazione di dati e

l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche,

i servizi di sicurezza, i trasporti), uomini, senza applicare alcuna deduzione

sociale ex DTF 126 V 80 (cfr. doc. A).

Come indicato sopra (cfr.

consid. 2.4.4.), per il raffronto dei redditi fa, però, stato il momento

dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita, in casu aprile 2018.

Il riferimento al livello

di competenze 2 non presta il fianco a critiche. In effetti l’insorgente,

capocuoco (“Küchenchef”), si trova in una situazione superiore rispetto al livello 1,

categoria destinata agli assicurati che effettuano solamente attività semplici di

tipo fisico o manuale.

Al riguardo è utile

rilevare che nella sentenza 9C_637/2014 del 6 maggio 2015, relativa a uno “chef

de cuisine” che non poteva più esercitare la sua abituale professione, bensì

attività semi-sedentarie senza sollevamento di pesi eccessivi e con possibilità

di cambiare la posizione, il TF non ha sollevato obiezioni circa la

determinazione da parte dell’Ufficio AI del reddito da invalido per il 2010 utilizzando

la TA1 2010 livello di qualifica 3 (conoscenze professionali specializzate).

Va in ogni caso precisato

che a partire dalla rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) 2012 i

livelli di competenza hanno sostituito i livelli di qualifica richiesti dal

posto di lavoro. I livelli di competenze sono stati definiti in funzione del

tipo di lavoro, della formazione necessaria all’esercizio della professione e

dell’esperienza professionale. Inoltre il livello 1 è diventato il livello di

competenze più basso (prima era il livello di qualifica più elevato), mentre il

livello 4 è ora il livello di competenze più elevato (prima corrispondeva al

livello di qualifica più basso; cfr. Lettera circolare AI n. 328).

In proposito cfr. pure STF

9C_901/2017 del 28 maggio 2018 consid. 3.3.; STCA 35.2018.103 del 25 marzo

2019.

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato,

svolgendo nel 2016 una professione che presuppone competenze di livello 2 (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone,

l’elaborazione di dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari e di

apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti) nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pag. 347segg. e SVR 2002

UV 15, pag. 47segg.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'646. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso

ammonta a fr. 5'885.95 mensili oppure a fr. 70'631.46 per l'intero anno (fr. 5'885.95

x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per

il 2017, un reddito annuo di fr. 70'913.98 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 71'268.54

(+ 0.5%).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata dall’Alta

Corte, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid.

4.6

Nel caso di specie questa

Corte, tutto ben ponderato, ritiene, contrariamente all’assicuratore LAINF che

non ha considerato alcuna deduzione, che si giustifichi applicare una

decurtazione in ragione degli effetti legati al danno alla salute del 5% (cfr.

STF 8C_477/2016 del 23 novembre 2016).

Il reddito da invalido,

tenuto conto (ipotesi di lavoro) di una decurtazione del 5%, ammonta dunque a fr.

67'705.15.

2.4.8

Confrontando ora il reddito

"da invalido" di fr. 67'705.15 con il relativo reddito

"da valido" di fr. 68'273.39 (cfr. consid. 2.4.5.), si ottiene

un grado d’invalidità dello 0.84% ([68'273.39 – 67'705.15] x 100

: 68'273.39), arrotondato all’1% secondo la giurisprudenza di cui alla

DTF 130 V 121.

È dunque a ragione che la CO

1.

non ha, in ogni caso (sia considerando l’assicurato ancora completamente

abile nella sua abituale professione di capocuoco, come valutato dal perito Dr.

med. __________, sia ritenendo non più esigibile l’attività di cuoco, bensì

attività adeguate; cfr. consid. 2.4.3.), riconosciuto il diritto ad una rendita

non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%. La

decisione dell’assicuratore LAINF che nega il diritto ad una rendita

d’invalidità va di conseguenza tutelata.

Il fatto invocato dal

ricorrente secondo cui l’AI, con decisione del 2 novembre 2015, gli ha però

riconosciuto il diritto a una rendita intera con effetto dal 1° gennaio 2014,

confermata negli anni, da ultimo nel settembre 2018 (cfr. doc. I; 257; 289; 331)

non consente di sovvertire l’esito della presente vertenza.

In effetti l’AI, a

differenza dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. consid. 2.2.1.;

2.4.1

), per determinare l’esigibilità lavorativa (e quindi il grado di

invalidità) tiene conto di tutte le problematiche di salute, a prescindere che

siano o meno in relazione di causalità con un infortunio.

L’art.

4.

cpv. 1 LAI prevede, del resto, che l’invalidità (art. 8 LPGA) può essere

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio (cfr. consid. 2.2.4.).

Ciò risulta pure

dall’”Annotazione per/da SMR” del 29 agosto 2018 in cui il Dr. med. __________,

da una parte, ha rilevato che dal dossier LAINF risultava non esserci più un

nesso causale con l’infortunio e che era in fase di opposizione. Dall’altra, ha

indicato che, indipendentemente dal nesso di causalità, per le differenti

problematiche (ortopedica, reumatologica, massiccio sovrappeso BMI 44) si

giustificava un’inabilità lavorativa del 100% per ogni tipo di attività e che

una revisione appariva indicata a distanza di circa 1-2 anni (cfr. doc. 465).

2.5

Diritto all’IMI?

2.5.1

Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF

l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica, mentale o

psichica.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica, mentale o psichica è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24segg. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., pag. 121).

2.5.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U

48.

pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una

norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica, mentale o psichica, causate da uno o più infortuni, sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, pag. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.5.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, pag. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.5

Nel caso di specie la CO 1, fondandosi

sul parere del perito, Dr. med. __________, ha rifiutato l’assegnazione al

ricorrente di un’IMI (cfr. doc. A).

Nel rapporto peritale del

gennaio 2018 il Dr. med. __________, alla domanda se sussisteva una importante

e durevole menomazione dell’integrità fisica o mentale ai sensi dell’art. 24

LAINF, ha risposto:

" Da keine

Behandlung der diffusen, nicht klar zuzuordnenden Beschwerdebilder (Hüfte/Knie

rechts) möglich ist (alle bisherigen konservativen Massnahmen waren unergiebig

respektive nicht nachhaltig und es gibt keine medizinisch hinreichende

Begründung, weshalb dies - nota bene wurde oben ausgeführt, dass keine weiter

Behandlung aus unfallkausalen Gründen notwendig ist – zukünftig “anders” oder

gar “besser” sein sollte/könnte), kann bereits heute festgehalten werden, dass

der funktionelle Endzustand eingetreten ist und keine Integritätsentschädigung

geschuldet ist.

Begründung:

Sowohl am rechten Knie als auch an der

Hüfte sind nachweislich keine unfallkausale ergo entschädigungspflichtge Veränderungen

(auch nicht sekundäre) oder Funktionsstörungen erkennbar. Daher kann weder die

Tabelle 2 noch die Tabelle 5 oder 6 zur Anwendung gelangen.” (Doc. 360)

Chiamata ora a pronunciarsi su una questione di carattere

squisitamente medico, constatato che agli atti non figura alcuna divergente

valutazione specialistica al riguardo e considerato che l’insorgente non ha

sollevato alcuna motivata obiezione in merito, questa Corte ritiene che

l’apprezzamento della menomazione dell’integrità espresso dal Dr. med. __________

possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio.

In conclusione, anche per quanto riguarda il diritto all’IMI,

il ricorso di RI 1 non può pertanto essere accolto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti