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Decisione

35.2019.34

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2019Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

di CO 1 ritiene che è stata fornita la prova relativa all’esonero della presa a

carico di una lesione parificabile:

" (…) Vero

che, come anche espressamente indicato nella decisione impugnata, le lesioni

del menisco possano di principio rientrare nel novero delle lesioni

parificabili ai postumi d'infortunio secondo l'art. 6 cpv. 2 LAINF. Tuttavia,

secondo i materiali legislativi e la giurisprudenza, le lesioni corporali

figuranti nell'elenco della norma di legge devono essere coperte

dall'assicuratore infortuni soltanto laddove quest'ultimo non sia in grado di

provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia

o all'usura (FF 2014 6846-6847; TCA 35.2017.105 del 22 gennaio 2018, consid.

2.6.).

Si ricorda che in presenza di valutazioni mediche concordanti,

spetta all'assicurato l'onere della prova di insinuare il dubbio in merito alla

concludenza e all'attendibilità delle valutazioni dei medici fiduciari

dell'assicurazione agli atti. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette infatti di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 351 seg;

TCA 35.2017.7 del 4 luglio 2017, consid. 2.6).

5.2.

Ora, tutti i referti medici agli atti evidenziano che lo stato del

ginocchio destro dell'assicurato è susseguente a pregressi interventi e lesioni

(di una certa rilevanza). In particolare, il referto della RM cui l'assicurato

si è sottoposto in data 14 giugno 2018, conclude per un "probabile stato

dopo mensicectomia parziale del corno posteriore e della porzione intermedia

del menisco mediale" (all. M4). D'altronde, dalla documentazione medica

agli atti risulta infatti che il ricorrente si era già in passato sottoposto a

interventi al menisco per entrambe le ginocchia.

Per tale quadro clinico, il Dr. med. __________ aveva dunque

rettamente valutato che la problematica lamentata fosse, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante, riconducibile a postumi postoperatori e dunque a

fenomeni degenerativi (all. M10). Si tratta di quanto confermato anche dal Dr.

Med. __________, secondo cui "l'intera area del corno del menisco residuo

evidenzia uno stato di degenerazione tissutale avanzato, inteso come meniscosi

conseguente a un precedente intervento al menisco, per cui la lesione è da

interpretare prevalentemente quale conseguenza di un processo

degenerativo" (all. M12). Tali valutazioni sono concordanti, compiutamente

motivate e convincenti.

La tesi del ricorso per contro, secondo cui il Dr. Med. __________

ha indicato nel documento 25 giugno 2018 (doc. H del ricorso) "alle due

ginocchia fino a poco tempo fa nessun grande problema, fino a episodio di

trauma ginocchio destro scendendo le scale", non permette di mettere in

dubbio le valutazioni dei medici coinvolti dall'assicurazione. Conferma tutt'al

più che l'evento abbia unicamente reso sintomatico uno stato preesistente, ma

non permette certo di mettere in dubbio che le problematiche lamentate

dall'assicurato siano da ricondurre ad uno stato patologico degenerativo, onere

che gravava il ricorrente. D'altronde, secondo la giurisprudenza, il

ragionamento secondo cui il solo fatto d'essere insorto dopo un evento

infortunistico, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua

conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb; Frei, Die Integritätsentschädigung

nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo

1998, p. 30, nota 96; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

Per queste ragioni la decisione impugnata merita dunque conferma

anche nella misura in ha negato un obbligo assicurativo basato sull'art. 6 cpv.

2 LAINF. (…)” (Doc. IV)

1.5. Il 12 marzo 2019, il TCA ha

assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori

mezzi di prova (cfr. doc. IV).

Il 21 marzo 2019 il

patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un certificato del dott. __________,

che “meglio inquadra, indipendentemente dalle interpretazioni

dell’Assicurazione, i precedenti certificati dello stesso medico curante” (cfr.

Doc. V).

Nel certificato del

20 marzo 2019 il dott. __________ ha rilevato:

" (…)

confermo la tesi di trauma nuovo di questo incidente malgrado gli interventi

pregressi noti.

Fino al momento di questo nuovo incidente, ovvero il 12.06.2018,

il paziente stava bene e non aveva nessun problema.

È da considerare dunque come nuovo incidente. (…)” (Doc. Q)

Il 29 marzo 2019 il

patrocinatore diCO 1 ha osservato:

" (…) Lo

scritto di controparte e la lettera del Dr. Med. __________ confermano tutt'al

più che prima dell'evento l'assicurato non lamentasse alcun problema e che si

tratti di una nuova problematica. Potrebbe potenzialmente anche essere vero, ma

ciò non muta in nulla le tesi di risposta, per cui anche un "nuovo"

evento si è limitato a scatenare una sintomatologia degenerativa già esistente

(ciò che non permette comunque una presa a carico da parte dell'assicurazione).

(…)” (Doc. VII)

Considerandi

2.1

L’oggetto

della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF

convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al

danno alla salute interessante il ginocchio destro, oppure no.

2.2

Secondo l’art. 6 cpv. 1

LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni

assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non

professionali e di malattie professionali.

L'assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai

postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.

2.3

L'art. 4 LPGA così definisce

l'infortunio:

" È

considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,

apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la

salute fisica o psichica o che provochi la morte."

Questa definizione

riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -

disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo

che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.

Cinque sono dunque gli elementi

costitutivi essenziali dell'infortunio:

" - l'involontarietà

- la repentinità

- il danno alla salute (fisica o psichica)

- un fattore causale esterno

- la straordinarietà di tale fattore"

(cfr.

Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),

Losanna 1992, p. 44-51)

Scopo

della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.

2.4

Si evince dalla nozione

stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti

del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale

(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).

Pertanto, è irrilevante il

fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.

Il fattore esterno è

considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro

degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire

quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61

consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).

Vi è infortunio unicamente

se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento

deve accadere nel mondo esterno.

Quando il processo lesivo

si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,

l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo

eccessivo o di movimenti scoordinati.

La giurisprudenza esige,

perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi

superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente

esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è

abitualmente in grado di resistere.

Da un altro lato, per

poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati

o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne

manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la

straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte

le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,

121.

V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e

b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).

2.5

Gli assicuratori contro gli

infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni

corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione

introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili prevalentemente all’usura

o a una malattia.

Con la revisione della

Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°

gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi

d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del

fattore esterno.

Il nuovo art. 6 cpv. 2

LAINF ha il seguente tenore:

" L’assicurazione

effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non

siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:

a. fratture;

b. lussazioni di articolazioni;

c. lacerazioni del menisco;

d. lacerazioni muscolari;

e. stiramenti muscolari;

f. lacerazioni dei tendini;

g. lesioni dei legamenti;

h. lesioni del timpano.”

Secondo il nuovo diritto,

l’assicuratore LAINF in presenza di una di queste lesioni è liberato dal

proprio obbligo a prestazioni se dimostra che la lesione è causata in

maniera preponderante da una malattia e quindi che si è in presenza di una

degenerazione.

In proposito, la dottrina

precisa che “(…) gemäss dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 2 UVG besteht auch bei

Vorliegen einer Listenverletzung eine Leistungspflicht nur dann, soweit die

Körperschädigung “nicht vorwiegen auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen”

ist. Dabei ist “vorwiegend” wohl analog zu Art. 9 Abs. 1 UVG zu verstehen,

mithin darf die Abnützung oder Erkrankung nicht mehr als 50% aller mitwirkenden

Ursachen ausmachen (…)” (cfr. André

Nabold in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 6 N. 44 e 45. p. 101 e

riferimenti citati – il corsivo è del redattore).

2.6

Conformemente

alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in

concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.

Quando

l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado

della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali

elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,

l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,

p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-

und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).

Gli stessi principi

sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad

infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).

2.7

Nell’evenienza

concreta, RI 1, nella sua qualità di datore di lavoro e nel contempo di

assicurato, nell’“Annuncio di infortunio LAINF” ha dichiarato che, il 12 giugno

2018.

alle ore 19.30, presso la sua __________ a __________:

" Stavo

scendendo le scale ed ho sentito un colpo al ginocchio destro ed un forte

dolore menisco rotto” (doc. A 1).

Il 19 luglio 2018, CO 1 ha

inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:

" (…) Il

sinistro summenzionato non soddisfa i criteri elencati, per cui – dal punto di

vista giuridico – non si tratta nè di un infortunio nè di una lesione corporale

analoga ad infortunio e soggetta all’obbligo di indennizzo. Di conseguenza, non

sussiste alcun diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni.

La invitiamo a rivolgersi alla sua cassa malati per appurare

un’eventuale assunzione dei costi da parte sua.

A richiesta emetteremo una decisione formale contro la quale avrà

la possibilità di opporsi.” (Doc. A 3)

Il 27 luglio 2018, RI 1 ha

così risposto:

" (…) L’incidente

che ho subito il 16.06.2018 alle 19:30 ed il relativo infortunio è avvenuto

mentre stavo eseguendo lavori di cimatura in __________. Il __________ si trova

in forte pendio ed il passaggio da un filare all’altro è fatto con dei gradini che

hanno un’altezza molto più elevata di un normale gradino.

Scendendo da uno di questi scalini ho sentito un forte dolore,

tale da avermi dato problemi motori per il rientro a casa.

Il giorno dopo il ginocchio si è gonfiato come una palla ed i

dolori erano molto acuti e di conseguenza mi sono fatto immediatamente visitare

dal Dr. __________.

Dalle diagnosi dei medici Dr. __________ e Dr. __________ è ovvio si

tratti di infortunio.” (Doc. A 4)

Con decisione formale del

30.

agosto 2018, CO 1 ha rifiutato di assumere il caso sostenendo che non è

intervenuto nessun fattore esterno straordinario (cfr. doc. A 6).

Nella sua opposizione del

14.

settembre 2018 l’assicurato si è così espresso:

" (…) Ribadisco

il fatto che quanto mi è successo è la conseguenza di un cambiamento di livello

dall’alto verso il basso mentre stavo eseguendo la cimatura della __________ in

un __________ di forte pendio.

Eseguo la cimatura eseguo con un attrezzo a spalla.

Quanto sopra menzionato, rispecchia perfettamente l’art. 4 della

LPGA.

La diagnosi del Dr. __________ dopo una prima visita è stata rottura

del menisco, art. 4 della LPGA.

La successiva visita dalla specialista Dr. __________ ha

confermato la rottura del menisco art. 4 della LPGA.” (Doc. A 8)

2.8

Secondo

la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna

1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,

p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la

preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato

nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni

fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,

soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018;

DTF 143 V 168 consid. 5.2.2. pag. 174; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p.

546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363

consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994

p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

Una

"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare

valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della

dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in

questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi

soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza

relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima

volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile

rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del

18.

dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se

dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.

RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U

430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata

versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da

altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto

grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.

2a, 208 consid. 6b).

Occorre,

poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non

contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).

Nel caso di specie, in

ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di

poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica

dell’evento del 12 giugno 2018, su quanto figura nel formulario di annuncio di

infortunio, compilato e firmato dall’assicurato stesso, il quale ha indicato

che stava scendendo le scale della sua __________ di __________ ed ha sentito

un colpo al ginocchio destro.

Questa versione dei fatti

risulta più credibile rispetto a quella esposta in un secondo momento e cioè

che l’evento è avvenuto effettuando “un cambiamento di livello dall’alto verso

il basso mentre stava eseguendo la cimatura della __________ in un __________

di forte pendio”.

Ciò si giustifica tanto

più se si considera che nel formulario “Annuncio di infortunio” egli ha

indicato quale abituale posto di lavoro sia la __________ sia la __________ (cfr.

doc. A 1).

Il medico curante dott. __________

nel suo certificato del 9 luglio 2018 ha peraltro precisato di avere effettuato

un esame clinico il 13 giugno 2018 ricordando che l’assicurato il 12 giugno

2018.

“scendendo le scale ha subito un trauma al ginocchio destro” (cfr.

doc. M 3 – il corsivo è del redattore). Anche il dott. __________, nel suo

certificato del 25 giugno 2019, ha utilizzato i termini “scendendo le scale”

(cfr. doc. M 4 – il corsivo è del redattore).

2.9

Nella presente fattispecie,

non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute

si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone

né con oggetti.

Va, dunque, esaminato se

si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo

manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge

all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di

un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente

eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza

ivi citata).

Affinché una lesione

corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai

sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in

circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori

programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).

Alla luce di quanto

esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8) occorre subito escludere

che siamo in presenza di uno sforzo eccessivo.

D’altra parte, il semplice

fatto di scendere le scale della __________, senza che sia intervenuto nulla di

particolare (ad esempio una caduta o una scivolata), non permette di concludere

per l’esistenza di un movimento scoordinato.

Come giustamente rilevato

dall’assicuratore convenuto, la stessa conclusione si imporrebbe pure volendo

per ipotesi seguire la versione dai fatti fornita dall’assicurato in un secondo

tempo.

Infatti,

anche la cimatura di una __________ posta in pendio è abituale per un __________,

a meno che non avvenga qualcosa di manifestamente insolito (come un movimento brusco

per non inciampare).

Il TCA deve così concludere

che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza

federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un

fattore esterno.

Di conseguenza, non si è

in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.

2.10

Resta da stabilire se il caso

deve essere assunto dall’assicuratore contro gli infortuni sulla base dell’art.

6.

cpv. 2 LAINF.

L’amministrazione lo nega,

sostenendo che il danno alla salute accertato, pur rientrando nella lista delle

lesioni parificabili previste all’art. 6 cpv. 2 LAINF, (e precisamente sotto la

lett. c: “lacerazioni del menisco”), non deve essere assunto in quanto dovuto

prevalentemente all’usura o a una malattia.

Nel già citato certificato

del 9 luglio 2018, il dott. __________, specialista FMH in medicina generale,

ha posto la diagnosi di:

" - versamento

intraarticolare al ginocchio destro post-traumatico

- stato dopo

meniscectomia bilaterale alle ginocchia anni fa. (…)”

(Doc. M 3)

Il dott. __________, specialista

FMH in chirurgia, in un rapporto del 25 giugno 2018, inviato al medico curante

di RI 1, ha rilevato:

" (…) ho

visto in data odierna il nostro sopraccitato comune paziente che avevo già

operato con successo alla gamba sinistra negli anni ‘90. Al ginocchio destro

era già stato operato dal Dr. __________ nel 1986 con asportazione di ciste di

Backer un anno dopo.

Alle due ginocchia fino a poco tempo fa nessun grande problema,

fino a episodio di trauma ginocchio destro scendendo le scale che ha provocato

una forte fitta sulla parte interna con susseguente gonfiore che Io hanno

portato nelle tue cure.

Alla MRI si nota effettivamente uno stato dopo ampia meniscectomia

mediale parziale con danni cartilaginei fino a terzo grado, sia del piatto

tibiale che del condilo femorale mediale e sotto trattamento antiflogistico la

situazione flogistica è nettamente diminuita, anzi oggi praticamente non ha più

sintomi, non posso provocare segni meniscali ed il ginocchio non è per niente gonfio.

Non sono tanto convinto che un nuovo intervento a livello del

menisco residuo che mostra sia lo stato dopo meniscectomia mediale parziale, ma

forse anche una piccola rottura, possa migliorare nettamente la situazione.

Anzi ho paura che togliendo anche il residuo la situazione potrebbe precipitare

ed il ginocchio scompensare del tutto, ciò che porterebbe all'indicazione di

mettere una protesi. Questo ovviamente vogliamo evitarlo, mi sono messo quindi

d'accordo con il Signor RI 1 di valutare il decorso molto strettamente bi

settimanalmente con dapprima la posa di una Genutrain con Tilur Retard una

volta al giorno e soprattutto con Condrosulf.

Il paziente non dovrà risparmiare questo ginocchio in quanto

ovviamente se dovesse diventare sintomatico dobbiamo fare qualche cosa.

Per ora però sono abbastanza fiducioso che ce la faremo anche

senza intervento.

Alla RX nette sclerosi del piatto tibiale mediale con forte

assottigliamento della rima i.a mediale da pregressa meniscectomia.” (Doc. M 4)

In data 19 luglio e 30

agosto 2018, il consulente di CO 1 dott. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo avere peraltro a torto negato che la

diagnosi posta fa parte delle lesioni parificabili, ha risposto positivamente

alla domanda se “vi sono dei fattori di malattia o fenomeni degenerativi

(almeno il 50%)”, precisando che si tratta di alterazioni degenerative e post-operatorie.

Egli ha pure risposto affermativamente

alla domanda se “in base alla nuova documentazione medica in nostro possesso,

possiamo riconsiderare la nostra decisione del 19 luglio 2018” (cfr. doc. M 10

e M 11).

Il dott. __________,

specialista FMH in chirurgia e medico consulente dell’assicuratore contro gli

infortuni, l’8 gennaio 2019 ha così risposto alle domande postegli:

" (…).

1.

I danni

accertati nel presente caso rappresentano lesioni assicurate ai sensi dell'art.

6.

cpv. 2 LAINF? Se sì, di quali si tratta?

Si tratta di una lacerazione radiale

nell'area dell'attaccatura del corno posteriore del menisco. La fattispecie

rappresenta una diagnosi presente nel testo di legge. L'intera area del corno

posteriore del menisco residuo evidenzia uno stato di degenerazione tissutale

avanzato, inteso come meniscosi conseguente a un precedente intervento al

menisco. Pertanto la lacerazione del menisco deve essere prevalentemente

considerata come conseguenza di un processo patologico degenerativo.

2.

La lesione

è prevalentemente riconducibile a usura o malattia? Motivare la risposta in

maniera dettagliata. Con quali referti attuali può essere spiegata e motivata?

Quale conseguenza di un precedente

intervento al menisco mediale dell'articolazione del ginocchio destro risulta

un cambiamento degenerativo del menisco interpretabile come meniscosi collegata

con una degenerazione della cartilagine nel compartimento mediale

dell'articolazione corrispondente a una gonartrosi in fase iniziale. La

lacerazione riscontrabile al menisco residuo è quindi da considerare in questo

contesto.

3.

Vi sono

referti radiologici recenti che attestano una nuova lesione? In caso

affermativo, quali sono e dove sono comprovati?

Dall'esame RMI non è possibile

evincere se la lacerazione del menisco residuo dovuta a degenerazione

patologica è conseguente al colpo subito nelle scale o se era preesistente.

Il CD contenente l'esame RMI svolto il 14 giugno 2018 è stato da

me personalmente visionato.” (Doc. M 12)

Chiamato a

pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di poter fondare il

proprio giudizio sul parere enunciato dal chirurgo dott. __________, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti

suscettibili di generare dei dubbi, seppure lievi, circa la fondatezza della

sua valutazione. Si tratta dunque di un danno meniscale addebitabile, in

prevalenza, a uno stato morboso preesistente. Del resto, non può essere

ignorato come lo stesso dott. __________, nel suo referto del 25 giugno 2018,

abbia sottolineato proprio la presenza di un avanzato stato degenerativo,

susseguente all’intervento di meniscectomia parziale a cui l’insorgente era

stato sottoposto nel dicembre 1995 (cfr. doc. M 9).

In sede ricorsuale, il rappresentante

dell’insorgente ha allegato un certificato del dott. __________ del 20 marzo

2019, in cui questo specialista ha rilevato:

" (…) confermo

la tesi di trauma nuovo di questo incidente malgrado gli interventi pregressi

noti.

Fino al momento di questo nuovo incidente, ovvero il 12.06.2018,

il paziente stava bene e non aveva nessun problema.

È da considerare dunque come nuovo incidente. (…)” (Doc. Q)

Ora,

questa certificazione non contiene nulla che sia in contraddizione con la

conclusione a cui è pervenuto il dott. __________, secondo il quale la

lacerazione meniscale è imputabile in maniera preponderante ai problemi

degenerativi preesistenti.

Al patrocinatore del

ricorrente che pretende di escludere una componente degenerativa per il

semplice fatto che l’assicurato, dopo i precedenti interventi, non ha più

presentato problemi al ginocchio destro (cfr. doc. I), va segnalato che la regola

“post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non

ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo

fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già

essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo

della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF

8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte

argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre

1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"

Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo

propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch

praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht

zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 14 marzo

2019; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24

und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,

nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

1995, p. 41).

In

conclusione, poiché la lesione meniscale dell’assicurato è imputabile, in

maniera preponderante, a fenomeni degenerativi, a ragione l’istituto

assicurativo resistente ha negato la propria

responsabilità relativamente al danno alla salute.

La decisione su

opposizione dell’8 febbraio 2019 deve quindi essere confermata (cfr. STCA

35.2019.19

del 24 giugno 2019).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti