35.2019.34
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12 settembre 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Incarto
n.
35.2019.34
dc/gm
Lugano
12 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 febbraio 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’8 febbraio 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 21 giugno 2018 RI 1, nato
nel 1954, titolare dal 2003 della __________, ha comunicato ad CO 1 di essersi
infortunato il 12 giugno 2018 alle ore 19:30 presso la sua __________ a __________
precisando che “stavo scendendo le scale ed ho sentito un colpo al ginocchio
destro ed un forte dolore menisco rotto” (cfr. Doc. 1A1).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 30 agosto 2018
l’istituto assicuratore ha negato il proprio obbligo a prestazioni in quanto, da un lato, i disturbi al ginocchio destro non
erano da porre in relazione ad un infortunio ai sensi di legge e, dall’altro,
essi non costituivano una lesione parificata ad un infortunio (doc. 1A6).
A
seguito dell’opposizione interposta dall’assicurato (cfr. doc. A 8), in data 8
febbraio 2019 l’amministrazione ha nuovamente rifiutato di assumere il caso
rilevando:
" (…) Considerata
la dinamica dichiarata dell'evento si deve in primo luogo escludere la presenza
di un infortunio ai sensi giuridici della giurisprudenza esposta sopra. Non è
reso verosimile né tantomeno dimostrato un evento straordinario, la presenza di
un movimento scoordinato o di uno sforzo manifestamente eccessivo che possa
rientrare nella nozione di infortunio. La discesa da scalini o da un pendio,
per l'attività di viticoltore, è manifestamente usuale.
Si rileva inoltre che solo in una fase successiva della
trattazione del dossier, l'assicurato ha precisato che l'altezza dei gradini in
questione era superiore a quella usuale o che stesse utilizzando un attrezzo a
spalla per la cimatura della __________. Tali dichiarazioni non sono comunque
proprie a rendere verosimile un movimento scoordinato o uno sforzo
manifestamente straordinario, la precedenza andrebbe comunque data alla
dichiarazione della prima ora, secondo cui è stata indicata una semplice
discesa dalle scale.
Per tutte queste ragioni non si è in presenza di un infortunio ai
sensi dell'art. 4 LPGA e della giurisprudenza succitata.
2.8
Resta da esaminare se un'eventuale presa a carico possa fondarsi
su una lesione parificabile a infortunio ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF.
Secondo la documentazione medica, in particolare il referto del
Dr. med. Häuptli, la lesione lamentata dall'assicurato rientrerebbe di
principio nel novero legale. Tuttavia, alla luce dei pregressi operatori
dell'assicurato (interventi al menisco) e della situazione di stato di
degenerazione tissutale avanzato constatato tramite gli esami clinici, secondo
il necessario grado di verosimiglianza preponderante, le problematiche
lamentate sono da considerare quali conseguenza di un processo degenerativo,
ragione per cui l'assicuratore è in ogni caso esonerato dall'obbligo di erogare
prestazioni.
A titolo abbondanziale si rileva comunque che l'assicurato, cui
incombe l'onere probatorio, non ha potuto in ogni caso dimostrare che la
problematica lamentata sia effettivamente insorta solo a seguito dell'evento e
non fosse preesistente. (…)” (Doc. O)
1.3. Contro la citata decisione su
opposizione, l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il
suo patrocinatore chiede che il caso venga assunto da CO 1 in quanto ci
troviamo in presenza sia di un infortunio sia di una lesione parificabile.
Dopo
avere esplicitamente richiamato quanto dichiarato dall’assicurato il 19 luglio
2018, egli ha in particolare rilevato:
" (…) Di
fatto, per chiunque sia anche soltanto minimamente cognito di viticoltura, la
situazione non può che apparire assolutamente chiara e coerente. In Ticino ed
in particolare nel __________, compresa la zona di __________, la maggior parte
dei __________ si trovano sui pendii e, per poter permettere lo sfruttamento
del terreno a __________, si impone organizzare i mappali con dei
terrazzamenti, lungo i quali scorrono i filari, per il che, per spostarsi da un
terrazzamento all'altro, senza percorrere tutta la lunghezza dello stesso, può
capitare, ed è eccezionalmente capitato in questo caso, che ci si sposti da un
livello all'altro, ciò che peraltro ha indotto, in un primo momento, il signor RI
1 a dichiarare che stesse "...scendendo le scale...". Ma tant'è. Nel
frattempo, sia il medico di fiducia del signor RI 1, dr. med. __________, sia
gli specialisti consultati, per il tramite del suo medico, da parte
dell'assicurato stesso, in particolare il dr. med. __________, hanno attestato
la gravità della situazione e pure l'inabilità lavorativa dell'assicurato, il
quale pure si è sottoposto il 15 giugno 2018 ad un esame radiologico presso
l'Istituto __________.
(…).
Secondo CO 1, la quale di nuovo cita a piene mani dottrina e
giurisprudenza, in modo peraltro corretto, ma interpretandone i contenuti
secondo quanto le fa comodo, "...in presenza di descrizioni differenti
dell'evento, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che
l'assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze
giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le
prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono...".
Ora, se poniamo mente a quanto realmente è successo, sorgono spontanee due
obiezioni alle conclusioni che CO 1 sembrerebbe voler tirare con riferimento a
dottrina e giurisprudenza riferibili all'applicazione dell'art. 4 LPGA. La
prima risiede nel fatto che la dichiarazione originale, ovvero quella secondo
cui il signor RI 1 scendeva dalle scale, non è senz'altro dettagliata, come invece
le citate dottrina e giurisprudenza imporrebbero. La seconda è riferita al
fatto che, precisando che gli scalini in realtà sono i terrazzamenti e che il
movimento di scendere le scale è in realtà il movimento di scendere dai
terrazzamenti, non è assolutamente in contraddizione. Ecco quindi che già
soltanto per questi due aspetti la dottrina e la giurisprudenza alle quali la
decisione impugnata si riferisce, sebbene il ricorrente non abbia nulle di
ridire, non si attagliano di nuovo alla tesi che CO 1 vorrebbe qui arditamente
sostenere. Le precisazioni del 27 luglio 2018 del signor RI 1, inviate per
iscritto all'attenzione del signor __________ di CO 1, dovevano pertanto essere
prese in considerazione e, a maggior ragione, indipendentemente dal tenore dell'art.
6 cpv. 2 LAINF, sul quale torneremo più avanti, la fattispecie rientra
pienamente nella definizione di infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Anche da
questo punto di vista, pertanto, la copertura doveva essere concessa.
(…).
9.
CO 1 "liquida" la possibilità dell'applicazione dell'art.
6 cpv 2 LAINF lett. c in poche righe (si rinvia a questo proposito a quanto
menzionato al punto 2.8 della decisione su opposizione). Ciò anche perché
effettivamente, e lo si può comprendere, ad CO 1 non conviene certo
concentrarsi su questa base legale, la quale, oltretutto e probabilmente non
del tutto casualmente, non è stata presa in considerazione nel motivare la
prima decisione e di fatto corre manifestamente in aiuto delle tesi del qui
ricorrente, senza dimenticare che di fatto trattasi di lex specialis, proprio
per rapporto all'art. 4 LPGA. II danno al menisco alla lettera c della
summenzionata norma è infatti espressamente menzionato e non vi è pertanto
necessità di dover disquisire circa le circostanze che, di caso in caso,
giustificano l'applicabilità dell'art. 4 LPGA. L'unica via di fuga che potrebbe
essere imboccata dall'Assicurazione, e che del resto l'Assicurazione ha
imboccato, era effettivamente quella di speculare sul fatto che nel 1986, data
nella quale il signor RI 1 aveva già subito un'operazione al menisco,
rappresentasse una situazione pregressa tale da escludere un legame di
causalità tra l'avvenimento del 12 giugno 2018 e lo stato attuale del ginocchio
del signor RI 1. A torto in ogni modo, dal momento che il dr. med. __________,
così come già riferito in entrata del presente ricorso, a suo tempo aveva
chiaramente stabilito che "...alle due ginocchia fino a poco tempo fa
nessun grande problema, fino a episodio di trauma ginocchio destro...".
Detto altrimenti non vi sono elementi che permettono di sfuggire dal campo di
applicazione dell'ad. 6 cpv 2 lett. c LAINF e inoltre il parere dei medici CO 1,
che non hanno nemmeno visitato il signor RI 1, qui non fa manifestamente testo.
Vero è che, di norma, in caso di dubbio, prevale il parere del medico di
fiducia dell'Assicurazione, ma ciò entro certi limiti. Nel caso concreto uno di
questi è sicura-mente il fatto che il medico di fiducia dell'assicurazione
abbia effettivamente potuto visitare l'assicurato, ciò che non è qui
manifestamente avvenuto. (…)” (Doc. I)
1.4. Nella sua risposta di causa
dell’11 marzo 2019, il patrocinatore dell’assicuratore LAINF ha innanzitutto
sviluppato le seguenti considerazioni in merito alla descrizione dell’evento
del 12 giugno 2018:
" (…) Nel
caso concreto, nel formulario di annuncio di infortunio 21 giugno 2018,
l'assicurato ha indicato che l'evento si è svolto "scendendo le
scale". Benché il formulario richiedesse espressamente di indicare se
fossero coinvolti attrezzi, veicoli o altre persone, nella dichiarazione non è
stato indicato nulla. Si noti inoltre che nella dichiarazione della prima ora
dell'assicurato (che ha ben distinto di essere attivo sia in __________, sia in
__________), il luogo dell'infortunio è stato descritto come "la __________
a __________" (cfr. all. A1).
Per contro, solo il 14 settembre 2019, l'assicurato ha per la
prima volta sostenuto di essersi infortunato cambiando livello su un forte
pendio, eseguendo la cimatura della __________ con un attrezzo a spalla (all.
A8).
Contrariamente alle tesi del ricorso, le due dichiarazioni non
sono dunque univoche e tantomeno concordi. Vi è una differenza sia nel luogo
dell'evento (da una parte la "__________ di __________", dall'altra
un "forte pendio" __________), sia nella dinamica dello stesso
("scendendo le scale" senza particolari strumenti o attrezzi,
rispetto a "cambiando livello dall'alto al basso" in __________, con
un attrezzo a spalla). In tale situazione la preferenza è stata correttamente
data alla dichiarazione della prima ora, secondo cui l'evento è occorso
semplicemente scendendo le scale presso la __________ di __________, senza
altre particolarità.
Si tratta comunque qui di una disquisizione di scarsa rilevanza
siccome, come si vedrà in seguito, non sono comunque adempiuti i requisiti
dell'art. 4 LPGA per considerare un infortunio anche volendo seguire la
dichiarazione successiva del ricorrente. (…)” (Doc. IV)
Il rappresentante
dell’assicuratore contro gli infortuni ha poi ribadito che non ci troviamo in
presenza di un infortunio e al riguardo ha rilevato:
" (…) Alla
luce di quanto sopra va scartata in primo luogo l'ipotesi di un movimento
scombinato, dato che in nessun caso l'assicurato ha sostenuto di essere incorso
in un tale movimento e che comunque, tenuto conto della sua attività di
viticoltore, la discesa di scale o persino la cimatura di una __________ in
pendio non può comunque essere qualificato di manifestamente insolito o fuori
programma. Diverso avrebbe potuto forse essere il caso in cui l'assicurato
fosse caduto dalle scale o avesse compiuto un movimento brusco scendendo le
balze del terreno in __________, ciò che tuttavia non è avvenuto e neppure è
mai stato comprovato o dichiarato dal ricorrente.
In secondo luogo non può nel concreto essere riconosciuto uno
sforzo manifestamente eccessivo posto che nulla agli atti ne ha potuto
comprovare la presenza. Il ricorrente si limita infatti ad indicare che sarebbe
manifestamente dato uno sforzo eccessivo, siccome sarebbe passato da un
terrazzamento all'altro, superando in modo evidente le sollecitazioni a cui
sarebbe abitualmente sottoposto. Una simile tesi, puramente soggettiva, non può
essere seguita e anzi, conferma tutt'al più che l'evento si sia svolto
nell'abituale attività lavorativa dell'assicurato e senza che fossero compiuti
sforzi manifestamente eccessivi.
Pertanto, quand'anche si volesse seguire la dinamica dell'evento
sostenuta nel ricorso, non sarebbe dato alcun fattore straordinario per cui
debba essere riconosciuto un infortunio ai sensi dell'art. 4 LPGA. Ciò vale, a
maggior ragione, considerando la descrizione della prima ora, secondo cui la
problematica è in realtà insorta nel semplice atto di scendere le scale presso
la __________ di __________. (…)” (Doc. IV)
Infine, il rappresentante
Fatti
di CO 1 ritiene che è stata fornita la prova relativa all’esonero della presa a
carico di una lesione parificabile:
" (…) Vero
che, come anche espressamente indicato nella decisione impugnata, le lesioni
del menisco possano di principio rientrare nel novero delle lesioni
parificabili ai postumi d'infortunio secondo l'art. 6 cpv. 2 LAINF. Tuttavia,
secondo i materiali legislativi e la giurisprudenza, le lesioni corporali
figuranti nell'elenco della norma di legge devono essere coperte
dall'assicuratore infortuni soltanto laddove quest'ultimo non sia in grado di
provare che la lesione corporale è riconducibile prevalentemente a una malattia
o all'usura (FF 2014 6846-6847; TCA 35.2017.105 del 22 gennaio 2018, consid.
2.6.).
Si ricorda che in presenza di valutazioni mediche concordanti,
spetta all'assicurato l'onere della prova di insinuare il dubbio in merito alla
concludenza e all'attendibilità delle valutazioni dei medici fiduciari
dell'assicurazione agli atti. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette infatti di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 351 seg;
TCA 35.2017.7 del 4 luglio 2017, consid. 2.6).
5.2.
Ora, tutti i referti medici agli atti evidenziano che lo stato del
ginocchio destro dell'assicurato è susseguente a pregressi interventi e lesioni
(di una certa rilevanza). In particolare, il referto della RM cui l'assicurato
si è sottoposto in data 14 giugno 2018, conclude per un "probabile stato
dopo mensicectomia parziale del corno posteriore e della porzione intermedia
del menisco mediale" (all. M4). D'altronde, dalla documentazione medica
agli atti risulta infatti che il ricorrente si era già in passato sottoposto a
interventi al menisco per entrambe le ginocchia.
Per tale quadro clinico, il Dr. med. __________ aveva dunque
rettamente valutato che la problematica lamentata fosse, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante, riconducibile a postumi postoperatori e dunque a
fenomeni degenerativi (all. M10). Si tratta di quanto confermato anche dal Dr.
Med. __________, secondo cui "l'intera area del corno del menisco residuo
evidenzia uno stato di degenerazione tissutale avanzato, inteso come meniscosi
conseguente a un precedente intervento al menisco, per cui la lesione è da
interpretare prevalentemente quale conseguenza di un processo
degenerativo" (all. M12). Tali valutazioni sono concordanti, compiutamente
motivate e convincenti.
La tesi del ricorso per contro, secondo cui il Dr. Med. __________
ha indicato nel documento 25 giugno 2018 (doc. H del ricorso) "alle due
ginocchia fino a poco tempo fa nessun grande problema, fino a episodio di
trauma ginocchio destro scendendo le scale", non permette di mettere in
dubbio le valutazioni dei medici coinvolti dall'assicurazione. Conferma tutt'al
più che l'evento abbia unicamente reso sintomatico uno stato preesistente, ma
non permette certo di mettere in dubbio che le problematiche lamentate
dall'assicurato siano da ricondurre ad uno stato patologico degenerativo, onere
che gravava il ricorrente. D'altronde, secondo la giurisprudenza, il
ragionamento secondo cui il solo fatto d'essere insorto dopo un evento
infortunistico, un disturbo alla salute non può già essere ritenuto una sua
conseguenza (DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb; Frei, Die Integritätsentschädigung
nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo
1998, p. 30, nota 96; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
Per queste ragioni la decisione impugnata merita dunque conferma
anche nella misura in ha negato un obbligo assicurativo basato sull'art. 6 cpv.
2 LAINF. (…)” (Doc. IV)
1.5. Il 12 marzo 2019, il TCA ha
assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali ulteriori
mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 21 marzo 2019 il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto un certificato del dott. __________,
che “meglio inquadra, indipendentemente dalle interpretazioni
dell’Assicurazione, i precedenti certificati dello stesso medico curante” (cfr.
Doc. V).
Nel certificato del
20 marzo 2019 il dott. __________ ha rilevato:
" (…)
confermo la tesi di trauma nuovo di questo incidente malgrado gli interventi
pregressi noti.
Fino al momento di questo nuovo incidente, ovvero il 12.06.2018,
il paziente stava bene e non aveva nessun problema.
È da considerare dunque come nuovo incidente. (…)” (Doc. Q)
Il 29 marzo 2019 il
patrocinatore diCO 1 ha osservato:
" (…) Lo
scritto di controparte e la lettera del Dr. Med. __________ confermano tutt'al
più che prima dell'evento l'assicurato non lamentasse alcun problema e che si
tratti di una nuova problematica. Potrebbe potenzialmente anche essere vero, ma
ciò non muta in nulla le tesi di risposta, per cui anche un "nuovo"
evento si è limitato a scatenare una sintomatologia degenerativa già esistente
(ciò che non permette comunque una presa a carico da parte dell'assicurazione).
(…)” (Doc. VII)
Considerandi
2.1
L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione a sapere se l’assicuratore LAINF
convenuto era legittimato a negare la propria responsabilità relativamente al
danno alla salute interessante il ginocchio destro, oppure no.
2.2
Secondo l’art. 6 cpv. 1
LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni
assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non
professionali e di malattie professionali.
L'assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali parificabili ai
postumi d’infortunio esaustivamente enumerate al cpv. 2 del medesimo articolo.
2.3
L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica o psichica o che provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 vOAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 - di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile.
Cinque sono dunque gli elementi
costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore"
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4
Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale
(cfr. RAMI 2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157 ss. consid. 2a).
Vi è infortunio unicamente
se un fattore esterno ha agito sul corpo. L'evento
deve accadere nel mondo esterno.
Quando il processo lesivo
si svolge all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni,
l'ipotesi di un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di sforzo
eccessivo o di movimenti scoordinati.
La giurisprudenza esige,
perché si possa ammettere il fattore causale di sforzi eccessivi, che essi
superino in modo evidente le sollecitazioni cui la vittima è normalmente
esposta e alle quali, per costituzione, consuetudine o addestramento, essa è
abitualmente in grado di resistere.
Da un altro lato, per
poter ritenere che lesioni corporali siano state causate da movimenti scombinati
o incongrui, gli stessi devono essersi prodotti in circostanze esterne
manifestamente insolite, impreviste e fuori programma. Carente è altrimenti la
straordinarietà del fattore esterno causale, con la conseguenza che non tutte
le caratteristiche di un infortunio sono realizzate (DTF 122 V 232 consid. 1,
121.
V 38 consid. 1a, 118 V 61 consid. 2b, 283 consid. 2, 116 V 138 consid. 3a e
b, 147 consid. 2a; RAMI 1993 U 165, p. 59 consid. 3b).
2.5
Gli assicuratori contro gli
infortuni devono corrispondere le proprie prestazioni anche per le lesioni
corporali esaustivamente enumerate all'art. 6 cpv. 2 LAINF (nella versione
introdotta con la modifica del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017), a condizione che esse non siano attribuibili prevalentemente all’usura
o a una malattia.
Con la revisione della
Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni, entrata in vigore il 1°
gennaio 2017, per quanto concerne le lesioni corporali parificabili ai postumi
d’infortunio, il legislatore federale ha rinunciato al criterio del
fattore esterno.
Il nuovo art. 6 cpv. 2
LAINF ha il seguente tenore:
" L’assicurazione
effettua le prestazioni anche per le lesioni corporali seguenti, sempre che non
siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia:
a. fratture;
b. lussazioni di articolazioni;
c. lacerazioni del menisco;
d. lacerazioni muscolari;
e. stiramenti muscolari;
f. lacerazioni dei tendini;
g. lesioni dei legamenti;
h. lesioni del timpano.”
Secondo il nuovo diritto,
l’assicuratore LAINF in presenza di una di queste lesioni è liberato dal
proprio obbligo a prestazioni se dimostra che la lesione è causata in
maniera preponderante da una malattia e quindi che si è in presenza di una
degenerazione.
In proposito, la dottrina
precisa che “(…) gemäss dem Wortlaut von Art. 6 Abs. 2 UVG besteht auch bei
Vorliegen einer Listenverletzung eine Leistungspflicht nur dann, soweit die
Körperschädigung “nicht vorwiegen auf Abnützung oder Erkrankung zurückzuführen”
ist. Dabei ist “vorwiegend” wohl analog zu Art. 9 Abs. 1 UVG zu verstehen,
mithin darf die Abnützung oder Erkrankung nicht mehr als 50% aller mitwirkenden
Ursachen ausmachen (…)” (cfr. André
Nabold in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Art. 6 N. 44 e 45. p. 101 e
riferimenti citati – il corsivo è del redattore).
2.6
Conformemente
alla giurisprudenza, tocca all'assicurato rendere verosimile l'esistenza, in
concreto, di tutti gli elementi costitutivi d'infortunio.
Quando
l'istruttoria non permette di ritenere accertati, perlomeno secondo il grado
della verosimiglianza preponderante - la semplice possibilità non basta - tali
elementi, il giudice constata l'assenza di prove o di indizi e, quindi,
l'inesistenza giuridica dell'infortunio (cfr. DTF 114 V 305ss. consid. 5b, 116 V 136ss. consid. 4b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI 1990 U 86,
p. 50; A. Bühler, Der Unfallbegriff, in A. Koller (Hrsg.), Haftpflicht-
und Versicherungsrechtstagung 1995, S. Gallo 1995, p. 267).
Gli stessi principi
sono applicabili alla prova dell'esistenza di una lesione parificata ad
infortunio (DTF 114 V 306 consid. 5b; 116 V 141 consid. 4b).
2.7
Nell’evenienza
concreta, RI 1, nella sua qualità di datore di lavoro e nel contempo di
assicurato, nell’“Annuncio di infortunio LAINF” ha dichiarato che, il 12 giugno
2018.
alle ore 19.30, presso la sua __________ a __________:
" Stavo
scendendo le scale ed ho sentito un colpo al ginocchio destro ed un forte
dolore menisco rotto” (doc. A 1).
Il 19 luglio 2018, CO 1 ha
inviato all’assicurato uno scritto del seguente tenore:
" (…) Il
sinistro summenzionato non soddisfa i criteri elencati, per cui – dal punto di
vista giuridico – non si tratta nè di un infortunio nè di una lesione corporale
analoga ad infortunio e soggetta all’obbligo di indennizzo. Di conseguenza, non
sussiste alcun diritto alle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni.
La invitiamo a rivolgersi alla sua cassa malati per appurare
un’eventuale assunzione dei costi da parte sua.
A richiesta emetteremo una decisione formale contro la quale avrà
la possibilità di opporsi.” (Doc. A 3)
Il 27 luglio 2018, RI 1 ha
così risposto:
" (…) L’incidente
che ho subito il 16.06.2018 alle 19:30 ed il relativo infortunio è avvenuto
mentre stavo eseguendo lavori di cimatura in __________. Il __________ si trova
in forte pendio ed il passaggio da un filare all’altro è fatto con dei gradini che
hanno un’altezza molto più elevata di un normale gradino.
Scendendo da uno di questi scalini ho sentito un forte dolore,
tale da avermi dato problemi motori per il rientro a casa.
Il giorno dopo il ginocchio si è gonfiato come una palla ed i
dolori erano molto acuti e di conseguenza mi sono fatto immediatamente visitare
dal Dr. __________.
Dalle diagnosi dei medici Dr. __________ e Dr. __________ è ovvio si
tratti di infortunio.” (Doc. A 4)
Con decisione formale del
30.
agosto 2018, CO 1 ha rifiutato di assumere il caso sostenendo che non è
intervenuto nessun fattore esterno straordinario (cfr. doc. A 6).
Nella sua opposizione del
14.
settembre 2018 l’assicurato si è così espresso:
" (…) Ribadisco
il fatto che quanto mi è successo è la conseguenza di un cambiamento di livello
dall’alto verso il basso mentre stavo eseguendo la cimatura della __________ in
un __________ di forte pendio.
Eseguo la cimatura eseguo con un attrezzo a spalla.
Quanto sopra menzionato, rispecchia perfettamente l’art. 4 della
LPGA.
La diagnosi del Dr. __________ dopo una prima visita è stata rottura
del menisco, art. 4 della LPGA.
La successiva visita dalla specialista Dr. __________ ha
confermato la rottura del menisco art. 4 della LPGA.” (Doc. A 8)
2.8
Secondo
la dottrina (cfr. A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna
1985, p. 263; T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994,
p. 331 n. 28) e la giurisprudenza, in presenza di due versioni differenti, la
preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato
nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni
fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate,
soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 8C_827/2017 del 18 maggio 2018;
DTF 143 V 168 consid. 5.2.2. pag. 174; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p.
546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363
consid. 3b/aa; STFA del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994
p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).
Una
"dichiarazione della prima ora", a cui attribuire un particolare
valore probante, non è data qualora la prima descrizione in forma scritta della
dinamica dell'infortunio, ha avuto luogo lungo tempo dopo l'evento in
questione. Al proposito, occorre osservare che la capacità di ricordarsi
soprattutto delle particolarità di un determinato avvenimento, si smorza
relativamente presto. Una descrizione dell'infortunio fornita per, la prima
volta, dopo mesi, non può perciò essere a priori considerata più affidabile
rispetto a versioni dei fatti presentate ancora più tardi (cfr. STFA U 6/02 del
18.
dicembre 2002, consid. 2.2.). Tale principio non è, inoltre, applicabile se
dall'istruttoria della causa siano da attendersi nuovi elementi cognitivi (cfr.
RAMI 2004 U 524, p. 546 consid. 3.3.4; STFA U 236/98 del 3 gennaio 2000 e U
430/00 del 18 luglio 2001). Nulla impedisce pertanto di attenersi a una mutata
versione dei fatti se essa risulta maggiormente convincente e corroborata da
altri elementi probatori che il richiedente è riuscito a dimostrare con l'alto
grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza (DTF 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6b).
Occorre,
poi, fondarsi sulla seconda versione quando questa si limita a completare e non
contraddice la prima versione (cfr. STF U 33/07 del 20 marzo 2007).
Nel caso di specie, in
ossequio ai principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte ritiene di
poter fondare la propria valutazione, per quanto concerne la dinamica
dell’evento del 12 giugno 2018, su quanto figura nel formulario di annuncio di
infortunio, compilato e firmato dall’assicurato stesso, il quale ha indicato
che stava scendendo le scale della sua __________ di __________ ed ha sentito
un colpo al ginocchio destro.
Questa versione dei fatti
risulta più credibile rispetto a quella esposta in un secondo momento e cioè
che l’evento è avvenuto effettuando “un cambiamento di livello dall’alto verso
il basso mentre stava eseguendo la cimatura della __________ in un __________
di forte pendio”.
Ciò si giustifica tanto
più se si considera che nel formulario “Annuncio di infortunio” egli ha
indicato quale abituale posto di lavoro sia la __________ sia la __________ (cfr.
doc. A 1).
Il medico curante dott. __________
nel suo certificato del 9 luglio 2018 ha peraltro precisato di avere effettuato
un esame clinico il 13 giugno 2018 ricordando che l’assicurato il 12 giugno
2018.
“scendendo le scale ha subito un trauma al ginocchio destro” (cfr.
doc. M 3 – il corsivo è del redattore). Anche il dott. __________, nel suo
certificato del 25 giugno 2019, ha utilizzato i termini “scendendo le scale”
(cfr. doc. M 4 – il corsivo è del redattore).
2.9
Nella presente fattispecie,
non vi è stato l’intervento di un fattore causale esterno: il danno alla salute
si è, infatti, manifestato senza che vi sia stato impatto né con altre persone
né con oggetti.
Va, dunque, esaminato se
si possa ammettere che vi è stato un movimento scombinato o uno sforzo
manifestamente eccessivo. Infatti, quando il processo lesivo si svolge
all'interno del corpo umano, senza l'intervento di agenti esterni, l'ipotesi di
un evento infortunistico è data essenzialmente in caso di uno sforzo manifestamente
eccessivo o di un movimento scoordinato (cfr. consid. 2.4. e la giurisprudenza
ivi citata).
Affinché una lesione
corporale dovuta a un movimento scoordinato sia attribuibile a infortunio ai
sensi della LAINF, è necessario che tale movimento si sia prodotto in
circostanze esterne manifestamente insolite, impreviste, fuori
programma (cfr. A. Maurer, op. cit., p. 176 s.).
Alla luce di quanto
esposto al considerando precedente (cfr. consid. 2.8) occorre subito escludere
che siamo in presenza di uno sforzo eccessivo.
D’altra parte, il semplice
fatto di scendere le scale della __________, senza che sia intervenuto nulla di
particolare (ad esempio una caduta o una scivolata), non permette di concludere
per l’esistenza di un movimento scoordinato.
Come giustamente rilevato
dall’assicuratore convenuto, la stessa conclusione si imporrebbe pure volendo
per ipotesi seguire la versione dai fatti fornita dall’assicurato in un secondo
tempo.
Infatti,
anche la cimatura di una __________ posta in pendio è abituale per un __________,
a meno che non avvenga qualcosa di manifestamente insolito (come un movimento brusco
per non inciampare).
Il TCA deve così concludere
che non sono soddisfatte le severe condizioni poste dalla giurisprudenza
federale per poter riconoscere il carattere infortunistico in assenza di un
fattore esterno.
Di conseguenza, non si è
in presenza di un infortunio ai sensi dell’art. 4 LPGA.
2.10
Resta da stabilire se il caso
deve essere assunto dall’assicuratore contro gli infortuni sulla base dell’art.
6.
cpv. 2 LAINF.
L’amministrazione lo nega,
sostenendo che il danno alla salute accertato, pur rientrando nella lista delle
lesioni parificabili previste all’art. 6 cpv. 2 LAINF, (e precisamente sotto la
lett. c: “lacerazioni del menisco”), non deve essere assunto in quanto dovuto
prevalentemente all’usura o a una malattia.
Nel già citato certificato
del 9 luglio 2018, il dott. __________, specialista FMH in medicina generale,
ha posto la diagnosi di:
" - versamento
intraarticolare al ginocchio destro post-traumatico
- stato dopo
meniscectomia bilaterale alle ginocchia anni fa. (…)”
(Doc. M 3)
Il dott. __________, specialista
FMH in chirurgia, in un rapporto del 25 giugno 2018, inviato al medico curante
di RI 1, ha rilevato:
" (…) ho
visto in data odierna il nostro sopraccitato comune paziente che avevo già
operato con successo alla gamba sinistra negli anni ‘90. Al ginocchio destro
era già stato operato dal Dr. __________ nel 1986 con asportazione di ciste di
Backer un anno dopo.
Alle due ginocchia fino a poco tempo fa nessun grande problema,
fino a episodio di trauma ginocchio destro scendendo le scale che ha provocato
una forte fitta sulla parte interna con susseguente gonfiore che Io hanno
portato nelle tue cure.
Alla MRI si nota effettivamente uno stato dopo ampia meniscectomia
mediale parziale con danni cartilaginei fino a terzo grado, sia del piatto
tibiale che del condilo femorale mediale e sotto trattamento antiflogistico la
situazione flogistica è nettamente diminuita, anzi oggi praticamente non ha più
sintomi, non posso provocare segni meniscali ed il ginocchio non è per niente gonfio.
Non sono tanto convinto che un nuovo intervento a livello del
menisco residuo che mostra sia lo stato dopo meniscectomia mediale parziale, ma
forse anche una piccola rottura, possa migliorare nettamente la situazione.
Anzi ho paura che togliendo anche il residuo la situazione potrebbe precipitare
ed il ginocchio scompensare del tutto, ciò che porterebbe all'indicazione di
mettere una protesi. Questo ovviamente vogliamo evitarlo, mi sono messo quindi
d'accordo con il Signor RI 1 di valutare il decorso molto strettamente bi
settimanalmente con dapprima la posa di una Genutrain con Tilur Retard una
volta al giorno e soprattutto con Condrosulf.
Il paziente non dovrà risparmiare questo ginocchio in quanto
ovviamente se dovesse diventare sintomatico dobbiamo fare qualche cosa.
Per ora però sono abbastanza fiducioso che ce la faremo anche
senza intervento.
Alla RX nette sclerosi del piatto tibiale mediale con forte
assottigliamento della rima i.a mediale da pregressa meniscectomia.” (Doc. M 4)
In data 19 luglio e 30
agosto 2018, il consulente di CO 1 dott. __________, specialista FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia, dopo avere peraltro a torto negato che la
diagnosi posta fa parte delle lesioni parificabili, ha risposto positivamente
alla domanda se “vi sono dei fattori di malattia o fenomeni degenerativi
(almeno il 50%)”, precisando che si tratta di alterazioni degenerative e post-operatorie.
Egli ha pure risposto affermativamente
alla domanda se “in base alla nuova documentazione medica in nostro possesso,
possiamo riconsiderare la nostra decisione del 19 luglio 2018” (cfr. doc. M 10
e M 11).
Il dott. __________,
specialista FMH in chirurgia e medico consulente dell’assicuratore contro gli
infortuni, l’8 gennaio 2019 ha così risposto alle domande postegli:
" (…).
1.
I danni
accertati nel presente caso rappresentano lesioni assicurate ai sensi dell'art.
6.
cpv. 2 LAINF? Se sì, di quali si tratta?
Si tratta di una lacerazione radiale
nell'area dell'attaccatura del corno posteriore del menisco. La fattispecie
rappresenta una diagnosi presente nel testo di legge. L'intera area del corno
posteriore del menisco residuo evidenzia uno stato di degenerazione tissutale
avanzato, inteso come meniscosi conseguente a un precedente intervento al
menisco. Pertanto la lacerazione del menisco deve essere prevalentemente
considerata come conseguenza di un processo patologico degenerativo.
2.
La lesione
è prevalentemente riconducibile a usura o malattia? Motivare la risposta in
maniera dettagliata. Con quali referti attuali può essere spiegata e motivata?
Quale conseguenza di un precedente
intervento al menisco mediale dell'articolazione del ginocchio destro risulta
un cambiamento degenerativo del menisco interpretabile come meniscosi collegata
con una degenerazione della cartilagine nel compartimento mediale
dell'articolazione corrispondente a una gonartrosi in fase iniziale. La
lacerazione riscontrabile al menisco residuo è quindi da considerare in questo
contesto.
3.
Vi sono
referti radiologici recenti che attestano una nuova lesione? In caso
affermativo, quali sono e dove sono comprovati?
Dall'esame RMI non è possibile
evincere se la lacerazione del menisco residuo dovuta a degenerazione
patologica è conseguente al colpo subito nelle scale o se era preesistente.
Il CD contenente l'esame RMI svolto il 14 giugno 2018 è stato da
me personalmente visionato.” (Doc. M 12)
Chiamato a
pronunciarsi nel caso di specie, il TCA ritiene di poter fondare il
proprio giudizio sul parere enunciato dal chirurgo dott. __________, vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti
suscettibili di generare dei dubbi, seppure lievi, circa la fondatezza della
sua valutazione. Si tratta dunque di un danno meniscale addebitabile, in
prevalenza, a uno stato morboso preesistente. Del resto, non può essere
ignorato come lo stesso dott. __________, nel suo referto del 25 giugno 2018,
abbia sottolineato proprio la presenza di un avanzato stato degenerativo,
susseguente all’intervento di meniscectomia parziale a cui l’insorgente era
stato sottoposto nel dicembre 1995 (cfr. doc. M 9).
In sede ricorsuale, il rappresentante
dell’insorgente ha allegato un certificato del dott. __________ del 20 marzo
2019, in cui questo specialista ha rilevato:
" (…) confermo
la tesi di trauma nuovo di questo incidente malgrado gli interventi pregressi
noti.
Fino al momento di questo nuovo incidente, ovvero il 12.06.2018,
il paziente stava bene e non aveva nessun problema.
È da considerare dunque come nuovo incidente. (…)” (Doc. Q)
Ora,
questa certificazione non contiene nulla che sia in contraddizione con la
conclusione a cui è pervenuto il dott. __________, secondo il quale la
lacerazione meniscale è imputabile in maniera preponderante ai problemi
degenerativi preesistenti.
Al patrocinatore del
ricorrente che pretende di escludere una componente degenerativa per il
semplice fatto che l’assicurato, dopo i precedenti interventi, non ha più
presentato problemi al ginocchio destro (cfr. doc. I), va segnalato che la regola
“post hoc, ergo propter hoc” (dopo questo, dunque a causa di questo) non
ha valenza scientifica. La giurisprudenza federale ha stabilito che per il solo
fatto d’essere insorto dopo l’infortunio, un disturbo alla salute non può già
essere ritenuto una sua conseguenza. Tale argomento è insostenibile dal profilo
della medicina infortunistica e inammissibile da quello probatorio (cfr. STF
8C_725/2012 del 27 marzo 2013 consid. 7.2.2: “Der Versicherte
argumentiert weiter, "woher sonst, wenn nicht vom Unfall aus dem Jahre
1993, kommen die erwähnten Beschwerden an der linken oberen Extremität?"
Die mit dieser rhetorischen Frage angerufene Beweisregel "post hoc ergo
propter hoc" (vgl. BGE 119 V 335 E. 2b/bb S. 341 f.) ist jedoch
praxisgemäss unfallmedizinisch nicht haltbar und beweisrechtlich nicht
zulässig, …”; STF 8C_335/2018 del 7 maggio 2019; STF 8C_855/2018 del 14 marzo
2019; sul tema vedi pure Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24
und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Friborgo 1998, p. 30,
nota 96; A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo
1995, p. 41).
In
conclusione, poiché la lesione meniscale dell’assicurato è imputabile, in
maniera preponderante, a fenomeni degenerativi, a ragione l’istituto
assicurativo resistente ha negato la propria
responsabilità relativamente al danno alla salute.
La decisione su
opposizione dell’8 febbraio 2019 deve quindi essere confermata (cfr. STCA
35.2019.19
del 24 giugno 2019).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti