35.2019.37
Corretta la decisione di considerare raggiunto lo status quo sine per i disturbi alla spalla destra e al gomito; per quanto riguarda, invece, i problemi lombari, occorre un approfondimento peritale volto a chiarire se il trauma abbia causato, o aggravato in modo duraturo, i danni discali
19 febbraio 2020Italiano40 min
duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.37
cr
Lugano
19 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 5 febbraio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 19 gennaio 2018 il
datore di lavoro di RI 1, nato nel 1969, operaio agricolo-stalliere, ha
annunciato all’assicuratore un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017,
allorquando l’interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul
ghiaccio subendo un colpo al gomito e alla spalla sul lato destro del corpo, al
quale si sono poi aggiunti dolori in zona lombare (doc. M4).
Esperiti gli accertamenti
del caso, con comunicazione del 12 giugno 2018 CO 1 ha ritenuto di potere
riconoscere le prestazioni in relazione all’evento del 22 dicembre 2017 solo
fino al 19 febbraio 2018, data a partire dalla quale è sopraggiunto lo status
quo sine (doc. 78).
L’assicuratore LAINF ha
ribadito la propria posizione con la decisione del 16 agosto 2018 (doc. 94), poi
confermata su opposizione il 5 febbraio 2019, stabilendo che l’epicondilite sia
preesistente all’evento infortunistico; che l’ernia discale lombare, di origine
non traumatica bensì degenerativa, abbia subito un peggioramento transitorio a
seguito della caduta, con raggiungimento dello status quo sine il 18 febbraio
2018; quanto ai disturbi alla spalla destra, CO 1 ha considerato la causalità
naturale estinta trascorse 6, massimo 8 settimane dal trauma; infine,
l’Istituto assicuratore ha negato l’origine professionale dell’epicondilite e
delle lesioni degenerative del rachide fatte valere dall’assicurato (doc. B).
1.2. Con tempestivo ricorso del 1°
marzo 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento
delle prestazioni LAINF anche dopo il 18 febbraio 2018.
Innanzitutto il legale ha
contestato il fatto che l’assicurato non sia stato sottoposto ad una visita
medica da parte dell’assicuratore, ciò che a suo modo di vedere configura una
violazione del diritto di essere sentito dello stesso, oltre ad un abuso del
potere di apprezzamento per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente
rilevanti.
Passando poi al merito
della controversia, il patrocinatore del ricorrente ha rilevato come tutti i
medici consultati dall’interessato abbiano considerato come i suoi disturbi
siano di origine traumatica, ritenendoli conseguenza dell’evento del 22
dicembre 2017.
Alla luce di tali concordanti valutazioni mediche, il
rappresentante legale ha ritenuto non condivisibili le conclusioni tratte
dall’amministrazione a proposito del carattere non traumatico dell’ernia
discale dell’interessato, rispettivamente circa il raggiungimento dello status
quo sine.
Quanto all’epicondilite e alle lesioni degenerative del rachide,
il rappresentante legale dell’assicurato ha contestato l’apprezzamento
dell’amministrazione, sottolineando come i medici interpellati dal ricorrente
ne abbiano riconosciuto il carattere di malattia professionale (doc. I).
1.3. Con risposta di causa dell’11
aprile 2019, CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, reputando pienamente
probanti i tre pareri medici, motivati, espressi dal proprio medico fiduciario,
dr. __________ (doc. V).
1.4. In data 3 maggio 2019, il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica a sostegno delle proprie pretese (doc. VII + M-Q).
1.5. Con scritto del 13 maggio
2019 CO 1 ha comunicato di non avere dichiarazioni da presentare riguardo allo
scritto di controparte (doc. IX).
Tale comunicazione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato
(doc. X), per conoscenza.
1.6. In data 28 agosto 2019 il
patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione
medica a sostegno delle pretese ricorsuali (doc. XI + R-U).
Chiamato ad esprimersi in merito, con osservazioni dell’11
settembre 2019 l’assicuratore infortuni ha comunicato al TCA che “non faremo
una dichiarazione” (doc. XIII).
Tale scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato
(doc. XIV), per conoscenza.
1.7. In data 9 gennaio 2020 il
patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA un aggiornamento riguardo alla
procedura (doc. XV).
in diritto
2.1. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto
fosse legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 19 febbraio 2018 il
proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla spalla
destra, al gomito e alla colonna lombare, oppure no.
Contestata, inoltre, la
decisione di non considerare malattia professionale le affezioni (epicondilite
e danni alla colonna vertebrale) presentate dall’interessato.
2.2. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999
in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;
SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC
1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un
ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in
considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.4. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365
in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.5. Secondo
la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa
degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine
di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U
363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2
novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).
In
una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata
(cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un
assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la
Massima Istanza ha esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica
dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.
Quest'ultima
subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e
l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata
dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve
essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver
provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente
dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il
paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il
segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente,
poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr.
J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).
Fatti
I
criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento
duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi
menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "…
attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento
significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna
vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4
giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25
ottobre 2006).
Qualora
un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio,
i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di
tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale
dell’evento in questione.
Va
precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza
varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide
lombare/toracale oppure cervicale):
" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich
manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen
Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen
Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine
Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich
W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei
einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das
beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,
a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è della
redattrice)
In tale ipotesi, ossia
quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante,
l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.
Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono
essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una
relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29
dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).
2.6. In concreto, dalla decisione
su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha posto fine al
proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla destra, al
gomito e alla colonna vertebrale lombare fatti valere dall’interessato, fondandosi
sul parere espresso in proposito dal suo consulente medico (cfr. doc. B, pag. 6:
“I rapporti del dr. med. __________ quindi hanno valore probatorio e sono
utilizzabili per fondare un giudizio.”).
Dalle
carte processuali emerge, in effetti, che, con referto del 4 aprile 2018, il dr.
__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato
muscolo-scheletrico e già Primario di ortopedia al Kantonsspital di __________,
interpellato dall’amministrazione, ha considerato che, per quanto riguarda la
spalla destra, lo stiramento di primo grado del tendine sopraspinato
diagnosticato dall’ecografia è molto probabilmente conseguenza dell’incidente,
aggiungendo che non è tuttavia possibile distinguere ecograficamente tra un lieve
stiramento di primo grado della cuffia dei rotatori e una tendinite preesistente;
per quanto concerne il gomito, il dr. __________ ha ritenuto che il meccanismo
dell’incidente non era idoneo a causare un’epicondilite, motivo per il quale l’epicondilite
è con ogni probabilità preesistente all’incidente; infine, per quanto riguarda
la colonna lombare, avendo la risonanza magnetica evidenziato massicce variazioni
degenerative senza evidenza di danni strutturali causati da incidente, il
medico fiduciario ha escluso l’origine traumatica delle ernie discali, da
ritenere preesistenti.
Alla
luce di queste considerazioni, il dr. __________ ha reputato che sia per lo
stiramento di primo grado del tendine sopraspinato, che per la contusione del
coccige e l'eventuale contusione della colonna lombare, vi è stato il
sopraggiungere di uno status quo ante 8 settimane dopo l'evento del 22 dicembre
2017 (doc. M10).
Il dr. __________ ha
ribadito la correttezza della propria valutazione nel referto del 28 maggio
2018, nel quale, dopo aver diffusamente spiegato le ragioni per le quali, nel
caso di specie, non può essere riconosciuto il carattere di malattia
professionale ai disturbi presentati dall’interessato al gomito (epicondilite)
e al rachide, ha pure confermato l’origine non traumatica dell’ernia discale
(doc. M12).
Con scritto del 12 giugno
2018 l’assicuratore LAINF ha quindi informato l’assicurato circa il fatto che,
secondo quanto valutato dal proprio medico consulente, in presenza di uno stato
degenerativo preesistente solo temporaneamente aggravato dal trauma, il diritto
a prestazioni poteva essere riconosciuto per un periodo di tempo di otto
settimane a decorrere dall’evento infortunistico, dopodiché si doveva
considerare raggiunto lo status quo ante. L’assicuratore LAINF ha pure
comunicato all’assicurato di non potere assumere a titolo di malattia
professionale i disturbi da egli fatti valere (epicondilite e danni alla
colonna vertebrale) (doc. 78).
A seguito delle
contestazioni avanzate in data 2 luglio 2018 dal patrocinatore dell’assicurato
contro tali argomentazioni (doc. 89), l’assicuratore infortuni ha nuovamente
interpellato il dr. __________, il quale, con referto del 22 luglio 2018, ha
ribadito la correttezza delle proprie precedenti valutazioni.
In particolare, il dr. __________
ha ritenuto che lo stiramento del tendine sopraspinato evidenziato dalla
sonografia della spalla destra è molto probabilmente di origine
post-traumatica. Egli ha spiegato che uno stiramento del tendine sopraspinato
(allungamento eccessivo senza danno strutturale) guarisce in 6-8 settimane,
motivo per il quale le prestazioni vanno riconosciute fino al 18 febbraio 2018.
Il medico fiduciario ha ribadito che (secondo la letteratura e dopo molti anni
di esperienza) non è tuttavia possibile distinguere ecograficamente tra un lieve
stiramento di primo grado della cuffia dei rotatori e una tendinite preesistente.
Passando all’epicondilite,
il dr. __________ ha rilevato che - a parte il fatto che nell’annuncio di
infortunio sia stato indicato il gomito destro, mentre in data 7 marzo 2018 il
riferimento è stato posto con il gomito sinistro – la stessa sia stata
unicamente menzionata nelle diagnosi, senza essere documentata né dalla storia
medica (prima comparsa dei sintomi), né con riferimento ai risultati clinici. A
suo modo di vedere, il meccanismo dell’incidente non era idoneo a causare
un’epicondilite, la quale con ogni probabilità va ritenuta preesistente all’incidente.
Quanto al tratto lombare,
il dr. __________ ha nuovamente evidenziato come dall’esame RMI sia stata
documentata l’esistenza di massicce alterazioni degenerative preesistenti,
senza danni strutturali post-traumatici, confermando che la caduta subita dall’interessato
non fosse idonea a causare un’ernia del disco.
Il dr. __________
ha infatti indicato che:
" (…) Die
vertrauensärztliche Beurteilung der Unfallkausalität der Diskushernie bleibt
unverändert: Die MRI-Abklärung ergab massive
vorbestehende degenerative Veränderungen ohne Nachweis einer
unfallkausalen strukturellen Schädigung. Das Ereignis war nicht geeignet, eine
Diskushernie zu verursachen. Die Kriterien für die Anerkennung als traumatische
Diskushernie (Unfallereignis von besonderer Schwere, unverzügliche Symptome der
Diskushernie (vertebrales oder lumbovertebrales Syndrom) mit sofortiger AUF;
BGE 8C_1014/2010 vom 19.4.2011) sind nicht erfüllt. Insbesondere ist die im
gleichen BGE angeführte Voraussetzung für die Anerkennung einer Diskushernie
als Traumafolge bei vorbestehenden degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule
nicht erfüllt, wonach das Unfallereignis so schwer sein muss, dass das Ereignis
auch bei einer normalen, nicht vorgeschädigten Bandscheibe eine Diskushernie verursachen
müsste. Diese Schwere des Ereignisses ist bei einem Sturz aus Körperhöhe auf
das Gesäss und die rechte Seite eindeutig nicht erfüllt. Insgesamt ist es somit
durch das Ereignis zu einer vorübergehenden, nicht richtungweisenden
Verschlechterung des degenerativen Vorzustandes gekommen, St. quo sine erreicht
am 18.2.2018. Zudem sei nochmals darauf verweisen dass der VT selbst in einem
Mail vom 11 .4.2018 an den Unfallversicherer ausdrücklich festgehalten hat, die
Epikondylitis und die LWS-Läsionen hätten nichts mit dem Unfall zu tun, sondern
seien eine Berufskrankheit, die man während den Unfallabklärungen bemerkt hätte.”
Infine, il dr. __________
ha nuovamente negato l’esistenza di una malattia professionale (doc. M14).
2.7. In sede ricorsuale, l’avv. RA
1 ha contestato il valore probante delle valutazioni del medico di fiducia
dell’assicuratore infortuni.
Considerandi
Quest’ultimo, infatti, a
suo modo di vedere, senza avere visitato l’interessato e ignorando le
risultanze degli esami svolti, ha escluso l’origine traumatica dei disturbi
fatti valere dall’assicurato, in netta contraddizione con quanto, invece,
riconosciuto dai numerosi specialisti consultati dall’assicurato.
Il patrocinatore ha
ricordato che il dr. __________, con referto del 3 gennaio 2018, ha
diagnosticato una “tendinopatia cuffia spalla destra post trauma e sciatalgia
post trauma con disestesie arto inferiore sinistro”; che il Prof. dr. __________
nella visita specialistica neurochirurgica del 9 aprile 2018 ha accertato che
vi è “una relazione temporale tra l’evento traumatico e la comparsa del dolore
lombosciatalgico (attualmente solo sciatalgico) e causale (fuoriuscita di ernia
discale lombare come documentato dalla RM lombare) che richiederà un intervento
chirurgico”; che in data 12 aprile 2018 la dr.ssa __________ ha rilevato una
“importante ernia L4/L5 a sinistra migrata in basso” e una malattia
professionale; che nella visita neurologica del 20 aprile 2018 il dr. __________
ha senza ombra di dubbio accertato che l’assicurato “fino all’infortunio sul
lavoro del 22 dicembre 2017 non aveva manifestato disturbi alla schiena o
irradiazioni e non aveva subito traumi gravi” (doc. I).
A tutti questi concordanti
pareri, il patrocinatore del ricorrente ha aggiunto quanto rilevato dalla
dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in medicina legale, la quale, nella
perizia di parte del 21 maggio 2018, pur riscontrando la presenza di un quadro anteriore
sia a carico della spalla destra, che del rachide lombosacrale (da ricondurre a
malattia professionale a suo modo di vedere), ha valutato che “il peggioramento
del quadro clinico anteriore, però, è sicuramente da ricondursi all’evento
occorso nell’infortunio del 22 dicembre 2017, proprio come evidenziato dai
pareri dei plurimi specialisti consultati, tutti concordi sulla natura
post-traumatica delle lesioni sia negli esiti distrattivi a carico della spalla
destra dominante sia a carico del rachide lombosacrale. Nell’immediatezza del
fatto il signor RI 1 ha manifestato la tipica sintomatologia dolorosa e
parestetica all’arto inferiore che fino ad allora era stata silente e che
richiederà al più presto un intervento chirurgico. Vengono così soddisfatti i
seguenti criteri medico-legali: cronologico, qualitativo, quantitativo, modale
e della continuità fenomenologica” (doc. L).
L’avv. RA 1 ha, pure, trasmesso il referto della visita medico di
fiducia del 16 novembre 2018 redatto, su incarico CO 1 in qualità di
assicuratore per la perdita di guadagno in ambito di malattia, dal dr. __________,
onde valutare, nell’ambito delle indennità giornaliere di malattia, la capacità
lavorativa dell’interessato (doc. J).
In corso di causa, il
patrocinatore ha prodotto ulteriore documentazione medica, attestante
l’esistenza di una gonalgia a destra (cfr. doc. Q e doc. T).
L’assicurato ha, pure, trasmesso al TCA il referto concernente
l’ecografia muscolotendinea gomito destro del 15 giugno 2019, la quale ha
confermato che “tutti i reperti sono congrui con la diagnosi di epicondilite”
(doc. S).
In aggiunta, l’assicurato ha prodotto un “parere ortopedico in
sede di consulenza medico-legale di parte”, datato 30 maggio 2019, redatto dal
dr. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia
dell’Istituto __________ di __________, del seguente tenore:
"
In relazione all'evento traumatico riferito dal periziando RI 1
del 22-12-2017 in __________ (TI) - CH
Si svolgono le seguenti rilevazioni:
1) Gli episodi di sciatalgia sinistra avvenuti negli anni
precedenti al trauma e documentati da visite specialistiche, non hanno mai
indotto alcun medico a proporre indagini specialistiche quali EMG o ENG o
diagnostiche quali RMN o TC, pertanto non si era, all'epoca, veduta la
necessità di indagare una lombo-sciatalgia sinistra in agricoltore
evidentemente dedito anche a sforzi quotidiani
2) La RMN della colonna lombo-sacrale del 22-2-2018 evidenziava in
FSE T2 REL un quadro di ottima idratazione dei dischi fino a L4-L5-S1 che
invece si mostravano parzialmente idratati. Ciò indica uno stato di parziale
degenerazione con ancora una potenzialità, poi espressa in sede di sforzo del
22-12-17, erniaria
3) L'EMG degli arti inferiori del 14-5-2018 evidenziava una
"neuropatia motoria di tipo misto, prevalentemente assonale, del n. SPE sinistro
con segni di avanzata denervazione, anche attiva, nel m. EBD" segni questi
di un danno recente ancora attivo e correlabile all'evento del 22-12-17.
CONCLUSIONI
Si ritiene, da quanto suddetto, che l'evento traumatico, sebbene
su terreno parzialmente degenerato a livello discale, rappresenti una sicura
causa di aggravamento delle condizioni cliniche ed anatomo-patologiche in
L4-L5-S1 a sinistra e che pertanto le successive soluzioni messe in atto siano
pertinenti con gli effetti dell'evento de-quo.”
(Doc. R)
Su questi ulteriori documenti medici prodotti dall’assicurato l’assicuratore
LAINF, chiamato ad esprimersi dal TCA, ha comunicato di rinunciare a prendere
posizione (doc. IX, XIII).
2.8
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si
veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione
medica agli atti dimostra, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla
giurisprudenza federale, che, trattandosi dei disturbi interessanti la spalla
destra, lo status quo sine a margine dell’evento infortunistico
assicurato è stato raggiunto, al più tardi, a far tempo dal 18 febbraio 2018.
In
proposito, questo Tribunale rileva che, contrariamente a quanto obiettato
dall’assicurato e dal suo patrocinatore, l’assicuratore infortuni, basandosi
sulla valutazione del proprio medico di fiducia, ha riconosciuto il carattere
post-traumatico dei disturbi interessanti la spalla destra e il conseguente
diritto a prestazioni.
Il
dr. __________, infatti, pur ricordando che non è possibile distinguere
ecograficamente tra una tendinite preesistente e un lieve stiramento di primo
grado del tendine della cuffia dei rotatori, ha ammesso il carattere causale
dello stiramento del tendine del sopraspinato.
Il
medico ha anche spiegato le ragioni per le quali, a suo giudizio, a partire dal
18.
febbraio 2018 è stato raggiunto lo status quo
sine in relazione alla contusione subita alla spalla destra,
indicando che “eine erstgradige Zerrung einer Sehne (Überdehnung ohne
strukturelle Schädigung der Sehne) heilt innert 6 bis 8 Wochen aus” (cfr. doc.
M14).
Questo
Tribunale ritiene che la tempistica valutata dal dr. __________ sia congrua, alla luce della giurisprudenza federale (sul tema,
si veda la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1:
Dispositivo
“Wenn der Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur erlitten,
sondern sich lediglich eine Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den
schlüssigen Auskünften des Dr. med. E. eine vorübergehende Verschlimmerung
eines Vorzustandes angenommen werden, die nach vier bis sechs Wochen
ausgeheilt gewesen sei.” – il corsivo è della redattrice).
Le
obiezioni sollevate in sede di ricorso dal patrocinatore dell’assicurato non
appaiono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle
valutazioni del dr. __________, specialista nella materia in questione.
In
particolare, il TCA non condivide la tesi sostenuta dall’assicurato a proposito
di una presunta rottura del tendine della cuffia, circostanza che non trova
conferma negli atti e, nello specifico, negli esami strumentali che hanno
permesso di escludere l’esistenza di reperti post-traumatici (cfr. RM della
spalla destra del 23 aprile 2018, doc. 67.11, dalla quale risultano “limitate
irregolarità del segnale di significato tendinite con all’inserzione laterale
del tendine del sovraspinato senza segni di discontinuità – il corsivo è
della redattrice).
In
esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con
il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore
della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,
pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale
tra i disturbi alla spalla destra e l’evento infortunistico del dicembre
2017 si è estinto il 18 febbraio 2018, data in cui è stato raggiunto lo status
quo sine. L’istituto assicuratore convenuto era pertanto legittimato a
negare, per tali disturbi, il diritto ad ulteriori prestazioni a contare da
quella data.
Stante
quanto sopra esposto, questo Tribunale può esimersi dal disporre ulteriori
misure istruttorie per quanto riguarda la spalla, ritenendo che le circostanze
giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,
va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare
d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle
prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10
gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca
una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
2.10. Questo
Tribunale ritiene altrettanto condivisibile il ragionamento seguito
dallamministrazione per quanto concerne i disturbi al gomito fatti
valere dall’assicurato.
Come
pertinentemente rilevato dal dr. __________, al di là della diagnosi posta di
epicondilite, non emergono al gomito oggettivi elementi organici da ricondurre
all’infortunio. Inoltre, il meccanismo della caduta non era idoneo a provocare
un’epicondilite, la quale deve quindi essere considerata, secondo
verosimiglianza preponderante, di origine morbosa e quindi preesistente.
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi da queste chiare e ben motivate
considerazioni dello specialista consultato dall’assicuratore infortuni, le
quali, del resto, vengono confermate dagli esiti dell’ecografia muscolotendinea
del gomito destro del 15 giugno 2019, nella quale si conclude che “tutti i
reperti sono congrui con la diagnosi di epicondilite” (doc. S).
2.11. Se
quindi, per quanto concerne la valutazione dei disturbi alla spalla destra e al
gomito, questo Tribunale condivide quanto stabilito dall’assicuratore infortuni
nella decisione su opposizione impugnata, analogo ragionamento non può, invece,
essere seguito, a mente del TCA, senza che prima vengano svolti ulteriori
approfondimenti, riguardo ai disturbi accusati dall’assicurato in sede
lombare.
Al
fine di sgombrare il campo da malintesi, vista la confusione che emerge
dall’attenta disamina della documentazione agli atti (in particolare dal tenore
dei messaggi e-mail intercorsi tra l’assicurato e l’assicuratore infortuni), il
TCA rileva, innanzitutto, che l’assicuratore infortuni ha riconosciuto
l’infortunio, così come il nesso causale tra i disturbi presentati
dall’interessato a livello lombare e l’infortunio, seppure limitatamente ad un
periodo di tempo di otto settimane (termine trascorso il quale sarebbe stato
raggiunto lo status quo sine/ante).
Ciò
che, invece, è stato negato – e sul quale verte la presente vertenza – è il
carattere post-traumatico in senso stretto delle ernie lombari, le quali
secondo il dr. __________, vista la dinamica dell’infortunio, l’apparizione dei
disturbi sensoriali all’arto inferiore sinistro a distanza di un periodo di
tempo compreso fra pochi giorni e poche settimane dopo l’accaduto e i riscontri
risultanti dagli esami strumentali (in particolare la RMI del 22 febbraio 2018,
la quale mostra reperti degenerativi senza alterazioni strutturali) vanno considerate
preesistenti.
Chiamata ora a
pronunciarsi, questa Corte, non può escludere, con la necessaria tranquillità,
senza che prima il tema sia stato oggetto di approfondimento peritale,
l’origine traumatica delle ernie discali lombari, o, perlomeno, che il trauma
subito in occasione della caduta abbia aggravato durevolmente lo stato morboso
preesistente a livello lombare.
Innanzitutto,
il TCA rileva che non appare chiara - e necessita preliminarmente di essere
approfondita - la questione inerente il momento di apparizione della tipica
sintomatologia sciatalgica.
Il
dr. __________ ha, infatti, negato l’origine traumatica delle ernie, a suo
avviso preesistenti, anche perché “Die Sensibilitätsstörungen im linken Bein sind
erst Tage bis wenige Wochen nach dem Ereignis aufgetreten” (cfr. doc. M10,
corsivo della redattrice).
Tale opinione è stata
contestata dall’assicurato, il quale, in sede ricorsuale, ha sostenuto
fermamente il contrario.
Già in precedenza, del
resto, chiamato a meglio precisare la dinamica dell’infortunio, nello scritto
raccomandato del 9 marzo 2018 trasmesso all’assicuratore infortuni, egli aveva indicato
che “il dolore alla spalla si è manifestato subito, mentre quello alla schiena dopo
qualche ora” (doc. 24, corsivo della redattrice).
Quest’ultima tesi troverebbe
conferma nel referto del 22 dicembre 2017 (giorno stesso dell’infortunio,
n.d.r.) redatto dal dr. __________, il quale ha attestato l’esistenza anche di “dolori
in regione sacro-coccigea e parestesie all’arto inferiore sinistro” (cfr.
doc. 58.2, corsivo della redattrice).
Tale
aspetto appare di importanza fondamentale al fine di potere stabilire se l’infortunio
occorso al ricorrente nel mese dicembre 2017 possa essere considerato responsabile
di aver causato (in senso stretto) le lesioni discali che gli sono state
diagnosticate nel prosieguo, o quantomeno, in ossequio alla giurisprudenza
menzionata al considerando 2.5., di aver provocato un peggioramento duraturo
dello stato patologico preesistente.
Il
rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché metta in atto un
approfondimento peritale riguardante i disturbi al rachide lombare
dell’interessato risulta doveroso anche alla luce della documentazione
medico-specialistica prodotta in corso di causa dal ricorrente – e sulla quale
l’assicuratore LAINF ha rinunciato a prendere posizione – la quale appare
idonea a sollevare perlomeno lievi dubbi a proposito delle conclusioni del
medico fiduciario.
In
presenza, infatti, di opinioni divergenti tra quanto valutato dal dr. __________
– secondo il quale la caduta del 22 dicembre 2017 ha “solo” prodotto un
temporaneo peggioramento dello stato degenerativo preesistente esistente a
livello lombare, con raggiungimento dello status quo ante a partire dal 18
febbraio 2018 (cfr. doc. M10 e doc. M14) – e quanto, invece, sostenuto dal dr. __________
nel parere ortopedico del 30 maggio 2019 – con il quale lo specialista, pur
riconoscendo l’esistenza di un “terreno parzialmente degenerato”, ha apportato motivazioni
a sostegno del carattere traumatico di quanto riscontrato in L4-L5-S1,
quantomeno in termini di aggravamento direzionale (cfr. doc. R) - questo
Tribunale non può prescindere dal disporre un rinvio degli atti
all’assicuratore LAINF per gli accertamenti peritali esterni del caso, al fine
di potere chiarire definitivamente se il trauma abbia causato in senso stretto,
o almeno aggravato in maniera duratura, i danni discali responsabili della
sciatalgia all’arto inferiore sinistro.
Nell’eventualità
in cui non dovesse essere riconosciuta l’origine traumatica dei disturbi
lombari, ma dovesse essere confermata la valutazione del medico fiduciario
dell’assicuratore infortuni a proposito del carattere preesistente delle ernie
discali e delle alterazioni degenerative riscontrate nella RMN lombare, “solo” temporaneamente
aggravate dall’infortunio, spetterà comunque al perito stabilire quando sia sopraggiunto
lo status quo sine/ante.
Nel
fare ciò, occorrerà tenere presente che, secondo la dottrina medica dominante,
in caso di lombalgie e di lomboischialgie postraumatiche, lo status quo sine
si ritiene raggiunto dopo tre/quattro mesi, mentre un eventuale aggravamento
direzionale deve essere dimostrato radiologicamente e distinguersi da una progressione
legata all’età. Il peggioramento traumatico di un preesistente stato
degenerativo della colonna vertebrale, clinicamente asintomatico, cessa di produrre i propri
effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,
8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010
consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).
Per
inciso, il TCA tiene a rimarcare che, contrariamente a quanto rilevato
dall’assicurato (cfr. doc. 56), il periodo di otto settimane indicato nella
decisione su opposizione impugnata non corrisponde al lasso di tempo trascorso
il quale, secondo l’assicuratore infortuni, sarebbero insorti i problemi
lombari e i susseguenti disturbi all’arto inferiore sinistro dell’interessato,
bensì al momento di raggiungimento dello status quo sine/ante.
La
scelta di riconoscere il diritto a prestazioni unicamente durante questo
ridotto intervallo di tempo, inferiore a quello usualmente riconosciuto dalla
giurisprudenza sopra ricordata nei casi di peggioramento traumatico di un
preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale, avrebbe in ogni caso
necessitato di essere motivata da parte del dr. __________, al quale CO 1
avrebbe dovuto comunque chiedere spiegazioni (sul tema vedi anche STCA
35.2016.62 del 23 gennaio 2017, confermata con STF 8C_159/2017 del 18 aprile
2018, nella quale è stato riconosciuto che l’evento traumatico ha aggravato
(temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del rachide
lombare, con raggiungimento dello status quo sine/ante dopo 9 mesi
dall’infortunio).
La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati
all’assicuratore infortuni affinché approfondisca in ambito peritale l’origine
dei disturbi presentati dall’assicurato a livello lombare, prima di esprimersi
nuovamente riguardo al diritto a prestazioni.
2.12. Resta,
infine, da verificare se i disturbi fatti valere dall’assicurato (epicondilite
e spondilosi) possono essere considerati malattia professionale, come da lui
preteso, oppure no.
Giusta l'art. 9 cpv. 1
LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o
prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio
dell'attività professionale.
Fondandosi
sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14
OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco
esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da
determinati lavori dall'altro.
Il
cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano
state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio
dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.
La
legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a
prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale
vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la
giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata
causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186
consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid.
2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Il
TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la
frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una
categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126
V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI
2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179
consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).
Nella
sentenza di cui alla DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che
sapere se un'affezione configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF
è in primo luogo una
questione di prove in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai dati
forniti dalla scienza medica emerga non poter a dipendenza della particolare
natura di una determinata affezione essere provato che la medesima sia
riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito
fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF (in questo stesso senso, si veda
pure la STFA U 35/02 del 26 febbraio 2004).
2.13. Nel caso di specie, fondandosi
sul parere fornito dal dr. Joller, l’assicuratore infortuni ha rifiutato di
riconoscere il carattere di malattia professionale ai disturbi presentati
dall’interessato al gomito e al rachide lombare ai sensi dell’art. 9 cpv. 2
LAINF, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità
esclusivo o nettamente preponderante.
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale evidenzia, innanzitutto, come appaia prematuro esprimersi a
proposito dell’eventuale carattere di malattia professionale dei disturbi
presentati dall’assicurato al rachide lombare, posto che, come visto in
precedenza (cfr. consid. 2.11.), non è possibile, allo stato attuale, escludere
che la caduta del 22 dicembre 2017 abbia provocato in senso stretto i danni
riscontrati a livello lombare o sia quantomeno all’origine di un peggioramento
direzionale, e quindi duraturo, degli stessi.
Se così fosse, infatti,
l’assicuratore LAINF sarebbe chiamato a riconoscere le prestazioni a titolo di
infortunio, circostanza che renderebbe quindi superflua ogni analisi in materia
di malattia professionale.
Passando, invece, all’analisi
dell’epicondilite, nella presa di posizione del 28 maggio 2018 (doc. M12), poi
ribadita in data 22 luglio 2018 (doc. M14), il dr. __________, dopo avere
indicato che l’epicondilite non risulta nell’elenco delle malattie
professionali di cui all’allegato 1.2 all’OAINF, ha pure negato che la stessa
possa essere riconosciuta quale malattia professionale ai sensi dell’art. 9
cpv. 2 LAINF.
Il medico fiduciario ha
spiegato che, sulla base delle attuali conoscenze mediche, non vi sono
indicazioni a sostegno della tesi che un’epicondilite radiale venga causata in
maniera preponderante da lavori fisici pesanti o ripetitivi, dato contraddetto
dall’elevato tasso di incidenza dell’affezione nella popolazione tra i 35 e i
55 anni. Ciò porta a considerare come prevalente la tesi dell’origine
multifattoriale dell’epicondilite, motivo per il quale solo in casi
estremamente rari – non presenti nel caso di specie - si può considerare che
uno sforzo professionale sia almeno nella misura del 75% responsabile dell’epicondilite.
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale ritiene che la valutazione del dr. __________, secondo il quale
non sono adempiuti i restrittivi presupposti per riconoscere una malattia
professionale sulla base dell’art. 9 cpv. 2 LAINF, possa validamente costituire
da supporto probatorio al presente giudizio.
Del resto, dal
profilo medico non è stato dimostrato che l’epicondilite si manifesti per
coloro che esercitano la professione di stalliere-operaio agricolo in misura
quattro volte superiore rispetto al resto della popolazione.
L’assicurato ha sì preteso
che sussista un nesso di causalità esclusivo o nettamente preponderante ai
sensi della giurisprudenza, senza tuttavia apportare elementi probanti in grado
di smentire il ragionamento seguito dal dr. __________.
Analogamente
a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio,
colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli
infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi
costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia
questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è
controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia
professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a
tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non
consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una
malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il
giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto,
l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140
consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI
1990 U 86, p. 50).
Dagli atti emerge che
l’assicurato ha fondato la propria richiesta, in particolare, sulla valutazione
medico-legale del 21 maggio 2018 della dr.ssa __________.
Quest’ultima ha ritenuto
che “dalla disamina della suddetta documentazione non vi è dubbio della
presenza di un quadro anteriore sia a carico della spalla destra che del
rachide lombo-sacrale che, con grande probabilità, possono essere ricondotti a
malattia professionale stante la particolare tipologia di attività lavorativa
che esercita il sig. RI 1 quale stalliere e sicuramente sottoposto a
microtraumi ripetuti interessanti sia le spalle che il rachide lombo-sacrale”
(doc. L).
Ora, tali generiche
affermazioni non sono, secondo questo Tribunale, atte a mettere in dubbio la
motivata spiegazione fornita dal dr. __________ per negare il carattere di
malattia professionale all’epicondilite, fondata sullo stato delle attuali
conoscenze mediche.
Per le medesime ragioni,
il TCA non ritiene decisive neppure le argomentazioni ricorsuali, con le quali
il patrocinatore dell’assicurato ha addotto la natura eccezionalmente
impegnativa delle mansioni dell’interessato, le quali, a suo modo di vedere,
portano a concludere che le patologie dell’interessato siano state causate
dall’attività lavorativa “anche ben oltre la misura del 75%” (doc. I).
Al di là del parere di
parte, infatti, resta il fatto che, come visto, non essendo
possibile fornire, in base alla medicina empirica, la prova di un nesso
di causalità qualificato (ad esempio, poiché una malattia è largamente presente
nella popolazione, ciò che esclude che la persona che svolge una determinata
professione assicurata sia toccata almeno 4 volte più spesso che la popolazione
in generale), non vi può essere riconoscimento nel caso concreto (cfr.
DTF 126 V 186 consid. 2b, 190 consid. 4c).
Tale
conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza federale concernente casi
di epicondilite (cfr. STF 8C_757/2018 del 28 marzo 2019, 8C_117/2016 del 27
gennaio 2017, 8C_410/2009 del 10 novembre 2009).
2.14. Visto l'esito favorevole del ricorso (il
rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con
rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, patrocinato da un legale, ha
diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’200.-- a titolo
di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata per quanto concerne la
valutazione dei disturbi derivanti dai problemi al rachide lombare.
§ Su tali
aspetti, gli atti sono rinviati all’assicuratore LAINF affinché proceda come
indicato al consid. 2.11. e 2.13..
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’assicuratore
infortuni verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’200 (IVA inclusa) a
titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti