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Decisione

35.2019.37

Corretta la decisione di considerare raggiunto lo status quo sine per i disturbi alla spalla destra e al gomito; per quanto riguarda, invece, i problemi lombari, occorre un approfondimento peritale volto a chiarire se il trauma abbia causato, o aggravato in modo duraturo, i danni discali

19 febbraio 2020Italiano40 min

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.37

cr

Lugano

19 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 5 febbraio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 19 gennaio 2018 il

datore di lavoro di RI 1, nato nel 1969, operaio agricolo-stalliere, ha

annunciato all’assicuratore un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017,

allorquando l’interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul

ghiaccio subendo un colpo al gomito e alla spalla sul lato destro del corpo, al

quale si sono poi aggiunti dolori in zona lombare (doc. M4).

Esperiti gli accertamenti

del caso, con comunicazione del 12 giugno 2018 CO 1 ha ritenuto di potere

riconoscere le prestazioni in relazione all’evento del 22 dicembre 2017 solo

fino al 19 febbraio 2018, data a partire dalla quale è sopraggiunto lo status

quo sine (doc. 78).

L’assicuratore LAINF ha

ribadito la propria posizione con la decisione del 16 agosto 2018 (doc. 94), poi

confermata su opposizione il 5 febbraio 2019, stabilendo che l’epicondilite sia

preesistente all’evento infortunistico; che l’ernia discale lombare, di origine

non traumatica bensì degenerativa, abbia subito un peggioramento transitorio a

seguito della caduta, con raggiungimento dello status quo sine il 18 febbraio

2018; quanto ai disturbi alla spalla destra, CO 1 ha considerato la causalità

naturale estinta trascorse 6, massimo 8 settimane dal trauma; infine,

l’Istituto assicuratore ha negato l’origine professionale dell’epicondilite e

delle lesioni degenerative del rachide fatte valere dall’assicurato (doc. B).

1.2. Con tempestivo ricorso del 1°

marzo 2019 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il riconoscimento

delle prestazioni LAINF anche dopo il 18 febbraio 2018.

Innanzitutto il legale ha

contestato il fatto che l’assicurato non sia stato sottoposto ad una visita

medica da parte dell’assicuratore, ciò che a suo modo di vedere configura una

violazione del diritto di essere sentito dello stesso, oltre ad un abuso del

potere di apprezzamento per accertamento incompleto dei fatti giuridicamente

rilevanti.

Passando poi al merito

della controversia, il patrocinatore del ricorrente ha rilevato come tutti i

medici consultati dall’interessato abbiano considerato come i suoi disturbi

siano di origine traumatica, ritenendoli conseguenza dell’evento del 22

dicembre 2017.

Alla luce di tali concordanti valutazioni mediche, il

rappresentante legale ha ritenuto non condivisibili le conclusioni tratte

dall’amministrazione a proposito del carattere non traumatico dell’ernia

discale dell’interessato, rispettivamente circa il raggiungimento dello status

quo sine.

Quanto all’epicondilite e alle lesioni degenerative del rachide,

il rappresentante legale dell’assicurato ha contestato l’apprezzamento

dell’amministrazione, sottolineando come i medici interpellati dal ricorrente

ne abbiano riconosciuto il carattere di malattia professionale (doc. I).

1.3. Con risposta di causa dell’11

aprile 2019, CO 1 ha chiesto di respingere il ricorso, reputando pienamente

probanti i tre pareri medici, motivati, espressi dal proprio medico fiduciario,

dr. __________ (doc. V).

1.4. In data 3 maggio 2019, il

patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medica a sostegno delle proprie pretese (doc. VII + M-Q).

1.5. Con scritto del 13 maggio

2019 CO 1 ha comunicato di non avere dichiarazioni da presentare riguardo allo

scritto di controparte (doc. IX).

Tale comunicazione dell’amministrazione è stata trasmessa all’assicurato

(doc. X), per conoscenza.

1.6. In data 28 agosto 2019 il

patrocinatore dell’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione

medica a sostegno delle pretese ricorsuali (doc. XI + R-U).

Chiamato ad esprimersi in merito, con osservazioni dell’11

settembre 2019 l’assicuratore infortuni ha comunicato al TCA che “non faremo

una dichiarazione” (doc. XIII).

Tale scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato

(doc. XIV), per conoscenza.

1.7. In data 9 gennaio 2020 il

patrocinatore dell’assicurato ha chiesto al TCA un aggiornamento riguardo alla

procedura (doc. XV).

in diritto

2.1. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’istituto assicuratore convenuto

fosse legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 19 febbraio 2018 il

proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla spalla

destra, al gomito e alla colonna lombare, oppure no.

Contestata, inoltre, la

decisione di non considerare malattia professionale le affezioni (epicondilite

e danni alla colonna vertebrale) presentate dall’interessato.

2.2. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.3. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano

un

ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in

considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.4. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.5. Secondo

la giurisprudenza federale, la maggior parte delle ernie discali ha una causa

degenerativa e un infortunio può solo eccezionalmente essere all'origine

di una tale patologia (RAMI 2000 U 378 p. 190, U 379 p. 192, U

363 p. 45; STF 8C_1003/2010 del 22 novembre 2011 consid. 1.3, 8C_735/2009 del 2

novembre 2009 consid. 2, 8C_124/2008 del 17 ottobre 2008 consid. 4).

In

una sentenza non pubblicata U 193/98 del 4 giugno 1999 - in seguito confermata

(cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001 consid. 2c) -, riguardante un

assicurato, vittima di una caduta, affetto da un'ernia discale C6-C7, la

Massima Istanza ha esplicitamente fatto proprio il parere della dottrina medica

dominante riguardo all’eziologia delle ernie discali cervicali.

Quest'ultima

subordina il riconoscimento della causalità naturale tra un evento traumatico e

l'apparizione dei sintomi dolorosi di un'ernia discale (e cioè di un’ernia causata

dall’infortunio), ai quattro seguenti criteri cumulativi: il trauma deve

essere stato causato da un infortunio il cui meccanismo è suscettibile di aver

provocato la protrusione del disco; i dolori devono apparire immediatamente

dopo il trauma e avere un tipico carattere radicolare (cervico-brachialgie); il

paziente non deve, inoltre, aver già presentato tale sintomatologia e il

segmento interessato deve apparire intatto sulle lastre eseguite anteriormente,

poiché la più parte delle ernie cervicali rimangono a lungo asintomatiche (cfr.

J. Krämer, Bandscheibenbedingte Erkrankungen, 5a ed., 2006, p. 343).

Fatti

I

criteri appena esposti valgono di principio anche in caso di peggioramento

duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (cfr. STF 8C_902/2011 del 10 febbraio 2012 consid. 2.1 e riferimenti ivi

menzionati). In particolare, è necessario che vi siano, citiamo: "…

attendibili reperti radioscopici suscettibili di fare ritenere un aggravamento

significativo e duraturo dell'affezione degenerativa preesistente alla colonna

vertebrale (RAMI 2000 No. U 363, pag. 46, cfr. pure sentenza inedita del 4

giugno 1999 in re S., U 193/98, consid. 3c)." (STFA U 194/05 del 25

ottobre 2006).

Qualora

un’ernia del disco preesistente sia stata solo resa manifesta dall’infortunio,

i disturbi scatenati in tal modo devono apparire entro un breve lasso di

tempo, affinché possano essere ancora considerati conseguenza naturale

dell’evento in questione.

Va

precisato che, secondo la giurisprudenza, la durata tollerata della latenza

varia a seconda del segmento interessato dall’ernia del disco (rachide

lombare/toracale oppure cervicale):

" Wird eine vorbestandene Diskushernie durch den Unfall lediglich

manifest, müssen die dadurch ausgelösten Beschwerden innerhalb einer kurzen

Zeitspanne auftreten, um als natürlich kausale Folgen des fraglichen

Ereignisses zu gelten. Für den Brust- und Lendenwirbelbereichwird eine

Latenzzeit von höchstens acht bis zehn Tagen angegeben (Alfred M. Debrunner/Erich

W. Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Bern 1990, S. 55). Bei

einer vorbestehenden Diskushernie der Halswirbelsäule beträgt das

beschwerdefreie Intervall in der Regel lediglich wenige Stunden (Krämer,

a.a.O. S. 355; nicht veröffentlichtes Urteil S. vom 4. Juni 1999 [U 193/98]).“ (STFA U 218/04 del 3 marzo 2005 consid. 6.1 - il corsivo è della

redattrice)

In tale ipotesi, ossia

quella in cui l’infortunio ha giocato un ruolo semplicemente scatenante,

l'assicurazione assume la sindrome dolorosa legata all'evento traumatico.

Le conseguenze di un’eventuale ricaduta devono

essere assunte soltanto se esistono dei chiari sintomi che attestano una

relazione di continuità tra l'evento infortunistico e la ricaduta (cfr. STFA U 312/05 del 4 novembre 2005 consid. 4.2, U 170/00 del 29

dicembre 2000 e la dottrina medica e la giurisprudenza ivi citate).

2.6. In concreto, dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha posto fine al

proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla destra, al

gomito e alla colonna vertebrale lombare fatti valere dall’interessato, fondandosi

sul parere espresso in proposito dal suo consulente medico (cfr. doc. B, pag. 6:

“I rapporti del dr. med. __________ quindi hanno valore probatorio e sono

utilizzabili per fondare un giudizio.”).

Dalle

carte processuali emerge, in effetti, che, con referto del 4 aprile 2018, il dr.

__________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

muscolo-scheletrico e già Primario di ortopedia al Kantonsspital di __________,

interpellato dall’amministrazione, ha considerato che, per quanto riguarda la

spalla destra, lo stiramento di primo grado del tendine sopraspinato

diagnosticato dall’ecografia è molto probabilmente conseguenza dell’incidente,

aggiungendo che non è tuttavia possibile distinguere ecograficamente tra un lieve

stiramento di primo grado della cuffia dei rotatori e una tendinite preesistente;

per quanto concerne il gomito, il dr. __________ ha ritenuto che il meccanismo

dell’incidente non era idoneo a causare un’epicondilite, motivo per il quale l’epicondilite

è con ogni probabilità preesistente all’incidente; infine, per quanto riguarda

la colonna lombare, avendo la risonanza magnetica evidenziato massicce variazioni

degenerative senza evidenza di danni strutturali causati da incidente, il

medico fiduciario ha escluso l’origine traumatica delle ernie discali, da

ritenere preesistenti.

Alla

luce di queste considerazioni, il dr. __________ ha reputato che sia per lo

stiramento di primo grado del tendine sopraspinato, che per la contusione del

coccige e l'eventuale contusione della colonna lombare, vi è stato il

sopraggiungere di uno status quo ante 8 settimane dopo l'evento del 22 dicembre

2017 (doc. M10).

Il dr. __________ ha

ribadito la correttezza della propria valutazione nel referto del 28 maggio

2018, nel quale, dopo aver diffusamente spiegato le ragioni per le quali, nel

caso di specie, non può essere riconosciuto il carattere di malattia

professionale ai disturbi presentati dall’interessato al gomito (epicondilite)

e al rachide, ha pure confermato l’origine non traumatica dell’ernia discale

(doc. M12).

Con scritto del 12 giugno

2018 l’assicuratore LAINF ha quindi informato l’assicurato circa il fatto che,

secondo quanto valutato dal proprio medico consulente, in presenza di uno stato

degenerativo preesistente solo temporaneamente aggravato dal trauma, il diritto

a prestazioni poteva essere riconosciuto per un periodo di tempo di otto

settimane a decorrere dall’evento infortunistico, dopodiché si doveva

considerare raggiunto lo status quo ante. L’assicuratore LAINF ha pure

comunicato all’assicurato di non potere assumere a titolo di malattia

professionale i disturbi da egli fatti valere (epicondilite e danni alla

colonna vertebrale) (doc. 78).

A seguito delle

contestazioni avanzate in data 2 luglio 2018 dal patrocinatore dell’assicurato

contro tali argomentazioni (doc. 89), l’assicuratore infortuni ha nuovamente

interpellato il dr. __________, il quale, con referto del 22 luglio 2018, ha

ribadito la correttezza delle proprie precedenti valutazioni.

In particolare, il dr. __________

ha ritenuto che lo stiramento del tendine sopraspinato evidenziato dalla

sonografia della spalla destra è molto probabilmente di origine

post-traumatica. Egli ha spiegato che uno stiramento del tendine sopraspinato

(allungamento eccessivo senza danno strutturale) guarisce in 6-8 settimane,

motivo per il quale le prestazioni vanno riconosciute fino al 18 febbraio 2018.

Il medico fiduciario ha ribadito che (secondo la letteratura e dopo molti anni

di esperienza) non è tuttavia possibile distinguere ecograficamente tra un lieve

stiramento di primo grado della cuffia dei rotatori e una tendinite preesistente.

Passando all’epicondilite,

il dr. __________ ha rilevato che - a parte il fatto che nell’annuncio di

infortunio sia stato indicato il gomito destro, mentre in data 7 marzo 2018 il

riferimento è stato posto con il gomito sinistro – la stessa sia stata

unicamente menzionata nelle diagnosi, senza essere documentata né dalla storia

medica (prima comparsa dei sintomi), né con riferimento ai risultati clinici. A

suo modo di vedere, il meccanismo dell’incidente non era idoneo a causare

un’epicondilite, la quale con ogni probabilità va ritenuta preesistente all’incidente.

Quanto al tratto lombare,

il dr. __________ ha nuovamente evidenziato come dall’esame RMI sia stata

documentata l’esistenza di massicce alterazioni degenerative preesistenti,

senza danni strutturali post-traumatici, confermando che la caduta subita dall’interessato

non fosse idonea a causare un’ernia del disco.

Il dr. __________

ha infatti indicato che:

" (…) Die

vertrauensärztliche Beurteilung der Unfallkausalität der Diskushernie bleibt

unverändert: Die MRI-Abklärung ergab massive

vorbestehende degenerative Veränderungen ohne Nachweis einer

unfallkausalen strukturellen Schädigung. Das Ereignis war nicht geeignet, eine

Diskushernie zu verursachen. Die Kriterien für die Anerkennung als traumatische

Diskushernie (Unfallereignis von besonderer Schwere, unverzügliche Symptome der

Diskushernie (vertebrales oder lumbovertebrales Syndrom) mit sofortiger AUF;

BGE 8C_1014/2010 vom 19.4.2011) sind nicht erfüllt. Insbesondere ist die im

gleichen BGE angeführte Voraussetzung für die Anerkennung einer Diskushernie

als Traumafolge bei vorbestehenden degenerativen Veränderungen der Wirbelsäule

nicht erfüllt, wonach das Unfallereignis so schwer sein muss, dass das Ereignis

auch bei einer normalen, nicht vorgeschädigten Bandscheibe eine Diskushernie verursachen

müsste. Diese Schwere des Ereignisses ist bei einem Sturz aus Körperhöhe auf

das Gesäss und die rechte Seite eindeutig nicht erfüllt. Insgesamt ist es somit

durch das Ereignis zu einer vorübergehenden, nicht richtungweisenden

Verschlechterung des degenerativen Vorzustandes gekommen, St. quo sine erreicht

am 18.2.2018. Zudem sei nochmals darauf verweisen dass der VT selbst in einem

Mail vom 11 .4.2018 an den Unfallversicherer ausdrücklich festgehalten hat, die

Epikondylitis und die LWS-Läsionen hätten nichts mit dem Unfall zu tun, sondern

seien eine Berufskrankheit, die man während den Unfallabklärungen bemerkt hätte.”

Infine, il dr. __________

ha nuovamente negato l’esistenza di una malattia professionale (doc. M14).

2.7. In sede ricorsuale, l’avv. RA

1 ha contestato il valore probante delle valutazioni del medico di fiducia

dell’assicuratore infortuni.

Considerandi

Quest’ultimo, infatti, a

suo modo di vedere, senza avere visitato l’interessato e ignorando le

risultanze degli esami svolti, ha escluso l’origine traumatica dei disturbi

fatti valere dall’assicurato, in netta contraddizione con quanto, invece,

riconosciuto dai numerosi specialisti consultati dall’assicurato.

Il patrocinatore ha

ricordato che il dr. __________, con referto del 3 gennaio 2018, ha

diagnosticato una “tendinopatia cuffia spalla destra post trauma e sciatalgia

post trauma con disestesie arto inferiore sinistro”; che il Prof. dr. __________

nella visita specialistica neurochirurgica del 9 aprile 2018 ha accertato che

vi è “una relazione temporale tra l’evento traumatico e la comparsa del dolore

lombosciatalgico (attualmente solo sciatalgico) e causale (fuoriuscita di ernia

discale lombare come documentato dalla RM lombare) che richiederà un intervento

chirurgico”; che in data 12 aprile 2018 la dr.ssa __________ ha rilevato una

“importante ernia L4/L5 a sinistra migrata in basso” e una malattia

professionale; che nella visita neurologica del 20 aprile 2018 il dr. __________

ha senza ombra di dubbio accertato che l’assicurato “fino all’infortunio sul

lavoro del 22 dicembre 2017 non aveva manifestato disturbi alla schiena o

irradiazioni e non aveva subito traumi gravi” (doc. I).

A tutti questi concordanti

pareri, il patrocinatore del ricorrente ha aggiunto quanto rilevato dalla

dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in medicina legale, la quale, nella

perizia di parte del 21 maggio 2018, pur riscontrando la presenza di un quadro anteriore

sia a carico della spalla destra, che del rachide lombosacrale (da ricondurre a

malattia professionale a suo modo di vedere), ha valutato che “il peggioramento

del quadro clinico anteriore, però, è sicuramente da ricondursi all’evento

occorso nell’infortunio del 22 dicembre 2017, proprio come evidenziato dai

pareri dei plurimi specialisti consultati, tutti concordi sulla natura

post-traumatica delle lesioni sia negli esiti distrattivi a carico della spalla

destra dominante sia a carico del rachide lombosacrale. Nell’immediatezza del

fatto il signor RI 1 ha manifestato la tipica sintomatologia dolorosa e

parestetica all’arto inferiore che fino ad allora era stata silente e che

richiederà al più presto un intervento chirurgico. Vengono così soddisfatti i

seguenti criteri medico-legali: cronologico, qualitativo, quantitativo, modale

e della continuità fenomenologica” (doc. L).

L’avv. RA 1 ha, pure, trasmesso il referto della visita medico di

fiducia del 16 novembre 2018 redatto, su incarico CO 1 in qualità di

assicuratore per la perdita di guadagno in ambito di malattia, dal dr. __________,

onde valutare, nell’ambito delle indennità giornaliere di malattia, la capacità

lavorativa dell’interessato (doc. J).

In corso di causa, il

patrocinatore ha prodotto ulteriore documentazione medica, attestante

l’esistenza di una gonalgia a destra (cfr. doc. Q e doc. T).

L’assicurato ha, pure, trasmesso al TCA il referto concernente

l’ecografia muscolotendinea gomito destro del 15 giugno 2019, la quale ha

confermato che “tutti i reperti sono congrui con la diagnosi di epicondilite”

(doc. S).

In aggiunta, l’assicurato ha prodotto un “parere ortopedico in

sede di consulenza medico-legale di parte”, datato 30 maggio 2019, redatto dal

dr. __________, medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia

dell’Istituto __________ di __________, del seguente tenore:

"

In relazione all'evento traumatico riferito dal periziando RI 1

del 22-12-2017 in __________ (TI) - CH

Si svolgono le seguenti rilevazioni:

1) Gli episodi di sciatalgia sinistra avvenuti negli anni

precedenti al trauma e documentati da visite specialistiche, non hanno mai

indotto alcun medico a proporre indagini specialistiche quali EMG o ENG o

diagnostiche quali RMN o TC, pertanto non si era, all'epoca, veduta la

necessità di indagare una lombo-sciatalgia sinistra in agricoltore

evidentemente dedito anche a sforzi quotidiani

2) La RMN della colonna lombo-sacrale del 22-2-2018 evidenziava in

FSE T2 REL un quadro di ottima idratazione dei dischi fino a L4-L5-S1 che

invece si mostravano parzialmente idratati. Ciò indica uno stato di parziale

degenerazione con ancora una potenzialità, poi espressa in sede di sforzo del

22-12-17, erniaria

3) L'EMG degli arti inferiori del 14-5-2018 evidenziava una

"neuropatia motoria di tipo misto, prevalentemente assonale, del n. SPE sinistro

con segni di avanzata denervazione, anche attiva, nel m. EBD" segni questi

di un danno recente ancora attivo e correlabile all'evento del 22-12-17.

CONCLUSIONI

Si ritiene, da quanto suddetto, che l'evento traumatico, sebbene

su terreno parzialmente degenerato a livello discale, rappresenti una sicura

causa di aggravamento delle condizioni cliniche ed anatomo-patologiche in

L4-L5-S1 a sinistra e che pertanto le successive soluzioni messe in atto siano

pertinenti con gli effetti dell'evento de-quo.”

(Doc. R)

Su questi ulteriori documenti medici prodotti dall’assicurato l’assicuratore

LAINF, chiamato ad esprimersi dal TCA, ha comunicato di rinunciare a prendere

posizione (doc. IX, XIII).

2.8

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si

veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedure di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi, tutto ben considerato, il TCA ritiene che la documentazione

medica agli atti dimostra, con il grado di verosimiglianza richiesto dalla

giurisprudenza federale, che, trattandosi dei disturbi interessanti la spalla

destra, lo status quo sine a margine dell’evento infortunistico

assicurato è stato raggiunto, al più tardi, a far tempo dal 18 febbraio 2018.

In

proposito, questo Tribunale rileva che, contrariamente a quanto obiettato

dall’assicurato e dal suo patrocinatore, l’assicuratore infortuni, basandosi

sulla valutazione del proprio medico di fiducia, ha riconosciuto il carattere

post-traumatico dei disturbi interessanti la spalla destra e il conseguente

diritto a prestazioni.

Il

dr. __________, infatti, pur ricordando che non è possibile distinguere

ecograficamente tra una tendinite preesistente e un lieve stiramento di primo

grado del tendine della cuffia dei rotatori, ha ammesso il carattere causale

dello stiramento del tendine del sopraspinato.

Il

medico ha anche spiegato le ragioni per le quali, a suo giudizio, a partire dal

18.

febbraio 2018 è stato raggiunto lo status quo

sine in relazione alla contusione subita alla spalla destra,

indicando che “eine erstgradige Zerrung einer Sehne (Überdehnung ohne

strukturelle Schädigung der Sehne) heilt innert 6 bis 8 Wochen aus” (cfr. doc.

M14).

Questo

Tribunale ritiene che la tempistica valutata dal dr. __________ sia congrua, alla luce della giurisprudenza federale (sul tema,

si veda la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016 consid. 3.1:

Dispositivo

“Wenn der Versicherte demnach keine Rotatorenmanschettenruptur erlitten,

sondern sich lediglich eine Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den

schlüssigen Auskünften des Dr. med. E. eine vorübergehende Verschlimmerung

eines Vorzustandes angenommen werden, die nach vier bis sechs Wochen

ausgeheilt gewesen sei.” – il corsivo è della redattrice).

Le

obiezioni sollevate in sede di ricorso dal patrocinatore dell’assicurato non

appaiono atte a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle

valutazioni del dr. __________, specialista nella materia in questione.

In

particolare, il TCA non condivide la tesi sostenuta dall’assicurato a proposito

di una presunta rottura del tendine della cuffia, circostanza che non trova

conferma negli atti e, nello specifico, negli esami strumentali che hanno

permesso di escludere l’esistenza di reperti post-traumatici (cfr. RM della

spalla destra del 23 aprile 2018, doc. 67.11, dalla quale risultano “limitate

irregolarità del segnale di significato tendinite con all’inserzione laterale

del tendine del sovraspinato senza segni di discontinuità – il corsivo è

della redattrice).

In

esito a tutto quanto precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con

il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore

della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr.,

pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che il nesso di causalità naturale

tra i disturbi alla spalla destra e l’evento infortunistico del dicembre

2017 si è estinto il 18 febbraio 2018, data in cui è stato raggiunto lo status

quo sine. L’istituto assicuratore convenuto era pertanto legittimato a

negare, per tali disturbi, il diritto ad ulteriori prestazioni a contare da

quella data.

Stante

quanto sopra esposto, questo Tribunale può esimersi dal disporre ulteriori

misure istruttorie per quanto riguarda la spalla, ritenendo che le circostanze

giuridicamente rilevanti siano già state adeguatamente accertate. In proposito,

va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10

gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca

una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.10. Questo

Tribunale ritiene altrettanto condivisibile il ragionamento seguito

dallamministrazione per quanto concerne i disturbi al gomito fatti

valere dall’assicurato.

Come

pertinentemente rilevato dal dr. __________, al di là della diagnosi posta di

epicondilite, non emergono al gomito oggettivi elementi organici da ricondurre

all’infortunio. Inoltre, il meccanismo della caduta non era idoneo a provocare

un’epicondilite, la quale deve quindi essere considerata, secondo

verosimiglianza preponderante, di origine morbosa e quindi preesistente.

Il

TCA non ha motivo per distanziarsi da queste chiare e ben motivate

considerazioni dello specialista consultato dall’assicuratore infortuni, le

quali, del resto, vengono confermate dagli esiti dell’ecografia muscolotendinea

del gomito destro del 15 giugno 2019, nella quale si conclude che “tutti i

reperti sono congrui con la diagnosi di epicondilite” (doc. S).

2.11. Se

quindi, per quanto concerne la valutazione dei disturbi alla spalla destra e al

gomito, questo Tribunale condivide quanto stabilito dall’assicuratore infortuni

nella decisione su opposizione impugnata, analogo ragionamento non può, invece,

essere seguito, a mente del TCA, senza che prima vengano svolti ulteriori

approfondimenti, riguardo ai disturbi accusati dall’assicurato in sede

lombare.

Al

fine di sgombrare il campo da malintesi, vista la confusione che emerge

dall’attenta disamina della documentazione agli atti (in particolare dal tenore

dei messaggi e-mail intercorsi tra l’assicurato e l’assicuratore infortuni), il

TCA rileva, innanzitutto, che l’assicuratore infortuni ha riconosciuto

l’infortunio, così come il nesso causale tra i disturbi presentati

dall’interessato a livello lombare e l’infortunio, seppure limitatamente ad un

periodo di tempo di otto settimane (termine trascorso il quale sarebbe stato

raggiunto lo status quo sine/ante).

Ciò

che, invece, è stato negato – e sul quale verte la presente vertenza – è il

carattere post-traumatico in senso stretto delle ernie lombari, le quali

secondo il dr. __________, vista la dinamica dell’infortunio, l’apparizione dei

disturbi sensoriali all’arto inferiore sinistro a distanza di un periodo di

tempo compreso fra pochi giorni e poche settimane dopo l’accaduto e i riscontri

risultanti dagli esami strumentali (in particolare la RMI del 22 febbraio 2018,

la quale mostra reperti degenerativi senza alterazioni strutturali) vanno considerate

preesistenti.

Chiamata ora a

pronunciarsi, questa Corte, non può escludere, con la necessaria tranquillità,

senza che prima il tema sia stato oggetto di approfondimento peritale,

l’origine traumatica delle ernie discali lombari, o, perlomeno, che il trauma

subito in occasione della caduta abbia aggravato durevolmente lo stato morboso

preesistente a livello lombare.

Innanzitutto,

il TCA rileva che non appare chiara - e necessita preliminarmente di essere

approfondita - la questione inerente il momento di apparizione della tipica

sintomatologia sciatalgica.

Il

dr. __________ ha, infatti, negato l’origine traumatica delle ernie, a suo

avviso preesistenti, anche perché “Die Sensibilitätsstörungen im linken Bein sind

erst Tage bis wenige Wochen nach dem Ereignis aufgetreten” (cfr. doc. M10,

corsivo della redattrice).

Tale opinione è stata

contestata dall’assicurato, il quale, in sede ricorsuale, ha sostenuto

fermamente il contrario.

Già in precedenza, del

resto, chiamato a meglio precisare la dinamica dell’infortunio, nello scritto

raccomandato del 9 marzo 2018 trasmesso all’assicuratore infortuni, egli aveva indicato

che “il dolore alla spalla si è manifestato subito, mentre quello alla schiena dopo

qualche ora” (doc. 24, corsivo della redattrice).

Quest’ultima tesi troverebbe

conferma nel referto del 22 dicembre 2017 (giorno stesso dell’infortunio,

n.d.r.) redatto dal dr. __________, il quale ha attestato l’esistenza anche di “dolori

in regione sacro-coccigea e parestesie all’arto inferiore sinistro” (cfr.

doc. 58.2, corsivo della redattrice).

Tale

aspetto appare di importanza fondamentale al fine di potere stabilire se l’infortunio

occorso al ricorrente nel mese dicembre 2017 possa essere considerato responsabile

di aver causato (in senso stretto) le lesioni discali che gli sono state

diagnosticate nel prosieguo, o quantomeno, in ossequio alla giurisprudenza

menzionata al considerando 2.5., di aver provocato un peggioramento duraturo

dello stato patologico preesistente.

Il

rinvio degli atti all’assicuratore infortuni affinché metta in atto un

approfondimento peritale riguardante i disturbi al rachide lombare

dell’interessato risulta doveroso anche alla luce della documentazione

medico-specialistica prodotta in corso di causa dal ricorrente – e sulla quale

l’assicuratore LAINF ha rinunciato a prendere posizione – la quale appare

idonea a sollevare perlomeno lievi dubbi a proposito delle conclusioni del

medico fiduciario.

In

presenza, infatti, di opinioni divergenti tra quanto valutato dal dr. __________

– secondo il quale la caduta del 22 dicembre 2017 ha “solo” prodotto un

temporaneo peggioramento dello stato degenerativo preesistente esistente a

livello lombare, con raggiungimento dello status quo ante a partire dal 18

febbraio 2018 (cfr. doc. M10 e doc. M14) – e quanto, invece, sostenuto dal dr. __________

nel parere ortopedico del 30 maggio 2019 – con il quale lo specialista, pur

riconoscendo l’esistenza di un “terreno parzialmente degenerato”, ha apportato motivazioni

a sostegno del carattere traumatico di quanto riscontrato in L4-L5-S1,

quantomeno in termini di aggravamento direzionale (cfr. doc. R) - questo

Tribunale non può prescindere dal disporre un rinvio degli atti

all’assicuratore LAINF per gli accertamenti peritali esterni del caso, al fine

di potere chiarire definitivamente se il trauma abbia causato in senso stretto,

o almeno aggravato in maniera duratura, i danni discali responsabili della

sciatalgia all’arto inferiore sinistro.

Nell’eventualità

in cui non dovesse essere riconosciuta l’origine traumatica dei disturbi

lombari, ma dovesse essere confermata la valutazione del medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni a proposito del carattere preesistente delle ernie

discali e delle alterazioni degenerative riscontrate nella RMN lombare, “solo” temporaneamente

aggravate dall’infortunio, spetterà comunque al perito stabilire quando sia sopraggiunto

lo status quo sine/ante.

Nel

fare ciò, occorrerà tenere presente che, secondo la dottrina medica dominante,

in caso di lombalgie e di lomboischialgie postraumatiche, lo status quo sine

si ritiene raggiunto dopo tre/quattro mesi, mentre un eventuale aggravamento

direzionale deve essere dimostrato radiologicamente e distinguersi da una progressione

legata all’età. Il peggioramento traumatico di un preesistente stato

degenerativo della colonna vertebrale, clinicamente asintomatico, cessa di produrre i propri

effetti trascorsi dai sei ai nove mesi, al più tardi dopo un anno (cfr. SVR 2009 UV n 1 p. 1; STF 8C_562/2010 del 3 agosto 2011 consid. 5.1,

8C_314/2011 del 12 luglio 2011 consid. 7.2.3, 8C_416/2010 del 29 novembre 2010

consid. 3.3 e 8C_679/2010 del 10 novembre 2010 consid. 3.3).

Per

inciso, il TCA tiene a rimarcare che, contrariamente a quanto rilevato

dall’assicurato (cfr. doc. 56), il periodo di otto settimane indicato nella

decisione su opposizione impugnata non corrisponde al lasso di tempo trascorso

il quale, secondo l’assicuratore infortuni, sarebbero insorti i problemi

lombari e i susseguenti disturbi all’arto inferiore sinistro dell’interessato,

bensì al momento di raggiungimento dello status quo sine/ante.

La

scelta di riconoscere il diritto a prestazioni unicamente durante questo

ridotto intervallo di tempo, inferiore a quello usualmente riconosciuto dalla

giurisprudenza sopra ricordata nei casi di peggioramento traumatico di un

preesistente stato degenerativo della colonna vertebrale, avrebbe in ogni caso

necessitato di essere motivata da parte del dr. __________, al quale CO 1

avrebbe dovuto comunque chiedere spiegazioni (sul tema vedi anche STCA

35.2016.62 del 23 gennaio 2017, confermata con STF 8C_159/2017 del 18 aprile

2018, nella quale è stato riconosciuto che l’evento traumatico ha aggravato

(temporaneamente) lo stato patologico preesistente a livello del rachide

lombare, con raggiungimento dello status quo sine/ante dopo 9 mesi

dall’infortunio).

La

decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e gli atti rinviati

all’assicuratore infortuni affinché approfondisca in ambito peritale l’origine

dei disturbi presentati dall’assicurato a livello lombare, prima di esprimersi

nuovamente riguardo al diritto a prestazioni.

2.12. Resta,

infine, da verificare se i disturbi fatti valere dall’assicurato (epicondilite

e spondilosi) possono essere considerati malattia professionale, come da lui

preteso, oppure no.

Giusta l'art. 9 cpv. 1

LAINF, sono malattie professionali quelle causate esclusivamente o

prevalentemente da sostanze nocive o da determinati lavori nell'esercizio

dell'attività professionale.

Fondandosi

sulla delega di competenza contenuta in detto disposto, nonché sull'art. 14

OAINF, il Consiglio federale ha allestito, nell'allegato 1 all'OAINF, l'elenco

esaustivo delle sostanze nocive da un canto, quello delle malattie provocate da

determinati lavori dall'altro.

Il

cpv. 2 dell'art. 9 LAINF recita che le altre malattie di cui è provato siano

state causate esclusivamente o in modo affatto preponderante dall'esercizio

dell'attività professionale sono, pure, considerate malattie professionali.

La

legge prevede, dunque, che, affinché nasca l'obbligo dell'assicuratore LAINF a

prestazioni, fra le altre malattie e l'esercizio di un'attività professionale

vi sia un rapporto esclusivo o almeno nettamente preponderante: la

giurisprudenza ritiene soddisfatta tale condizione quando l'affezione è stata

causata dall'attività professionale almeno nella misura del 75% (DTF 126 V 186

consid. 2b, DTF 119 V 201 consid. 2b, DTF 117 V 355 consid.

2a, DTF 114 V 109 consid. 3; RAMI 1991 p. 318ss., consid. 5a; Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

Il

TFA ha, poi, ancora stabilito che ciò presume che, epidermiologicamente, la

frequenza dell'affezione in questione sia almeno 4 volte più alta per una

categoria professionale determinata che per la popolazione in generale (DTF 126

V 183 consid. 4c e riferimenti ivi menzionati, DTF 116 V 136, consid. 5c; RAMI

2000 U 408, p. 407, RAMI 1999 U 326, p. 109 consid. 3 RAMI 1997 U 273, p. 179

consid. 3a; Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 68).

Nella

sentenza di cui alla DTF 126 V 183, l’Alta Corte ha inoltre precisato che

sapere se un'affezione configura una malattia professionale ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 LAINF

è in primo luogo una

questione di prove in un caso concreto. Tuttavia, qualora in base ai dati

forniti dalla scienza medica emerga non poter a dipendenza della particolare

natura di una determinata affezione essere provato che la medesima sia

riconducibile all'esercizio di un'attività professionale, non è consentito

fornire la prova di una causalità qualificata in un'evenienza concreta giusta l'art. 9 cpv. 2 LAINF (in questo stesso senso, si veda

pure la STFA U 35/02 del 26 febbraio 2004).

2.13. Nel caso di specie, fondandosi

sul parere fornito dal dr. Joller, l’assicuratore infortuni ha rifiutato di

riconoscere il carattere di malattia professionale ai disturbi presentati

dall’interessato al gomito e al rachide lombare ai sensi dell’art. 9 cpv. 2

LAINF, non essendo stata dimostrata l'esistenza di un nesso di causalità

esclusivo o nettamente preponderante.

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale evidenzia, innanzitutto, come appaia prematuro esprimersi a

proposito dell’eventuale carattere di malattia professionale dei disturbi

presentati dall’assicurato al rachide lombare, posto che, come visto in

precedenza (cfr. consid. 2.11.), non è possibile, allo stato attuale, escludere

che la caduta del 22 dicembre 2017 abbia provocato in senso stretto i danni

riscontrati a livello lombare o sia quantomeno all’origine di un peggioramento

direzionale, e quindi duraturo, degli stessi.

Se così fosse, infatti,

l’assicuratore LAINF sarebbe chiamato a riconoscere le prestazioni a titolo di

infortunio, circostanza che renderebbe quindi superflua ogni analisi in materia

di malattia professionale.

Passando, invece, all’analisi

dell’epicondilite, nella presa di posizione del 28 maggio 2018 (doc. M12), poi

ribadita in data 22 luglio 2018 (doc. M14), il dr. __________, dopo avere

indicato che l’epicondilite non risulta nell’elenco delle malattie

professionali di cui all’allegato 1.2 all’OAINF, ha pure negato che la stessa

possa essere riconosciuta quale malattia professionale ai sensi dell’art. 9

cpv. 2 LAINF.

Il medico fiduciario ha

spiegato che, sulla base delle attuali conoscenze mediche, non vi sono

indicazioni a sostegno della tesi che un’epicondilite radiale venga causata in

maniera preponderante da lavori fisici pesanti o ripetitivi, dato contraddetto

dall’elevato tasso di incidenza dell’affezione nella popolazione tra i 35 e i

55 anni. Ciò porta a considerare come prevalente la tesi dell’origine

multifattoriale dell’epicondilite, motivo per il quale solo in casi

estremamente rari – non presenti nel caso di specie - si può considerare che

uno sforzo professionale sia almeno nella misura del 75% responsabile dell’epicondilite.

Chiamato a pronunciarsi,

questo Tribunale ritiene che la valutazione del dr. __________, secondo il quale

non sono adempiuti i restrittivi presupposti per riconoscere una malattia

professionale sulla base dell’art. 9 cpv. 2 LAINF, possa validamente costituire

da supporto probatorio al presente giudizio.

Del resto, dal

profilo medico non è stato dimostrato che l’epicondilite si manifesti per

coloro che esercitano la professione di stalliere-operaio agricolo in misura

quattro volte superiore rispetto al resto della popolazione.

L’assicurato ha sì preteso

che sussista un nesso di causalità esclusivo o nettamente preponderante ai

sensi della giurisprudenza, senza tuttavia apportare elementi probanti in grado

di smentire il ragionamento seguito dal dr. __________.

Analogamente

a quanto stabilito dalla giurisprudenza relativa alla nozione di infortunio,

colui che chiede il riconoscimento di prestazioni dell'assicurazione contro gli

infortuni deve rendere plausibile la sussistenza dei singoli elementi

costitutivi della definizione della malattia professionale. Qualora non adempia

questi requisiti, l'assicurazione non è tenuta ad assumere il caso. Se vi è

controversia, spetta al giudice decidere se i presupposti della malattia

professionale sono dati. Il giudice stabilisce d'ufficio i fatti di causa; a

tal fine può richiedere la collaborazione delle parti. Se la procedura non

consente di concludere almeno per la verosimiglianza dell'esistenza di una

malattia professionale - la semplice possibilità non essendo sufficiente - il

giudice constaterà l'assenza di prove o di indizi pertinenti e, pertanto,

l'inesistenza del diritto a prestazioni ai sensi della LAINF (DTF 116 V 140

consid. 4b e 142 consid. 5a, 114 V 305 consid. 5b, 111 V 201 consid. 6b; RAMI

1990 U 86, p. 50).

Dagli atti emerge che

l’assicurato ha fondato la propria richiesta, in particolare, sulla valutazione

medico-legale del 21 maggio 2018 della dr.ssa __________.

Quest’ultima ha ritenuto

che “dalla disamina della suddetta documentazione non vi è dubbio della

presenza di un quadro anteriore sia a carico della spalla destra che del

rachide lombo-sacrale che, con grande probabilità, possono essere ricondotti a

malattia professionale stante la particolare tipologia di attività lavorativa

che esercita il sig. RI 1 quale stalliere e sicuramente sottoposto a

microtraumi ripetuti interessanti sia le spalle che il rachide lombo-sacrale”

(doc. L).

Ora, tali generiche

affermazioni non sono, secondo questo Tribunale, atte a mettere in dubbio la

motivata spiegazione fornita dal dr. __________ per negare il carattere di

malattia professionale all’epicondilite, fondata sullo stato delle attuali

conoscenze mediche.

Per le medesime ragioni,

il TCA non ritiene decisive neppure le argomentazioni ricorsuali, con le quali

il patrocinatore dell’assicurato ha addotto la natura eccezionalmente

impegnativa delle mansioni dell’interessato, le quali, a suo modo di vedere,

portano a concludere che le patologie dell’interessato siano state causate

dall’attività lavorativa “anche ben oltre la misura del 75%” (doc. I).

Al di là del parere di

parte, infatti, resta il fatto che, come visto, non essendo

possibile fornire, in base alla medicina empirica, la prova di un nesso

di causalità qualificato (ad esempio, poiché una malattia è largamente presente

nella popolazione, ciò che esclude che la persona che svolge una determinata

professione assicurata sia toccata almeno 4 volte più spesso che la popolazione

in generale), non vi può essere riconoscimento nel caso concreto (cfr.

DTF 126 V 186 consid. 2b, 190 consid. 4c).

Tale

conclusione trova conferma anche nella giurisprudenza federale concernente casi

di epicondilite (cfr. STF 8C_757/2018 del 28 marzo 2019, 8C_117/2016 del 27

gennaio 2017, 8C_410/2009 del 10 novembre 2009).

2.14. Visto l'esito favorevole del ricorso (il

rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con

rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), l'assicurato, patrocinato da un legale, ha

diritto al versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’200.-- a titolo

di ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata per quanto concerne la

valutazione dei disturbi derivanti dai problemi al rachide lombare.

§ Su tali

aspetti, gli atti sono rinviati all’assicuratore LAINF affinché proceda come

indicato al consid. 2.11. e 2.13..

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’assicuratore

infortuni verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’200 (IVA inclusa) a

titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti