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Decisione

35.2019.38

Ammessa esistenza di una ritardata giustizia (amm. inattiva per circa 10 mesi al momento in cui è stato presentato il ricorso)

11 aprile 2019Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

35.2019.38

mm

Lugano

11 aprile 2019

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 5

marzo 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, - che, in data 16 settembre 2016, RI

1, di professione carpentiere e assicurato d’obbligo contro gli infortuni e le

malattie professionali presso l’CO 1, è stato colpito al braccio sinistro da un

tubo contenente del cemento, evento che è stato assunto dall’istituto

assicuratore;

- che, il 28 febbraio 2017,

l’assicurato è rimasto vittima di un secondo evento traumatico: cadendo a causa

del fondo scivoloso, egli ha urtato a terra l’arto superiore e il ginocchio

sinistro. Anche per questo evento l’CO 1 ha riconosciuto la propria

responsabilità;

- che, in data 13 aprile

2017, l’assicuratore ha informalmente dichiarato estinta la causalità naturale

tra i disturbi ancora denunciati e l’infortunio del febbraio 2017, ragione per

la quale RI 1 è stato ritenuto abile al lavoro al 100% per le sole conseguenze

infortunistiche dal 17 aprile 2017 (doc. 25);

- che, nel settembre 2017,

per il tramite dell’avv. RA 1, l’assicurato ha chiesto il ripristino del

diritto all’indennità giornaliera e l’emanazione di una decisione formale (doc.

31);

- che, il 12 marzo 2018, l’avv.

RA 1 ha prodotto una valutazione del Prof. dott. __________, sulla cui base ha

ribadito il diritto del proprio patrocinato a beneficiare di ulteriori

indennità giornaliera corrispondenti a una totale inabilità lavorativa (doc.

33);

- che, in occasione del

colloquio telefonico del 7 giugno 2018, il rappresentante dell’assicurato ha

sollecitato l’emanazione di una decisione formale (doc. 35);

- che, con ricorso del 5 marzo

2019, RI 1, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna dell’CO

1 a emanare, entro un mese, la decisione formale da lui richiesta in relazione

agli infortuni del 16 settembre 2016 e 28 febbraio 2017 (doc. I);

- che, in risposta, l’amministrazione

ha postulato che l’impugnativa sia accolta nella misura in cui vi si chiede che

l’CO 1 venga obbligato a rilasciare entro un mese la decisione formale relativa

agli infortuni del 16 settembre 2016 e 28 febbraio 2017 (cfr. doc. V);

considerato, - che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015);

- che, in questa sede, il TCA è

chiamato soltanto a stabilire se l'amministrazione si sia o meno resa colpevole

di una denegata/ritardata giustizia e non a statuire nel merito della lite

(cfr. SVR 2001 Nr. UV 38, p. 109 s.);

- che, giusta l'art. 56 cpv.

Considerandi

2.

LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su

opposizione;

- che, secondo la

giurisprudenza, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o

amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è

competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).

Il ritardo ingiustificato

a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29

cpv. 1 Cost e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo

ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria

competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto

dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme

delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid.

1.1

p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il

grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure

il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (DTF 130 I 312

consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte,

all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a

decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole

(DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il principio secondo cui

la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere

semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è espressione di un principio

generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche

nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).

Dottrina

e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa

soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das

Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti

alla giurisprudenza federale);

- che, nel caso di specie,

il fatto che l’amministrazione, dopo aver raccolto il parere del proprio medico

__________ in merito alla valutazione del Prof. dott. __________ (inizio giugno

2018.

– doc. 34), sia rimasta completamente inattiva sino ad aprile 2019

(momento in cui è stato inoltrato il ricorso al TCA), è senz’altro costitutivo

di una denegata/ritardata giustizia;

- che, del resto, lo stesso

assicuratore convenuto ha esplicitamente riconosciuto di aver commesso una

denegata/ritardata giustizia nei confronti di RI 1, postulando quindi

l’accoglimento della sua impugnativa (cfr. doc. V);

- che, pertanto, accertata

l’esistenza di una denegata/ritardata giustizia, all’CO 1 è fatto ordine di

portare a termine celermente l’istruttoria (cfr. doc. V) e, quindi, di emanare

la decisione formale richiesta dall’assicurato;

- che, vincente in causa,

l’assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto a un’indennità per

ripetibili (cfr. art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso per

denegata/ritardata giustizia è accolto.

§

All’CO 1 è fatto ordine di portare a termine celermente l’istruttoria e di

emanare la decisione formale richiesta dall'assicurato.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’CO 1 verserà

all'assicurato l'importo di fr. 1'000 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti