35.2019.39
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 ottobre 2019Italiano32 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.39
mm
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 febbraio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 20 ottobre 2001, RI 1,
dipendente del Ristorante __________ di __________ in qualità di cameriera e,
perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali
presso la CO 1, è rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale
in sella al proprio motorino e ha riportato un trauma cranio-cerebrale e una
ferita lacero-contusa alla coscia destra.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Alla chiusura del caso, con
decisione formale del 2 agosto 2006, l’assicurata è stata posta al beneficio di
una rendita d’invalidità del 49% a decorrere dal 1° agosto 2006 (doc. 199).
Il provvedimento appena
citato è cresciuto incontestato in giudicato.
1.3. Nel corso del 2017,
l’amministrazione ha avviato d’ufficio una procedura di revisione della rendita
d’invalidità in vigore (doc. 258).
Esperiti gli accertamenti
medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 10 luglio 2018, la CO
1 ha ridotto al 32% la rendita d’invalidità in vigore a decorrere dal 1° agosto
2018 (doc. 288).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 290 e doc. 293), in
data 4 febbraio 2019, l’assicuratore ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 310).
1.4. Con tempestivo ricorso del 7
marzo 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto, in via
principale, che le venga assegnata una rendita d’invalidità del 76% e, in
via subordinata, il mantenimento della rendita d’invalidità in vigore.
A sostegno delle proprie
pretese, l’insorgente ha sviluppato in particolare i seguenti argomenti:
" (…) In
concreto, non difettano indicazioni economiche effettive: si sa che la signora RI
1 percepisce un reddito di CHF 1'000.- lordi mensili per dodici mensilità,
lavorando nell’azienda del marito in attività semplice e leggera, occupandosi
in particolare della cura dell’ufficio amministrativo.
Conseguentemente alla giurisprudenza evocata, bisogna quindi innanzitutto
considerare il reddito effettivamente percepito dalla signora RI 1.
(…).
Tuttavia, anche volendo far astrazione dal salario effettivo, né
il reddito da valida né il reddito da invalida potrebbe essere comunque quello
indicato dall’assicurazione (decisione, pag. 3 in fondo).
In effetti, secondo la giurisprudenza non si può prescindere dal
tenere in considerazione le seguenti ulteriori circostanze concrete: la signora
RI 1 riesce a garantire una presenza in azienda molto discontinua, a causa
delle continue cefalee e delle difficoltà di concentrazione, di memoria e di
resistenza – disturbi costanti, presenti tutt’ora e che perdurano sin dal
principio dopo l’infortunio, documentati in tutte e 3 le perizie (cfr. atto n.
275, in particolare pag. 15 e seg.; atto n. 278, pag. 2-8 e pag. 10; atto n.
289, pag. 17 e seg.); inoltre ella non vanta alcuna esperienza professionale in
ambito contabile e non dispone di alcun diploma di commercio. A ciò si aggiunge
che anche in passato vi era stata l’indicazione di una minor resa durante
l’arco di una intera giornata, ma i tentativi di inserimento professionale
avevano dimostrato che, con tale modalità, l’assicurata non era in grado di
reggere neppure una resa del 50%.
Ne consegue che, contrariamente all’assunto dell’assicurazione, il
certificato cantonale di contabilità e il fatto che ella aiuti con la
contabilità nell’azienda del marito, non le conferiscono maggiori possibilità
nel mondo del lavoro. La realtà dei fatti è che purtroppo la signora al di
fuori dell’azienda di famiglia non ha reali prospettive professionali in ambito
amministrativo-commerciale.
Di conseguenza, in concreto a torto è stato considerato il reddito
da invalida risultante dalle tabelle per un’attività pratica ed amministrativa
(cfr. decisione, pag. 3 in fondo), poiché di fatto la signora RI 1 non sarebbe
mai in grado di conseguirlo.
In altre parole, pur facendo astrazione dal reddito effettivamente
percepito e volendo far capo ad un reddito ipotetico risultante dalle tabelle,
il reddito da invalida che deve essere considerato sarebbe quello relativo ad
un’attività semplice e ripetitiva rivolta a donne senza formazione, come lo è
la signora RI 1 in concreto e come fatto dalla stessa assicurazione nella
decisione 2 agosto 2006 (atto n. 199, pag. 3).
(…).
A ciò si aggiunge il fatto che se veramente si volesse dar atto
che l’assicurata abbia oggi una situazione tale da poter gestire – anche dal
punto di vista cognitivo e della concentrazione – situazioni più complesse di
quelle di 10 anni fa, ciò si deve ripercuotere anche sul salario da valido, e
non solo su quello che fa più comodo alla CO 1. Si vede allora concludere che
se l’assicurata fosse rimasta attiva nel campo della gastronomia, essa avrebbe
sicuramente fatto una formazione analoga a quella che essa ha fatto in campo
amministrativo (e dunque purtroppo non con attestato federale di capacità, ma
con solo attestato di formazione pratica o cantonale). Il salario che andrebbe
preso in considerazione è dunque perlomeno un salario di categoria II del CCL
Gastrosuisse, con formazione professionale di 2 anni, con uno stipendio mensile
di base (al 1.1.2017) di CHF 3'718.00 (art. 10 CCL Gastrosuisse). (…).” (doc.
I)
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
1.6. Il 3 aprile 2019, il
patrocinatore dell’assicurata si è in sostanza riconfermato nelle proprie
allegazioni e conclusioni (doc. V).
L’amministrazione si è
pronunciata in proposito il 26 aprile 2019 (doc. VII).
1.7. In corso di causa, questo
Tribunale ha interpellato lo psichiatra dott. __________, allo scopo di
precisare un aspetto della fattispecie (doc. IX).
La sua risposta è
pervenuta in data 22 agosto 2019 (doc. X).
Le parti hanno rinunciato
a formulare osservazioni in proposito (doc. XII e doc. XIV).
2.1. Oggetto della lite è la
questione di sapere se l’assicuratore resistente era legittimato a ridurre al
32% la rendita d’invalidità in vigore a far tempo dal 1° agosto 2018, oppure
no.
2.2. Secondo l'art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.
Questa norma è stata
ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il
grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente
aumentata, ridotta oppure soppressa.
L'art. 22 LAINF -
analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga
all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in
cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.
L'istituto della revisione
ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e
non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata
viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p.
114).
La revisione presuppone,
dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la
costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275
consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).
Per costante
giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si
applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di
invalidità LAINF, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata
dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.).
2.3. L'invalidità può modificarsi
essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute,
sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote
diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità
di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (cfr. DTF
130 V 343 consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a, 109 V
116 consid. 3b).
L'assicurato può, infatti,
migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire
conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate,
reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue
attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non
prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido.
Oppure le sue capacità di
guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.
2.4. Il mutamento deve, inoltre,
essere notevole.
Secondo la giurisprudenza
resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere
apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato:
così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad
un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale
del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata).
2.5. Per rivedere una rendita di
invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base
devono mutare presumibilmente a lungo termine.
In particolare, non è
motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).
2.6. La questione di sapere se si
è prodotto un simile cambiamento deve essere vagliata comparando le circostanze
esistenti al momento dell’ultima decisione cresciuta in giudicato, fondata su
un esame materiale del diritto alla rendita con un accertamento dei fatti
pertinenti, un apprezzamento delle prove e un raffronto dei redditi conforme al
diritto, e le condizioni esistenti all’epoca in cui è stata rilasciata la
decisione litigiosa (cfr. DTF 133 V 108
consid. 5; STF 9C_985/2008 del 20 luglio 2009 consid. 4,9C_148/2007 del 21
gennaio 2008 consid. 3.2).
Tanto
nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla
successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di
normalità, cioè essenzialmente equilibrato.
Fatti
I mutamenti congiunturali,
il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di crescita
economica, non sono motivo di revisione.
Non si tiene parimenti
conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute.
Ad esempio, le scarse
conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini
professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione
dell'invalidità.
Ciò che importa è la
diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante
durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad
infortunio Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,
l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua
volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in
relazione causale con l'infortunio).
2.7. Nel caso di specie, con la
decisione formale del 2 agosto 2006, RI 1 era stata posta al beneficio di una
rendita d’invalidità del 49% a contare dal 1° agosto 2006. Il grado
dell’invalidità era stato determinato in applicazione del metodo ordinario del
raffronto dei redditi, a fronte di una capacità lavorativa residua in attività
sostitutive adeguate del 50%.
A titolo di reddito da
valido era stato ritenuto un importo di fr. 41'300, corrispondente al
salario minimo previsto dal CCNL per l’industria alberghiera e della
ristorazione per i collaboratori senza apprendistato.
Il reddito da invalido (fr.
21'229, tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 50%) era invece
stato stabilito in applicazione dei dati salariali statistici pubblicati
dall’Ufficio federale di statistica, considerando delle attività semplici e
ripetitive (cfr. doc. 199).
Nel contesto della
procedura di revisione della rendita in vigore, avviata d’ufficio dalla CO 1
nel corso del 2017, RI 1 è stata periziata dai dottori __________, spec. FMH in
chirurgia (doc. 284), __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc.
272) e __________, spec. FMH in neurologia (doc. 275).
Al riguardo, occorre innanzitutto
constatare che le parti sono concordi nel ritenere che, nonostante il danno
alla salute infortunistico (in base alle risultanze della perizia disposta
dalla CO 1, sono da ritenere invalidanti soltanto i disturbi
neurologici/psichiatrici), l’assicurata continua a presentare una capacità
lavorativa residua del 50% in attività sostitutive adeguate (cfr. doc. 310, p.
6: “…, sia lo specialista in neurologia che quello in psichiatria hanno
affermato che l’assicurata è da ritenere abile nella misura del 50% in attività
d’ufficio/amministrazione/contabilità. Addirittura il traumatologo ha ritenuto
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% per le attività appena
elencate. Comunque sia, CO 1, proprio per venire incontro all’assicurata, ha
preferito partire da un’abilità del 50%.” e doc. I, p. 2 s.: “In
concreto la percentuale di inabilità lavorativa accertata è rimasta la medesima,
malgrado la diversa opinione del traumatologo dr. med. __________. Quest’ultima
è stata infatti sconfessata dal parere degli altri due periti, il neurologo dr.
med. __________ e lo psichiatra dr. med. __________, i quali convengono
entrambi per il perdurare di un’inabilità lavorativa del 50% (atti n. 289,
risp. 278 e 275; in particolare atto n. 289 pag. 19 e segg.). La stessa
assicurazione ammette un grado di inabilità lavorativa – invariato - del 50%.”
– il corsivo è del redattore).
Questa Corte non vede
alcun valido motivo per scostarsi dalla posizione (comune) delle parti.
In corso di causa, il TCA
ha peraltro appurato che RI 1 sarebbe in grado di mettere a frutto la sua
residua capacità lavorativa sul mercato generale del lavoro, e dunque
non soltanto in ambito protetto. In effetti, rispondendo a una specifica richiesta
di precisazioni, il dott. __________, ha segnatamente sostenuto che:
" Per quanto
riguarda la componente medico-psichiatrica l’esigibilità per quanto riguardava
la ripresa di un’attività lavorativa, al momento del mio esame peritale, era
intesa come “sfruttabile” sul mercato generale del lavoro e non solamente in un
ambito “protetto”.
Va tuttavia considerato che la componente medico-psichiatrica e la
componente neurologica/neuropsicologica non possono essere chiaramente distinte
perché si influenzano a vicenda.
In questo contesto vanno considerati il grado di compromissione
neuropsicologico da moderato a medio, evidenziato nella valutazione
neuropsicologica del 2005, rispettivamente le indicazioni contenute nella
perizia (19.12.2005) del dr. __________, direttore della Clinica __________ di __________,
in cui affermava che: “il posto di lavoro della paziente non dovrebbe essere
sottomesso a continui cambiamenti che richiedono apprendimenti e introduzioni
al lavoro. Poco ideali sono le professioni quali cameriera, venditrice,
telefonista, ricezionista o servizi agli sportelli. Il posto di lavoro dovrebbe
inoltre essere silenzioso e poco disturbato; questo per evitare problemi di
attenzione e concentrazione …”.
Va comunque considerato che la signora RI 1, dopo aver portato a
termine una formazione come contabile cantonale (con rispettivo diploma), ha
iniziato a lavorare regolarmente (pare con regolare contratto di lavoro) presso
l’azienda del compagno in misura del 50%.
Infine, visto che in nessuno dei documenti/rapporti/perizie
neurologiche/neuropsicologiche esaminati dal sottoscritto (e riassunti nel mio
rapporto peritale del 03.10.2017) è stata menzionata una capacità lavorativa
solo in un “ambito protetto”, si può desumere che la capacità lavorativa fosse
riferita, anche per quanto riguardava la componente
neurologica/neuropsicologica, al “mercato generale del lavoro”, tenendo
presenti le limitazioni suindicate.” (doc. X – il corsivo è del redattore).
Invitato a formulare
osservazioni in merito alle considerazioni enunciate dal consulente in
psichiatria della CO 1, il rappresentante dell’insorgente vi ha rinunciato
(cfr. doc. XII).
In esito a tutto quanto
precede, occorre quindi concludere che le condizioni di salute infortunistiche
dell’assicurata non hanno subito modifiche di rilievo, rispetto a quelle che
erano state refertate al momento della costituzione della rendita d’invalidità
in vigore (si veda del resto il doc. 275, p. 11: “…, la situazione è del tutto
stabile, non ho riscontrato nessun cambiamento dello stato di salute sia
oggettivo che soggettivo della paziente nel corso degli ultimi 12 anni.”).
2.8. Le posizioni delle parti
divergono sugli aspetti economici legati alla determinazione del grado dell’invalidità,
aspetti economici la cui modifica giustificherebbe, secondo l’amministrazione,
la riduzione al 32% della rendita in vigore.
Trattandosi del reddito
da valido, nella decisione formale del 10 luglio 2018, poi confermata in
sede di opposizione, la CO 1 l’ha quantificato in fr. 45'628 (anno di
riferimento 2018), precisando che “… la base è costituita dal CCNL per la
sezione alberghiera, rispettivamente dal salario minimo per collaboratori senza
apprendistato” (doc. 288, p. 3), così come già aveva fatto al momento della
costituzione della rendita in vigore (cfr. doc. 199, p. 2).
Da parte sua, la
ricorrente sostiene che, qualora non fosse rimasta vittima del noto infortunio,
essa avrebbe sì continuato a lavorare nella ristorazione ma avrebbe pure
intrapreso una formazione professionale in quell’ambito, migliorando in tal
modo la propria posizione reddituale. Concretamente, a suo avviso, il reddito
da valido andrebbe quindi determinato in base alla categoria salariale II (“Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale
di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica o una
formazione equivalente”) prevista dal CCNL per l’industria alberghiera e
della ristorazione (salario minimo mensile di fr. 3'718) (cfr. doc. I, p. 6
s.).
Al riguardo, il TCA rileva
innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono
modificati a tal punto da giustificare una revisione, il grado d'invalidità
deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera
corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità
(DTF 141 V 9 consid. 6.1 e riferimenti ivi menzionati; cfr. anche la STF
9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2). Ne consegue che il reddito da
valido dell’assicurata deve essere stabilito senza riferimento al calcolo
effettuato in precedenza, tanto più che esso è oggetto di contestazione.
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido) è decisivo stabilire
quanto essa guadagnerebbe, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, se non fosse divenuta invalida, tenuto conto delle sue capacità
professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato
nel modo più concreto possibile e, di regola, ci si fonderà sull'ultimo
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione
dei salari (DTF 139 V 28 consid. 3.3.2; 135 V 58 consid. 3.1 con riferimenti).
Tuttavia, in circostanze particolari, ci si può scostare da questo valore e
ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura
dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica (cfr. DTF 134 V 322 consid.
4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1 con riferimenti). In tale contesto, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha avuto modo di stabilire che i salari medi
pagati in un settore hanno, di regola, la precedenza sulle retribuzioni fissate
nei contratti collettivi di lavoro (STFA I 424/05 del 22 agosto 2006 consid. 4;
I 450/04 del 6 ottobre 2005 consid. 5.1; I 475/01 del 13 giugno 2003 consid.
4.3 e I 379/84 del 2 aprile 1985 consid. 3b pubblicata in: RCC 1986 p. 434 s.).
In concreto, secondo
questo Tribunale, non si giustifica l'uso - che rimane eccezionale - dei dati
derivanti dal CCL di categoria. Fosse rimasta attiva nel settore della
ristorazione, nel 2018 l’insorgente avrebbe accumulato un’esperienza quasi
ventennale, ciò che esclude l'utilizzo dei valori minimi previsti nel CCL di
categoria (in questa prospettiva cfr. pure la STF 8C_227/2019 del 13 settembre
2019). Di conseguenza, il reddito da valido deve essere determinato in
applicazione dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano dalla
rilevazione della struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di
statistica (di seguito: RSS).
Ora, l’avv. RA 1 pretende
che, senza il danno alla salute, la sua patrocinata sarebbe sicuramente
avanzata professionalmente, migliorando in tal modo la propria posizione salariale.
Secondo la giurisprudenza,
il reddito che potrebbe realizzare l’assicurato senza invalidità è di principio
stabilito senza prendere in considerazione le possibilità teoriche di sviluppo
professionale o di promozione, a meno che degli indizi concreti rendano molto
verosimile che esse si sarebbero realizzate. Ciò potrebbe essere il caso se il
datore di lavoro ha lasciato intendere una simile prospettiva d’avanzamento o
ha fornito delle assicurazioni in questo senso. Per contro, delle semplici
dichiarazioni d’intento da parte dell’assicurato non sono sufficienti;
l’intenzione di progredire sul piano professionale deve essersi infatti
manifestata mediante dei passi concreti, quali la frequentazione di un corso,
l’inizio di studi oppure lo svolgimento di esami (cfr. STF
8C_145/2012 del 9 novembre 2012 consid. 3.1 e 3.2,8C_839/2010 del 22 dicembre
2010 consid. 2.2.2.2,8C_938/2009 del 23 settembre
2010 consid. 6.2, 8C_530+533/2009 del 1° dicembre 2009 consid. 7.2). Questi
principi si applicano anche agli assicurati giovani. Se non si può pretendere che venga fornita la prova
piena, una formazione professionale deve, in ogni caso, essere “nachweislich
geplant” già al momento dell’insorgenza del danno alla salute, al fine di
evitare speculazioni (cfr. SVR 2010 UV 13 p. 51ss. consid. 4.2 e
riferimenti ivi citati; STF 8C_380/2012
del 2 maggio 2013 consid. 2).
Nel caso di
specie, dal documento denominato “Scheda di segnalazione CAFPS (Gerra Piano)”,
risulta che RI 1, dopo aver frequentato la scuola elementare, ha
conseguito il diploma di scuola media non senza fatica (ripetizione del primo
anno, interruzione del terzo a causa della sua espulsione dalla sede di __________
e conclusione del ciclo di studio presso la sede di __________). In seguito, non
ha imparato una vera e propria professione ma ha svolto svariate attività
lavorative (per 2-3 anni ausiliaria di pulizie alle dipendenze della ditta __________,
per 10 mesi cameriera presso il __________ di __________, per 8 mesi operaia
presso la __________ di __________ e, infine, dal settembre 2001, cameriera
presso il ristorante __________ di __________, lavoro che le piaceva ma che è
stata costretta a interrompere a causa dell’infortunio accaduto il 21 ottobre 2001;
doc. 203, p. 4).
Ora, in queste condizioni,
mancando già prima dell’infortunio degli indizi concreti a favore di un
perfezionamento professionale (e, quindi, di un conseguente avanzamento
salariale), il TCA non può seguire la tesi del rappresentante della ricorrente.
Sulla scorta di quanto
precede, questa Corte deve pertanto ritenere che, esercitando un’attività
semplice di tipo fisico o manuale nel settore della ristorazione, RI 1 avrebbe
potuto realizzare, nel 2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7 in cui il TF ha
stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più recenti disponibili al
momento del rilascio della decisione su opposizione, in casu quelli del
2016), un salario mensile lordo pari a fr. 3'900 (per un’occupazione a tempo
pieno - cfr. tabella RSS TA 1, p.to 55-56 [“Servizi di alloggio e di
ristorazione”], livello di qualifica 1.
Riportando questo dato su
42.4 ore, esso ammonta a fr. 4'134 mensili oppure a fr. 49'608
per l'intero anno (fr. 4'134 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (cfr. la
tabella T1.2.10: “Indice dei salari nominali, Donne 2011-2018”), un reddito
annuo di fr. 49'983.81, importo che corrisponde al reddito da valido.
2.9. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle
sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.
Nella prima sentenza di
principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da
invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,
conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle
statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i
salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme
delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione
addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di
permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione
è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una
deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle
varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima
sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale
procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il
giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello
degli organi dell'assicurazione.
Nella seconda sentenza di
principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da
invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL
(“Descrizione dei posti di lavoro”).
In quella sede, la nostra
Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,
l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei
posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza
dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più
basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.
L’Alta Corte,
relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente
applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali
nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla
struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori
desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle
grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I
222/04).
In una sentenza
32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del
20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido
conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario
medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va
ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la
valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.
326-327) (…)”.
Con sentenza 8C_399/2007
del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la
questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore
fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di
regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.
6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza
pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto
rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto
per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per
una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e
professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che
incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione
a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e
professionali.
Questa giurisprudenza è
stata confermata dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5.
2.10. Nella presente fattispecie, la
CO 1 ha stabilito il reddito da invalido facendo capo ai salari statistici
contenuti nella tabella RSS TA 1 2014, media totale, livello di
competenze 2, donne, aggiornati al 2018, con la precisazione che essa non
avrebbe considerato il “… salario percepito dall’assicurata alle dipendenze
dell’impresa di proprietà del coniuge, il reddito non apparendo plausibile.
Parimenti si giustifica prendere spunto dal diploma da lei conseguito.” (cfr.
doc. 288, p. 3).
Con l’impugnativa,
l’insorgente presenta più soluzioni per determinare il reddito da invalido,
l’una subordinata all’altra.
In primo luogo, a suo
avviso, il reddito senza invalidità corrisponderebbe al reddito da lei
effettivamente percepito, lavorando alle dipendenze dell’azienda ortofrutticola
del marito con un pensum del 50% (fr. 12’000/anno, donde una rendita del
76%).
In secondo luogo, il grado
d’invalidità andrebbe stabilito in applicazione del metodo del raffronto
percentuale, donde il diritto a una rendita del 50%.
In terzo luogo, il reddito
da invalido andrebbe determinato applicando i salari statistici previsti nella
tabella RSS TA1 2014, media totale, livello di competenze 1, donne,
aggiornati al 2018, operando poi una riduzione del 50% in ragione della soltanto
parziale capacità lavorativa residua e del 15% almeno a titolo di deduzione
sociale (fr. 22'818.67).
In quarto
luogo, il reddito da invalido corrisponderebbe a quello ritenuto
dall’amministrazione (fr. 30'955.61), sul quale occorrerebbe però applicare una
riduzione sociale del 15% almeno (fr. 26'312.25) (doc. I, p. 7 s.).
Il TCA rileva innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza, una delle condizioni necessarie affinché la
perdita di guadagno concreta possa essere considerata perdita di guadagno
computabile, è quella che l'interessato eserciti un'attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua
capacità di lavoro residua. Se ciò non è il caso, l’assicurato può essere obbligato
a lasciare il suo posto di lavoro o persino a mettere fine alla sua attività
indipendente a profitto di un’attività più rimunerata o ancora ad accettare un
impiego che lo costringa a cambiare domicilio, tutto ciò in virtù del suo
obbligo di ridurre il danno risultante dall’invalidità (cfr. STF 8C_771/2011 del 15 novembre 2012 consid. 3 e i riferimenti
ivi menzionati).
In concreto - così come
verrà meglio dimostrato nel prosieguo - il reddito conseguito dalla ricorrente
nell'ambito della sua attività (ridotta) alle dipendenze della ditta del marito,
non può determinare il reddito da invalido, non potendosi ritenere che, in
ossequio alla summenzionata giurisprudenza, RI 1 sfrutti in maniera completa e
ragionevolmente esigibile la sua restante capacità lavorativa. Stante ciò, le
prime due soluzioni proposte dall’insorgente non possono essere prese in
considerazione (in questo senso, si veda la STF 8C_313/2018 del 10 agosto 2018 in cui il TF si è distanziato
dalla sentenza cantonale nella misura in cui il grado dell’invalidità era stato
determinato mediante raffronto percentuale, allorquando su un mercato
equilibrato del lavoro l’assicurato avrebbe potuto meglio sfruttare la sua
capacità lavorativa residua dal profilo economico).
D’altro canto, secondo il
parere degli specialisti interpellati dall’istituto assicuratore convenuto, la
ricorrente potrebbe sfruttare la sua residua capacità lavorativa (del 50%) in
attività adeguate, alternative a quella precedentemente esercitata, in
particolare in attività d’ufficio/amministrazione/contabilità (e ciò anche
in considerazione del certificato cantonale di contabilità da lei conseguito
nel frattempo e dell’esperienza maturata lavorando alle dipendenze dell’azienda
del marito).
Alla luce di quanto
precede, il TCA ritiene che il reddito da invalido possa essere determinato con
maggior precisione applicando i dati salariali relativi al ramo economico 77-82
(“Attività amministrative e di servizi di supporto”) di cui alla tabella
RSS TA 1, anziché la media totale così come lo propongono le parti (cfr. supra).
A proposito della
questione di sapere se, in concreto, va applicato il livello di competenze 1
(come lo sostiene l’assicurata) oppure il livello di competenze 2 (come lo
pretende la CO 1), è utile segnalare che a partire dalla 10a edizione della RSS
(RSS 2012), gli impieghi sono classificati per professione in funzione del tipo
di lavoro che è generalmente eseguito. L’accento è pertanto posto sul genere di
attività che la persona interessata è in grado di svolgere in funzione delle
sue qualifiche (livello delle sue competenze) e non più sulle qualifiche in
quanto tali. Sono dunque stati definiti quattro livelli di competenza in
funzione di nove gruppi di professioni e del tipo di lavoro, della formazione
necessaria per praticare la professione e dell’esperienza professionale (cfr.
tabella TA 1_skill_level della RSS 2012; DTF 142 V 178 consid. 2.5.3). Il livello
1 è il più basso e corrisponde alle mansioni fisiche e manuali semplici,
mentre il livello 4 è il più elevato e raggruppa le attività che
richiedono la risoluzione di problemi compositi e l’assunzione di decisioni
complesse, che presuppongono un’ampia conoscenza fattuale e teorica in un
ambito specifico (ne fanno parte, ad esempio, i direttori, i quadri di
direzione e i gerenti, come pure le professioni intellettuali e scientifiche).
Tra questi due estremi figurano le professioni dette intermedie (livelli 3 e
2). Il livello 3 implica delle attività pratiche complesse che
necessitano ampie conoscenze in un ambito specifico (in particolare, i tecnici,
i supervisori, gli intermediari o il personale infermieristico). Il livello
Considerandi
2.
si riferisce alle attività pratiche come la vendita, la cura delle
persone, l’elaborazione dei dati e l’amministrazione, l’utilizzo di macchinari
e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza e la guida di veicoli
(cfr. STF 9C_370/2019 del 10 luglio 2019 consid. 4.1 e
riferimenti ivi citati).
Secondo questo Tribunale,
il conseguimento da parte dell’assicurata del diploma di contabile cantonale al
termine di una formazione biennale, non può essere banalizzato, come tenta invece
di farlo il suo patrocinatore (cfr. doc. I, p. 4). In questo senso, dalla
risposta 4 novembre 2014 fornita dal Consiglio di Stato a un’interrogazione della
deputata Maristella Polli e cofirmatari si apprende che il corso di
preparazione all’esame cantonale di contabilità consente l’acquisizione di conoscenze
contabili equivalenti a quelle trattate in un apprendistato di commercio
triennale.
Stante ciò, occorre
ritenere che l’ottenimento del suddetto diploma, così come l’attività pluriennale
(almeno in parte di natura amministrativa) svolta alle dipendenze
dell’azienda del marito, collochino l’insorgente in una situazione superiore
rispetto al livello di competenze 1, categoria riservata agli assicurati che
svolgono soltanto delle attività fisiche o manuali semplici (in questo senso,
si veda la STF 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.3, in cui l’Alta Corte
ha giudicato applicabile il livello di competenze 2 a un assicurato al
beneficio di un diploma di aiuto-contabile e che aveva effettuato soltanto uno
stage pratico di 6 mesi presso il servizio di contabilità di un ente pubblico).
Utilizzando i dati forniti
dalla tabella RSS TA 1, l’assicurata, svolgendo nel 2016 un’attività del ramo “attività
amministrative e di servizi di supporto”, implicante un livello di competenze 2,
avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'889.
Riportando questo dato su 41.9 ore, esso ammonta a fr. 5'121.80 mensili oppure
a fr. 61'461.60 per l’intero anno (fr. 5'121.80 x 12 mesi). Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2018 (cfr. la tabella
T1.2.10: “Indice dei salari nominali, Donne 2011-2018”), un reddito annuo di fr.
61'809.60.
Siccome la capacità
lavorativa residua di RI 1 è limitata al 50%, il reddito statistico da invalido
deve essere ridotto in proporzione e si attesta quindi a fr. 30'904.80.
Per quel che concerne la
deduzione sociale, il TCA ricorda che la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della
particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,
nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non
possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in
lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello
medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul
salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
La CO 1 non ha applicato
alcuna deduzione sociale sul reddito statistico da invalido (cfr. doc. 288, p.
3.
e doc. III, p. 6).
Da parte sua, la
ricorrente pretende che il reddito in questione vada ridotto del 15% almeno (doc.
I, p. 7).
A questo proposito, va
segnalato che la giurisprudenza federale ha precisato che allorquando un
assicurato è in grado di lavorare sull’arco dell’intera giornata ma con un
rendimento ridotto, quest’ultimo aspetto lo si considera già nel determinare la
capacità lavorativa, di modo che non vi è spazio per operare un’ulteriore
riduzione legata agli impedimenti funzionali all’origine del diminuito
rendimento (cfr. STF 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.1.2 e i
riferimenti ivi menzionati). Nella presente fattispecie, dalla documentazione medica
agli atti emerge che la capacità lavorativa residua del 50%, è da intendere
quale presenza sul posto di lavoro durante tutto il giorno, ma con un rendimento
ridotto (in questo senso, si veda soprattutto il doc. 166, p. 26). Ciò non
giustifica quindi l’applicazione di una riduzione sociale.
Questo Tribunale non
ravvede altre circostanze personali o professionali, certamente non l’età
dell’assicurata, 38 anni al momento del rilascio della decisione impugnata -,
che potrebbero entrare in linea di conto a titolo di deduzione sociale.
Il reddito da invalido
ammonta dunque a fr. 30'904.80.
Ora, confrontando i fr. 30'904.80
al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla
salute, e cioè fr. 49'983.72, risulta che ella subisce una perdita di guadagno del
38.
%, arrotondata al 38%, a dipendenza dei postumi residuali
dell’infortunio assicurato.
Adempiute le condizioni di
cui all’art. 17 cpv. 1 LPGA (in particolare, la giurisprudenza ammette
l’intervento di una “notevole modificazione”, allorquando il grado
dell’invalidità si modifica di almeno 5 punti percentuali - cfr. DTF 140
V 85 consid. 4.3 e 133 V 545 consid. 6.2), la rendita d’invalidità in vigore
(49%) deve essere ridotta al 38% (e non al 32%, così come deciso dall’amministrazione)
a far tempo dal 1° agosto 2018.
In queste condizioni, il
ricorso interposto dall’assicurata va parzialmente accolto.
2.11
Parzialmente vincente in
causa, l’assicurata, rappresentata da un avvocato, ha diritto a ripetibili
parziali (cfr. art. 61 lett. g LPGA), quantificate in fr. 2'000.
Con riferimento alla
relativa pretesa ricorsuale (indennità di fr. 7'000 almeno), il TCA si limita a
osservare che la nota d’onorario prodotta sub doc. D comprende il lavoro
svolto dal rappresentante nel quadro della procedura amministrativa (e
non di quella giudiziaria).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La decisione su
opposizione impugnata è annullata.
§§ L’assicurata
ha diritto a una rendita d’invalidità del 38% a decorrere dal 1° agosto 2018.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà
all’assicurata, patrocinata da un avvocato, l’importo di fr. 2'000 (IVA
inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti