Lexipedia

Decisione

35.2019.40

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 settembre 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in

particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente

possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,

U 133/02; DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U

202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio

2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto

come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer,

Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re

M.).

Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per

la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non

potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più

verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza

preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella

causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF

125 V 195).

Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato

quale un'ipotesi possibile.

Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere

soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).

Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle

assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il

giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA

del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001

nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del

Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U349 pag. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142

consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC

1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21;

1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).

Occorre ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha

carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore

esterno straordinario: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla

salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si

sarebbe potuto produrre.

Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI

1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).

In simili condizioni, nell’evenienza concreta, visto

che, l’assicurato non è riuscito a identificare il corpo duro, anche nel caso

in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il

grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno

straordinario.

In particolare non si può escludere che nel riso ci

fossero dei grani duri non cotti. Il ricorrente medesimo nell'atto ricorsuale

ha indicato di aver constatato fra pezzi di dente, riso e sangue la presenza di

un granello scuro (cfr. doc. I).

Il riso, in effetti, prima di essere confezionato,

viene sottoposto a diverse fasi di lavorazione, dalla pulitura fino alla

brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimento operativi,

www.altaristorazione.com.). Secondo la generale esperienza della vita, quindi,

in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri sfuggiti

all'operazione di selezione degli stessi.

Va, peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a

formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in

modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a

un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto

meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre

1999 nella causa S., U 200/99).

In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in

RAMI 1999 U 349 pag. 477 l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi

rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso

all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia

in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno

straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato

come un sassolino. (…)”

In una sentenza 35.2015.13

del 5 maggio 2015 il TCA ha negato il carattere infortunistico ad un assicurato

che “a pranzo, mordendo un pezzo di salame, si è rotto un molare”:

" (…) La

Considerandi

questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno

straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 27 settembre 2014.

Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art.

4.

LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.

Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte

constata che sia nell’annuncio d’infortunio, che nel questionario sottoposto

all’assicurato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura

del dente è avvenuta dopo avere morsicato un salamino.

L’assicurato non ha saputo indicare cosa ha provocato tale

rottura, in altre parole, par usare i termini utilizzati dal tribunale

federale, non ha individuato il corpus delicti (cfr. consid. 2.6).

In simili condizioni, non essendo possibile ritenere

accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come

esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un

fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di

prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V

305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).

Vista la severa giurisprudenza federale riprodotta

al consid. 2.6., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione

impugnata. (…)”

In una sentenza 36.2016.66

del 6 dicembre 2016 il TCA ha ritenuto non provata l’esistenza di un elemento

esterno straordinario nel caso di un assicurato che aveva affermato di essersi

rotto un dente a causa di un sassolino contenuto in un panino integrale, senza

tuttavia produrre o descrivere in maniera precisa e dettagliata l’oggetto in

questione.

2.7

Nella concreta evenienza,

nell’annuncio d’infortunio del dicembre 2018, come già menzionato nei fatti, è

stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un ossicino

contenuto in una fetta di salame (cfr. doc. 1 e 2)

Il ricorrente, il 4

gennaio 2019, ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore

LAINF resistente.

Il tenore delle domande e

delle relative risposte è il seguente:

" (…)

2.1

Com’è avvenuto l’incidente?

Descrizione dettagliata e

particolareggiata della dinamica dell’infortunio:

Durante aperitivo di fine anno

offerto dal __________ di __________ ai __________ ho morsicato una fetta di

salame nostrano: un frammento di osso contenuto in esso ha fatto da cuneo nel

premolare dx alto che si è rotto.

2.2

Se ha

mangiato un alimento, chiediamo di specificare nome e composizione

dell’alimento:

(inclusivo in caso di frutta con

nocciolo, snocciolata non snocciolata)

Salame nostrano.

2.3

Lei ha conservato il corpo duro in questione?

□ Sì Ä No

Descriva l’oggetto (che cosa esattamente? Grandezza?

Ecc.)

Frammento duro (osso) all’interno del salame.

2.4

Ha inghiottito l’oggetto?

Ä Sì □ No.

(…)” (doc. 17)

Alla luce di queste

indicazioni fornite dallo stesso assicurato il TCA constata che il “corpus

delicti” non è stato individuato in quanto è stato inghiottito.

Neppure il testimone dott.

__________ è stato in grado di descrivere l’oggetto in questione (cfr. doc. H e

consid. 1.4).

In applicazione della

giurisprudenza federale riassunta e riprodotta al consid. 2.6 e analogamente a

quanto stabilito nella STCA 35.2015.13 del 5 maggio 2015, questo Tribunale, non

può quindi che confermare la decisione su opposizione del 15 febbraio 2019 in

quanto non è stata formulata la prova dell’esistenza di un elemento esterno

straordinario, senza dover sentire il dentista curante dott. __________ (cfr.

doc. G).

Al riguardo va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

2.8

Infine, va ricordato che

l’Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a

causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura

di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2

lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr.

STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti