35.2019.40
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2 settembre 2019Italiano26 min
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Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.40
dc/sc
Lugano
2 settembre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 15 febbraio 2019 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 dicembre 2018 il __________
ha annunciato alla CO 1 (di seguito: CO 1) un infortunio nel quale è incorso RI
1, __________ dell’__________ di __________.
L’evento, intervenuto il
14 dicembre 2018 alle ore 18:00, è stato così descritto:
" Masticazione
accidentale di un ossicino in una fetta di salame durante l’aperitivo natalizio
dei __________ del __________ di __________.” (cfr. Annuncio d’Infortunio bagatella,
cfr. doc. 1 e doc. 2)
1.2. Con decisione su opposizione
del 15 febbraio 2019, l’assicuratore contro gli infortuni ha confermato la
precedente decisione del 14 gennaio 2019 (cfr. doc. 18) ed ha rifiutato di
versare delle prestazioni LAINF, argomentando:
" (…)
5.) Nel caso concreto, l'assicurato indica che mentre mangiava una
fetta di salame nostrano, un frammento di osso contenuto in esso abbia
causato la rottura del dente. Il presunto frammento di osso è stato ingoiato. Ciò
non consente di descrivere in maniera precisa e dettagliata il "corpus
delicti", ovvero il fattore esterno straordinario. Infatti,
l'assicurato non ha potuto vedere il presunto frammento di osso poiché
quest'ultimo stato ingoiato. Di conseguenza la presenza di un fattore esterno
straordinario non può essere dimostrata con il grado della probabilità
preponderante, motivo per cui ci troviamo confrontati ad un'assenza di prova e
quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 8C_215/2013, U 252/02, U
64/02, U 229/01, U 63/91).
6.) Vista la severa giurisprudenza federala riprodotta, la CO 1
non è tenuta a versare prestazioni secondo la LAINF e ci vediamo costretti a
respingere l'opposizione del 25 gennaio 2019.
7.) Da ultimo, per quanto riguarda la richiesta di riconoscere
un'indennità per le spese legali, si osserva innanzitutto che secondo l'art. 52
cpv. 3 LPGA la procedura d'opposizione è gratuita e che di regola non vengono
accordate ripetibili. A ciò si aggiunge che di principio, soltanto nel caso in
cui l'opposizione viene accolta, l'assicurato, rappresentato da un avvocato, ha
diritto al rimborso delle ripetibili (cfr. art. 61 LPGA). Tutto ciò considerate
ne segue che la richiesta di indennizzare le spese legali di CHF 500.00 deve
essere respinta. (…)” (Doc. A)
1.3. Contro la decisione su
opposizione, l’assicurato ha fatto inoltrare un tempestivo ricorso al TCA.
Il suo patrocinatore ha
innanzitutto così descritto l’evento in questione e i suoi effetti:
" (…)
RI 1 ha subito un infortunio ad un dente in conseguenza alla
masticazione di un ossicino che indebitamente si trovava in una fetta di
salame.
L'infortunio è avvenuto durante l'aperitivo natalizio dei __________
del __________ di __________ in data 14 dicembre 2018; diversi testimoni erano
presenti tra questi il __________ dott. __________.
Il frammento di osso rimasto nella fetta di salame ha fatto da
cuneo ed ha causato la rottura del premolare destro alto (mascella superiore
nr. 14).
Quale intervento di riparazione si è reso necessario un consulto
d'urgenza, l'impianto di una corona provvisoria in resina e di una successiva
corona definitiva VMK.
Per l'intervento prospettato il dott. __________ di __________ ha redatto
un preventivo in data 4 gennaio 2019.
Il costo dell'intervento prospettato è indicato in CHF 3409.20
(vedi doc. D).
In data 14 gennaio 2019 il medico ha precisato a __________ che
l'intervento che sarà definitivamente richiesto potrà essere determinato con
precisione solamente dopo avere effettuato l'allungamento della corona clinica
(vedi doc. G). (…)” (Doc I pag. 2)
Il rappresentante
dell’assicurato, dopo avere affermato che esiste il fattore straordinario in
quanto siamo in presenza di “un oggetto che di solito non fa parte del relativo
alimento”, ritiene che non sia possibile rifiutare di versare le prestazioni in
quanto il “corpus delicti” è stato ingoiato dall’assicurato. Al riguardo egli sottolinea
quanto segue:
" (…)
L'impossibilità di produrre il "corpus delicti",
ingoiato dal ricorrente, non deve condurre alla conclusione propugnata da CO 1.
All'infortunio erano presenti diversi testimoni.
Che il danno si sia verificato a seguito della masticazione di una
fetta di salame è quindi assodato. Si produce al riguardo una dichiarazione del
dott. __________ di __________, __________ di __________ presente all'aperitivo
e (per altro) professionalmente dentista.
Che il danno sia compatibile con la masticazione di un elemento
duro abitualmente estraneo ad una fetta di salame è pure assodato da quanto il
dott. __________ ha scritto in data 14 gennaio 2019 (vedi doc. H).
4.
Visto quanto precede, si chiede di accogliere il presente ricorso.
Nessun altro fattore avrebbe potuto causare l'infortunio verificatosi. La
dimostrazione dell'elemento esterno straordinario è quindi data. (…)” (Doc. I
pag. 3-4)
1.4. Nella sua risposta del 1°
aprile 2019 la CO 1 propone di respingere il ricorso. Dopo avere ricordato che
la giurisprudenza federale e cantonale esige che il “corpus delicti” venga
descritto in maniera precisa, l’assicuratore LAINF si è così espresso sulle
dichiarazioni scritte prodotte dal rappresentante dell’assicurato:
" (…)
6.a) Con il ricorso il ricorrente presenta un nuovo documento del
Dr. __________, Medico Dentista SSO STMD, __________ (doc. G) e una
testimonianza scritta del Dr. __________, Dr. med. dent. dipl. fed. e __________
del comune di __________ (doc. H).
6.b) Il Dr. __________ ha affermato: "Mi preme farvi
notare che sussistono tutti e cinque i requisiti necessari affinché un evento
traumatico possa essere riconosciuto come infortunio ossia si tratta di
un'azione repentina, involontaria, lesiva, dovuta a un fattore esterno e
straordinario."(cfr. doc. G).
6.c) Il Dr. __________ invece nella sua testimonianza scritta si è
espresso nei seguenti termini: "Con la presente confermo di aver
assistito all'infortunio ad un dente del __________ dell'__________ del __________
di __________, signor RI 1, in occasione dell'aperitivo con i __________, in
data 14 dicembre 2018. Il Signor RI 1 era accanto a me stava mangiando del
salame. Quando il fatto è successo, mi si è subito rivolto manifestando la sua
preoccupazione. Io stesso, a titolo benevolo, gli ho detto di venire nel mio
studio per togliere la parte rotta (parete palatinale) che gli avrebbe causato
dei seri problemi durante la notte, e così ho fatto." (doc. H).
6.d) Ora, per quanto riguarda l'affermazione del Dr. __________,
si osserva che quest'ultimo, a posteriori e partendo dalla diagnosi, non
fornisce delle indicazioni su che cosa abbia effettivamente rotto il dente. Il
medico curante, partendo dalla diagnosi presume quella che potrebbe essere stata
la causa e ciò, come si è appurato, nel diritto delle assicurazioni sociali è
inammissibile.
6.e) Per quanto riguarda invece il testimone, il Dr. __________ si
rileva che quest'ultimo non può in alcun modo portare elementi a sostegno della
natura del corpo duro che avrebbe leso il dente del ricorrente. Nemmeno lui è
stato in grado di individuare il "corpus delicti". Infatti, il
__________ ha unicamente potuto accertare che il signor RI 1 era accanto a lui
e stava mangiando del salame e che era successo qualcosa che ha causato la sua
preoccupazione.
7.) Riassumendo, la presunzione dell'assicurato siccome le
indicazioni del dentista e del testimone non consentono di descrivere in
maniera precisa e dettagliata il "corpus delicti" e di
conseguenza la presenza di un fattore esterno straordinario non pub essere dimostrata
con il grado della probabilità preponderante. Ne segue che ci troviamo
confrontati con un'assenza di prova e quindi, l'inesistenza giuridica
dell'infortunio (U 64/02, U 229/01, U 63/91).
8.) Vista la severa giurisprudenza federala riprodotta, la CO 1
non è tenuta a versare prestazioni secondo la LAINF. (…)” (Doc. III)
1.5. Il 9 aprile 2019 il
patrocinatore dell’assicurato, nel termine di 10 giorni assegnato dal TCA per
presentare eventuali altri mezzi di prova, si è così espresso:
" (…)
1) La presenza di un elemento duro (verosimilmente un frammento
d'osso) in una fetta di salame è un fattore straordinario come
le scaglie di ossa in una salsiccia (circostanza già qualificata tale dalla
giurisprudenza). Nessun dubbio al riguardo.
2) Avendo inghiottito la fetta di salame contenente un elemento
duro (tecnicamente il "corpus delicti") lo stesso non è oggi disponibile.
Le conseguenze dell'inaspettata presenza di un tale anomalo
elemento, immediatamente accertate dal testimone (__________
__________, per altro medico dentista di professione – vedi doc. H), permettono
tuttavia di avere conferma della bontà di quanto descritto nella denuncia
d'infortunio.
3) Il dott. __________ è a disposizione per
essere interpellato qualora necessitassero ulteriori precisazioni.” (Doc. V)
2.1. Questa Corte è chiamata a
stabilire se l’istituto assicuratore convenuto era legittimato a negare il
proprio obbligo a prestazioni in relazione alla lesione dentaria occorsa
all’assicurato il 14 dicembre 2018, oppure no.
2.2. Secondo l'art. 6 cpv. 1 LAINF,
per quanto non altrimenti previsto dalla legge, le prestazioni assicurative
sono concesse in caso d'infortunio professionale, d'infortunio non
professionale e di malattie professionali.
2.3. L'art. 4 LPGA così definisce
l'infortunio:
" È
considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario,
apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la
salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte."
Questa definizione
riprende, nella sostanza, quella che era prevista all'art. 9 cpv. 1 OAINF -
disposizione abrogata dall'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
dell'11 settembre 2002 (RU 2002 3914), in vigore dal 1° gennaio 2003 -, di modo
che la relativa giurisprudenza continua ad essere applicabile (cfr. RAMI 2004 U
530 pag. 576).
Cinque sono dunque gli
elementi costitutivi essenziali dell'infortunio:
" - l'involontarietà
- la repentinità
- il danno alla salute (fisica, mentale o psichica)
- un fattore causale esterno
- la straordinarietà di tale fattore."
(cfr.
Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA),
Losanna 1992, p. 44-51)
Scopo
della definizione è di tracciare un chiaro confine tra infortunio e malattia.
2.4. Si evince dalla nozione
stessa di infortunio che il carattere straordinario non concerne gli effetti
del fattore esterno ma unicamente il fattore esterno in quanto tale (cfr. RAMI
2000 U 374, p. 176).
Pertanto, è irrilevante il
fatto che il fattore esterno abbia causato delle affezioni gravi o inabituali.
Il fattore esterno è
considerato come straordinario quando eccede, nel caso concreto, il quadro
degli avvenimenti e delle situazioni che si possono, obiettivamente, definire
quotidiane o abituali (DTF 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid. 1a, 118 V 61
consid. 2b, 118 V 283 consid. 2a; RAMI 1993 p. 157ss, consid. 2a).
2.5. L’Alta Corte federale ha
avuto modo di definire le condizioni alla cui realizzazione è condizionata
l'ammissione del carattere straordinario in caso di lesione dentaria.
Sono, in particolare,
stati considerati come fattori esterni straordinari una scaglia di osso in una
salsiccia, un frammento di guscio di noce in un pane alle noci o in una torta
alle noci oppure ancora il sassolino in un preparato a base di riso (DTF 112 V 205 consid.
3b; RAMI 1999 U 349, p.
477ss., 1992 U 144 p. 83 consid. 2b, 1988 K 787 p. 420 consid. 2b).
Per contro, non sono stati
considerati elementi esterni straordinari un chicco di mais non scoppiato nei popcorn,
un nocciolo di ciliegia in una torta confezionata con ciliege non snocciolate
oppure una scaglia di cartilagine in una salsiccia (RAMI 1988 K 787 p. 420
consid. 2b; STFA U 63/91 del 16 gennaio 1992 non pubbl.; RAMI 1992 U 144, p. 83
consid. 2a e p. 84 consid. 2c, 1993 K 921 p. 156 ss., consid. 2b).
L’Alta Corte nemmeno ha
ritenuto quale fattore esterno straordinario il residuo di un proiettile nella
carne di selvaggina (cfr. STFA U 367/04 del 18 ottobre 2005 consid. 4.3 in RAMI
2006 U 572, p. 84 ss.), né il nocciolo di ciliegia in un cioccolatino
denominato “Griotte au Kirsch” (cfr. STFA U 8/06 del 13 marzo 2006) o un
pezzo di frutta molto dura in una barretta alimentare (cfr. STF U 252/02 del 30
marzo 2004).
Pronunciandosi in merito a
una fattispecie in cui un’assicurata ha subito una lesione dentaria masticando
una scheggia di un guscio di frutti di mare mentre mangiava una pizza ai frutti
di mare non sgusciati, la nostra Massima Istanza non ha, poi, riconosciuto
l'intervento di un fattore esterno straordinario (cfr. STFA U 305/02 del 26
febbraio 2004).
Il TFA è giunto alla
medesima conclusione in un caso in cui un’assicurata si è rotta un dente
mangiando una pizza surgelata alle olive nella quale si trovava un’oliva non
snocciolata (cfr. STFA U 454/04 del 14 febbraio 2006).
Il Tribunale federale ha negato
il carattere straordinario del fattore esterno (e, quindi, l’esistenza di
un infortunio ai sensi di legge), trattandosi del consumo di un’insalata verde
contenente olive verdi non snocciolate (cfr. STF 8C_893/2014 del 27 gennaio
2015 consid. 3.5), del consumo di una “Cesar salad” contenente noci,
rispettivamente dei croûtons di pane alle noci arrostiti (cfr. SVR 2016
UV Nr. 17 p. 52 s.) oppure ancora del consumo di spugnole essiccate acquistate in un supermercato che contenevano un sassolino
(cfr. SVR 2017 UV Nr. 18 p. 61s.).
Questa giurisprudenza è stata
riconfermata e riassunta in una sentenza 8C_191/2018 del 21 dicembre 2018,
pubblicata in SVR 2019 UV Nr. 25, trattandosi di un assicurato che durante la
consumazione di un’insalata pronta all’uso, ha morso l’oliva non snocciolata e
si è fratturato un dente. La persona interessata ha motivato la richiesta di
assunzione dei costi di riparazione della lesione dentaria sostenendo che l’imballaggio
dell’insalata raffigurava delle olive snocciolate. Per questa ragione, essa
poteva credere che nell’insalata non si trovassero olive con il nocciolo, di
modo che sarebbe dato il fattore esterno straordinario, elemento costitutivo dell’infortunio.
Tutte le istanze, compreso il Tribunale federale hanno rigettato questa tesi
per il motivo che nel testo sull’imballaggio non si parlava di olive
snocciolate. Siccome un’insalata si trovano sovente olive intere, la persona
assicurata doveva aspettarsi di trovare un nocciolo. Non si è perciò in
presenza di un infortunio (consid. 3-5).
In una sentenza 35.2017.63
del 2 ottobre 2017 il TCA ha negato l’esistenza di un infortunio nel caso di un
assicurato che aveva affermato di essersi rotto un dente, mangiando una
porzione di corn flakes in cui si trovava un chicco di mais non
lavorato.
2.6. Per quanto concerne il
fattore esterno straordinario, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale),
chinandosi a più riprese su fattispecie in cui la presenza di un corpo estraneo
non era stata accertata, ha sempre escluso il carattere infortunistico
della lesione dentaria.
Ad esempio nella
sentenza U 229/01 del 21 febbraio 2003 (cfr. consid. 2.6. in fine), l’Alta
Corte ha stabilito che il semplice fatto di presumere che la lesione dentaria
si sia prodotta a causa di un corpo duro, non appartenente all'alimento
ingerito (Müesli), non è sufficiente per provare l'esistenza del fattore
straordinario.
In una
pronunzia K 207/00 del 26 settembre 2001, il TFA ha sancito che la rottura di
un ponte mangiando del pane alle noci non costituiva un infortunio, in quanto,
non avendo accertato la presenza di un corpo estraneo in questo alimento, la
verosimiglianza preponderante dell'esistenza di un fattore esterno
straordinario non era stata provata.
In una
sentenza K 202/00 del 18 settembre 2001, il Tribunale federale delle
assicurazioni, nel caso di un'assicurata che mangiando del pane semi-bianco si
era rotta un dente, ha deciso che non si era trattato di un infortunio, poiché
la causa esterna e straordinaria non era stata provata. L'assicurata infatti non
aveva visto il corpo solido e duro che sosteneva di aver trovato e che
ignorandone l'identità, aveva ingoiato.
In
un'altra sentenza U 87/03 del 3 ottobre 2003, il TFA ha stabilito che un
assicurato che si era rotto un dente mangiando un'insalata non era stato
vittima di un infortunio. Infatti l'assicurato sostenendo di aver gettato
subito via l'oggetto duro che avrebbe morso, senza esaminarlo, non ha
dimostrato con grado di verosimiglianza preponderante che l'oggetto morso era
un corpo estraneo all'alimento.
In
una sentenza U 243/04 del 22 giugno 2005, la nostra Massima Istanza ha ribadito
che per poter procedere alla necessaria valutazione e determinare se l'oggetto
all'origine di una lesione dentaria faccia o meno usualmente parte
dell'alimento consumato, occorre avantutto che il corpo estraneo possa
essere individuato.
In una sentenza U 67/05
del 24 maggio 2006, il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che aveva
accusato la rottura di un dente mangiando una “tartiflette au
reblochon et aux pommes de terre”, ha ritenuto
che l’esistenza di un fattore esterno straordinario non fosse stata
sufficientemente dimostrata, per il motivo che egli aveva dedotto
trattarsi di un pezzetto d’osso semplicemente in base al dolore risentito e
alla piccola scaglia riscontrata successivamente.
L’Alta Corte
è giunta alla medesima conclusione in una sentenza 8C_1034/2009 del 28 luglio
2010, concernente un’assicurata che mangiando un risotto, aveva avvertito un
forte scricchiolio sotto il dente, seguito da intensi dolori sino alla radice,
ma che non aveva notato nulla di visibile ad occhio nudo.
La stessa
soluzione è stata adottata in una sentenza 9C_995/2010 del 1° dicembre 2011,
riguardante il caso di un assicurato che si era rotto un dente mentre mangiava
dei fagiolini a casa di un amico, per il motivo che egli non era “… in nessun
modo riuscito a indicare chiaramente la natura di un eventuale corpo estraneo
trovantesi nei fagiolini consumati”.
In
quest’ultima pronunzia, il TF ha in particolare sottolineato che:
" A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione,
non senza tuttavia ribadire che per ammettere l'esistenza di un fattore esterno
straordinario in caso di lesione di un dente non basta la semplice presunzione
che il danno dentario si sia prodotto dopo avere masticato un corpo estraneo duro
(RAMI 2004 n. U 515 pag. 421 [U 64/02] consid. 2.2). Questa conclusione vale
sia se la persona interessata dichiara di avere masticato un corpo estraneo o
qualcosa di duro, sia se crede di avere identificato l'oggetto. Il Tribunale
federale (delle assicurazioni) ha infatti a più riprese affermato che se le
indicazioni della persona assicurata non consentono di descrivere in maniera
precisa e dettagliata il "corpus delicti", l'autorità amministrativa
(o il giudice in caso di controversia giudiziaria) non è in grado di emettere
un giudizio attendibile sulla natura del fattore in causa, e ancor meno sul
carattere straordinario dello stesso. A ciò si aggiunge che in fase di
consultazione al progetto di modifica della LAINF era stato proposto, per
prevenire il rischio di abusi, che l'assicurazione infortuni non concedesse più
prestazioni per le lesioni dentarie connesse con la masticazione e che, pur
avendo scartato una simile ipotesi, il Consiglio federale ha comunque ricordato
che gli abusi vanno prevenuti applicando un maggior rigore nell'esame del
diritto alle prestazioni nel singolo caso di specie (v. sentenza citata
8C_1034/2009 consid. 4.3 con riferimenti; FF 2008 4716).“
Su
questo argomento, si veda il contributo del giudice federale emerito A. Borella,
nello studio "La giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni
sulla nozione di infortunio" pubblicato in "Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali", ed. CFPG e Helbing & Lichtenhahn, 2006,
p. 7s..
In una sentenza
8C_251/2018 del 20 giugno 2018 il Tribunale federale ha ritenuto non provata
l’esistenza di un elemento esterno straordinario nel caso di un assicurato che
si era rotto un dente mentre mangiava un gratin di patate e che aveva ingoiato
un oggetto duro (descritto come un sassolino).
Il TCA ha applicato questa
giurisprudenza, ad esempio, in una sentenza 35.2004.51 del 10 dicembre 2004 a
proposito di un assicurato che aveva affermato di avere masticato un piccolo
corpo estraneo mangiando del riso:
" (…) Infatti,
anche volendo ritenere fondata la versione dell'assicurato fornita con
l'opposizione e il ricorso (cfr. doc. Z-8; I), alla luce della (severa)
giurisprudenza (cfr. consid. 2.7.) le pretese dello stesso non possono, in ogni
caso, trovare accoglimento.
Come visto sopra (cfr. consid. 2.8., 2.9.), l’assicurato, sia
nell’opposizione che nell’atto ricorsale, da una parte, ha precisato di avere
visto il corpo estraneo al riso, dall’altra, tuttavia, ha ammesso di non sapere
cosa fosse, se un sassolino, o un piccolo pezzo di metallo o qualche altra
sostanza dura.
L’insorgente non è riuscito a caratterizzare il tipo di sostanza
che sarebbe stata all'origine della lesione dentaria (cfr. doc. Z-8; I).
Il ricorrente, inoltre, ha asserito di non aver conservato il
tovagliolo dove avrebbe sputato il resto del dente e il citato corpo duro (cfr.
doc. I).
Al riguardo è utile evidenziare che secondo la giurisprudenza
tocca all'assicurato rendere verosimile, nei limiti della probabilità
preponderante, l'esistenza, in concreto, di tutti gli elementi costitutivi
d'infortunio.
Nell'ambito del diritto delle assicurazioni sociali la procedura è
retta dal principio inquisitorio (cfr. SVR 2001 KV nr. 50 pag. 145; SVR 1995
AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF
117 V 282; STFA del 10 marzo 2003 nella causa D.-Y., C 162/01) - concretizzato
all'art. 61 cpv. 1 lett. c LPGA (cfr. U. Kieser, op. cit., ad art. 61 N. 59
pag. 617) - secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati dal giudice. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha tuttavia
più volte ricordato come questo principio non sia assoluto, atteso che la sua
portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della
causa (cfr. DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; DTF 117 V 261; DTF 116
Fatti
V 26 consid. 3c), e come il dovere processuale di collaborazione comprenda in
particolare l'obbligo delle parti di portare - ove ciò fosse ragionevolmente
possibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le
conseguenze della carenza di prove (cfr. STFA del 4 luglio 2003 nella causa M.,
U 133/02; DLA 2002 pag. 178 (179); STFA del 7 dicembre 2001 nella causa M., U
202/01; STFA del 18 settembre 2001 nella causa W., C 264/99; STFA del 9 maggio
2001 nella causa Z., P 36/00; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).
L'autorità amministrativa e il giudice devono considerare un fatto
come provato, unicamente quando sono convinti della sua esistenza (Kummer,
Grundriss des Zivilprozessrechts, IV. ed., Berna 1984, p. 136; F. Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, II. ed., p. 278 cifra 5; STFA 27.8.1992 in re
M.).
Nell'ambito delle assicurazioni sociali, il giudice si basa, per
la sua decisione, salvo disposizione contraria della legge, sui fatti che, non
potendo essere stabiliti in maniera irrefutabile, appaiono come i più
verosimili, cioè su quelli che presentano un grado di verosimiglianza
preponderante (cfr. SVR 2001 KV Nr. 50 pag. 145, STFA del 15 gennaio 2001 nella
causa P.-B., C 49/00; STFA del 28 novembre 2000 nella causa S., H 407/99; DTF
125 V 195).
Non è, quindi, sufficiente che un fatto possa essere considerato
quale un'ipotesi possibile.
Fra tutti gli elementi di fatto allegati, il giudice deve ritenere
soltanto quelli che sembrano più probabili (cfr. DTF 121 V 208 consid. 6b).
Va, pure, ricordato che non esiste, nel diritto delle
assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il
giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (cfr. STFA
del 14 settembre 2003 nella causa R., C 281/02; STFA del 26 settembre 2001
nella causa S. Organisation de santé contro G. e Tribunal administratif del
Canton Ginevra, K 207/00; RAMI 1999 U349 pag. 478 consid. 2b; DTF 115 V 142
consid. 8b; 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; 112 V 32 consid. 1a; RCC
1986 p. 201 consid. 2c; 1984 p. 468 consid. 3b; 1983 p. 249; RAMI 1985 p. 21;
1984 p. 269 consid. 1; STFA 27.8.1992 in re M.).
Occorre ancora segnalare che, per stabilire se un evento ha
carattere d'infortunio, occorre, di regola, accertare direttamente il fattore
esterno straordinario: non basta inferirne l'esistenza partendo dal danno alla
salute nell'assunto che, senza l'azione di quel fattore, il danno non si
sarebbe potuto produrre.
Questo procedimento induttivo, di regola, non è ammesso (cfr. RAMI
1990 p. 46ss consid. 2; STCA 30.12.1991 in re M).
In simili condizioni, nell’evenienza concreta, visto
che, l’assicurato non è riuscito a identificare il corpo duro, anche nel caso
in cui si potesse riconoscere il fattore esterno, non sarebbe dimostrato con il
grado della probabilità preponderante che si sia trattato di un fattore esterno
straordinario.
In particolare non si può escludere che nel riso ci
fossero dei grani duri non cotti. Il ricorrente medesimo nell'atto ricorsuale
ha indicato di aver constatato fra pezzi di dente, riso e sangue la presenza di
un granello scuro (cfr. doc. I).
Il riso, in effetti, prima di essere confezionato,
viene sottoposto a diverse fasi di lavorazione, dalla pulitura fino alla
brillatura (cfr. F. Bisanti, Il riso, Suggerimento operativi,
www.altaristorazione.com.). Secondo la generale esperienza della vita, quindi,
in un piatto di riso possono trovarsi dei chicchi scuri duri sfuggiti
all'operazione di selezione degli stessi.
Va, peraltro, rilevato che allorché un assicurato si limita a
formulare delle dichiarazioni non particolarmente definite, senza descrivere in
modo preciso e dettagliato il "corpus delicti", non si può giungere a
un'affidabile conclusione circa il tipo di fattore di cui si è trattato e tanto
meno in merito alla straordinarietà dello stesso (cfr. STFA del 20 dicembre
1999 nella causa S., U 200/99).
In una sentenza del 21 aprile 1999 nella causa C., pubblicata in
RAMI 1999 U 349 pag. 477 l'Alta Corte ha sì considerato che il fatto di essersi
rotto un dente con un sassolino mangiando un preparato a base di riso
all'estero in un Paese in via di sviluppo costituisce un infortunio, tuttavia
in quella fattispecie è stato riconosciuto l'intervento di un fattore esterno
straordinario, in quanto l'elemento esogeno era stato chiaramente identificato
come un sassolino. (…)”
In una sentenza 35.2015.13
del 5 maggio 2015 il TCA ha negato il carattere infortunistico ad un assicurato
che “a pranzo, mordendo un pezzo di salame, si è rotto un molare”:
" (…) La
Considerandi
questione contestata è circoscritta all'esistenza di un elemento esterno
straordinario nel cibo che l'assicurato stava mangiando il 27 settembre 2014.
Gli altri elementi costitutivi dell'infortunio ai sensi dell'art.
4.
LPGA sono, in effetti, manifestamente realizzati.
Chiamata a pronunciarsi nella presente fattispecie, questa Corte
constata che sia nell’annuncio d’infortunio, che nel questionario sottoposto
all’assicurato dall’amministrazione (cfr. consid. 2.7) si legge che la rottura
del dente è avvenuta dopo avere morsicato un salamino.
L’assicurato non ha saputo indicare cosa ha provocato tale
rottura, in altre parole, par usare i termini utilizzati dal tribunale
federale, non ha individuato il corpus delicti (cfr. consid. 2.6).
In simili condizioni, non essendo possibile ritenere
accertata, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante (come
esposto precedentemente, la semplice possibilità non basta), l'esistenza di un
fattore esterno straordinario, questo Tribunale deve constatare l'assenza di
prove o di indizi e, quindi, l'inesistenza giuridica dell'infortunio (DTF 114 V
305ss consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b).
Vista la severa giurisprudenza federale riprodotta
al consid. 2.6., il TCA non può che confermare la decisione su opposizione
impugnata. (…)”
In una sentenza 36.2016.66
del 6 dicembre 2016 il TCA ha ritenuto non provata l’esistenza di un elemento
esterno straordinario nel caso di un assicurato che aveva affermato di essersi
rotto un dente a causa di un sassolino contenuto in un panino integrale, senza
tuttavia produrre o descrivere in maniera precisa e dettagliata l’oggetto in
questione.
2.7
Nella concreta evenienza,
nell’annuncio d’infortunio del dicembre 2018, come già menzionato nei fatti, è
stato indicato che la frattura del dente ha avuto luogo a causa di un ossicino
contenuto in una fetta di salame (cfr. doc. 1 e 2)
Il ricorrente, il 4
gennaio 2019, ha compilato un questionario sottopostogli dall’assicuratore
LAINF resistente.
Il tenore delle domande e
delle relative risposte è il seguente:
" (…)
2.1
Com’è avvenuto l’incidente?
Descrizione dettagliata e
particolareggiata della dinamica dell’infortunio:
Durante aperitivo di fine anno
offerto dal __________ di __________ ai __________ ho morsicato una fetta di
salame nostrano: un frammento di osso contenuto in esso ha fatto da cuneo nel
premolare dx alto che si è rotto.
2.2
Se ha
mangiato un alimento, chiediamo di specificare nome e composizione
dell’alimento:
(inclusivo in caso di frutta con
nocciolo, snocciolata non snocciolata)
Salame nostrano.
2.3
Lei ha conservato il corpo duro in questione?
□ Sì Ä No
Descriva l’oggetto (che cosa esattamente? Grandezza?
Ecc.)
Frammento duro (osso) all’interno del salame.
2.4
Ha inghiottito l’oggetto?
Ä Sì □ No.
(…)” (doc. 17)
Alla luce di queste
indicazioni fornite dallo stesso assicurato il TCA constata che il “corpus
delicti” non è stato individuato in quanto è stato inghiottito.
Neppure il testimone dott.
__________ è stato in grado di descrivere l’oggetto in questione (cfr. doc. H e
consid. 1.4).
In applicazione della
giurisprudenza federale riassunta e riprodotta al consid. 2.6 e analogamente a
quanto stabilito nella STCA 35.2015.13 del 5 maggio 2015, questo Tribunale, non
può quindi che confermare la decisione su opposizione del 15 febbraio 2019 in
quanto non è stata formulata la prova dell’esistenza di un elemento esterno
straordinario, senza dover sentire il dentista curante dott. __________ (cfr.
doc. G).
Al riguardo va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
2.8
Infine, va ricordato che
l’Alta Corte, basandosi sulla dottrina medica che distingue le ossa dai denti a
causa della loro diversa struttura, ha già avuto modo di negare che la rottura
di un dente possa essere assimilata a una frattura ai sensi dell'art. 9 cpv. 2
lett. a OAINF (a partire dal 1° gennaio 2017: art. 6 cpv. 2 lett. a LAINF) (cfr.
STFA del 6 aprile 1990 nella causa L.; RAMI 1993 K 921 p. 156 ss.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti