35.2019.42
Discussa l'entità della menomazione dell'integrità. Rinvio degli atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna, data l'esistenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la fondatezza del parere del consulente medico. Discussa pure esistenza di una violazione del diritto di essere sentito
25 maggio 2020Italiano27 min
della pelle ritenuti non migliorabili chirurgicalmente (vedi rapporto Dr. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.42
mm/DC/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 31 luglio 2005, RI 1,
nata nel 1943, a quel tempo dipendente della Fondazione __________ di __________
in qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli
infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di un incidente
della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo vertebrale di
L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma distorsivo
cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato con
sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V.
dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio
cerebri.
L’istituto assicuratore ha
riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le
prestazioni di legge.
1.2. Con due distinte decisioni
formali, datate entrambe 28 gennaio 2008, poi confermate in sede di
opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alla cura
medica, siccome da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da
attendersi un notevole miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche
e ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 66% a far
tempo dal 1° febbraio 2008, nonché di un’indennità per menomazione
all’integrità (IMI) del 35%.
Con sentenza 35.2008.54+55
del 29 settembre 2008, questo Tribunale ha annullato le decisioni su
opposizione impugnate, ritenuto che, al momento in cui l’amministrazione ha
posto termine alle prestazioni di corta durata, lo stato di salute
infortunistico dell’assicurata non poteva essere considerato stabilizzato,
esistendo ancora un significativo margine di miglioramento mediante ulteriori
provvedimenti terapeutici. Gli atti sono quindi stati retrocessi alla CO 1
affinché definisse il diritto alle prestazioni a contare dal 1° febbraio 2008.
La pronunzia appena citata
è cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Con decisione formale del 20
maggio 2016, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurata una rendita
d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° novembre 2013, calcolata quale rendita
complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF, corrispondente a un importo di fr.
2’674/mese. Trattandosi dell’IMI, la CO 1 ha precisato che la relativa
decisione sarebbe stata presa in separata sede, una volta conosciute le
risultanze del richiesto approfondimento medico.
Il 13 marzo 2017, la CO 1
ha parzialmente accolto l’opposizione interposta nel frattempo dall’avv. RA 1
per conto dell’assicurata, nel senso che, a modifica della decisione formale,
ha riconosciuto un’IMI del 45%.
Con pronunzia 35.2017.45
del 23 ottobre 2017, il TCA ha parzialmente accolto l’impugnativa
dell’assicurata nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è
stata annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché procedesse
ai sensi dei considerandi. In quel giudizio, questa Corte ha accertato che,
riducendo il grado d’invalidità, l’assicuratore aveva di fatto peggiorato la
posizione dell’assicurata (reformatio in pejus), senza però concederle
la possibilità di ritirare l’opposizione. D’altro canto, trattandosi dell’IMI,
pronunciandosi sull’entità della menomazione dell’integrità con la decisione su
opposizione, la CO 1 aveva privato RI 1 del suo diritto di opposizione previsto
dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.
Anche questa sentenza è
cresciuta incontestata in giudicato.
1.4. Dopo aver esperito gli
accertamenti del caso, in data 31 ottobre 2018, l’istituto assicuratore ha
emanato una decisione formale mediante la quale ha confermato che
all’assicurata spetta un’IMI del 45% (doc. 9). Sul diritto alla rendita
d’invalidità, esso si è pronunciato con decisione separata.
A seguito dell’opposizione
interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 10, p. 6), in data 30
gennaio 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima
decisione (doc. 11).
1.5. Con tempestivo ricorso del 12
marzo 2019, RI 1, sempre rappresentata dalla figlia avv. RA 1, ha chiesto
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in
particolare quanto segue:
" (…).
… in punto alla determinazione dell’IMI, il Perito dopo aver
abbastanza correttamente accertato che i postumi dell’evento 31 luglio 2005
ammontano al 90% equivalente de facto a una paraplegia completa, ha deciso di
applicare la scure della decurtazione di 1/3 lineare. Ma non solo. Previa
decurtazione di un altro terzo, 30%, per non avere l’incontinenza urinaria!? Il
perito ha così applicato una doppia decurtazione di 1/3, ovvero di 2/3 sulla
totalità dei danni da egli rettamente stabilita. Ora, soprattutto quest’ultima
piroetta dell’incontinenza che la ricorrente dovrebbe scontare, non risulta per
nulla chiara né tanto meno supportata da una norma, o prassi o giurisprudenza
che sia. Nulla. Solo decisione discrezionali del perito di CO 1. Che ovviamente
non sono accettabili e che vengono contestate totalmente.
La decurtazione di 1/3 applicata per le pretese condizioni di
degenerazione preesistenti è altrettanto contestata per tutti i motivi innanzi
già esposti, segnatamente in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza 29
settembre 2008 di questa illustre Corte (cfr. doc. AA inc. cit.).
Ne discende che l’IMI netta corrisponde al 100% ovvero al 90%.
Tutte le decurtazioni risultano errate ed illegali.” (doc. I, p. 13 s.)
1.6. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
1.7. Nel prosieguo, vi sono stati
ulteriori scambi di allegati ma in nessuno di essi è stato discusso il tema
dell’entità della menomazione dell’integrità (cfr. doc. VII, IX, XI, XIII, XV,
XVII, XIX e XXI).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2. La ricorrente è rappresentata
dall’avv. RA 1. Nel Foglio Ufficiale n. __________2019 del __________ 2019 p. __________
figura che “la Commissione per l’avvocatura comunica che con decisione __________
2019 l’avv. RA 1, con indirizzo professionale in __________, è stata radiata
dal Registro cantonale degli avvocati sulla base dell’11 LAvv.”.
Considerato che innanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni non vige il monopolio degli avvocati
per la rappresentanza degli assicurati e rilevato che la rappresentante della
ricorrente è cognita nelle assicurazioni sociali avendo già agito in passato in
questo ambito, il TCA può esaminare il ricorso senza ulteriori formalità.
nel merito
2.3. Sul piano formale,
l’insorgente ravvede una violazione del proprio diritto di essere sentito nel
fatto che la CO 1 abbia interpellato il dott. __________ senza concederle il
diritto di partecipare all’assunzione di tale mezzo di prova.
Giusta l’art. 44 LPGA, se
per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito
indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per
motivi fondati e presentare controproposte (a proposito dei diritti di
partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).
Dalle tavole processuali
emerge che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 9
settembre 2016 e il 24 luglio 2018 ha periziato l’assicurata per conto
dell’assicuratore resistente. Lo specialista appena citato è stato incaricato
direttamente, senza seguire la procedura prevista dall’art. 44 LPGA (cfr. i
doc. 6 e 8). Egli va dunque trattato alla stregua di un consulente medico
interno all’amministrazione.
Fatti
I rapporti elaborati dal
dott. __________ non possono dunque essere qualificati quali perizie elaborate
da un esperto indipendente. L’art. 44 LPGA non può qui trovare applicazione
e un obbligo a garantire il diritto di essere sentito non può pertanto
risultare da questa disposizione di legge (cfr., in proposito, DTF 136 V
117 consid. 3.4).
Visto quanto
precede, non rimane che da chiedersi se il diritto di essere sentito
dell’assicurata, sia stato violato in altro modo.
L'art. 29
cpv. 2 Cost. e l’art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere
sentite. Giusta la seconda frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono
obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante
opposizione.
Secondo la
giurisprudenza, la limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla
LPGA consiste soltanto nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono
essere oggetto di opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi
preliminarmente sulla decisione prevista; i restanti aspetti del diritto
costituzionale non sono interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid.
4). Nelle procedure che si concludono con decisioni suscettibili d’opposizione,
l’assicuratore non è tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata
prima di procedere all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid.
7).
Nella fattispecie di cui
alla DTF 132 V 368 - emanata a un momento in cui la procedura di opposizione
era prevista anche in materia di assicurazione per l’invalidità -, il Tribunale
federale non ha ammesso l’esistenza di una violazione del diritto di essere
sentito, sebbene l’Ufficio AI avesse emanato la propria decisione senza
preliminarmente consentire alla persona assicurata di prendere posizione sulla
perizia __________ da esso ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata
pronunzia federale).
In
concreto, dagli atti si evince, da una parte, che la patrocinatrice della
ricorrente è venuta a conoscenza del referto 2 gennaio 2017 del consulente
medico in questione già nel quadro della procedura sfociata nell’emanazione
della decisione su opposizione del 13 marzo 2017, poi annullata con la sentenza
35.2017.45 del 23 ottobre 2017, dunque prima che venisse rilasciata la
decisione formale del 31 ottobre 2018 e, dall’altra, che quello del 31 agosto
2018 le è invece stato trasmesso unitamente alla decisione formale del 31
ottobre 2018.
In queste condizioni, in
ossequio ai dettami giurisprudenziali esposti in precedenza, non può essere
ammesso che la CO 1 abbia violato il diritto di essere sentito dell’assicurata
(violazione che avrebbe potuto riguardare, tutt’al più, le modalità con le
quali l’amministrazione ha acquisito il referto 31 agosto 2018 del dott.
__________). Occorre del resto rilevare che, ricevuto il rapporto in questione
unitamente alla decisione formale, la patrocinatrice della ricorrente ha potuto
far valere ampiamente le proprie
ragioni sia con l’opposizione sia con l’impugnativa presentata al TCA, autorità
di ricorso che gode di piena cognizione.
2.4. L’oggetto della lite è
circoscritto all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatrice la
ricorrente.
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.5. L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se
l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.6. Giusta l'art. 36 cpv. 2
OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36 cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308
ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.7. L’INSAI ha allestito una
serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.8. Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato alla
ricorrente un’IMI del 45% (cfr. doc. 11, p. 6).
Questo il tenore
dell’apprezzamento elaborato dal consulente medico appena citato il 9 settembre
2016:
"
(…).
Le considerazioni e le quantificazioni espresse nel
rapporto del 12.4.2007 attinenti alla spalla destra e al gomito destro
mantengono tuttora la loro validità:
- Il quadro clinico
attinente al gomito destro non risulta essere significativamente peggiorato.
- In presenza di una endoprotesi
viene fatto riferimento al quadro clinico pre-operatorio.
Assenza inoltre allo
stato attuale di indizi clinici che lascino sospettare uno scollamento della
protesi della spalla destra.
- IMI lorda per il gomito
destro 5%, netta 2.5%.
- IMI lorda per la spalla
destra 20%, netta 10%.
Ginocchio sinistro in presenza di una pan-gonartrosi
(prima dell’intervento di impianto di protesi: con riferimento alla tabella 5
estratto LAINF edizione Suva 2000 si giustifica il riconoscimento di una IMI
lorda del 20%, in equivalenza a un’artrosi di medio-grave entità, tuttavia
migliore rispetto ad un’artrodesi (bloccaggio completo) articolare.
Nessuna riduzione per fattori preesistenti non
infortunistici.
Rachide lombare: quadro clinico complessivo paragonato
a uno stato dopo frattura con deformazione segmentale superiore a 21°, scala
funzionale del dolore +++ con significativa limitazione funzionale residuale.
Con riferimento alla tabella 7 estratto LAINF edizione Suva 2001, tenuto conto
del prolungamento della spondilodesi l’indennità per menomazione dell’integrità
lorda viene quantificata nella misura del 40%.
Deduzione di 1/3 in relazione con il quadro
degenerativo pluri-segmentale preesistente: IMI netta 27.5%.
L’insieme dei reperti cicatriziali, quelli al viso
troppo numerosi e con direzioni parzialmente contrarie alle linee di tensione
della pelle ritenuti non migliorabili chirurgicalmente (vedi rapporto Dr. __________
del 25.01.2006), giustifica il riconoscimento di una IMI lorda quantificata
nella misura del 5% paragonabile al massimo alla metà dell’amputazione di un
lobo auricolare.
Nessuna riduzione di fattori preesistenti non
infortunistici.
L’insieme aggiornato dei postumi infortunistici lordi
riportati dalla signora RI 1 in occasione dell’evento del 31.7.2005 ammonta
quindi al 90%, equivalente de facto a una paraplegia completa: gomito dx 5% +
spalla destra 20% + ginocchio sinistro 20% + schiena 40% + cicatrici 5%.
Facendo un confronto orizzontale, il quadro
complessivo dei postumi infortunistici riportati dalla signora RI 1 risulta
essere migliore rispetto ad una paraplegia completa. Questo in considerazione
non solo dell’autonomia degli spostamenti (transfert dal letto e dipendenza da
una sedia a rotelle), ma anche nel controllo degli sfinteri (urinario e
fecale), nella protezione della pelle (prevenzione dalle ulcere di pressione),
…
Con riferimento alla tabella 9 estratto LAINF edizione
Suva del 2001 l’indennità per menomazione dell’integrità riconosciuta per una
incontinenza urinaria ammonta al 30%.
Ritengo quindi ragionevole considerare l’entità
complessiva dei postumi infortunistici lordi riportati dalla signora RI 1
Considerandi
riconducibili all’evento del 31.7.2005 in equivalenza ai 2/3 di una paraplegia
completa: riduzione della IMI lorda di 1/3.
Senza la riduzione di 1/3 legata al confronto
orizzontale, considerata la ponderazione dei fattori extra-infortunistici la
quantificazione della IMI netta riconducibile all’evento del 31.7.2005
ammonterebbe al 65%: gomito dx 2.5% + spalla destra 10% + ginocchio sinistro
20% + schiena 27.5% + cicatrici 5%.
Tenuto conto del versamento già avvenuto del 35% il
peggioramento dei postumi infortunistici giustificherrebbe il riconoscimento di
una IMI netta aggiuntiva del 30%.
Adottando la riduzione di 1/3 ritenuta in seguito al
confronto orizzontale della quantificazione lorda dei postumi infortunistici,
considerando la ponderazione dei fattori extra-infortunistici la IMI netta
complessiva ammonterebbe al 45% (65%-1/3, arrotondato).
Tenuto conto del versamento già avvenuto del 35%, il
peggioramento dei postumi infortunistici giustificherebbe il riconoscimento di
una IMI netta aggiuntiva del 10%.” (doc.
6, p. 12 s.)
Il
dott. __________ si è di nuovo pronunciato in merito alla menomazione
dell’integrità a margine della visita fiduciaria del 24 luglio 2018, quindi
successivamente al peggioramento sfociato nell’intervento chirurgico del
dicembre 2016, esprimendo le seguenti considerazioni:
" (…) Nessun
cambiamento della quantificazione della IMI attinente al rachide, della
ponderazione dei fattori extra-infortunistici, così come dell’IMI lorda
complessiva e netta riconducibili all’evento del 31.7.2005.” (doc. 8, p. 11)
2.9
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,
consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (=
SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),
la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle
dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,
a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha
precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria
sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che
tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato
redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione
del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR
2002.
IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U
252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
2.10
Chiamata ora
a pronunciarsi, questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla
valutazione enunciata dal consulente medico della CO 1, specialista proprio
nella materia che qui interessa e con alle spalle un’ampia esperienza nella
medicina assicurativa, innanzitutto nella misura in cui egli quantifica in un
90% l’IMI lorda (5% per il gomito destro, 20% per la spalla destra, 20% per il
gomito sinistro, 40% per la problematica interessante il rachide lombare e 5%
per le cicatrici), aspetto che del resto la ricorrente neppure contesta (cfr.
doc. I).
D’altro canto, il TCA può
seguire il dott. __________ anche laddove afferma che l’IMI lorda stabilita per
il gomito destro, per la spalla destra e per il rachide lombare deve essere
decurtata, rispettivamente, del 50% per le prime due e del 33.3% per l’ultima,
e ciò per tenere conto dello stato morboso preesistente all’infortunio
assicurato.
Al riguardo, è utile segnalare
che, secondo l’art. 36 cpv. 2 LAINF, le
rendite d’invalidità, le indennità per menomazione all’integrità e le rendite
per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte
è solo in parte imputabile all’infortunio (prima frase). Per la riduzione delle
rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non
pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).
Partendo
dal principio che l’assicurazione contro gli infortuni interviene soltanto per
le conseguenze d’infortuni, l’art. 36 cpv. 2 prima frase LAINF prevede la
possibilità di ridurre le indennità per menomazione dell’integrità in caso di
menomazioni causate da fattori estranei all’infortunio (ad esempio, uno stato
morboso preesistente). L’applicazione di questa disposizione presuppone
tuttavia che l’infortunio e l’evento non assicurato abbiano causato
congiuntamente un danno alla salute e che i disturbi risultanti dai fattori
assicurati e non assicurati coincidano (cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, Art. 25
LAINF, n. 22).
Il
Tribunale federale ha inoltre precisato che la seconda frase dell’art. 36 cpv.
2.
LAINF non è applicabile alle indennità per menomazione dell’integrità (SVR
2008.
UV n. 6 p. 19). Ne discende che questa prestazione può essere ridotta in
ragione di uno stato preesistente, anche se quest’ultimo non aveva alcuna
incidenza sulla capacità di guadagno della persona assicurata prima
dell’infortunio.
Giusta
l’art. 47 OAINF, l’entità della riduzione delle rendite e delle indennità per
menomazione dell’integrità per cause estranee all’infortunio è determinata in
funzione dell’incidenza di queste cause in esito al danno alla salute o al
decesso, la situazione personale ed economica dell’avente diritto potendo
peraltro essere presa in considerazione.
La
riduzione può avvenire deducendo il valore della parte estranea all’infortunio
dal valore globale del danno oppure abbassando il valore globale del danno in
proporzione all’incidenza causale degli eventi non assicurati sulla menomazione
dell’integrità totale (Th. Frei/J.P. Bleuer, Evaluation
d’atteintes à l’intégrité multiples, Suva Medical 2012, p. 207).
Nel caso concreto,
dal referto 2 gennaio 2017 dello specialista interpellato dall’__________
risulta che gli accertamenti radiologici avevano messo in luce delle
preesistenze e meglio, per quanto riguarda la spalla destra, “… la
presenza di importanti alterazioni degenerative dell’articolazione
acromio-clavicolare, così come di importanti e progredite degenerazioni
muscolo-tendinee attinenti al sopra-spinato, alla porzione craniale del
sub-scapolare e all’infra-spinato”, per quanto concerne il rachide lombare,
“…, oltre alla frattura recente del corpo vertebrale L4, anche e in particolare
un canale spinale stretto così come delle alterazioni degenerative
pluri-segmentali” e, trattandosi del gomito destro, “…, oltre alla
frattura sotto-capitale della testa del radio, (…), la presenza di numerose
ossificazioni peri-articolari, non solo al compartimento radiale ma
praticamente in tutti i compartimenti del gomito.” (doc. 6, p. 10).
Proprio
perché figuravano già sul materiale iconografico relativo agli esami compiuti
nei mesi immediatamente successivi all’infortunio (doc. 6; in questo senso si
vedano le risultanze dell’artro-RMN della spalla destra del 9 settembre 2005,
la RMN della colonna lombare dell’11 agosto 2005 e la radiografia del gomito
destro del 31 luglio 2005), è poco verosimile che le alterazioni degenerative
in questione possano essere state causate da quest’ultimo evento e, pertanto,
vanno ritenute preesistenti allo stesso.
Ciò
giustifica la riduzione delle corrispondenti indennità in virtù dell’art. 36
cpv. 2 prima frase LAINF, posto che le componenti infortunistica e morbosa non
sono chiaramente scindibili tra loro.
Dopo riduzione, l’IMI
globale netta ammonta quindi al 64.5% (2.5% per il gomito destro, 10% per la
spalla destra, 20% per il ginocchio sinistro, 27% per il rachide lombare e 5%
per le cicatrici).
Secondo
questa Corte, l’apprezzamento del dott. __________ non risulta invece
pienamente convincente per quanto riguarda le modalità con le quali ha ponderato
eseguita il risultato della somma dei tassi di menomazione.
Dal
suo referto del 9 settembre 2016 risulta che egli ha riportato al 60% il tasso
globale del 90% dopo averlo confrontato con il tasso di menomazione previsto in
caso di paraplegia completa (90% secondo la tabella delle menomazioni
dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF). Ritenendo che lo stato di
salute di RI 1 fosse meno grave rispetto a quello di un paraplegico completo,
il medico fiduciario della CO 1 ha ridotto del 30% il tasso globale,
percentuale corrispondente all’indennità che la tabella 9 edita dalla Divisione
di medicina assicurativa dell’__________ prevede in caso d’incontinenza
urinaria (problematica che l’assicurata non presenta ma che fa parte delle
complicanze direttamente legate alla paraplegia).
Al riguardo, va rilevato che
il metodo del confronto incrociato - consistente nel valutare se il risultato è
corretto ed equo per rapporto ad altre menomazioni dell’integrità che figurano
nella scala di cui all’allegato 3 all’OAINF, in genere si compara la somma con
una posizione di questa scala o delle tabelle edite dall’INSAI (ad esempio, in
caso di alterazione dell’uso di una gamba, della funzione della vescica e della
funzione sessuale, la somma sarà posta in relazione con il valore previsto in
caso di paraplegia; cfr. Th. Frei/J.P. Bleuer, art. cit., nota 50) -, è in
effetti previsto dalla giurisprudenza federale (RAMI 1998 p. 235 ss.).
Va tuttavia precisato che,
secondo autorevole dottrina, tale metodo deve giocare un ruolo secondario e
conviene procedere a delle modifiche solo con cautela e, in ogni caso, dopo
averle giustificate in maniera convincente, in particolare laddove sono
presenti delle menomazioni indipendenti le une dalle altre. Delle combinazioni
sono peraltro possibili nella misura in cui una parte delle menomazioni
presenta delle interazioni, ciò che giustifica che il loro valore totale venga
corretto, mentre l’altra parte presenta delle alterazioni senza legame con le
restanti menomazioni, ciò che consente un’addizione senza correzione (cfr. Th.
Frei/J.P. Bleuer, art. cit., p. 206 s.).
Nella concreta evenienza, come
già detto in precedenza, il procedere scelto dal consulente medico
dell’assicuratore non risulta scevro da critiche, innanzitutto nella misura in
cui ha corretto la somma di tutte le menomazioni di cui è portatrice RI 1,
riducendola di 1/3. In effetti, se le menomazioni al rachide lombare e al
ginocchio sinistro interagiscono tra loro in quanto sono entrambe suscettibili
di limitare l’assicurata nell’utilizzo degli arti inferiori, esse appaiono
invece indipendenti rispetto a quelle interessanti il gomito e la spalla destra
nonché alle cicatrici.
D’altro canto, e a
prescindere da quanto precede, non convince neppure la circostanza che il dott.
__________, ai fini del confronto incrociato, abbia comparato la situazione
della ricorrente a quella di un paraplegico completo, il quale, a causa della
lesione del midollo spinale, non è in grado né di muovere né di percepire le
proprie gambe, con coinvolgimento di determinati organi, quali la vescica. In
effetti, così facendo, egli ha sì considerato le menomazioni interessanti la
colonna lombare e il ginocchio sinistro, ma certo non quelle riguardanti l’arto
superiore destro (gomito e spalla) e le cicatrici.
Tutto ben considerato, nel caso di specie, sono dunque dati
dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza dei rapporti medici sui quali
l’istituto assicuratore resistente ha fondato la propria decisione di assegnare
all’insorgente un’indennità del 45%.
In esito a quanto precede,
questo Tribunale non può quindi confermare la decisione su opposizione
impugnata. Gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ordini
una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il grado della
menomazione dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente e, sulla base
delle relative risultanze, decida nuovamente in merito all’indennità che le
spetta.
2.11
L’insorgente,
vincente in lite è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la
questione di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.
Per
giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato
che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di
un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso
un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un obbligo
di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287, consid. 4),
parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o altrimenti
familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con riferimenti).
Nella
concreta evenienza, l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della
presente procedura ricorsuale, ragione per cui, trattandosi inoltre di persona
cognita nella materia (cfr. supra, consid. 2.2.), nulla osta
all’assegnazione di un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti
sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata
l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti