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Decisione

35.2019.42

Discussa l'entità della menomazione dell'integrità. Rinvio degli atti all'assicuratore per esecuzione di una perizia esterna, data l'esistenza di dubbi - perlomeno lievi - circa la fondatezza del parere del consulente medico. Discussa pure esistenza di una violazione del diritto di essere sentito

25 maggio 2020Italiano27 min

della pelle ritenuti non migliorabili chirurgicalmente (vedi rapporto Dr. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.42

mm/DC/sc

Lugano

25 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Maurizio Macchi, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 marzo 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 31 luglio 2005, RI 1,

nata nel 1943, a quel tempo dipendente della Fondazione __________ di __________

in qualità di assistente di cura e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli

infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è rimasta vittima di un incidente

della circolazione stradale e ha riportato la frattura del corpo vertebrale di

L4 stabile, la frattura del capitello radiale destro, un trauma distorsivo

cervicale, la rottura del tendine dei muscoli sovraspinato e infraspinato con

sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una contusione/distorsione del V.

dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio sinistro, nonché una commotio

cerebri.

L’istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

1.2. Con due distinte decisioni

formali, datate entrambe 28 gennaio 2008, poi confermate in sede di

opposizione, l’amministrazione ha dichiarato estinto il diritto alla cura

medica, siccome da ulteriori provvedimenti terapeutici non vi era più da

attendersi un notevole miglioramento delle condizioni di salute infortunistiche

e ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita di invalidità del 66% a far

tempo dal 1° febbraio 2008, nonché di un’indennità per menomazione

all’integrità (IMI) del 35%.

Con sentenza 35.2008.54+55

del 29 settembre 2008, questo Tribunale ha annullato le decisioni su

opposizione impugnate, ritenuto che, al momento in cui l’amministrazione ha

posto termine alle prestazioni di corta durata, lo stato di salute

infortunistico dell’assicurata non poteva essere considerato stabilizzato,

esistendo ancora un significativo margine di miglioramento mediante ulteriori

provvedimenti terapeutici. Gli atti sono quindi stati retrocessi alla CO 1

affinché definisse il diritto alle prestazioni a contare dal 1° febbraio 2008.

La pronunzia appena citata

è cresciuta incontestata in giudicato.

1.3. Con decisione formale del 20

maggio 2016, l’assicuratore LAINF ha attribuito all’assicurata una rendita

d’invalidità del 100% a decorrere dal 1° novembre 2013, calcolata quale rendita

complementare ex art. 20 cpv. 2 LAINF, corrispondente a un importo di fr.

2’674/mese. Trattandosi dell’IMI, la CO 1 ha precisato che la relativa

decisione sarebbe stata presa in separata sede, una volta conosciute le

risultanze del richiesto approfondimento medico.

Il 13 marzo 2017, la CO 1

ha parzialmente accolto l’opposizione interposta nel frattempo dall’avv. RA 1

per conto dell’assicurata, nel senso che, a modifica della decisione formale,

ha riconosciuto un’IMI del 45%.

Con pronunzia 35.2017.45

del 23 ottobre 2017, il TCA ha parzialmente accolto l’impugnativa

dell’assicurata nel senso che la decisione su opposizione del 13 marzo 2017 è

stata annullata e gli atti retrocessi all’amministrazione affinché procedesse

ai sensi dei considerandi. In quel giudizio, questa Corte ha accertato che,

riducendo il grado d’invalidità, l’assicuratore aveva di fatto peggiorato la

posizione dell’assicurata (reformatio in pejus), senza però concederle

la possibilità di ritirare l’opposizione. D’altro canto, trattandosi dell’IMI,

pronunciandosi sull’entità della menomazione dell’integrità con la decisione su

opposizione, la CO 1 aveva privato RI 1 del suo diritto di opposizione previsto

dall’art. 52 cpv. 1 LPGA.

Anche questa sentenza è

cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Dopo aver esperito gli

accertamenti del caso, in data 31 ottobre 2018, l’istituto assicuratore ha

emanato una decisione formale mediante la quale ha confermato che

all’assicurata spetta un’IMI del 45% (doc. 9). Sul diritto alla rendita

d’invalidità, esso si è pronunciato con decisione separata.

A seguito dell’opposizione

interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurata (doc. 10, p. 6), in data 30

gennaio 2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima

decisione (doc. 11).

1.5. Con tempestivo ricorso del 12

marzo 2019, RI 1, sempre rappresentata dalla figlia avv. RA 1, ha chiesto

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando in

particolare quanto segue:

" (…).

… in punto alla determinazione dell’IMI, il Perito dopo aver

abbastanza correttamente accertato che i postumi dell’evento 31 luglio 2005

ammontano al 90% equivalente de facto a una paraplegia completa, ha deciso di

applicare la scure della decurtazione di 1/3 lineare. Ma non solo. Previa

decurtazione di un altro terzo, 30%, per non avere l’incontinenza urinaria!? Il

perito ha così applicato una doppia decurtazione di 1/3, ovvero di 2/3 sulla

totalità dei danni da egli rettamente stabilita. Ora, soprattutto quest’ultima

piroetta dell’incontinenza che la ricorrente dovrebbe scontare, non risulta per

nulla chiara né tanto meno supportata da una norma, o prassi o giurisprudenza

che sia. Nulla. Solo decisione discrezionali del perito di CO 1. Che ovviamente

non sono accettabili e che vengono contestate totalmente.

La decurtazione di 1/3 applicata per le pretese condizioni di

degenerazione preesistenti è altrettanto contestata per tutti i motivi innanzi

già esposti, segnatamente in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza 29

settembre 2008 di questa illustre Corte (cfr. doc. AA inc. cit.).

Ne discende che l’IMI netta corrisponde al 100% ovvero al 90%.

Tutte le decurtazioni risultano errate ed illegali.” (doc. I, p. 13 s.)

1.6. La CO 1, in risposta, ha

postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per

quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.7. Nel prosieguo, vi sono stati

ulteriori scambi di allegati ma in nessuno di essi è stato discusso il tema

dell’entità della menomazione dell’integrità (cfr. doc. VII, IX, XI, XIII, XV,

XVII, XIX e XXI).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

2.2. La ricorrente è rappresentata

dall’avv. RA 1. Nel Foglio Ufficiale n. __________2019 del __________ 2019 p. __________

figura che “la Commissione per l’avvocatura comunica che con decisione __________

2019 l’avv. RA 1, con indirizzo professionale in __________, è stata radiata

dal Registro cantonale degli avvocati sulla base dell’11 LAvv.”.

Considerato che innanzi al

Tribunale cantonale delle assicurazioni non vige il monopolio degli avvocati

per la rappresentanza degli assicurati e rilevato che la rappresentante della

ricorrente è cognita nelle assicurazioni sociali avendo già agito in passato in

questo ambito, il TCA può esaminare il ricorso senza ulteriori formalità.

nel merito

2.3. Sul piano formale,

l’insorgente ravvede una violazione del proprio diritto di essere sentito nel

fatto che la CO 1 abbia interpellato il dott. __________ senza concederle il

diritto di partecipare all’assunzione di tale mezzo di prova.

Giusta l’art. 44 LPGA, se

per chiarire i fatti l’assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito

indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per

motivi fondati e presentare controproposte (a proposito dei diritti di

partecipazione, si veda la DTF 137 V 210).

Dalle tavole processuali

emerge che il dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, il 9

settembre 2016 e il 24 luglio 2018 ha periziato l’assicurata per conto

dell’assicuratore resistente. Lo specialista appena citato è stato incaricato

direttamente, senza seguire la procedura prevista dall’art. 44 LPGA (cfr. i

doc. 6 e 8). Egli va dunque trattato alla stregua di un consulente medico

interno all’amministrazione.

Fatti

I rapporti elaborati dal

dott. __________ non possono dunque essere qualificati quali perizie elaborate

da un esperto indipendente. L’art. 44 LPGA non può qui trovare applicazione

e un obbligo a garantire il diritto di essere sentito non può pertanto

risultare da questa disposizione di legge (cfr., in proposito, DTF 136 V

117 consid. 3.4).

Visto quanto

precede, non rimane che da chiedersi se il diritto di essere sentito

dell’assicurata, sia stato violato in altro modo.

L'art. 29

cpv. 2 Cost. e l’art. 42 LPGA garantiscono alle parti il diritto di essere

sentite. Giusta la seconda frase dell’art. 42 LPGA, le parti non devono

obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante

opposizione.

Secondo la

giurisprudenza, la limitazione del diritto di essere sentito prevista dalla

LPGA consiste soltanto nel fatto che, trattandosi di decisioni che possono

essere oggetto di opposizione, la persona assicurata non può pronunciarsi

preliminarmente sulla decisione prevista; i restanti aspetti del diritto

costituzionale non sono interessati dalla limitazione (DTF 132 V 368 consid.

4). Nelle procedure che si concludono con decisioni suscettibili d’opposizione,

l’assicuratore non è tenuto a notificare una perizia alla persona assicurata

prima di procedere all’emanazione della decisione (DTF 132 V 368 consid.

7).

Nella fattispecie di cui

alla DTF 132 V 368 - emanata a un momento in cui la procedura di opposizione

era prevista anche in materia di assicurazione per l’invalidità -, il Tribunale

federale non ha ammesso l’esistenza di una violazione del diritto di essere

sentito, sebbene l’Ufficio AI avesse emanato la propria decisione senza

preliminarmente consentire alla persona assicurata di prendere posizione sulla

perizia __________ da esso ordinata (cfr. il consid. 7 della succitata

pronunzia federale).

In

concreto, dagli atti si evince, da una parte, che la patrocinatrice della

ricorrente è venuta a conoscenza del referto 2 gennaio 2017 del consulente

medico in questione già nel quadro della procedura sfociata nell’emanazione

della decisione su opposizione del 13 marzo 2017, poi annullata con la sentenza

35.2017.45 del 23 ottobre 2017, dunque prima che venisse rilasciata la

decisione formale del 31 ottobre 2018 e, dall’altra, che quello del 31 agosto

2018 le è invece stato trasmesso unitamente alla decisione formale del 31

ottobre 2018.

In queste condizioni, in

ossequio ai dettami giurisprudenziali esposti in precedenza, non può essere

ammesso che la CO 1 abbia violato il diritto di essere sentito dell’assicurata

(violazione che avrebbe potuto riguardare, tutt’al più, le modalità con le

quali l’amministrazione ha acquisito il referto 31 agosto 2018 del dott.

__________). Occorre del resto rilevare che, ricevuto il rapporto in questione

unitamente alla decisione formale, la patrocinatrice della ricorrente ha potuto

far valere ampiamente le proprie

ragioni sia con l’opposizione sia con l’impugnativa presentata al TCA, autorità

di ricorso che gode di piena cognizione.

2.4. L’oggetto della lite è

circoscritto all’entità della menomazione dell’integrità di cui è portatrice la

ricorrente.

Secondo l'art. 24 cpv. 1

LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito

all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità

fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.5. L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se

l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.6. Giusta l'art. 36 cpv. 2

OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno

assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308

ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.7. L’INSAI ha allestito una

serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.8. Nel caso di specie, l’assicuratore

LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha assegnato alla

ricorrente un’IMI del 45% (cfr. doc. 11, p. 6).

Questo il tenore

dell’apprezzamento elaborato dal consulente medico appena citato il 9 settembre

2016:

"

(…).

Le considerazioni e le quantificazioni espresse nel

rapporto del 12.4.2007 attinenti alla spalla destra e al gomito destro

mantengono tuttora la loro validità:

- Il quadro clinico

attinente al gomito destro non risulta essere significativamente peggiorato.

- In presenza di una endoprotesi

viene fatto riferimento al quadro clinico pre-operatorio.

Assenza inoltre allo

stato attuale di indizi clinici che lascino sospettare uno scollamento della

protesi della spalla destra.

- IMI lorda per il gomito

destro 5%, netta 2.5%.

- IMI lorda per la spalla

destra 20%, netta 10%.

Ginocchio sinistro in presenza di una pan-gonartrosi

(prima dell’intervento di impianto di protesi: con riferimento alla tabella 5

estratto LAINF edizione Suva 2000 si giustifica il riconoscimento di una IMI

lorda del 20%, in equivalenza a un’artrosi di medio-grave entità, tuttavia

migliore rispetto ad un’artrodesi (bloccaggio completo) articolare.

Nessuna riduzione per fattori preesistenti non

infortunistici.

Rachide lombare: quadro clinico complessivo paragonato

a uno stato dopo frattura con deformazione segmentale superiore a 21°, scala

funzionale del dolore +++ con significativa limitazione funzionale residuale.

Con riferimento alla tabella 7 estratto LAINF edizione Suva 2001, tenuto conto

del prolungamento della spondilodesi l’indennità per menomazione dell’integrità

lorda viene quantificata nella misura del 40%.

Deduzione di 1/3 in relazione con il quadro

degenerativo pluri-segmentale preesistente: IMI netta 27.5%.

L’insieme dei reperti cicatriziali, quelli al viso

troppo numerosi e con direzioni parzialmente contrarie alle linee di tensione

della pelle ritenuti non migliorabili chirurgicalmente (vedi rapporto Dr. __________

del 25.01.2006), giustifica il riconoscimento di una IMI lorda quantificata

nella misura del 5% paragonabile al massimo alla metà dell’amputazione di un

lobo auricolare.

Nessuna riduzione di fattori preesistenti non

infortunistici.

L’insieme aggiornato dei postumi infortunistici lordi

riportati dalla signora RI 1 in occasione dell’evento del 31.7.2005 ammonta

quindi al 90%, equivalente de facto a una paraplegia completa: gomito dx 5% +

spalla destra 20% + ginocchio sinistro 20% + schiena 40% + cicatrici 5%.

Facendo un confronto orizzontale, il quadro

complessivo dei postumi infortunistici riportati dalla signora RI 1 risulta

essere migliore rispetto ad una paraplegia completa. Questo in considerazione

non solo dell’autonomia degli spostamenti (transfert dal letto e dipendenza da

una sedia a rotelle), ma anche nel controllo degli sfinteri (urinario e

fecale), nella protezione della pelle (prevenzione dalle ulcere di pressione),

Con riferimento alla tabella 9 estratto LAINF edizione

Suva del 2001 l’indennità per menomazione dell’integrità riconosciuta per una

incontinenza urinaria ammonta al 30%.

Ritengo quindi ragionevole considerare l’entità

complessiva dei postumi infortunistici lordi riportati dalla signora RI 1

Considerandi

riconducibili all’evento del 31.7.2005 in equivalenza ai 2/3 di una paraplegia

completa: riduzione della IMI lorda di 1/3.

Senza la riduzione di 1/3 legata al confronto

orizzontale, considerata la ponderazione dei fattori extra-infortunistici la

quantificazione della IMI netta riconducibile all’evento del 31.7.2005

ammonterebbe al 65%: gomito dx 2.5% + spalla destra 10% + ginocchio sinistro

20% + schiena 27.5% + cicatrici 5%.

Tenuto conto del versamento già avvenuto del 35% il

peggioramento dei postumi infortunistici giustificherrebbe il riconoscimento di

una IMI netta aggiuntiva del 30%.

Adottando la riduzione di 1/3 ritenuta in seguito al

confronto orizzontale della quantificazione lorda dei postumi infortunistici,

considerando la ponderazione dei fattori extra-infortunistici la IMI netta

complessiva ammonterebbe al 45% (65%-1/3, arrotondato).

Tenuto conto del versamento già avvenuto del 35%, il

peggioramento dei postumi infortunistici giustificherebbe il riconoscimento di

una IMI netta aggiuntiva del 10%.” (doc.

6, p. 12 s.)

Il

dott. __________ si è di nuovo pronunciato in merito alla menomazione

dell’integrità a margine della visita fiduciaria del 24 luglio 2018, quindi

successivamente al peggioramento sfociato nell’intervento chirurgico del

dicembre 2016, esprimendo le seguenti considerazioni:

" (…) Nessun

cambiamento della quantificazione della IMI attinente al rachide, della

ponderazione dei fattori extra-infortunistici, così come dell’IMI lorda

complessiva e netta riconducibili all’evento del 31.7.2005.” (doc. 8, p. 11)

2.9

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (=

SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572),

la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha

precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria

sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve,

a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che

tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato

redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR

2002.

IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine, utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.10

Chiamata ora

a pronunciarsi, questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sulla

valutazione enunciata dal consulente medico della CO 1, specialista proprio

nella materia che qui interessa e con alle spalle un’ampia esperienza nella

medicina assicurativa, innanzitutto nella misura in cui egli quantifica in un

90% l’IMI lorda (5% per il gomito destro, 20% per la spalla destra, 20% per il

gomito sinistro, 40% per la problematica interessante il rachide lombare e 5%

per le cicatrici), aspetto che del resto la ricorrente neppure contesta (cfr.

doc. I).

D’altro canto, il TCA può

seguire il dott. __________ anche laddove afferma che l’IMI lorda stabilita per

il gomito destro, per la spalla destra e per il rachide lombare deve essere

decurtata, rispettivamente, del 50% per le prime due e del 33.3% per l’ultima,

e ciò per tenere conto dello stato morboso preesistente all’infortunio

assicurato.

Al riguardo, è utile segnalare

che, secondo l’art. 36 cpv. 2 LAINF, le

rendite d’invalidità, le indennità per menomazione all’integrità e le rendite

per i superstiti sono adeguatamente ridotte se il danno alla salute o la morte

è solo in parte imputabile all’infortunio (prima frase). Per la riduzione delle

rendite non si terrà tuttavia conto delle affezioni anteriori non

pregiudizievoli alla capacità di guadagno (seconda frase).

Partendo

dal principio che l’assicurazione contro gli infortuni interviene soltanto per

le conseguenze d’infortuni, l’art. 36 cpv. 2 prima frase LAINF prevede la

possibilità di ridurre le indennità per menomazione dell’integrità in caso di

menomazioni causate da fattori estranei all’infortunio (ad esempio, uno stato

morboso preesistente). L’applicazione di questa disposizione presuppone

tuttavia che l’infortunio e l’evento non assicurato abbiano causato

congiuntamente un danno alla salute e che i disturbi risultanti dai fattori

assicurati e non assicurati coincidano (cfr. KOSS – Hürzeler/Kieser, Art. 25

LAINF, n. 22).

Il

Tribunale federale ha inoltre precisato che la seconda frase dell’art. 36 cpv.

2.

LAINF non è applicabile alle indennità per menomazione dell’integrità (SVR

2008.

UV n. 6 p. 19). Ne discende che questa prestazione può essere ridotta in

ragione di uno stato preesistente, anche se quest’ultimo non aveva alcuna

incidenza sulla capacità di guadagno della persona assicurata prima

dell’infortunio.

Giusta

l’art. 47 OAINF, l’entità della riduzione delle rendite e delle indennità per

menomazione dell’integrità per cause estranee all’infortunio è determinata in

funzione dell’incidenza di queste cause in esito al danno alla salute o al

decesso, la situazione personale ed economica dell’avente diritto potendo

peraltro essere presa in considerazione.

La

riduzione può avvenire deducendo il valore della parte estranea all’infortunio

dal valore globale del danno oppure abbassando il valore globale del danno in

proporzione all’incidenza causale degli eventi non assicurati sulla menomazione

dell’integrità totale (Th. Frei/J.P. Bleuer, Evaluation

d’atteintes à l’intégrité multiples, Suva Medical 2012, p. 207).

Nel caso concreto,

dal referto 2 gennaio 2017 dello specialista interpellato dall’__________

risulta che gli accertamenti radiologici avevano messo in luce delle

preesistenze e meglio, per quanto riguarda la spalla destra, “… la

presenza di importanti alterazioni degenerative dell’articolazione

acromio-clavicolare, così come di importanti e progredite degenerazioni

muscolo-tendinee attinenti al sopra-spinato, alla porzione craniale del

sub-scapolare e all’infra-spinato”, per quanto concerne il rachide lombare,

“…, oltre alla frattura recente del corpo vertebrale L4, anche e in particolare

un canale spinale stretto così come delle alterazioni degenerative

pluri-segmentali” e, trattandosi del gomito destro, “…, oltre alla

frattura sotto-capitale della testa del radio, (…), la presenza di numerose

ossificazioni peri-articolari, non solo al compartimento radiale ma

praticamente in tutti i compartimenti del gomito.” (doc. 6, p. 10).

Proprio

perché figuravano già sul materiale iconografico relativo agli esami compiuti

nei mesi immediatamente successivi all’infortunio (doc. 6; in questo senso si

vedano le risultanze dell’artro-RMN della spalla destra del 9 settembre 2005,

la RMN della colonna lombare dell’11 agosto 2005 e la radiografia del gomito

destro del 31 luglio 2005), è poco verosimile che le alterazioni degenerative

in questione possano essere state causate da quest’ultimo evento e, pertanto,

vanno ritenute preesistenti allo stesso.

Ciò

giustifica la riduzione delle corrispondenti indennità in virtù dell’art. 36

cpv. 2 prima frase LAINF, posto che le componenti infortunistica e morbosa non

sono chiaramente scindibili tra loro.

Dopo riduzione, l’IMI

globale netta ammonta quindi al 64.5% (2.5% per il gomito destro, 10% per la

spalla destra, 20% per il ginocchio sinistro, 27% per il rachide lombare e 5%

per le cicatrici).

Secondo

questa Corte, l’apprezzamento del dott. __________ non risulta invece

pienamente convincente per quanto riguarda le modalità con le quali ha ponderato

eseguita il risultato della somma dei tassi di menomazione.

Dal

suo referto del 9 settembre 2016 risulta che egli ha riportato al 60% il tasso

globale del 90% dopo averlo confrontato con il tasso di menomazione previsto in

caso di paraplegia completa (90% secondo la tabella delle menomazioni

dell’integrità di cui all’Allegato 3 all’OAINF). Ritenendo che lo stato di

salute di RI 1 fosse meno grave rispetto a quello di un paraplegico completo,

il medico fiduciario della CO 1 ha ridotto del 30% il tasso globale,

percentuale corrispondente all’indennità che la tabella 9 edita dalla Divisione

di medicina assicurativa dell’__________ prevede in caso d’incontinenza

urinaria (problematica che l’assicurata non presenta ma che fa parte delle

complicanze direttamente legate alla paraplegia).

Al riguardo, va rilevato che

il metodo del confronto incrociato - consistente nel valutare se il risultato è

corretto ed equo per rapporto ad altre menomazioni dell’integrità che figurano

nella scala di cui all’allegato 3 all’OAINF, in genere si compara la somma con

una posizione di questa scala o delle tabelle edite dall’INSAI (ad esempio, in

caso di alterazione dell’uso di una gamba, della funzione della vescica e della

funzione sessuale, la somma sarà posta in relazione con il valore previsto in

caso di paraplegia; cfr. Th. Frei/J.P. Bleuer, art. cit., nota 50) -, è in

effetti previsto dalla giurisprudenza federale (RAMI 1998 p. 235 ss.).

Va tuttavia precisato che,

secondo autorevole dottrina, tale metodo deve giocare un ruolo secondario e

conviene procedere a delle modifiche solo con cautela e, in ogni caso, dopo

averle giustificate in maniera convincente, in particolare laddove sono

presenti delle menomazioni indipendenti le une dalle altre. Delle combinazioni

sono peraltro possibili nella misura in cui una parte delle menomazioni

presenta delle interazioni, ciò che giustifica che il loro valore totale venga

corretto, mentre l’altra parte presenta delle alterazioni senza legame con le

restanti menomazioni, ciò che consente un’addizione senza correzione (cfr. Th.

Frei/J.P. Bleuer, art. cit., p. 206 s.).

Nella concreta evenienza, come

già detto in precedenza, il procedere scelto dal consulente medico

dell’assicuratore non risulta scevro da critiche, innanzitutto nella misura in

cui ha corretto la somma di tutte le menomazioni di cui è portatrice RI 1,

riducendola di 1/3. In effetti, se le menomazioni al rachide lombare e al

ginocchio sinistro interagiscono tra loro in quanto sono entrambe suscettibili

di limitare l’assicurata nell’utilizzo degli arti inferiori, esse appaiono

invece indipendenti rispetto a quelle interessanti il gomito e la spalla destra

nonché alle cicatrici.

D’altro canto, e a

prescindere da quanto precede, non convince neppure la circostanza che il dott.

__________, ai fini del confronto incrociato, abbia comparato la situazione

della ricorrente a quella di un paraplegico completo, il quale, a causa della

lesione del midollo spinale, non è in grado né di muovere né di percepire le

proprie gambe, con coinvolgimento di determinati organi, quali la vescica. In

effetti, così facendo, egli ha sì considerato le menomazioni interessanti la

colonna lombare e il ginocchio sinistro, ma certo non quelle riguardanti l’arto

superiore destro (gomito e spalla) e le cicatrici.

Tutto ben considerato, nel caso di specie, sono dunque dati

dei dubbi, perlomeno lievi, circa la fondatezza dei rapporti medici sui quali

l’istituto assicuratore resistente ha fondato la propria decisione di assegnare

all’insorgente un’indennità del 45%.

In esito a quanto precede,

questo Tribunale non può quindi confermare la decisione su opposizione

impugnata. Gli atti devono essere rinviati all’amministrazione affinché ordini

una perizia esterna (art. 44 LPGA) volta a determinare il grado della

menomazione dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente e, sulla base

delle relative risultanze, decida nuovamente in merito all’indennità che le

spetta.

2.11

L’insorgente,

vincente in lite è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la

questione di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.

Per

giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato

che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di

un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso

un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un obbligo

di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287, consid. 4),

parentale (art. 296 segg. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o altrimenti

familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con riferimenti).

Nella

concreta evenienza, l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della

presente procedura ricorsuale, ragione per cui, trattandosi inoltre di persona

cognita nella materia (cfr. supra, consid. 2.2.), nulla osta

all’assegnazione di un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli atti

sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurata

l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti