35.2019.43
Discusso il diritto all'assegno grandi invalidi. Discussa pure esistenza di una violazione del diritto di essere sentito
25 maggio 2020Italiano16 min
1.5. Nel
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.43
mm/sc
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 30 gennaio 2019 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In
data 31 luglio 2005, RI 1, nata nel 1943, a quel tempo dipendente della
Fondazione __________ di __________ in qualità di assistente di cura e, perciò,
assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1 (in seguito: CO 1), è
rimasta vittima di un incidente della circolazione stradale e ha riportato la
frattura del corpo vertebrale di L4 stabile, la frattura del capitello radiale
destro, un trauma distorsivo cervicale, la rottura del tendine dei muscoli
sovraspinato e infraspinato con sospetta lesione di tipo SLAP di I. grado, una
contusione/distorsione del V. dito della mano sinistra, una contusione del ginocchio
sinistro, nonché una commotio cerebri.
L’istituto
assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto
regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Esperiti
gli accertamenti del caso, in data 31 ottobre 2018, l’istituto assicuratore ha
emanato una decisione formale mediante la quale ha negato all’assicurata il
diritto a un assegno grandi invalidi (AGI) (doc. 9).
A
seguito dell’opposizione interposta dalla figlia avv. RI 1 per conto
dell’assicurata (doc. 10), in data 30 gennaio 2019, l’assicuratore LAINF ha
confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 11).
1.3. Con
tempestivo ricorso del 12 marzo 2019, RI 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1,
ha chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata, argomentando
in particolare quanto segue:
"
(…).
CO 1, specificatamente all’assegno grandi invalidi, ha rigettato
l’opposizione di RI 1 a motivo che asseritamente le limitazioni fisiche in
relazione all’evento 31 luglio 2005 comporterebbero unicamente delle difficoltà
nella cura e nell’igiene personale degli arti inferiori, come confermato dal
Dr. __________ nel suo rapporto del 31 agosto 2018. Per tutti gli altri atti
quotidiani della vita la RI 1 non necessiterebbe di aiuto di terzi.
Che non corrisponde a verità, dato che la ricorrente necessita di
una persona che le faccia le pulizie di casa, che l’aiuti a cucinare e a
vestirsi e a fare la doccia, così come l’accompagni nei suoi spostamenti in
quanto da sola più di 50 metri non è in grado di fare (cfr. certificato medico
Dr. __________ agli atti) e che paga senza coperture di sorta. E, come
evidenziato in sede di opposizione del 10 dicembre 2018: come rettamente
indicato al Dr. __________ nel suo rapporto a pagina 9, la ricorrente ha
difficoltà nella cura e nella gestione della parte distale degli arti
inferiori. Vedi in questo contesto anche le considerazioni espresse dal dr.
Schiavone nel rapporto del 21.6.2017. CO 1 ne ha dedotto il rigetto totale
all’assegno per invalidi senza un’accurata analisi e senza sentire
l’assicurata. Ovvero senza adeguata motivazione ed arbitrariamente come solito.
Un diniego immotivato laddove la necessità di aiuto emerge chiaramente dai
rapporti medici, richiamata anche la domanda sottoposta a CO 1 da chi scrive
che qui si chiede faccia parte integrante di questa memoria.” (doc. I, p. 7 s.)
1.4. La
CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti
di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).
Fatti
1.5. Nel
prosieguo, vi sono stati ulteriori scambi di allegati.
Per
quanto qui d’interesse, con l’allegato del 26 giugno 2019 la patrocinatrice
della ricorrente ha prodotto il calcolo del minimo esistenziale effettuato
dall’UE (doc. XIII, p. 3 e doc. B 5).
In
data 9 agosto 2019, l’avv. RA 1 ha inoltre versato agli atti il certificato 5
luglio 2019 del neurochirurgo dott. __________, il quale ha attestato la
necessità di aiuto domiciliare in ragione di 1 volta alla settimana (doc. XVII,
p. 3 e doc. C 18).
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo
2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
2.2
La ricorrente è rappresentata
dall’avv. RA 1. Nel Foglio Ufficiale n. __________ del __________ 2019 p. __________
figura che “la Commissione per l’avvocatura comunica che con decisione __________
2019.
l’avv. RA 1, con indirizzo professionale in __________, è stata radiata
dal Registro cantonale degli avvocati sulla base dell’11 LAvv.”.
Considerato che innanzi al
Tribunale cantonale delle assicurazioni non vige il monopolio degli avvocati
per la rappresentanza degli assicurati e rilevato che la rappresentante della
ricorrente è cognita nelle assicurazioni sociali avendo già agito in passato in
questo ambito, il TCA può esaminare il ricorso senza ulteriori formalità.
nel merito
2.3
L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se la CO 1 era legittimata a
negare all’assicurata il diritto all’AGI, oppure no.
2.4
Secondo l’art. 26 cpv. 1 LAINF, in caso di grande
invalidità ai sensi dell’art. 9 LPGA, l’assicurato ha diritto all’assegno per
grandi invalidi.
Da parte sua, l’art.
9.
LPGA prevede che è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.
L'art. 38 OAINF distingue tre gradi di grande
invalidità:
-
il grado elevato, quando il grande invalido "necessita dell'aiuto
regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita" e
"il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale";
-
il grado medio, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi ausiliari,
"necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior
parte degli atti ordinari della vita" oppure "di aiuto regolare e
considerevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e
abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente";
-
il grado esiguo, quando il grande invalido, anche se munito di mezzi
ausiliari, necessita, "in modo regolare e considerevole dell'aiuto di
terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita", oppure "di
sorveglianza personale permanente", oppure "in modo durevole, di cure
particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità" oppure ancora
se "a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità
fisica, l'assicurato può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solo
grazie a servizi regolare e considerevoli di terzi".
Il
diritto all’assegno per grandi invalidi previsto dall’assicurazione contro gli
infortuni va valutato secondo gli stessi criteri validi nell’assicurazione per
l’invalidità e in quella per la vecchiaia e i superstiti (cfr. DTF 127 V 115,
consid. 1d; SVR 2004 AHV 19, p. 61, consid. 1.2).
Secondo costante giurisprudenza, sono considerati come atti
ordinari della vita gli atti consistenti nel vestirsi e svestirsi, alzarsi,
sedersi e sdraiarsi, mangiare, provvedere all’igiene personale, andare al
gabinetto, spostarsi all’interno o all’esterno e stabilire dei contatti sociali
(cfr. DTF 127 V 97, consid. 3c e riferimenti ivi menzionati).
Per atti che permettono di stabilire dei
contatti sociali con l’ambiente bisogna intendere il comportamento normale
all’interno della società, così come richiesto dall’esistenza quotidiana (cfr.
DTF 117 V 27 consid. 4b e 146 consid. 2; DTF 105 V 52; DTF 104 V 127; RCC 1980
p. 62).
La giurisprudenza federale ha inoltre stabilito
che un assicurato deve essere ritenuto “totalmente” grande invalido quando
abbisogna dell’aiuto di terzi in tutti gli atti ordinari della vita rilevanti.
È tuttavia sufficiente che l’aiuto sia necessario in “misura notevole” in ogni
singolo atto (DTF 106 V 157; 105 V 55 consid. 2; 104 V 130).
Negli atti ordinari della vita che si compongono
di più operazioni parziali non è necessario che l'assicurato abbisogni
dell'aiuto di terzi nella maggior parte di essi, ma basta che in una singola
operazione parziale abbisogni regolarmente ed in misura notevole di tale aiuto,
diretto o indiretto.
L'aiuto è da ritenere notevole quando, ad
esempio:
- nel cibarsi
l'assicurato provvede da solo a tale atto, ma non può spezzettare gli alimenti
oppure è in grado di portare il cibo alla bocca soltanto con l'aiuto delle
dita;
- nel farsi la pulizia
personale quotidiana l'assicurato non può lavarsi, pettinarsi o radersi, oppure
fare il bagno o la doccia da solo;
- nello
spostarsi e nel contatto con l'ambiente abituale l'assicurato non può spostarsi
da solo in casa o fuori di casa oppure abbisogna dell'aiuto di terzi per
stabilire il contatto con l'ambiente abituale (cfr. DTF 121 V 91, consid. 3c).
Nella
già menzionata DTF 121 V 88 ss., la Corte federale - modificando la sua
precedente giurisprudenza - ha ancora stabilito che pure la messa in ordine
degli abiti, la pulizia del corpo, l’utilizzazione di gabinetti speciali in
relazione con la necessità di fare i propri bisogni, costituiscono funzioni parziali
di quest'ultimo atto ordinario della vita. La persona che per effettuare una di
queste funzioni necessita dell’aiuto di terzi, è pertanto considerata grande
invalida per questo atto fisiologico ordinario.
Inoltre,
l’Alta Corte ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere
inteso sia come aiuto diretto di terzi, sia come sorveglianza
dell'assicurato
durante il compimento degli atti ordinari della vita rilevanti: ad esempio,
quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto, che rimarrebbe
incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato
psichico dell'assicurato (aiuto indiretto di terzi: DTF 107 V 149 consid. 1c, DTF 106 V 157, DTF 105 V 56 consid. 4a; RCC
1990.
p. 50, RCC 1986 p. 512).
Infine, la giurisprudenza federale ha stabilito che la
condizione dell'aiuto di terzi (diretto, rispettivamente, indiretto) è talmente
ampia che gli altri presupposti cumulativamente richiesti dall'art. 36 cpv. 1
OAI delle cure permanenti o della sorveglianza personale assumono soltanto
importanza secondaria.
Il
termine "permanente" deve essere inteso quale antitesi di transitorio
e non nel senso di 24 ore su 24. Le cure e la sorveglianza non sono da riferire
agli atti ordinari della vita: si tratta invece di prestazioni di ordine medico
o di aiuto sanitario rese necessarie dallo stato fisico o psichico
dell'assicurato. Come cure si intendono, per esempio, la necessità di
somministrare giornalmente dei medicamenti o fare delle fasciature. Il
presupposto della sorveglianza personale è dato, per esempio, quando
l'assicurato non può essere lasciato solo tutta la giornata a causa delle sue
assenze mentali (DTF 107 V 139, DTF 106 V 158; DTF 105 V 56 consid. 4b; RCC
1990.
p. 51, RCC 1986 p. 512).
2.5
Nel
caso di specie, il TCA rileva che l’amministrazione ha negato alla ricorrente
il diritto all’AGI fondandosi su quanto indicato al riguardo dal proprio
consulente medico (doc. 11, p. 5).
A margine della visita di
controllo del 24 luglio 2018, il dott. __________, spec. FMH in chirurgia
ortopedica, chiamato ad esprimersi circa la necessità di un aiuto da parte di
terzi per compiere gli atti ordinari della vita, ha dichiarato che “in accordo con
le considerazioni espresse dal dr. __________ nel rapporto del 21.6.2017, i
postumi dell’evento del 31.7.2005 giustificano delle difficoltà nella cura e
nell’igiene personale degli arti inferiori, in particolare al di sotto delle
ginocchia.” (doc. 8, p. 11).
Dal referto del dott. __________,
Primario della Clinica __________ di __________, risulta che l’assicurata,
oltre a presentare difficoltà “nella gestione e nella cura della parte inferiore
del corpo”, può camminare per un massimo di 50 metri con l’ausilio di due
bastoni canadesi (doc. C 11, p. 2).
D’altro canto, dalle tavole processuali non risulta che
l’assicuratore convenuto abbia condotto un’indagine domiciliare allo scopo di
definire l’assistenza di cui eventualmente abbisogna la ricorrente, e ciò
disattendendo la giurisprudenza federale, secondo cui la determinazione delle
basi per la valutazione della grande invalidità necessita di una stretta
collaborazione tra medico e amministrazione. Il medico deve indicare in quale
misura il danno alla salute limita la persona assicurata nelle sue funzioni
corporee, rispettivamente, intellettuali. L’amministrazione effettua ulteriori
accertamenti a domicilio. In caso di imprecisioni riguardanti i disturbi fisici
oppure psichici e/o a proposito della loro incidenza sugli atti ordinari della
vita, si devono porre dei quesiti complementari al medico (cfr. DTF 130 V 61
consid. 6.1.1; AHI-Praxis 2000 p. 319 s., consid. 2b).
Queste
esigenze relative all’accertamento, sviluppate in materia di assicurazione per
l’invalidità, devono trovare applicazione anche in ambito di assicurazione
contro gli infortuni. L’esistenza di una grande invalidità non può essere in
ogni caso valutata fondandosi sulle sole indicazioni soggettive della persona
assicurata oppure in base agli atti. La persona incaricata di accertare la
grande invalidità deve in particolare chiarire in cosa consiste l’aiuto da
fornire, mentre l’autorità giudicante deve stabilire se l’aiuto effettivamente
accertato è notevole e permanente (cfr. KOSS, Hürzeler/Kieser, Art. 26 LAINF,
n. 86 e i riferimenti ivi citati).
Nella
sentenza pubblicata in DTF 128 V 93 consid. 4, la Corte federale – dopo aver
precisato che l’inchiesta a domicilio costituisce il provvedimento
appropriato per determinare il fabbisogno di assistenza -, ha stabilito che
un rapporto d’inchiesta dell’Ufficio AI acquista valore probatorio, in analogia
con la giurisprudenza relativa alla fedefacenza dei rapporti medici (cfr. DTF
125.
V 352 consid. 3a), se sono adempiuti determinanti fattori:
"
(…) Die in Art. 69 Abs. 2 IVV
vorgesehene Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die
Ermittlung des Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines
entsprechenden Berichtes sind - analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von
Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit Hinweis - verschiedene Faktoren
zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als Berichterstatterin eine
qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen und räumlichen
Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten Diagnosen sich
ergebenden Beeinträchtigungen und Behinderungen der pflegebedürftigen Person
hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden zu berücksichtigen,
wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht aufzuzeigen sind. Der
Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und detailliert bezüglich
der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der Behandlungs- und
Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und Stelle erhobenen
Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht voll
beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige
Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen
der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare
Fehleinschätzungen vorliegen. Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die
fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das
im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die
Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf
die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine
strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten
Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung
vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des
Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit
gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl. - generell
– BGE 125 V 404 Erw. 3; bei Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im
Bereich der Haushaltsführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom
4.
September 2001, I 175/01)" (DTF succitata;
cfr., pure, DTF 130 V 62, consid. 6.1.2)
Nel
caso di specie, alla luce di quanto precede, occorre concludere che in
relazione alla determinazione del diritto all’assegno grandi invalidi,
l’accertamento dei fatti compiuto dall’assicuratore LAINF convenuto è stato
incompleto.
La
decisione su opposizione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato
all’amministrazione, affinché disponga un’indagine a domicilio volta ad
accertare l’eventuale necessità di aiuto da parte di terzi (indagine che dovrà
rispettare i requisiti posti dalla giurisprudenza di cui alla citata DTF 128 V
93) e, nel caso in cui dovessero manifestarsi delle incongruenze, chieda al
proprio consulente medico di esprimersi al riguardo.
In
seguito, l'assicuratore LAINF convenuto si pronuncerà di nuovo, mediante
l’emanazione di una decisione formale, sull’eventuale diritto di RI 1 di
percepire l’assegno per grandi invalidi e, se del caso, sul grado della grande
invalidità.
Visto
l’esito della vertenza, questo Tribunale può esimersi dall’approfondire la
censura ricorsuale secondo la quale l’assicuratore convenuto avrebbe violato il
suo diritto di essere sentito nella misura in cui ha “… negato alla RI 1 di
poter provare, con un complemento di perizia o con una controperizia, le sue
esigenze in punto ad un assegno per invalidi, non fosse che per il piccolo
grado.” (doc. I, p. 9).
2.6
L’insorgente,
vincente in lite è patrocinata dalla figlia (avvocato). Si pone dunque la
questione di sapere se le può essere riconosciuto il diritto a ripetibili.
Per
giurisprudenza, un legame di parentela tra la persona assicurata e l'avvocato
che la rappresenta in giudizio non esclude di per sé l'assegnazione di
un'indennità di parte, a meno che il rappresentante legale non abbia lui stesso
un interesse proprio all'esito del processo, segnatamente in virtù di un
obbligo di assistenza, coniugale (art. 159 cpv. 3 CC; v. RCC 1984 p. 287, consid.
4), parentale (art. 296 ss. CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116) o altrimenti
familiare (art. 328 CC; DTF 129 V 113 consid. 4.1 p. 116 con riferimenti).
Nella
concreta evenienza, l’avv. RA 1 non ha alcun interesse proprio all’esito della
presente procedura ricorsuale, ragione per cui, trattandosi inoltre di persona
cognita in materia (cfr. supra, consid. 2.2.) nulla osta
all’assegnazione di un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione
su opposizione impugnata è annullata.
§§ Gli atti sono
rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova
decisione.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
La CO 1 verserà all’assicurata
l’importo di fr. 1’500 (IVA inclusa) a titolo d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti