35.2019.44
Stabilizzazione stato di salute infortunistico. Determinazione entità menomazione dell'integrità
12 giugno 2019Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.44
mm/
Lugano
12 giugno 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 21 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 20 febbraio 2019 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 21 agosto 1987, RI 1,
dipendente dello __________ in qualità d’impiegata con un pensum del 50%
e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni presso la CO 1, è rimasta
vittima di un incidente della circolazione stradale accaduto in __________ e ha
riportato, in particolare, una distorsione al rachide cervicale.
L’istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
L’assicurata è stata in grado di riprendere il proprio lavoro a contare dal 2
novembre 1987.
1.2. Dalle carte processuali si
evince che, nel corso degli anni, sempre in ragione di disturbi alla salute in
nesso causale con l’evento traumatico dell’agosto 1987, l’amministrazione ha
indennizzato numerosi periodi d’inabilità lavorativa e assunto le spese
sanitarie, in particolare quelle legate a soggiorni termali presso la __________
di __________.
1.3. Esperiti gli accertamenti del
caso, con decisione formale del 17 agosto 2018, la CO 1 ha dichiarato estinto
il diritto all’indennità giornaliera dal 31 ottobre 2017 e quello alle
prestazioni sanitarie dall’8 agosto 2018. All’assicurata è inoltre stata
concessa un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 15% (cfr. doc. Z
258).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’assicurata personalmente (doc. Z 261), in data 20 febbraio
2019, l’assicuratore LAINF ha confermato il contenuto della sua prima decisione
(doc. Z 264.1).
1.4. Con tempestivo ricorso del 21
marzo 2019, RI 1, rappresentata dalla RA 1, ha chiesto, in via principale,
la condanna della CO 1 ad assumere i costi delle cure termali e fisioterapiche
di cui necessita e a riconoscerle un’IMI del 20% almeno e, in via
subordinata, il rinvio degli atti all’amministrazione per complemento
istruttorio.
A sostegno delle proprie
pretese, trattandosi dell’aspetto della stabilizzazione delle condizioni di
salute infortunistiche, la ricorrente fa segnatamente valere che le sue
problematiche “… sono ben lungi dall’essere risolte e, soprattutto, richiedono,
con estrema necessità, di essere oggetto di trattamenti termali e
fisioterapeutici. A non averne dubbio, le cure richieste dalla ricorrente hanno
dato prova di migliorare notevolmente i problemi sofferti da quest’ultima, come
emerso chiaramente dagli atti, alleviando i dolori e le cefalee che
quotidianamente l’attanagliano impedendole di vivere una vita normale. Mal si
comprende quindi come di possa giungere alla conclusione di non voler più dare
seguito alle suesposte cure, con il rischio di un chiaro ed evidente
peggioramento della salute dell’insorgente. Lo stesso dr. med. __________,
nella propria valutazione, ha riconosciuto che le terapie svolte dalla
ricorrente nel corso degli anni “hanno ciononostante potuto limitare le
tensioni muscolari potendo mantenere la tuttora presente abilità lavorativa.
Ciò a conferma del fatto che un loro diniego rischierebbe di peggiorare un
quadro clinico già drammaticamente fragile.”.
A proposito dell’entità
della menomazione dell’integrità di cui è portatrice, l’assicurata ritiene
che la relativa valutazione enunciata dal fiduciario dell’amministrazione sia
“… quantomeno approssimativa e non può di conseguenza essere accettata. Volendo,
per denegata ipotesi riconoscere l’analogia alla patologia di osteocondrosi,
mal si comprende come il perito dell’assicurazione abbia ritenuto essere
applicabile una percentuale del 15%, rispetto al 20% previsto per tale
menomazione. Anche sotto questo profilo, la decisione querelata non merita accoglimento,
in quanto fondata su valutazioni mediche approssimative e generiche.” (doc. I).
1.5. La CO 1, in risposta, ha
postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V + allegato).
Fatti
1.6. In data 29 maggio 2019,
l’assicuratore resistente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova
da presentare (doc. VII), mentre il patrocinatore dell’assicurata è rimasto
silente.
Considerandi
in
ordine
2.1
La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49.
cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31.
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015).
nel merito
2.2
Litigiosa è la questione di
sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine al diritto alle prestazioni
sanitarie dall’8 agosto 2018 e ad assegnare all’assicurata un’IMI del 15%,
oppure no.
2.3
Diritto alle
prestazioni sanitarie estinto dall’8 agosto 2018?
2.3.1
Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20.
luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.
19.
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.3.2
Nel caso di specie, dalle
tavole processuali si evince che RI 1 presenta una piena capacità nella sua
abituale attività professionale (cfr., ad esempio, il doc. ZM 114: “Non riferisce
limitazioni o inabilità lavorativa nell’attività usuale.”), aspetto non
contestato (cfr. doc. I).
Stante ciò, le ulteriori
cure termali e fisioterapiche pretese dalla ricorrente non possono avere lo
scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute infortunistico ai
sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3.1. in fine.
Se ne deduce pertanto che,
in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, i relativi costi non possono essere
posti a carico dell’assicuratore infortuni resistente.
Del resto, non può neppure
essere ignorato che dalla documentazione medica agli atti, anche da quella richiamata
in sede di ricorso (in questo senso, si veda in particolare la certificazione
del dott. __________: “le cure stazionarie annuali a __________ hanno finora
permesso di stabilizzare la sintomatologia e limitare le
riesacerbazioni dolorose acute.” – il corsivo è del redattore), emerge che
le cure sanitarie in discussione sono volte a conservare lo stato di
salute infortunistico, piuttosto che a migliorarlo notevolmente (per un caso in
cui il Tribunale federale ha stabilito che dal proseguimento di sedute
settimanali di fisioterapia, i cui costi erano stati assunti dall’assicuratore per
più di 27 anni, non vi era da attendersi un miglioramento delle condizioni di
salute dell’assicurato, si veda la STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid.
2.
).
Per completezza, va
aggiunto che il diritto a ulteriori cure sanitarie non può essere fondato
nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna
applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una
rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del
16.
aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382 ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.
cit., p. 112 s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non è il
caso nella presente fattispecie.
Infine, è utile precisare
che l’assicurata avrebbe di nuovo diritto di percepire le prestazioni sanitarie,
in caso di ricaduta o di conseguenze tardive dell’infortunio del 21 agosto 1987
(cfr. art. 11 OAINF).
2.4
Entità della
menomazione dell’integrità.
2.4.1
Secondo
l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in
seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole
all'integrità fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità
fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per
menomazione è, di
principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,
quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto
pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi
menzionata).
2.4.4
L’INSAI ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157
consid. 3a).
2.4.5
Nella concreta evenienza, la CO
1.
ha fondato la decisione di assegnare all’assicurata un’IMI del 15%, facendo capo
al relativo apprezzamento espresso dal proprio medico fiduciario.
In effetti, in occasione
della visita di controllo dell’8 agosto 2018, il dott. __________, spec. FMH in
medicina interna, dopo aver diagnosticato una persistente rigidità cervicale con
ipertono muscolare e cefalee occipitali in diagnosi di sindrome cervicale
spondilogena posttraumatica con discopatia C4-C5 e C5-C6 senza instabilità
funzionale e con progressiva problematica degenerativa artrosica secondaria
agli accertamenti del 1992, si è pronunciato nei seguenti termini a proposito
della menomazione dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente:
" (…) L’assicurata
tenuto in considerazione solo dei postumi infortunistici e indipendentemente
dalla professione svolta, ha subito una durevole menomazione alla sua integrità
fisica e/o psichica? Si.
Se sì, qual è la percentuale secondo la scala LAINF relativa
alle menomazioni all’integrità fisica? 15%.
In analogia a osteocondrosi da 1 a 5 segmenti senza sintomatica
radicolare con sintomatologia funzionale +++ come da tabella SUVA 7.2.” (doc.
ZM 110)
Con la propria
impugnativa, RI 1 pretende di aver diritto a un’IMI del 20% almeno, rilevando
che quella assegnatale dall’amministrazione non terrebbe adeguatamente conto della
gravità delle problematiche di cui soffre, subordinatamente, volendo accettare
l’analogia con l’osteocondrosi, sostenendo di non comprendere il motivo per il
quale il medico fiduciario ha quantificato la menomazione in un 15%, anziché
nel 20% previsto per tale danno alla salute dalla tabella 7.2 (cfr. doc. I).
In corso di causa,
l’istituto assicuratore ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in
ortopedia e traumatologia, consulente medico, al quale è stato chiesto di
precisare la tabella INSAI applicabile al caso di specie per determinare
l’entità della menomazione dell’integrità. Il sanitario ha dichiarato che lo
stato dell’assicurata va classificato quale “osteocondrosi senza sintomatologia
radicolare” ai sensi della tabella INSAI 7.2, ritenendo adeguato riconoscere
un’indennità del 10% (scala funzionale del dolore ++) (doc. V 1).
Chiamato ora a
pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, constatato che agli atti non figura alcuna
divergente valutazione specialistica, questo Tribunale ritiene che
l’apprezzamento della menomazione all’integrità espresso dal dott. __________,
possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio. Del resto, essa
risulta persino generosa alla luce del parere espresso in corso di causa dal
dott. __________.
In merito all’assunto
ricorsuale secondo il quale risulterebbe incomprensibile l’assegnazione di
un’IMI del 15% quando la tabella INSAI 7.2 prevede un’indennità del 20%, il TCA
si limita a segnalare che la tabella in questione, in presenza di dolori di
grado +++, prevede in realtà una forchetta compresa tra il 10 e il 20%. Il
fatto che il dott. __________ abbia scelto il valore medio non è censurabile
anche alla luce di quanto sostenuto dal collega __________.
In conclusione, anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI,
il ricorso dell’assicurata non può dunque essere accolto.
Stante quanto precede, può
essere lasciata aperta la questione di sapere se, così come lo sostiene
l’amministrazione, la decisione formale del 17 agosto 2018 è o meno cresciuta
in giudicato su tale aspetto, vista la (pretesa) assenza di contestazione in
sede di opposizione.
2.5
Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda tendente alla concessione dell’effetto
sospensivo del ricorso è divenuta priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti