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Decisione

35.2019.44

Stabilizzazione stato di salute infortunistico. Determinazione entità menomazione dell'integrità

12 giugno 2019Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

1.6. In data 29 maggio 2019,

l’assicuratore resistente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova

da presentare (doc. VII), mentre il patrocinatore dell’assicurata è rimasto

silente.

Considerandi

in

ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

Litigiosa è la questione di

sapere se la CO 1 era legittimata a porre fine al diritto alle prestazioni

sanitarie dall’8 agosto 2018 e ad assegnare all’assicurata un’IMI del 15%,

oppure no.

2.3

Diritto alle

prestazioni sanitarie estinto dall’8 agosto 2018?

2.3.1

Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il

diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi

un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda

frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20.

luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art.

19.

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e

riferimenti).

2.3.2

Nel caso di specie, dalle

tavole processuali si evince che RI 1 presenta una piena capacità nella sua

abituale attività professionale (cfr., ad esempio, il doc. ZM 114: “Non riferisce

limitazioni o inabilità lavorativa nell’attività usuale.”), aspetto non

contestato (cfr. doc. I).

Stante ciò, le ulteriori

cure termali e fisioterapiche pretese dalla ricorrente non possono avere lo

scopo di migliorare sensibilmente il suo stato di salute infortunistico ai

sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.3.1. in fine.

Se ne deduce pertanto che,

in applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, i relativi costi non possono essere

posti a carico dell’assicuratore infortuni resistente.

Del resto, non può neppure

essere ignorato che dalla documentazione medica agli atti, anche da quella richiamata

in sede di ricorso (in questo senso, si veda in particolare la certificazione

del dott. __________: “le cure stazionarie annuali a __________ hanno finora

permesso di stabilizzare la sintomatologia e limitare le

riesacerbazioni dolorose acute.” – il corsivo è del redattore), emerge che

le cure sanitarie in discussione sono volte a conservare lo stato di

salute infortunistico, piuttosto che a migliorarlo notevolmente (per un caso in

cui il Tribunale federale ha stabilito che dal proseguimento di sedute

settimanali di fisioterapia, i cui costi erano stati assunti dall’assicuratore per

più di 27 anni, non vi era da attendersi un miglioramento delle condizioni di

salute dell’assicurato, si veda la STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 consid.

2.

).

Per completezza, va

aggiunto che il diritto a ulteriori cure sanitarie non può essere fondato

nemmeno sull’art. 21 cpv. 1 LAINF, in quanto quest’ultima disposizione torna

applicabile soltanto a quell'assicurato che si trova al beneficio di una

rendita d'invalidità ai sensi dell'art. 18 LAINF (cfr. STF 8C_81/2013 del

16.

aprile 2013 consid. 3.2; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 382 ss.; Ghélew, Ramelet, Ritter, op.

cit., p. 112 s.; Messaggio del Consiglio federale per una legge federale

sull'assicurazione contro gli infortuni del 18.8.1976, p. 55), ciò che non è il

caso nella presente fattispecie.

Infine, è utile precisare

che l’assicurata avrebbe di nuovo diritto di percepire le prestazioni sanitarie,

in caso di ricaduta o di conseguenze tardive dell’infortunio del 21 agosto 1987

(cfr. art. 11 OAINF).

2.4

Entità della

menomazione dell’integrità.

2.4.1

Secondo

l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in

seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il

Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo

dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).

2.4.2

L'art. 36 cpv. 1 OAINF

definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24

LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente

sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità

fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In questa valutazione

dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle

circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la

gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici

senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto

privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.

42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).

La parte della riparazione

del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire da la loi sur

l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).

2.4.3

Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,

l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3

dell'OAINF.

Una tabella elenca una

serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,

corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato.

Questa tabella -

riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.

RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le menomazioni

extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per

menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).

La perdita totale dell'uso

di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita

parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna

indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al

5% (cifra 2 dell'allegato).

Se più menomazioni

all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono

concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.

36.

cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in

considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione

dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,

ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4

OAINF).

Peggioramenti non

prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un

pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la

revisione dell'indennità per

menomazione è, di

principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata,

quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto

pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi

menzionata).

2.4.4

L’INSAI ha allestito una serie

di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella

dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221 ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21 p. 329; DTF 113 V 219 consid. 2b; DTF 116 V 157

consid. 3a).

2.4.5

Nella concreta evenienza, la CO

1.

ha fondato la decisione di assegnare all’assicurata un’IMI del 15%, facendo capo

al relativo apprezzamento espresso dal proprio medico fiduciario.

In effetti, in occasione

della visita di controllo dell’8 agosto 2018, il dott. __________, spec. FMH in

medicina interna, dopo aver diagnosticato una persistente rigidità cervicale con

ipertono muscolare e cefalee occipitali in diagnosi di sindrome cervicale

spondilogena posttraumatica con discopatia C4-C5 e C5-C6 senza instabilità

funzionale e con progressiva problematica degenerativa artrosica secondaria

agli accertamenti del 1992, si è pronunciato nei seguenti termini a proposito

della menomazione dell’integrità di cui è portatrice la ricorrente:

" (…) L’assicurata

tenuto in considerazione solo dei postumi infortunistici e indipendentemente

dalla professione svolta, ha subito una durevole menomazione alla sua integrità

fisica e/o psichica? Si.

Se sì, qual è la percentuale secondo la scala LAINF relativa

alle menomazioni all’integrità fisica? 15%.

In analogia a osteocondrosi da 1 a 5 segmenti senza sintomatica

radicolare con sintomatologia funzionale +++ come da tabella SUVA 7.2.” (doc.

ZM 110)

Con la propria

impugnativa, RI 1 pretende di aver diritto a un’IMI del 20% almeno, rilevando

che quella assegnatale dall’amministrazione non terrebbe adeguatamente conto della

gravità delle problematiche di cui soffre, subordinatamente, volendo accettare

l’analogia con l’osteocondrosi, sostenendo di non comprendere il motivo per il

quale il medico fiduciario ha quantificato la menomazione in un 15%, anziché

nel 20% previsto per tale danno alla salute dalla tabella 7.2 (cfr. doc. I).

In corso di causa,

l’istituto assicuratore ha interpellato il dott. __________, spec. FMH in

ortopedia e traumatologia, consulente medico, al quale è stato chiesto di

precisare la tabella INSAI applicabile al caso di specie per determinare

l’entità della menomazione dell’integrità. Il sanitario ha dichiarato che lo

stato dell’assicurata va classificato quale “osteocondrosi senza sintomatologia

radicolare” ai sensi della tabella INSAI 7.2, ritenendo adeguato riconoscere

un’indennità del 10% (scala funzionale del dolore ++) (doc. V 1).

Chiamato ora a

pronunciarsi su una questione di natura squisitamente medica, constatato che agli atti non figura alcuna

divergente valutazione specialistica, questo Tribunale ritiene che

l’apprezzamento della menomazione all’integrità espresso dal dott. __________,

possa validamente costituire da fondamento al proprio giudizio. Del resto, essa

risulta persino generosa alla luce del parere espresso in corso di causa dal

dott. __________.

In merito all’assunto

ricorsuale secondo il quale risulterebbe incomprensibile l’assegnazione di

un’IMI del 15% quando la tabella INSAI 7.2 prevede un’indennità del 20%, il TCA

si limita a segnalare che la tabella in questione, in presenza di dolori di

grado +++, prevede in realtà una forchetta compresa tra il 10 e il 20%. Il

fatto che il dott. __________ abbia scelto il valore medio non è censurabile

anche alla luce di quanto sostenuto dal collega __________.

In conclusione, anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI,

il ricorso dell’assicurata non può dunque essere accolto.

Stante quanto precede, può

essere lasciata aperta la questione di sapere se, così come lo sostiene

l’amministrazione, la decisione formale del 17 agosto 2018 è o meno cresciuta

in giudicato su tale aspetto, vista la (pretesa) assenza di contestazione in

sede di opposizione.

2.5

Con l’emanazione del presente giudizio, la domanda tendente alla concessione dell’effetto

sospensivo del ricorso è divenuta priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti