35.2019.45
Corretta l'estinzione del nesso causale per i disturbi cervicali;necessario invece un approfondimento per chiarire se i disturbi neuropsicologici,psichici,oculari,di equilibrio,cefalee e tinnitus correlino oppure no con danno alla salute oggettivabile.Rinvio atti su questo punto
27 aprile 2020Italiano34 min
sopra esposto, nel referto della visita ____________ del 13 marzo 2017, il dr. __________,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.45
CR
Lugano
27 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione
di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 28 luglio 2012 RI 1,
nato nel 1958, operaio tornitore presso la ditta __________ di __________,
mentre si stava recando con la famiglia in vacanza è rimasto coinvolto in un
incidente della circolazione stradale, avvenuto in territorio del Comune di __________
(doc. 1).
A
causa di questo sinistro, egli ha riportato, secondo il rapporto del 28 luglio
2012 del Servizio di PS dell’Ospedale __________, un trauma cranico commotivo
(doc. 46 pag. 13).
Egli
è quindi stato ricoverato presso l’unità operativa di chirurgia, dove è rimasto
degente fino al 2 agosto 2012, con la diagnosi di “emorragia subaracnoidea
consecutiva a traumatismo senza menzione di ferita intracranica” (cfr. doc. 46
pag. 1).
L’Istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Il
3 ottobre 2012 l’assicurato si è rivolto al Pronto Soccorso dell’Ospedale
regionale di __________ lamentando delle cefalee ed, in seguito, è stato trasferito
al __________ (cfr. doc. 24).
Dall’estate
del 2013, inoltre, l’interessato è stato in cura psichiatrica presso la dr.ssa __________,
dapprima, e presso il dr. __________, poi, per un episodio depressivo di media
gravità.
Esperiti
gli accertamenti medico-amministrativi del caso, con decisione formale del 27
novembre 2014, l’amministrazione ha dichiarato estinto il proprio obbligo a
prestazioni a decorrere dal 1° dicembre 2014, rilevando che “dagli accertamenti
risulta che le cause organiche non sono sufficienti a spiegare i disturbi
tuttora lamentati. Abbiamo verificato se tra l’evento notificato e il danno
insorto esiste una relazione di causalità adeguata. Sulla base della verifica
effettuata e della giurisprudenza vigente (tra cui DTF 117 V 359 e 134 V 109)
non è stata riscontrata adeguatezza. Pertanto l’erogazione delle prestazioni
assicurative sarà interrotta a partire dal 1° dicembre 2014” (cfr. doc. 166).
A
seguito dell’opposizione interposta dal Sindacato RA 1 per conto
dell’assicurato (cfr. doc. 178), in data 14 ottobre 2015, l’CO 1 ha confermato
il contenuto della sua prima decisione, ribadendo che “a mente della
giurisprudenza in presenza di disturbi la cui esistenza è attestata da uno
specialista, ma non ha potuto essere oggettivata mediante gli accertamenti
strumentali e radiologici scientificamente riconosciuti, deve essere esaminata
l’adeguatezza in base alla prassi vigente in caso di alterazioni dello sviluppo
psichico” (cfr. doc. 195).
Con sentenza STCA
35.2015.122 del 9 agosto 2016, il TCA ha annullato la decisione su opposizione
impugnata e rinviato gli atti all’amministrazione affinché – una volta
acquisita la valutazione peritale del __________ preannunciata dall’Ufficio AI
all’assicurato tramite comunicazione del 4 luglio 2016 (cfr. doc. VIII/1),
sulla quale avrebbe poi dovuto motivatamente prendere posizione il servizio
medico dell’CO 1 - si esprimesse nuovamente riguardo all’eziologia delle
affezioni di RI 1 interessanti il rachide, come pure dei disturbi
neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, delle cefalee e del tinnitus,
pronunciandosi in merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal
1° dicembre 2014.
1.3. Dopo avere acquisito,
conformemente a quanto disposto dal TCA, la perizia __________ del 14 dicembre
2016 e tenuto conto della valutazione del proprio servizio medico, con
decisione del 1° ottobre 2018 l’CO 1 ha confermato il tenore della propria
precedente decisione, negando la sussistenza, a partire dal 1° dicembre 2014,
di un nesso causale tra i disturbi ancora presentati dall’interessato e
l’infortunio.
Tale decisione è, poi, stata
confermata - una volta eseguiti i nuovi approfondimenti neurologici e
neuropsicologici disposti dall’CO 1, a seguito della censura di lacunosità
degli accertamenti medici eseguiti dall’assicuratore LAINF avanzata dal
rappresentante dell’interessato in sede di opposizione - con decisione su opposizione
del 27 febbraio 2019 (doc. A).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 22 marzo 2019 l’assicurato, sempre patrocinato dal
Sindacato RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e che venga
“accertata la causalità infortunistica con il trauma del 28 luglio 2012”, di
modo che la CO 1 sia tenuta a “riesaminare il dossier, allo scopo di mettere in
pagamento tutte le prestazioni assicurative che ne derivano, sulla base degli
atti medici già a disposizione, dapprima quelle di corta durata fino a quando
sono giustificate e poi quelle di lunga durata a partire dalla stabilizzazione
del quadro medico” (doc. I).
Il rappresentante legale
dell’interessato ha, in particolare, posto in evidenza la mancata presa di
posizione da parte dell’assicuratore LAINF riguardo alla ragione principale che
giustifica l’esistenza del nesso causale tra i disturbi dell’assicurato e
l’infortunio, vale a dire la lesione cerebrale, per la quale è stato necessario
intervenire mediante intervento di asportazione del liquido. Secondo il
rappresentante del ricorrente “tale intervento è in relazione di causa-effetto
con il trauma e non può non essere considerato alla stregua di una lesione
ossea, siccome si è intervenuti con un atto esterno per rimuovere il danno
provocato dal trauma” (doc. I).
1.5. Con
la risposta di causa del 1° maggio 2019 l’Istituto assicuratore ha chiesto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse,
nei considerandi in diritto (doc. III).
1.6. Pendente causa, il TCA ha
chiesto alla patrocinatrice dell’assicuratore infortuni di volersi esprimere,
in maniera motivata, riguardo all’obiezione sollevata al punto 3.2 del ricorso,
sulla quale la risposta di causa è rimasta silente (cfr. doc. VII).
Dopo avere richiesto una presa di posizione specialistica al
proprio servizio medico (doc. XII/1), con osservazioni del 18 ottobre 2019
l’assicuratore LAINF ha ribadito la correttezza della propria decisione,
negando l’esistenza di una lesione cerebrale ricollegabile all’infortunio
secondo il criterio della probabilità preponderante (doc. XII).
1.7. In data 17 dicembre 2019, il
rappresentante dell’assicurato ha trasmesso al TCA un ulteriore referto medico,
ribadendo l’esistenza di un sicuro nesso causale tra i disturbi risentiti
dall’interessato e l’infortunio (doc. XVIII + 1/2).
1.8. Con osservazioni del 20
gennaio 2020, corredate da un apprezzamento neurologico da parte del proprio
servizio medico fiduciario, l’Istituto assicuratore ha negato l’esistenza di un
nesso causale tra la sintomatologia presentata dall’assicurato e l’infortunio e
il successivo intervento chirurgico resosi necessario (doc. XXII + 1).
1.9. In corso di causa, il TCA ha
interpellato il dr. __________, autore del referto peritale neurologico
nell’ambito della perizia __________ ordinata dall’Ufficio AI, al fine di
ottenere dei chiarimenti in merito all’espressione da lui utilizzata per
descrivere la gravità del trauma subito dall’interessato “con importanti
ripercussioni sul parenchima cerebrale” (doc. XXIV).
Il dr. __________ ha risposto con scritto del 7 febbraio 2020
(doc. XXV + 1-9), immediatamente sottoposto alle parti per una presa di
posizione (doc. XXVI e XXVII).
1.10. La patrocinatrice
dell’Istituto assicuratore, con osservazioni del 14 febbraio 2020, ha ritenuto
che la valutazione del dr. __________ non sia in disaccordo con la decisione
impugnata, la quale va quindi confermata (doc. XXVIII).
L’assicurato, dal
canto suo, ad oggi, è rimasto silente.
Le considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XXX), per
conoscenza.
in diritto
2.1. L’oggetto
della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’amministrazione era
legittimata a dichiarare estinto il diritto a prestazioni a contare dal 1°
dicembre 2014, oppure no.
Preliminarmente,
questa Corte è, però, tenuta a stabilire l’eziologia dei disturbi interessanti
il rachide, come pure a esaminare se i disturbi neuropsicologici, quelli
psichici, oculari, di equilibrio, le cefalee e il tinnitus correlino con
un danno alla salute oggettivabile e, nella negativa, a valutare l’adeguatezza del
nesso causale con il sinistro assicurato.
2.2. Disturbi
cervicali: causalità con l’infortunio del 28 luglio 2012?
2.2.1. Giusta
l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi
d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti,
il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti
dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da
questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute
(cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents
(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).
Se,
al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste
un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o
un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con
il diritto alle prestazioni sanitarie.
D'altro
canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione
importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad
un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.
2.2.2. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999
in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;
SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC
1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status
quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.2.3. Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata é generalmente
ammesso, dal momento in cui é accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb p. 103). Per contro, la giurisprudenza ha elaborato più
criteri per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità tra un infortunio e
dei disturbi psichici sviluppati successivamente dalla vittima. Essa ha
dapprima classificato gli infortuni in tre categorie, a seconda della dinamica:
gli infortuni insignificanti o leggeri (per esempio, una caduta o scivolata
banale), gli infortuni di media gravità e gli infortuni gravi. Per procedere a
tale classificazione, non si deve considerare il modo in cui l’infortunio é
stato vissuto dall’interessato ma piuttosto l’evento traumatico in quanto tale
da un punto di vista oggettivo. In presenza di un infortunio di media gravità,
occorre prendere in considerazione un certo numero di criteri, di cui i più
importanti sono:
- le
circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la
gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la
loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;
- la
durata eccezionalmente lunga della cura medica;
- i
disturbi somatici persistenti;
- la
cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il
decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- il
grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.
Non
in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.
La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del
nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite
della categoria degli eventi gravi. Per contro, in presenza di un infortunio
che si situa al limite di quelli insignificanti o leggeri, le circostanze da
considerare devono cumularsi oppure rivestire un'importanza particolare
affinché si possa ammettere il carattere adeguato del nesso di causalità (DTF
115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid.
4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a).
2.2.4. In
presenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, di
un trauma equivalente oppure di un trauma cranio-cerebrale, senza prova di
deficit funzionale organico, i criteri della causalità adeguata devono essere
esaminati senza differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, e
ciò contrariamente a quanto avviene trattandosi di disturbi psichici insorti a
seguito di un infortunio, per i quali vanno considerati unicamente gli aspetti
organici (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 e SVR 2007 UV 8 p. 27,
consid. 2ss.).
2.2.5. Nella
DTF 134 V 109, già citata in precedenza, il Tribunale federale ha precisato, da
più punti di vista, la propria giurisprudenza riguardante la valutazione della
causalità in caso di disturbi organici non oggettivabili e,
specificatamente, quella elaborata in materia di traumi d’accelerazione al
rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali.
In
quel giudizio, l’Alta Corte ha innanzitutto confermato la necessità di
procedere a un esame particolare dell’adeguatezza in presenza di infortuni che
hanno comportato tali lesioni (consid. 7-9). Il Tribunale federale ha inoltre
stabilito che non vi è ragione di modificare i principi relativi alla
classificazione degli infortuni a seconda del loro grado di gravità e
all’eventuale presa in considerazione di ulteriori criteri nell’esame
dell’adeguatezza a dipendenza della gravità dell’infortunio (consid. 10.1). La
Corte federale ha invece accresciuto le esigenze relativamente alla prova
dell’esistenza di una lesione in relazione di causalità naturale con l’infortunio
(consid. 9) e ha modificato in parte i criteri di rilievo per l’adeguatezza
(consid. 10).
Per
quanto riguarda il nesso di causalità naturale, il TF ha segnatamente
ricordato che, accanto ai casi in cui un chiaro miglioramento dello stato di
salute subentra già dopo breve tempo e che perciò pongono raramente dei
problemi nell’applicazione del diritto, vi sono i casi in cui i disturbi
perdurano più a lungo, sino alla loro cronicizzazione. Per questi ultimi, è
indicato disporre rapidamente - di regola dopo circa sei mesi di persistenza
dei disturbi -, una perizia pluri-/interdiscipli-nare (di tipo
neurologico/ortopedico, psichiatrico e, eventualmente, neuropsicologico; in
caso di questioni specifiche e per escludere diagnosi differenziali sono pure indicati
accertamenti otoneurologici, oftalmologici, ecc.), allestita da medici
specialisti che godono di un’esperienza specifica con questo genere di lesioni.
Relativamente alla causalità adeguata, l’Alta Corte ha rielaborato i criteri di
rilievo, principalmente quelli che contengono una componente temporale e, in
secondo luogo, quelli che nella pratica si sono dimostrati troppo poco chiari.
Il relativo nuovo elenco si presenta quindi nel modo seguente:
- le circostanze concomitanti
particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità
dell'infortunio;
- la gravità o particolare
caratteristica delle lesioni lamentate;
- la specifica cura medica
protratta e gravosa;
- i notevoli disturbi;
- la cura
medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;
- il decorso sfavorevole della
cura e le complicazioni rilevanti intervenute;
- la rilevante incapacità
lavorativa malgrado la dimostrazione degli sforzi compiuti.
Nonostante ciò che precede, la
giurisprudenza citata al considerando 2.2.4.
(DTF 115 V 133 e 403) si applica anche in caso di traumi d’accelerazione
al rachide cervicale, di traumi equivalenti oppure di traumi cranio-cerebrali,
se i disturbi psichici insorti dopo l’infortunio appaiono chiaramente come un
danno alla salute distinto e indipendente dal quadro clinico tipico consecutivo
a un trauma d’accelerazione al rachide cervicale, a un trauma equivalente
oppure a un trauma cranio-cerebrale (cfr. RAMI 2001 U 421 p. 79 consid. 2b).
2.2.6. La
più recente giurisprudenza federale applica la prassi relativa all’evoluzione
psichica abnorme conseguente a infortunio nei casi in cui l’esistenza
dei disturbi denunciati dalla persona assicurata é sì stata attestata da medici
specialisti, ma non oggettivata mediante accertamenti strumentali e radiologici
scientificamente riconosciuti. Secondo l’Alta Corte, in quei casi, l’assenza di
postumi organici oggettivabili non esclude a priori l’esistenza di un
nesso di causalità naturale con l’evento traumatico in questione (cfr. SVR 2012
UV n. 5 p. 17ss. consid. 5.1 e riferimenti ivi menzionati). L’esame della
causalità naturale viene però momentaneamente sospeso, per procedere a un esame
particolare dell’adeguatezza del nesso causale. Se da tale esame emerge non
essere dato il necessario nesso di causalità adeguata, si può rinunciare a
esperire ulteriori indagini sulla questione della causalità naturale tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (DTF 135 V 465 consid. 5.1).
Ad esempio, questo principio é
stato applicato dall’Alta Corte in una sentenza 8C_267/2009 del 26 gennaio 2010
consid. 4.3, riguardante dei disturbi visivi denunciati da un assicurato che
era stato spinto contro un muro da una terza persona. Ammessa l’esistenza del
nesso di causalità naturale in quanto attestata da due neuro-oftalmologi attivi
a livello universitario e constatata la mancata oggettivazione di un danno alla
salute organico, il TF ha esaminato il caso dal profilo della causalità
adeguata in applicazione della “psico-prassi” (e non di quella relativa ai
traumi cranio-cerebrali siccome l’assicurato aveva lamentato una semplice
contusione cranica), per giungere alla conclusione che l’adeguatezza non era
data.
In una sentenza 8C_291/2012
dell’11 giugno 2012, la Massima Istanza ha deciso in questo stesso modo, a proposito
di una fattispecie in cui i disturbi lamentati dall’assicurato all’arto
inferiore sinistro, riferibili secondo gli specialisti a un dolore neuropatico
provocato dall’infortunio, non avevano potuto essere oggettivati né
neurologicamente né mediante esami strumentali per immagini.
Infine,
nella DTF 138 V 248, il Tribunale federale, modificando la propria
giurisprudenza, ha stabilito che in presenza di acufeni non attribuibili a
un’affezione organica oggettivabile, il nesso di causalità adeguata con
l’infortunio non può essere ammessa senza aver fatto l’oggetto di un esame
particolare, al pari di quanto avviene per altri quadri clinici senza prova di
deficit organico.
2.2.7. In concreto, in sede ricorsuale il
rappresentante legale di RI 1 ha chiesto che l’assicuratore LAINF sia tenuto a
riconoscere il diritto a prestazioni anche dopo il 1° dicembre 2014, ritenendo,
tra le altre cose, che l’interessato presenti anche delle cervicalgie di natura
infortunistica.
Ora, a tale riguardo, il TCA
evidenzia che dalla documentazione medica agli atti, in particolare dalla
documentazione radiologica e dal referto specialistico reumatologico redatto
nell’ambito della perizia __________ del 14 dicembre 2016 eseguita su incarico
dell’Ufficio AI, non è emersa l’esistenza di un danno di origine infortunistica
a livello cervicale, ma unicamente la presenza di modici reperti degenerativi.
Va, infatti, rilevato che
gli esami effettuati il giorno stesso dell’incidente presso l’Ospedale __________
(comprendenti TAC cerebrale; TAC cervicale; TAC rachide dorsale e TAC torace)
hanno escluso l’esistenza di fratture a tutti i livelli.
In
particolare, la TAC cervicale del 28 luglio 2012 ha mostrato che vi è:
“rettificata la fisiologica lordosi cervicale. Non evidenti segni di frattura.
Alterazioni spondilartrosiche diffuse più marcate a livello C4-C6; ridotti in
ampiezza gli spazi discali C5-C6 e C6-C7” (cfr. doc. 46 pag. 23).
Fatti
I
medici della Clinica di __________ di __________, inoltre, nel referto del 25
aprile 2013 concernente la riabilitazione neuro-ortopedica eseguita dal 26
marzo 2013 al 20 aprile 2013, hanno espressamente indicato che “nelle
radiografie della colonna cervicale si evidenzia un raddrizzamento della
colonna e delle alterazioni degenerative consoni all’età” (cfr. doc. 53).
Nella
presa di posizione del 12 settembre 2013, la dr.ssa __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica nonché medico __________ dell’amministrazione, ha indicato
che dal referto dei medici di __________ emerge la presenza di una cervicalgia
cronica (cfr. doc. 89).
Infine,
nel referto peritale del 27 settembre 2016 redatto nell’ambito della perizia
pluridisciplinare __________, il dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
medicina interna, sulla base anche del referto radiologico della colonna
cervicale ap e laterale del 21 settembre 2016 – dal quale è emersa l’incipiente
spondilosi anteriore verosimilmente nell’ambito di una DISH, lieve
assottigliamento del disco a livello C6/C7 – ha posto quale diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa, tra le altre, anche le cervicalgie, oltre a
delle lombalgie croniche comuni (cfr. doc. 229 pagg. 63-68).
In sintonia con quanto
sopra esposto, nel referto della visita ____________ del 13 marzo 2017, il dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, ha
valutato che a livello cervicale “tutte le radiografie, l’esame neurologico
come anche la visita odierna non ha evidenziato alcun danno oggettivabile di
origine infortunistica. Si nota una degenerazione modica che è nella norma
per l’età dell’assicurato”. Sulla base di tali considerazioni, il medico
fiduciario dell’assicuratore LAINF ha quindi confermato l’apprezzamento del dr.
__________ nell’ambito della perizia __________, concludendo che “con la visita
odierna posso estinguere il nesso causale per quanto riguarda i disturbi della
colonna cervicale con l’infortunio del 28 luglio 2012” (doc. 234, corsivo della
redattrice).
Il TCA può fare proprie
queste valutazioni del dr. __________, le quali, del resto, non sono state
smentite in sede ricorsuale tramite la presentazione di documentazione
medico-specialistica di senso contrario.
Pertanto, su questo punto,
la decisione dell’assicuratore LAINF appare corretta e va confermata.
2.3. Disturbi
neuropsicologici, psichici, oculari, di equilibrio, cefalee e tinnitus:
oggettivabili e, nella negativa, causalità adeguata con l’infortunio del 28
luglio 2012?
2.3.1. Dalle carte processuali
emerge che, a seguito dell’incidente stradale del 28 luglio 2012, l’assicurato
ha sviluppato, come risulta dalla diagnosi posta presso l’Ospedale __________,
un “trauma cranico commotivo con emorragia subaracnoidea temporo parietale
sinistra” (cfr. doc. 46 pag. 3).
Successivamente
al trauma, egli ha lamentato, fra l’altro, cefalee, problemi di equilibrio,
difficoltà cognitive, disturbi psichici, oculari e tinnitus.
L’assicuratore convenuto,
basandosi su quanto valutato dal proprio medico fiduciario specialista in
neurologia, dr. __________, ha ritenuto oggettivabili (e pure di eziologia
infortunistica) le cefalee e i disturbi di equilibrio patiti dall’insorgente
a partire dal mese di settembre 2012, in quanto correlate all’ematoma
subdurale comparso a seguito dell’incidente del 28 luglio 2012 (cfr. doc. 157 e
la decisione impugnata, doc. A1).
Per contro, sempre sulla
base delle valutazioni del dr. __________, esso ha sostenuto che il
peggioramento delle cefalee a partire dal mese di febbraio 2013, i disturbi
neuropsicologici, quelli psichici, quelli oculari, di equilibrio e il tinnito
non correlano con un danno alla salute oggettivabile (cfr. doc. 157 e la decisione
impugnata, doc. A1).
Questo visto il successo
dell’intervento di evacuazione dell’emorragia subdurale, perfettamente
riuscito, con completo riassorbimento e senza nuove emorragie, come risulta
dall’esame di TAC cerebrale del 27 maggio 2013 (cfr. doc. 81).
Pertanto, secondo il dr. __________,
per l’aumento di questi disturbi occorre prendere in considerazione dei fattori
extra-infortunistici, quali la tendenza all’autolimitazione, una sintomatologia
depressiva e l’ipertensione arteriosa menzionata dal dr. __________ (cfr. doc.
157, pagg. 6-7).
A seguito di quanto
stabilito da questo Tribunale nella sentenza di rinvio STCA 35.2015.122 del 9
agosto 2016, l’assicuratore LAINF ha nuovamente valutato gli aspetti causali
tra i disturbi fatti ancora valere dall’interessato
a partire dal mese
di febbraio 2013 e l’infortunio, alla luce delle risultanze degli accertamenti
pluridiscilinari eseguiti dagli specialisti del __________ nell’ambito della
neurologia, della neuropsicologia e della psichiatria e psicoterapia.
Fondandosi sulle
valutazioni specialistiche otoneurologica e audiologica del 2 febbraio 2018 della
dr.ssa __________, specialista ORL (cfr. doc. 264); oftalmologica del 26
gennaio 2018 del dr. __________ (oftalmologo) e psichiatrica del 14 marzo 2018 della
dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. 265), con
apprezzamento medico del 9 maggio 2018 il dr. __________ ha concluso che
“riassumendo tutti i dati è stato escluso un danno oggettivabile riguardante
l’infortunio del 28.07.2012. Tutti gli esami effettuati sono esaustivi con dati
oggettivabili e hanno escluso un danno di origine ortopedica, cefalee o
tinnitus, un danno oculare, un danno all’equilibrio, alla psiche e di tipo
neuropsicologico. Gli specialisti hanno notato una tendenza all’aggravamento e
mal-cooperazione. Lo stesso vale per i vari tests che non hanno mostrato
nessuna patologia oggettivabile, quindi riassumendo tutti i rapporti si può
effettuare una estinzione del nesso causale per i problemi soggettivamente
lamentati dal signor RI 1 da luglio 2012” (doc. 269).
Vista l’opposizione
dell’assicurato, l’assicuratore LAINF ha nuovamente interpellato il proprio
servizio medico, chiedendo in particolare di valutare se “i disturbi
neuropsicologici evocati a pag. 29 della perizia pluridisciplinare __________
sono da considerare in relazione causale almeno probabile con il trauma che ci
occupa” (doc. 277).
Con valutazione del 14
novembre 2018, il dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha ancora una volta
negato che i disturbi neuropsicologici ancora risentiti dall’interessato
correlino con un danno organico oggettivabile (doc. 278).
A fronte delle obiezioni
sollevate nel complemento all’opposizione del 13 dicembre 2018, a loro volta fondate
sulla valutazione della neuropsicologa lic. phil. Möckli privatamente
consultata dall’interessato (la quale ha, in particolare, ritenuto che “Die
Befunde sind als leichte bis mittelschwere neuropsychologische Funktionsstörung
und als spezifische Folge der Traumatischen Hirnverletzung vom 28.07.2012 zu
beurteilen, gemäss ICD-10: als F07.8, sonstige organische Persönlichkeits- und
Verhaltensstörungen aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung
des Gehirns kodierbar”, cfr. doc. 285), l’assicuratore LAINF ha chiesto una
nuova presa di posizione al dr. __________.
Quest’ultimo, in data 8
gennaio 2019, ha confermato la propria precedente valutazione del 14 novembre
2018, ritenendo che la diagnosi F07.8 posta dalla signora __________ non possa
essere confermata in assenza di un danno strutturale (doc. 290).
Anche il dr. __________,
con apprezzamento neurologico del 26 febbraio 2019, ha confermato quanto già
espresso dal dr. __________, negando che dal lato neurologico l’assicurato
presenti delle affezioni che possano essere spiegate dal lato organico. In
particolare, il dr. __________ ha osservato:
" Beurteilung
Unverändert steht die Kausalität einer kognitiven
Gesundheitsbeeinträchtigung und die Kausalität von Kopfschmerzen im
vorliegenden Fall zur Diskussion. Anlässlich der durch die
Invalidenversicherung-Stelle des Kantons Tessin veranlassten interdisziplinären
Begutachtung am __________ (Gutachten vom 14.12.2016) erfolgten eine
neurologische, ORL-ärztliche und neuropsychologische Untersuchung.
Zu der neuropsychologischen Untersuchung durch Herrn Dr. __________
am 18.10.2016 nahm bereits Herr Dr. __________ Stellung und stellte zutreffend
fest, dass Herr __________ eine multifaktorielle Ursache der generalisierten
kognitiven Beeinträchtigung beurteilte. Bei auffälligen
Symptomvalidierungstests mit widersprüchlichen Ergebnissen lagen
ernstzunehmende Hinweise auf eine Aggravation vor.
Der ORL-Arzt Herr Dr. __________ stellte nach Untersuchung am
30.09.2016 lediglich eine bilaterale Perzeptionsschwerhörigkeit und Tinnitus
beidseits fest. Eine Hyposmie oder Anosmie wurde weder
vom Versicherten berichtet noch im Untersuchungsbefund
dokumentiert.
Der Neurologe Herr Dr. __________ untersuchte den Versicherten am
11.10.2016 und konnte keine objektivierbaren neurologischen Defìzite
feststellen. Die allein auf die Angabe des Versicherten die
Geruchsqualität Kaffee nicht wahrgenommen zu haben abgestützte
Diagnose einer Hyposmie überzeugt nicht. Es handelt sich um eine subjektive
Angabe, die eine abschliessende Beurteilung hinsichtlich
einer Hyposmie nicht erlaubt. Darüber hinaus wurden in der
neurologischen Untersuchung keine relevanten Defizite festgestellt. Weiterhin
ist zu bemängeln, dass Herr Dr. __________ seine
Beurteilung offenbar in Unkenntnis der Befunde der Bildgebung und
Considerandi
in Unkenntnis der vorgängigen neurologischen Beurteilungen erstellte.
Jedenfalls ist aus seinem Bericht nicht ersichtlich, dass er
sich mit den Dokumenten der bildgebenden Diagnostik und der
neurologischen Beurteilung vom 26.09.2014 auseinandersetzte, respektive diese
Dokumente ihm vorlagen. Die Kausalitätsbeurteilung
erfolgt pauschal und ist nicht begründet. Mit dem Untersuchungsbefund
des ORL Arztes Herrn Dr. __________ setzte sich Herr Dr. __________ nicht
auseinander.
Schlussfolgerung
Die neurologische Beurteilung im Rahmen eines Auftrages zu einem
neurologischen Teilgutachten durch Herrn Dr. __________ vom 03.11.2016 enthält
keine neuen medizinischen Erkenntnisse im Hinblick auf die Beurteilung von
Unfallfolgen. Das Gutachten weist erhebliche Mängel auf. Auf die
Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Kausalitätsbeurteilung kann
nicht abgestellt werden.” (Doc. 292)
2.3.2
In sede ricorsuale,
l’assicurato ha contestato la valutazione dei medici fiduciari dell’assicuratore
LAINF, ritenendo, in particolare, che l’amministrazione abbia omesso di
esprimersi a proposito di un elemento centrale e decisivo, ossia riguardo alla
“lesione cerebrale che è in relazione di causalità e per la quale è stato
necessario intervenire mediante intervento di asportazione del liquido. Tale
intervento è in relazione di causa-effetto con il trauma, e non può non essere
considerato alla stregua di una lesione ossea, siccome si è intervenuti con un
atto esterno per rimuovere il danno provocato dal trauma. La rimozione delle
conseguenze mediche ha generato i disturbi successivi e dunque una volta
eseguito l'intervento chirurgico, la causalità rimane acclarata per sempre.
Altrimenti, bisognerebbe sostenere che quel problema, ossia la presenza del
liquido, era già presente prima del trauma, cosa che non può assolutamente
essere” (doc. I).
Questo Tribunale ha quindi
chiesto all’assicuratore LAINF di prendere posizione, in maniera motivata,
riguardo a tale circostanziata obiezione.
Con osservazioni del 18
ottobre 2019, l’Istituto assicuratore, basandosi sull’apprezzamento neurologico
del dr. __________ datato 18 ottobre 2019, ha negato di essere in presenza di
una lesione sostanziale del cervello che possa essere posta in nesso causale
con l’infortunio, aggiungendo che l’intervento chirurgico non possa avere
causato disturbi successivi, avendo interessato una zona superficiale ed
essendosi svolto in maniera soddisfacente, senza complicazioni (cfr. doc. XII e
doc. XII/1).
L’assicurato ha poi trasmesso al TCA un referto, datato 10
dicembre 2019, con il quale il dr. __________, Caposervizio del Servizio di
neurologia del __________, rispondendo alle domande del rappresentante legale
dell’assicurato, ha, in particolare, considerato che “l’infortunio subito dal
paziente il 28.07.2012 in occasione di un incidente della circolazione in
Italia risulta in effetti scatenante questa sintomatologia con il principio
della verosimiglianza preponderante”; che “con riferimento alla perizia __________
(AI), in linea con quanto ritenuto dal collega neurologo dr. __________,
neurologia FMH, ritengo a mia volta che molto verosimilmente l’impatto ha
indotto delle conseguenze durature e per finire invalidanti”; che “nel caso
particolare del signor RI 1, il fatto che effettivamente la craniotomia
evacuativa dell’ematoma abbia avuto un effetto anatomicamente corretto (vd. gli
esami neuroradiologici di controllo), non esclude che il trauma, il successivo
sviluppo dell’ematoma e i suoi effetti compressivi abbiano esercitato un ruolo
determinante nella genesi della polisintomatologia (cefalea, disturbi
cognitivi, …) del signor RI 1”; e, infine, che “a mio modo di vedere risulta
speculativo dissociare il trauma iniziale (determinato dall’incidente) e il
successivo intervento (di craniotomia evacuativa) poiché i due meccanismi
appaiono indissociabili, se si preferisce rappresentano un “continuum
post-traumatico” (senza trauma, non si sarebbe sviluppato l’ematoma subdurale
cronico scompensatosi acutamente)” (doc. XVIII/1).
Interpellato al riguardo, con apprezzamento neurologico del 17
gennaio 2020, il dr. __________ ha considerato che la presa di posizione del
dr. __________ non muta le precedenti valutazioni, riconfermando le
considerazioni già espresse circa il buon esito dell’intervento di craniotomia
evacuativa e l’assenza di conferma di un danno oggettivabile negli esami
strumentali (doc. XXII/1).
Pendente causa, il TCA ha chiesto al dr. __________, specialista
in neurologia, autore del consulto peritale neurologico nell’ambito della
perizia __________, di precisare se l’espressione da egli utilizzata nel
referto peritale “importanti ripercussioni sul parenchima cerebrale”
derivanti dal trauma cranico subito dall’interessato corrisponda ad un eventuale
danno alla salute oggettivato, dal punto di vista organico, ai
sensi della giurisprudenza federale, secondo cui le lesioni traumatiche debbono
essere confermate da indagini effettuate per mezzo di apparecchiature
diagnostiche o di immagine radiologica e con utilizzo di metodi riconosciuti
scientificamente (doc. XXIV).
Con risposta del 7 febbraio 2020 il dr. __________
si è così espresso:
" In
riferimento alla pratica del Sig. RI 1 ricordo che lo avevo valutato dal punto
di vista neurologico per conto del __________ di __________ il giorno 11
ottobre 2016.
Dagli atti risultava che il paziente aveva subito un trauma
cranico il 28.07.2012 con emorragie intracraniche che avevano necessitato di un
intervento neurochirurgico di drenaggio.
Si riscontrava inizialmente anche una lieve emiparesi a sinistra.
Risultava che l'evoluzione dell'ematoma intracranico era stata protratta e solo
in ottobre 2012 era stato sottoposto ad intervento
neurochirurgico di evacuazione dell'ematoma.
All'esame clinico si riscontravano minimi reperti (iposmia),
l'esame neuropsicologico mostrava deficit concernenti la memoria, l'attenzione,
le funzioni esecutive, il linguaggio e la comprensione, risultava anche una
certa apatia.
Avevo pertanto ritenuto che il trauma fosse comunque di entità
importante con ripercussioni sul parenchima cerebrale, questo tenendo conto
soprattutto anche della situazione iniziale e protratta.
Per rispondere alla domanda specifica da Lei posta concernente le
lesioni traumatiche che, ai sensi della giurisprudenza federale, debbono essere
confermate da indagini effettuate per mezzo di
apparecchiature diagnostiche o di immagine radiologica e con utilizzo
di metodi conosciuti scientificamente, ho fatto pervenire la documentazione
radiologica originale.
Abbiamo dunque a disposizione una TAC cerebrale del 03.10.2012,
che mostra un esteso ematoma sottodurale intracranico a destra dello spessore
di almeno 2 cm, che comprime il tessuto cerebrale,
determinando anche uno spostamento della linea mediana del
cervello verso sinistra, in particolare anche dei ventricoli laterali, non è
descritto un edema del tessuto cerebrale anche se da parte mia,
almeno lieve, non sono sicuro di poterlo escludere. Era descritta
allora anche una emiparesi a sinistra e dunque un malfunzionamento del tessuto
cerebrale anche clinicamente era ben documentato e
congruente con i reperti radiologici.
Abbiamo anche una TAC post-operatoria del 4 ottobre 2012, dove si
vede ancora una falda liquida sulla superficie dell'emisfero destro, comunque
con un effetto di massa nettamente diminuito, la linea
mediana cerebrale si è quasi normalizzata ed anche i ventricoli
laterali sono ora ben visibili, senza edema cerebrale.
A due ulteriori controlli radiologici di decorso del 12 novembre e
17.
dicembre 2012 rimane una falda liquida sulla superficie dell'emisfero
cerebrale destro di entità moderata e soprattutto con un effetto di
massa meno importante sull'emisfero cerebrale. Inoltre una TAC
cerebrale del 27 maggio 2013 mostra praticamente una normalizzazione del
reperto anche a livello dell'emisfero cerebrale destro con riassorbimento
completo della falda liquida ancora presente ai precedenti esami.
Le indagini successive e cioè le RM cerebrali eseguite il 05.03.2014
e 10.07.2015 hanno mostrato un reperto normale a livello del tessuto cerebrale.
Il 05 febbraio 2020 ho discusso i reperti radiologici con
il Dr. __________, Caposervizio di Neurologia del __________, che
gentilmente ha riguardato le immagini, confermando i reperti descritti più
sopra. Gli ho chiesto in particolare se le due RM cerebrali del 2014 e 2015
comprendano tutte le sequenze radiologiche che possono mostrare eventuali
lesioni traumatiche: mi ha confermato che entrambi gli esami non comprendono
le sequenze SWI (susceptibility weighted imaging): queste sarebbero le sequenze
più sensibili per eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto
cerebrale, in particolare micro-emorragie. Viste le
immagini già a disposizione sempre il Dr. __________ non si aspetta che anche
alle sequenze SWI vi possano essere lesioni particolarmente estese ma non si
può neppure escludere che questa particolare tecnica di immagine non mostri
almeno qualche discreta alterazione di tipo traumatico.
Concludendo si può dunque affermare che gli esami radiologici
iniziali, e cioè le TAC cerebrali citate del 2012, hanno documentato un danno
cerebrale iniziale, le successive risonanze magnetiche cerebrali del 2014 e
2015.
hanno mostrato invece un reperto normale.” (Doc. XV + 1-9, il corsivo è
della redattrice)
Le considerazioni del dr. __________ sono state reputate, dalla
patrocinatrice dell’assicuratore LAINF, tali da non essere in disaccordo con la
decisione impugnata.
Questo parere è stato reso dalla legale senza il previo supporto
di una presa posizione da parte del servizio medico dello stesso Istituto
assicuratore (doc. XXVIII).
2.3.3
Chiamato a pronunciarsi,
questo Tribunale, stante quanto espressamente indicato dal dr. __________ nelle
delucidazioni del 7 febbraio 2020 fornite su richiesta del TCA (cfr. doc. XXV
sopra riportato al consid. 2.3.2. per esteso), non può, con la necessaria
tranquillità, valutare se effettivamente, come preteso dall’assicuratore LAINF,
i disturbi oggetto della presente controversia che l’assicurato continua a
lamentare dopo l’infortunio non correlino con un danno alla salute
oggettivabile.
Al contrario, dalle
pertinenti e competenti argomentazioni addotte dal dr. __________, supportate
dal parere anche del Caposervizio di neurologia del __________, emergono dubbi
riguardo a tali conclusioni dell’amministrazione.
Esse, difatti, sono state
espresse senza, tuttavia, disporre di tutti gli esami strumentali necessari con
riferimento, in particolar modo, a delle specifiche sequenze radiologiche –
mancanti - definite dagli specialisti citati come quelle maggiormente sensibili
per mostrare eventuali lesioni post-traumatiche del tessuto cerebrale, in
particolare micro-emorragie.
Tale mancanza, non priva
di rilievo, non può essere ignorata.
Rappresentando, difatti,
quest’ultimo aspetto il tema centrale della controversia tra le parti, il TCA
non può prescindere dal rinvio degli atti all’amministrazione affinché ponga in
essere gli accertamenti del caso, volti a chiarire anche questa circostanza, di
fondamentale importanza ai fini del giudizio.
La
decisione impugnata va, pertanto, su questo punto, annullata e gli atti
rinviati all’amministrazione affinché – una volta acquisite tutte le sequenze
radiologiche necessarie, come indicato dal dr. __________ e dal dr. __________,
sulle quali dovrà poi motivatamente prendere posizione il servizio medico dell’CO
1.
- si esprima nuovamente riguardo ai disturbi neuropsicologici, psichici,
oculari, di equilibrio, alle cefalee e al tinnitus e si pronunci in
merito al diritto dell’assicurato a prestazioni a partire dal 1° dicembre 2014.
2.4
Visto l'esito favorevole del ricorso,
l'assicurato, rappresentato da un Sindacato, ha diritto al versamento da parte
dell’assicuratore LAINF di fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è
accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione del 27 febbraio 2019 è annullata nella misura in cui
l’CO 1 ha negato la propria responsabilità con riferimento ai disturbi di cui
al consid. 2.3..
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione per complemento istruttorio e nuova
decisione, come indicato al considerando 2.3.3..
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
L’CO
1 verserà all’assicurato l’importo di fr. 1'500 (IVA inclusa) a titolo
d’indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti