35.2019.46
Discussa la stabilizzazione dello stato di salute infortunistico e la determinazione del diritto alla rendita d'invalidità (art. 17 cpv. 1 LPGA inapplicabile in quanto il caso iniziale era stato chiuso senza rendita) e all'IMI
24 febbraio 2020Italiano39 min
chiamato in primo luogo a esaminare se l’CO 1 era legittimato a dichiarare stabilizzate
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.46
mm
Lugano
24 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Sarah Socchi (in
sostituzione di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattore:
Maurizio Macchi, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 25 febbraio 2019 emanata
da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 2 giugno 2016, RI 1,
a quel momento dipendente della ditta __________ di __________ quale operaio
addetto alla posa di serramenti e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli
infortuni e le malattie professionali presso l’CO 1, è scivolato da una scala
da un’altezza di circa un metro e ha riportato la frattura/lussazione
pluriframmentaria della tibia e della fibula sinistra, trattata con posa di un
fissatore esterno alla caviglia, riposizione cruenta e osteosintesi del pilone
tibiale e osteosintesi dorsale della tibia e della fibula.
L’istituto assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità
e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
1.2. Con decisione formale del 21
luglio 2017, poi confermata in sede di opposizione, l’assicuratore LAINF ha
posto fine alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° giugno 2017 e,
d’altra parte, ha negato il diritto alla rendita d’invalidità e all’indennità
per menomazione dell’integrità (IMI - doc. 133).
Con sentenza 35.2017.110
del 15 gennaio 2018, questa Corte ha respinto il ricorso interposto
dall’assicurato contro la decisione su opposizione del 6 settembre 2017 (doc.
213).
La pronunzia cantonale è
stata confermata dal TF con sentenza 8C_168/2018 del 6 giugno 2018 (doc. 285).
1.3. Dalle carte processuali
emerge che RI 1, nel settembre 2017 (cfr. doc. 149) e nel febbraio 2018 (doc.
238), è stato sottoposto a degli interventi di asportazione del materiale di
osteosintesi, riguardo ai quali l’amministrazione ha riconosciuto la propria
responsabilità a titolo di ricaduta dell’infortunio.
1.4. Alla chiusura della seconda
ricaduta, con decisione formale del 14 dicembre 2018, l’CO 1 ha dichiarato
estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a far tempo dal 5 aprile
2018 (fatta eccezione per l’assunzione dei costi di un plantare per il piede
sinistro per i successivi due anni) e ha confermato l’importo dell’indennità
giornaliera corrisposta a seguito delle ricadute con riferimento alla norma di
cui all’art. 23 cpv. 8 OAINF (doc. 304).
A seguito dell’opposizione
interposta dall’__________ per conto dell’assicurato (doc. 326), in data 25
febbraio 2019, l’istituto assicuratore ha confermato il contenuto della sua
prima decisione. In quella sede, l’CO 1 ha precisato che le ricadute da esso
assunte non hanno modificato l’esigibilità lavorativa stabilita in occasione
della chiusura del caso iniziale, di modo che nel frattempo non è insorto il
diritto a una rendita d’invalidità (e, di conseguenza, nemmeno alla cura medica
ex art. 21 LAINF). È pure stato confermato il rifiuto a un’IMI (doc. 338).
1.5. Con tempestivo ricorso del 25
marzo 2019, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto che, annullata la
decisione su opposizione impugnata, gli atti vengano retrocessi
all’amministrazione affinché proceda all’esecuzione di una perizia medica
pluridisciplinare, argomentando in particolare quanto segue:
" (…)
Oggetto del presente rimedio giuridico è, solo per ora, la questione a sapere
se la CO 1 ha correttamente dichiarato l’avvenuta stabilizzazione dello stato
di salute infortunistico a contare dal 5 aprile 2018 (doc. B, consid. 4 e 8).
(…).
Sulla base di ciò che si è potuto mettere in evidenza (riguardo
alle chiare contestazioni di natura medica fatte dai diversi professionisti
sopraindicati), ed in punto alle problematiche riscontrate a livello fisico
(che psicologico) del ricorrente, si può evidentemente affermare che le risultanze
del medico di fiducia della CO 1 risultano, quantomeno, lacunose.
(…) Da un lato, egli non ha messo in correlazione il dolore
sopraggiunto al ginocchio sinistro con gli interventi di chirurgia effettuati
sulla caviglia sinistra. Eppure, se si tiene conto della documentazione
fotografica, soprattutto in riferimento all’immagine scattata di fronte (n.
edizione 192, p. 2 di 7), è possibile rilevare ad occhio nudo come la cicatrice
sulla caviglia sinistra tende ad estendersi alcuni centimetri sopra la caviglia
stessa.
(…) Dall’altro lato, il medico che ha effettuato gli interventi
sulla caviglia del ricorrente (__________) ha voluto precisare che il caso del ricorrente
non va relativizzato, ma va trattato quale caso infortunistico più complesso
che ha determinato delle conseguenze ben più serie rispetto ad una semplice
asportazione di materiale di osteosintesi (AMO).
(…) Inoltre, nulla è stato detto riguardo ai dolori persistenti
generati dopo una semplice camminata della durata di un’ora.
(…) Per non parlare poi del fatto che tale condizione fisica ha
verosimilmente generato uno stato depressivo del ricorrente, aspetto che nella
valutazione del medico di fiducia della CO 1 non è stato nemmeno toccato.
(…) Vero è che il professionista che si è speso maggiormente per
la causa del signor RI 1 (dr. med. __________) è un medico che non può vantare
le medesime conoscenze specialistiche del medico CO 1, tuttavia il fatto che
egli abbia – con costanza – accertato l’inabilità totale del ricorrente non può
essere posto in secondo piano. Soprattutto per il fatto che il dr. med. __________
non ha escluso la necessità di procedere con una risonanza magnetica. La RM è
stata effettivamente eseguita (anche se non risulta dagli atti), ma ha condotto
ad una conclusione diametralmente opposta sull’esito della stessa (come risulta
dai documenti di cui ai n. di edizione 299 e 300).
(…).” (doc. I)
1.6. L’CO 1, in risposta, ha
postulato che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per
quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. III).
Fatti
1.7. In data 17 maggio 2019, il
patrocinatore dell’assicurato ha prodotto documentazione volta a supportare la
domanda di assistenza giudiziaria (doc. VII + allegati).
1.8. Il 28 maggio 2019, l’avv. RA
1 ha versato agli atti ulteriore documentazione medica e si è riconfermato
nelle proprie pretese ricorsuali (doc. VIII).
L’amministrazione si è
pronunciata al riguardo in data 8 luglio 2019, producendo un apprezzamento del
dott. __________ (doc. XIII + allegato).
Il rappresentante del
ricorrente ha formulato le proprie osservazioni sul rapporto del medico
fiduciario dell’CO 1 il 20 agosto 2019 (doc. XVII + allegato).
L’istituto assicuratore
resistente si è ancora espresso in data 26 agosto 2019 (doc. XIX).
in
diritto
2.1. Nel caso di specie, il TCA è
chiamato in primo luogo a esaminare se l’CO 1 era legittimato a dichiarare stabilizzate
dal 5 aprile 2018 le condizioni di salute infortunistiche dell’assicurato e,
dunque, a porre fine alle prestazioni di corta durata da quella medesima data,
oppure no.
In caso di risposta
positiva, occorrerà poi valutare il diritto alla rendita d’invalidità e
all’IMI.
2.2. Estinzione dal 5.4.2018
delle prestazioni di corta durata dipendenti dalla ricaduta del febbraio 2018?
2.2.1. Giusta l'art. 10 LAINF,
l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.
DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,
l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)
a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il diritto all'indennità
giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si
estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione
di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Il
diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi
un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda
frase LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile
miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione
è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno
stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura
termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che
presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).
Una volta terminata la
cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle
condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al
beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro
le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del
20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).
L’Alta Corte ha inoltre
precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19
cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure
del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è
pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e
riferimenti).
2.2.2. Nella concreta evenienza,
l’assicuratore convenuto ha posto termine dal 5 aprile 2018 alle prestazioni di
corta durata dipendenti dalla ricaduta del febbraio 2018, ritenendo che da
quella data lo stato di salute infortunistico fosse ormai stabilizzato ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LAINF (cfr. doc. 291 e doc. 304).
Innanzitutto, va ricordato
che il caso iniziale del 2016 era stato dichiarato chiuso, senza diritto alla
rendita d’invalidità (l’assicurato era stato dichiarato in grado di svolgere, a
tempo pieno e con un rendimento completo, delle attività sostitutive adeguate) e
all’IMI, a far tempo dal 1° giugno 2017 e che tale decisione era stata
confermata tanto da questa Corte quanto dal TF (cfr. supra, consid.
1.2.).
Successivamente, l’CO 1 ha
assunto due ricadute, la prima determinata dall’intervento di AMO del 1°
settembre 2017 (asportazione materiale di osteosintesi malleolo mediale
caviglia sinistra - doc. 149), la seconda da quello del 14 febbraio 2018
(asportazione materiale di osteosintesi, due placche tibia e una fibula - cfr.
doc. 236). Conseguentemente, l’assicurato è stato nuovamente posto al beneficio
delle prestazioni di corta durata sino al 1° gennaio, rispettivamente al 5
aprile 2018 (doc. 212 e doc. 291).
In data 4 aprile 2018 il
ricorrente è stato fiduciariamente visitato dal dott. __________, spec. FMH in
chirurgia ortopedica e traumatologia. Il medico __________ ha refertato, dal
punto di vista oggettivo, “… un buon decorso dopo la frattura della tibia
distale/pilone tibiale con frattura diafisaria del perone. La mobilità presente
in data odierna permette una deambulazione / camminata stabile e sicura e anche
di salire e scendere senza problemi le scale. Questo viene dimostrato anche dal
passo fluido del signor RI 1.”.
Egli si è quindi espresso
nei termini seguenti a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:
" (…) Non
sono previsti altri accertamenti diagnostici. Siamo d’accordo di far terminare
l’attuale fisioterapia fino a fine aprile e successivamente può eseguire
esercizi per il rinforzo muscolare e per aumentare ancora la mobilità in modo
autonomo.
Non sono previste altre terapie.
Aspetti medico-assicurativi
Si può considerare una situazione stabile con un passo normale.
(…).
Ho spiegato che da subito persiste una piena abilità lavorativa
nei limiti funzionali espressi nell’esigibilità preesistente. Persiste anche il
diritto in futuro, in caso si sviluppasse una artrosi, di riannunciarsi alla CO
1 per un eventuale procedere terapeutico.” (doc. 262, p. 6).
Il 24 maggio 2018 ha avuto
luogo una visita di controllo da parte del dott. __________, Primario della
Clinica __________ di __________.
In quell’occasione,
l’assicurato ha riferito di non lamentare, a livello della caviglia sinistra,
“… una particolare sintomatologia algica ma la tendenza a un gonfiore
prevalentemente serale a livello del malleolo e una sensazione di instabilità
durante la fase di carico” e, d’altra parte, di presentare, a livello del ginocchio
sinistro, “… una sintomatologia algica … evocata dal cammino e
dall’esecuzione delle scale prevalentemente in salita, …”.
Oggettivamente, il
sanitario ha refertato una caviglia sinistra “… ancora modicamente tumefatta ma
nettamente migliorata rispetto alla precedente valutazione, nello specifico il
diametro perimalleolare è di 22,5 cm a destra, contro i 24 cm a sinistra” e un
ginocchio sinistro “… assolutamente fresco ed asciutto con presenza di una
dolenzia a livello della zampa d’oca alla palpazione profonda e un dolore
elettivo alla palpazione dell’emirima mediale associato a test meniscale
positivo a tale livello. I test specifici atti ad evidenziare un’eventuale
instabilità appaiono assolutamente negativi.”.
Il dott. __________ ha
quindi prescritto una terapia fisica strumentale in corrispondenza della zampa
d’oca, come pure la modifica del plantare (o eventualmente il confezionamento
di nuovi) “… con lo scopo di dare un maggior sostegno a livello del calcagno,
con lo scopo ultimo di mettere una minor tensione a livello delle catene
muscolari mediali durante la fase di carico.” (doc. 270).
Il 28 giugno 2018
l’assicurato è stato nuovamente visitato dal dott. __________. Dal relativo
rapporto si apprende che l’insorgente ha riferito di una “… pressoché scomparsa
della sintomatologia algica a livello del ginocchio sinistro mentre tende a
lamentare una sintomatologia algica a livello della caviglia operata che tende
a comparire dopo un’ora e mezza/due ore di mantenimento della posizione
ortostatica associandosi ad un lieve gonfiore peri-malleolare prevalentemente a
fine serata.”. All’esame oggettivo, il dott. __________ ha riscontrato una
caviglia sinistra “… minimamente tumefatta ma ulteriormente migliorata rispetto
alla precedente valutazione. Alla palpazione locale non si evidenziano
particolari dolenzie mentre alla valutazione articolare si riscontra ancora il
persistere di ca. 10° di deficit in flessione dorsale e un deficit di ca. 1/3
in supinazione mentre la flessione plantare e la pronazione appaiono assolutamente
nella norma, il tutto senza dolenzia d’accompagnamento. Il cammino è possibile
senza alcun ausilio fatta eccezione per il plantare in uso con un discreto
ritmo tacco-punta. Chiaramente alla rimozione del plantare in uso si evidenzia
la nota caduta della volta plantare e l’atteggiamento invano del calcagno.”.
Egli ha infine precisato
che “visto il quadro clinico funzionale a livello della caviglia praticamente
sovrapponibile alla valutazione precedente, ritengo che il procedere
riabilitativo non sia più necessario in quanto non in grado di modificare
l’attuale situazione.” (doc. 289).
Chiamato
dall’amministrazione a esprimersi sul contenuto dei referti del dott. __________,
il medico __________ ha rilevato che quest’ultimo ha riscontrato una caviglia
sinistra guarita e stabile, cosicché un’inabilità non è più giustificata a conferma
delle risultanze della visita __________ di controllo del 4 aprile 2018. I
disturbi al ginocchio sinistro non sono a carico dell’CO 1 e, del resto, quella
parte del corpo è risultata guarita in occasione del consulto del 28 giugno
2018 (cfr. doc. 297).
In data 28 settembre 2018,
RI 1 si è sottoposto a una RMN dell’articolazione tibiotarsica sinistra, esame
che ha evidenziato la presenza di artrosi post-traumatica delle articolazioni
del retropiede (doc. 299).
Con nota del 3 dicembre
2018, il dott. __________ ha osservato che l’accertamento appena citato ha
confermato la stabilità di tutti i legamenti attorno alla caviglia sinistra e
che la minima condropatia degenerativa non era da imputare, con probabilità
preponderante, all’infortunio assicurato (doc. 300).
In sede di opposizione, è
stato prodotto, in particolare, un rapporto dell’11 gennaio 2019 del dott. __________,
spec. FMH in medicina interna. Dopo aver diagnosticato uno stato dopo
infortunio sul lavoro del 2 giugno 2016 con frattura pluriframmentaria del
pilon tibiale e fibula diatale a sinistra con attualmente artrosi
posttraumatica delle articolazioni del retropiede sinistro, il medico curate ha
rilevato che l’assicurato lamentava “… una limitazione della capacità a stare
in piedi (limitata a 30 minuti) con insorgenza di dolori a livello mediale
della caviglia sx. Incapacità a caricare i pesi in quanto lamenta dolori alla
caviglia sx per zoppia. In posizione seduta la capacità è conservata senza
insorgenza di dolori. A dipendenza del cambiamento climatico insorgono dolori
anche a riposo. Vi è però una dolenzia alla digitopressione della caviglia sx
persistente. (…). Alla risonanza magnetica dell’articolazione tibiotarsica a sx
del 28.9.2018 (__________ di __________) è stata evidenziata un’artrosi
posttraumatica del retropiede. Per una sindrome di disadattamento il paziente è
stato in cura dalla Dr.ssa __________ assumendo Cipralex goccie. Incapacità
lavorativa: 100% mmp dal 6.8.2018 a tuttora.” (doc. 330).
Con apprezzamento del 14
febbraio 2019, il dott. __________ si è pronunciato in merito alle obiezioni
sollevate con l’opposizione e alla documentazione medica prodotta in quel
contesto. Questo il suo tenore:
" (…) In
primis faccio riferimento al rapporto del dr. med. __________ che ha visto
l’assicurato il 24.05.2018 e il 28.06.2018. Chiaramente è in contrasto con
quanto scritto dall’__________. Il dr. med. __________ non ha notato nessun
problema alla caviglia ma ha unicamente descritto un problema passeggero del
ginocchio sinistro legato alla zampa d’oca.
Questo è stato trattato con fisioterapia con successo, nel
controllo del 28.06.2018 questo problema è sparito. Il dr. med. __________ ha
descritto nei suoi rapporti che l’assicurato ultimamente non ha avuto nessun
problema alla caviglia, né dolore né limitazioni della funzionalità della
stessa. In più l’assicurato non ha lamentato nessun problema alla caviglia ma
piuttosto al ginocchio.
Quindi non è corretto quanto scritto nell’opposizione del
14.01.2019 nella quale viene postulato un peggioramento della situazione che
non è mai stata descritta dal medico, anzi risulta il contrario.
(…).
Dalla risonanza magnetica eseguita il 28.09.2018 la parte distale
della tibia risulta consolidata con una distanza intra-articolare tibiotarsica
conservata per più del 90%. Non è neanche corretto come scritto nella lettera
dell’__________ che l’assicurato presenta un’artrosi del retropiede poiché
nella parte tibiotalare mediale fino a dorsale, si nota la cartilagine ancora
ben conservata (RM 28.09.2018). È corretto che vi è una irregolarità nel 1/5
anteriore dove finiva la frattura intra-articolare della tibia. Si ricorda che
il talo non ha subito nessun danno: nella risonanza magnetica infatti si vede
bene una distanza intra-articolare di qualche mm tutto intorno
all’articolazione tibiotalare. In particolare nessun edema né alla tibia né al
talo che è normalmente presente quando siamo confrontati con una vera artrosi.
Non sono presenti né un conflitto tibiotalare né un avanzato consumo della
cartilagine. Si nota unicamente una minima formazione osteofitica nel bordo
ventrale con una mobilità dell’articolazione tibiotalare conservata con
10-0-30° come descritto all’occasione delle visite del dr. med. __________. Si
ricorda anche che nel referto del radiologo non è descritta nessuna lesione dei
legamenti attorno al malleolo mediale né laterale. Al contrario i legamenti
risultano tutti ben conservati, cosa che significa che il valgo bilaterale non
può essere una conseguenza infortunistica. Infine non si nota nessuna
instabilità dell’articolazione.
Sentire un fastidio dopo un’ora e mezza – due ore e anche una certa
dolorabilità soggettiva è normale in questa situazione.
È stata espressa una esigibilità per l’attività lavorativa che
tiene conto di questo problema.
Effettivamente non c’è nessun
peggioramento visibile nella risonanza magnetica. La distanza intra-articolare
è presente in tutte le immagini e non si vede una reazione dell’osso che
indicherebbe la presenza di un’avanzata artrosi. Non si nota nemmeno una
aumentata quantità di liquido che è sempre presente in caso di irritazione
importante di un’articolazione.
Concludendo, valutando personalmente la risonanza magnetica del
28.09.2018 noto una situazione invariata rispetto alla mia ultima visita.
L’articolazione è stabile senza una reazione oggettivabile senza segni
post-infortunistici né un’avanzata artrosi tibiotalare.
L’inabilità lavorativa attestata dal dott. med. __________ e dr.
med. __________ si basava sul problema del ginocchio dell’anno scorso e non
sulla problematica della caviglia. (…).” (doc. 337, p. 7 s. – il corsivo è del
redattore)
In corso di causa, il
patrocinatore dell’insorgente ha versato agli atti, in particolare, un referto
del dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. In base a questo
documento, a livello del retropiede e della caviglia sinistra, l’assicurato
presenta un deficit di flesso-estensione di circa 15° con pro-supinazione
deficitaria, donde la necessità di utilizzare dei plantari correttivi e delle
scarpe ortopediche su misura. Lo specialista interpellato privatamente dal
ricorrente ha quindi dichiarato quest’ultimo totalmente inabile nella sua
precedente professione di metalcostruttore, auspicando un suo reinserimento
professionale “… in un settore lavorativo che non sovraccarichi la caviglia
sx., per un periodo non superiore ai 15-30 min. in stazione eretta.”. Il dott. __________
ha pure precisato che “quale danno permanente potranno sopravvenire danni alla
cartilagine a livello dell’articolazione lesa, curabili con terapia
infiltrativa con fattori di crescita piastrinici PRP, terapia che dovrà al
momento essere presa a carico dal paziente.” (doc. H 6).
Agli atti figura pure un
apprezzamento, datato 1° luglio 2019, del dott. __________, spec. FMH in
chirurgia generale e traumatologia, attivo presso il Centro __________ di __________.
Per quanto qui
d’interesse, il fiduciario dell’CO 1 si è distanziato dalla valutazione del
medico __________ nella misura in cui quest’ultimo aveva giudicato di minima
entità le alterazioni degenerative presenti a livello dell’articolazione
tibiotarsica (“Principalmente sono d’accordo con le valutazioni del dott. __________,
anche se devo aggiungere che le alterazioni dell’articolazione tibiotarsica
sono a mio parere d’entità moderata.” – il corsivo è del redattore) e nella
misura in cui aveva ritenuto che l’inabilità attestata dai dottori __________ e
__________ fosse giustificata piuttosto dalla problematica interessante il
ginocchio sinistro (“Però debbo contraddire il medico __________ riguardo la
sua affermazione: “(…)”. Soprattutto il dott. __________ non ha mai nominato
la problematica al ginocchio, ponendo il suo giudizio solamente alla
valutazione della caviglia.” – il corsivo è del redattore).
Qui di seguito le sue
conclusioni:
" (…) Come
anche descritto dal dott. __________ nel 2017, il caso del signor RI 1 è da
ritenersi stabilizzato. Anche le valutazioni specialistiche eseguite in seguito
si limitano nel prescrivere plantari e scarpe ortopediche atta a migliorare i
sintomi dell’assicurato. La sintomatologia algica dell’assicurato non è più
plausibile a partire dall’asportazione della placca alla tibia distale del 1°
settembre 2017. Ritengo allora che la valutazione del medico __________
dott. __________ può essere ritenuta consapevolmente valutata e corretta. Le
informazioni ricevute dagli altri medici interpellati non hanno fornito delle
informazioni pertinenti tali da modificare l’esigibilità lavorativa descritta
dal dott. __________. Ritengo però che a causa della frattura subita
dall’assicurato si sarebbero già formate delle alterazioni articolari d’entità
al massimo moderata e che per questo motivo si potrebbe discutere
l’attestazione di un’IMI (indennità per menomazione dell’integrità). Valutando
allora l’assottigliamento dello spazio articolare e per il danno alla
cartilagine (piccole usure, fessure ed una lieve incongruenza della superficie
cartilaginea) valuterei per l’assegnazione dell’IMI un valore massimo del 7.5%.
L’esigibilità lavorativa in un’attività adeguata rimane al 100% e per
questa ragione l’assicurato non ha diritto a nessuna rendita d’invalidità.” (doc.
XIII 1 – il corsivo è del redattore).
2.2.3. Per costante
giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è
parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece
nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato
di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;
STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U.
Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,
p. 30ss.).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve,
a proposito della correttezza delle conclusioni
contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della
parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto
dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere
in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che
concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia
completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine,
utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice
non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i
motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al
riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto
di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle
carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio
2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10
pag. 35 consid. 4b).
2.2.4. Chiamata a
pronunciarsi in merito alla pretesa intervenuta stabilizzazione dello stato di
salute infortunistico a contare dal 5 aprile 2018 (con conseguente
estinzione del diritto alle prestazioni di corta durata), questa Corte ritiene
di poter fondare il proprio giudizio sul parere espresso al riguardo dai medici
fiduciari dell’amministrazione, al quale va dunque attribuito pieno valore
probatorio.
Questo Tribunale constata
in particolare che, in occasione della visita di controllo del 4 aprile 2018,
il dott. __________ ha certificato che RI 1 aveva ritrovato una piena abilità
nei limiti dell’esigibilità lavorativa definita a margine della chiusura del
caso iniziale (dunque nel febbraio 2017 - cfr. doc. 262, p. 6). Tale
valutazione è poi stata avallata dal dott. __________ con il suo apprezzamento
del 1° luglio 2019 (il quale tiene conto anche della moderata degenerazione
oggettivata nel frattempo a livello dell’articolazione tibiotarsica sinistra - cfr.
doc. XIII 1) e, soprattutto, non risulta contraddetta da nessuno degli specialisti
intervenuti.
Il dott. __________ non ha
mai preteso che, in ragione dei disturbi residuali alla caviglia sinistra, l’insorgente
non sarebbe in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
un’attività sostitutiva adeguata, in sostanza un’attività da svolgere in
posizione seduta o, tutt’al più, a libera scelta seduta/eretta (cfr. doc. 270 e
doc. 289).
Il chirurgo ortopedico
dott. __________, consultato nel maggio 2019, ha dichiarato non più esigibile
l’esercizio della professione di metalcostruttore, circostanza che l’istituto
assicuratore ha pacificamente riconosciuto già al momento della chiusura del
caso iniziale (cfr. doc. 133, p. 1: “Dagli accertamenti medici ed economici è
risultato che, nonostante i postumi infortunistici, si può pretendere che lei
svolga un lavoro da leggero a talvolta mediamente pesante per tutto il
giorno.” – il corsivo è del redattore) ma, d’altra parte, ha pure ammesso che
l’assicurato potrebbe essere reinserito in attività che consentano di
risparmiare la caviglia sinistra, quali sono quelle esercitate in posizione
seduta (doc. H 6).
È vero che all’inserto
figurano le certificazioni dei dottori __________ e __________, le quali
attestano la presenza di una totale incapacità lavorativa. È però altrettanto
vero che nelle medesime non si precisa se l’attestata inabilità sia da riferire
alla precedente professione oppure alle attività alternative definite come
adeguate (nel qual caso, occorrerebbe fornire un’appropriata motivazione, ora
assente). In questo senso, esse non sono suscettibili di generare dei dubbi,
nemmeno lievi, circa la fondatezza della valutazione enunciata dai sanitari
interpellati dall’CO 1.
In queste condizioni, secondo
il TCA, non sono necessarie ulteriori misure istruttorie (ad esempio una perizia
medica), ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state
adeguatamente accertate. In proposito, va ricordato che, per costante
giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce
l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle
prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere
considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero
modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013;
STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del
diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Ora, avendo il ricorrente
ritrovato una completa capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate a
contare dall’inizio di aprile 2018, occorre
concludere che da quel momento eventuali ulteriori provvedimenti terapeutici
non potevano avere lo scopo di migliorare notevolmente il suo stato di salute
infortunistico ai sensi della giurisprudenza citata al considerando 2.2.1. in
fine (per un caso analogo, si veda la STCA 35.2019.31 del 26 agosto 2019
consid. 2.5., cresciuta incontestata in giudicato).
Né i disturbi psichici né quelli
al ginocchio sinistro costituiscono delle circostanze atte a posticipare il
momento della stabilizzazione dello stato di salute. In effetti, a prescindere
dal fatto che sia gli uni che gli altri sono stati giudicati non trovarsi in
una relazione causale naturale con il sinistro assicurato (cfr. i doc. 225, p.
Considerandi
2.
e doc. 266), agli atti non vi sono certificazioni specialistiche che
attestano una qualsiasi riduzione della capacità lavorativa in attività
alternative adeguate, provocata dai disturbi in oggetto (per quanto riguarda il
ginocchio sinistro, si veda la precisazione fornita dal dott. __________ a proposito
di quanto sostenuto dal dott. __________ – cfr. doc. XIII 1, p. 13).
Stante ciò, in
applicazione dell’art. 19 cpv. 1 LAINF, l’assicuratore resistente era
legittimato a porre fine alla corresponsione delle prestazioni di corta durata
e pertanto, in tale misura, la decisione su opposizione impugnata deve essere
confermata.
A fronte della
stabilizzazione delle condizioni di salute infortunistiche, il TCA può qui di
seguito esaminare il diritto alle prestazioni di lunga durata (rendita
d’invalidità e IMI).
2.3
Diritto a una rendita
d’invalidità?
2.3.1
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per
cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.
Secondo
l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale
o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
Da
parte sua, l'art. 16 LPGA prevede che, per valutare il grado d’invalidità, il
reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione
di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere
se non fosse diventato invalido.
Nella RAMI 2004 U
529.
p. 572 ss., l'Alta Corte ha rilevato che anche l'art.
16.
LPGA non ha modificato le modalità per la fissazione del grado di invalidità
dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2
seconda frase LAINF.
Nella stessa
pronunzia la nostra Corte federale ha quindi concluso che anche in ambito LAINF
la giurisprudenza relativa ai concetti di incapacità lavorativa, incapacità al
guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito
all'introduzione della LPGA.
Due
sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:
1.
il
danno alla salute fisica o psichica (fattore medico);
2.
la
diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).
Tra
il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un
nesso causale (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni deve esserci per giunta un nesso causale, naturale ed adeguato, tra
il danno alla salute e l'infortunio.
L'invalidità,
concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della
capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di
salute.
D'altro
canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui
dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone
preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in
questione.
Spetta
al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato
e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra
nell'esplicare determinate funzioni.
Il
medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua
professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in
altre analoghe.
Egli
valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti
provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente
confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., I 871/02 e la
STFA del 18 marzo 2002
nella causa M., I 162/01).
L'invalidità,
proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido
con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).
Il
grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra
il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno
ipotetico, conseguibile da invalido.
La
giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella
determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una
valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che
occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.
Ciò nondimeno, se il danno
alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, il giudizio
sull’incapacità lavorativa non esprimerà valori superiori all’incapacità
lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto
l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313 consid.
3b).
2.3.2
Preliminarmente, questa Corte
ritiene necessario inquadrare dal profilo procedurale la fattispecie sub
judice.
Dalle carte processuali si
evince che il diritto alla rendita era già stato negato all’assicurato con la
decisione su opposizione del 6 settembre 2017, confermata su ricorso dal TCA e
dal TF.
Il ricorrente fa ora
valere che, rispetto alla situazione esistente al momento in cui è stata
emanata la decisione su opposizione appena citata, il suo stato di salute
psico-fisico si sarebbe aggravato con conseguente modifica dell’esigibilità
lavorativa stabilita al momento della chiusura del caso iniziale.
In questo contesto, è
utile rilevare che, nel caso di specie, non può tornare applicabile l’art. 17
cpv. 1 LPGA, ricordato che con la pregressa decisione su opposizione
all’assicurato era stato negato il diritto alla prestazione.
D’altro canto, va
segnalato che, secondo la giurisprudenza, il rifiuto cresciuto in giudicato di
riconoscere delle prestazioni da parte dell’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni, non esclude in ogni caso la successiva insorgenza di un diritto
derivante dal medesimo evento assicurato. Una tale decisione è per contro
subordinata a un successivo adeguamento alle mutate circostanze di fatto in
relazione causale con l’infortunio. Questo principio, regolato
nell’assicurazione per l’invalidità con l’istituto della nuova domanda, vale
anche nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni, potendo la persona
assicurata far valere in ogni tempo una ricaduta o conseguenze tardive di un
infortunio assicurato (cfr. art. 11 OAINF) e pretendere quindi nuovamente delle
prestazioni dall’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 8C_382/2018 del 6
novembre 2018 consid. 2.2 e riferimento).
2.3.3
Nella concreta evenienza, è
utile ricordare che, alla chiusura del caso iniziale, l’assicurato, dichiarato definitivamente
inabile nella sua precedente professione di metalcostruttore, era stato
ritenuto in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,
delle attività sostitutive adeguate, ovvero delle attività leggere a
medio-pesanti da esercitare in posizione seduta o, tutt’al più, in posizione a
libera scelta seduta/eretta. Dal raffronto dei redditi era poi risultata
l’assenza di un discapito economico, ragione per la quale all’insorgente è
stato negato il diritto a una rendita d’invalidità (cfr. doc. 97, p. 4 s. e
doc. 133).
La relativa decisione è
stata in seguito confermata tanto da questa Corte (cfr. doc. 213) quanto dal TF
(cfr. doc. 285).
Il TCA è ora chiamato a
stabilire se, nel frattempo, le condizioni di salute infortunistiche
dell’insorgente si sono modificate in una misura tale da incidere negativamente
sull’esigibilità lavorativa definita a suo tempo.
Al proposito, occorre
rilevare che dalle carte processuali emergono pareri specialistici convergenti
riguardo al fatto che, alla chiusura della ricaduta del febbraio 2018, RI 1 ha
conservato una piena abilità lavorativa in attività sostitutive adeguate. Si
sono infatti pronunciati in questo senso il dott. __________ (cfr. doc. 262, p.
6: “Ho spiegato che da subito persiste una piena abilità lavorativa nei limiti
funzionali espressi nell’esigibilità preesistente.” e doc. 337, p. 8: “Quindi
la mia valutazione medica del 04.08.2018 riguardante l’esigibilità è ancora
valida.”), il dott. __________ (cfr. doc. XIII 1, p. 14: “L’esigibilità
lavorativa in un’attività adeguata rimane al 100% …” malgrado nel frattempo
l’assicurato abbia sviluppato una moderata artrosi a livello della tibiotarsica)
e il dott. __________ (doc. H 6: “Una riqualifica professionale si rende quindi
necessaria in una settore lavorativo che non sovraccarichi la caviglia sx., per
un periodo non superiore ai 15-30 min. in stazione eretta).
Tale circostanza non è
stata affatto smentita dal dott. __________ (cfr. doc. 270 e doc. 289).
In precedenza, è già stata
spiegata la ragione per la quale le certificazioni dei dottori __________ e __________
non sono state giudicate atte a sminuire il valore probatorio riconosciuto alla
valutazione espressa dai fiduciari dell’CO 1 (cfr. supra, consid. 2.2.4.).
Per quanto
concerne i disturbi psichici e quelli al ginocchio sinistro, va ribadito che agli
atti non figurano certificazioni specialistiche che attestino l’esistenza di
un’incapacità lavorativa in attività alternative adeguate da essi provocata.
Del resto, non può neppure essere ignorato che la problematica al ginocchio
sinistro è stata di natura transitoria, se è vero che, a margine della
consultazione del 28 giugno 2018, il dott. __________ ne ha refertato la “pressoché
scomparsa” (cfr. doc. 289).
In esito a
quanto precede, essendo l’esigibilità lavorativa rimasta nel frattempo immutata
rispetto a quella definita in occasione della chiusura del caso iniziale (2017),
occorre concludere che l’assicurato ha pure conservato la medesima capacità
lucrativa.
In queste
condizioni, deve essergli negato il diritto a una rendita d’invalidità.
Dato che il
ricorrente non ha diritto a una rendita d’invalidità, non può nascere nemmeno un
diritto alle prestazioni di cui all’art 21 LAINF (cfr. STF 8C_50/2018 del 20 luglio 2018 e
riferimenti ivi menzionati).
2.4
Diritto a un’IMI?
2.4.1
Secondo l'art. 24 cpv. 1
LAINF, l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito
all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità
fisica o mentale.
Tale
indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.
Essa
non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca
dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.
Il
Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo
dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF).
2.4.2
L'art. 36 cpv. 1 OAINF
definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24
LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente
sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità e importante se l'integrità
fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.
In questa valutazione
dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle
circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la
gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici
senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto
privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p.
42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438).
La parte della riparazione
del torto morale contemplata dagli
artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del
danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne
sono esclusi (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents, Losanna 1992, p. 121).
2.4.3
Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF,
l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3
dell'OAINF.
Una tabella elenca una
serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo,
corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno
assicurato.
Questa tabella -
riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr.
RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48
p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma
valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).
Le menomazioni
extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per
menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato).
La perdita totale dell'uso
di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita
parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna
indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al
5% (cifra 2 dell'allegato).
Se più menomazioni
all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono
concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art.
36.
cpv. 3 1a frase OAINF).
Si prende in
considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione
dell'integrità. È possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali,
ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4
OAINF).
Peggioramenti non
prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.
Nel caso in cui un
pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la
revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,
l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una
misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308
ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).
2.4.4
L’CO 1 ha allestito una serie
di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella
dell'ordinanza.
Semplici direttive di
natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il
giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA
del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).
Tuttavia, nella misura in
cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di
trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3
all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,
consid. 3a).
2.4.5
Nel caso di specie, l’assicuratore
LAINF resistente, sentito il parere del dott. __________, ha negato al
ricorrente il diritto a un’IMI (cfr. doc. 338, p. 8).
Questo quanto sostenuto in
proposito dal medico __________ in occasione della visita di controllo del 4
aprile 2018:
" (…) In
data odierna abbiamo eseguito ancora una radiografia della caviglia sinistra ap
e laterale e obliqua su carico che mostra una buona distanza intrarticolare
riguardando l’articolazione tibiotalare ma anche del perone talare. Si nota
ancora una ipodensità dell’osso al piede e della parte tibio-fibulare ancora
normale dopo questo lungo decorso che è normale in questi casi. Si nota una
buona congruenza dell’articolazione senza evidenti segni per una artrosi.
In assenza di una degenerazione valutabile non persiste un diritto
ad IMI.” (doc. 262, p. 6)
Il dott. __________ ha
confermato l’assenza di degenerazione e, pertanto, di un diritto all’IMI, anche
dopo aver preso visione delle immagini della RMN del 28 settembre 2018 (cfr.
doc. 337).
In corso di causa,
l’amministrazione ha sottoposto l’intero incarto al dott. __________ per una
sua presa di posizione in merito alla documentazione medica acquisita nel
frattempo.
In quel contesto, il
fiduciario si è discostato dalla valutazione del medico __________ affermando
che l’insorgente è in realtà portatore di un’artrosi a livello dell’articolazione
tibiotarsica di grado moderato e che ciò gli dà diritto a un’IMI del 7.5% (cfr.
doc. XIII, p. 14).
Chiamato a formulare delle
osservazioni al riguardo, il patrocinatore dell’assicurato ha dichiarato che la
valutazione del dott. __________ “viene senz’altro accolta positivamente” (doc.
XVII, p. 2).
Va osservato che il tasso
stabilito dal medico fiduciario rientra nella forchetta prevista dalla tabella
n. 5.2 (“Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses”) edita dalla
Divisione di medicina assicurativa dell’CO 1, in caso di artrosi tibiotarsica
moderata (5-15%) e, in questo senso, può essere fatto proprio dal TCA.
Visto quanto precede, in
parziale accoglimento del ricorso, la decisione su opposizione impugnata deve
essere annullata nella misura in cui al ricorrente è stato negato il diritto a
un’IMI.
2.5
L’assicurato ha chiesto di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. RA 1 (cfr. doc. VII).
Visto l'esito parzialmente
favorevole del ricorso, l'assicurato, patrocinato da un avvocato, ha diritto al
versamento da parte dell’assicuratore LAINF di fr. 2’200 a titolo di ripetibili.
La
domanda di assistenza
giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16
agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata nella misura in cui
all’assicurato è stato negato il diritto a un’IMI. Per il resto, essa è
confermata.
§§ L’CO
1 è condannato a versare all’assicurato un’IMI del 7.5%.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
L’CO 1 verserà
all’assicurato, patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2'200 (IVA inclusa)
a titolo d’indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti