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Decisione

35.2019.48

Infortunio (con ricaduta) al ginocchio destro. Diniego rnedita LAINF (grado di invaldità: 8%) confermato. Calcolo economico: anno 2019. Assicurato disoccupato a causa di ristrutturazioni interne. Dedu

16 ottobre 2019Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione

medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre,

sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine: reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè,

in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U

187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II. Termine: reddito

conseguibile senza invalidità

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido.

2.5

Per costante

giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è

parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V

209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1; U.

Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989,

p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356,

p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da

medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore

probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche Pratique VSI 2001 p. 108ss.).

Per

quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni

all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore

probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare

della loro attendibilità (cfr. STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; DTF 125 V 353,

consid. 3b/bb).

In

una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno

a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti.

Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05

del 25 aprile 2007).

2.6

Nel caso di specie, per

chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa, l'istituto

assicuratore ha fatto capo al parere espresso dal dr. med. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore nel rapporto del 18 dicembre 2018, relativo alla visita medica ____________

di chiusura del 17 dicembre 2018, giusta il quale:

" (…) L'assicurato

viene quindi giudicato abile nella misura del 100% senza limitazioni di tempo e

di rendimento per un'attività confacente riguardante le limitazioni sotto

descritte.

Esigibilità del lavoro.

L'assicurato può molto spesso sollevare fino all'altezza dei

fianchi pesi fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiore ai 25 kg.

Molto spesso può sollevare pesi anche oltre i 5 kg oltre l'altezza del petto.

Molto spesso può eseguire lavori leggeri e medi. Non può più eseguire lavori pesanti

e molto pesanti. Molto spesso può effettuare lavori che comportano la rotazione

della mano. Lavori sopra la testa e lavori che comportano la rotazione del

busto. Molto spesso può mantenere la posizione seduta/inclinata in avanti e

talvolta quella in piedi/inclinata in avanti. Di rado la posizione

inginocchiata ma mai la posizione con ginocchia in flessione. Molto spesso può

mantenere la posizione seduta e talvolta la posizione in piedi. Molto spesso la

posizione a libera scelta. Molto spesso si può spostare per tragitti oltre i

50m. Talvolta anche per tragitti lunghi. Talvolta su terreno sconnesso e

talvolta salire e scendere le scale. Di rado può salire e scendere scale a

pioli. L'uso delle due mani è possibile. Non vi sono problemi di equilibrio.” (doc.

154.

fascicolo n. 1)

In sede di opposizione,

nella relazione medico-legale del 9 febbraio 2019, il dr. med. __________ -

medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni a __________

- consultato privatamente dall’assicurato ha attestato la seguente esigibilità

lavorativa:

" (…) Il

Sig. RI 1 può lavorare movimentando manualmente dei carichi anche del peso di

6/8 kg massimo, fino all'altezza dei fianchi ed anche fino all'altezza del

torace. Può eseguire lavori leggeri. Non può più eseguire lavori medio-pesanti

e pesanti. L'uso delle mani é completo, il tronco può essere ruotato, di rado

può mantenere per tempi prolungati la posizione seduta/ inclinata in avanti e

quella in piedi inclinata in avanti. Non può assolutamente praticare lavori in

posizione inginocchiata né tantomeno accosciata. La postura eretta e quella

seduta possono essere mantenute per tempi non prolungati oltre i 15 minuti. Può

camminare in piano su terreni non accidentati e si può spostare anche per

tragitti di 50 metri ed oltre; gli è inibito lavorare su terreni accidentati e

salire e scendere le scale. Gli è vietato salire e scendere scale a pioli. (…)”.

(doc. 180 fascicolo n. 1)

Interpellato al riguardo

dall’amministrazione, nell’apprezzamento medico del 21 febbraio 2019, il dr.

med. __________ ha ribadito l’esigibilità lavorativa posta, puntualizzando in

particolare che durante la visita in agenzia l’assicurato era stato seduto per

ben oltre un quarto d’ora e senza dimostrare alcuna difficoltà e che dal punto

di vista medico non vi erano motivi per cui un assicurato con una protesi del

ginocchio non possa stare seduto più di un quarto d'ora. Ha inoltre osservato

che molti pazienti portatori di protesi del ginocchio fanno lavori in posizione

inginocchiata e che l’assicurato può mantenere tale posizione soltanto di rado

come può pure, dal profilo medico, salire una scala a pioli anche se raramente

e può anche talvolta spostarsi su terreni sconnessi.

Davanti al TCA, nella

relazione medico-legale del 29 marzo 2019, il dr. med. __________ ha ribadito

l’esigibilità posta nella precedente relazione del 9 febbraio 2019,

puntualizzando che l’assicurato presenta “una riduzione della capacità

lavorativa e della capacità di guadagno in attività confacenti ed adeguate del

valore pari al 50% (cinquanto per cento). (…) considerando che la gamma delle

attività esigibili è molto ristretta, l’assicurato è da ritenersi non

reintegrabile né nel suo mondo lavorativo né in altre attività confacenti alle

sue possibilità.” (doc. A4).

2.7

Nella

concreta evenienza, questo Tribunale ritiene che il parere espresso nel

rapporto del 18 dicembre 2018 dal dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia

ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, e quindi nella

materia che qui ci occupa - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita

piena forza probante (cfr. consid. 2.5.) - possa validamente costituire da base

al giudizio che è ora chiamato a rendere, senza che si riveli necessario

procedere ad ulteriori atti istruttori.

Del resto, la valutazione dello specialista dell'CO 1 - che ha posto

un'esigibilità lavorativa compatibile al 100% (con rendimento pieno) con un

lavoro per lo più leggero e sedentario - non è stata smentita da certificati

medico-specialistici neppure in sede ricorsuale. In effetti, la relazione

medico legale del 9 febbraio 2019 (completata da quella del 29 marzo 2019) del

dr. med. __________, medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle

assicurazioni, specialista in igiene e medicina preventiva a __________ (__________)

non è atta a sollevare dubbi - nemmeno lievi - circa la fedefacenza del referto

allestito il 18 dicembre 2018 dal dr. med. __________, con espresso riguardo

alla situazione clinica dell'assicurato, che è stata attentamente e

dettagliatamente vagliata dal precitato medico _____________, come pure

dell'esigibilità posta dal medesimo specialista che peraltro vanta un’ampia

esperienza in materia di medicina assicurativa e infortunistica.

D'altra parte la valutazione (del 9 febbraio e del 29 marzo 2019) dello

specialista consultato privatamente dall'assicurato, seppur divergente per

quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non

apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico fiduciario e va quindi intesa

nel senso di una diversa valutazione delle conseguenze che le patologie

dell’interessato hanno sulla sua capacità di lavoro.

Nell'approfondito apprezzamento medico del 21 febbraio 2019, il

dr. med. __________ ha peraltro spiegato come mai la sua valutazione si

differenzia da quella del dr. med. __________ confermando con considerazioni

puntuali e convincenti l'esigibilità lavorativa posta il 18 dicembre 2018.

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle considerazioni

espresse dal medico __________ nel caso di specie.

L’esigibilità lavorativa posta da tale specialista risulta plausibile anche

alla luce dei precedenti giurisprudenziali, riguardanti assicurati che

accusavano limitazioni nell'utilizzo degli arti inferiori (cfr. a questo

proposito, STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.3.3, e rinvii

giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2017.111 del 20 giugno 2018, consid.

2.4

, e rinvii giurisprudenziali ivi citati; STCA 35.2018.45 del 21 febbraio

2019, consid. 2.9.4 e rinvii ivi citati, confermata con STF 8C_211/2019 del 14

agosto 2019).

Va ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Il

TCA rinuncia quindi all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione

sufficientemente chiarita.

Alla luce di quanto appena esposto, richiamato inoltre l'obbligo che

incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123.

V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

pag. 221 con riferimenti), che

RI 1 in un'attività adeguata (ovvero rispettosa dei limiti indicati dal medico __________,

dr. med. __________) presenta una capacità lavorativa completa (presenza e

rendimento 100%).

Va inoltre rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già

avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a

personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che

consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono

necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione

professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid.

3.

, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012;

9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26

marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza,

se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di

fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va

rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi

fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non

richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di

reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di

confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del

23.

agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi,

senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di

reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà

che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non

dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag.

332.

consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di

mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali

idonee.

Del resto deve essere ricordato che il

principio dell’esigibilità configura un aspetto del principio della

proporzionalità. Secondo la dottrina questo principio permette di pretendere da

una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti

(Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997 p. 71 e dottrina

ivi citata), anche in virtù del principio della riduzione del danno.

Giova pure segnalare che, come già esposto al consid. 2.3, giusta l'art.

28.

cpv. 4 OAINF, norma specifica della LAINF, "Se a causa della sua età

l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la

diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età

avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che

potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute

della stessa gravità".

2.8

Si tratta ora di valutare le

conseguenze economiche del danno alla salute dell'assicurato.

Va qui ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi

fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Vengono considerati i dati del 2019, visto che la stabilizzazione dello stato

di salute dell’assicurato risale al 31 dicembre 2018 e, pertanto, il momento

dell’inizio dell’eventuale rendita, viene a cadere al 1° gennaio 2019 (cfr.

consid. 2.2).

2.9

Per quanto concerne il reddito

da valido, secondo l’assicuratore infortuni resistente,

senza il danno alla salute infortunistico, RI 1, nel 2019, avrebbe

realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 66’405.-, calcolato sulla base dei

dati statistici risultanti dall'ISS, considerato che non era più attivo

professionalmente.

In particolare, l’CO 1, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS

2016.

TA1, ha considerato che l’assicurato, svolgendo nel 2016 una

professione che non presuppone qualifiche superiori (livello di qualifica 1)

nel ramo 31-33 "fabbr. mobili, altre att.

manifatturiere, ripar. e inst. di macchine",

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr.

5'242.-. Ha poi riportato questo dato su 41.6 ore, giungendo a

fr. 5'451.68 mensili oppure a fr. 65'420.16 per l'intero anno (fr. 5'451.68 x

12). Ha poi aggiornato tale dato nominalmente

al 2019, anno di inizio della rendita. Secondo la “T1.1.15 Indice dei

salari nominali Uomini 2016-2017” l’indice nominale per il ramo C (attività

manifatturiere), rispetto al 2015, è stato del 100,4 nel 2016 e del 100,9 nel

2017.

mentre per il 2018 ed il 2019 l’CO 1 ha aggiunto 0,5% (quale ultima stima

trimestrale a disposizione). Ha quindi fissato il reddito da valido

dell’assicurato nel 2019 in fr. 66'405.- (65'420.16 x

100,9/100,4x100.5%x100.5%).

Dalle tavole processuali emerge che l’assicurato è stato

licenziato il 24 aprile 2017 a causa di ristrutturazioni interne con

effetto dal 1° agosto 2017 (doc. 78, 85 e 165 fascicolo n. 1).

Per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era

disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo

sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza

l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della

rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la

STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e

riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013,

consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in

questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità,

in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA

35.2018.123

del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 35.2019.25 del 5 settembre

2019, consid. 2.6).

Considerato

che l’assicurato nel periodo sino al 1° gennaio 2019 (data di inizio

dell’eventuale rendita) avrebbe comunque perso il posto di lavoro al 31 luglio

2017.

anche senza l’infortunio del 24 luglio 2017, il suo reddito da

valido deve dunque essere stabilito in base ai dati statistici risultati dalla

RSS.

Inoltre, in caso di

assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei all’invalidità va

preso in considerazione il salario statistico conseguibile nell'ultima

professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione dei titoli di

studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il salario

statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA

32.2013.61

del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA

32.2017.175

del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6).

Il

Tribunale federale ha inoltre stabilito che vanno utilizzati i dati statistici

più attuali esistenti al momento della decisione su opposizione (cfr. DTF 143 V

295, in particolare, consid. 4.1.7. pag. 301: “Das kantonale Gericht konnte

somit auf Beschwerde der Versicherten hin die Rechtskonformität der

Invaliditätsbemessung umfassend prüfen und im Rahmen der Rechtsanwendung von

Amtes wegen einen Einkommensvergleich gestützt auf die im Zeitpunkt des

Einspracheentscheids aktuellsten verfügbaren statistischen Zahlen vornehmen. Da

der Rentenbeginn von der AXA auf den 1. Februar 2013 festgesetzt wurde und der

Einspracheentscheid am 9. November 2015 erging, stand der Anwendung der LSE

2012.

insoweit nichts entgegen.”).

Tenuto conto dell’esperienza professionale maturata dall'insor-gente a far

tempo dal 21 agosto 1989 presso la ditta __________ di __________ (dapprima in

qualità riparatore __________ ed, in seguito, quale “responsabile tecnico

addetto al servizio alla clientela”, attività composta per ca. il 20% di lavori

logistici/amministrativi e per circa l’80% di lavori tecnici veri e propri;

cfr. doc. 32 fascicolo n. 1) e del fatto che non ha alcun AFC (doc. 165 n.

fascicolo 1), il TCA ritiene che, a ragione, l’amministrazione abbia utilizzato,

nel caso concreto, la tabella TA 1 2016, ramo 31-33 "fabbr.

Mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine",

livello di qualifica 1, uomini, riportato sulle 41.6 ore e aggiornato al 2019.

Questo aspetto non è peraltro stato contestato.

Utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA1,

l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che non presuppone qualifiche

superiori (livello di qualifica 1) nel ramo 31-33 "fabbr.

mobili, altre att. manifatturiere, ripar. e inst. di macchine", avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 5'242.-. Riportando questo dato su 41.6 ore, esso

ammonta a fr. 5'451.68 mensili oppure a fr. 65'420.16 per l'intero anno (fr.

5'451.68 x 12), ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Da

notare che, per quanto riguarda l’aggiornamento di tale

dato nominalmente al 2019, anno di inizio dell’eventuale rendita, deve

essere applicata la “T1.1.10 Indice dei salari nominali Uomini 2016-2018” (cfr.

STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 e STF 8C_72/2019 dell’11 giugno 2019 consid.

4.

). Ora, giusta la citata tabella, l’indice, rispetto al 2015, è stato del

104,4 nel 2016 e del 105,3 nel 2018. Il reddito da valido ammonta quindi nel

2018.

a fr. 65'984.12 (65'420.16 x 105,3/104,4). Nel 2019 il reddito da valido

ammonta a fr. 66'314.04 (fr. 65'984.12 a cui si aggiunge 0,5% quale ultima

stima trimestrale a disposizione).

Il precitato dato è leggermente inferiore rispetto a quello di 66’405.-

determinato dall’amministrazione, la quale ha applicato la tabella “T1.1.15

Indice dei salari nominali Uomini 2016-2017” per l’anno 2016 e 2017,

aggiungendo per il 2018 e 2019 lo 0.5% quale ultima stima trimestrale a

disposizione (doc. 165 fascicolo n. 1).

Il TCA osserva che anche volendo prendere in considerazione l’ipotesi

maggiormente favorevole all’assicurato - ovvero il “reddito da valido” di fr.

66'405.- fissato dall’amministrazione - l’assicurato non ne trarrebbe alcun

beneficio, visto che il grado di invalidità non raggiunge in ogni caso la

soglia pensionabile del 10% (cfr. consid. 2.11).

Il "reddito da valido" per il 2019 è, pertanto, fissato

in fr. 66'405.-.

2.10

Per quanto concerne il reddito

da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione

però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità

lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente

svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella

seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché

il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei

salari DPL.

In

quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno

cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero

totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 139 V 592 e nella sentenza 8C_898/2015 del 13 giugno 2016

al consid. 3.3.

L’Alta

Corte, relativamente ai dati statistici, ha difatti stabilito che sono

esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i

dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica

e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in

relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006

nella causa P., I 222/04).

In

una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008,

ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in

una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella

stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima

percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311

seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in

cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno

effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico

usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi

della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte le

ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo

parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la

soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di

parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti,

nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono

giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una

deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente in

DTF 141 V 1 consid. 5.

Nella DTF 129 V 472

consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica

compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto

leggermente sotto quello secondo l’ISS (in questo senso, si veda pure la

STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2).

Con comunicazione del 19

ottobre 2018, l’CO 1 ha informato il Tribunale federale e tutti i Tribunali

cantonali delle assicurazioni che, a partire dal 1° gennaio 2019, avrebbe

cessato di utilizzare le DPL e avrebbe applicato unicamente i dati statistici

RSS (cfr. STF 8C_368/2018 del 28

marzo 2019 consid. 4.3).

2.10.1

Nella presente fattispecie,

l’amministrazione ha quantificato in fr.

60'969.- il reddito da invalido, applicando la TA1 2016, media

totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato su 41.7 ore e aggiornato al

2019.

e operando successivamente una decurtazione 10% a titolo di deduzione

sociale per “tener conto delle sue variabili professionali e personali” ex

DTF 126 V 80 (doc. 165, 166 e 185 fascicolo 1).

Il TCA ritiene che - a

ragione - l’assicuratore ha usato i dati statistici, visto che al momento

dell’infortunio l’assicurato era disoccupato (cfr.8C_728/2016 del 21 dicembre

2016.

consid. 4; in questo senso, si veda pure la STF 8C_9/2017 del 3 marzo 2017

consid. 4.2.1; cfr. anche la STCA 35.2017.87 del 6 dicembre 2017, consid. 2.9;

STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.6.1).

Il parallelismo dei redditi (introdotto anche per tenere conto delle differenze

salariali regionali; cfr. consid. 2.10) non trova applicazione in questo

contesto, perché per determinare ambedue i redditi (“da valido” e “da

invalido”) dell’assicurato vengono utilizzati i dati statistici forniti dalla

tabella RSS 2016 TA 1 (per quello “da valido”, in particolare, il

dato statistico nazionale riguardante la professione dell’assicurato).

Infine, come ricordato dall’Alta Corte nella già citata STF

8C_368/2018 del 28 marzo 2019 consid. 4.3 (cfr. consid. 2.10 in fine), a

partire dal 1° gennaio 2019 l’CO 1 ha abbandonato l’uso delle DPL.

Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1,

l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340.-. Riportando questo dato su

41.7

ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr.

66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'556.95 x 12). Tenuto conto del rincaro,

si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il

2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%; cfr. STCA 35.2019.25 del 5

settembre 2019, consid. 2.6 e STCA 35.2019.33 del 19 agosto 2019, consid.

2.4

) e, per il 2019, a fr. 67'742.98 (fr. 67'405.96 a cui si aggiunge

0,5% quale ultima stima trimestrale a disposizione).

2.10.2

In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80.

consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto ha operato una decurtazione del 10% sul reddito

statistico da invalido per tener conto del danno alla salute

post-infortunistico (doc. 185 fascicolo 1).

Considerato il riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del

10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la

riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto

conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica.

Le circostanze evidenziate con il ricorso non appaiono atte a giustificare una

più ampia riduzione percentuale.

In proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la

rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari,

siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt

(Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das

Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008.

consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30.

novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

D’altra parte, il fatto di

avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in

questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid.

3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid.

2.3

). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni

ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2,

9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

Infine, in una sentenza

8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che,

tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore

cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un

lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di

frontaliere (cfr. pure la STCA 35.2018.96 del 12 dicembre 2018, consid. 2.7).

Il "reddito da invalido" di fr. 67'742.98 (cfr. consid. 2.9.2), tenuto conto di una decurtazione sociale

del 10%, ammonta dunque a fr. 60'968.68 (cfr. doc. 165 fascicolo n. 1).

2.11

Il grado di invalidità del

ricorrente (stabilito confrontando i fr 60'968.68 annui al reddito che egli

avrebbe potuto conseguire se non fosse intervenuto il danno alla salute

infortunistico, e cioè fr.

fr. 66'405.- annui) è dell’8 % ([66'405 - 60'968.68] x 100 : 66'405 = 8.18%

arrotondato all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

A ragione dunque l'CO 1 non ha riconosciuto il diritto ad una rendita, non

raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 10%.

2.12

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata

negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti