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Decisione

35.2019.49

Ricaduta. Corretta,alla luce degli esiti della perizia giudiziaria imposta dal TF,la decisione dell'amministrazione di considerare stabilizzato lo stato di salute a partire dal 31.3.2017 e di asssegna

14 dicembre 2020Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nel

caso di specie, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa,

l'istituto assicuratore convenuto ha fatto capo alla valutazione espressa il 27

marzo 2017 dal suo medico __________, il chirurgo ortopedico dr. __________, il

cui tenore è il seguente:

" (…).

Esigibilità del lavoro.

L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei

fianchi. Spesso fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiori a 25 kg.

Può molto spesso sollevare oltre l'altezza del petto pesi anche superiori ai 5

kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso lavori

medi ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.

Può molto spesso effettuare lavori che comportano la

rotazione della mano.

Molto spesso può effettuare lavori sopra la testa,

lavori che comportano la rotazione del busto e lavori che comportano la

posizione seduta inclinata in avanti. Talvolta può effettuare lavori in piedi e

inclinati in avanti. Non può mai più mantenere la posizione inginocchiata e la

posizione con ginocchia in flessione.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta e

talvolta la posizione in piedi. Molto spesso può mantenere la posizione a

libera scelta.

Molto spesso può spostarsi per tragitti oltre i 50 m. Talvolta

anche per tragitti più lunghi su terreno sconnesso e salire e scendere le scale

e di rado salire e scendere scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile

molto spesso. Non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 210)

Tenuto

conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato

andasse considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, pertanto, con la decisione formale dell’8 maggio 2017,

a fronte di un reddito da valido (determinato in base ai dati salariali statistici,

posto che al momento dell’insorgenza della ricaduta l’assicurato era disoccupato)

di fr. 68'949 e da invalido (stabilito in applicazione dei dati salariali statistici

afferenti ad un’attività leggera, semplice e ripetitiva) di fr. 67’656, cui

apportare una riduzione del 20% “per tenere conto delle sue variabili

professionali e personali”, l'istituto ha attribuito a RI 1 una rendita

d’invalidità del 21% dal 1° aprile 2017 (doc. 217).

2.4.4

Nella

concreta evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che il motivato

parere espresso dal dr. __________, specialista nella materia che qui ci occupa

e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

Del resto, l’apprezzamento

del dr. __________ appare plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati presentanti

impedimenti nell’utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza

35.2015.119

del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante

il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere,

al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un

manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una

frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un

lavoro leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e

che non implichi (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su

lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una sentenza 35.2016.3

del 27 settembre 2016 il TCA ha ritenuto accertato che, nonostante il danno

alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione manovale, al quale era

rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un

escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di

Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della

base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno

sinistro) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro in posizione prevalentemente

seduta, che non implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di

scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

In

una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questa Corte ha ritenuto accertato

che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale

alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato

investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare

metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura

peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di

limitazione funzionale stabile attorno al 90°) era in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al

ginocchio sinistro.

In una pronunzia

35.2018.69

dell’11 febbraio 2019, il TCA ha parimenti riconosciuto l’esistenza

di una piena capacità lavorativa residua (riferita a un'attività sedentaria con

possibilità di cambio di posizione senza porto di pesi con deambulazione su

terreni regolari evitando la necessità di accovacciamenti con una flessione

pronunciata dell'avampiede) a proposito di un assicurato che, a seguito di un trauma contusivo/distorsivo ad entrambi i

piedi, con svariate fratture a sinistra, aveva reliquiato dolori e limitazioni

funzionali.

È pure utile segnalare che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016

consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali

localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra

in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata

artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e

completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure la STF U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura

del calcagno destro e la STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente

un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra).

Questa Corte non può

seguire il medico curante specialista (cfr. il suo referto del 17 maggio 2017 –

allegato al doc. 222), né del resto il perito giudiziario, il quale, su questo

aspetto, si è acriticamente allineato alla valutazione del dr. __________ (cfr.

doc. X, p. 31 ss.), laddove sostengono che l’assicurato risulterebbe

pesantemente limitato nell’esercizio di una qualsiasi attività lavorativa

(dunque anche in quelle sostitutive). Entrambi hanno in effetti omesso di

considerare che per i disturbi localizzati al ginocchio destro non è stata

individuata alcuna spiegazione oggettiva nonostante tutte le misure

diagnostiche poste in atto e che allo stato mialgico generalizzato va

attribuita una chiara eziologia extra-infortunistica (cfr. supra,

consid. 2.3.6.).

Il

TCA non può parimenti condividere la tesi di una totale incapacità lavorativa

sostenuta dal ricorrente e motivata con il fatto che “il 24 luglio 2015 la

dr.ssa __________ che lavora presso la CO 1 di __________ ha dichiarato il 100%

di incapacità lavorativa” (cfr. doc. I).

A

margine della visita __________ del 24 luglio 2015, infatti, la dr.ssa __________

non si è pronunciata sull’esigibilità lavorativa, ma ha refertato l’effettivo

peggioramento dello stato di salute fatto valere dall’interessato attraverso

l’annuncio di ricaduta del settembre 2014, reputando necessaria l’attuazione di

ulteriori trattamenti (cfr. doc. 93). Solo successivamente, a distanza di dieci

mesi dall’intervento alla caviglia (6 maggio 2016) e di sette dall’avvenuto

intervento d’impianto di protesi al ginocchio destro (10 agosto 2016) - su esplicita

richiesta dell’assicurato stesso, il quale aveva insistentemente domandato

all’amministrazione di pronunciarsi riguardo al diritto alla rendita (cfr. doc.

186.

e doc. 189), essendo ormai trascorsi più di sei mesi, periodo indicato

dall’assicuratore quale parametro temporale per poter considerare stabilizzata

la situazione dopo un intervento di posa di una protesi al ginocchio -, è stato

chiesto al dr. __________ di verificare se fosse stata raggiunta la

stabilizzazione dello stato di salute. Quest’ultimo, come esposto in

precedenza, nel suo apprezzamento del 27 marzo 2017, ha ritenuto che lo stato

di salute si fosse nel frattempo stabilizzato. Solo a quel momento, tenuto

conto dell’intervenuta stabilizzazione dello stato di salute, egli ha quindi proceduto

alla valutazione dell’esigibilità lavorativa, considerando unicamente i

disturbi di origine infortunistica.

In

esito alle considerazioni che precedono, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1, da una parte, è

definitivamente impedito nell’esercizio della sua originaria professione di operaio

edile, ma che, d’altra parte, egli è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico.

2.4.5

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01,

del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24,

del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003

IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,

inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,

i dati del 2017, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato

a partire dal 1° aprile 2017.

2.4.6

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore

infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1nel 2017,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 68’949, calcolato in ossequio

alla giurisprudenza sulla base dei dati statistici risultanti dalla RSS

(Rilevazione svizzera della struttura dei salari), considerato che egli non era

più professionalmente attivo da diversi anni, dopo essersi trasferito in __________

(cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 3.2 e riferimenti ivi

menzionati).

Questo importo, desunto

dalla tabella RSS TA1 2014, ramo 41-43 ("costruzioni"),

livello di qualifica 1 (“Attività

semplici di tipo fisico o manuale”), considerato che l’assicurato non

è in possesso di alcun attestato di capacità), uomini, riportato su 41.4 ore e

aggiornato al 2017 (cfr. doc. 215) e non contestato dal ricorrente, può

senz’altro essere fatto proprio da questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti).

Il reddito da valido ammonta quindi a fr.

68’949.

2.4.7

Per quanto riguarda, invece,

il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri

fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quell’occasione, la

nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Il Tribunale federale relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.4.8

In

concreto, dalle tavole processuali si evince che l’CO 1 ha determinato

in fr. 54’125 il reddito da invalido, applicando la

tabella RSS TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato

su 41.7 ore e aggiornato al 2017 (per un importo pari a fr. 67'656.26),

operando poi una deduzione sociale del 20% (cfr. doc. 215).

Anche questo importo,

riguardo al quale l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione, può

senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

Da notare che, nel caso di

specie, l’applicazione di una deduzione a titolo di gap salariale è a

priori esclusa, posto che il reddito da valido è stato determinato in base

ai salari statistici (quindi in base a dei dati nazionali), così come lo

è stato il reddito da invalido.

Il reddito da invalido si

eleva dunque a fr. 54’125.

2.4.9

Il

grado di invalidità del ricorrente - determinato confrontando i fr. 54’125 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè

fr. 68’949, risulta essere del 21.49%, arrotondato al 21% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità proprio del 21% a far tempo dal 1° aprile 2017, essa deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti