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Decisione

35.2019.49

Ricaduta. Corretta,alla luce degli esiti della perizia giudiziaria imposta dal TF,la decisione dell'amministrazione di considerare stabilizzato lo stato di salute a partire dal 31.3.2017 e di asssegnare, dopo tale data,una rendita di invalidità del 21%

14 dicembre 2020Italiano46 min

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

Source ti.ch

Incarto

n.

35.2019.49

cr

Lugano

14 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini,

vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 marzo 2019 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 ottobre 2017 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 17 marzo 1989, RI 1,

nato nel 1952, di professione operaio edile, mentre stava lavorando

sull’autostrada è stato colpito alla gamba sinistra da un mazzo di lame

metalliche, riportando una distorsione al ginocchio sinistro e una frattura

alla caviglia sinistra, trattata il giorno stesso mediante osteosintesi.

A

seguito della visita __________ del 30 luglio 1990, la quale stabiliva la

ripresa lavorativa nella misura completa a partire dal 20 agosto 1990, il caso

è stato chiuso (cfr. doc. 18).

1.2. In

data 19 agosto 1994, l’assicurato è caduto dalla scala del ponteggio sul quale

stava lavorando, riportando una contusione al ginocchio destro (cfr. doc. 1).

Il

18 ottobre 1994 egli è stato sottoposto all’intervento di meniscectomia mediale

(doc. 12).

Con decisione del 12 marzo 1997,

l’CO 1 ha accordato all’assicurato un’IMI del 5%, rifiutando per contro

l’assegnazione di una rendita di invalidità, in mancanza di una perdita di

guadagno (cfr. doc. 67).

A seguito dell’opposizione

interposta dall’assicurato, per il tramite del __________, con nuova decisione

del 29 agosto 1997, l’CO 1 ha riconosciuto a RI 1 una rendita di invalidità del

15% dal 1° gennaio 1997 e un’IMI del 15% (doc. 80).

1.3. Il

10 ottobre 2014 l’assicurato, che nel frattempo si è trasferito nel __________,

ha annunciato una ricaduta, facendo valere un peggioramento delle sue affezioni

sia a livello del ginocchio destro e sinistro, che della caviglia sinistra

(doc. 93).

L’Istituto assicuratore ha

riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le

prestazioni di legge.

A

seguito di una visita __________ del 24 luglio 2015 a cura della dr.ssa __________,

l’assicurato è stato sottoposto a degli interventi chirurgici (in particolare

nel maggio 2016 ad artrodesi della caviglia sinistra e, il 10 agosto 2016, ad

un intervento di protesi al ginocchio destro).

Esperiti

gli accertamenti del caso, in data 11 aprile 2017, l’assicuratore infortuni,

basandosi su quanto valutato dal proprio medico fiduciario nell’apprezzamento

medico del 27 marzo 2017 (cfr. doc. 210), ha comunicato all’assicurato che da

un proseguimento della cura medica non vi era più da attendersi un sensibile

miglioramento dei postumi infortunistici, aggiungendo che “stiamo ora

esaminando se ha diritto a delle prestazioni di rendita a decorrere dal 1°

aprile 2017” (doc. 213).

Con

decisione dell’8 maggio 2017, l’assicuratore LAINF ha assegnato all’assicurato

una rendita di invalidità del 21% dal 1° aprile 2017 e un’IMI aggiuntiva del

40% (oltre a quella del 15% già attribuitagli il 21 gennaio 1997 a seguito

dell’infortunio del 1994) (cfr. doc. 217).

1.4. Con

opposizione 22 maggio 2017 l’assicurato, per il tramite del __________ha

contestato la piena esigibilità lavorativa in attività adatte, ritenendo che

l’espressione “l’assicurato può molto spesso…” utilizzata dal dr. __________

non possa equivalere ad una capacità lavorativa del 100%, come invece concluso

dall’amministrazione (doc. 219).

In

data 24 agosto 2017, il rappresentante dell’assicurato ha precisato che, come

risulta dal referto del 10 agosto 2017 dell’ortopedico dr. __________, RI 1 non

è in grado di svolgere alcun tipo di attività lavorativa a tempo pieno,

ritenuto che la situazione di perdurante dolore al ginocchio destro che lo

affligge limita fortemente la sua capacità di stare in piedi, sedersi e

camminare (doc. 229).

1.5. Con

decisione su opposizione del 6 ottobre 2017, l’Istituto assicuratore, dopo

avere richiesto una presa di posizione al dr. __________ha ribadito che a

giusta ragione dal 1° aprile 2017 l’assicuratore infortuni ha sospeso il

versamento delle indennità giornaliere, ritenuto che a partire da quella data

lo stato di salute era da considerare stabilizzato.

L’assicuratore

LAINF ha, pure, confermato la correttezza del grado di invalidità calcolato

confrontando quanto l’assicurato avrebbe guadagnato nella propria attività di

operaio con quanto ancora potrebbe guadagnare nello svolgimento di attività

semplici e ripetitive (doc. B).

1.6. La decisione su opposizione,

contro la quale l’assicurato ha presentato tempestivo ricorso, è stata

confermata da questo Tribunale con sentenza 35.2017.130 del 15 marzo 2018.

1.7. Adito dall’assicurato, con

pronunzia 8C_279/2018 del 20 marzo 2019, il Tribunale federale ha parzialmente

accolto il ricorso e rinviato gli atti al TCA per nuova

decisione, una volta predisposta una perizia medica esterna.

1.8. Facendo

seguito a quanto ordinato nel succitato giudizio federale, con ordinanza del 15

aprile 2019, il TCA ha conferito il mandato peritale al Prof. dr. med. PE 1,

Viceprimario dell’Unità di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________

di __________ (doc. II).

1.9. In

data 18 giugno 2019 il TCA ha trasmesso al perito, oltre ai quesiti peritali,

tutta la documentazione medica o avente contenuto medico e tutti i documenti

dell’incarto (doc. VIII).

1.10. A

seguito dell’insorgenza dell’emergenza pandemica e delle difficoltà legate

all’esecuzione degli accertamenti diagnostici ai quali l’assicurato avrebbe

dovuto preliminarmente sottoporsi presso il suo paese di residenza e in

ossequio a quanto postulato dall’assicurato stesso, in data 7 settembre 2020,

il TCA ha invitato il PD dr. med. __________, Caposervizio presso l’Unità di

ortopedia e traumatologia dell’Ospedale __________ di __________ - incaricato

dal Prof. dr. med. PE 1 dell’esecuzione del mandato peritale - di volere

elaborare il referto peritale sulla base degli atti a disposizione (doc. IX).

1.11. In data 6 novembre 2020, è

pervenuto al TCA il referto peritale 29 ottobre 2020 del dr. med. ___________

(doc. X). Alle parti è stato assegnato un termine scadente il 27 novembre 2020

per formulare delle osservazioni al riguardo (doc. XI).

1.12. Con osservazioni del 25

novembre 2020, l’istituto assicuratore ha rilevato che la perizia giudiziaria

non permetterebbe di mettere in dubbio le conclusioni alle quali era a suo

tempo giunto il medico __________ a proposito della stabilizzazione dello stato

di salute dell’assicurato, con conseguente chiusura della ricaduta e

determinazione dell’esigibilità lavorativa (doc. XII).

L’assicurato è invece

rimasto silente.

in diritto

in

ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata la STF 8C_85/2017 del 20 aprile

2018 consid. 5.2 (relativa a un caso in cui l’incarto era stato affidato

dall’assicuratore a un legale esterno all’istituto per le fasi della

procedura giudiziaria; sul tema, si veda pure la STF 8C_561/2019 dell’11 maggio

2020 consid. 1), questa Corte rileva che decide questa vertenza nella

sua composizione ordinaria

(pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio 2018) poiché, come dichiarato

dall’CO 1 in una comunicazione dell’8 giugno 2020 al TCA, l’incarto sub

judice è stato trattato dalla funzionaria che figura nell’intestazione

degli allegati prodotti (in concreto, dall’avv. RA 2), senza che la giurista di

lingua italiana figlia del Giudice Ivano Ranzanici se ne sia in alcun modo

occupata.

nel merito

2.2. Litigiosa

è innanzitutto la questione di sapere se lo stato di salute infortunistico

dell’assicurato poteva essere ritenuto stabilizzato al 31 marzo 2017.

Nell’affermativa, il TCA

sarà inoltre chiamato a valutare l'entità della rendita d'invalidità spettante

al ricorrente a decorrere dal 1° aprile 2017.

2.3. Condizioni

di salute infortunistiche stabilizzate al 31 marzo 2017?

2.3.1. Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Il diritto alle cure cessa

qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase

LAINF), un miglioramento insignificante non basta. Non vi è un sensibile

miglioramento delle condizioni di salute, se la misura terapeutica in questione

è in grado soltanto di alleviare momentaneamente dei dolori causati da uno

stato altrimenti stazionario. Se un miglioramento non è più possibile, la cura

termina e l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità (sempre che

presenti un’incapacità di guadagno del 10% almeno).

Una volta terminata la

cura medica, delle misure terapeutiche possono essere assunte soltanto alle

condizioni di cui all’art. 21 LAINF e soltanto se l’assicurato è stato posto al

beneficio di una rendita. Se ciò non è il caso, spetta all’assicurazione contro

le malattie prendere a proprio carico il trattamento (cfr. STF 8C_50/2018 del

20 luglio 2018 e riferimenti ivi menzionati).

È utile precisare che,

secondo la giurisprudenza federale, occorre procedere a una valutazione prospettica

della questione della stabilizzazione, ponendosi al momento in cui le

prestazioni sono state interrotte (cfr. RAMI 2005 U 557 pag. 388; STF

8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.; STF 8C_651/2016 del 15 dicembre

2016 consid. 4.1, 8C_184/2017 del 13 luglio 2017 consid. 2.2, 8C_303/2017 del 5

settembre 2017 consid. 6.3.1; STCA 35.2017.68 del 27 novembre 2017, consid.

2.3.3; STCA 35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.2.2; STCA 35.2018.114 del

18 marzo 2019, consid. 2.2.2)

2.3.2. Con la propria pronunzia

35.2017.130 del 15 marzo 2018, facendo capo al parere del chirurgo ortopedico

dott. __________, questa Corte ha ritenuto che, con il grado della

verosimiglianza preponderante, lo stato di salute infortunistico (interessante

il ginocchio e la caviglia) poteva essere considerato stabilizzato alla fine

del mese di marzo 2017 e che le obiezioni sollevate al riguardo

dall’assicurato, fondate essenzialmente sulle certificazioni agli atti del suo

medico curante specialista, non erano suscettibili di modificare questo stato

di fatto.

Con la sentenza

8C_279/2018 del 20 marzo 2019, il Tribunale federale ha ritenuto che il TCA non

era legittimato a ritenere che “… le valutazioni del Dr. med. __________ possano

condurre il giudice delle assicurazioni sociali al suo pieno convincimento,

escludendo anche ogni minimo dubbio. Del resto, è lo stesso assicuratore che si

è mostrato innanzitutto contraddittorio, consigliando prima tramite la Dr. med.

__________, dopo la visita medica del 24 luglio 2015, l'impianto di una protesi

ad entrambe le ginocchia, ma poi, quando si è presentata l'infezione

postoperatoria apparentemente non ancora risolta, ha affermato che il caso si

era stabilizzato. Alla luce dello sviluppo medico, non si può nemmeno affermare

che l'esigibilità lavorativa espressa dal Dr. med. __________ sia ancora

pertinente. In tali condizioni, a ragione il ricorrente può pretendere

l'esperimento di una perizia medica esterna”.

L’Alta Corte ha formulato

in particolare le seguenti considerazioni:

" (…).

4.2. È vero, come accertato dalla Corte cantonale, che la Dr. med.

__________ nel suo referto del 29 luglio 2015 ha messo in luce che si è

verificata radiologicamente e pure clinicamente la sintomatologia riferita da

parte dell'assicurato in gonartrosi grave mediale pronunciata a destra e

artrosi grave della tibiotarsica di sinistra. La specialista consigliava la

posa di una protesi totale al ginocchio destro poi al sinistro come pure

l'artrodesi della caviglia sinistra. Ella ha dato atto sia di un peggioramento

importante alle ginocchia come anche alla caviglia sinistra, che giustificava

ulteriori trattamenti secondo l'art. 21 LAINF, sia la presenza di un danno

permanente. In tal senso, si è espresso anche il Dr. med. __________ nella sua

valutazione del 3 marzo 2016. Nell'apprezzamento medico del 27 marzo 2017, il

quale - come rettamente censurato dal ricorrente e contrariamente

all'accertamento della Corte cantonale - non è stato preceduto da una visita

medica, il Dr. med. __________ ha preso atto dell'intervento di protesi della

caviglia sinistra nel maggio 2016 e di protesi del ginocchio destro il 10

agosto 2016 avvenuti in Gran Bretagna e delle susseguenti complicazioni,

concludendo che "per quanto riguarda la problematica del ginocchio e della

caviglia si può sostenere che attualmente lo stato è stabilizzato". Egli

ha poi espresso il suo parere in merito all'esigibilità lavorativa. Il Dr. med.

__________ ancora nella nota del 2 ottobre 2017, resa dopo essere stato

interpellato sugli interventi e il decorso operatorio avvenuti in Gran

Bretagna, ha osservato che non vi è alcun elemento che provi un infetto della

protesi, che dai rapporti del Dr. med. __________ non emerge nessuna

documentazione clinica e che vengono riferiti solo dolori di natura non precisata.

Non portando nessuna novità che potesse cambiare l'esigibilità lavorativa, il

Dr. med. __________ ribadiva la sua opinione.

4.3. Il Dr. med. __________ nel rapporto del 15 novembre 2016

mette in luce i dolori lamentati dall'assicurato, la possibile origine

reumatica e di aver provveduto a una biopsia della sinovia. Nella relazione del

30 dicembre 2016 lo specialista ha messo in luce che la sinovia è stata

infettata da uno stafilococco, il quale non è frequente per interventi simili

in Gran Bretagna. Nelle osservazioni del 20 gennaio 2017 il medico aggiorna la

situazione del ricorrente sull'infezione. In occasione del rapporto del 3

febbraio 2017 il Dr. med. __________ ha esposto nuovamente la situazione medica

dell'assicurato. Nel referto del 21 febbraio 2017 lo stesso specialista rileva

di aver chiesto consulto a un collega per capire meglio la situazione. Il 17

maggio 2017 il Dr. med. __________ ha rilevato che la persistenza

dell'infezione nella protesi destra era tutt'ora esistente. Egli, nei suoi

numerosi pareri, ha sostanzialmente negato la stabilizzazione del caso e

provveduto altresì a esprimere dettagliatamente la capacità lavorativa

dell'assicurato. Il 10 agosto 2017 il Dr. med. __________ ha messo in evidenza

le ultime ricerche microbiologiche ed ha escluso ogni capacità lavorativa.”

Dando seguito a quanto

ordinato dal TF, il TCA ha disposto una perizia giudiziaria, affidandone

l’allestimento all’Unità di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale regionale di __________

(cfr. doc. II e doc. VIII).

2.3.3. Con

referto peritale del 29 ottobre 2020 – allestito, come già precisato in

precedenza (cfr. supra, consid. 1.10.), sulla sola base degli atti a disposizione,

conformemente alla volontà espressa dallo stesso assicurato e in considerazione

dell’impossibilità di spostarsi a causa dell’emergenza sanitaria –, il PD dr.

med. __________, Caposervizio, dopo avere riassunto la documentazione medica

presente nell’incarto, ha così risposto ai quesiti peritali:

" 1. Si

esprima l’esperto in merito alla stabilizzazione del caso

a) Con riferimento

alle conseguenze del sinistro assicurato (17 marzo 1989) e nel solco della

ricaduta annunciata il 10 ottobre 2014 dall'assicurato vi sono ancora delle

cure atte, secondo il criterio della probabilità preponderante, a comportare un

notevole miglioramento dei postumi infortunistici?

Ginocchio destro

Sulla base della documentazione

presentata si evince che il Sig. RI 1, nonostante i trattamenti eseguiti a

causa di una gonartrosi posttraumatica sintomatica, stia ancora soffrendo di

forti dolori al ginocchio destro il quale, dopo un iniziale miglioramento

successivo all’impianto della protesi totale di ginocchio del 10.8.2016 (generale

buona funzione del ginocchio con flessione fino a 130°, lettera ambulatoriale

dr. __________ del 14.11.2016) ha subito un progressivo e costante

peggioramento caratterizzato da gonfiore, saltuario calore, diminuzione

dell’articolarità del ginocchio e insorgenza di mialgie diffuse di eziologia

non chiara che hanno causato una forte limitazione della mobilità e l’impossibilità

ad eseguire qualsivoglia lavoro (lettera ambulatoriale dr. __________ del

23.11.2017). La causa del fallimento dell’intervento di protesizzazione del

ginocchio destro, stando alla documentazione fornita, non è chiara e il dr. __________

sospetta un’infezione low-grade per la quale finora non sono stati ancora

intrapresi trattamenti risolutivi. La terapia antibiotica prescritta dal dr. __________

infatti, dovesse la protesi essere veramente infetta e quindi trattandosi ormai

di un’infezione cronica, non è da sola sufficiente all’eradicazione della

stessa non essendo accompagnata da un intervento di sostituzione completa della

protesi necessario in tali casi.

Mancando quindi al momento una

chiara causa del fallimento della protesi del ginocchio destro non è possibile

escludere a priori un eventuale e notevole miglioramento della sintomatologia

una volta chiarito il problema ed effettuato il trattamento terapeutico

necessario.

Caviglia sinistra

L’intervento di protesizzazione della

caviglia sinistra, sulla base del rapporto del dr. __________ del 13.12.16

sembra avere avuto un successo migliore, esitando in dolori cronici di entità

moderata e non meglio localizzati con cui il paziente riesce a convivere. Nel

suo rapporto del 13.12.16 il dr. __________ riferisce che la caviglia sinistra

è stabile e intende chiudere i controlli di follow-up lasciando quindi

intendere che la situazione in tale distretto al 13.12.16 sembra essersi

stabilizzata. Dalla documentazione fornita non si hanno informazioni più

approfondite sulla attuale situazione della caviglia e si può quindi ritenere

che non vi siano ulteriori cure atte secondo il criterio della probabilità

preponderante a comportare un notevole miglioramento dei sintomi.

Ginocchio sinistro

Facendo riferimento alla lettera del

23.11.17 del dr. __________ il ginocchio sinistro continua a presentare

un’artrosi sintomatica invalidante per la quale tuttavia si è soprasseduto alla

possibilità di effettuare un intervento di impianto di protesi totale

considerata la scarsa efficacia dell’intervento eseguito al ginocchio destro ed

essendo gli accertamenti di tale problematica ancora in corso. Si può quindi

considerare che tale ginocchio potrebbe beneficiare di un intervento di

protesizzazione totale portando ad un notevole miglioramento della funzionalità

e della sintomatologia algica. Prima di effettuare tale intervento è

comunque necessario avere escluso definitivamente un’infezione a carico del

ginocchio destro onde evitare un chiaro fallimento dell’intervento.

b) In caso di risposta affermativa alla domanda precedente (1a)

quali?

Ginocchio destro

La causa

del fallimento dell’intervento di protesi del ginocchio destro non è stata

identificata dal dr. __________. Ulteriori indagini specialistiche potrebbero

fornire informazioni aggiuntive, tra queste figurano:

- Ortoradiogramma:

valutazione asse gambe

- 3D-CT:

valutazione posizionamento nei tre piani dello spazio delle componenti

protesiche onde escludere un mal posizionamento delle stesse

- Radiografie

sotto stress in antero-posizione e in varo-valgo da eseguire sia in estensione

che in flessione onde escludere un’instabilità delle protesi

- SPECT-CT

convenzionale onde escludere un’artrosi retrorotulea ed eventuali scollamenti

delle componenti protesiche

- Nel

caso dovesse confermarsi il sospetto di un’infezione della protesi del

ginocchio destro, la terapia risolutiva sarebbe una sostituzione completa della

protesi da effettuare preferibilmente in 2 tempi con prelievo di campioni

bioptici, invio della protesi per indagine di sonicazione e adeguata terapia

antibiotica.

Ginocchio sinistro

Al

ginocchio sinistro è consigliabile l’impianto di una protesi totale di

ginocchio da effettuare dopo avere escluso definitivamente un’infezione a

carico del ginocchio destro onde evitare un chiaro fallimento dell’intervento.

c) Nel caso in cui il perito ritenga che il caso possa

considerarsi stabilizzato, è possibile affermare che la stabilizzazione risalga

al 1 aprile 2017? se no, a partire da quale data il perito ritiene che il caso

possa essere considerato stabilizzato?

La

situazione può definirsi stabilizzata solo per la condizione della caviglia

sinistra.

Entrambe

le ginocchia se non trattate incorreranno con elevata probabilità in un

peggioramento della condizione clinica caratterizzato da diminuzione

progressiva dell’articolarità, dolori cronici, ipotrofia muscolare da

ipomobilizzazione. Tali condizioni potranno eventualmente aggravare le

comorbidità di cui il paziente già soffre.” (doc. X – il corsivo è della

redattrice)

2.3.4. Con l’allegato del 25 novembre

2020, l’istituto assicuratore ha in sostanza sostenuto che le risultanze della

perizia giudiziaria non contraddicono la valutazione della stabilizzazione

dello stato di salute infortunistico espressa a suo tempo dal medico di __________

(e che è servita da base alla decisione su opposizione impugnata e al giudizio

35.2017.130 di questo Tribunale), osservando in particolare quanto segue:

" (…) il

perito, esprimendosi in merito al fatto di sapere se vi sono ancora delle cure

atte a portare a un notevole miglioramento, per quanto riguarda il ginocchio

destro, dove è stata impiantata una protesi, non esclude a priori un eventuale

e notevole miglioramento della sintomatologia una volta chiarito il problema ed

effettuato il trattamento medico necessario. Dato che il dott. __________ non è

stato in grado di determinare la causa del fallimento dell’intervento l’esperto

ha proposto una serie di indagini specialistiche. L’CO 1 a suo tempo aveva dato

il benestare anche se si trattava di esami che erano parte integrante

dell’incarico peritale.

Non incombe all’CO 1 sopperire alle difficoltà legate

all’esecuzione degli accertamenti diagnostici nel paese di residenza

dell’assicurato.

Si ricorda che in data 20.2.17 il dott. __________ ha indicato che

non era pianificato alcun ulteriore intervento. L’11.4.17 il medico __________

ha osservato che, alla luce delle radiografie, la situazione di protesi è

ottimale. Il 4.10.17 il medico __________ ha constatato che non vi è alcun

elemento che provi un infetto della protesi. Il dott. __________ si limita a

riferire dei dolori di natura non precisata.

Il perito non si è confrontato con le conclusioni del medico __________.

Inoltre, in data 23.11.2017, il dott. __________ ha riferito che

gli esami bioptici e culturali non hanno potuto chiarire se la protesi è o meno

complicata da un’infezione. La seconda SPECT-CT con leucociti marcati non ha

confermato il sospetto di sovrainfezione delle componenti protesiche posto

durante il primo esame.

A mente dell’CO 1 ciò basta per ammettere, secondo il criterio

della probabilità preponderante, che la situazione era stabilizzata essendo

stato fugato il sospetto in favore di un’infezione. La presenza di disturbi –

in un assicurato che peraltro lamentava diverse patologie articolari – non

permette di tenere aperto un caso sine die risp. di riconoscere un’incapacità

di guadagno del 100%.

Per quanto riguarda il ginocchio sinistro l’esperto considera che

l’assicurato potrebbe beneficiare di un intervento. Si tratta di una semplice

ipotesi di lavoro e non di una presa di posizione in base al criterio della

probabilità preponderante.

Anche se è determinante la situazione che vigeva al momento del

rilascio della decisione su opposizione (ottobre 2017) non trova spiegazione

alcuna il fatto che l’assicurato non si sia sottoposto a delle ulteriori cure –

se del caso rivolgendosi ad un altro specialista – se la situazione alle

ginocchia e soprattutto al ginocchio destro fosse stata meritevole di ulteriori

terapie. Non potendo continuare ad assumere degli antibiotici per anni

l’assicurato avrebbe già dovuto subire la sostituzione della protesi se vi

fosse stata un’indicazione.

Esiste poi anche una differenza fra l’indicazione medica e la

volontà del paziente. L’assicurato non ha mostrato – in base agli atti a

disposizione – nessuna intenzione di sottoporsi a degli ulteriori interventi o

altre misure specifiche. Egli non può pertanto pretendere che l’CO 1 ritorni

sulla chiusura.

Permane vita natural durante il diritto di annunciare una ricaduta.

Per quanto riguarda la capacità di lavoro l’esperto si è limitato

a riprendere quanto indicato dal dott. __________, il quale ha tenuto conto

dell’insieme delle patologie dell’assicurato e della sintomatologia algica

riferita.

Anche su tale punto il perito non si è confrontato con quanto

valutato dal medico __________.

Ora, se anche l’esperto non ha esaminato personalmente

l’assicurato, egli doveva, accettando di rendere il proprio referto in base

agli atti, farsi un’idea oggettiva della situazione sulla base degli atti che

gli sono stati trasmessi e non fare capo esclusivamente alle conclusioni del

curante.

L’CO 1 ritiene che la perizia ordinata da questo Tribunale non

permetta di mettere in dubbio le conclusioni del medico __________ e pertanto

la chiusura della ricaduta risp. l’esigibilità che ha permesso

all’amministrazione di definire il grado di invalidità.” (doc. XII – il corsivo

è della redattrice)

L’assicurato, al quale il

referto peritale è stato regolarmente recapitato (cfr. conferma di recapito il 16

novembre 2020, risultante dal tracciamento degli invii per l’estero della

Posta Svizzera; si consideri inoltre che il documento gli è stato anticipato

via e-mail il 9 novembre 2020 – cfr. doc. XI), non ha, ad oggi, dato seguito

alla facoltà concessagli di formulare delle osservazioni.

2.3.5. In caso di perizia

giudiziaria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi

dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella

messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire

un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 135 V 465 consid. 4.4

e il riferimento).

Il giudice può

disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto

peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia

richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato. Inoltre,

laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere

seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,

non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle

conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario,

un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351

consid. 3b/aa e riferimenti).

2.3.6. Chiamato

ora a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene corretta la decisione

dell’amministrazione che ha ritenuto stabilizzato dalla fine del mese di marzo

2017 lo stato di salute infortunistico dell’assicurato. Tale circostanza è

stata di fatto confermata anche dai periti giudiziari, nella misura in cui essi

non hanno dimostrato il contrario con il grado della probabilità preponderante

richiesto nel diritto delle assicurazioni sociali.

In questo senso, occorre

rilevare che, nel suo referto del 29 ottobre 2020, l’esperto incaricato dal TCA

ha sostenuto che, vista l’origine non chiara dei disturbi localizzati al ginocchio

destro, per i quali il dr. __________, chirurgo ortopedico attivo presso

l’Ospedale universitario di __________, aveva sospettato “un’infezione

low-grade per la quale finora non sono stati ancora intrapresi trattamenti

risolutivi”, “non è possibile escludere a priori un eventuale e notevole

miglioramento della sintomatologia una volta chiarito il problema ed effettuato

il trattamento terapeutico necessario” (doc. X, pag. 28 – il corsivo è della

redattrice).

Al riguardo, il TCA

osserva che la formulazione utilizzata dal perito – “non è possibile escludere

a priori” - non è sufficiente per ritenere come probabile - la semplice

possibilità non basta (su questo aspetto, cfr. D. Cattaneo, Les erreurs les

plus frequentes des expertises medicales dans les assurances sociales, in CGSS

n. 50-2014, pag. 143) - il fatto che da ulteriori cure ci si poteva ancora

attendere un notevole miglioramento dei postumi infortunistici.

Il PD __________ ha

inoltre giustificato la sua conclusione con il fatto che manca “al momento una

chiara causa del fallimento della protesi del ginocchio destro”, consigliando,

perciò, l’esecuzione di ulteriori indagini specialistiche atte a chiarire

questo aspetto (cfr. doc. X, pag. 29-30).

Ora, se è vero che il

perito giudiziario non ha avuto la possibilità di svolgere direttamente

determinati esami, è altrettanto vero che le ulteriori indagini da lui

preconizzate al fine di chiarire le ragioni del fallimento dell’impianto di

protesi al ginocchio destro – ortoradiogramma, 3D-CT, radiografie e SPECT-CT

(cfr. doc. X, pag. 29-30) -, mirano a verificare, secondo quanto da lui stesso

esplicitato, il corretto posizionamento della protesi e l’assenza di

scollamenti della stessa.

Ora, tali evenienze sono

già state adeguatamente indagate - e escluse – dal medico curante

specialista dell’assicurato. Nella sua certificazione del 3 febbraio 2017, il

cui contenuto è stato sintetizzato nel referto peritale, il dr. __________ ha

infatti riferito che gli esami radiologici effettuati avevano evidenziato “una

protesi correttamente impiantata” (doc. X, pag. 7).

Un discorso analogo vale

anche per l’eventuale presenza di un infetto alla protesi del ginocchio destro,

il cui sospetto non ha finalmente trovato alcuna conferma, nonostante RI 1

fosse stato sottoposto ad approfonditi esami.

A

questo proposito, il TCA sottolinea come il dr. __________, nel suo rapporto

del 23 novembre 2017 - prodotto dall’assicurato soltanto nel corso del mese di giugno

2019 (cfr. doc. VII/3) e, pertanto, non considerato né da questa Corte né

dal Tribunale federale -, abbia rilevato (sintesi contenuta nella perizia

giudiziaria) che “in seguito agli esami bioptici e culturali eseguiti (si

tratta di quelli effettuati nell’agosto 2014 – cfr. allegati al doc. 233,

n.d.r.) non si è potuto chiarire se la protesi al ginocchio destro sia

complicata da un’infezione o meno. La seconda SPECT-CT con leucociti marcati non

ha confermato il sospetto di sovrainfezione delle componenti protesiche

posto durante la prima volta che tale esame era stato eseguito.” (doc. X, pag.

3 – il corsivo è della redattrice; si veda pure il suo referto del 3 febbraio

2017 [doc. VII 5], in cui il dott. __________ aveva già sottolineato la

difficoltà a correlare l’entità dei dolori muscolari e lo stato di generale

letargia con quello che avrebbe potuto essere un’infezione low grade

interessante il ginocchio protesizzato).

Del resto, secondo il TCA, non può neppure essere ignorato che,

nonostante la dichiarata persistenza di forti dolori, l’assicurato non ha

prodotto alcun referto medico successivo al mese di novembre 2017, attestante

l’applicazione di ulteriori provvedimenti terapeutici, in particolare la

sostituzione dell’impianto di protesi, prospettata dal perito giudiziario quale

soluzione risolutiva.

A proposito del ginocchio

destro, questo Tribunale constata quindi che, da una parte, che le risultanze

oggettive degli approfondimenti diagnostici disposti per individuare l’origine

del fallimento dell’impianto di protesi, non hanno confermato né l’ipotesi di

un’infezione né quella di una mobilizzazione della protesi e, dall’altra, che

il medico curante specialista ha più volte fatto stato di una generalizzazione

dei dolori, estesisi ben al di là dei distretti interessati dall’infortunio,

evocando la possibile presenza di una polimialgia reumatica, dunque di

un’affezione di natura chiaramente extra-infortunistica (in questo

contesto, non può essere dimenticato che tale sintomatologia è insorta con un

lunghissimo tempo di latenza dall’infortunio) (cfr. referto del 15 maggio 2017,

allegato al doc. 222: “My initial concern, as he had pain

in both lower limbs, was that he may have a degree of spinal compression but an

MRI scan of the lumbar spine was satisfactory.

His overall condition

deteriorated quite rapidly with pain affecting the muscles and of the upper and

lower limbs as well as exacerbating shoulder, hand, wrist, knee, foot and

hanckle pain. The general myalgia, particulary around the pectoral and pelvic

girdles made me consider the possibility of Polymyalgia Rheumatica and he was

started on steroids and this appeared to ameliorate the symptoms but the pain

was never reduced to a level that allowed him normal activity or mobility.”

– il corsivo è della redattrice).

Per

quanto concerne il ginocchio sinistro, l’esperto giudiziario si è

limitato a evocare la possibilità che un intervento d’impianto di

protesi permetta di migliorare notevolmente la funzionalità dell’articolazione

e i dolori, subordinandola all’individuazione delle cause del fallimento a

destra, così da evitare un altro sicuro insuccesso (cfr. doc. X, pag. 29).

Ora,

come ha giustamente osservato l’amministrazione nella sua presa di posizione

del 25 novembre 2020 (doc. XII), la semplice possibilità

che lo stato

del ginocchio sinistro migliori grazie a un impianto di protesi, non può essere

ritenuta sufficiente per rimettere in discussione la data di chiusura del caso.

Trattandosi infine della caviglia

sinistra, il PD dr. med. __________ ha esplicitamente escluso che, a quel

livello, vi siano “… ulteriori cure atte secondo il criterio della probabilità

preponderante a comportare un notevole miglioramento di sintomi.” (doc. X, pag.

28 s.).

In conclusione,

attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, in

particolare le risultanze della perizia giudiziaria, non ritiene dimostrato,

con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che al

momento in cui l’amministrazione ha posto termine alle prestazioni di corta

durata, vi fossero ancora delle misure terapeutiche suscettibili di migliorare

sensibilmente le condizioni di salute infortunistiche dell’insorgente.

Stante ciò, questa Corte non

può dunque che confermare la decisione su opposizione impugnata, perlomeno

nella misura in cui sancisce che il 31 marzo 2017, lo stato di salute

infortunistico era stabilizzato ai sensi dell’art. 19 cpv. 1 LAINF.

Data la stabilizzazione

delle condizioni di salute infortunistiche, l’assicuratore LAINF convenuto era

legittimato a porre fine alle prestazioni di corta durata (cura medica +

indennità giornaliera) e a valutare il diritto a quelle di lunga durata, in

particolare alla rendita d’invalidità.

2.4. Entità

della rendita d’invalidità.

2.4.1. Giusta

l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per

cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TF, in una

sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572 ss.,

ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8

cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase

LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti

di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da

parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il

reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato

che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità

dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2

seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due

sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1. il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2. la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra

il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un

nesso causale adeguato (fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.4.2. L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta

al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato

e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra

nell'esplicare determinate funzioni.

Il

medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, STF I 871/02 del 20 aprile 2004 e STF I 162/01 del 18 marzo

2002).

L'invalidità,

proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo

l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

Fatti

I

due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve

però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il

TF ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un

rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se

l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo

lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STF U 25/94 del 30 giugno

1994).

La

perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno

computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al

mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro

particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato

esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare

che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito

corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991

U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le

ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale

della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se,

sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego,

esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la

propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I.

Termine: reddito da invalido

La

misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va

valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze

personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione

professionale.

Secondo

la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno

considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria.

Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti

hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla

media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due

redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p.

97ss., consid. 5a, b).

Nel

valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla

in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del

mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato,

nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si

controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STF del

30 giugno 1994 succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

" Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo

l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente

dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità

i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno

alla salute della stessa gravità."

Considerandi

II.

Termine: reddito conseguibile senza invalidità:

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STF del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il

grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra

il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno

ipotetico, conseguibile da invalido.

2.4.3

Nel

caso di specie, per chiarire la questione riguardante l'esigibilità lavorativa,

l'istituto assicuratore convenuto ha fatto capo alla valutazione espressa il 27

marzo 2017 dal suo medico __________, il chirurgo ortopedico dr. __________, il

cui tenore è il seguente:

" (…).

Esigibilità del lavoro.

L’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei

fianchi. Spesso fino a 10 kg. Di rado fino a 25 kg ma mai superiori a 25 kg.

Può molto spesso sollevare oltre l'altezza del petto pesi anche superiori ai 5

kg. Può molto spesso effettuare lavori leggeri e di precisione. Spesso lavori

medi ma mai più lavori pesanti e molto pesanti.

Può molto spesso effettuare lavori che comportano la

rotazione della mano.

Molto spesso può effettuare lavori sopra la testa,

lavori che comportano la rotazione del busto e lavori che comportano la

posizione seduta inclinata in avanti. Talvolta può effettuare lavori in piedi e

inclinati in avanti. Non può mai più mantenere la posizione inginocchiata e la

posizione con ginocchia in flessione.

Molto spesso può mantenere la posizione seduta e

talvolta la posizione in piedi. Molto spesso può mantenere la posizione a

libera scelta.

Molto spesso può spostarsi per tragitti oltre i 50 m. Talvolta

anche per tragitti più lunghi su terreno sconnesso e salire e scendere le scale

e di rado salire e scendere scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile

molto spesso. Non vi sono problemi di equilibrio.” (doc. 210)

Tenuto

conto di tali indicazioni, l’assicuratore LAINF ha ritenuto che l'assicurato

andasse considerato abile al lavoro al 100% (e con un rendimento completo) in

un’attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla

salute infortunistico e, pertanto, con la decisione formale dell’8 maggio 2017,

a fronte di un reddito da valido (determinato in base ai dati salariali statistici,

posto che al momento dell’insorgenza della ricaduta l’assicurato era disoccupato)

di fr. 68'949 e da invalido (stabilito in applicazione dei dati salariali statistici

afferenti ad un’attività leggera, semplice e ripetitiva) di fr. 67’656, cui

apportare una riduzione del 20% “per tenere conto delle sue variabili

professionali e personali”, l'istituto ha attribuito a RI 1 una rendita

d’invalidità del 21% dal 1° aprile 2017 (doc. 217).

2.4.4

Nella

concreta evenienza, tutto ben considerato, questo Tribunale ritiene che il motivato

parere espresso dal dr. __________, specialista nella materia che qui ci occupa

e che vanta un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa e

infortunistica, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

Del resto, l’apprezzamento

del dr. __________ appare plausibile anche alla luce dei precedenti

giurisprudenziali riportati qui di seguito, riguardanti assicurati presentanti

impedimenti nell’utilizzo degli arti inferiori.

In una sentenza

35.2015.119

del 9 agosto 2016 questo Tribunale ha ritenuto accertato che, nonostante

il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione carpentiere,

al quale era rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto un

manufatto di cemento posizionato a lato dei binari di un treno, riportando una

frattura complessa della caviglia sinistra) era in grado di svolgere a tempo

pieno e con un rendimento completo, un’attività lavorativa adeguata, ovvero un

lavoro leggero dal punto di vista del sollevamento/trasporto di pesi e della

manipolazione di attrezzi, da esercitare in posizione prevalentemente seduta e

che non implichi (in particolare) la deambulazione su terreno sconnesso o su

lunghi tratti e l’utilizzo di scale a pioli.

In una sentenza 35.2016.3

del 27 settembre 2016 il TCA ha ritenuto accertato che, nonostante il danno

alla salute infortunistico, l'assicurato (di professione manovale, al quale era

rimasta schiacciata l'estremità inferiore sinistra sotto il tetto di un

escavatore che si era ribaltato, riportando la lussazione dell’articolazione di

Chopard, la frattura della base del II. e III. metatarso con distacco della

base del I. metatarso, nonché la frattura parzialmente dislocata del calcagno

sinistro) era in grado di svolgere a tempo pieno e con un rendimento completo,

un’attività lavorativa adeguata, ovvero un lavoro in posizione prevalentemente

seduta, che non implichi spostamenti frequenti o prolungati, l’utilizzo di

scale, né la deambulazione su terreno sconnesso.

In

una sentenza 35.2016.41 del 14 dicembre 2016 questa Corte ha ritenuto accertato

che, nonostante il danno alla salute infortunistico, l'assicurato (di

professione magazziniere, che, mentre stava percorrendo la strada cantonale

alla guida del proprio ciclomotore ad una velocità di 15/30 km/h, è stato

investito da una macchina in una rotonda, riportando la frattura intrarticolare

metafisaria pluriframmentaria del piatto tibiale sinistro e la frattura

peroneale prossimale composta sinistra con conseguente un problema di

limitazione funzionale stabile attorno al 90°)

era in grado di svolgere,

a tempo pieno e con un rendimento completo, un'attività lavorativa compatibile

con le limitazioni derivanti dal danno alla salute infortunistico subito al

ginocchio sinistro.

In una pronunzia

35.2018.69

dell’11 febbraio 2019, il TCA ha parimenti riconosciuto l’esistenza

di una piena capacità lavorativa residua (riferita a un'attività sedentaria con

possibilità di cambio di posizione senza porto di pesi con deambulazione su

terreni regolari evitando la necessità di accovacciamenti con una flessione

pronunciata dell'avampiede) a proposito di un assicurato che, a seguito di un trauma contusivo/distorsivo ad entrambi i

piedi, con svariate fratture a sinistra, aveva reliquiato dolori e limitazioni

funzionali.

È pure utile segnalare che, in una sentenza 8C_624/2015 del 25 gennaio 2016

consid. 3.2.1, riguardante un’assicurata che soffriva di disturbi residuali

localizzati all’articolazione tibiotarsica e a quella sottoastragalica sinistra

in stato dopo molteplici interventi chirurgici al piede sinistro, pronunciata

artrosi attiva a livello dell’articolazione di Lisfranc/tarso-metatarsale e

completa consolidazione dell’artrodesi nella regione dell’articolazione

sottoastragalica/mesopiede, il Tribunale federale ha ammesso una capacità

lavorativa del 100% in un’attività confacente ai disturbi interessanti il piede

(in questo stesso senso, si vedano pure la STF U 93/04 del 14 febbraio 2005

consid. 5, concernente un assicurato che presentava le sequele di una frattura

del calcagno destro e la STF U 38/01 del 5 giugno 2003 consid. 5.2.1, inerente

un assicurato che, a seguito di un’importante frattura comminuta del pilone

tibiale con frattura del malleolo laterale, aveva reliquato una grave artrosi

alle articolazioni tibiotarsica e sottoastragalica, così come un’artrodesi

della tibiotarsica sinistra).

Questa Corte non può

seguire il medico curante specialista (cfr. il suo referto del 17 maggio 2017 –

allegato al doc. 222), né del resto il perito giudiziario, il quale, su questo

aspetto, si è acriticamente allineato alla valutazione del dr. __________ (cfr.

doc. X, p. 31 ss.), laddove sostengono che l’assicurato risulterebbe

pesantemente limitato nell’esercizio di una qualsiasi attività lavorativa

(dunque anche in quelle sostitutive). Entrambi hanno in effetti omesso di

considerare che per i disturbi localizzati al ginocchio destro non è stata

individuata alcuna spiegazione oggettiva nonostante tutte le misure

diagnostiche poste in atto e che allo stato mialgico generalizzato va

attribuita una chiara eziologia extra-infortunistica (cfr. supra,

consid. 2.3.6.).

Il

TCA non può parimenti condividere la tesi di una totale incapacità lavorativa

sostenuta dal ricorrente e motivata con il fatto che “il 24 luglio 2015 la

dr.ssa __________ che lavora presso la CO 1 di __________ ha dichiarato il 100%

di incapacità lavorativa” (cfr. doc. I).

A

margine della visita __________ del 24 luglio 2015, infatti, la dr.ssa __________

non si è pronunciata sull’esigibilità lavorativa, ma ha refertato l’effettivo

peggioramento dello stato di salute fatto valere dall’interessato attraverso

l’annuncio di ricaduta del settembre 2014, reputando necessaria l’attuazione di

ulteriori trattamenti (cfr. doc. 93). Solo successivamente, a distanza di dieci

mesi dall’intervento alla caviglia (6 maggio 2016) e di sette dall’avvenuto

intervento d’impianto di protesi al ginocchio destro (10 agosto 2016) - su esplicita

richiesta dell’assicurato stesso, il quale aveva insistentemente domandato

all’amministrazione di pronunciarsi riguardo al diritto alla rendita (cfr. doc.

186.

e doc. 189), essendo ormai trascorsi più di sei mesi, periodo indicato

dall’assicuratore quale parametro temporale per poter considerare stabilizzata

la situazione dopo un intervento di posa di una protesi al ginocchio -, è stato

chiesto al dr. __________ di verificare se fosse stata raggiunta la

stabilizzazione dello stato di salute. Quest’ultimo, come esposto in

precedenza, nel suo apprezzamento del 27 marzo 2017, ha ritenuto che lo stato

di salute si fosse nel frattempo stabilizzato. Solo a quel momento, tenuto

conto dell’intervenuta stabilizzazione dello stato di salute, egli ha quindi proceduto

alla valutazione dell’esigibilità lavorativa, considerando unicamente i

disturbi di origine infortunistica.

In

esito alle considerazioni che precedono, richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid.

2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato, perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, che RI 1, da una parte, è

definitivamente impedito nell’esercizio della sua originaria professione di operaio

edile, ma che, d’altra parte, egli è in grado di svolgere, a tempo pieno e con un rendimento completo,

un'attività lavorativa compatibile con le limitazioni derivanti dal danno alla salute

infortunistico.

2.4.5

Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla

salute infortunistico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STF del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01,

del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24,

del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003

IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr.,

inoltre, STF del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel

caso di specie sono quindi determinanti, come correttamente ritenuto dall’amministrazione,

i dati del 2017, essendo stato ritenuto lo stato di salute stabilizzato

a partire dal 1° aprile 2017.

2.4.6

Per

quanto concerne il reddito da valido, secondo l’assicuratore

infortuni resistente, senza il danno alla salute infortunistico, RI 1nel 2017,

avrebbe realizzato un guadagno annuo lordo di fr. 68’949, calcolato in ossequio

alla giurisprudenza sulla base dei dati statistici risultanti dalla RSS

(Rilevazione svizzera della struttura dei salari), considerato che egli non era

più professionalmente attivo da diversi anni, dopo essersi trasferito in __________

(cfr. STF 8C_732/2019 del 19 ottobre 2020 consid. 3.2 e riferimenti ivi

menzionati).

Questo importo, desunto

dalla tabella RSS TA1 2014, ramo 41-43 ("costruzioni"),

livello di qualifica 1 (“Attività

semplici di tipo fisico o manuale”), considerato che l’assicurato non

è in possesso di alcun attestato di capacità), uomini, riportato su 41.4 ore e

aggiornato al 2017 (cfr. doc. 215) e non contestato dal ricorrente, può

senz’altro essere fatto proprio da questa Corte (STF 8C_728/2016 del 21

dicembre 2016 consid. 3.1 con riferimenti).

Il reddito da

valido ammonta quindi a fr.

68’949.

2.4.7

Per quanto riguarda, invece,

il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri

fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i

salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme

delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TF ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quell’occasione, la

nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

Il Tribunale federale relativamente

ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in

difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali

risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei

salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili

dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni

(SVR 2007 UV nr. 17, STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza

32.2007.165

del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla STF U 8/07 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in

Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in

quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente

inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può

giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo dei

redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la

parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.4.8

In

concreto, dalle tavole processuali si evince che l’CO 1 ha determinato

in fr. 54’125 il reddito da invalido, applicando la

tabella RSS TA1 2014, media totale, livello di qualifica 1, uomini, riportato

su 41.7 ore e aggiornato al 2017 (per un importo pari a fr. 67'656.26),

operando poi una deduzione sociale del 20% (cfr. doc. 215).

Anche questo importo,

riguardo al quale l’insorgente non ha sollevato alcuna obiezione, può

senz’altro essere fatto proprio dal TCA.

Da notare che, nel caso di

specie, l’applicazione di una deduzione a titolo di gap salariale è a

priori esclusa, posto che il reddito da valido è stato determinato in base

ai salari statistici (quindi in base a dei dati nazionali), così come lo

è stato il reddito da invalido.

Il reddito da invalido si

eleva dunque a fr. 54’125.

2.4.9

Il

grado di invalidità del ricorrente - determinato confrontando i fr. 54’125 al

reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè

fr. 68’949, risulta essere del 21.49%, arrotondato al 21% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

Visto che mediante la

decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata riconosciuta una

rendita di invalidità proprio del 21% a far tempo dal 1° aprile 2017, essa deve

essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti