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Decisione

35.2019.50

A ragione l'assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra e alla testa (vertigini)

24 febbraio 2020Italiano30 min

causati in senso stretto, secondo verosimiglianza preponderante, dall’infortunio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

35.2019.50

cr

Lugano

24 febbraio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 aprile 2019 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 marzo 2019 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro gli infortuni

ritenuto, in fatto

1.1. In data 26 ottobre 2017 RI 1,

nato nel 1965, operaio edile presso la ditta __________, è caduto a terra scendendo

le scale di un palazzo presso il quale si era recato per portare del materiale,

andando a sbattere la gamba sinistra e la spalla sinistra. Nel cadere ha pure

urtato la testa contro il muro (portava il casco).

L’Istituto assicuratore ha

assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.

Eseguiti gli accertamenti medico-amministrativi

del caso, con decisione del 24 ottobre 2018 l’Istituto assicuratore ha ritenuto

che i disturbi ancora presentati alla spalla sinistra non fossero più causati

dall’infortunio del 26 ottobre 2017, mentre per quanto concerne i disturbi alla

testa ha indicato che “ci esprimeremo non appena possibile con decisione

separata” (doc. 69).

Con decisione del 13

dicembre 2018 concernente i disturbi alla testa, l’assicuratore infortuni ha

posto termine alle prestazioni dopo il 30 novembre 2018, visto che dagli

accertamenti effettuati “le cure relative ai disturbi alla testa si sono

concluse ad ottobre 2018” (doc. 66).

L’assicurato, patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha

inoltrato in data 11 febbraio 2019 opposizione contro tali decisioni, chiedendo

che l’assicuratore LAINF venga tenuto a riconoscere le prestazioni (in

particolare con riferimento alle spese dell’intervento chirurgico del 16

ottobre 2018 subito alla spalla sinistra, e alle successive spese di

fisioterapia e per i medicamenti), stante l’indiscusso nesso causale tra i

disturbi presenti alla testa e alla spalla sinistra e l’evento del 26 ottobre

2017 (doc. 70).

Con decisione su opposizione del 4 marzo 2019, l’CO 1 ha

confermato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 30 novembre 2018

(doc. e).

1.2. Con tempestivo ricorso del 4 aprile

2019 l’assicurato, sempre patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha

chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il

riconoscimento delle prestazioni LAINF anche dopo il 30 novembre 2018 per “segnatamente

la copertura delle spese mediche afferenti all’intervento chirurgico a cui si è

sottoposto alla spalla sinistra il 16 ottobre 2018, delle successive spese

maturate per la fisioterapia e l’acquisto di medicamenti”.

La rappresentante

dell’assicurato ha, innanzitutto, rilevato come la decisione su opposizione

impugnata non ossequi i principi di trasparenza e correttezza nei confronti

dell’assicurato, presentando un contenuto estremamente sommario e privo di

adeguata motivazione.

La

patrocinatrice dell’assicurato ha, infatti, evidenziato come le conclusioni

dell’amministrazione non siano comprovate da alcuna perizia, ma si basino solo

su presunti referti attestanti la scomparsa dei disturbi alla spalla sinistra e

alla testa, ciò che non corrisponde alla realtà.

L’interessato,

dopo l’intervallo di tempo durante il quale è stato riconosciuto

dall’assicuratore LAINF il nesso causale tra i disturbi alla spalla sinistra e

l’infortunio, ha continuato a manifestare disturbi causati dalla rottura del

sopraspinato seguita alla caduta, tanto da dovere poi essere sottoposto ad un

intervento chirurgico per evitare ulteriori aggravamenti delle condizioni di

salute.

Anche

per quanto concerne le vertigini, l’avv. __________ ha sottolineato come la

situazione non si sia risolta, come invece preteso dall’amministrazione, sulla

base di un referto del dr. __________, non trasmesso all’assicurato (doc. I).

1.3. Con

risposta di causa 15 maggio 2019, l’Istituto assicuratore ha chiesto di

respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse,

nei considerandi in diritto (doc. V).

1.4. In data 27 maggio 2019, la

rappresentante legale dell’assicurato ha ribadito le richieste ricorsuali,

trasmettendo ulteriore documentazione medica e chiedendo che vengano sentiti,

in qualità di testi, due dei professionisti che hanno assistito l’interessato e

che sono a conoscenza delle sue condizioni, il medico dr. __________ e il

fisioterapista signor __________ (doc. VII).

1.5. Con osservazioni del 18

giugno 2019 l’CO 1 - dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio

medico fiduciario, il quale si è espresso con apprezzamento chirurgico del 17

giugno 2019 (cfr. doc. XI/1) - si è riconfermato nella risposta di causa (doc.

XI).

1.6. In data 4 luglio 2019 la

rappresentante dell’assicurato ha chiesto che “quanto da ultimo insinuato da CO

1 il 18 giugno 2019 venga estromesso dall’incarto, nella misura in cui è

inammissibile”.

L’avv. __________ ha in

particolare giustificato tale richiesta considerando che “la documentazione

versata agli atti in buona sostanza altro non è che un secondo memoriale,

irricevibile, in cui vengono proposti argomenti generali che si riferiscono al

ricorso in sé e non solo ai documenti presentati il 27 maggio 2019,

rispettivamente nelle conclusioni e nella richiesta dei mezzi di prova

indicati” (doc. XIII).

Tali considerazioni dell’assicurato sono state tramesse

all’assicuratore LAINF (doc. XIV), per conoscenza.

in diritto

in ordine

2.1. Preliminarmente, richiamata

la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF

8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza

nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio

2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018

(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad

un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è

stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia

del Giudice Ivano Ranzanici.

nel merito

2.2. L’oggetto della lite è

circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto

fosse legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 30 novembre 2018 il

proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla spalla

sinistra e alla testa (vertigini), oppure no, rifiutando in particolare di

riconoscere le spese inerenti l’intervento del 16 ottobre 2018 alla spalla

sinistra.

2.3. Secondo

l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le

prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,

d’infortuni non professionali e di malattie professionali.

2.4. Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è

sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia

comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,

vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999

in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;

SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC

1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,

DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano

un

ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in

considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,

l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo

l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità

che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.

Trattandosi

della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,

non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46

consid. 2 e riferimenti ivi citati).

2.5. Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi

summenzionati.

Un

evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è

idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo

verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF

129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361

consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in

presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che

l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che

solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102

consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365

in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem

Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.

Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6. In concreto, dalla

decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha

posto fine al proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla

sinistra fondandosi sul parere espresso in proposito dal dr. __________ e

dalla dr.ssa __________, mentre per quanto riguarda le vertigini,

basandosi su quanto valutato dalla dr.ssa __________, riprendendo le

valutazioni del dr. __________.

Dalle

carte processuali emerge, in effetti, che, per quanto concerne la spalla

sinistra, in data 30 agosto 2018, il medico fiduciario dell’assicuratore

LAINF, dr.ssa __________, specialista in chirurgia e traumatologia, constatata negli

esami strumentali l’assenza di lesioni strutturali, ha ritenuto che un nesso

causale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’infortunio potesse essere

giustificato per 6-8 settimane. Ella ha in particolare rilevato che “eine

Schulterprellung verursacht keine RM-Läsion, die beschriebenen Befunden sind

allseits degenerativer Genese, die Retraktion und Muskelverfettung sind Zeichen

einer älteren, degenerativen Läsion (Verfettung und Retraktion erfolgt über

Monate)” (doc. 38).

In

data 5 ottobre 2018, il dr. __________, specialista in chirurgia, chiamato

dall’assicuratore infortuni ad esprimersi a proposito dell’eventuale presa a

carico dei costi di un’artroscopia alla spalla sinistra prevista per il 16

ottobre 2018, ha rifiutato una tale evenienza, in quanto “die Ruptur der

SSP-Sehne war schon 2 Jahre vorher bekannt und ist degenerativ bedingt” (doc.

41).

Con apprezzamento medico

del 19 ottobre 2018, il dr. __________ ha ritenuto che la dinamica

dell’infortunio non possa avere provocato la lesione della cuffia dei rotatori.

Inoltre, essendo visibili dalla RM delle lesioni degenerative già presenti da

anni, il medico fiduciario ha concluso che i disturbi alla spalla sinistra, per

Fatti

i quali si è reso necessario l’intervento del 16 ottobre 2018, non sono stati

causati in senso stretto, secondo verosimiglianza preponderante, dall’infortunio

del 26 ottobre 2017. Quest’ultimo ha “solo” peggiorato transitoriamente un

precedente stato morboso, motivo per il quale può essere ammesso un nesso

causale durante un periodo di tempo di tre mesi (doc. 49).

Sulla

base di queste considerazioni, con decisione del 24 ottobre 2018 l’assicuratore

LAINF ha rilevato di potere prendere a carico i disturbi alla spalla sinistra

per un periodo massimo di tre mesi a contare dall’infortunio, termine trascorso

il quale l’ulteriore incapacità lavorativa e le cure mediche per la spalla

sinistra vanno a carico dell’assicuratore malattia. Per tali ragioni,

l’Istituto assicuratore ha quindi rifiutato di assumere i costi dell’intervento

alla spalla sinistra del 16 ottobre 2018 e della successiva fisioterapia (doc. D).

Per

quanto concerne, invece, le vertigini accusate dall’interessato,

nell’apprezzamento medico del 21 novembre 2018 la dr.ssa __________, specialista

in otorinolaringoiatria e medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ha

ammesso il nesso causale delle stesse con l’infortunio, ritenendo dovute le

prestazioni fino alla conclusione delle cure, intervenuta, secondo quanto

attestato dal dr. __________, a fine ottobre 2018 (doc. 56).

Sulla base di queste

considerazioni, con decisione del 13 dicembre 2018, l’CO 1 ha ritenuto che

essendo le cure relative ai disturbi alla testa terminate ad ottobre 2018, va

confermata la sospensione delle indennità giornaliere corrisposte fino al 30

novembre 2018. In mancanza di postumi infortunistici adeguati dopo tale data,

non sussiste il diritto ad ulteriori prestazioni (rendita e IMI) (doc. E).

2.7. In

sede ricorsuale, l’avv. __________ ha contestato la decisione su opposizione

impugnata, a suo modo di vedere priva di una motivazione appropriata e

oltretutto basata su pareri medici interni all’assicuratore LAINF, non

comprovati da un’adeguata perizia.

Inoltre,

a mente della rappresentante legale, avendo l’Istituto assicuratore corrisposto

le prestazioni fino al 30 novembre 2018, appare contraddittorio il rifiuto di

assumere i costi dell’intervento alla spalla sinistra svolto il 16 ottobre

2018.

A

comprova delle proprie pretese l’assicurato ha trasmesso al TCA, oltre alla

documentazione medica già presente agli atti, un referto del 3 aprile 2019 del

dr. M__________, neurologo della casa di cura __________ di __________, il

quale consiglia “una visita NCH” (doc. Q).

In

corso di causa, l’interessato ha pure trasmesso, oltre ad alcune prescrizioni e

fatture di fisioterapia (doc. S, T, U), un referto del 13 maggio 2019 del dr. __________

dell’Ospedale __________ di __________, il quale indica non esservi segni di

mielopatia, prescrivendo ulteriori esami “RMN, ENG, Pess Pem” (doc. V); un

referto del 27 marzo 2019 del dr. __________ dell’ambulatorio di neurologia

della casa di cura “__________” di __________, il quale ha rilevato che

l’assicurato ha eseguito visita ORL con indicazione a controllo neurologico,

RMN encefalo e cervicale che non ha con sé, motivo per il quale ha concluso che

è “da rivedere con gli accertamenti” (doc. Z) e un referto del 26 aprile 2019

del dr. __________, specialista in ortopedia dell’ambulatorio di ortopedia e

traumatologia della casa di cura “__________” di __________, il quale ha

consigliato “RMN rachide cervicale + EMG arto superiore sinistro; visita

fisiatrica per tentativo di recupero spalla sin.; da rivedere” (doc. AA).

L’assicuratore

LAINF, preso atto di questa ulteriore documentazione medica prodotta in corso

di causa dal ricorrente, ha ritenuto opportuno chiedere una presa di posizione

al proprio servizio medico.

Con apprezzamento

chirurgico del 17 giugno 2019, il dr. __________, specialista FMH in chirurgia

generale e traumatologia, medico fiduciario del __________, dopo avere

riassunto gli accertamenti medici messi in atto, ha ritenuto che i nuovi “referti

non possono mettere in discussione la correttezza dei precedenti apprezzamenti”

(doc. XI/1).

2.8. Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e

consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle

assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da

medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che

non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della

correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si

veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

Considerandi

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.9

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA ritiene che la documentazione medica agli atti dimostra,

con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che,

trattandosi dei disturbi interessanti la spalla sinistra, lo status

quo sine a margine dell’evento infortunistico assicurato sia stato

raggiunto, al più tardi, tre mesi dopo l’evento del 26 ottobre 2018.

In

proposito, il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________, ha

spiegato come il meccanismo del trauma non possa avere causato in senso stretto

la lesione della cuffia dei rotatori, la quale, visti gli esiti degli esami

strumentali, va ritenuta preesistente (da alcuni anni) e, quindi, di natura

morbosa.

Il TCA concorda con queste

considerazioni del medico fiduciario dell’amministrazione, le quali, del resto,

trovano conferma negli atti. In particolare, dal referto dell’artro-RM spalla

sinistra del 1° dicembre 2017, emerge l’esistenza di una rottura completa del

tendine del sovraspinato con incipiente involuzione del ventre muscolare tipo

Goutallier II (doc. 16).

Illustrando gli esiti di

tale esame strumentale, l’ortopedico curante dell’assicurato, dr. __________,

nel referto del 24 maggio 2018, ha ritenuto esservi uno “stato dopo trauma

contusivo diretto alla spalla sinistra, con traumatizzazione di una sicura

preesistente lesione inveterata e transmurale del sovraspinato, risalente

almeno a un paio di anni prima, ma sino al 26 ottobre 2017 asintomatica”

(doc. 31, il corsivo è della redattrice).

Il carattere risalente nel

tempo (ad almeno due anni prima della caduta) della lesione del tendine del sovraspinato

è stato pure confermato dal dr. __________, il quale, nell’apprezzamento medico

del 17 giugno 2019, ha ben spiegato sulla base di quali elementi è possibile

escludere la natura recente della rottura in questione. Egli ha infatti

rilevato che l’importante accorciamento del moncone del tendine del muscolo

sopraspinato con incipiente involuzione del ventre muscolare tipo Goutallier II

dimostra “un'inattività del muscolo, per mancanza dell'attacco tendineo, di

almeno due anni” (cfr. doc. XI/1).

Inoltre, il dr. __________

ha aggiunto che, in mancanza di altri eventi infortunistici interessanti la

spalla sinistra, in grado di giustificare la lesione della cuffia dei rotatori,

“il nesso di causalità mancante tra l’evento infortunistico e la lesione

descritta lascia pensare ad un’entità di tipo morboso o degenerativo. Gli

indizi rilevati lasciano dunque sostenere che la situazione della spalla

sinistra dell’assicurato sia di tipo cronico con i seguenti fatti relativi:

infiltrazione adiposa del muscolo sovraspinato già avanzata e retrazione del

moncone tendinea con una lunghezza sotto i 15 mm” (doc. XI/1).

Il TCA non vede motivo per

scostarsi da queste argomentazioni del dr. __________, le quali non fanno altro

che confermare quanto già valutato in precedenza dal medico fiduciario dr. __________

e suffragato pure dalle constatazioni del dr. __________.

Per tali ragioni, questo

Tribunale non può accogliere la richiesta del ricorrente di estromettere, in

quanto inammissibili, le osservazioni dell’amministrazione del 18 giugno 2018 e

la relativa presa di posizione del dr. __________ (cfr. doc. XIII).

Contrariamente

a quanto preteso dalla patrocinatrice dell’assicurato, il TCA non condivide la

tesi ricorsuale secondo la quale la pregressa lesione citata dal dr. __________

vada ricondotta causalmente con il precedente infortunio subito dall’assicurato

nel 2014 (unico altro infortunio riferito dall’interessato).

Se,

da una parte, corrisponde al vero che l’assicurato, in data 29 settembre 2014,

è caduto da un ponteggio riportando un trauma cranico commotivo, d’altra parte

va sottolineato che in quell’occasione l’assicurato ha fatto valere dei

disturbi alla spalla destra, senza nulla riferire a proposito della

spalla sinistra.

Anche

nell’istruttoria seguita a quella caduta, l’assicuratore LAINF, oltre agli

accertamenti inerenti al trauma cranico, ha investigato i disturbi risentiti

dall’interessato alla spalla destra, sottoponendolo ad ulteriori

approfondimenti, in particolare ad una RX spalla destra del 2 ottobre

2014.

- la quale non ha evidenziato la presenza di lesioni (doc. 9, corsivo

della redattrice) - e ad un consulto specialistico presso il dr. E. Taverna, specialista

in chirurgia ortopedica. Quest’ultimo, con referto del 3 novembre 2014, dopo

avere indicato di avere sottoposto l’interessato anche ad una artro-RM

spalla destra in data 14 ottobre 2014, ha ritenuto essere in presenza di

esiti di una contusione acromion-claveare senza lesioni significative

articolari e periarticolari, concludendo che “in considerazione dell’evoluzione

clinica il paziente non necessita ulteriori trattamenti e a partire dal 3

novembre 2014 può tornare alla propria attività lavorativa” (doc. 13, corsivo

della redattrice).

Tutto ciò porta quindi a

concludere che, come ben spiegato dal dr. __________, non vi sia un precedente

evento infortunistico interessante la spalla sinistra in grado di causare la

lesione “datata” (di almeno due anni prima) riscontrata negli esami strumentali

eseguiti dopo la caduta dell’ottobre 2017.

Pertanto, ritenuto che

dagli atti emerge in maniera chiara come in occasione del precedente infortunio

del 2014 non sia stata interessata la spalla sinistra; che dagli esami

strumentali risulti che la lesione del sovraspinato sia di vecchia data e

risalga ad almeno un paio di anni prima e che, inoltre, fino al momento della

caduta del 2017, l’assicurato non abbia risentito dolori a livello della spalla

sinistra, asintomatica, il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione

con la quale il dr. __________ ha escluso che il meccanismo del trauma del 26

ottobre 2017 abbia causato in senso stretto la lesione della cuffia dei

rotatori, né che abbia potuto provocare un peggioramento duraturo della

precedente situazione (vista l’assenza di lesioni strutturali a seguito della

caduta).

Altrettanto condivisibile,

pure, la valutazione dei fiduciari dell’assicuratore infortuni a proposito

dell’aggravamento transitorio della precedente situazione morbosa, per un

periodo di tempo di massimo tre mesi dopo l’evento infortunistico.

Al

riguardo, la dr.ssa __________ ha spiegato che, in assenza di lesioni

strutturali susseguenti al trauma, il precedente stato morboso può essere stato

peggiorato dalla caduta per un tempo massimo di 6-8 settimane (cfr. doc. 38).

Questo

Tribunale ritiene che la tempistica valutata dai medici fiduciari

dell’assicuratore LAINF sia congrua, alla luce della

giurisprudenza federale. In una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno

2015, il Tribunale federale ha, infatti, confermato la decisione mediante la

quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia,

ha considerato raggiunto lo status quo sine a distanza di tre mesi

dalla contusione della spalla, contusione che

aveva scompensato un’alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento

asintomatica (sul tema, si veda pure la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016

Dispositivo

consid. 3.1: “Wenn der Versicherte demnach keine

Rotatorenmanschettenruptur erlitten, sondern sich lediglich eine

Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den schlüssigen Auskünften des Dr.

med. __________ eine vorübergehende Verschlimmerung eines Vorzustandes

angenommen werden, die nach vier bis sechs Wochen ausgeheilt gewesen

sei.” – il corsivo è della redattrice).

Stante quanto sopra

esposto, essendo sopraggiunto lo status quo sine/ante al massimo tre mesi dopo

l’evento del 26 ottobre 2017, è a giusta ragione che l’assicuratore LAINF, per

i disturbi residui alla spalla sinistra, ha rifiutato di riconoscere le spese

dell’intervento chirurgico del 16 ottobre 2018 e della successiva fisioterapia.

In

proposito, questo Tribunale rileva che, contrariamente a quanto obiettato

dall’assicurato e dalla sua patrocinatrice, il fatto che l’assicuratore

infortuni abbia riconosciuto il diritto a prestazioni fino al 30 novembre 2018

non configura una contraddizione. L’amministrazione ha, difatti, ben spiegato

di avere trattato le problematiche di salute dell’interessato dividendole in

due categorie, esprimendosi dapprima riguardo ai disturbi alla spalla sinistra

- per i quali ha considerato sussistere un nesso di causalità per al massimo

tre mesi dopo l’infortunio – e, successivamente, facendo riferimento ai disturbi

alla testa, in particolare alle vertigini - considerate risolte alla fine del

mese di ottobre, con conseguente sospensione di ogni prestazione a decorrere

dal 30 novembre 2018.

Non

vi è, dunque, alcun tipo di contraddizione nell’operato dell’amministrazione.

Questo

Tribunale ritiene, quindi, i pareri dei medici fiduciari dell’assicuratore

LAINF – peraltro non rimessi in discussione dalla documentazione medica

prodotta dall’assicurato in corso di causa, la quale non è stata in grado di

sollevare alcun dubbio, neppure lieve, riguardo alle conclusioni dei medici

consultati dall’amministrazione - pienamente concludenti e probanti, senza che

sia necessario mettere in atto ulteriori approfondimenti peritali.

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che

ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi

citata).

Non si giustifica neppure l'audizione del medico curante e del

fisioterapista richiesti in sede di nuove prove (doc. VII).

Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere

rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale

ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di

organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone

una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di

assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di

interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21

agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi

necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera

chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).

2.10. Anche

a proposito delle vertigini dell’assicurato, questo Tribunale non ha

motivo per scostarsi dalla valutazione con la quale la dr.ssa __________ - dopo

avere riconosciuto l’esistenza, secondo verosimiglianza preponderante, di un

nesso causale tra i disturbi e l’infortunio del 26 ottobre 2017 - ha ritenuto di

potere chiudere il caso alla fine del mese di ottobre 2018, vista la

risoluzione delle stesse attestata dal dr. __________, escludendo pure che la

fattispecie potesse giustificare il diritto ad un’IMI.

Dagli

atti emerge, infatti, che i problemi ORL del ricorrente siano stati debitamente

approfonditi da parte dell’amministrazione e non necessitino, quindi, di

ulteriori accertamenti.

L’assicurato

è stato innanzitutto sottoposto ad una visita neurologica presso il dr. __________,

il quale, nel referto del 15 marzo 2018, ha rilevato che l’interessato soffriva

di vertigini dal 2014 (probabilmente di origine labirintica), peggiorate dopo

l’infortunio del 2017, “anamnesticamente sospette di una canalolitiasi ma senza

tipico nistagmo evidenziabile in seguito a ripetute manovre di provocazione,

forse di origine otolitica per interessamento del saccolo o dell’utricolo”. A

suo parere per i disturbi vertiginosi andrebbe richiesta una valutazione ORL

per valutare le possibilità terapeutiche e l’idoneità al lavoro su ponteggi.

Egli

ha aggiunto che la RM ha escluso altre patologie cerebrali (doc. 22)

L’amministrazione

ha quindi chiesto aggiornamenti riguardo al caso dell’assicurato al dr. __________,

medico aggiunto, responsabile dell’unità di foniatria ed otoneurologia

pediatrica del Servizio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________, al

quale l’interessato era stato indirizzato dalla curante.

Nel

referto del 26 aprile 2018, il dr. __________ ha riscontrato la presenza di una

vertigine parossistica posizionale benigna del canale semicircolare posteriore

sinistra, per la quale la manovra liberatoria effettuata è stata efficace.

Egli ha proposto un controllo dopo qualche settimana, ritenendo comunque strana

la sussistenza di una canalolitiasi da un tempo così lungo (4 anni) (doc. 27,

corsivo della redattrice).

Nel

successivo referto del 16 agosto 2018, il dr. Jacot, dopo avere indicato di

avere rivisto il paziente il 3 maggio 2018 per completare la valutazione

otoneurologica con audiogramma, ha concluso che l’assicurato presenta “una

completa scomparsa della vertigine parossistica posizionale benigna” al canale

semi-circolare posteriore a sinistra con però un’instabilità ai cambiamenti

veloci di posizione, chiedendo alla curante di eseguire un “tilt test” al fine

di escludere un’origine ortostatica della sintomatologia (doc. 51, corsivo

della redattrice).

Alla

rivalutazione del 3 settembre 2018, il dr. __________, dopo avere ricordato di

avere effettuato un bilancio vestibolare completo nell’ambito della persistente

sintomatologia d’instabilità mal definita, ha concluso che “il paziente

presenta l’insorgenza di una nuova vertigine parossistica posizione benigna del

canale semi-circolare orizzontale destro, per il quale ho insegnato al paziente

le manovre del Barbecue”, prevedendo un controllo a distanza di un mese (doc.

51 pag. 3).

Infine,

nel referto del 6 settembre 2018, il dr. __________ - confermata la completa

risoluzione della vertigine parossistica posizionale benigna del canale

semicircolare posteriore a sinistra; rilevata all’otoscopia microscopica la

presenza di condotti uditivi e membrane timpaniche nei limiti della norma

bilateralmente e, alla videoistagmografia l’esclusione di un’eventuale VPPB -

ha concluso che “posso escludere un coinvolgimento vestibolare alla

sintomatologia descritta dal paziente”, raccomandando nuovamente una

valutazione ortostatica (tilt test) per escludere tale patologia dall’origine

dei disturbi. Non ha previsto ulteriori visite del paziente (doc. 51 pag. 5,

corsivo della redattrice).

Il

TCA, stante quanto sopra esposto, condivide quindi le conclusioni della dr.ssa __________,

secondo la quale l’assicuratore LAINF deve prendere a carico i costi delle cure

delle vertigini dell’interessato, in nesso causale con l’infortunio, e poi

chiudere il caso, essendo le cure ormai terminate.

Questa

soluzione non può essere rimessa in discussione dalle obiezioni sollevate in

sede di ricorso dalla patrocinatrice dell’assicurato, a mente della quale

l’interessato continuerebbe a soffrire di vertigini.

Tali

mere affermazioni di parte, non comprovate tramite la presentazione di adeguata

documentazione medico-specialistica in grado di suffragarle, non appaiono atte

a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle valutazioni della

dr.ssa __________.

Pertanto,

il TCA non può che confermare la valutazione del medico fiduciario

dell’assicuratore infortuni.

Come

correttamente indicato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, va

ricordato che all’assicurato resta, comunque, la possibilità di annunciare una

ricaduta nel caso in cui dovessero riapparire delle vertigini, debitamente

comprovate a livello medico.

Stante

quanto sopra esposto, questo Tribunale può dunque esimersi dal disporre

ulteriori misure istruttorie anche per quanto riguarda i problemi ORL,

ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state

adeguatamente accertate.

In

conclusione, la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti