35.2019.50
A ragione l'assicuratore LAINF ha dichiarato estinto il diritto a prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra e alla testa (vertigini)
24 febbraio 2020Italiano30 min
causati in senso stretto, secondo verosimiglianza preponderante, dall’infortunio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.50
cr
Lugano
24 febbraio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 marzo 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. In data 26 ottobre 2017 RI 1,
nato nel 1965, operaio edile presso la ditta __________, è caduto a terra scendendo
le scale di un palazzo presso il quale si era recato per portare del materiale,
andando a sbattere la gamba sinistra e la spalla sinistra. Nel cadere ha pure
urtato la testa contro il muro (portava il casco).
L’Istituto assicuratore ha
assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge.
Eseguiti gli accertamenti medico-amministrativi
del caso, con decisione del 24 ottobre 2018 l’Istituto assicuratore ha ritenuto
che i disturbi ancora presentati alla spalla sinistra non fossero più causati
dall’infortunio del 26 ottobre 2017, mentre per quanto concerne i disturbi alla
testa ha indicato che “ci esprimeremo non appena possibile con decisione
separata” (doc. 69).
Con decisione del 13
dicembre 2018 concernente i disturbi alla testa, l’assicuratore infortuni ha
posto termine alle prestazioni dopo il 30 novembre 2018, visto che dagli
accertamenti effettuati “le cure relative ai disturbi alla testa si sono
concluse ad ottobre 2018” (doc. 66).
L’assicurato, patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha
inoltrato in data 11 febbraio 2019 opposizione contro tali decisioni, chiedendo
che l’assicuratore LAINF venga tenuto a riconoscere le prestazioni (in
particolare con riferimento alle spese dell’intervento chirurgico del 16
ottobre 2018 subito alla spalla sinistra, e alle successive spese di
fisioterapia e per i medicamenti), stante l’indiscusso nesso causale tra i
disturbi presenti alla testa e alla spalla sinistra e l’evento del 26 ottobre
2017 (doc. 70).
Con decisione su opposizione del 4 marzo 2019, l’CO 1 ha
confermato la sospensione delle prestazioni a decorrere dal 30 novembre 2018
(doc. e).
1.2. Con tempestivo ricorso del 4 aprile
2019 l’assicurato, sempre patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha
chiesto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata e il
riconoscimento delle prestazioni LAINF anche dopo il 30 novembre 2018 per “segnatamente
la copertura delle spese mediche afferenti all’intervento chirurgico a cui si è
sottoposto alla spalla sinistra il 16 ottobre 2018, delle successive spese
maturate per la fisioterapia e l’acquisto di medicamenti”.
La rappresentante
dell’assicurato ha, innanzitutto, rilevato come la decisione su opposizione
impugnata non ossequi i principi di trasparenza e correttezza nei confronti
dell’assicurato, presentando un contenuto estremamente sommario e privo di
adeguata motivazione.
La
patrocinatrice dell’assicurato ha, infatti, evidenziato come le conclusioni
dell’amministrazione non siano comprovate da alcuna perizia, ma si basino solo
su presunti referti attestanti la scomparsa dei disturbi alla spalla sinistra e
alla testa, ciò che non corrisponde alla realtà.
L’interessato,
dopo l’intervallo di tempo durante il quale è stato riconosciuto
dall’assicuratore LAINF il nesso causale tra i disturbi alla spalla sinistra e
l’infortunio, ha continuato a manifestare disturbi causati dalla rottura del
sopraspinato seguita alla caduta, tanto da dovere poi essere sottoposto ad un
intervento chirurgico per evitare ulteriori aggravamenti delle condizioni di
salute.
Anche
per quanto concerne le vertigini, l’avv. __________ ha sottolineato come la
situazione non si sia risolta, come invece preteso dall’amministrazione, sulla
base di un referto del dr. __________, non trasmesso all’assicurato (doc. I).
1.3. Con
risposta di causa 15 maggio 2019, l’Istituto assicuratore ha chiesto di
respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse,
nei considerandi in diritto (doc. V).
1.4. In data 27 maggio 2019, la
rappresentante legale dell’assicurato ha ribadito le richieste ricorsuali,
trasmettendo ulteriore documentazione medica e chiedendo che vengano sentiti,
in qualità di testi, due dei professionisti che hanno assistito l’interessato e
che sono a conoscenza delle sue condizioni, il medico dr. __________ e il
fisioterapista signor __________ (doc. VII).
1.5. Con osservazioni del 18
giugno 2019 l’CO 1 - dopo avere richiesto una presa di posizione al proprio
medico fiduciario, il quale si è espresso con apprezzamento chirurgico del 17
giugno 2019 (cfr. doc. XI/1) - si è riconfermato nella risposta di causa (doc.
XI).
1.6. In data 4 luglio 2019 la
rappresentante dell’assicurato ha chiesto che “quanto da ultimo insinuato da CO
1 il 18 giugno 2019 venga estromesso dall’incarto, nella misura in cui è
inammissibile”.
L’avv. __________ ha in
particolare giustificato tale richiesta considerando che “la documentazione
versata agli atti in buona sostanza altro non è che un secondo memoriale,
irricevibile, in cui vengono proposti argomenti generali che si riferiscono al
ricorso in sé e non solo ai documenti presentati il 27 maggio 2019,
rispettivamente nelle conclusioni e nella richiesta dei mezzi di prova
indicati” (doc. XIII).
Tali considerazioni dell’assicurato sono state tramesse
all’assicuratore LAINF (doc. XIV), per conoscenza.
in diritto
in ordine
2.1. Preliminarmente, richiamata
la STF 8C_85/2017 del 20 aprile 2018 consid. 5.2. (si veda anche la STF
8C_14/2018 del 25 aprile 2018), questa Corte rileva che decide questa vertenza
nella sua composizione ordinaria (pubblicata sul FUCT N. 043/2018 del 29 maggio
2018) poiché, come comunicato dall’CO 1 con scritto del 18 ottobre 2018
(relativo a undici vertenze), l’incarto in esame, affidato dall’assicuratore ad
un legale esterno all’istituto per le fasi della procedura giudiziaria, non è
stato gestito, in seno alla Direzione, dalla giurista di lingua italiana figlia
del Giudice Ivano Ranzanici.
nel merito
2.2. L’oggetto della lite è
circoscritto alla questione di sapere se l’Istituto assicuratore convenuto
fosse legittimato a dichiarare estinto a decorrere dal 30 novembre 2018 il
proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla spalla
sinistra e alla testa (vertigini), oppure no, rifiutando in particolare di
riconoscere le spese inerenti l’intervento del 16 ottobre 2018 alla spalla
sinistra.
2.3. Secondo
l’art. 6 cpv. 1 LAINF, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le
prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali,
d’infortuni non professionali e di malattie professionali.
2.4. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.
145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella
causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121
V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto
2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999
in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.;
SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC
1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b,
DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.
3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano
un
ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in
considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni,
l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo
l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità
che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente.
Trattandosi
della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe,
non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46
consid. 2 e riferimenti ivi citati).
2.5. Occorre
inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure
l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi
summenzionati.
Un
evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il
corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è
idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo
verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF
129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361
consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate).
Comunque,
qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può
rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della
causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste
questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).
La
giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore
restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni
allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in
presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che
l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che
solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102
consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365
in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem
Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M.
Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).
2.6. In concreto, dalla
decisione su opposizione impugnata risulta che l’assicuratore resistente ha
posto fine al proprio obbligo a prestazioni in relazione al danno alla spalla
sinistra fondandosi sul parere espresso in proposito dal dr. __________ e
dalla dr.ssa __________, mentre per quanto riguarda le vertigini,
basandosi su quanto valutato dalla dr.ssa __________, riprendendo le
valutazioni del dr. __________.
Dalle
carte processuali emerge, in effetti, che, per quanto concerne la spalla
sinistra, in data 30 agosto 2018, il medico fiduciario dell’assicuratore
LAINF, dr.ssa __________, specialista in chirurgia e traumatologia, constatata negli
esami strumentali l’assenza di lesioni strutturali, ha ritenuto che un nesso
causale tra i disturbi alla spalla sinistra e l’infortunio potesse essere
giustificato per 6-8 settimane. Ella ha in particolare rilevato che “eine
Schulterprellung verursacht keine RM-Läsion, die beschriebenen Befunden sind
allseits degenerativer Genese, die Retraktion und Muskelverfettung sind Zeichen
einer älteren, degenerativen Läsion (Verfettung und Retraktion erfolgt über
Monate)” (doc. 38).
In
data 5 ottobre 2018, il dr. __________, specialista in chirurgia, chiamato
dall’assicuratore infortuni ad esprimersi a proposito dell’eventuale presa a
carico dei costi di un’artroscopia alla spalla sinistra prevista per il 16
ottobre 2018, ha rifiutato una tale evenienza, in quanto “die Ruptur der
SSP-Sehne war schon 2 Jahre vorher bekannt und ist degenerativ bedingt” (doc.
41).
Con apprezzamento medico
del 19 ottobre 2018, il dr. __________ ha ritenuto che la dinamica
dell’infortunio non possa avere provocato la lesione della cuffia dei rotatori.
Inoltre, essendo visibili dalla RM delle lesioni degenerative già presenti da
anni, il medico fiduciario ha concluso che i disturbi alla spalla sinistra, per
Fatti
i quali si è reso necessario l’intervento del 16 ottobre 2018, non sono stati
causati in senso stretto, secondo verosimiglianza preponderante, dall’infortunio
del 26 ottobre 2017. Quest’ultimo ha “solo” peggiorato transitoriamente un
precedente stato morboso, motivo per il quale può essere ammesso un nesso
causale durante un periodo di tempo di tre mesi (doc. 49).
Sulla
base di queste considerazioni, con decisione del 24 ottobre 2018 l’assicuratore
LAINF ha rilevato di potere prendere a carico i disturbi alla spalla sinistra
per un periodo massimo di tre mesi a contare dall’infortunio, termine trascorso
il quale l’ulteriore incapacità lavorativa e le cure mediche per la spalla
sinistra vanno a carico dell’assicuratore malattia. Per tali ragioni,
l’Istituto assicuratore ha quindi rifiutato di assumere i costi dell’intervento
alla spalla sinistra del 16 ottobre 2018 e della successiva fisioterapia (doc. D).
Per
quanto concerne, invece, le vertigini accusate dall’interessato,
nell’apprezzamento medico del 21 novembre 2018 la dr.ssa __________, specialista
in otorinolaringoiatria e medico fiduciario dell’assicuratore infortuni, ha
ammesso il nesso causale delle stesse con l’infortunio, ritenendo dovute le
prestazioni fino alla conclusione delle cure, intervenuta, secondo quanto
attestato dal dr. __________, a fine ottobre 2018 (doc. 56).
Sulla base di queste
considerazioni, con decisione del 13 dicembre 2018, l’CO 1 ha ritenuto che
essendo le cure relative ai disturbi alla testa terminate ad ottobre 2018, va
confermata la sospensione delle indennità giornaliere corrisposte fino al 30
novembre 2018. In mancanza di postumi infortunistici adeguati dopo tale data,
non sussiste il diritto ad ulteriori prestazioni (rendita e IMI) (doc. E).
2.7. In
sede ricorsuale, l’avv. __________ ha contestato la decisione su opposizione
impugnata, a suo modo di vedere priva di una motivazione appropriata e
oltretutto basata su pareri medici interni all’assicuratore LAINF, non
comprovati da un’adeguata perizia.
Inoltre,
a mente della rappresentante legale, avendo l’Istituto assicuratore corrisposto
le prestazioni fino al 30 novembre 2018, appare contraddittorio il rifiuto di
assumere i costi dell’intervento alla spalla sinistra svolto il 16 ottobre
2018.
A
comprova delle proprie pretese l’assicurato ha trasmesso al TCA, oltre alla
documentazione medica già presente agli atti, un referto del 3 aprile 2019 del
dr. M__________, neurologo della casa di cura __________ di __________, il
quale consiglia “una visita NCH” (doc. Q).
In
corso di causa, l’interessato ha pure trasmesso, oltre ad alcune prescrizioni e
fatture di fisioterapia (doc. S, T, U), un referto del 13 maggio 2019 del dr. __________
dell’Ospedale __________ di __________, il quale indica non esservi segni di
mielopatia, prescrivendo ulteriori esami “RMN, ENG, Pess Pem” (doc. V); un
referto del 27 marzo 2019 del dr. __________ dell’ambulatorio di neurologia
della casa di cura “__________” di __________, il quale ha rilevato che
l’assicurato ha eseguito visita ORL con indicazione a controllo neurologico,
RMN encefalo e cervicale che non ha con sé, motivo per il quale ha concluso che
è “da rivedere con gli accertamenti” (doc. Z) e un referto del 26 aprile 2019
del dr. __________, specialista in ortopedia dell’ambulatorio di ortopedia e
traumatologia della casa di cura “__________” di __________, il quale ha
consigliato “RMN rachide cervicale + EMG arto superiore sinistro; visita
fisiatrica per tentativo di recupero spalla sin.; da rivedere” (doc. AA).
L’assicuratore
LAINF, preso atto di questa ulteriore documentazione medica prodotta in corso
di causa dal ricorrente, ha ritenuto opportuno chiedere una presa di posizione
al proprio servizio medico.
Con apprezzamento
chirurgico del 17 giugno 2019, il dr. __________, specialista FMH in chirurgia
generale e traumatologia, medico fiduciario del __________, dopo avere
riassunto gli accertamenti medici messi in atto, ha ritenuto che i nuovi “referti
non possono mettere in discussione la correttezza dei precedenti apprezzamenti”
(doc. XI/1).
2.8. Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e
consid. 4.7, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle
assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da
medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che
non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della
correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti (in questo senso, si
veda pure la STF 8C_329/2017 del 5 settembre 2018 consid. 5.3). Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
Considerandi
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.9
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA ritiene che la documentazione medica agli atti dimostra,
con il grado di verosimiglianza richiesto dalla giurisprudenza federale, che,
trattandosi dei disturbi interessanti la spalla sinistra, lo status
quo sine a margine dell’evento infortunistico assicurato sia stato
raggiunto, al più tardi, tre mesi dopo l’evento del 26 ottobre 2018.
In
proposito, il medico fiduciario dell’assicuratore LAINF, dr. __________, ha
spiegato come il meccanismo del trauma non possa avere causato in senso stretto
la lesione della cuffia dei rotatori, la quale, visti gli esiti degli esami
strumentali, va ritenuta preesistente (da alcuni anni) e, quindi, di natura
morbosa.
Il TCA concorda con queste
considerazioni del medico fiduciario dell’amministrazione, le quali, del resto,
trovano conferma negli atti. In particolare, dal referto dell’artro-RM spalla
sinistra del 1° dicembre 2017, emerge l’esistenza di una rottura completa del
tendine del sovraspinato con incipiente involuzione del ventre muscolare tipo
Goutallier II (doc. 16).
Illustrando gli esiti di
tale esame strumentale, l’ortopedico curante dell’assicurato, dr. __________,
nel referto del 24 maggio 2018, ha ritenuto esservi uno “stato dopo trauma
contusivo diretto alla spalla sinistra, con traumatizzazione di una sicura
preesistente lesione inveterata e transmurale del sovraspinato, risalente
almeno a un paio di anni prima, ma sino al 26 ottobre 2017 asintomatica”
(doc. 31, il corsivo è della redattrice).
Il carattere risalente nel
tempo (ad almeno due anni prima della caduta) della lesione del tendine del sovraspinato
è stato pure confermato dal dr. __________, il quale, nell’apprezzamento medico
del 17 giugno 2019, ha ben spiegato sulla base di quali elementi è possibile
escludere la natura recente della rottura in questione. Egli ha infatti
rilevato che l’importante accorciamento del moncone del tendine del muscolo
sopraspinato con incipiente involuzione del ventre muscolare tipo Goutallier II
dimostra “un'inattività del muscolo, per mancanza dell'attacco tendineo, di
almeno due anni” (cfr. doc. XI/1).
Inoltre, il dr. __________
ha aggiunto che, in mancanza di altri eventi infortunistici interessanti la
spalla sinistra, in grado di giustificare la lesione della cuffia dei rotatori,
“il nesso di causalità mancante tra l’evento infortunistico e la lesione
descritta lascia pensare ad un’entità di tipo morboso o degenerativo. Gli
indizi rilevati lasciano dunque sostenere che la situazione della spalla
sinistra dell’assicurato sia di tipo cronico con i seguenti fatti relativi:
infiltrazione adiposa del muscolo sovraspinato già avanzata e retrazione del
moncone tendinea con una lunghezza sotto i 15 mm” (doc. XI/1).
Il TCA non vede motivo per
scostarsi da queste argomentazioni del dr. __________, le quali non fanno altro
che confermare quanto già valutato in precedenza dal medico fiduciario dr. __________
e suffragato pure dalle constatazioni del dr. __________.
Per tali ragioni, questo
Tribunale non può accogliere la richiesta del ricorrente di estromettere, in
quanto inammissibili, le osservazioni dell’amministrazione del 18 giugno 2018 e
la relativa presa di posizione del dr. __________ (cfr. doc. XIII).
Contrariamente
a quanto preteso dalla patrocinatrice dell’assicurato, il TCA non condivide la
tesi ricorsuale secondo la quale la pregressa lesione citata dal dr. __________
vada ricondotta causalmente con il precedente infortunio subito dall’assicurato
nel 2014 (unico altro infortunio riferito dall’interessato).
Se,
da una parte, corrisponde al vero che l’assicurato, in data 29 settembre 2014,
è caduto da un ponteggio riportando un trauma cranico commotivo, d’altra parte
va sottolineato che in quell’occasione l’assicurato ha fatto valere dei
disturbi alla spalla destra, senza nulla riferire a proposito della
spalla sinistra.
Anche
nell’istruttoria seguita a quella caduta, l’assicuratore LAINF, oltre agli
accertamenti inerenti al trauma cranico, ha investigato i disturbi risentiti
dall’interessato alla spalla destra, sottoponendolo ad ulteriori
approfondimenti, in particolare ad una RX spalla destra del 2 ottobre
2014.
- la quale non ha evidenziato la presenza di lesioni (doc. 9, corsivo
della redattrice) - e ad un consulto specialistico presso il dr. E. Taverna, specialista
in chirurgia ortopedica. Quest’ultimo, con referto del 3 novembre 2014, dopo
avere indicato di avere sottoposto l’interessato anche ad una artro-RM
spalla destra in data 14 ottobre 2014, ha ritenuto essere in presenza di
esiti di una contusione acromion-claveare senza lesioni significative
articolari e periarticolari, concludendo che “in considerazione dell’evoluzione
clinica il paziente non necessita ulteriori trattamenti e a partire dal 3
novembre 2014 può tornare alla propria attività lavorativa” (doc. 13, corsivo
della redattrice).
Tutto ciò porta quindi a
concludere che, come ben spiegato dal dr. __________, non vi sia un precedente
evento infortunistico interessante la spalla sinistra in grado di causare la
lesione “datata” (di almeno due anni prima) riscontrata negli esami strumentali
eseguiti dopo la caduta dell’ottobre 2017.
Pertanto, ritenuto che
dagli atti emerge in maniera chiara come in occasione del precedente infortunio
del 2014 non sia stata interessata la spalla sinistra; che dagli esami
strumentali risulti che la lesione del sovraspinato sia di vecchia data e
risalga ad almeno un paio di anni prima e che, inoltre, fino al momento della
caduta del 2017, l’assicurato non abbia risentito dolori a livello della spalla
sinistra, asintomatica, il TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione
con la quale il dr. __________ ha escluso che il meccanismo del trauma del 26
ottobre 2017 abbia causato in senso stretto la lesione della cuffia dei
rotatori, né che abbia potuto provocare un peggioramento duraturo della
precedente situazione (vista l’assenza di lesioni strutturali a seguito della
caduta).
Altrettanto condivisibile,
pure, la valutazione dei fiduciari dell’assicuratore infortuni a proposito
dell’aggravamento transitorio della precedente situazione morbosa, per un
periodo di tempo di massimo tre mesi dopo l’evento infortunistico.
Al
riguardo, la dr.ssa __________ ha spiegato che, in assenza di lesioni
strutturali susseguenti al trauma, il precedente stato morboso può essere stato
peggiorato dalla caduta per un tempo massimo di 6-8 settimane (cfr. doc. 38).
Questo
Tribunale ritiene che la tempistica valutata dai medici fiduciari
dell’assicuratore LAINF sia congrua, alla luce della
giurisprudenza federale. In una sentenza STF 8C_485/2014 del 24 giugno
2015, il Tribunale federale ha, infatti, confermato la decisione mediante la
quale l’amministrazione, fondandosi sul parere del proprio medico di fiducia,
ha considerato raggiunto lo status quo sine a distanza di tre mesi
dalla contusione della spalla, contusione che
aveva scompensato un’alterazione preesistente e rimasta fino a quel momento
asintomatica (sul tema, si veda pure la STF 8C_594/2016 del 4 novembre 2016
Dispositivo
consid. 3.1: “Wenn der Versicherte demnach keine
Rotatorenmanschettenruptur erlitten, sondern sich lediglich eine
Schulterkontusion zugezogen habe, müsse mit den schlüssigen Auskünften des Dr.
med. __________ eine vorübergehende Verschlimmerung eines Vorzustandes
angenommen werden, die nach vier bis sechs Wochen ausgeheilt gewesen
sei.” – il corsivo è della redattrice).
Stante quanto sopra
esposto, essendo sopraggiunto lo status quo sine/ante al massimo tre mesi dopo
l’evento del 26 ottobre 2017, è a giusta ragione che l’assicuratore LAINF, per
i disturbi residui alla spalla sinistra, ha rifiutato di riconoscere le spese
dell’intervento chirurgico del 16 ottobre 2018 e della successiva fisioterapia.
In
proposito, questo Tribunale rileva che, contrariamente a quanto obiettato
dall’assicurato e dalla sua patrocinatrice, il fatto che l’assicuratore
infortuni abbia riconosciuto il diritto a prestazioni fino al 30 novembre 2018
non configura una contraddizione. L’amministrazione ha, difatti, ben spiegato
di avere trattato le problematiche di salute dell’interessato dividendole in
due categorie, esprimendosi dapprima riguardo ai disturbi alla spalla sinistra
- per i quali ha considerato sussistere un nesso di causalità per al massimo
tre mesi dopo l’infortunio – e, successivamente, facendo riferimento ai disturbi
alla testa, in particolare alle vertigini - considerate risolte alla fine del
mese di ottobre, con conseguente sospensione di ogni prestazione a decorrere
dal 30 novembre 2018.
Non
vi è, dunque, alcun tipo di contraddizione nell’operato dell’amministrazione.
Questo
Tribunale ritiene, quindi, i pareri dei medici fiduciari dell’assicuratore
LAINF – peraltro non rimessi in discussione dalla documentazione medica
prodotta dall’assicurato in corso di causa, la quale non è stata in grado di
sollevare alcun dubbio, neppure lieve, riguardo alle conclusioni dei medici
consultati dall’amministrazione - pienamente concludenti e probanti, senza che
sia necessario mettere in atto ulteriori approfondimenti peritali.
Al
riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione
anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF
9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che
ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi
citata).
Non si giustifica neppure l'audizione del medico curante e del
fisioterapista richiesti in sede di nuove prove (doc. VII).
Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere
rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale
ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone
una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21
agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi
necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera
chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).
2.10. Anche
a proposito delle vertigini dell’assicurato, questo Tribunale non ha
motivo per scostarsi dalla valutazione con la quale la dr.ssa __________ - dopo
avere riconosciuto l’esistenza, secondo verosimiglianza preponderante, di un
nesso causale tra i disturbi e l’infortunio del 26 ottobre 2017 - ha ritenuto di
potere chiudere il caso alla fine del mese di ottobre 2018, vista la
risoluzione delle stesse attestata dal dr. __________, escludendo pure che la
fattispecie potesse giustificare il diritto ad un’IMI.
Dagli
atti emerge, infatti, che i problemi ORL del ricorrente siano stati debitamente
approfonditi da parte dell’amministrazione e non necessitino, quindi, di
ulteriori accertamenti.
L’assicurato
è stato innanzitutto sottoposto ad una visita neurologica presso il dr. __________,
il quale, nel referto del 15 marzo 2018, ha rilevato che l’interessato soffriva
di vertigini dal 2014 (probabilmente di origine labirintica), peggiorate dopo
l’infortunio del 2017, “anamnesticamente sospette di una canalolitiasi ma senza
tipico nistagmo evidenziabile in seguito a ripetute manovre di provocazione,
forse di origine otolitica per interessamento del saccolo o dell’utricolo”. A
suo parere per i disturbi vertiginosi andrebbe richiesta una valutazione ORL
per valutare le possibilità terapeutiche e l’idoneità al lavoro su ponteggi.
Egli
ha aggiunto che la RM ha escluso altre patologie cerebrali (doc. 22)
L’amministrazione
ha quindi chiesto aggiornamenti riguardo al caso dell’assicurato al dr. __________,
medico aggiunto, responsabile dell’unità di foniatria ed otoneurologia
pediatrica del Servizio di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale __________, al
quale l’interessato era stato indirizzato dalla curante.
Nel
referto del 26 aprile 2018, il dr. __________ ha riscontrato la presenza di una
vertigine parossistica posizionale benigna del canale semicircolare posteriore
sinistra, per la quale la manovra liberatoria effettuata è stata efficace.
Egli ha proposto un controllo dopo qualche settimana, ritenendo comunque strana
la sussistenza di una canalolitiasi da un tempo così lungo (4 anni) (doc. 27,
corsivo della redattrice).
Nel
successivo referto del 16 agosto 2018, il dr. Jacot, dopo avere indicato di
avere rivisto il paziente il 3 maggio 2018 per completare la valutazione
otoneurologica con audiogramma, ha concluso che l’assicurato presenta “una
completa scomparsa della vertigine parossistica posizionale benigna” al canale
semi-circolare posteriore a sinistra con però un’instabilità ai cambiamenti
veloci di posizione, chiedendo alla curante di eseguire un “tilt test” al fine
di escludere un’origine ortostatica della sintomatologia (doc. 51, corsivo
della redattrice).
Alla
rivalutazione del 3 settembre 2018, il dr. __________, dopo avere ricordato di
avere effettuato un bilancio vestibolare completo nell’ambito della persistente
sintomatologia d’instabilità mal definita, ha concluso che “il paziente
presenta l’insorgenza di una nuova vertigine parossistica posizione benigna del
canale semi-circolare orizzontale destro, per il quale ho insegnato al paziente
le manovre del Barbecue”, prevedendo un controllo a distanza di un mese (doc.
51 pag. 3).
Infine,
nel referto del 6 settembre 2018, il dr. __________ - confermata la completa
risoluzione della vertigine parossistica posizionale benigna del canale
semicircolare posteriore a sinistra; rilevata all’otoscopia microscopica la
presenza di condotti uditivi e membrane timpaniche nei limiti della norma
bilateralmente e, alla videoistagmografia l’esclusione di un’eventuale VPPB -
ha concluso che “posso escludere un coinvolgimento vestibolare alla
sintomatologia descritta dal paziente”, raccomandando nuovamente una
valutazione ortostatica (tilt test) per escludere tale patologia dall’origine
dei disturbi. Non ha previsto ulteriori visite del paziente (doc. 51 pag. 5,
corsivo della redattrice).
Il
TCA, stante quanto sopra esposto, condivide quindi le conclusioni della dr.ssa __________,
secondo la quale l’assicuratore LAINF deve prendere a carico i costi delle cure
delle vertigini dell’interessato, in nesso causale con l’infortunio, e poi
chiudere il caso, essendo le cure ormai terminate.
Questa
soluzione non può essere rimessa in discussione dalle obiezioni sollevate in
sede di ricorso dalla patrocinatrice dell’assicurato, a mente della quale
l’interessato continuerebbe a soffrire di vertigini.
Tali
mere affermazioni di parte, non comprovate tramite la presentazione di adeguata
documentazione medico-specialistica in grado di suffragarle, non appaiono atte
a generare dei dubbi, nemmeno lievi, circa la fondatezza delle valutazioni della
dr.ssa __________.
Pertanto,
il TCA non può che confermare la valutazione del medico fiduciario
dell’assicuratore infortuni.
Come
correttamente indicato dall’amministrazione in sede di risposta di causa, va
ricordato che all’assicurato resta, comunque, la possibilità di annunciare una
ricaduta nel caso in cui dovessero riapparire delle vertigini, debitamente
comprovate a livello medico.
Stante
quanto sopra esposto, questo Tribunale può dunque esimersi dal disporre
ulteriori misure istruttorie anche per quanto riguarda i problemi ORL,
ritenendo che le circostanze giuridicamente rilevanti siano già state
adeguatamente accertate.
In
conclusione, la decisione su opposizione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti