35.2019.53
Nel caso di un'assic., caduta scivolando sul ghiaccio nel dicembre '17, a ragione l'assicuratore LAINF ha posto termine all'obbligo di prestaz. dal 12.07.2018, fondandosi sul parere del medico fiducia
21 ottobre 2019Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
35.2019.53
rs
Lugano
21 ottobre 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione
di Ivano Ranzanici, astenuto)
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2019 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 marzo 2019 emanata da
CO 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro gli infortuni
ritenuto, in fatto
1.1. Il 13 dicembre 2017 RI 1,
nata nel 1994, dipendente della ditta __________ di __________ in qualità di
operaia magazziniera e, perciò, assicurata d’obbligo contro gli infortuni
presso l’CO 1, “mentre si stava recando al lavoro camminando sul marciapiede
è scivolata sul ghiaccio ed è caduta per terra facendosi male alla schiena”
(cfr. doc. 1).
Il giorno stesso
l’assicurata si è recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________
dove i sanitari, dopo aver effettuato una Rx cervicale, dorsale e lombare
risultata negativa per fratture, hanno diagnosticato una contusione
lombo-dorsale e distrazione cervicale grado I (cfr. doc. 15). La medesima è
stata ritenuta inabile al lavoro al 100% fino al 17 dicembre 2017 (cfr. doc.
2).
In seguito la totale
incapacità lavorativa è stata attestata dal Dr. med. __________, FMH in
medicina interna e attivo presso l’__________ (cfr. doc. 6; 7).
Dalla risonanza magnetica
(RM) effettuata al rachide cervico-dorsale il 21 dicembre 2017 è emersa una
frattura recente stabile della limitante somatica superiore Th3 (cfr. doc. 19)
L’istituto
assicuratore ha assunto il caso e ha versato regolarmente le prestazioni di
legge.
1.2. Con
decisione formale del 12 ottobre 2018 l’amministrazione ha dichiarato estinto
il proprio obbligo a prestazioni a contare dal 12 luglio 2018, in quanto “secondo
il parere del medico __________ non sussiste più un nesso causale certo o
probabile tra l’evento in oggetto ed i disturbi che causano l’inabilità al
lavoro. Data la situazione di fatto e di diritto, in relazione ai soli postumi
infortunistici, fa stato l’abilità al lavoro in misura completa (…)” (cfr.
doc. 69).
L’assicurata,
rappresentata dalla RA 1, si è opposta al provvedimento appena citato (cfr.
doc. 73).
1.3. Effettuati
alcuni accertamenti, in particolare una RM della colonna dorsale del 12
febbraio 2019 (cfr. doc. 88), l’CO 1, l’11 marzo 2019, ha emesso una decisione
su opposizione con cui ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr.
doc. D).
1.4. Con
tempestivo ricorso del 9 marzo 2019 RI 1, sempre assistita dalla RA 1, ha
chiesto che sia riconosciuto l’obbligo di prestazioni da parte
dell’assicuratore LAINF fino al 22 novembre 2018 (cfr. doc. I pag. 5).
A
sostegno delle proprie pretese ricorsuali, l’insorgente, dopo aver osservato
che al momento dell’opposizione era incinta di 34 settimane e che durante tale
periodo non era possibile nessun accertamento radiologico, ha addotto:
" (…) la
decisione su opposizione, appoggiandosi sugli esiti della RM del 06.02.2019, ha
accertato la completa guarigione della frattura.
Per quanto riguarda tuttavia il periodo
della gravidanza, rimangono – a parere della ricorrente – sempre gli stessi
dubbi sull’effettivo legame di causalità naturale fra la caduta e i disturbi
descritti dalla signora RI 1. In effetti, è stato confermato dal dr. med. __________
(recte: __________), sollecitato dalla CO 1 con richiesta del
5/9.07.2018, che non c’erano esami che si potessero eseguire durante la gravidanza.
Ciò nonostante, prendendo in considerazione unicamente i referti agli atti, il
peso e l’altezza della paziente, il dr. med. __________ (recte: __________)
__________ ha dedotto che la fase di consolidazione della frattura è di 7-8
mesi.
Sulla scorta di questo parere, la CO 1 ha
di conseguenza chiuso il caso d’infortunio al 12 luglio 2018, esattamente 7
mesi dopo la data dell’evento.
Orbene, tale valutazione appare solamente
schematica e per ovvi motivi non basata su accertamenti medici
comprovati. A tale riguardo, rileviamo che il Dr. med. __________ ha
accertato l’inabilità lavorativa al 100% fino al 22.11.2018 (vedi 3
certificati, doc. E, F e G).
Inoltre il dr. med. __________ ha
giustamente indicato nel suo rapporto del 19.06.2018 quanto segue: “eventuali
ulteriori approfondimenti diagnostici e rivalutazione della strategia
terapeutica in funzione dell’evoluzione del quadro clinico durante ma
soprattutto dopo la gravidanza”.
3. In tal senso, anche se è vero che nel
diritto delle assicurazioni sociali non esiste un principio giuridico secondo
cui l’amministrazione o il giudice in caso di dubbio devono decidere in favore
dell’assicurato (DTF 126 V 319 consid. 5A), è altrettanto vero che
l’amministrazione o il giudice non possono basarsi su mere considerazioni
statistiche per decidere in modo definitivo in merito ad un caso specifico. (…)”
(Doc. I)
1.5. L’CO
1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di
cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.6. Il
20 maggio 2019 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per
presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).
Le
parti sono rimaste silenti.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’CO 1 abbia chiuso, il 12 luglio 2018, il caso dell’assicurata,
relativo all’infortunio del 13 dicembre 2017, in quanto non sussisteva più un
nesso causale tra il sinistro e i disturbi accusati dalla medesima.
2.2. Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato
ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43
consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato
totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito
d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.
Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato
(art. 16 cpv. 2 LAINF).
L’assicuratore
LAINF è tenuto a corrispondere prestazioni a titolo di spese di cura soltanto
qualora ci si possa attendere un sensibile miglioramento dello stato di
salute dell’assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire
de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 71segg.; A.
Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, pag. 274; Th. Locher,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1994, pag. 186 n. 10).
L’Alta
Corte ha precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui
all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto
aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui
quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109
consid. 4.3 e riferimento).
Al riguardo cfr. pure STF
8C_289/2018 del 15 marzo 2019 consid. 3.6.
2.3. Presupposto
essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro
gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra
l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).
Questo
presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza
l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare
o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che
l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è
sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia
comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato,
vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.
È
questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla
salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione
amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità
preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -
applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia
di assicurazioni sociali (cfr. DF 134 V 109 consid. 9.5.; RDAT II-2001 N. 91 p.
378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA
del 4 luglio 2003 U 133/02; STFA U 162/02 del 29 gennaio 2001; DTF 121 V 6;
STFA H 407/99 del 28 novembre 2000; STFA C 116/00 del 22 agosto 2000; STFA C
341/98 del 23 dicembre 1999 consid. 3, pag., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa
Fatti
E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,
RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.
8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler
Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al
riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non
ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;
DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF
113 V 46).
Ne
discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia
possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni
derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181
consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi
citate).
L'assicuratore
contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che
le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione
delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:
- quando
lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva
immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);
- quando
lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione
ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche
senza l'infortunio (status quo sine)
(cfr.
STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012
consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die
Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in
Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).
Secondo la
giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato
con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal
proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la
causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla
determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle
prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere
provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La
semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è
sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,
l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.
RAMI 2000 U 363, pag. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).
Il
diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso
di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso
di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente
ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V
102 consid. 5b/bb pag. 103).
2.4. Nel caso
di specie dalle carte processuali emerge che, dopo l’infortunio occorso
il 13 dicembre 2017 a RI 1 (cfr. consid. 1.1.), il 21 dicembre 2017, a seguito
di dolori persistenti (cfr. doc. 22), presso il Servizio di radiologia della
Clinica __________ è stata eseguita una RM al rachide cervico-dorsale che ha
posto in luce una frattura stabile della limitante somatica superiore di Th3.
Il referto precisa che:
" Lieve
atteggiamento scoliotico cervicale destro-convesso.
Perdita della fisiologica lordosi cervicale, non protrusioni
erniarie o conflitti disco-radicolari.
Regolare morfologia e segnale del midollo.
In corrispondenza del rachide dorsale, nelle sequenze T2 FS, si
rileva ipersegnale della limitante somatica superiore del corpo di Th3
riferibile a fratture di data recente.
Frattura stabile, integro il muro posteriore.
Non ulteriori cedimenti somatici o lesioni focali ossee sospette.”
(Doc. 19)
La ricorrente si è
sottoposta a una cura di tipo conservativo, farmacologica e fisioterapica (cfr.
doc. 22).
Il 6 febbraio 2018 l’insorgente
si è sottoposta a un’ulteriore RM del rachide dorsale da cui è emerso:
" (…) Si
conferma lieve avvallamento della limitante superiore del soma di D3. Al
controllo odierno non edema del soma. Non nuove fratture. Non disallineamenti a
carico dei muri posteriori dei metameri.
Conclusioni: esiti di frattura del soma di
D3 con lieve avvallamento della limitante somatica superiore. Non nuove
fratture” (Doc. 20)
Il Dr. med. __________,
chirurgia viscerale e generale presso la Clinica __________, che ha visitato
l’assicurata il 29 dicembre 2017, il 2 e il 9 febbraio 2018, il 14 febbraio
2018 ha informato il Dr. med. __________, FMH medicina interna presso l’__________
e medico di famiglia della stessa (cfr. doc. 23), come segue:
" (…) Al
02.02.2018 regolare controllo, la paziente sempre ancora con dolori.
Clinicamente non vi era nulla di particolare, finger boden abstand 35 cm. La
risonanza del 6.2.2018 mostra ancora un bone bruise nel toracale 3, non
dislocazione secondaria. Al 09.02.2018 ho discusso con la paziente il buon
risultato. La paziente è insicura perché dopo 6 settimane, pensava che tutto
sarebbe dovuto essere a posto. Le ho spiegato che siamo sulla buona strada, la
frattura clinicamente è guarita ma finché non percepirà più nulla, ci vorranno
ancora 2-3 mesi. La paziente continua con la terapia, resta inabile al lavoro.
(…)” (Doc. 22)
Il 15 marzo 2018 il
Dr. med. __________, che il 9 marzo 2018 ha visitato nuovamente la ricorrente
la quale ha riferito “(…) ancora dolore alla schiena e anche nelle spalle
bilaterale, dolori che erano presenti già prima (…) ma che si sono accentuati dopo
l’infortunio” (cfr. doc. 32), ha scritto al Dr. med __________:
" (…) Con la
paziente ho discusso quanto segue: inizialmente sarebbe da fare una
osseodensitometria per vedere se questa giovane paziente soffre di
un’osteoporosi. Per questa ragione la presente lettera viene inviata anche al
Dr. med. __________, con la richiesta di voler gentilmente convocare la
paziente.
Ho il dubbio se, i fastidi che la paziente
ora riferisce, siano ancora spiegabili con lo stato dopo frattura non
scomposta, per questo ti chiedo di giudicare con la paziente se fosse
necessario un assessment reumatologico. La paziente ha ricevuto un nuovo
certificato medico di inabilità lavorativa fino al 10.04.2018. Ho chiuso la
pratica nel mio studio (…)” (Doc. 32)
Il 30 aprile 2018 il medico
di famiglia ha allestito un certificato di inabilità lavorativa al 100% causa
infortunio dal 1° al 16 maggio 2018 (cfr. doc. 38).
Inoltre nella medesima
data egli ha prescritto il quarto ciclo di fisioterapia, precisando la diagnosi
di “frattura Th3 (12/2017) in via di guarigione” (cfr. doc. 64).
L’CO 1, in relazione al
caso della ricorrente, ha posto delle domande al proprio medico di circondario,
Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha risposto il 29 maggio
2018:
" Sulla base
degli accertamenti diagnostici eseguiti, diagnosi?
Frattura D3
Frattura vertebrale toracale 3 confermata?
Stato della frattura all’esame MRI del 6 febbraio 2018?
- si;
RMn conferma frattura in evoluzione
Quali degli attuali disturbi sono riconducibili, perlomeno con
probabilità, alla caduta del 13.12.18?
- dolore
e limitazione funzionale.
Se causalità non più data per i soli postumi infortunistici PF
breve motivazione.
Se causalità data, indicazioni circa l'ulteriore decorso e
procedere terapeutico.
Osservazioni?
- ora
l'assicurata è incinta per cui ogni esame radiografico è impossibile da fare.
Bisogna attendere la conclusione della gravidanza che accentuerà certamente i
disturbi. Non è possibile fare altro” (Doc. 47)
Il Dr. med. __________,
l’8 giugno 2018, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% causa
infortunio fino al 6 luglio 2018 (cfr. doc. 49).
Il 19 giugno 2018 la
ricorrente è stata visitata dal Dr. med. __________, FMH in chirurgia
ortopedica, al quale è stata inviata dal Dr. med. __________.
Dal relativo rapporto
emerge:
" (…) Nessun
referto infiammatorio locale in atto all’insieme del cinto scapolare, leggera
tensione muscolare lungo i trapezi, inserzione scapolare degli elevatori
sensibile. Nessuna evidente zona d’irritazione cervicale di rilievo.
Mobilità del rachide cervicale simmetrica
con rotazione 70°, latero-flessione 15°, distanza mento-torace 2 su 16 cm.
Dolenzia palpatoria circoscritta
alto-toracale circa Th3 in corrispondenza del processo spinoso, così come in
sede paravertebrale.
Spalle da ambo i lati calme, mobilità
gleno-omerale, cuffie dei rotatori pertinenti. Quadro neurologico sommario agli
arti superiori senza evidente indizio per una componente irritativa o
deficitaria sensitivo-motoria di rilievo.
(…).
VALUTAZIONE
Disturbi residui focalizzati al cinto
scapolare, così come in sede cervicale, dal carattere prevalentemente
muscolare, in seguito a una frattura del corpo vertebrale Th3 il 13.12.2017,
trattata conservativamente, con lieve affossamento della limitante vertebrale
superiore, senza evidente deformazione acquisita sul piano frontale e
sagittale.
Processo di consolidazione in atto
confrontando gli studi di risonanza magnetica del 21.12.2017 e 6.2.2018.
Potenzialità diagnostiche (radiologiche,
neuro-radiologiche, densitometria ossea, …) e terapeutiche (medicamenti in
particolare) limitate dall’attuale gravidanza al terzo mese e mezzo.
Presenza tuttora di buone potenzialità di
miglioramento dei disturbi, in considerazione della gravidanza in atto suggerita
applicazione di misure locali (calore,…) rivolte al rilassamento della muscolatura,
associate a un programma individualizzato di rinforzo/stabilizzazione
muscolare, non solo per la colonna cervico-toracale ma anche lombare,
rispettivamente lombo-sacrale.
(…).
Eventuali ulteriori approfondimenti
diagnostici e rivalutazione della strategia terapeutica in funzione
dell’evoluzione del quadro clinico durante ma soprattutto dopo la gravidanza. (…)”
(Doc. 52)
Il Dr. med. __________, il
9 luglio 2018, ha così risposto ad alcuni nuovi quesiti dell’CO 1:
" In considerazione
dello stato clinico precedente l’infortunio, confrontando la fattispecie e lo
stato riscontrato dopo la caduta, quali sono i disturbi medicalmente
oggettivabili riconducibili perlomeno con probabilità all’infortunio del
13.12.2017 oppure il nesso causale è solo possibile?
- Possibile
(…).
Considerato che l’assicurata è incinta (circa 4 mesi) ci sono
esami diagnostici che possono essere messi in atto per determinare lo stato di
consolidazione?
- no
(…).
Nella negativa, considerate le valutazioni medico diagnostiche
agli atti in quanto tempo si può presumibilmente indicare la fase di
consolidazione della frattura Th3? (altezza 162 cm, peso 51 kg)
- 7-8
mesi
Per dare una risposta indicata visita medico circondariale?
Considerandi
- no
Ulteriori indicazioni e/o osservazioni?
- La
situazione cervicale e lombare è datata. Il sovrappeso derivante dalla
gravidanza può solo accentuare la problematica, ma non vi è alcuna prova che il
trauma abbia scompensato le patologie preesistenti.” (Doc. 53)
Il Dr. med. __________, il
6.
luglio 2018, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% causa infortunio
fino al 13 agosto 2018 (cfr. doc. 54), rispettivamente fino al 16 ottobre 2018
il 13 agosto 2018 (cfr. doc. 67) e fino al 22 novembre 2018 il 16 ottobre 2018
(cfr. doc. G).
Il 18 dicembre 2018 il Dr.
med. __________, riguardo al caso dell’assicurata, si è espresso come segue:
" (…) Per
quanto riguarda le fratture del soma di D3, come quella riportata
dall'assicurata in realtà vi è generalmente un avvallamento minimo che non incide
particolarmente nella articolarità della vertebra e neanche nei movimenti di
fiesso/estensione. Come si può vedere dal punto di vista radiografico la
frattura in oggetto a livello di D3 presenta un piccolo avvallamento nella
limitante superiore, trattato poi conservativamente senza particolari
peculiarità e senza riduzione importante dei forami di coniugazione. Il
trattamento in fratture similari costa di applicazioni di un corsetto
ortopedico in alcuni casi, e di semplice riposo a letto per i primi giorni ed
anche qui con un piccolo busto di sostegno per un periodo di circa due mesi,
poi fisioterapia di mobilizzazione e, ove necessario, un rinforzo di tipo
metabolico e farmacologico.
(…).
Una contrattura muscolare riflessa indubbiamente può essere
presente ma, anche da questo punto di vista sorge qualche legittimo dubbio in
quanto l'assicurata ha dimostrato di avere una sintomatologia molto intensa a
livello cervicale e lombare nei periodi prima del trauma come risulta dal
verbale della clinica __________ effettuato nel novembre 2017. A questo va
aggiunto che il tempo di guarigione di una frattura vertebrale è variabile da
quattro a otto mesi e generalmente in sette - otto mesi fratture di piccola
entità guariscono completamente, tanto è vero l'evidenzia clinica e strumentale
dimostrata durante la visita del dr. med. __________ della Clinica a __________
in data 15.03.2018 rivelava per l'appunto una guarigione sia clinica che
radiografica. È quindi verosimile pensare che fenomeni di rimaneggiamento a
livello osseo possano essere proseguiti fino a completa scomparsa della
sintomatologia in tempi pressoché simili. (…)” (Doc. 76=allegato a doc. D)
Dopo il parto del dicembre
2018, il 12 febbraio 2019 è stata effettuata una nuova RM della colonna dorsale
che ha rivelato:
" (…) Cifosi
dorsale conservata. Conservato l’allineamento vertebrale.
Il cono si trova in sede corretta e ha segnale normale.
Non edema osseo. Non segni per fratture. Altezza dei somi
vertebrali conservata. Non bulging discale.” (Doc. 88)
Il Dr. med. __________ ha
visitato nuovamente l’assicurata il 22 febbraio 2019 e ha così valutato la
situazione:
" (…) Leggera
zona d’irritazione focalizzata alto-toracale.
Lieve zona d’irritazione segmentale alto-toracale in presenza di
una pregressa frattura della limitante superiore del corpo vertebrale Th3,
senza residuale deformazione cuneiforme acquisita, né sul piano frontale, né
sul piano sagittale.
Nessuna alterazione sclerotomica, nessuna tensione/contrattura
della muscolatura paravertebrale lungo tutta l’estensione del rachide
cercivo-toraco-lombare.
Sul piano terapeutico consigliata ripresa progressiva di
un’attività fisica mirata al rinforzo della muscolatura, quella del tronco
essendo attualmente in particolare anche indebolita dalla recente gravidanza.
(…).
Il quadro clinico riscontrato non giustifica nessuna inabilità
lavorativa nello svolgimento di attività adatte.” (Doc. 90)
Il medico __________, il 5
marzo 2019, ha indicato:
" (…) Nella
RM del 06.02.2018 si nota una frattura stabile senza segni di edema, evidente
segno di guarigione, tanto che giustamente il dr. med. __________ in data
09.03.2018
già considerava guarita l'assicurata dal punto di vista
infortunistico. L'edema vertebrale infatti, così come l'edema midollare in
fratture articolari è un chiaro segno di attività del processo patologico e qui
è scomparso. La RM effettuata poi in data 12.02.2019 attesta la guarigione
della frattura completa con restitutio ad integrum anatomica in quanto non è
più visibile né vi sono tracce di edema locale per cui non vi sono
assolutamente esiti indennizzabili. Da un punto di vista riguardante la
guarigione clinica e radiografica si conferma quindi quanto stabilito nella
decisione del 12.10.2018 dove si considera completa la guarigione con l'abilità
al lavoro in misura completa.” (Doc. 91=allegato a doc. D)
2.5
Per
costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale
l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia
giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in
BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351
seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale
federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la
propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze
dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il
più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali
rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi
che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità
dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
In proposito cfr. pure STF
8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.
Trattandosi
invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura
amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati
indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non
esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF
8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169
segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2
aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante
è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami
approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,
che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella
presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano
motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;
RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,
consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
2.6
Chiamato
a pronunciarsi in merito alla fattispecie, attentamente vagliato l’insieme
della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere
espresso dal medico __________, Dr. med. __________, secondo cui a far tempo
dal 12 luglio 2019 gli esiti dell’infortunio occorso all’assicurata il 13
dicembre 2017 sono completamente guariti e l’assicurata ha ritrovato piena
abilità lavorativa, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora
chiamato a rendere.
La parte ricorrente ha
censurato il fatto che il Dr. __________ abbia ritenuto la frattura a livello
D3 consolidata dopo 7-8 mesi senza aver esperito esami - in quanto l’assicurata
era in stato di gravidanza -, ma soltanto sulla base degli atti, del peso (51
kg) e dell’altezza (162 cm; cfr. doc. 53; I). A parere della medesima si tratta
di una valutazione schematica e non basata su accertamenti medici comprovati
(cfr.doc. I pag. 4).
Al riguardo va, tuttavia,
osservato che la conclusione a cui è giunto il medico di circondario trova
conferma nella documentazione agli atti.
In effetti già nel
febbraio 2018 il Dr. med. __________, chirurgia viscerale e generale,
consultato privatamente dall’insorgente, ha messo in rilievo che dalla RM del 6
febbraio 2018 risultava un “buon risultato” e che la frattura era
clinicamente guarita, ma che ci volevano ancora 2-3 mesi prima di non percepire
più sintomi (cfr. doc. 22; consid. 2.4.).
Il 15 marzo 2018, inoltre,
il medico ha consigliato di effettuare un’osteodensitometria per valutare se
l’assicurata non soffrisse di osteoporosi e che aveva il dubbio se “i
fastidi che la paziente ora riferisce, siano ancora spiegabili con lo stato
dopo frattura non scomposta” (cfr. doc. 32; consid. 2.4.).
Il Dr. med. __________,
FMH in chirurgia ortopedica, che ha visitato l’assicurata - al terzo mese e
mezzo di gravidanza - il 19 giugno 2018 su indicazione del medico di famiglia,
Dr. med. __________, ha del resto constatato, in particolare, che non vi era
alcun referto infiammatorio locale in atto all’insieme del cinto scapolare, vi
era una leggera tensione muscolare lungo i trapezi, inserzione scapolare degli
elevatori sensibile e nessuna evidente zona d’irritazione cervicale di rilievo.
Lo specialista ha rilevato
che, confrontando gli studi di risonanza magnetica del 21.12.2017 e del 6.2.2018,
il processo di consolidazione era in atto e ha auspicato eventuali ulteriori
approfondimenti diagnostici soprattutto dopo la gravidanza (cfr. doc. 52; consid.
2.4
).
Nel febbraio 2019, dopo il
parto, è stata in effetti effettuata una nuova RM della colonna dorsale da cui è
emerso un conservato allineamento vertebrale, che il cono si trovava in sede
corretta e aveva segnale normale, che non vi era edema osseo, né segni per
fratture e che l’altezza dei somi vertebrali era conservata (cfr. doc. 88;
consid. 2.4.).
Il Dr. med. __________,
dopo aver preso visione della nuova RM e aver visitato la ricorrente il 22
febbraio 2019, ha affermato che il quadro clinico riscontrato non giustificava
alcuna inabilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte (cfr. doc. 90:
consid. 2.4.).
È vero che il dr. med. __________,
anche dopo il luglio 2018, e meglio fino al mese di novembre 2018 ha rilasciato
certificati di inabilità lavorativa al 100% “causa infortunio” (cfr.
doc. G; 67; 54, 49).
È altrettanto vero, però, in
primo luogo, che, come evidenziato dall’assicuratore LAINF resistente (cfr.
doc. V pag. 6), il medico non ha specificatamente argomentato tale sua
asserzione in riferimento all’eziologia dei disturbi alla base dell’incapacità
al lavoro.
In secondo luogo, che il dr.
med. __________, il 30 aprile 2018, quando ha allestito la quarta prescrizione
di fisioterapia, da una parte, ha posto una crocetta sia nella casella “malattia”,
sia nella casella “incidente”. Dall’altra, quale diagnosi ha indicato “Frattura
Th3 (12/2017) in via di guarigione” (cfr. doc. 64).
In
proposito giova, in ogni caso, ricordare che di principio deve essere
considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei
particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.
3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo (cfr. STF 8C_234/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 4.3.; STF
8C_651/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 4.2.2.2.; STF 8C_159/2017 del 18
aprile 2018 consid. 5.1.; STF 8C_698/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 2.2.).
Va poi rilevato che la
cassa malati dell’assicurata, la __________, la quale il 18 ottobre 2018 aveva
interposto opposizione cautelativa contro la decisione del 12 ottobre 2018 (con
cui l’CO 1 aveva dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 12
luglio 2018; cfr. doc. 73), già il 30 ottobre 2018, dopo aver valutato gli atti
dell’incarto LAINF esistenti fino a quel momento, ha ritirato l’opposizione,
ritenendo che “i trattamenti effettuati dal 12.07.2018 non siano più da
considerarsi conseguenze di un infortunio” (cfr. doc. 72)
Infine non va dimenticato che
l’insorgente, prima del sinistro del dicembre 2017, da mesi accusava disturbi
al rachide lombare e cervicale, in relazione ai quali aveva eseguito della
fisioterapia (cfr. doc. 17; 42: prima prescrizione di fisioterapia del 19
giugno2017) e il 22 novembre 2017 si era recata al Pronto Soccorso della
Clinica __________ per un peggioramento della sintomatologia (cfr. doc. 17).
2.7
In esito a tutto quanto
precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il criterio della
verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza
sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,
Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 343), che i
disturbi ancora lamentati dall’insorgente (e l’inabilità lavorativa) non
costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di dicembre
2017.
a far tempo dal 12 luglio 2018.
L’istituto
assicuratore resistente era, pertanto, legittimato a negare il diritto a
ulteriori prestazioni a contare da quella data.
Al riguardo va,
per inciso, segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore
infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa
extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati da un assicurato
(cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati;
STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017 consid. 2.9.).
La decisione su
opposizione dell’11 marzo 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti