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Decisione

35.2019.53

Nel caso di un'assic., caduta scivolando sul ghiaccio nel dicembre '17, a ragione l'assicuratore LAINF ha posto termine all'obbligo di prestaz. dal 12.07.2018, fondandosi sul parere del medico fiducia

21 ottobre 2019Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c,

RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid.

8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, pag. 63). Al

riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non

ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31;

DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF

113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (cfr. DTF 129 V 181

consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi

citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

- quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

- quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (status quo sine)

(cfr.

STF 8C_12/2019 del 4 marzo 2019 consid. 3; STF 8C_160/2012 del 13 giugno2012

consid. 2; RAMI 1992 U 142, pag. 75 s. consid. 4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, pag. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, pag. 1093).

Secondo la

giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato

con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal

proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la

causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla

determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle

prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere

provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La

semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è

sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni,

l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr.

RAMI 2000 U 363, pag. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati).

Il

diritto alle prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso

di causalità adeguata tra l’evento dannoso e il danno alla salute. In caso

di danno alla salute fisica, il nesso di causalità adeguata è generalmente

ammesso, dal momento in cui è accertata la causalità naturale (cfr. DTF 127 V

102 consid. 5b/bb pag. 103).

2.4. Nel caso

di specie dalle carte processuali emerge che, dopo l’infortunio occorso

il 13 dicembre 2017 a RI 1 (cfr. consid. 1.1.), il 21 dicembre 2017, a seguito

di dolori persistenti (cfr. doc. 22), presso il Servizio di radiologia della

Clinica __________ è stata eseguita una RM al rachide cervico-dorsale che ha

posto in luce una frattura stabile della limitante somatica superiore di Th3.

Il referto precisa che:

" Lieve

atteggiamento scoliotico cervicale destro-convesso.

Perdita della fisiologica lordosi cervicale, non protrusioni

erniarie o conflitti disco-radicolari.

Regolare morfologia e segnale del midollo.

In corrispondenza del rachide dorsale, nelle sequenze T2 FS, si

rileva ipersegnale della limitante somatica superiore del corpo di Th3

riferibile a fratture di data recente.

Frattura stabile, integro il muro posteriore.

Non ulteriori cedimenti somatici o lesioni focali ossee sospette.”

(Doc. 19)

La ricorrente si è

sottoposta a una cura di tipo conservativo, farmacologica e fisioterapica (cfr.

doc. 22).

Il 6 febbraio 2018 l’insorgente

si è sottoposta a un’ulteriore RM del rachide dorsale da cui è emerso:

" (…) Si

conferma lieve avvallamento della limitante superiore del soma di D3. Al

controllo odierno non edema del soma. Non nuove fratture. Non disallineamenti a

carico dei muri posteriori dei metameri.

Conclusioni: esiti di frattura del soma di

D3 con lieve avvallamento della limitante somatica superiore. Non nuove

fratture” (Doc. 20)

Il Dr. med. __________,

chirurgia viscerale e generale presso la Clinica __________, che ha visitato

l’assicurata il 29 dicembre 2017, il 2 e il 9 febbraio 2018, il 14 febbraio

2018 ha informato il Dr. med. __________, FMH medicina interna presso l’__________

e medico di famiglia della stessa (cfr. doc. 23), come segue:

" (…) Al

02.02.2018 regolare controllo, la paziente sempre ancora con dolori.

Clinicamente non vi era nulla di particolare, finger boden abstand 35 cm. La

risonanza del 6.2.2018 mostra ancora un bone bruise nel toracale 3, non

dislocazione secondaria. Al 09.02.2018 ho discusso con la paziente il buon

risultato. La paziente è insicura perché dopo 6 settimane, pensava che tutto

sarebbe dovuto essere a posto. Le ho spiegato che siamo sulla buona strada, la

frattura clinicamente è guarita ma finché non percepirà più nulla, ci vorranno

ancora 2-3 mesi. La paziente continua con la terapia, resta inabile al lavoro.

(…)” (Doc. 22)

Il 15 marzo 2018 il

Dr. med. __________, che il 9 marzo 2018 ha visitato nuovamente la ricorrente

la quale ha riferito “(…) ancora dolore alla schiena e anche nelle spalle

bilaterale, dolori che erano presenti già prima (…) ma che si sono accentuati dopo

l’infortunio” (cfr. doc. 32), ha scritto al Dr. med __________:

" (…) Con la

paziente ho discusso quanto segue: inizialmente sarebbe da fare una

osseodensitometria per vedere se questa giovane paziente soffre di

un’osteoporosi. Per questa ragione la presente lettera viene inviata anche al

Dr. med. __________, con la richiesta di voler gentilmente convocare la

paziente.

Ho il dubbio se, i fastidi che la paziente

ora riferisce, siano ancora spiegabili con lo stato dopo frattura non

scomposta, per questo ti chiedo di giudicare con la paziente se fosse

necessario un assessment reumatologico. La paziente ha ricevuto un nuovo

certificato medico di inabilità lavorativa fino al 10.04.2018. Ho chiuso la

pratica nel mio studio (…)” (Doc. 32)

Il 30 aprile 2018 il medico

di famiglia ha allestito un certificato di inabilità lavorativa al 100% causa

infortunio dal 1° al 16 maggio 2018 (cfr. doc. 38).

Inoltre nella medesima

data egli ha prescritto il quarto ciclo di fisioterapia, precisando la diagnosi

di “frattura Th3 (12/2017) in via di guarigione” (cfr. doc. 64).

L’CO 1, in relazione al

caso della ricorrente, ha posto delle domande al proprio medico di circondario,

Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia, il quale ha risposto il 29 maggio

2018:

" Sulla base

degli accertamenti diagnostici eseguiti, diagnosi?

Frattura D3

Frattura vertebrale toracale 3 confermata?

Stato della frattura all’esame MRI del 6 febbraio 2018?

- si;

RMn conferma frattura in evoluzione

Quali degli attuali disturbi sono riconducibili, perlomeno con

probabilità, alla caduta del 13.12.18?

- dolore

e limitazione funzionale.

Se causalità non più data per i soli postumi infortunistici PF

breve motivazione.

Se causalità data, indicazioni circa l'ulteriore decorso e

procedere terapeutico.

Osservazioni?

- ora

l'assicurata è incinta per cui ogni esame radiografico è impossibile da fare.

Bisogna attendere la conclusione della gravidanza che accentuerà certamente i

disturbi. Non è possibile fare altro” (Doc. 47)

Il Dr. med. __________,

l’8 giugno 2018, ha ritenuto l’assicurata inabile al lavoro al 100% causa

infortunio fino al 6 luglio 2018 (cfr. doc. 49).

Il 19 giugno 2018 la

ricorrente è stata visitata dal Dr. med. __________, FMH in chirurgia

ortopedica, al quale è stata inviata dal Dr. med. __________.

Dal relativo rapporto

emerge:

" (…) Nessun

referto infiammatorio locale in atto all’insieme del cinto scapolare, leggera

tensione muscolare lungo i trapezi, inserzione scapolare degli elevatori

sensibile. Nessuna evidente zona d’irritazione cervicale di rilievo.

Mobilità del rachide cervicale simmetrica

con rotazione 70°, latero-flessione 15°, distanza mento-torace 2 su 16 cm.

Dolenzia palpatoria circoscritta

alto-toracale circa Th3 in corrispondenza del processo spinoso, così come in

sede paravertebrale.

Spalle da ambo i lati calme, mobilità

gleno-omerale, cuffie dei rotatori pertinenti. Quadro neurologico sommario agli

arti superiori senza evidente indizio per una componente irritativa o

deficitaria sensitivo-motoria di rilievo.

(…).

VALUTAZIONE

Disturbi residui focalizzati al cinto

scapolare, così come in sede cervicale, dal carattere prevalentemente

muscolare, in seguito a una frattura del corpo vertebrale Th3 il 13.12.2017,

trattata conservativamente, con lieve affossamento della limitante vertebrale

superiore, senza evidente deformazione acquisita sul piano frontale e

sagittale.

Processo di consolidazione in atto

confrontando gli studi di risonanza magnetica del 21.12.2017 e 6.2.2018.

Potenzialità diagnostiche (radiologiche,

neuro-radiologiche, densitometria ossea, …) e terapeutiche (medicamenti in

particolare) limitate dall’attuale gravidanza al terzo mese e mezzo.

Presenza tuttora di buone potenzialità di

miglioramento dei disturbi, in considerazione della gravidanza in atto suggerita

applicazione di misure locali (calore,…) rivolte al rilassamento della muscolatura,

associate a un programma individualizzato di rinforzo/stabilizzazione

muscolare, non solo per la colonna cervico-toracale ma anche lombare,

rispettivamente lombo-sacrale.

(…).

Eventuali ulteriori approfondimenti

diagnostici e rivalutazione della strategia terapeutica in funzione

dell’evoluzione del quadro clinico durante ma soprattutto dopo la gravidanza. (…)”

(Doc. 52)

Il Dr. med. __________, il

9 luglio 2018, ha così risposto ad alcuni nuovi quesiti dell’CO 1:

" In considerazione

dello stato clinico precedente l’infortunio, confrontando la fattispecie e lo

stato riscontrato dopo la caduta, quali sono i disturbi medicalmente

oggettivabili riconducibili perlomeno con probabilità all’infortunio del

13.12.2017 oppure il nesso causale è solo possibile?

- Possibile

(…).

Considerato che l’assicurata è incinta (circa 4 mesi) ci sono

esami diagnostici che possono essere messi in atto per determinare lo stato di

consolidazione?

- no

(…).

Nella negativa, considerate le valutazioni medico diagnostiche

agli atti in quanto tempo si può presumibilmente indicare la fase di

consolidazione della frattura Th3? (altezza 162 cm, peso 51 kg)

- 7-8

mesi

Per dare una risposta indicata visita medico circondariale?

Considerandi

- no

Ulteriori indicazioni e/o osservazioni?

- La

situazione cervicale e lombare è datata. Il sovrappeso derivante dalla

gravidanza può solo accentuare la problematica, ma non vi è alcuna prova che il

trauma abbia scompensato le patologie preesistenti.” (Doc. 53)

Il Dr. med. __________, il

6.

luglio 2018, ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% causa infortunio

fino al 13 agosto 2018 (cfr. doc. 54), rispettivamente fino al 16 ottobre 2018

il 13 agosto 2018 (cfr. doc. 67) e fino al 22 novembre 2018 il 16 ottobre 2018

(cfr. doc. G).

Il 18 dicembre 2018 il Dr.

med. __________, riguardo al caso dell’assicurata, si è espresso come segue:

" (…) Per

quanto riguarda le fratture del soma di D3, come quella riportata

dall'assicurata in realtà vi è generalmente un avvallamento minimo che non incide

particolarmente nella articolarità della vertebra e neanche nei movimenti di

fiesso/estensione. Come si può vedere dal punto di vista radiografico la

frattura in oggetto a livello di D3 presenta un piccolo avvallamento nella

limitante superiore, trattato poi conservativamente senza particolari

peculiarità e senza riduzione importante dei forami di coniugazione. Il

trattamento in fratture similari costa di applicazioni di un corsetto

ortopedico in alcuni casi, e di semplice riposo a letto per i primi giorni ed

anche qui con un piccolo busto di sostegno per un periodo di circa due mesi,

poi fisioterapia di mobilizzazione e, ove necessario, un rinforzo di tipo

metabolico e farmacologico.

(…).

Una contrattura muscolare riflessa indubbiamente può essere

presente ma, anche da questo punto di vista sorge qualche legittimo dubbio in

quanto l'assicurata ha dimostrato di avere una sintomatologia molto intensa a

livello cervicale e lombare nei periodi prima del trauma come risulta dal

verbale della clinica __________ effettuato nel novembre 2017. A questo va

aggiunto che il tempo di guarigione di una frattura vertebrale è variabile da

quattro a otto mesi e generalmente in sette - otto mesi fratture di piccola

entità guariscono completamente, tanto è vero l'evidenzia clinica e strumentale

dimostrata durante la visita del dr. med. __________ della Clinica a __________

in data 15.03.2018 rivelava per l'appunto una guarigione sia clinica che

radiografica. È quindi verosimile pensare che fenomeni di rimaneggiamento a

livello osseo possano essere proseguiti fino a completa scomparsa della

sintomatologia in tempi pressoché simili. (…)” (Doc. 76=allegato a doc. D)

Dopo il parto del dicembre

2018, il 12 febbraio 2019 è stata effettuata una nuova RM della colonna dorsale

che ha rivelato:

" (…) Cifosi

dorsale conservata. Conservato l’allineamento vertebrale.

Il cono si trova in sede corretta e ha segnale normale.

Non edema osseo. Non segni per fratture. Altezza dei somi

vertebrali conservata. Non bulging discale.” (Doc. 88)

Il Dr. med. __________ ha

visitato nuovamente l’assicurata il 22 febbraio 2019 e ha così valutato la

situazione:

" (…) Leggera

zona d’irritazione focalizzata alto-toracale.

Lieve zona d’irritazione segmentale alto-toracale in presenza di

una pregressa frattura della limitante superiore del corpo vertebrale Th3,

senza residuale deformazione cuneiforme acquisita, né sul piano frontale, né

sul piano sagittale.

Nessuna alterazione sclerotomica, nessuna tensione/contrattura

della muscolatura paravertebrale lungo tutta l’estensione del rachide

cercivo-toraco-lombare.

Sul piano terapeutico consigliata ripresa progressiva di

un’attività fisica mirata al rinforzo della muscolatura, quella del tronco

essendo attualmente in particolare anche indebolita dalla recente gravidanza.

(…).

Il quadro clinico riscontrato non giustifica nessuna inabilità

lavorativa nello svolgimento di attività adatte.” (Doc. 90)

Il medico __________, il 5

marzo 2019, ha indicato:

" (…) Nella

RM del 06.02.2018 si nota una frattura stabile senza segni di edema, evidente

segno di guarigione, tanto che giustamente il dr. med. __________ in data

09.03.2018

già considerava guarita l'assicurata dal punto di vista

infortunistico. L'edema vertebrale infatti, così come l'edema midollare in

fratture articolari è un chiaro segno di attività del processo patologico e qui

è scomparso. La RM effettuata poi in data 12.02.2019 attesta la guarigione

della frattura completa con restitutio ad integrum anatomica in quanto non è

più visibile né vi sono tracce di edema locale per cui non vi sono

assolutamente esiti indennizzabili. Da un punto di vista riguardante la

guarigione clinica e radiografica si conferma quindi quanto stabilito nella

decisione del 12.10.2018 dove si considera completa la guarigione con l'abilità

al lavoro in misura completa.” (Doc. 91=allegato a doc. D)

2.5

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351

seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il

più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali

rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi

che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità

dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

In proposito cfr. pure STF

8C_616/2018 del 3 giugno 2019 consid. 4.1.

Trattandosi

invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura

amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati

indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non

esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF

8C_801/2018 del 13 febbraio 2019, pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 52 pag. 169

segg.; STF 8C_6/2019 del 26 giugno 2019 consid. 4.1.; STF 8C_862/2014 del 2

aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss.,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

2.6

Chiamato

a pronunciarsi in merito alla fattispecie, attentamente vagliato l’insieme

della documentazione medica agli atti, questo Tribunale ritiene che il parere

espresso dal medico __________, Dr. med. __________, secondo cui a far tempo

dal 12 luglio 2019 gli esiti dell’infortunio occorso all’assicurata il 13

dicembre 2017 sono completamente guariti e l’assicurata ha ritrovato piena

abilità lavorativa, possa validamente costituire da base al giudizio che è ora

chiamato a rendere.

La parte ricorrente ha

censurato il fatto che il Dr. __________ abbia ritenuto la frattura a livello

D3 consolidata dopo 7-8 mesi senza aver esperito esami - in quanto l’assicurata

era in stato di gravidanza -, ma soltanto sulla base degli atti, del peso (51

kg) e dell’altezza (162 cm; cfr. doc. 53; I). A parere della medesima si tratta

di una valutazione schematica e non basata su accertamenti medici comprovati

(cfr.doc. I pag. 4).

Al riguardo va, tuttavia,

osservato che la conclusione a cui è giunto il medico di circondario trova

conferma nella documentazione agli atti.

In effetti già nel

febbraio 2018 il Dr. med. __________, chirurgia viscerale e generale,

consultato privatamente dall’insorgente, ha messo in rilievo che dalla RM del 6

febbraio 2018 risultava un “buon risultato” e che la frattura era

clinicamente guarita, ma che ci volevano ancora 2-3 mesi prima di non percepire

più sintomi (cfr. doc. 22; consid. 2.4.).

Il 15 marzo 2018, inoltre,

il medico ha consigliato di effettuare un’osteodensitometria per valutare se

l’assicurata non soffrisse di osteoporosi e che aveva il dubbio se “i

fastidi che la paziente ora riferisce, siano ancora spiegabili con lo stato

dopo frattura non scomposta” (cfr. doc. 32; consid. 2.4.).

Il Dr. med. __________,

FMH in chirurgia ortopedica, che ha visitato l’assicurata - al terzo mese e

mezzo di gravidanza - il 19 giugno 2018 su indicazione del medico di famiglia,

Dr. med. __________, ha del resto constatato, in particolare, che non vi era

alcun referto infiammatorio locale in atto all’insieme del cinto scapolare, vi

era una leggera tensione muscolare lungo i trapezi, inserzione scapolare degli

elevatori sensibile e nessuna evidente zona d’irritazione cervicale di rilievo.

Lo specialista ha rilevato

che, confrontando gli studi di risonanza magnetica del 21.12.2017 e del 6.2.2018,

il processo di consolidazione era in atto e ha auspicato eventuali ulteriori

approfondimenti diagnostici soprattutto dopo la gravidanza (cfr. doc. 52; consid.

2.4

).

Nel febbraio 2019, dopo il

parto, è stata in effetti effettuata una nuova RM della colonna dorsale da cui è

emerso un conservato allineamento vertebrale, che il cono si trovava in sede

corretta e aveva segnale normale, che non vi era edema osseo, né segni per

fratture e che l’altezza dei somi vertebrali era conservata (cfr. doc. 88;

consid. 2.4.).

Il Dr. med. __________,

dopo aver preso visione della nuova RM e aver visitato la ricorrente il 22

febbraio 2019, ha affermato che il quadro clinico riscontrato non giustificava

alcuna inabilità lavorativa nello svolgimento di attività adatte (cfr. doc. 90:

consid. 2.4.).

È vero che il dr. med. __________,

anche dopo il luglio 2018, e meglio fino al mese di novembre 2018 ha rilasciato

certificati di inabilità lavorativa al 100% “causa infortunio” (cfr.

doc. G; 67; 54, 49).

È altrettanto vero, però, in

primo luogo, che, come evidenziato dall’assicuratore LAINF resistente (cfr.

doc. V pag. 6), il medico non ha specificatamente argomentato tale sua

asserzione in riferimento all’eziologia dei disturbi alla base dell’incapacità

al lavoro.

In secondo luogo, che il dr.

med. __________, il 30 aprile 2018, quando ha allestito la quarta prescrizione

di fisioterapia, da una parte, ha posto una crocetta sia nella casella “malattia”,

sia nella casella “incidente”. Dall’altra, quale diagnosi ha indicato “Frattura

Th3 (12/2017) in via di guarigione” (cfr. doc. 64).

In

proposito giova, in ogni caso, ricordare che di principio deve essere

considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei

particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid.

3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza

comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi

in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce

a quest'ultimo (cfr. STF 8C_234/2019 del 7 ottobre 2019 consid. 4.3.; STF

8C_651/2018 del 1° febbraio 2019 consid. 4.2.2.2.; STF 8C_159/2017 del 18

aprile 2018 consid. 5.1.; STF 8C_698/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 2.2.).

Va poi rilevato che la

cassa malati dell’assicurata, la __________, la quale il 18 ottobre 2018 aveva

interposto opposizione cautelativa contro la decisione del 12 ottobre 2018 (con

cui l’CO 1 aveva dichiarato estinto il proprio obbligo a prestazioni dal 12

luglio 2018; cfr. doc. 73), già il 30 ottobre 2018, dopo aver valutato gli atti

dell’incarto LAINF esistenti fino a quel momento, ha ritirato l’opposizione,

ritenendo che “i trattamenti effettuati dal 12.07.2018 non siano più da

considerarsi conseguenze di un infortunio” (cfr. doc. 72)

Infine non va dimenticato che

l’insorgente, prima del sinistro del dicembre 2017, da mesi accusava disturbi

al rachide lombare e cervicale, in relazione ai quali aveva eseguito della

fisioterapia (cfr. doc. 17; 42: prima prescrizione di fisioterapia del 19

giugno2017) e il 22 novembre 2017 si era recata al Pronto Soccorso della

Clinica __________ per un peggioramento della sintomatologia (cfr. doc. 17).

2.7

In esito a tutto quanto

precede, il TCA ritiene quindi dimostrato, perlomeno con il criterio della

verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza

sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die

Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 343), che i

disturbi ancora lamentati dall’insorgente (e l’inabilità lavorativa) non

costituivano più una conseguenza naturale dell’infortunio del mese di dicembre

2017.

a far tempo dal 12 luglio 2018.

L’istituto

assicuratore resistente era, pertanto, legittimato a negare il diritto a

ulteriori prestazioni a contare da quella data.

Al riguardo va,

per inciso, segnalato che l’Alta Corte ha precisato che l’assicuratore

infortuni non è tenuto a dimostrare l’esistenza di una causa

extra-infortunistica a cui imputare i disturbi accusati da un assicurato

(cfr. STFA U 152/03 del 21 aprile 2005 e riferimenti ivi menzionati;

STCA 35.2017.62 del 2 ottobre 2017 consid. 2.9.).

La decisione su

opposizione dell’11 marzo 2019 deve, conseguentemente, essere confermata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti