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35.2019.54

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 novembre 2019Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF

9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b,

122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.9. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono il gravame deve dunque essere respinto e la

decisione su opposizione avversata confermata.

2.10. Con scritto del 9 settembre

2019 (doc. XXII) l’avv. RA 1 ha chiesto che la sua assistita fosse posta al

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. In data 10

settembre 2019 il patrocinatore dell’assicurata ha chiesto al TCA di

pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di assistenza giudiziaria (doc.

XXIII).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio; a norma dell’art. 3 cpv. 1 della

Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore

Considerandi

in vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende

all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e

spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio; i presupposti

(cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Va rilevato che, per i

motivi riportati in sentenza, le censure sollevate dall’assicurata in merito al

mancato riconoscimento da parte dell’amministrazione di un nesso di causalità

naturale tra l’infortunio del 12 settembre 2017 ed i problemi della spalla

sinistra insorti nella primavera del 2018 erano di tutta evidenza chiaramente

da respingere. In siffatte circostanze, doveva apparire chiaro all’assicurata

che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto; in queste condizioni, non essendo

adempiuto uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di assistenza

giudiziaria deve essere respinta.

Con l’emanazione del presente giudizio diviene priva di oggetto la

precitata richiesta del 10 settembre 2019 del patrocinatore

dell’assicurata al TCA di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di

assistenza giudiziaria.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. La domanda del 10

settembre 2019 di pronunciarsi incidentalmente sulla richiesta di

assistenza giudiziaria cautelare è divenuta priva

d'oggetto.

4. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

5. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti