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Decisione

35.2019.55

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 ottobre 2019Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

1.7. In data 2 settembre 2019,

questa Corte ha interpellato il medico curante specialista dell’assicurato, il

quale è stato invitato a precisare un aspetto della fattispecie in esame (doc.

V).

La sua risposta è

pervenuta il 16 settembre 2019 (doc. VI).

L’assicuratore convenuto

si è espresso in proposito il 19 settembre 2019 (doc. VIII), mentre il

ricorrente lo ha fatto in data 14 ottobre 2019 (doc. XI + allegati).

Considerandi

in ordine

2.1

La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31.

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190.

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2

L’oggetto della lite, così

come è definito dalla decisione su opposizione impugnata, è circoscritto alla

questione di sapere se la CO 1 era legittimata a dichiarare l’assicurato

totalmente abile al lavoro per il periodo 15 giugno – 31 ottobre 2018 e,

pertanto, a negare per lo stesso periodo il diritto all’indennità giornaliera, oppure

no.

2.3

Secondo l’art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace

di lavorare a seguito d'infortunio o di malattia professionale ha diritto

all'indennità giornaliera.

Giusta l’art. 6 LPGA, è considerata

incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro

ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.

In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in

considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo

d’attività.

L’entità

dell’incapacità lavorativa (e, quindi, il diritto all’indennità giornaliera ex

art. 16 LAINF) deve essere valutata considerando le mansioni che l’assicurato è

concretamente chiamato a compiere nell’esercizio della sua abituale

professione.

Nella RAMI 2004 U 529, p.

572ss., consid. 1.4., il TFA ha precisato che la definizione di incapacità al

lavoro, così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute

nella LPGA, corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione

contro gli infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza.

La questione di sapere se

l'assicurato sia o meno incapace di lavorare in misura giustificante il

riconoscimento del diritto a prestazioni deve essere valutata sulla base dei

fatti forniti dal medico.

Spetta al medico fornire una

precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e tracciare un esatto

quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni.

Il medico indicherà per prima

cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali

sono le controindicazioni in quell'attività.

Determinante ai fini della

graduazione dell'incapacità lavorativa non è comunque l'apprezzamento

medico-teorico, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dall'impedimento (RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27

p. 394 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata; RJAM 1982 n. 482 p. 79 consid.

2).

L'assicurato che rinuncia a

utilizzare la sua residua capacità oppure che non mette in atto i provvedimenti

da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al meglio la propria capacità

lavorativa è, ciò nonostante, giudicato per l'attività che egli potrebbe

esercitare dimostrando buona volontà.

Carenze di

volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione

nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,

considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia se la loro causa è da

ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239

consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;

1987.

p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d; Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire

de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), p. 91).

2.4

Chiamata a

pronunciarsi nella concreta evenienza, questa Corte osserva innanzitutto

che - contrariamente a quanto sembrerebbe emergere dall’atto di ricorso -

l’amministrazione non ha preteso, né con la decisione formale né con quella su

opposizione, che i disturbi lamentati dall’assicurato alla spalla sinistra non

sarebbero più da porre in relazione causale con l’evento traumatico del

novembre 2016 (si veda, del resto, il relativo parere del consulente medico

della CO 1 – cfr. doc. 78, p. 11: “Non ci sono fattori estranei all’evento del 07.11.2016 che hanno un

impatto sulla capacità lavorativa attuale.” – il corsivo è del redattore).

Ciò che la CO 1 fa valere, e che va esaminato in questa sede, è che, nonostante

il danno alla salute infortunistico, RI 1 nel periodo 15 giugno – 31 ottobre

2018.

sarebbe stato in grado di svolgere normalmente la sua abituale attività

lavorativa nei limiti del pensum del 67% (già presente al momento

dell’infortunio in questione, a seguito di un pregresso infortunio assicurato

presso la __________).

Fatta questa premessa, va rilevato che l’amministrazione ha fondato la propria decisione di

ritenere RI 1 totalmente abile al lavoro nel periodo considerato,

essenzialmente sul parere espresso in proposito dai dottori __________, spec.

FMH in chirurgia, suo medico consulente, e __________, Capoclinica presso il

Servizio di chirurgia e ortopedia dell’Ospedale __________ di __________,

medico curante specialista dell’assicurato.

In

effetti, dagli atti risulta che, posteriormente all’intervento chirurgico del

10.

marzo 2017 (sutura per via aperta dei tendini sovraspinato e infraspinato

della spalla sinistra – doc. 42), in data 27 ottobre 2017, l’assicurato è stato

visitato dal dott. __________. Dal relativo rapporto si evince che il fiduciario

ha refertato, a livello dell’arto superiore sinistro, dei disturbi funzionali

con ipomobilità, degli evidenti segni di risparmio e una forza isometrica

d’abduzione ridotta del 50%. Nonostante ciò, in base a una valutazione

prognostica, egli ha dichiarato il ricorrente abile al lavoro al 60% a contare

dal 1° novembre 2017 e in misura completa dal 1° dicembre 2017 (doc. 78, p. 11:

“Il paziente viene dichiarato abile in misura del 60% dal 01.11.2017. Dal

01.12.2017

vale una capacità lavorativa del 100%. Per il momento il paziente ha

ancora problemi a svolgere lavori sopra l’orizzontale e problemi quando deve

portare pesi più alti di 10 kg con il braccio sinistro. Successivamente

aumentare la capacità lavorativa per servizi come pulire bicchieri, pulire i

tavoli, caricare la lavastoviglie, apparecchiare, mise en place, si può

migliorare la capacità lavorativa per le pulizie e gli aquisti.”).

Da parte

sua - dopo che l’amministrazione lo aveva reso edotto delle risultanze della

visita fiduciaria di controllo (cfr. doc. 79) -, il medico curante specialista

dell’assicurato ha attestato un’inabilità lavorativa del 40% per il periodo 1°

- 30 novembre 2017 e dello 0% a far tempo dal 1° dicembre 2017 (doc. 83).

Lo stesso

dott. __________ non ha certificato alcuna ulteriore incapacità lavorativa, né

a margine della visita di controllo del 13 dicembre 2017 (doc. 86) né di quella

del 30 aprile 2018 (doc. 92).

Il dott. __________,

spec. FMH in medicina interna, ha attestato l’insorgenza di una (nuova) parziale

incapacità lavorativa (del 50%) dal 15 giugno 2018 in poi (doc. 94, 100,

103, 106, 110, 119 e 128).

In

occasione del consulto del 20 luglio 2018, il dott. __________ ha spiegato che,

a causa dei postumi del pregresso infortunio interessante la mano destra,

l’insorgente è costretto a sollecitare maggiormente l’arto controlaterale, in

particolare la spalla. Grazie all’intervento del marzo 2017, egli “… ha potuto

recuperare delle discrete ampiezze articolari e riprendere in parte le sue

attività professionali che però non le può eseguire al 100% per apparizione di

dolore in seguito a sforzi ripetitivi.” (doc. 105, p. 2).

Interpellato

dall’amministrazione (doc. 109), in data 21 settembre 2018, lo stesso dott. __________

ha affermato che “… il paziente continua ad avere una ridotta forza muscolare

associata a dei dolori che insorgono dopo tre o quattro ore di attività

professionale, soprattutto nell’eseguire dei movimenti contro resistenza.

Tornare quindi ad un’attività professionale al 100% non è possibile ma trovo

adeguato il contratto al 67% pari a 28 ore settimanali in qualità di gerente

con esonero da mansioni implicanti sforzi eccessivi a carico degli arti

superiori vista la persistenza del deficit di forza.” (doc. 113).

Con

referto del 26 ottobre 2018, la dott.ssa __________, spec. FMH in medicina

interna generale, altro medico curante, ha segnatamente puntualizzato che “… la

percentuale lavorativa svolta dal vostro assicurato è composta al 70% da

servizio ai tavoli con lavoro fisico e comprende un altro 5% di pulizie del

locale (come risulta dalla vostra descrizione del posto di lavoro datata

14.9

). Non si tratta quindi di un lavoro sedentario che lo esonera da

sforzi fisici.” (doc. O – il corsivo è del redattore)

In corso

di causa, interpellato da questo Tribunale, il dott. __________ ha confermato

che, secondo il suo parere, RI 1 va considerato

pienamente abile al lavoro (nei limiti del pensum del 67%), già a

partire dal mese di dicembre 2017 (doc. VI).

2.5

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02,

consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto

dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere

in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione

mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea

di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Per quel che

concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia

completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311

consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È, infine,

utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al

riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che

raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto

di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle

carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio

2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10

pag. 35 consid. 4b).

2.6

Chiamata a pronunciarsi limitatamente

all’oggetto litigioso (diritto all’indennità giornaliera per il periodo 15

giugno – 31 ottobre 2018), questa Corte ritiene che dalla documentazione a sua disposizione

emergano taluni elementi di valutazione atti a suscitare dei dubbi, perlomeno

minimi, circa la correttezza delle conclusioni ritenute dalla CO 1 nella

decisione su opposizione contestata.

In questo senso, occorre considerare

che, in base a quanto si evince dal rapporto d’audizione del 26 aprile 2017, il

lavoro svolto dal ricorrente al momento dell’infortunio assicurato era constituito,

in gran parte (nella misura del 75%), da attività di servizio e di pulizia e,

solo in piccola parte (20%), da attività amministrative e di gestione della

clientela (cfr. doc. 48, p. 4). Ne discende pertanto che egli era chiamato a

svolgere, in prevalenza, mansioni manuali sollecitanti l’utilizzo degli arti

superiori, così come ha del resto giustamente osservato la dott.ssa __________ (doc. O).

D’altro

canto, a causa dei disturbi residuali legati al pregresso infortunio,

l’assicurato può utilizzare l’estremità superiore destra soltanto in maniera

limitata, circostanza che lo costringe a sollecitare maggiormente il braccio

sinistro, in particolare la spalla (cfr. doc. 72, p. 3: “Precisa in ogni modo

che le limitazioni al polso e alla mano (destra, n.d.r.) sono legate a: 1)

perdita di forza, 2) dolori e blocco su movimenti ripetitivi, 3) difficoltà a

stringere, afferrare e spostare oggetti pesanti, …” e doc. 105).

Inoltre, è

pacificatamente ammesso - anche dai dottori __________ e __________ - che il

ricorrente è ben lungi dall’aver raggiunto la completa guarigione, persistendo una

sintomatologia residuale nella forma di algie legate agli sforzi e di perdita

della forza a livello dell’arto superiore sinistro infortunato.

Infine, se

è vero che il medico curante specialista ha sostenuto che, a suo avviso, RI 1 deve essere considerato in grado di svolgere la sua

professione di gerente di un esercizio pubblico (sempre nei limiti del pensum

del 67%), è altrettanto vero che egli ha condizionato questa piena abilità

lavorativa al fatto che l’assicurato venga esonerato da quelle mansioni implicanti sforzi eccessivi a carico degli arti superiori (cfr. doc. 113). Ora, nella sua precedente attività, l’insorgente

era in realtà chiamato a eseguire anche (e soprattutto) delle mansioni manuali

implicanti un utilizzo prolungato degli arti superiori (in particolare di

quello sinistro).

Le valutazioni mediche agli atti non consentono dunque al TCA di

decidere con la necessaria tranquillità. Non si può quindi prescindere dall’ordinare

un approfondimento peritale volto a definire il grado di capacità lavorativa

del ricorrente durante il periodo considerato.

2.7

In una sentenza di principio

9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale

federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla

Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha pure precisato in quali casi

il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in

quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio.

Il TF ha, al riguardo,

sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…).

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer

versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht schlüssig und kann die offene

Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel geklärt werden, so stellt sich das

Problem, inwieweit die mit der Streitsache befasste Beschwerdeinstanz noch die

Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung der Sache an die Verwaltung, damit

diese eine neue oder ergänzende Expertise veranlasse, und der Einholung eines

Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat dazu jüngst festgehalten, die den

kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur vollen Tatsachenprüfung (Art. 61

lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung gerichtlicher Expertisen

auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies schliesst ein, dass die erstinstanzlichen

Gerichte diese Befugnis nicht ohne Not durch Rückweisung an die Verwaltung

delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten

(anstelle einer Rückweisung an die IV-Stelle) liegen in der Straffung des

Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten Rechtsgewährung. Die direkte

Durchführung der Beweismassnahme durch die Beschwerdeinstanz mindert das Risiko

von - für die öffentliche Hand und die versicherte Person - unzumutbaren

multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die Sozialversicherungsverwaltung mit Blick

auf die differenzierten Aufgaben und die dementsprechend unterschiedliche

funktionelle und instrumentelle Ausstattung der Behörden in der

Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz als regelmässig besser geeignet,

Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE 131 V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der

Sozialversicherungsgerichte, eine Streitsache zur neuen Begutachtung an die

Verwaltung zurückzuweisen, verhält sich komplementär zu den (gemäss geänderter

Rechtsprechung) bestehenden partizipativen Rechten der versicherten Person im

Zusammenhang mit der Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG;

vgl. oben E. 3.4). Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei,

derweil das Gebot, im Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine

Gerichtsexpertise einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo

dies nach der konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige

Rechtsprechung, wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat,

bei festgestellter Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten

(vgl. statt vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil

vom 11. April 2000 E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen

noch rechtlichen Gesichtspunkten - und nicht einmal aus Sicht des Anliegens,

die Einwirkungsmöglichkeiten auf die Erhebung des medizinischen Sachverhalts

fair zu verteilen - angebracht, in jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines

Gerichtsgutachtens zu urteilen. Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS

von der Invalidenversicherung finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür.

Doch drängt sich auf, dass die Beschwerdeinstanz im Regelfall ein

Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen (im Verwaltungsverfahren anderweitig

erhobenen) medizinischen Sachverhalt überhaupt für gutachtlich

abklärungsbedürftig hält oder wenn eine Administrativexpertise in einem

rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist (vgl. die Kritik an der bisherigen

Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O., S. 144 ff.). Die betreffende

Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der - anschliessend reformatorisch

entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt über eine Rückweisung an die

Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie

allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage

begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist (siehe beispielsweise das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar

2011.

E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49 S. 151 E. 3.5,9C_85/2009).” (DTF 137 V 263-265)

In

una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella

pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli

infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF

135.

V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di

rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero

di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare

gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo

la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein

Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger

zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine

Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011,

consid. 5.2)

Nella presente

fattispecie, il TCA ritiene che siano soddisfatti i presupposti per un rinvio

degli atti all’amministrazione (cfr. STF 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 e DTF

135.

V 465), già per il fatto che la decisione impugnata non risulta fondata su

una perizia esterna ex art. 44 LPGA (per un caso analogo, si veda la STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2).

Per le ragioni già esposte al considerando 2.6., si

giustifica pertanto l’annullamento della decisione su opposizione impugnata con

la quale è stato negato il diritto all’indennità giornaliera dal 15

giugno al 31 ottobre 2018. Gli atti devono quindi essere rinviati

all’assicuratore resistente affinché disponga un approfondimento peritale

esterno (art. 44 LPGA) circa la capacità lavorativa dell’assicurato durante

quello stesso periodo e, sulla scorta delle relative risultanze, emani una

nuova decisione.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati alla CO 1 per complemento istruttorio e nuova decisione.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La CO 1 verserà all’assicurato,

patrocinato da un avvocato, l’importo di fr. 2’200 (IVA inclusa) a titolo

d’indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti